Brevi note metodologiche sul controllo successivo sulla gestione.

di Fabio Viola, Consigliere della Corte dei conti

_______________

Nota esplicativa: le parti del testo riportate in corsivo rappresentano altrettanti brani della delibera in commento. Le parti riportate in nota contengono, invece, riflessioni ed osservazioni ai suddetti brani.

 

 

Ministero della Difesa - Gestione dei lavori pubblici di pertinenza degli esercizi 1999 e 2000 e ancora in corso di realizzazione alla data del referto

 

Omissis…

I lavori sottoposti a controllo sono quelli avviati e gestiti negli esercizi 1999 e 2000. Quanto all’aspetto pianificatorio, il riscontro è stato esteso all’esercizio 1998, le cui ulteriori risultanze gestorie sono già state illustrate nella deliberazione n. 71/00. [1] In sostanza, oltre ai programmi avviati negli esercizi 1999-2000, è stato fatto oggetto di valutazione anche il grado di realizzazione di quelli del 1998.

L’analisi svolta sulla programmazione 1998-99 si basa sullo stato di avanzamento dei programmi relativi agli anni suddetti, ricavato da attestazioni rilasciate dalle stazioni gerenti su apposito modello sintetico predisposto dalla Corte in sede istruttoria. Quella inerente all’anno 2000 prende a riferimento gli affidamenti perfezionati e le opere gestite in detto esercizio: attraverso l’esame trasversale di queste vicende, la tempistica e le caratteristiche delle gestioni vengono diacronicamente ricostruite, partendo dall’avvio della progettazione fino all’eventuale conclusione dei lavori.

In questo modo, al formale riferimento ai programmi - utilizzato con riguardo agli esercizi 98-99 - viene sostituita una analitica descrizione sequenziale di tutte le fasi procedimentali delle opere avviate e gestite nel 2000, di cui buona parte ancora oggi in corso di esecuzione. Ciò da un lato ha consentito di verificare l’esistenza di un fenomeno di “scorrimento” nell’attuazione dei programmi che, quasi sempre, vengono avviati nell’esercizio successivo a quello in cui risultano adottati e, dall’altro, di studiare la genesi della programmazione, individuando gli snodi temporali e operativi che conducono alla compilazione del programma.

Alcune comparazioni effettuate sono di tipo storico, in quanto fondate sul confronto con le risultanze delle indagini svolte sugli esercizi precedenti (cfr. dell. 96/97, 81/98 e 71/00). Non tutti gli uffici sono stati in grado di comunicare, secondo il grado di dettaglio richiesto, lo stato di attuazione dei programmi per il biennio 1998 - 1999. Di conseguenza sono stati esaminati e valutati i soli aspetti attuativi dei programmi, i cui dati sono apparsi completi e congruenti a seguito delle verifiche effettuate.

Anche per quanto riguarda la tempistica relativa alle gestioni i cui affidamenti sono stati avviati nell’esercizio 2000, le risultanze della istruttoria sono state depurate dei dati errati o contraddittori correggendo, peraltro, errori metodologici e materiali, la cui genesi è stata ricostruita con certezza.

Si è ritenuto, pertanto – data la mole degli atti pertinenti a ciascuna gestione e la concorrente necessità di fondare le valutazioni su riscontri diretti, approfonditi e incontrovertibili – di acquisire un campione completo e significativo di attività, rispetto al quale l’analisi degli atti gestori è stata complessivamente rivolta a tutti gli snodi operativi più importanti. Ciò ha reso possibile il confronto - globale o parziale, a seconda dei dati disponibili attraverso attestazione o acquisizione selettiva – con le risultanze emergenti dalla elaborazione di questi ultimi. Tale raffronto serve, contemporaneamente, a correggere e ad approfondire gli esiti della elaborazione dei dati schematici e a verificare – con riguardo al campione – il livello di consapevolezza, da parte dell’Amministrazione, dei più rilevanti profili gestionali.

L’attenzione è stata focalizzata, pertanto, su alcuni interventi di pertinenza delle stazioni gerenti e sull’attività della Direzione Lavori Genio per la Marina di Taranto, la quale – nell’ambito delle indagini di controllo precedentemente condotte - si era situata su valori temporali e finanziari medi rispetto al complesso delle gestioni realizzate dalle altre strutture del Ministero della Difesa. Il campionamento è consistito nella rigorosa analisi – attraverso un puntuale e sequenziale riscontro degli atti e di alcuni elementi notiziali acquisiti direttamente dal magistrato istruttore – di dodici programmi di intervento della Direzione di Taranto e di altrettanti riguardanti le altre stazioni.

Detta analisi ha preso avvio dal momento dell’affidamento della progettazione fino alla eventuale conclusione degli interventi. Questa attività è stata accompagnata da altri specifici riscontri sulla contabilità e su atti selezionati in base a particolarità emerse dalle attestazioni sintetiche.

Omissis…


Omissis…

Sulle gestioni oggetto della presente indagine nessun programma di controllo di gestione risulta essere applicato dalla Amministrazione mentre alcune verifiche ispettive sono state disposte dal Servizio Ispettivo. Nei pertinenti rapporti emergono rilievi e osservazioni comuni o congruenti con quelli formulati da questa Corte:

a)       tardiva assegnazione di fondi agli uffici gerenti;

b)       assenza di programmazione e predefinizione di alcune opere infrastrutturali;

c)        immotivato ricorso a procedure semplificate in economia per opere suscettibili di regolare programmazione e assoggettamento a procedura concorsuale;

d)       assenza di contabilità giornaliera per lavori in economia.

Se l’Amministrazione fosse riuscita a diffondere incisivamente contenuti e prescrizioni, diverse disfunzioni riscontrate avrebbero potuto essere evitate. Quel che emerge tuttavia è la marginalità di tali controlli. Ciò sia in termini di risorse effettivamente assegnate agli ispettori, che di quantità dei processi ispettivi rispetto alle gestioni infrastrutturali in atto nonché, infine, di dimensioni dei lavori oggetto di ispezione. Si nota, infatti, come gli interventi oggetto di dette ispezioni siano di importo e rilevanza strategica assai inferiore di altri (cfr. in proposito par. 7) che presentano accentuati ritardi senza essere stati oggetto di alcuna verifica sul posto.

Probabilmente una programmazione più estesa di verifiche ispettive sulle infrastrutture di maggiore importanza e più lenta esecuzione, una più consistente dotazione di mezzi per gli ispettori, una più assidua e puntuale attività di formazione specifica in questa complessa materia produrrebbero[3] un benefico effetto di stimolo nelle situazioni deteriorate e comporterebbero una informazione più precisa e diffusa.

Accanto al profilo ispettivo, che riguarda il monitoraggio e l’informazione della patologia, dovrebbe operare un sistema di diffusa e generalizzata raccolta di dati nelle forme informaticamente più evolute per le finalità del controllo di gestione e di quello strategico. Sistema che dovrebbe garantire sia alla direzione politica che a quella amministrativa la conoscenza in tempo reale dello stato di attuazione dei programmi e la possibilità di intervenire con le opportune disposizioni organizzative ogniqualvolta emergano forti scostamenti tra programmi e realizzazioni.

In questo campo l’organizzazione appare del tutto embrionale non essendo stato prodotto a questa Corte alcun rapporto informativo sintetico o almeno a campione sullo stato dei programmi infrastrutturali in corso.

Le osservazioni della Corte possono essere così sintetizzate:

a)     monitoraggi e verifiche su questo tipo di gestioni non sono state previste nella pianificazione dei controlli interni. Alla luce di quanto emerso sarebbe opportuno che con celerità ne venisse disposta l’adozione e specificato l’ufficio deputato a raccogliere ed elaborare i dati nonché i livelli organizzativi incaricati della loro rilevazione e trasmissione;

b)     non sono state fatte verifiche di attendibilità sui dati trasmessi all’Autorità dei Lavori Pubblici e alla stessa Corte dei conti. Considerati i difetti di corrispondenza accertati dalla Corte, un apposito nucleo di funzionari dovrebbe essere dedicato a verifiche a campione presso le singole unità organizzative;

c)      la realizzazione di ogni progetto di lavori pubblici si presta per sua natura ad essere considerato “prodotto dell’azione amministrativa” secondo la locuzione dell’art. 4 del decreto 286/99 e quindi necessaria unità di rilevazione per valutare strutture operative e funzionari, ad esse appartenenti. Invece né a livello contabile né a livello amministrativo sono stati predisposti strumenti per illustrare costi e modalità di realizzazione dei singoli interventi predisposti nella programmazione;

d)   a tal fine il servizio di controllo interno si sarebbe potuto avvalere dei modelli sintetici predisposti dalla Autorità e dalla Corte, i quali abbracciano tutti i momenti più significativi di queste tipologie di gestione. Molti degli elementi contenuti in detti modelli costituiscono – tra l’altro – naturali indicatori specifici di efficacia ed economicità;

e)   il progetto di rilevazione dovrebbe essere caratterizzato da periodicità e sufficiente frequenza in modo da consentire quella concomitanza del controllo di gestione, connaturato alla sua strumentalità alla amministrazione attiva.

Omissis…


Omissis…

Tra gli aspetti più problematici delle gestioni sottoposte a controllo è da annoverare quello della rappresentazione contabile.

La riforma della contabilità contenuta nella legge 94/97 ha introdotto radicali novità nell’intento di assicurare chiarezza e corrispondenza nei rapporti tra direzione politica, responsabilità di gestione e rappresentazione contabile degli eventi gestori. Le risultanze della istruttoria compiuta sembrano disattendere in modo grave le aspettative contenute nella nuova legislazione, almeno con riguardo alla organizzazione contabile della Amministrazione della Difesa.

Le osservazioni negative – fermo restando quanto si osserva più specificamente nei diversi paragrafi inerenti alle risultanze della gestione – possono essere così sintetizzate: [4]

·        i capitoli ove sono allocati i fondi utilizzati sono di natura assolutamente promiscua: forniture, lavori, servizi di più direzioni periferiche e di uffici (enti) ad essi facenti riferimento gravano sullo stesso stanziamento per importi percentuali continuamente rideterminati;

·        le somme di detti capitoli sono gestite parte in contabilità ordinaria, parte in contabilità speciali, parte attraverso funzionari delegati; ciò rende assai arduo assemblare un panorama generale omogeneo della utilizzazione delle risorse disponibili e pregiudica le comparazioni tra i risultati raggiunti dai diversi centri di spesa;

·        le gestioni a mezzo funzionario delegato in particolare comportano spese in economia di rilevante importo per lavori che presentano caratteri di prevedibilità e programmabilità, e, per tale motivo, dovrebbero seguire il normale procedimento contrattuale. Mette conto illustrare tale fenomeno con il referto ispettivo di Ispedife, che si riporta in nota;

·        nel bilancio consuntivo 2000, pure redatto per la prima volta in termini di contabilità economica, non vi è alcuna esposizione per centri di costo delle gestioni demandate a ciascuna delle stazioni gerenti prese a riferimento nella presente indagine;

·        il centro di responsabilità della pertinente U.P.B. non sembra avere adeguata e tempestiva conoscenza della effettiva utilizzazione delle risorse in ambito decentrato. A fine anno tra le diverse direzioni e i centri di spesa vengono effettuate empiriche compensazioni, che non consentono alcuna lettura in termini gestionali e men che meno in termini di effetti sul patrimonio;

·        quanto alla corretta illustrazione degli effetti della gestione in termini patrimoniali è da osservare che l’assenza di un analitico rendiconto delle risultanze di ciascun progetto non consente di collegare e imputare nelle scritture patrimoniali gli incrementi e le riduzioni di valore conseguiti e, per quel che concerne i lavori in economia, la assenza, presso alcune stazioni gerenti della Amministrazione, di un registro-giornale dei materiali acquistati ed impiegati provoca analoga disfunzione;

·        l’assenza di significativa analiticità nelle risultanze contabili si riverbera inevitabilmente sul processo di programmazione della gestione delle risorse. In detto contesto gli unici riferimenti sono lo stanziamento, gli impegni e i pagamenti complessivi dell’esercizio precedente, e ciò comporta una sorta di corto circuito perché l’assegnazione delle risorse non può avvalersi, in concreto, dei singoli risultati contabili, che compongono l’ammontare indistinto dello stanziamento;

·        nella buona sostanza la persistenza di questi capitoli omnibus contraddice la finalità ispiratrice della riforma del bilancio amministrativo il quale, costituendo elemento essenziale per realizzare una sana amministrazione, dovrebbe prevedere una più accentuata e significativa articolazione dei capitoli quale indispensabile attuazione dei principi di chiarezza, sincerità e trasparenza dei conti pubblici;

·        in questo contesto, la “smaterializzazione” degli ordinativi attraverso la loro gestione informatica - ancorché abbia quale presupposto la migliore e più snella circolazione dei dati contabili, in modo da consentire una lettura aggregata secondo grandezze mirate e significative (quali, nel caso di specie, la realizzazione dei diversi progetti) – non ha comportato alcun vantaggio nella acquisizione di notizie analitiche di fondamentale importanza quali gli impegni e i pagamenti, sparsi in capitoli caratterizzati da un alto grado di promiscuità. In buona sostanza, nella gestione in esame, allo smantellamento del formalismo e della cartolarità non è seguito l’effetto perseguito dalla legge di riforma di rendere chiara e trasparente l’attività di rendicontazione e di agevolare i riscontri interni ed esterni;

·        la insufficiente attuazione degli snodi fondamentali della Riforma contabile non consente neppure agli uffici centrali della Amministrazione di monitorare con precisione l’attività dei funzionari gerenti la spesa e di conoscere in tempo reale lo stato di realizzazione dei programmi di spesa. Grande difficoltà esiste infatti nella acquisizione di notizie elementari quanto importanti come l’elenco dei funzionari delegati operanti nelle direzioni periferiche; l’elenco degli ordini di accreditamento in contabilità speciale a favore dei funzionari delegati e degli altri accreditamenti ad essi destinati; l’elenco dei pagamenti e degli impegni assunti dai funzionari medesimi, la dimensione delle giacenze di tesoreria risultanti alla chiusura dei pertinenti esercizi.

In sintesi l’attività istruttoria della Corte è stata caratterizzata da una paradossale inversione della fisiologica cronologia del controllo.

Anziché prendere le mosse dalla rappresentazione contabile per giungere ad approfondimenti documentali e fattuali dei risultati conseguiti dalle stazioni gerenti, i riscontri contabili sono stati guidati dalle conoscenze acquisite specificamente e direttamente in una sorta di confronto ex post, utile forse a testare la conformità dei conti, ma non al normale svolgimento della funzione del controllo successivo sulla gestione.

Omissis…


Omissis…

In modo sintetico gli aspetti emersi dalla descritta attività di controllo possono essere così rappresentati:

A.     I tempi della programmazione annuale non vengono quasi mai rispettati di guisa che le gestioni in atto negli esercizi 1999 e 2000 hanno riguardato per la maggior parte progetti inseriti in programmi pregressi mentre quelli della annualità di riferimento sono slittati alle annualità successive.

B.     Gran parte dei progetti avviati negli esercizi 1999 e 2000 sono ancora incorso di esecuzione alla data di deferimento della presente relazione. Alcuni sono stati redatti e approvati in esercizi ancora precedenti.

C.     Alcune progettazioni, anche esterne, sono state utilizzate a distanza di anni. Ne deriva un grave scollamento tra individuazione del fabbisogno tecnico e inserimento nella programmazione, oltre che incontrovertibili disfunzioni in termini di efficacia e di economicità.

D.    La programmazione stessa risulta “capovolta” rispetto ai fisiologici canoni di redazione perché le assegnazioni di risorse ai singoli interventi avvengono con il criterio “a pioggia” piuttosto che secondo mirati parametri di priorità, funzionalità ed esatta stima dei fabbisogni.

E.     I progetti interni verificati a campione appaiono di qualità e definitezza inferiore a quelli esterni e non sembrano idonei a definire gli obiettivi tecnici in modo da consentire puntuali riscontri dei risultati.

F.     I progetti, anche infrastrutturali, non appaiono corredati da definiti piani di manutenzione delle opere. Ciò comporta un deficit sia in termini di definizione di costi che di coerente copertura degli stessi negli esercizi a venire.

G.    Le stazioni gerenti non fissano e comunque non si vincolano ad un cronoprogramma, che prenda a riferimento anche le[5] fasi amministrative, ma si limitano a fissare solo i tempi contrattuali dei lavori: questa appare una importante concausa dei rilevanti tempi di realizzazione dei programmi annuali.

H.    Dalla tempistica e dal rapporto tra il valore delle progettazioni esterne e quello dei pertinenti lavori appaltati si evince una non completa utilizzazione delle progettazioni stesse.

I.       Come le altre Amministrazioni dello Stato quella della Difesa presenta tempi lunghi nella messa a disposizione del budget a favore dei funzionari gerenti. Né sembra favorire la snellezza dei tempi la forte frammentazione nelle competenze operative, che si è accentuata – malgrado la particolarità dell’ordinamento gerarchico militare - nel corso del lungo iter modificativo del decreto 29/93 (ora incorporato nel decreto 165/01). In particolare, la Direzione Generale Lavori e Demanio e la Ragioneria centrale non appaiono in grado di controllare la utilizzazione delle copiose risorse trasferite agli uffici decentrati.

J.      Non è conforme ai principi contenuti negli artt. 16, 19, 21 e 24 della legge-quadro il ricorso, nei casi evidenziati in relazione, al contratto aperto cosiddetto “a quantità indeterminata” nei lavori edili di media complessità.

K.     Non è conforme all’art. 154 del regolamento n. 554/99 il ricorso – nei casi evidenziati in relazione - al contratto aperto cosiddetto “a quantità indeterminata” per i lavori di importo superiore a 200.000 euro.

L.     Le procedure di gara mostrano in generale esiti contraddittori, contemplando esclusioni di imprese, che almeno in linea astratta non presentano aspetti di anormalità. Buona parte del fenomeno è da imputare tuttavia – come argomentato in relazione – al meccanismo previsto dall’art. 21, comma 1 bis, della legge-quadro, più volte censurato in ambito comunitario.

M.   Alcune stazioni appaltanti presentano una partecipazione alle procedure concorsuali notevolmente ridotta. In particolare, per la 5^ Direzione Genio Militare di Padova, in 10 gare su 23 si sono avute meno di dieci imprese partecipanti; per il 1° Reparto operativo di Milano - in 5 gare su 11 - e per la 6^ Direzione Genio Militare di Bologna, addirittura in 6 su 11, meno di cinque.

N.    Le procedure di gara gestite dalla Direzione Genio Marina Militare di Taranto presentano un mercato particolare e ristretto non tanto con riguardo alla media di partecipazione per singole gare, che è una delle più elevate tra le stazioni sottoposte a controllo, ma per la ricorrenza delle stesse ditte nei diversi concorsi e per la assoluta particolarità dei loro comportamenti, analizzati nell’apposito paragrafo.

O.    La tempistica della realizzazione dei programmi dimostra una ragguardevole lunghezza delle fasi amministrative, che vanno dalla consegna del progetto alla aggiudicazione e alla consegna dei lavori, e di quelle di verifica tecnica, intercorrenti tra la fine dei lavori e l’approvazione del collaudo e della regolare esecuzione. Paradossalmente il segmento gestorio più breve è quello della realizzazione dei lavori, che si esaurisce in tempi relativamente brevi rispetto alla attuazione complessiva del programma stesso.

P.     Risultano contrarie al disposto dell’art. 28 della legge-quadro le gestioni evidenziate in allegato, per le quali sono stati superati i tempi di 3 e 6 mesi rispettivamente previsti per l’approvazione del certificato di collaudo e di regolare esecuzione.

Q.    La gestione contabile delle opere assoggettate a controllo – contrariamente alla ratio legis della legge 94/97 - non appare improntata al principio della rappresentazione aggregata e significativa e sembra, di contro, aver perso il carattere analitico della contabilità tradizionale, con grave lesione del principio di trasparenza. Nella fase istruttoria l’unica proficua utilizzazione è consistita nella ricerca - all’interno del disaggregato caleidoscopico dei diversi tipi di contabilità adottati - dei fatti già accertati per strade documentali alternative.

R.     L’assenza di un controllo di gestione sia in termini astratti (previsione regolamentare o in sede di pianificazione dei controlli) che concreti su questo tipo di gestioni pregiudica irrimediabilmente le potenzialità autocorrettive della amministrazione. La conoscenza di alcuni dei fenomeni disfunzionali segnalati e dei rischi di una loro reiterazione in apparati similari, operanti in parallelo alle strutture sottoposte a controllo, avrebbe certamente indotto l’amministrazione a valutare l’opportunità di alcuni rimedi: maggiore formazione e responsabilizzazione dei funzionari deputati alle rilevazioni; opportunità di rotazione degli incarichi di direzione di alcuni uffici tecnici ove l’eccessiva uniformità del mercato e delle procedure negoziali lascia quanto meno trasparire una scarsa attenzione ai profili di trasparenza, di tempestività, nonché di efficacia; creazione di banche dati centrali per finalità di controllo e di impulso, etc.

S.      Nel biennio oggetto di indagine si è verificato un marginale incremento complessivo del ricorso al sistema di esecuzione delle opere in economia, imputabile probabilmente anche alla nuova formulazione dell’art. 24 della legge-quadro, che ha consentito per il Genio Militare deroghe alla disciplina generale.

T.     Le perizie di variante appaiono complessivamente contenute in percentuali fisiologiche rispetto agli importi contrattuali, ma un giudizio complessivo sul fenomeno non può essere dato a causa del notevole ricorso all’istituto del contratto a quantità variabile, che costituisce una sorta di “variazione continua”, non soggetta alle rigide procedure approvative delle varianti stesse e quindi difficilmente misurabile.

U.    Quanto al grado di conformazione del complesso delle gestioni esaminate ai principi della concorrenza, il lusinghiero dato statistico relativo alla adozione della asta pubblica risulta fortemente temperato -con riguardo ai comportamenti delle imprese accertati attraverso il campione - dalla partecipazione media delle altre stazioni appaltanti e dagli effetti “alquanto anomali” della esclusione automatica (detti fenomeni non sono tuttavia direttamente collegati al comportamento tenuto dalla Amministrazione, che pure dovrebbe vigilare in modo maggiore sul ripetersi di certi esiti concorsuali).

V.     Sotto il profilo della efficacia e della conseguente capacità di uniformare i risultati agli obiettivi, i lunghissimi tempi del procedimento e dei sub procedimenti di realizzazione giustificano un giudizio complessivamente negativo.

Omissis…


Omissis

L’indagine di cui si riferisce ha permesso di mettere in luce alcuni aspetti di influenza diretta e determinante della legislazione sulle modalità di esercizio della attività amministrativa e contrattuale della Amministrazione.

Le predette considerazioni riguardano soprattutto gli effetti della legge 415/98 e del regolamento n. 554/99, entrati in vigore proprio nel biennio 1999-2000, determinando la significativa variazione di alcuni parametri gestionali acclarati nel corso degli esercizi precedentemente controllati. Anche i nuovi principi in materia di rapporti tra direzione politica e gestione amministrativa e l’aumento del decentramento gestionale hanno influito sulla rappresentazione contabile dei fatti valutati. [6]

Gli effetti più rilevanti della legislazione nella particolare materia oggetto della presente indagine possono essere così sintetizzati:

a)     si è registrato un indubbio sviluppo del decentramento e del trasferimento delle risorse nelle strutture periferiche. A questo processo, influenzato – sia pure nella conservata particolarità dell’ordinamento militare – dai principi contenuti nel decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche, non ha fatto seguito il rafforzamento di una rete di monitoraggio e di acquisizione di conoscenze a livello centrale, in grado di presentare alla direzione politica un quadro aggregato – almeno dal punto di vista economico-finanziario - dei risultati complessivamente raggiunti sul territorio nazionale;

b)     l’incremento della utilizzazione dell’istituto dei lavori in economia rispetto agli esercizi precedenti è almeno in parte riconducibile alla norma introdotta nel corpo del previgente testo dell’art. 24 della legge-quadro, la quale riconosce esplicitamente il carattere di specificità dei lavori dell’Amministrazione della Difesa, in particolare del Genio Militare. E’ meritevole di attenzione il fenomeno per cui la utilizzazione dei lavori in economia non sia cresciuta solo con riguardo alla amministrazione diretta delle opere del Genio Militare, bensì si sia estesa ai cottimi delle altre stazioni appaltanti. Evidentemente la liberalizzazione delle modalità di affidamento dei lavori del Genio Militare è stata intesa come una indiretta inversione di tendenza nei riguardi dell’applicazione del principio di concorrenza anche in settori di intervento che la norma derogatoria certamente non contempla;

c)      il progressivo aumento della incidenza percentuale della procedura del pubblico incanto a discapito della licitazione privata, all’interno della più vasta categoria delle procedure concorsuali, è riconducibile non tanto alla novella del 1998 bensì ad un processo di riflessione indotto dalla legge 216/95 la quale, nel riformulare l’art. 23 della legge-quadro, ha stabilito che “alle licitazioni private per l’affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatta richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando”. Ciò ha comportato la impossibilità di effettuare la selezione dei concorrenti, come accade nelle procedure ristrette disciplinate dalle direttive comunitarie sugli appalti. Nella buona sostanza la licitazione privata assume nell’ordinamento dei lavori pubblici la sembianza di procedura aperta con duplice modalità di presentazione della candidatura e dell’offerta. E’ evidente come una siffatta mutazione abbia indotto le amministrazioni più attente come il Ministero della Difesa a privilegiare l’asta pubblica, la quale consente maggiore speditezza e trasparenza (non sufficienti tuttavia a dissipare i dubbi emersi dalla analisi delle procedure di gara), a parità di caratteristiche “aperte”;

d)     il meccanismo di esclusione automatica previsto dall’art. 21, comma 1 bis, oltre ad essere contrario ai principi comunitari in materia di libera concorrenza negli appalti (cfr. in proposito la giurisprudenza citata nel relativo paragrafo), produce risultati anomali sia con riguardo al comportamento delle imprese concorrenti, che alla verifica di economicità dei prezzi. Esso provoca, inoltre, notevoli appesantimenti procedimentali alle verifiche sulle imprese che hanno contribuito a determinare la media di esclusione;

e)      la introduzione da parte dell’art. 154 del regolamento n. 554/99 del contratto aperto, in disparte ogni considerazione sul possibile vizio di delega, ha incrementato – anche oltre i limiti consentiti da detta norma - l’adozione di progetti carenti sotto il profilo della definizione, se non addirittura della stessa identità dell’opera, nonché di fattispecie contrattuali poco trasparenti in ordine alla gestione della spesa, delle soluzioni tecniche e delle possibilità di verifica finale;

f)      in sintesi gli effetti meno positivi della regolazione si evidenziano non certo in relazione all’impatto dei principi-obiettivo della legge-quadro contenuti nell’art. 1 bensì con riguardo alle norme derogatorie di detti principi, le quali possono favorire interpretazioni e prassi elusive. Quanto detto induce a confermare le raccomandazioni di cautela, più volte riferite dalla Corte al legislatore, circa la utilizzazione delle tecniche di deroga ai principi generali.

____________________________________________

La relazione di controllo approvata dalla Sezione Centrale della Corte dei conti con deliberazione n. 12/02/G del 12 marzo 2002 offre l’occasione per alcune osservazioni sui principi e sulle metodologie del controllo successivo sulla gestione svolto dalla Suprema Istituzione di controllo del nostro ordinamento.

]Ambito temporale di riferimento della indagine. A differenza di ciò che avviene per il referto economico-finanziario sui bilanci, il tempo di riferimento di un programma di controllo sulla gestione viene riferito al segmento temporale che conduce dalla fase di fissazione degli obiettivi al raggiungimento dei risultati. Salvo che per le gestioni coincidenti con programmi di intervento rigidamente predeterminati nei tempi e nelle modalità, il controllo successivo si concentra su fasi significative della gestione, suscettibili di supportare giudizi di valore articolati.

Diacronia delle fasi gestorie prese a riferimento. Quando non si verte nelle ipotesi di specifica predeterminazione programmatica descritte nel paragrafo precedente, la gestione di certe attività consumate in specifiche materie, come la realizzazione dei lavori pubblici esaminata dalla Corte con il suddetto referto, può presentare nelle sue diverse componenti rapporti diacronici. In buona sostanza accade frequentemente che in uno stesso periodo finanziario si programmino alcuni interventi, se ne avviino altri pianificati negli anni precedenti, se ne gestiscano taluni avviati in periodi pregressi e si effettuino verifiche in ordine ad interventi ancora diversi.

Se l’indagine di controllo prendesse a riferimento solo interventi di pertinenza dello stesso programma, si arriverebbe a due alternative entrambe non soddisfacenti: a) riferire dopo la conclusione degli interventi, con modalità temporali talmente tardive da vanificare l’utilità del referto, che verrebbe così circoscritto a contesti gestionali ormai arcaici; b) riferire su aspetti parziali dei progetti in corso di attuazione, prescindendo dal risultato, magari attraverso la individuazione di fasi ed esiti parziali, non corrispondenti al vero scopo delle valutazioni in termini di efficacia.

Incrocio delle risultanze accertate nelle fasi diacroniche sottoposte a controllo. Al contrario se l’attività di controllo si concentra, tenendo a riferimento un certo arco temporale (non si può infatti avere un oggetto del referto del tutto indefinito), sulle fasi principali di gestioni similari quali – nel caso di specie – la programmazione dei lavori pubblici, la progettazione, le procedure di affidamento, la gestione degli interventi e delle verifiche, il referto finale può essere esaustivo riguardo a tutti i più significativi profili della gestione inerenti al breve periodo. Infatti, fermo restando che gli interventi gestiti nel predetto periodo di riferimento possono appartenere (anzi – considerati i ritardi endemici della nostra amministrazione – di regola appartengono) a programmi annuali diversi, il raffronto delle fasi osservate con tali modalità diacroniche si presta a confronti, elaborazioni e valutazioni comparative.

Aggiornamento delle istruttorie al momento della deliberazione del referto. Il descritto modello di controllo trova efficace integrazione nell’aggiornamento delle risultanze istruttorie al momento della deliberazione del referto. Nella fattispecie oggetto del presente commento sono stati presi a riferimento gli interventi programmati, avviati, negoziati, gestiti e verificati nel biennio 1999-2000, seguendone le procedure ancora incomplete al 31 dicembre 2000 fino alla data della deliberazione del referto, caduta nel 2002. Pertanto le osservazioni, i suggerimenti, le valutazioni della Istituzione di controllo, rese al termine di questo iter procedimentale, sono aggiornate, per così dire, in tempo reale e possono risultare di maggiore utilità per le amministrazioni controllate.

Le diverse metodologie istruttorie. Un problema tecnico di assoluta rilevanza è quello di conciliare l’esigenza di speditezza ed economicità della istruttoria finalizzata al referto, con l’indefettibile necessità di accertare gli elementi probatori posti a base delle valutazioni. La giurisprudenza di controllo della Corte è orientata a valorizzare il principio di economicità, riservando i mezzi istruttori più incisivi quali le ispezioni ai casi di mancata collaborazione del controllato o di palese rischio di inattendibilità delle fonti documentali alternativamente reperite. Il mezzo istruttorio più semplice consiste nella utilizzazione di questionari e modelli informatizzabili, alla cui elaborazione sono deputati gli stessi uffici delle amministrazioni controllate, che li certificano o li attestano attraverso dichiarazioni del funzionario responsabile. Vi possono essere poi modelli sintetici di estrinseca provenienza: nel caso in esame la Corte ha incrociato le proprie rilevazioni con i modelli attestativi inviati dai controllati alla Autorità dei lavori pubblici.

[2]L’incrocio dei dati istruttori. I dati eterogeneamente raccolti sono in genere suscettibili di incrocio e comparazione, a condizione che detta operazione sia accompagnata da una attenta verifica della eventuale diversità dei criteri di raccolta. Le ipotesi di dubbia comparazione devono indurre il controllore a rinunciare a forzati raffronti. Spesso il corretto raffronto pone in luce la scarsa affidabilità dei dati attestati dalla amministrazione: palesi errori di terminologia, risultanze esposte in chiaro contrasto in documenti coevi, mancata corrispondenza delle risultanze gestorie alla contabilità; tutti elementi di rischio per la sana amministrazione, che quasi sempre spingono il controllore ad accertamenti diretti, indispensabili per definire il vero stato della gestione.

 

La valutazione dei servizi di controllo interno. L’accertamento di errori e lacune nei report interni della amministrazione e nei questionari e modelli certificati consente all’Organo di controllo esterno di formulare giudizi negativi sul sistema di autocontrollo e autocorrezione organizzato dalla amministrazione in esecuzione del decreto legislativo 286/99. Si tratta nella buona sostanza di valutazioni di secondo grado e di natura metodologica.

La definizione del quadro globale e gli approfondimenti. Il sistema delle attestazioni da parte del controllato e dei questionari si coniuga proficuamente con la finalità di definire il quadro globale delle risultanze gestorie, propedeutico a qualsiasi analisi, che non si voglia fermare ad aspetti marginali di scarso significato e avulsi dal contesto programmatorio, a sua volta, naturale termine di raffronto del giudizio di efficacia. Il quadro globale così definito poco si presta da solo ad incisivi referti e può essere fuorviante, ogni qual volta il controllato mostri un atteggiamento autoreferente o reticente nella illustrazione di certi fatti, che potrebbero suffragare valutazioni negative. Sono, pertanto, necessarie verifiche e approfondimenti idonei a suffragare analisi e valutazioni, indispensabili per un significativo rapporto di controllo. La limitatezza delle risorse disponibili nel controllo provoca inevitabilmente – come nel caso in esame – il ricorso al metodo del campionamento.

Il campionamento. Questo metodo può basarsi su una selezione statistica, idonea a rappresentare in ambito ridotto tendenze generali del complesso delle attività su cui si riferisce, oppure su una scelta mirata, finalizzata ad illustrare specifici profili di attività. Nel caso in esame la Corte ha utilizzato un criterio misto sottoponendo a campione analitico l’attività di una stazione appaltante caratterizzata negli anni precedenti da parametri gestionali, economici e finanziari medi rispetto al complesso delle stazioni appaltanti facenti capo allo stesso Ministero e, nello stesso tempo, approfondendo le fattispecie caratterizzate da tempi di realizzazione più lenti.

Le tecniche di valutazione. E’ da sottolineare come le valutazioni espresse dalla Corte si differenzino quando sono riferite alle sole gestioni sottoposte a campione analitico. In questi casi il giudizio è più secco e articolato e sovente si esprime non solo attraverso i parametri della sana amministrazione (efficacia, efficienza, economicità) ma anche in termini di non corrispondenza a legge, attraverso il richiamo alle norme rispetto alle quali il complesso degli atti sottoposti a campione risulta non conforme. Da specifiche disfunzioni rilevate la Corte ricava, tuttavia, utili raccomandazioni per l’intera amministrazione: a titolo esemplificativo, dalla non corretta gestione dei cosiddetti contratti a quantità indeterminata, riscontrata in fattispecie a campione, l’Organo di controllo trae spunto per segnalare l’intrinseco rischio amministrativo connaturato a tale modo di operare e la evidente probabilità statistica di seriali ripetizioni di tali inconvenienti in contesti amministrativi di analoga consistenza.

 

[4] Risultanze della gestione e rappresentazione contabile. Nell’esaminare la gestione dei lavori pubblici del Ministero della Difesa la Corte non ha potuto avvalersi di una rappresentazione contabile adeguata, idonea a fornire notizie prodromiche alla realizzazione della istruttoria. E’ interessante constatare come l’Organo di controllo, facendo di necessità virtù, abbia invertito l’ordine metodologico degli accertamenti: la Corte ha cercato, cioè, sui relativi rendiconti la correlativa rappresentazione contabile degli atti di gestione direttamente analizzati, avendo modo così di verificare come la stessa sia del tutto lacunosa e assolutamente non conforme ai principi sanciti nella legge di Riforma del Bilancio dello Stato n. 94/97.

 

[5]         Collegamento di concause delle disfunzioni accertate. Alcuni punti della relazione sono utili a dimostrare come la valutazione sui risultati della gestione sia profondamente diversa da quella sugli inerenti atti o provvedimenti individualmente considerati. Il risultato difficilmente è imputabile ad una singola decisione o ad un singolo fatto: nell’ottica ausiliaria del controllo non basta dire che esso non è stato raggiunto ma occorre individuare i motivi per cui ciò è avvenuto. Spesso questi ultimi sono legati da un filo diretto o indiretto, che la relazione del controllore cerca di cogliere: la programmazione “a pioggia” fa sì che il progetto sia redatto in base al finanziamento anziché essere essa stessa il prodromo dello stanziamento finanziario; ciò induce, a sua volta, una progettazione ad ampie maglie suscettibile di interpretazioni flessibili e di ridefinizioni in itinere; queste ultime stimolano l’amministrazione a trascurare il trasparente criterio dell’offerta a prezzi unitari e il contratto misto a corpo o a misura per stipulare, invece, contratti a prestazioni indefinite, che, a loro volta, sono caratterizzati da una contabilità “semplificata”, che non dà le certezze e le garanzie di quella codificata nel regolamento n. 554/99.

[6]Collegamento eziologio tra risultati e regolazione. La Corte estende altresì la valutazione eziologia all’impatto della regolazione. Così una serie di anomalie, quali il rischio di accordi tra partecipanti, la impossibilità di verificare la economicità e la consistenza della offerta, la vanificazione dei principi della concorrenza, l’appesantimento delle procedure concorsuali di verifica, viene ricondotta nel caso in esame all’effetto dell’art. 21, comma 1 bis, della legge-quadro. In questo contesto la Corte ha potuto verificare come gli effetti patologici della regolazione sulla attività amministrativa siano quasi sempre imputabili a norme derogatorie piuttosto che ai principi generali disciplinanti le singole materie.


 

[1