Statuto

Statuto dell’Associazione Magistrati della Corte dei Conti

Art. 1

l. L’Associazione fra i magistrati della Corte dei conti, con sede in Roma, si propone i seguenti scopi: a) tutelare l’esercizio della funzione dei magistrati, nonché i loro interessi morali ed economici; b) assicurare il contributo dell’esperienza degli associati nell’elaborazione delle riforme legislative inerenti all’ordinamento ed alle funzioni dell’Istituto; c) promuovere l’attuazione di un ordinamento della Corte dei conti che realizzi l’indipendenza e l’autonomia della Magistratura della Corte stessa in conformità alla Carta Costituzionale ed alle esigenze di un regime democratico; d) promuovere iniziative di carattere culturale, assistenziale e previdenziale. 2. La qualità di socio è incompatibile con l’appartenenza ad altre associazioni di carattere sindacale e con l’iscrizione a partiti politici.

Art. 2

l. Il patrimonio dell’Associazione, è costituito dai contributi dei soci, da legati, donazioni ed elargizioni di soci e di terzi.

Art. 3

1. Sono ammessi come soci, a domanda e con delibera della Giunta esecutiva, i magistrati della Corte dei conti in attività di servizio. 2. I soci sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua, la cui misura è stabilita dal Consiglio Direttivo anno per anno.

Art. 4

l. La qualità di socio si perde: a) per dimissioni o morte; b) per cessazione dal servizio di magistrato della Corte dei conti; c) per espulsione; d) per decadenza.

2. Durante il procedimento per l’espulsione o per la declaratoria di decadenza è sospesa la qualità di socio. Il socio dimissionario è tenuto al pagamento della quota sociale per l’anno in corso.

3. Il socio può essere riammesso previo favorevole riesame delle cause che hanno determinato l’esclusione dalla Associazione.

Art. 5

l. Può essere espulso il socio che abbia svolto attività contraria ai fini della Associazione. 2. Ogni altro comportamento di minore gravità che risulti non consono alla dignità e prestigio associativo può dar luogo a pronuncia di deplorazione 3. L’espulsione, la decadenza, la deplorazione e la riammissione del socio sono deliberate dalla Giunta esecutiva, sentito l’interessato e il Collegio dei probiviri. 4. Il socio può impugnare dinanzi al Consiglio direttivo la delibera di espulsione o di deplorazione, di declaratoria di decadenza o di diniego di riammissione. 5. L’impugnativa deve proporsi a mezzo di atto scritto motivato da depositare presso la Segreteria della Associazione entro venti giorni dalla comunicazione della deliberazione della Giunta esecutiva.

Art. 6

1. Il socio moroso nel pagamento della quota sociale per due annualità consecutive è sospeso dai diritti associativi e viene dichiarato decaduto dalla Giunta esecutiva, qualora, dopo regolare diffida, persista nella morosità. Egli può chiedere di essere riammesso sempre che effettui il pagamento di tutte le rate dovute.

Art. 7

l. Gli organi della Associazione sono: a) l’Assemblea generale; b) il Consiglio direttivo; c) la Giunta esecutiva; d) il Presidente; e) il Collegio dei probiviri; f) il Collegio dei revisori.

Art. 8

l. L’Assemblea generale dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata a cura del Presidente della Associazione nella sede della Corte dei conti.

2. In via ordinaria l’Assemblea generale si pronuncia sulle questioni sottoposte al suo esame e per l’approvazione del rendiconto finanziario annuale; a quest’ultimo fine deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

3. L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria per deliberazione della Giunta esecutiva o del Consiglio direttivo ovvero su richiesta scritta di 25 soci o di 8 componenti del Consiglio direttivo.

4. L’Assemblea generale elegge il proprio Presidente, che nomina il segretario incaricato di redigere il verbale della seduta.

5. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta degli iscritti. Se nella prima convocazione non è raggiunto il numero legale, l’Assemblea si riunisce in seconda convocazione il giorno successivo e può deliberare, qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati, l’approvazione del rendiconto finanziario, mentre, su ogni altro oggetto, può deliberare quando siano presenti o rappresentati almeno 70 soci. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei voti, salvo l’ipotesi di cui al successivo art. 10.

Art. 9

1. I soci possono delegare per iscritto ad altro socio il diritto di voto nell’Assemblea. Uno stesso socio non può avere più di una delega. Le deleghe debbono essere vistate dal Presidente dell’Assemblea o da un componente della Giunta esecutiva.

Art. 10

l. L’Assemblea generale può approvare una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente o del Consiglio direttivo.

2. La mozione nei confronti del Presidente può essere promossa con atto a firma di almeno 50 soci o di 10 componenti del Consiglio direttivo; quella nei confronti del Consiglio direttivo può essere promossa da almeno 50 soci.

3. In entrambi i casi la mozione deve essere depositata nella Segreteria dell’Associazione ed entro dieci giorni dal deposito il Presidente convoca l’Assemblea, da tenersi entro i venti giorni successivi; ove il Presidente dell’Associazione non provveda entro i termini suddetti, sarà compito del Presidente del Collegio dei probiviri di convocare l’Assemblea entro i quindici giorni successivi.

4. Perché la mozione possa essere discussa occorre che l’Assemblea sia costituita validamente con la presenza di almeno 120 soci; essa è approvata ove consegua il voto favorevole di 2/3 dei presenti.

5. Nel caso che sia approvata la mozione di sfiducia nei riguardi Presidente, si procede entro un mese alle elezioni per il rinnovo della carica ed il mandato del nuovo Presidente dura fino alla scadenza del triennio in corso; nel caso che sia approvata la mozione di sfiducia nei riguardi del Consiglio direttivo si procede al rinnovo dello stesso mediante nuove elezioni da tenersi entro un mese ed il mandato dura per il residuo periodo del triennio in corso.

6. Qualora una delle due ipotesi si verifichi entro tre mesi dalla scadenza naturale del mandato, si procede entro 30 giorni al rinnovo totale degli organi elettivi per l’ulteriore triennio.

7. Fino all’insediamento dei nuovi organi, il Presidente decaduto viene sostituito dal Vice Presidente per l’ordinaria amministrazione e qualora la sfiducia sia stata dichiarata nei riguardi del Consiglio direttivo, la Giunta esecutiva ne assume i poteri solo nei casi di assoluta urgenza, salvo convalida da parte del Consiglio nella nuova composizione.

Art. 11

l. Il Consiglio direttivo è composto di 24 membri oltre il Presidente.

2. Il Consiglio è convocato dal Presidente, di regola una volta al mese o quando ne facciano richiesta scritta almeno 7 dei suoi componenti.

3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno 13 componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. La mozione di sfiducia alla Giunta esecutiva deve essere depositata a firma di almeno 6 componenti del Consiglio nella Segreteria della Associazione e deve essere portata ad immediata conoscenza dei singoli membri del Consiglio.

5. Il Consiglio direttivo deve essere convocato, per la discussione della mozione di sfiducia, non oltre 12 giorni dalla data del deposito della mozione stessa. Questa si intende approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio .

6. In caso di 3 assenze ingiustificate in via consecutiva dalle sedute del Consiglio si decade dalla carica di Consigliere.

7. La decadenza è deliberata dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 12

1. Il Consiglio direttivo: a) determina, anche in conformità degli indirizzi espressi dalla Assemblea generale, le direttrici fondamentali, nonché i criteri informatori secondo cui deve svilupparsi l’attività del Presidente e della Giunta esecutiva, nei cui confronti svolge opera di propulsione e di controllo; b) svolge e promuove le opportune attività di studio su problemi di interesse associativo; c) esprime pareri su questioni sottoposte al suo esame dal Presidente o dalla Giunta esecutiva; d) determina annualmente l’importo della quota sociale, approva il bilancio preventivo annuale e presenta all’Assemblea il rendiconto finanziario redatto dalla Giunta e corredato dalla relazione del Collegio dei revisori, accompagnato da una nota contenente le proprie valutazioni; e) promuove la convocazione dell’Assemblea straordinaria; f) promuove la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e approva la mozione di sfiducia nei confronti della Giunta esecutiva, per eccesso od omissione nell’esercizio delle rispettive funzioni; g) decide sui ricorsi relativi ai provvedimenti di espulsione e di deplorazione, decadenza e riammissione dei soci e pronuncia sulle dimissioni di questi ultimi; h) approva le norme che regolano il proprio funzionamento, prevedendo tra l’altro l’eventuale istituzione di commissioni competenti in materie specifiche; i) delibera su ogni altro argomento all’ordine del giorno.

Art. 13

l. Per questioni di rilevante interesse, il Consiglio direttivo può indire referendum consultivo per voto segreto tra i soci.

2. Per la validità del referendum è necessario che vi partecipino almeno un quinto dei soci.

Art. 14

1. La Giunta esecutiva, oltre al Presidente, è composta di 6 membri eletti dal Consiglio direttivo nel suo seno, di cui due con funzioni rispettivamente di Vice Presidente e di Segretario Generale.

2. La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente, anche su richiesta di 2 dei componenti.

3. Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di almeno 4 dei suoi componenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 15

l. La Giunta esecutiva provvede: a) alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; b) agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli straordinari, purché urgenti, con l’obbligo di sottoporre questi ultimi a ratifica del Consiglio direttivo nella prima riunione successiva al compimento degli atti stessi; c) a sottoporre, entro il mese di novembre, il bilancio preventivo annuale all’approvazione del Consiglio direttivo; d) a redigere il rendiconto finanziario entro il mese di febbraio di ogni anno; e) a nominare i componenti dei seggi elettorali.

Art. 16

l. Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione, convoca e presiede il Consiglio direttivo e la Giunta esecutiva, convoca l’Assemblea generale.

2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice presidente; nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa si applica l’art. 10 .

3. Il Presidente può delegare un membro della Giunta esecutiva a sostituirlo per singoli atti.

4. Il Segretario generale, componente della Giunta esecutiva, cura i rapporti tra questa, il Consiglio direttivo e l’Assemblea; assume, su direttiva del Presidente, le opportune iniziative per portare ad esecuzione i deliberati degli organi associativi; cura gli adempimenti relativi alla gestione amministrativa e finanziaria della Associazione con i connessi incombenti di ordine tributario e previdenziale.

Art. 17 Il Collegio dei probiviri, che elegge nel suo seno il Presidente, è composto di 3 membri ed ha le seguenti funzioni: a) decide sulle questioni relative alla eleggibilità dei membri del Consiglio direttivo; b) decide nelle controversie in materia elettorale; c) esprime parere sulle questioni di cui all’art. 5 e sulle altre che vengono ad esso sottoposte dagli organi associativi; d) decide, su proposta della Giunta esecutiva, sulle questioni disciplinari nei confronti dei soci.

Art. 18

1. Il Collegio dei revisori, che elegge nel suo seno il Presidente, è composto di 3 membri ed ha il compito: a) di esercitare il controllo e la vigilanza sulla gestione economica e patrimoniale della Associazione; b) di redigere la relazione sul rendiconto finanziario annuale.

2. Il rendiconto finanziario annuale, redatto a cura della Giunta esecutiva, è trasmesso al Collegio dei revisori entro il 31 marzo di ogni anno; entro il 30 aprile il Collegio predispone la relazione da trasmettere al Consiglio direttivo, il quale è tenuto a trasmettere i documenti finanziari all’Assemblea entro il 31 maggio per la necessaria approvazione.

Art. 19

l. Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e sono gratuite.

2. La surrogazione dei componenti degli organi collegiali eletti dal corpo elettorale o dal Consiglio direttivo che cessino o decadano per qualsiasi motivo dalla carica, ha luogo con il subentro di altri candidati appartenenti alla stessa lista del componente cessato o decaduto che abbiano riportato maggior numero di voti e prescindendo dalle riserve previste dal successivo articolo 22. Essi rimangono in carica fino alla naturale scadenza dell’organo che sono stati chiamati ad integrare.

Art. 20

l. L’elettorato attivo spetta a tutti i soci e viene esercitato mediante voto personale e diretto.

2. Le elezioni alle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto da parte del collegio elettorale composto da tutti i soci aventi diritto al voto.

3. Le votazioni devono essere indette, a cura della Giunta esecutiva, non prima di 45 1[1] giorni e non oltre i 60 giorni dalla normale scadenza o dal verificarsi di vacanze a sensi dell’art. 10.

4. La data delle elezioni ed i termini di apertura e chiusura delle relative operazioni devono essere comunicati ai soci almeno 30 giorni prima ed entro 10 giorni dall’indizione delle elezioni la Giunta esecutiva provvede alla nomina del seggio elettorale, composto da un presidente e da due scrutatori, con funzioni anche di Ufficio elettorale, cui sono demandate le operazioni di ammissione delle candidature, di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.

Art. 21

l. L’elezione del Presidente della Associazione avviene sulla base di candidature individuali.

2. L’elettore può esprimere un solo voto ed è proclamato eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, purché non inferiore al 30% degli aventi diritto al voto.

3. In caso di parità di voti si procederà a ballottaggio con votazioni da tenersi entro i successivi 30 giorni, con avviso da comunicare tempestivamente a tutti i soci.

4. Analogamente, nel caso in cui nessuno dei candidati raggiunga il quoziente sopra previsto, si procederà a ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con votazioni da tenersi entro i successivi 30 giorni, previo avviso da comunicare tempestivamente a tutti i soci.

Art. 22

l. L’elezione dei componenti del Consiglio direttivo avviene su liste di candidati in numero non superiore a 24 e non inferiore a 6.

2. L’elettore può votare per non più di 15 candidati scegliendo anche tra liste diverse. La scheda che contenga un numero di voti superiore a 15 è nulla.

3. Ad ogni lista è attribuito un numero di seggi proporzionali alla somma dei voti riportati dai candidati della lista stessa, sempre che tale somma raggiunga almeno il sei per cento del totale dei voti riportati da tutti i candidati delle diverse liste.

4. I seggi eventualmente residui sono ripartiti tra le liste che abbiano raggiunto il suddetto minimo ed abbiano i resti più elevati.

[1] Ora 45, a seguito del referendum del 25 gennaio 2001.

5. I seggi vengono attribuiti nell’ambito di ciascuna lista ai candidati che abbiano riportato più voti. Sul complesso generale dei seggi da conferire è riservato un posto per i candidati di ciascuna delle qualifiche rappresentate e al fine di salvaguardare tali riserve si farà ricorso, nel caso che le stesse non risultassero soddisfatte in sede di prima ripartizione e assegnazione tra le liste, ad apposite graduatorie uniche, per qualifiche, dei candidati non eletti. I più votati degli stessi assumono, in corrispondenza della riserva non soddisfatta, uno dei seggi spettanti alla lista di appartenenza ,ai sensi dei precedenti commi 3 e 4; qualora alla lista non spettino seggi, si procede con gli stessi criteri nei riguardi dei candidati che seguono nell’apposita graduatoria, appartenenti a liste cui competa almeno un seggio.

Art. 23

l. L’elezione dei probiviri e dei revisori avviene su liste comprendenti per ciascuno dei due collegi un numero massimo di 3 candidati.

2. L’elettore può votare per un massimo di 2 candidati scegliendo anche tra liste diverse e sono proclamati eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Art. 24

l. Le candidature individuali e le liste dei candidati devono essere depositate all’Ufficio elettorale costituito ai sensi dell’art. 20 entro le ore 14 del trentesimo2[2] giorno anteriore alla data di apertura delle votazioni. Esse debbono recare l’accettazione sottoscritta dai candidati e la sottoscrizione di non meno di 30 presentatori per la carica di Presidente e di non meno di 20 per quelle dei componenti del Consiglio direttivo e dei Collegi dei probiviri e dei revisori. Non è valida la sottoscrizione di un socio che figuri già tra i presentatori di altra lista, anche se egli abbia revocato la precedente sottoscrizione.

2. Per ogni lista deve essere designato un rappresentante dei presentatori che assume anche la veste di rappresentante di lista, con facoltà di assistere a tutte le operazioni di ammissione delle candidature e alle successive operazioni di voto e scrutinio.

3. Non vi è incompatibilità fra la qualità di candidati in una lista e quelle di presentatore o di rappresentante della stessa. 4. Terminate le operazioni di ammissione delle candidature, l’Ufficio elettorale compila la scheda elettorale e ne predispone un numero adeguato di esemplari debitamente autenticati con apposito timbro e con le firme in originale di tutti i componenti dell’Ufficio medesimo.

Art. 25

l. È ammesso il voto per corrispondenza per i magistrati che si trovino per motivi di servizio fuori Roma e per i soci impossibilitati a recarsi al seggio per comprovati motivi di salute. Il voto per corrispondenza deve essere manifestato nella scheda di cui all’art. 24 comma 4.

2. Le schede pervenute all’Ufficio elettorale aperte o oltre il termine di chiusura delle votazioni sono nulle.

Art. 26

l. Possono costituirsi Sezioni periferiche dell’Associazione qualora ne facciano richiesta almeno quindici soci che prestino servizio presso sedi periferiche.

2. Nel quadro dei principi contenuti nel presente statuto, le Sezioni periferiche nel loro ambito territoriale, hanno il compito di: a) promuovere l’attuazione degli scopi sociali;

[2] Ora Trentesimo, a seguito del referendum del 25 gennaio 2001.

Allegati (1)

Ultimo aggiornamento

29 Marzo 2023, 16:17