L’intervento della Presidente Briguori al convegno di studi in memoria di Francesco Rapisarda

Data:
14 Dicembre 2023

L’intervento della Presidente Briguori al convegno di studi in memoria di Francesco Rapisarda

L’intervento di saluto al Convegno di studi in memoria di Francesco Rapisarda, già Procuratore Regionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, su “Efficienza amministrativa ed efficienza giudiziaria al servizio delle comunità territoriali”, a Catania, 11 e 12 dicembre 2023

Paola Briguori, Presidente dell’Associazione Magistrati della Corte dei conti

A tutti i presenti, alle autorità e, in particolare, al Presidente Carlino, al presidente Pennisi, al Rettore e al mondo accademico porto il saluto dell’Associazione Magistrati della Corte Dei Conti, che mi onoro di presiedere. Ringrazio gli organizzatori e tutti i presenti per aver creato un’occasione di confronto unica che si prefigge di fare un focus sull’efficienza amministrativa e l’efficienza giudiziaria al servizio delle comunità territoriali. Ho visto il programma: è vasto e sono ansiosa di ascoltare i pregevoli interventi dei relatori. 

Non conoscevo profondamente il collega Rapisarda, ma ricordo il suo carattere diretto e risoluto nel prendere le decisioni quando, vincitrice di concordo, nel 2003, io ero appena entrata nella magistratura contabile e lui era un membro del Consiglio di Presidenza di allora… ci ha accompagnato nei primi passi di ingresso in Corte. È giusto che venga celebrata la memoria di un collega di grande spessore culturale e professionale, che ha lasciato un ricordo ancora vivo a circa 20 anni da quando ci ha lasciati prematuramente. Il titolo del convegno ben si attaglia alla sua storia e alla sua figura, alla sua vocazione, che lo ha visto soprattutto magistrato di procura. E proprio prendendo le mosse dal lavoro delle procure che oggi mi domando se la Corte Dei Conti abbia quell’efficienza giudiziaria a tutto tondo che viene richiesta per servire le comunità territoriali. 

Farei un distinguo, tra funzioni di controllo e funzioni giurisdizionali.

Sotto il primo profilo, la Corte, grazie alle sue funzioni di controllo, garantisce sul territorio quel controllo finanziario che la consacra giudice dei conti pubblici e garante della finanza pubblica, degli equilibri finanziari. Dalla Legge La loggia sino agli ultimi interventi normativi il legislatore ha forgiato un sistema efficiente di controlli a livello locale in linea con l’esigenza di decentramento stigmatizzato nella Carta Costituzionale, affidando al giudice contabile un ruolo centrale per il controllo sulla gestione finanziaria e amministrativa degli enti.

Poi, di recente, il legislatore dell’emergenza COVID19, con l’art 22 dl 76/2020, ha ridefinito e rafforzato il controllo concomitante, già disciplinato del Decreto Lgs. 150/2009, anche a livello centrale con l’individuazione di un ufficio ad hoc, che il Consiglio di Presidente (Cdp) ha indicato all’interno della Sezione Centrale di controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato. È concepito come controllo sui principali piani, programmi e progetti di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale. Sono previste misure che possono esitare nella responsabilità dirigenziale.  Non mi dilungo su questo argomento perché è cosa nota l’abrogazione del controllo concomitante sugli investimenti e piani PNRR…

Ma resta un “ma” – e passiamo alle funzioni giurisdizionali – poiché permane ancora la vigenza dello scudo erariale, che era stato introdotto con quella stessa legislazione dell’emergenza COVID19 ai fini della semplificazione: con l’art. 21, prima della previsione sul controllo concomitante con una certa coerenza ( come dire, il legislatore prevede  lo scudo erariale all’art. 21, ma garantisce con l’art. 22 un controllo concomitante sull’azione amministrativa, che ha natura predittiva e di prevenzione del danno) …scudo erariale, che, come molti sanno, ha introdotto la non perseguibilità di condotte commissive gravemente colpose… era il 2020 e si trattava – mi piace ripeterlo – dell’articolo 21 del Dl 76 2020 in piena emergenza sanitaria, che giustificava in qualche modo una limitazione della responsabilità amministrativa a tempo per garantire semplificazione e speditezza negli approvvigionamenti evitando rallentamenti e riflessioni dovuti alla paura della firma. Poi, però, questa norma è stata vie’ più prorogata -2021, 2022, 2023 – e ora la proroga arriva al giugno 2024.

…quindi non si perseguono più i danni – per i fatti commessi nell’arco temporale dal 17 luglio 2020 a giugno 2024 – causati da una condotta commissiva gravemente colposa, danni di qualunque entità in un momento in cui l’Italia è particolarmente esposta a grandi opere e investimenti.

Peraltro, si fa spesso confusione anche sui media e si parla dello scudo soltanto in tema di PNRR, ignorando invece che si estende ingiustificatamente – se guardiamo alla ratio originaria della norma (semplificazione nell’era dell’emergenza sanitaria) e quella successiva della proroga legata al PNRR – a tutte le condotte, anche quelle per le quali è previsto un tetto di risarcibilità per colpa grave e la copertura assicurativa, come in tema di responsabilità sanitaria…

Comunque, si tratta di piccoli o grandi danni, che -non va dimenticato – costituiscono lesione – vulnus al bilancio pubblico, consacrato dalla Corte costituzionale come bene pubblico costituzionalmente tutelato.  Piccoli grandi danni che restano impuniti, generando un vuoto di tutela che potrebbe favorire terreno fertile per il malaffare. Piccoli o grandi danni che, se commessi con condotta attiva gravemente colposa, restano a carico dei cittadini …perché c’è lo scudo! E allora i cittadini, lo Stato Comunità, gli italiani, non dovrebbero pretendere l’abbandono di normative emergenziali e il ritorno al regime della responsabilità amministrativa secondo il quale il danno erariale, con  qualsiasi condotta venga causato, debba essere reintegrato?

Se paura della firma c’è, non poniamola come panacea di tutti i mali che affliggono l’inefficienza e che giustifica l’azzeramento delle responsabilità. La paura della firma può essere circoscritta e sublimata con la preparazione di bravi funzionari e un sistema snello di norme… anche con una riforma della materia. Poi una domanda retorica…ma l’Amministrazione è diventata più efficiente ora che c’è lo scudo o i ritardi ci sono lo stesso?

L’Unione Europea ci guarda, quell’Unione Europea, che noi abbiamo contribuito a fondare in nome dello Stato di diritto, quell’Unione Europea che giammai ha ipotizzato di espungere dal suo ordinamento la responsabilità amministrativa per colpa grave, perché la relativa condotta si declina in omissiva e commissiva, oltre che gravemente colposa e dolosa. Quell’Unione Europea che, anzi, ha posto norme che garantiscano l’effettività alla tutela dei bilanci, tutela che passa attraverso anche un regime di responsabilità amministrativo non claudicante.

Mettiamo mano alle norme e ridefiniamo la responsabilità, se questo può aiutare a un ritorno a regime della disciplina… e su questo ha concordato anche la Corte che ha accettato di sedersi a un tavolo tecnico con il Governo per collaborare alla redazione di un testo… ma facciamolo in fretta 

In conclusione. Per quanto detto, tornando al titolo del convegno di oggi, alla domanda se la Corte dei conti possa garantire efficienza giudiziaria al servizio delle comunità territoriali io rispondo in modo perplesso – se non negativo – fintantoché non si porrà rimedio abbandonando la proroga di una norma a tempo per la riespansione della disciplina della responsabilità amministrativa.

Rivedi il convegno di studi in memoria di Francesco Rapisarda

1° giorno, 11 dicembre 2023

2° giorno, 12 dicembre 2023

Ultimo aggiornamento

12 Febbraio 2024, 19:54