GIURISDIZIONE
DELLA CORTE DEI CONTI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DELLE
AMMINISTRAZIONI, ENTI PUBBLICI ED ENTI A PREVALENTE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Dott.Leonardo Venturini
I.
Primi approcci interpretativi
II.I mutamenti in atto e l’intervento
del Legislatore
II a) L’assetto
generale prima della legge 97 del 2001. L’art. 103 della Costituzione nell’interpretazione
della Consulta – l’interpretazione della Cassazione nei confronti degli
enti pubblici economici
II
b) Corte
di Cassazione ed enti pubblici economici
II
c) Giudizio di conto: peculiarità
III
ANCORA SUI MUTAMENTI NELLA PA E NEL
CONTENUTO DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE_ SPECIFICAZIONI
III a) PRINCIPI COSTITUZIONALI E PROFILI
APPLICATIVI DEL RICORSO A STRUMENTI PRIVATISTICI
IV ENTI
PUBBLICI: Mutamento della nozione
IV a) La Corte di Cassazione: orientamento
IV b) Enti pubblici privatizzati e società per azioni
IV c)Aziende speciali
IV d) Le Agenzie
IV e )Organismi di diritto pubblico
V Conclusioni
V a) Le affinità con le
problematiche e la casistica in tema di gestione di società privata
V b)Questioni interpretative a
carattere applicativo
I.
I primi approcci interpretativi
La
recente legge 27 marzo 2001 n. 97, pubblicata sulla G.U. 5 aprile 2001 n. 80,
recante “norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare
ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni”, ha introdotto importanti novità che possono risultare
fondamentali per risolvere il perdurante contrasto giurisprudenziale, in
materia di giurisdizione della Corte dei Conti sugli enti pubblici economici
e, seppur con toni più pacati. Società per azioni derivante dal cd. processo
di privatizzazione o costituite in base alla normativa sugli Enti locali.
L’art.
7 della citata novella prevede che “la
sentenza di condanna pronunciata nei confronti dei soggetti indicati nell’art.
3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente
procuratore regionale della Corte dei conti affinchè promuova entro trenta
giorni l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei
confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 129
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale (…)”.
I
soggetti di cui all’art. 3 sono i dipendenti di
“amministrazioni o enti
pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica”.
La
cennata disposizione è inserita nell’ambito
di un testo legislativo che ha come fine una maggior efficacia ed una maggior
impronta rigoristica dell’istituto della responsabilità disciplinare; tale
fine, nelle ipotesi più gravi, ovvero quelle contrassegnate anche da una
valenza penale, viene collegato - in considerazione della sempre più scarsa
efficacia dissuasiva delle norme penali e del relativo giudizio, causata dall’effetto
premiante di alcuni istituti processuali tesi a deflazionare il carico dei
giudizi (patteggiamento, giudizio abbreviato) con una diversa incidenza ed un più stretto raccordo fra l’esito penale ed il giudizio disciplinare; sempre
nella prospettiva di non lasciare carenze di tutela e sostanziali spazi di
impunità a fronte di gravi episodi lesivi del funzionamento della PA,
con la norma in commento il Legislatore ha inteso introdurre, accanto
all’art. 129 delle disp. att. al c.p.p., una nuova norma di carattere
procedurale disciplinante il rapporto tra giudizio di responsabilità e
giudizio penale.
Lo
scopo perseguito è chiaramente quello di favorire l’attivazione di giudizi
di responsabilità che possano condurre, da un lato ad un ristoro del
sacrificio patrimoniale subito dalla collettività, dall’altro ad un effetto
dissuasivo e preventivo, tramite il profilo sanzionatorio attuato nei
confronti dell’illecito intento di locupletazione che caratterizza, nella
maggior parte dei casi, il genere di reati per i quali l’obbligo di
trasmissione della sentenza è previsto.
Ad
un primo esame della portata applicativa della disposizione “de qua”, tre
possibilità ermeneutiche si profilano:
una
prima tesi indicherebbe che la norma mostra come il legislatore in realtà non
abbia mai avuto alcun dubbio sulla piena conoscibilità da parte del giudice
contabile delle situazioni di danno arrecate, oltre che dai dipendenti di
pubbliche amministrazioni “tout court, da quelli di enti pubblici, anche
economici e di enti a partecipazione pubblica”. Ciò poiché, dato che la
“ratio” della novella
sarebbe solo quella di creare un
raccordo procedurale ed obbligatorio tra giudice ordinario e giudice contabile
non sarebbero siffatti modi ed
espressioni leggibili così da ritenere che il legislatore abbia voluto
ampliare una competenza
giurisdizionale che viene, allora, chiaramente data per scontata; appare
evidente, secondo l’esposta tesi, che una tale previsione, estesa a tutti i dipendenti
di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici (comunque denominati e
quindi anche economici) e di enti a prevalente partecipazione pubblica (e
cioè anche le Spa a prevalente capitale pubblico) ha senso solo se si
riconosce alla Corte dei Conti piena competenza giurisdizionale a conoscere
dei danni erariali arrecati da detti soggetti nella loro attività di
servizio, con atteggiamento psicologico doloso o gravemente colposo;
contra, altra
soluzione argomentativa conduce a ritenere che il legislatore nulla abbia
voluto mutare rispetto al precedente assetto, assetto considerato nella chiave
restrittiva conferita dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, volta,
come dopo si avrà meglio l’occasione di illustrare, in un tentativo
di definizione del quadro interpretativo finora invalso, del Giudice delle
Leggi e di quello di
legittimità, ad escludere dall’ambito della giurisdizione della Corte dei
conti gli enti pubblici economici ( nello svolgimento dell’attività
imprenditoriale) e, “a fortiori”, in quanto ritenuti
carenti anche del presupposto
soggettivo della caratteristica di pubblicità, le società per azioni in mano
pubblica: quale fondamento possa trarre il permanere di una siffatta
impassibilità interpretativa è questione legata al significato ritraibile
dalla lettura del testo della disposizione dell’art. 7, laddove il
Procuratore regionale, a seguito dell’obbligatoria comunicazione da parte
del giudice penale della sentenza penale,
deve procedere, entro 30 giorni, all”eventuale” azione di responsabilità.
Qui l’eventualità significherebbe l’esito, positivo o negativo, di un
vaglio della legittimazione giurisdizionale, condotta sulla linea dell’orientamento
del giudice della giurisdizione;
terza
soluzione interpretativa – preferibile, lo si afferma fin d’ora - propende
per il ritenere che il legislatore, con la modalità espressiva un esame,
abbia voluto compiere una attribuzione ampliativa dell’ambito soggettivo
della responsabilità amministrativo-contabile, con ciò ponendo in essere la
necessaria “interpositio legislatoris”, tesa a dare contenuto alle linee
portanti, costituzionalmente definite, della materia della contabilità
pubblica: la circostanza che l’ampliamento giurisdizionale sia avvenuto con
un passaggio letterale dai significati impliciti, quasi un “posterius” a
fronte del “prius”, ovvero l’espresso conferimento della potestà
giurisdizionale rispetto agli enti pubblici economici ed alle società per
azioni a capitale pubblico maggioritario è dovuto al fatto che il legislatore
ha preso atto, traendone le effettuali conseguenze ordinamentali, di un
mutamento in gran parte già avvenuto ( anche se ancora in atto nella suo
completamento), mutamento relativo, sul piano metagiuridico ad evoluzioni
politiche, sociali ed economiche, sul terreno giuridico ad una metamorfosi del
concetto di pubblico, di pubblica amministrazione, di rapporti ed
interrelazioni della stessa con i privati, di nuovi strumenti di azione, e,
non da ultimo, del mutamento dei contenuti e della struttura delle situazioni
giuridiche soggettive.
L’ultima
soluzione interpretativa, si è detto, appare preferibile: non convince la
prima, infatti, poiché, nel perdurare di un costante atteggiamento della
Consulta la quale ha, com’è noto, affermato che la materia di contabilità
pubblica ha un carattere sì
tendenzialmente generale, ma necessitante un atto integrativo del legislatore,
in ragione della genericità della nozione di contabilità pubblica, ed anche
rispetto ad una rigorosa ed inalterata posizione della Corte di Cassazione nel
delineare il complessivo quadro normativo della giurisdizione
amministrativo-contabile ( con esclusione degli atti gestionali degli enti
pubblici economici), l’omissione di intervento
normativo – proprio laddove questo risultava necessario, per la carenza, in
capo agli enti pubblici economici ed alle nuove figure di società per azioni derivanti dalle cd.
“privatizzazioni” e dalla gestione dei servizi pubblici da parte degli
enti locali, di chiari indici di riferimento per la giurisdizione, quali l’obbligo
di seguire procedimenti contabili pubblici e strumenti autoritativi –
risultava silenziosa, implicita espressione di volontà; non tanto implicita,
in fin dei conti, se si considera la mancata conversione del Decreto legge che
espressamente attribuiva alla giurisdizione amministrativo-contabile la
giurisdizione anche in relazione all’attività degli enti pubblici economici.
Ancora,
va respinta la seconda ipotesi sopra tracciata, poiché risulta chiaro, sia
all’analisi di sintassi che di logica giuridica che lo scenario dell’eventualità
previsto dal legislatore altro non è che il rispetto dell’autonomia dell’azione
di responsabilità amministrativo-contabile, ove la possibilità o meno di una “vocatio in iudicium” è tutta giocata all’interno dei contenuti dell’illecito
amministrativo-contabile. Diversamente si conferirebbe titolo a situazioni
che non paiono trovare cittadinanza nel nostro ordinamento:
1)
in primo luogo è
inconferente ritenere che un ordine giurisdizionale debba inviare “notizia
damni” ad un altro ordine senza prima effettuare un vaglio, anche solo a
livello di sommaria delibazione del corretto ambito giurisdizionale;
2)
se si fosse voluto
attribuire la selezione delle fattispecie rientranti nei propri confini
giurisdizionali alla Procura della Corte
dei conti in prima battuta sarebbe bastato indicare genericamente un ambito di
reati dove statisticamente si annida l’illecito amministrativo-contabile; lo
stretto collegamento collegamento con la fattispecie disciplinare,
complementare con la responsabilità amministrativa ai fini del buon
funzionamento dell’organizzazione della PA pare aver già preliminarmente
delineato il perimetro giurisdizionale correlato all’obbligo di
comunicazione.
Ciò premesso,
vanno poste, in esordio, alcune problematiche interpretative alle
quali, prima di affrontare in dettaglio il generale problema dell’attuale
ambito giurisdizionale della giurisdizione di responsabilità intestata alla
Corte dei conti, è opportuno dare una prima soluzione: nell’accedere alla
tesi che la norma i commento abbia voluto effettuare quella necessaria “interpositio
legislatoris” e quindi estendere l’ambito giurisdizionale amministrativo
contabile agli enti pubblici economici, una possibile opzione ermeneutica di
carattere limitativo potrebbe, in ipotesi, essere sostenuta: e cioè che tale
estensione andrebbe circoscritta alle ipotesi delle fattispecie criminose
condannate e comunicate al competente Procuratore regionale. L’argomentazione
va subito confutata per le ragioni di cui dappresso. La prima considerazione
in tal senso militante si ricollega all’intrinseca autonomia dell’azione
di responsabilità amministrativo contabile la quale – nelle sue
interrelazioni con i casi di specie vagliati in sede penale – trae le mosse,
o, in caso di giudicato, è astretto, dal fatto penalmente rilevante, anche
nella componente soggettiva della colpevolezza; da ciò la delimitazione della
pretesa erariale azionata e del quadro di riferimento nel quale si svolge il
relativo processo è, nell’ordinamento assolutamente autonomo: diversamente
si avrebbe una fattispecie accessoria alla previsione penale, dalle
caratteristiche marcatamente sanzionatorie, per la sua contiguità con la
stessa, e, di conseguenza, estranea alla convivente logica del risarcimento (
affidata allora all’azione civile). Mette conto allora rammentare che con
simili intenti, nel prevedere e regolare una responsabilità delle persone
giuridiche, in ipotesi di reato, il legislatore ha affidato la stessa, per intima coerenza logico-giuridica al
magistrato penale. Ma vi è di più: il dover trarre le conseguenze, quasi
vincolate, solo dalla fattispecie così come ricostruita ed acclarata in sede
penale, verrebbe a porre in rilievo i seguenti principi, in palese disarmonia
con la conformazione stessa della responsabilità amministrativa: infatti, si
verrebbe a valutare, data la tipologia di reati in questione, ipotesi dolose,
e , poi, in generale, fatti tipizzati. Quanto al primo punto la norma, così interpretata,
viene ad alterare il concetto di colpa grave – indefettibile secondo l’orientamento
espresso, recentemente in maniera chiara e ineludibile dalla Consulta ( 24
ottobre 2001, n. 340) - riducendo
la portata della relativa responsabilità in inversa proporzione rispetto alla
gravità dell’illecito ed al contenuto delle funzioni dei dipendenti ed amministratori
e attribuzioni degli uffici. Nella decisione sopra richiamata, la Corte
Costituzionale ha affermato che può
ritenersi ormai acquisito il principio dell’ordinamento, “desumibile
anche dalla collocazione dell’art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
543 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti),
convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 20
dicembre 1996, n. 639” secondo cui la imputazione della responsabilità ha
come limite minimo quella della colpa grave (prevista, in via generale,
insieme all’imputazione per dolo). Secondo il Giudice delle leggi, non
è conforme ai principi dell’ordinamento, quale configurato dall’attuale
sistema normativo, attenuare ulteriormente, in via generale, i casi di
responsabilità per colpa grave. L’esclusione
della stessa, od il confinarla in ipotesi tassativamente previste vale a porre
in maniera inammissibile, ha affermato la Consulta, caratteristiche
configurative della responsabilità amministrativa rigidamente più ristrette.
Vale la pena trarre un’ulteriore considerazione dal “decisum” della
Corte; sembra poter rilevare, infatti, che l’ancorare l’istituto ad
ipotesi tassative sia antinomico con la natura stessa
dell’illecito amministrativo ( ed in ciò riposa la netta differenza
rispetto a quello penale): il principio va rinvenuto nella stessa struttura di
un illecito da danno ( di cui non va mai sottaciuta, la rilevante dimensione
sanzionatoria e preventiva accanto a quella compensatoria dello stesso) costruito e conseguente alla violazione di obblighi e doveri
preesistenti ( anche quando questi siano “erga omnes” e sintetizzati dall’ampia
valenza del principio del “ neminem laedere”, come nel caso della
responsabilità civile extracontrattuale) i quali stessi pongono, in maniera
più o meno ampia ed elastica, un momento di tipicità. Altra è la
fattispecie penale, ove, in generale, l’obbligo stesso di
un determinato comportamento è posto dalla stessa previsione di reato.
In particolare, nella responsabilità amministrativa l’aspetto di
tassatività è già delineato dai preesistenti obblighi di servizio ed il
definire un’ulteriore definizione delle fattispecie fattuali attraverso le
quali gli stessi possono essere infranti vale a porre un’ulteriore
restrizione applicativa che lascia spazio ad impunità avendo l’istituto,
una sua strutturazione a
carattere generale e non con tratti residuali e dalla cd. “frammentarietà”
propri del diritto penale
Non appare quindi possibile limitare la giurisdizione della Corte dei
Conti alle sole fattispecie conseguenti a reati contro la P.A. accertate dal
giudice penale con sentenza irrevocabile di condanna secondo una linea di
speculazione interpretativa che pone in stretta correlazione nuovo ambito
giurisdizionale e fattispecie penali la cui necessità del giudizio di
responsabilità amministrativa ha indotto più marcati raccordi fra ordini
giurisdizionali. Va anche aggiunto, sul punto, che una conclusione di tal
genere sarebbe in evidente contrasto con il principio di uguaglianza di cui
all’art. 3 della Costituzione – probabilmente anche l’art. 97, in quanto
l’intervento di salvaguardia del principio di buon andamento della PA ne
risulterebbe necessariamente privo di coerenza ed armonia - oltre che di
impossibile applicazione pratica: in tale ipotesi, infatti, i dipendenti di
enti pubblici economici verrebbero sottoposti al giudizio di responsabilità
innanzi alla Corte dei Conti nei casi di danno derivante da comportamento
costituente fattispecie di reato e del giudice ordinario negli altri casi; la
conseguenza potrebbe essere quella del verificarsi di situazioni di
giurisdizione di difficile soluzione nelle ipotesi, ad esempio, di
compartecipazione colposa di altri dipendenti alla fattispecie dolosa commessa
solo da alcuni.
Una
interpretazione delle norme tesa a riconoscere al giudice contabile una
competenza giurisdizionale limitata solo ad alcune fattispecie si porrebbe
inoltre in contrasto con l’art. 25 della Costituzione; se la Corte dei Conti è il giudice competente, ex art. 103 della
medesima Carta costituzionale, a conoscere, nell’ambito delle materie di
contabilità pubblica e con l’”interpositio legislatoris”, dei danni
erariali commessi da coloro che sono in rapporto di servizio con una Pubblica
Amministrazione, e una tale competenza, per legge, viene confermata
espressamente anche nei confronti di quelli dipendenti da enti pubblici e da
enti a prevalente partecipazione pubblica per fattispecie dannose costituenti
reato, limitare tale competenza solo a questa ultima ipotesi significherebbe
distogliere questi soggetti al giudice naturale precostituito per legge (la
Corte dei Conti appunto).
II.
I mutamenti in atto e l’intervento
del Legislatore
La
legge 97/2001 si inserisce perfettamente in un processo evolutivo iniziato
già da diverso tempo e che sta portando, sull’onda della trasformazione
economica della società, ad una riforma del modo di agire della Pubblica
Amministrazione e dello stesso concetto di Pubblica Funzione, che non può non
avere i suoi ovvi riflessi anche sul piano del riparto giurisdizionale tra
giudice amministrativo e giudice ordinario e tra quest’ultimo e giudice
amministrativo contabile.
A
fronte della nota e consolidata
posizione della giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di
giurisdizione di responsabilità della Corte dei Conti nei confronti degli
amministratori di enti pubblici economici, che viene esclusa per tutti gli
atti posti in essere nell’ambito della gestione imprenditoriale con
strumenti privatistici mentre è
generalmente ammessa limitatamente agli atti che esorbitano dall’esercizio
dell’attività imprenditoriale propria di tali enti e configurino invece
espressione di poteri autoritativi, di autorganizzazione ovvero di funzioni
pubbliche svolte in sostituzione di Amministrazioni dello Stato, i primi,
condivisibili orientamenti giurisdizionali della Corte invitano ad una
rimeditazione di tale posizione giurisprudenziale anche alla luce dell’evoluzione
del concetto di amministrazione pubblica e dei diversi strumenti da questa
utilizzati per il raggiungimento dei propri fini.
E’
un’evidenza oramai da più parti rilevata ed esaminata che che, oggi, per
una molteplicità di fattori ( geopolitici, economici, sociali, culturali “lato
sensu” intesi) la nozione di amministrazione pubblica riveste un significato diverso, e più articolato ed esteso
di quello recepibile anche solo fino ad un decennio or sono. Per chiarezza va
solo fatto cenno che, com’è noto, il termine è polivalente nel senso che
riunisce nella sua semantica l’operare del “minister” e l’organizzazione
che conferisce materialità e concretezza all’amministrare. L’accezione
polisensa non è carenza lessicale ma esplicita l’intima coesione fra i due
profili, reciprocamente influenzantisi. Il
mutamento in divenire tocca, necessariamente, queste due facce. Il momento
organizzativo è conformato dai nuovi canoni operativi di riferimento dell’efficienza,
dell’efficacia, del risultato; ancora, esigenze sociali e di efficienza
danno ingresso al principio autonomistico . Immagine di secondo livello del
cambiamento, precipitato del primo, è l’abbandono del riferimento al
semplice atto amministrativo, l’utilizzo prevalente dello strumentario del
diritto privato, più duttile e dalla valenza politica della pariteticità,
strutture operative “ a rete” e non più verticistiche.
In sintesi, quindi: l’amministrazione
ha perso lo stampo liberale di entità non sfuggevole all’individuazione in
quanto costituita da poche tipologie di enti, tipizzati, collegati ad un
concetto più netto di personalità di diritto pubblico in quanto – e questo
è un secondo aspetto caratterizzante il passato che è venuto meno –
operante in via autoritativa con atti unilaterali e d’imperio.
In
linea con un principio oramai universalmente accettato nelle scienze, sia
esatte che umane, sintetizzabile con la locuzione “dal caos all’ordine”
o meglio “nel caos l’ordine” che vale qui, in veste semplificata, ad indicare che ogni sistema
che si sviluppa verso forme sempre più articolate e polimorfe tende ad
assumere l’aspetto di un’apparenza caotica ( che invece altro non è che l’indice
del suo intimo dinamismo) così anche la nozione di Pubblica Amministrazione
non è oggi riconducibile a coordinate semplificate.
Tenendo come saldo riferimento il testo legislativo, va rilevato che il
legislatore stesso, nella legge n. 205 del 2000 ha usato tre locuzioni diverse: quella tradizionale di “amministrazione”
(artt. 1, 2, 3 e 4); quella tradizionale allargata di “amministrazioni
pubbliche e soggetti alle stesse equiparati” (art. 7, comma 3, b)); e
quella di “soggetti
comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione
della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di
evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale” (art. 6,
comma 1). Nel primo caso si fa riferimento ad una qualità soggettiva pubblica
estrinseca; nel secondo caso ad una qualità soggettiva pubblica estrinseca o
ad essa espressamente equiparata dalla norma, necessitante di riferimenti contenutistici quanto
più possibile oggettivati; nel terzo (il più ampio) semplicemente ad una
qualità oggettiva relazionale, l’essere il soggetto tenuto,
indipendentemente dalla sua natura soggettiva pubblica o privata, al rispetto
di certe norme.
L’amministrazione
tradizionale doveva operare mirando essenzialmente alla legittimità; ed era
pubblica in senso soggettivo (personalità di diritto pubblico) strumentale
(attività svolta con strumenti di diritto pubblico) e funzionale
(preordinazione al soddisfacimento dell’interesse pubblico). Invece l’amministrazione
attuale deve operare mirando essenzialmente all’efficienza e all’efficacia;
e può non esser pubblica – nell’ottica tradizionale -
né in senso soggettivo (come sono, di regola, i concessionari di
pubblici servizi) né in senso strumentale (essendo addirittura destinata, a
quanto pare, ad operare prevalentemente con gli strumenti del diritto privato)
tenendo conto anche del fatto che il gestore privato di pubblici servizi opera
per fini di lucro. Ma ciò viene sussulto nella prospettiva teorica di un’amministrazione
“per risultati” logicamente alternativa ad un’amministrazione “per
atti”.
II
a) L’assetto generale prima della legge 97 del 2001. L’art. 103 della
Costituzione nell’interpretazione della Consulta – l’interpretazione
della Cassazione nei confronti degli enti pubblici economici
Se, in sostanza, la problematica qui in tema, attiene
alla ricognizione della portata applicativa dell’art. 7( e 3) della legge n.
97 del 2001, in termini più lati se la novella legislativa abbia dato nuovo
senso e più coerenza – in relazione ai mutamenti in atto nell’organizzazione
e nelle modalità gestorie del patrimonio pubblico – all’istituto della
responsabilità amministrativa, non appare inopportuna una breve esposizione
dell’assetto interpretativo – sotto il profilo dei confini giurisdizionali
– definito dalle Supreme Corti prima dell’intervento legislativo in
questione. Come è noto, il punto di partenza muove
da una ricostruzione della portata precettiva dell'art.103,
comma 2,
Cost., che
secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, è attestata su
due principi:
a) Il comma
2 dell'art.
103 Cost. riserva
alla Corte dei conti la giurisdizione sulle
materie di
contabilita' pubblica, la quale va intesa
nel senso
tradizionalmente accolto
sia giurisprudenzialmente che legislativamente,
cioe' come comprensiva sia dei giudizi di conto sia
dei giudizi di responsabilita' a carico degli impiegati e
degli agenti contabili
dello Stato e degli altri enti pubblici;
sorge problema con riferimento alla nozione ed al significato
applicativo della materia
della contabilita' pubblica:
proprio per la sua genericità ed amfibologia semantica
non e' definibile oggettivamente ed in un quadro interpretativo
compiuto ma occorrono apposite qualificazioni legislative
e puntuali
specificazioni. Non solo rispetto
all'oggetto ma
anche rispetto
ai soggetti ha specificato
al Consulta: in sintesi, riprendendo questioni dialetticamente affrontate in
seno alle massime giurisdizioni, va riportato che, tradizionalmente, i cardini
indefettibili di individuazione di sono stati ritenuti sufficientemente
individuati quanto all'elemento
soggettivo in ciò che perviene alla
natura pubblica
dell'ente (Stato, Regione, altri enti
locali e amministrazione pubblica in genere) e nell'elemento
oggettivo che
riguarda la qualificazione pubblica del denaro
e del bene
oggetto della gestione La materia della
contabilità, dai tratti così ampi, pur se abbisognevole di dettagli, ha come
conseguenza che la giurisdizione della
Corte dei
conti risulta
caratterizzata da
tendenziale espansione ove sussista identita' di materia
e di
interesse tutelato,
in carenza di
regolamentazione specifica da
parte del legislatore, che potrebbe anche prevedere la giurisdizione
ed attribuirla ad un
giudice diverso;
d’altro
canto, va fin da ora recepita come
di particolare rilievo ai fini del percorso argomentativo che dappresso si
vuole svolgere, l’affermazione che “sia
dall'incidenza che sulle valutazioni del legislatore possono avere altri
fattori, quali il nesso esistente tra regime dei controlli sugli enti e regime
della responsabilita' dei funzionari ovvero la configurazione positiva degli
organi chiamati a valutare quest'ultima”. Dunque, ha tratto
come conseguenza la Consulta, l’ opzione normativa che tenda ad estendere ad altri contesti ( amministratori e
dipendenti di altri enti) pubblici le disposizioni vigenti in materia di
responsabilita' degli impiegati civili dello Stato, cosi' assoggettandoli, in
materia di responsabilita' amministrativa, alla giurisdizione della Corte dei
conti ( come configurata ha sottolineato”ad exemplum” scegliendo un
singolo riferimento dal quadro normativo, dall'art. 52 del R.D. 12 luglio
1934, n. 1214), non incontra ostacolo nell'art. 103, comma 2, Cost., la
cui tendenziale capacita' espansiva si pone d'altra parte come fattore idoneo
a legittimare sul piano costituzionale discipline volte ad unificare,
attraverso l'assoggettamento della medesima materia ad un unica giurisdizione,
il regime processuale di accertamento della responsabilita' degli
amministratori e dipendenti pubblici per i danni arrecati alla pubblica
amministrazione (e siffatte norme
vengono“a completare il sistema della responsabilita'”)
II
b) Corte
di Cassazione ed enti pubblici economici
D'altro canto, e' insegnamento costante che la
giurisdizione della Corte di Cassazione sull'azione di responsabilita' a
carico di amministratori, funzionari ed impiegati dello Stato o degli enti
pubblici, per atti connessi al rapporto di servizio o d'impiego e produttivi
di un danno (artt. 52 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, 81 e 82 r.d. 18 novembre
1923 n. 2440 e 103 Cost.), va esclusa, con riferimento agli enti pubblici
economici, per quegli atti posti in essere non nell'esercizio di poteri
discrezionali di natura amministrativa, ma nell'ambito della gestione con
strumenti privatistici dell'attivita' imprenditoriale di detti enti, in
quanto, in siffatte ipotesi, l'indagine sulla suddetta responsabilita' non
implica valutazioni sull'adozione o meno di criteri di corretta
amministrazione da parte del dipendente, o della persona legata da rapporto di
servizio con l'ente pubblico, ma si esaurisce nell'ambito dei principi
generali che regolano le obbligazioni di diritto civile, e, conseguentemente,
rientra nella competenza giurisdizionale del giudice ordinario. E' ben vero che gli amministratori dell'ente pubblico
economico devono perseguire, comunque, non l'interesse proprio ma quello, di
carattere pubblico, dell'ente di appartenenza, ma cio' non e' sufficiente a
configurare l'esercizio di un potere di discrezionalita' amministrativa,
ovvero l'espressione di poteri autoritativi di autorganizzazione o di funzioni
pubbliche tali da giustificare la giurisdizione del giudice contabile. La loro eventuale responsabilita' per l'illecita gestione
delle somme dell'Ente dovra' essere valutata alla stregua dei criteri di
correttezza e buona fede che presiedono alla materia delle obbligazioni,
verificando se il soggetto deputato ad agire in nome e nell'interesse
dell'ente pubblico, nell'osservanza di tali criteri, ha ben valutato la
convenienza pratica degli atti compiuti, utilizzando con tempestivita' ed
adattabilita' gli strumenti tipici di cui dispongono gli operatori economici,
in relazione alle opportunita' di mercato ed osservando quelle regole di
comportamento che l'ordinamento prescrive per tutti gli imprenditori.
Cosi' stando le cose, la responsabilita' per danni contestata agli
amministratori e dipendenti degli enti pubblici economici non e' pertanto
suscettibile di essere scrutinata alla luce degli obblighi esistenti
nell'ambito della P.A., ma dev'essere accertata in base ai principi generali
che regolano le obbligazioni di diritto civile; ne consegue, ha sempre
sostenuto la Cassazione, che la devoluzione di controversie così
caratterizzate alla Corte dei Conti urterebbe contro le ragioni stesse per le
quali la giurisdizione alla stessa intestata e' stata concepita e mantenuta.
Recentemente) il principio è stato ancor meglio precisato risolvendo le ombre
sorte in relazione alle discrasie rilevatisi in ordine alle competenze del
controllo e l’ambito giurisdizionale. E’ stato affermato che, avuto
riguardo ad una acclarata natura
di ente pubblico economico, opera, in materia di responsabilita' degli
amministratori e dei dipendenti, la distinzione fra atti nei quali si esplica,
con moduli imprenditoriali, l'attivita' gestoria, ed atti che si configurano
come espressione di poteri autoritativi, di autorganizzazione e di funzioni di
rilievo pubblicistico, con il corollario che, ai fini del riparto della
giurisdizione fra giudice ordinario e corte dei conti, si applica il principio
per cui competono al giudice ordinario i giudizi di responsabilita'
concernenti l'attivita' imprenditoriale vera e propria, anche se sottoposta a
controlli di tipo amministrativo (e regolata, per taluni profili, da norme di diritto e di
contabilita' pubblici, mentre restano riservati alla Corte dei conti gli
analoghi giudizi riguardanti atti costituenti esternazione di poteri
autoritativi e pubblicistici. Ne è stata tratta la conseguenza, specificata con
esemplificazione casistica, che l’azione di risarcimento di danno, cagionato
con una anomala e non ortodossa gestione di singole, ben individuate,
operazioni contrattuali intercorse fra l'ente
e terzi, benchè nel quadro di attivita' intraprese dall'ente stesso
per procurarsi strumenti e strutture necessari all'espletamento dei suoi fini
istituzionali deve essere ravvisata come riducibile fra quelle sulle quali
deve pronunciarsi il giudice ordinario.
II c) Giudizio di conto: peculiarità
Solo
apparentemente diverso è stato l’orientamento della Corte di Cassazione con
riferimento ai giudizi di conto: nel segnalare che la giurisdizione della
Corte dei conti E’ stato sostenuto che elementi essenziali
e sufficienti
perche' un soggetto
rivesta la qualifica di
agente contabile,
ai fini della
sussistenza della
giurisdizione della
Corte dei conti
in materia di responsabilita' contabile, sono soltanto il carattere
pubblico dell'ente per il quale tale
soggetto agisca e
del denaro o
del bene
oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante, oltre che
l'eventuale assenza, da parte di quel
soggetto, di contestazione
della responsabilita'
stessa, il titolo
in base al quale la gestione e' svolta, che puo' consistere
in un rapporto di pubblico
impiego o di servizio, in una concessione
amministrativa, in un contratto
e perfino mancare del tutto,
potendo il relativo
rapporto modellarsi
indifferentemente secondo gli
schemi generali,
previsti e disciplinati
dalla legge, ovvero discostarsene in
tutto od in
parte.
Tesi
recentemente ribadita, peraltro con la non condivisibile puntualizzazione della natura
privata della società privata gestrice di servizi pubblici comunali ma con la
conseguenza, discendente dall’affermata sussistenza di giurisdizione, in
tema di giudizio di conto, che il regime privatistico del soggetto non
significa” però che, quale automatica conseguenza, lo stesso non possa
essere considerato agente contabile, e quindi soggetto al giudizio per resa di
conto”.Anche in questo caso la Cassazione ha richiamato la costante giurisprudenza
delle Sezioni Unite per la quale qualità di agente contabile è assolutamente è
indifferente al titolo giuridico in forza del quale il soggetto – pubblico o
privato – ha maneggio del pubblico danaro (come detto un atto
amministrativo, in un contratto, o addirittura mancare del tutto). Essenziale
è, invece, che in relazione al maneggio del danaro sia costituita una
relazione tra ente di pertinenza ed altro soggetto, a seguito della quale la
percezione del danaro avvenga in base a un titolo di diritto pubblico o
privato, in funzione della pertinenza di tale danaro all’ente pubblico e
secondo uno schema procedimentale di tipo contabile Una siffatta nozione
allargata di agente contabile, la quale ricomprende anche i soggetti che
abbiano di fatto maneggio di denaro pubblico , è in coerenza
con la portata applicativa dell’art. 103 Cost., di cui si sottolinea
la forza espansiva quale vero e
proprio principio regolatore della materia. Della decisione in esame va sottolineata
l’assoluta irrilevanza - ai fini della responsabilità contabile - che si
tratti di entrata di diritto pubblico (sia essa o non di natura tributaria)
ovvero di diritto privato. La natura oggettivamente pubblica dei proventi –
che assume rilevanza soltanto per affermare la pertinenza degli stessi al
Comune – non è condizione necessaria perché il soggetto che ne ha il
maneggio acquisti la qualità di agente contabile. Le Sezioni Unite hanno,
infatti, riconosciuto l’esistenza della
giurisdizione contabile in relazione alle entrate patrimoniali dei comuni.
·
Orbene, nel giudizio
di conto, il bene pubblico non viene in rilievo in quanto funzionalizzato e
legato all’azione amministrativa, ma in quanto oggetto, in senso lato,
di custodia Qualunque sia il soggetto, pubblico o privato, e
prescindendo dal titolo presupposto della gestione contabile, vale ad
intestare alla Corte dei conti la giurisdizione del relativo giudizio di conto
la vicenda dell’inserimento nell’apparato amministrativo( se ne parlerà
diffusamente dappresso), con determinate caratteristiche di continuità, e con
l’ossequio alle regole proprie dell’apparato. Così la Corte di
Cassazione. Viene da rilevare quanto più urgente sia definire in maniera
netta l’attribuzione giurisdizionale, in via generale ed esclusiva, ad un
giudice specializzato, della tutela sui beni in quanto serventi all’azione
amministrativa.
III
ANCORA SUI MUTAMENTI NELLA PA E NEL
CONTENUTO DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE_ SPECIFICAZIONI
Sono stati autorevolemente posti in esame ed interpretati
nelle loro prospettive i mutamenti dei tradizionali quadri di riferimento,
sociali e giuridici. In sintesi è stato rilevato che:
1.
le regole
aziendalistiche informano le regole giuridiche e trasformano l’apparato
burocratico:
con la legge n. 241 i principi di efficacia e di economicità dell’azione
amministrativa sono diventati criteri giuridici positivi, con la conseguente
possibilità di invocare, a loro tutela il giudice ed il controllore. Il
sempre più marcato riferimento agli stessi li fa ritenere elementi
strutturanti l’attuale costituzione materiale economica; si assiste alla prospettiva dell’«amministrazione per
risultati» in sostituzione della la tradizionale «amministrazione per atti»
ed una caratterizzazione del quadro normativo in senso «paritario» e
«informale», con conseguente emarginazione del tradizionale principio di
tipicità delle manifestazioni dell’attività amministrativa. Concetti di
utilità e di rapporto costi-benefici diventano parametro del giudizio e del
controllo;
2.
per un processo di
assimilazione delle connaturate dinamiche di azione,
la mutazione in senso aziendalistico dell’amministrazione ha a sua
volta dato luogo ad un processo di privatizzazione, con
conseguenze sia a)sul piano sostanziale che b) sul piano
giurisdizionale e di cui il tema che qui si tratta non è che uno dei tanti
correlati.
a) Sul piano
sostanziale va segnalata l’attribuzione a soggetti dalla “ibrida” (
secondo l’espressione dei giudici del Consiglio di Stato) morfologia,
amfibologicamente pubblica e privata, e a privati “tout court” (società
in mano pubblica, gestori di pubblici servizi, ecc.) di compiti propri della
funzione amministrativa: si è dato luogo, quindi, ad una più complessa
articolazione con conseguente ampliamento dello spessore operativo dell’amministrazione,
che attualmente è realtà
complessa anche sotto profilo qualificatorio e che, comunque, è innegabile
agisca avvalendosi anche di strutture e di strumenti di natura privatistica.
b) sul piano
processuale va richiamata la riforma culminata con la legge n. 205/2000 ha
delineato in capo al giudice amministrativo sia scenari e prospettive
di giurisdizione esclusiva, e quindi di controversie anche su diritti,
sia, soprattutto, vaste aree di controversie su diritti tra soggetti privati,
quali possono essere i gestori di pubblici servizi; è stato rilevato che il
fenomeno, nell’indicare tale area operativa nuova ha rappresentato non solo
un salto di quantità ma soprattutto di qualità: il giudice amministrativo è
diventato anche, per determinati gruppi di materie, giudice naturale di
controversie tra privati.. La
trasformazione della funzione amministrativa da potere a servizio, e la conseguente riconosciuta pari dignità del cittadino di
fronte all’amministrazione, portano a concepire l’oggetto dell’obbligo
di quest’ultima in termini di vera e propria «prestazione» ai sensi dell’art.
1174 cod. civ, e quindi a trarre momenti interpretativi, con i dovuti
accorgimenti, dai principi
generali sulle obbligazioni.
Dunque,
in sintesi, anche sotto l’influenza del diritto comunitario, fra
attività pubblicistica e attività privata,
si riformula un nuovo statuto di quello che è stato tradizionalmente
definito come diritto privato della pubblica amministrazione,
e che assume oggi un valore sempre più rilevante, quasi preminente.
Il processo di
osmosi tra i due rami del diritto, l’interscambio di istituti e di
esperienze giurisprudenziali, la più recente legge sul processo
amministrativo ed i nuovi soggetti cui abbiano fatto cenno in questo studio
avvicinano il sistema italiano a quelli di diritto comune.
Si deve porre mano ad
una rivisitazione delle tradizionali figure giuridiche soggettive, ed al
contempo dar più rilievo ad importanti istituti di tutela collettiva e di
interessi altrui, non meramente egoistici,
del diritto privato, taluni dei quali mutuati, per analogia di contesto
( si veda anche il riferimento nominalistico), dal diritto pubblico, e ad
altri propri del diritto pubblico stesso, come
gli interessi legittimi ( anche quelli cd. privati), la funzione, il munus
di diritto privato, la potestà, l’autotutela. E’ stato detto che, accanto alle tradizionali tutele del
singolo ( definite “microdiritti”), debbono trovare sempre più ingresso
forme di salvaguardia giudiziale di istanze a forte caratterizzazione
collettivistica ( i “macrodiritti”).
Acquistano sempre più
rilevanza gli studi, nel campo della responsabilità amministrativa, volti a
disegnare l’istituto come posto a presidio di interessi diffusi ( es.
ambiente) che, diversamente non troverebbero un “difensore”, perfettamente
individuato negli Uffici di Procura della Corte dei Conti
Nel
quadro esposto, va anche fatto un cenno al diverso rapporto, per certi versi
alla assimilazione fra funzione e servizio. Viene meno la tradizionale “consecutio”
fra la funzione-potere, “prius” a carattere organizzativo e di indirizzo
rispetto al “posterius”, esercizio del servizio pubblico.
Si
deve richiamare, come momento decisionale di capitale importanza nel senso di
quanto si va dicendo, l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che, con ordinanza n. 1 del 2000, ha stabilito i seguenti principi:
a) va dato seguito all’affermazione delle sezioni
unite della Cassazione con la sentenza n. 500 del 1999, anche a seguito del
d.l.vo n. 80 del 1998, secondo la quale deve ritenersi «residuale» il
tradizionale sistema di riparto di giurisdizione basato sulla distinzione tra
diritti e interessi, ormai superato dall’attuale criterio di riparto per
materia (punto 4.1);
b)
nell’ambito della giurisdizione esclusiva la distinzione tra diritti e
interessi ha precipuo rilievo essenzialmente nel senso di definire
se la tutela della posizione posta a base del ricorso possa essere chiesta
entro il termine di prescrizione ovvero entro il termine di decadenza (punto
4.3);
c)
che l’amministrazione, in ogni atto o attività
alla stessa imputati, va intesa
come erogatrice di «servizio» nell’interesse della comunità, perché,
come già rilevato nelle precedenti sentenze dell’adunanza plenaria nn. 4 e
5 del 22 aprile 1999, i principi costituzionali di buon andamento e di
imparzialità «costituiscono valori essenziali di riferimento di ogni
comportamento dell’amministrazione» e «riguardano allo stesso modo l’attività
volta all’emanazione di provvedimenti e quella con cui sorgono o sono
gestiti i rapporti giuridici disciplinati dal diritto privato»; quindi, «va
sempre finalizzata al perseguimento dell’interesse collettivo ogni attività
dell’amministrazione senza alcuna eccezione» (punto 8.2.1); traendo le fila
da queste espressioni si deve concordare con l’affermazione secondo la quale
l’attività sia di diritto pubblico sia di diritto privato dell’amministrazione
costituisce in ogni caso espressione della funzione pubblica;
Quindi,
se l’attività dell’amministrazione, anche nei rapporti di diritto
privato, è sempre teleologicamente vincolata al perseguimento dell’interesse
collettivo, non è luogo a parlare di semplice
posizione di autonomia privata ma, comunque di azione caratterizzata
nel senso della discrezionalità,
Si
può a titolo dar risalto, allora, alla categorizzazione del diritto
privato di pubblico interesse.
“Come chiarito dall’Adunanza
plenaria del Consiglio di Stato con l’ordinanza 30 marzo 2000 n. 1, che
costituisce la più razionale ed avanzata sistemazione giurisprudenziale della
materia in esame, i principi costituzionali di buon andamento e di
imparzialità “costituiscono valori essenziali di riferimento di ogni
comportamento dell’amministrazione” e “riguardano allo stesso modo l’attività
volta all’emanazione di provvedimenti e quella con cui sorgono o sono
gestiti i rapporti giuridici disciplinati dal diritto privato”; sicché “va
sempre finalizzata al perseguimento dell’interesse collettivo ogni attività
dell’amministrazione senza alcuna eccezione”. E quest’affermazione mi
sembra ineccepibile: perché nell’ambito del diritto privato chi opera
a proprio rischio può fare con il suo danaro quello che crede, nei limiti
delle norme imperative e del rispetto delle posizioni dei terzi; ma chi opera
a rischio e con il denaro della comunità non solo deve rispettare i limiti
esterni connessi al rispetto delle norme imperative e delle posizioni dei
terzi ma deve anche agire in coerenza con la finalizzazione interna del suo
comportamento all’interesse della comunità, alla quale è
tenuto a rendere conto; il che trova espressa conferma nel …..
disegno di legge n. 4860 (v, dappresso), secondo cui “in ogni caso”
– e cioè anche nell’esercizio dell’attività amministrativa di diritto
privato – “le amministrazioni pubbliche agiscono per la realizzazione dei
pubblici interessi”.
“Resta però fermo che poiché la funzione
pubblica è cura concreta dell’interesse pubblico (oggi da intendere nel
senso sostanziale sopra delineato) il giudice amministrativo, anche quando
giudica su rapporti privatistici, deve operare con gli stessi canoni
valutativi che utilizza quando giudica su rapporti pubblicistici; e cioè
tenendo presente che mentre il privato è libero di agire ed incontra nell’esercizio
della sua autonomia solo alcuni lontani ed eventuali limiti esterni, l’amministrazione
è sempre soggetta alla finalizzazione interna (e quindi al controllo) del
proprio operato. Di conseguenza il giudice
amministrativo, giudice dell’interesse pubblico e della funzione pubblica,
può verificare non solo la legittimità ma anche la compatibilità delle
scelte amministrative con i fini pubblici pur senza potere scendere – di
regola – all’esame dei mezzi specifici utilizzati dall’amministrazione:
deve cioè poter valutare l’opportunità astratta del comportamento dell’amministrazione;
lo ha espressamente riconosciuto una recente sentenza delle Sezioni unite
della Cassazione (29 gennaio 2001 n. 33), relativa all’analoga posizione del
giudice contabile”.
Siamo
di fronte ad una sostanziale riforma della funzione amministrativa, la quale
può essere esercitata da soggetti pubblici o privati, ed utilizzando gli
schemi propri del diritto amministrativo, o facendo ricorso al diritto
privato.
Un
punto, però, deve esser chiaro ed è il fatto che
la funzione amministrativa, in qualunque modo e da chiunque esercitata, “deve
ascriversi come specie al genere delle potestà, o identificarsi comunque con
una situazione che viene conferita perché si eserciti in considerazione di un
interesse non proprio, ma altrui, o di natura puramente oggettiva”. Si può anzi dire che
si è consolidata, sul piano giurisprudenziale
e dottrinale, una nozione oggettiva di attività amministrativa, una nozione
che prescinde dal soggetto che pone in essere l’attività e si fonda sulla
funzionalizzazione dell’attività stessa a fini di pubblico interesse.
III a) PRINCIPI COSTITUZIONALI E PROFILI APPLICATIVI DEL RICORSO A
STRUMENTI PRIVATISTICI
E’
quindi innegabile vicenda anche se recente
l’affermarsi, quasi la prevalenza se si considera l’invalersi del
principio di consensualità in seno al procedimento amministrativo, con l’applicabilità,
“mutatis mutandis” del diritto delle obbligazioni, del diritto privato
nell’espletamento dei compiti amministrativi; prima ancora che sul piano
giuridico, la tendenza politica è netta alla luce del testo di riforma della
Costituzione presentato dalla Commissione Bicamerale (legge cost. n. 1/97),
secondo la quale le pubbliche Amministrazioni “salvi i casi previsti dalla
legge per ragioni di interesse pubblico, agiscono in base alle norme di
diritto privato” (art. 106); sia il dis l. contenente norme generali sull’attività
amministrativa (A.C. 6844-A), approvata dalla Camera dei Deputati con ampia
maggioranza (25 ottobre 2000, decaduta per termine della legislatura), secondo
la quale “salvi i casi di poteri amministrativi espressamente conferiti da
leggi o da regolamenti, le amministrazioni pubbliche agiscono secondo le norme
del diritto privato. In ogni caso le amministrazioni pubbliche agiscono
per la realizzazione dei pubblici interessi” (art. 2)(Vale
sottolineare il passaggio).
Va detto che è
necessaria l’esclusione degli strumenti negoziali dove è indefettibile l’uso
dell’autorità; cioè di produrre un effetto giuridico in assenza del
consenso del destinatario dell’atto. E l’esigenza si pone anche nei casi
in cui si tratta di produrre atti o effetti sconosciuti al diritto privato
(provvedimenti di autorizzazione o di certificazione).
L’utilizzo del diritto
privato entra in connubio con il diritto pubblico allorché soggetti terzi
debbano acquisire una utilitas da
parte dell’amministrazione ovvero nei casi in cui la pubblica
amministrazione trasferisce a terzi beni o utilità di sua pertinenza.
In primo luogo, il legame
diritto privato-interesse pubblico va visto alla luce dei precetti
costituzionali:
Il primo principio è
quello di imparzialità dell’azione amministrativa, previsto dall’art. 97,
che ha come precipitato la funzionalizzazione del potere, la ragionevolezza,
la completezza dell’istruttoria, il vincolo nel fine; principi che
esprimono un’idea eminentemente politica e cioè, banalmente, che l’amministrazione
è al servizio dei cittadini.
E’
necessaria qualche notazione sulla rinnovata importanza del principio di
legalità seppur diversamente articolato ed inteso.
Questo
si pone come parametro interpretativo dei cambiamenti del sistema
amministrativo e in definitiva del vincolo tra cittadini e potere pubblico.
E’ da ritenersi di buon ausilio la
categorizzazione esplicativa che distingue tra legalità-garanzia e legalità
-indirizzo.
La prima è fonte di garanzia per le
situazioni giuridiche, la seconda esplica i fini e le modalità di
raggiungimento degli stessi nei confronti dell’apparato amministrativo.
In
un sistema, in particolar modo nei settori di maggiore significatività
economico e sociale, ove necessario è l’utilizzo di strumenti privatistici,
la legalità-indirizzo non è più connotato dalla causa del potere
amministrativo, ma interesse specifico da raggiungere in concreto nel rispetto
di idonei parametri di efficienza gestionale.
E’ stato efficacemente detto che un’amministrazione giuridica oggi non
può più distinguersi solo per una legalità formale, ma “per la sua
idoneità a comporre la direttiva del legislatore politico con gli interessi
spirituali ed economici che, proprio per la loro effettività richiedono il
confronto costante fra la dimensione sociale e quello individuale”.
Risulta
evidente che, per sua conformazione e dinamica, la struttura consensuale
potrebbe condurre, nella sua deposizione dei poteri autoritativi, ad un’attenuazione
del principio di legalità, e, di conseguenza, dei principi di imparzialità e
buon andamento. Ciò se si ritenesse, e
la tesi è sostenuta da accreditata dottrina si dovrebbe accedere al principio che gli enti pubblici operanti
nel diritto privato sono soggetti alla legge con le modalità alle quali sono
astretti i privati; ovvero il comando legislativo opererebbe solo sotto un
profilo, per così dire, conformativo, ovvero di limitazione. Tralasciando che
siffatta prospettazione acquista recessività anche nella strutturazione dei
rapporti unicamente fra soggetti privati, ha oramai positivo ingresso –
autorevolmente sostenuto la teorica secondo la quale l’attività
amministrativa consensuale risulta internamente informata nel potere
negoziale, legata al fine ed all’interesse cui è preposta, senza
differenziazioni rispetto all’attività autoritativa. Si parla allora di legalità positiva, alla stregua della quale
non viene meno la funzione ordinativa della “legalità indirizzo” generale
principio informatore, senza distinzioni, dell’azione amministrativa,
diretto precipitato dell’art. 97 della Costituzione. Vi è la necessità,
allora, di due ordini di garanzia: la prima, in relazione al rispetto delle
statuizioni pattizie poste in essere dagli interessati, la seconda, nei
confronti della collettività, poiché l‘Amministrazione dispone di denaro e
di beni pubblici. Altrimenti precisato, la problematica attiene all’incidenza
diretta del vincolo teleologico dell’interesse pubblico all’interno del
rapporto contrattuale. Oggi, un’attualizzazione ed una sostanziale rivisitazione del
principio di legalità indirizzo è la via preferibile per una coerenza
sistematica ed una reale ed esaustiva rete di tutele. L’Amministrazione è
il soggetto idoneo ad una selezione degli interessi concretamente in rilievo,
compito non più assolvibile, per la complessità degli stessi, dall’astratto
rigore della legge; questa non è più in grado, nella complessità dell’attuale
tessuto socio-economico, di prefigurare in maniera compiuta il pubblico
interesse nella sua polimorfa fenomenologia: mutano i riferimenti interni delle situazioni giuridiche
soggettive, muta sostanzialmente come sopra detto, la nozione stessa di
interesse legittimo, sempre più conformato su di un paradigma dal tratto
bilaterale – di qui la condivisibile asserzione dell’utilità
interpretativa di articoli ( 1174 soprattutto) e principi del codice civile (
buona fede e affidamento) – esito che risulta più la conseguenza che la
causa di nuove esigenze di composizione di interessi ispirate al canone della
reciprocità e dei moduli convenzionali più come fonte di reciproco
arricchimento che di conflitto. In questa prospettiva la necessità di comporre interesse
pubblico, funzione e potere amministrativo e l’ingresso di dinamiche di
azione amministrativa partecipative e\o consensuali, può trovare soluzione
nella ricezione della figura del vincolo di scopo, distinto dal fine posto
dalla legge, epperò da questo discendente.
Il secondo riguarda
l’art. 24 della Costituzione: la previsione di esaustiva tutela
giurisdizionale da questo disposta potrebbe essere lesa da atti privatistici
posti in essere dall’amministrazione, vista la maggior ampiezza di
legittimazione processuale che ha l’interesse legittimo. Il timore viene
meno, se si valuta la tutela che garantisce l’azionabilità di situazioni
giuridiche soggettive in seno alle organizzazioni private, ovvero ciò che
viene usualmente definito interesse legittimo privatistico; situazioni
soggettive simili si ritroverebbero nei confronti della PA.
Da ultimo, quale
terzo principio non è da sottacersi che l’utilizzo di strumenti negoziali
esalta il momento partecipativo ( art. 2 Cost.) un comune scenario di azione
secondo le regole dell “homo oeconomicus” ( art. 41 Cost.) e un miglior
rispetto del principio di eguaglianza ( art. 3 Cost.).
L’oramai mobile linea di confine fra atto amministrativo ed atto
negoziale, e l’intrecciarsi di interesse pubblico, funzionalizzato con
interesse singolo è esemplificato dai seguenti mutamenti, di segno inverso:
·
Sono ritenuti atti
amministrativi, e non più come negozi, quelli relativi alle attività degli
imprenditori concessionari di opere pubbliche o comunque operanti nel settore
dei lavori pubblici.
·
il
rapporto di lavoro tra l’amministrazione e il dipendente: non più
provvedimenti unilaterali d’imperio bensì atti di natura privatistica,
soggetti pertanto al regime del diritto civile, mentre sono provvedimenti amministrativi gli atti con cui vengono
delineate le linee fondamentali dell’organizzazione degli uffici (atti
aventi funzioni politico-amministrativo di definizione degli obiettivi e dei
programmi da attuare, di individuazione e ripartizione delle risorse
Va
specificato che sono considerati di natura privatistica gli atti di incarico
dirigénziale e i relativi atti di revoca ovvero di trasferimento del
dirigente ad altro ufficio in quanto “poteri datoriali”. Anche la sanzione disciplinare
è irrogata mediante negozio giuridico, con il quale viene esercitato il
diritto potestativo
di incidere sulla sfera giuridica del dipendente
Non
va sottaciuto un problema: l’interesse condotto e gestito da una parte
contrattuale, potrebbe stridere con una piana esplicazione dell’azione
amministrativa, poiché, con siffatte modalità può apparire soddisfatto solo
l’interesse pubblico in senso soggettivo, ovvero in quanto pertinente ad un
soggetto pubblico: in altri termini, ci si deve chiedere se l’interesse
pubblico, selezionato dal soggetto amministrativo, e divenuto
interesse di una parte, ha la stessa significatività ed importanza
giuridica dell’interesse della parte privata: la risposta è che il
principio di legalità non può qui recedere e
non lasciare in vita il vincolo finalistico definito: l’amministrazione non persegue un interesse proprio, nel senso
di finalità esaurentesi nel contesto dell’apparato di riferimento, così
come il privato elabora nella propria sfera valutativa e esecutiva “singulatim”
delimitata e circoscrivibile la propria utilità ed il proprio interesse, ma
opera nell’interesse della collettività: in questo senso l’attività
amministrativa è imprescindibilmente funzionalizzata, pertanto“il rapporto
fra centro di riferimento ed interesse pubblico, che è interesse della
generalità o di una collettività o di un gruppo, ma mai di un individuo, si
colloca su di un piano profondamente diverso da quello, squisitamente
privatistico, nel quale si trova il rapporto tra il soggetto giuridico ( sia
pubblico che privato) con l’interesse individuale”
Va,
a questo punto, già posto un problema, che si riprenderà nelle
considerazioni finali; dato che la causa del negozio posto dall’operatore
pubblico mostra una causa nella quale la funzionalizzazione dell’interesse
pubblico, il principio di congruità ed efficacia dell’azione
amministrativa, il rispetto della parità di accesso sono elementi
contenutistici della prescrizione, nel caso di specie, dell’art. 1322 c.c..
Due sono le soluzioni percorribili:
considerare
l’ipotesi di un’”interiorizzazione” della funzione e dell’interesse
pubblico, e per quanto più rileva ai fini della “ratio” dell’istituto
della responsabilità amministrativa, la destinazione del bene pubblico, nella
causa negoziale con conseguente applicazione del regime di questa: la causa
come elemento attrattore dell’interesse delle parti posto nell’area
negoziale e da entrambe conosciuto è oggetto di ampi studi, così come la
destinazione dei beni e la causa negoziale ( fattispecie di patrimonio
separato in senso lato: fondo patrimoniale, fondazione, problematiche relative
alle società) e, anche, l’utilizzo dell’istituto della presupposizione,
all’opposto,
partendo comunque dal presupposto che il negozio stipulato da un’amministrazione
pubblica, sia per la realizzazione di scopi meramente patrimoniali, sia per l’espletamento
di compiti amministrativi, è soggetto al generale precetto di buona
amministrazione ed è strumento funzionalizzato verso una direzione obbligata,
quella cioè della produzione di risultati di congruità e convenienza
rispetto agli interessi dell’Ente, se ne trae la conseguenza che detto
precetto, quello di buona amministrazione, incide, non sul regime di validità
dell’atto, bensì sulla
disciplina che regola il rapporto professionale tra il pubblico amministratore
e l’ente di appartenenza. Quindi l’azione amministrativa di cui sia
accertato il contrasto con i principi di efficacia ed economicità non
determinano l’invalidità del negozio, ma l’attivazione di un giudizio di
responsabilità di fronte alla magistratura contabile
IV
ENTI PUBBLICI: Mutamento della nozione
IV a) La Corte di Cassazione: orientamento
Con univoco
atteggiamento la Cassazione ha affermato la riconducibilità, sul versante
soggettivo, degli atti delle società per azioni derivate dal processo di
privatizzazione alla Pubblica Amministrazione è stata affermata per il
tramite dell’attribuzione al concessionario della qualità di « organo
indiretto della pubblica amministrazione »: « indiretto », dal momento
che esercita in nome proprio le finzioni trasferite; « organo » in quanto
svolge comunque un’attività di carattere amministrativo.
Solo
la contemporanea emersione dei
requisiti oggettivo e soggettivo convince in sostanza, secondo la Corte
Suprema, a qualificare in termini di interesse legittimo l’atto della figura
giuridica “de qua” In sintesi, quindi, l’itinerario concettuale della Corte di legittimità si svolge
facendo perno sull’assenza di un titolo concessorio capace di
conferire natura pubblicistica agli atti relativi a gare escludendo la giurisdizione amministrativa in ordine a
controversie relative a contratti stipulati dalle società per azioni, a
prevalente partecipazione pubblica deputate alle gestione di servizi pubblici
locali ai sensi dell’allora vigente, all’epoca delle decisioni, art. 22
della legge n. 142/1990 Le stesse
coordinate interpretative sono state tracciate con
riferimento agli enti
pubblici economici.
In mancanza di detto titolo,
pertanto, l’equiparazione alle pubbliche amministrazioni sancita della norme
sugli appalti, anche in ragione
della vasta nozione di organismo di diritto pubblico e della maggiore
latitudine del perimetro delle amministrazioni aggiudicatrici rispetto al
novero delle amministrazioni pubbliche in senso tecnico, rileva al solo fine
di costringere anche soggetti privati, o operanti alla stregua di stilemi
privatistici, alle regole di evidenza pubblica ma non muta la natura
privatistica degli atti adottati da soggetti operanti fisiologicamente su un
piede di parità con gli interlocutori in
quanto non investiti di potestà pubblicistiche
Quindi, in sintesi,
per la Corte di Cassazione: l’intervento di titolo concessorio traslativo
trasforma il soggetto concessionario, anche se formalmente di estrazione
privatistica, in organo indiretto della P.A. e annette alle sue determinazioni
non esulanti dal raggio di azione del provvedimento, quali sono da reputarsi
gli atti relativi alle procedure di gara per la stipula con i terzi, il rango
di atti amministrativi da sottoporre allo scrutinio del G.A.; in assenza di
detto titolo concessorio, ovvero in caso di eccentricità rispetto alla
sfera di operatività dello stesso, vengono meno le condizioni, sul versante
soggettivo, affinché si possa parlare di atto amministrativo e si possa
configurare in testa al terzo aspirante alla stipula una posizione di
interesse legittimo conoscibile dal giudice amministrativo.
Nessun
rilievo assume la qualifica di
amministrazione aggiudicatrice, significativa solo sul versante della
disciplina sostanziale di gara e non anche sotto il profilo della natura degli
atti e del riparto di giurisdizione.
Contrario è stato il Consiglio
di Stato, che ha osservato che la semplice qualifica di concessionario di opera
pubblica non vale ex se a conferire
agli atti da questo emanati la natura di provvedimenti amministrativi idonei a
sortire l’effetto di affievolimento delle posizioni soggettive degli
interlocutori. La vis cogente del
principio di legalità, cristallizzato dall’art. 97 della Carta
fondamentale, nel pretendere, in armonia con i principi di imparzialità e
buona amministrazione, che la fonte del potere pubblico sia sempre e solo
nella legge, non tollera che un’Amministrazione pubblica, nei casi non
previsti dalla normativa di rango primario, si arroghi il potere di trasferire
le proprie funzioni istituzionali ad un soggetto privato così risolvendosi a
non esercitare le competenze ed a non avere quelle responsabilità che l’ordinamento
le attribuisce.
Per la verità, la Suprema Corte
di Cassazione pare, seppur non con indirizzo univoco pare recentemente
volgersi verso una nozione oggettiva di pubblica amministrazione, abbandonando
la nozione di organo indiretto.
Peraltro, l’orientamento
risalente, viene mantenuto fermo con riferimento agli ambiti giurisdizionali della responsabilità
amministrativa, la sussistenza della quale viene ancorata alla preposizione (
a vario titolo) in seno all’apparato amministrativo e all’attività
secondo le regole di questo.
IV b) Enti pubblici privatizzati e società per azioni
E’ da tempo stato
posto l’accento
sul problema della natura
giuridica delle società a partecipazione pubblica residuanti dal processo di
privatizzazione degli enti pubblici economici. E’ noto, allora, sull’enunciato
tema della natura giuridica delle c.d. società privatizzate il palese
contrasto tra i fautori della tesi privatistica, i quali ritengono trattarsi
di società di diritto privato, anche in caso di detenzione del pacchetto
azionario di maggioranza da parte della pubblica amministrazione, e i fautori
della tesi pubblicistica, secondo i quali, in caso di permanenza di una
partecipazione azionaria maggioritaria dello Stato, con conseguente controllo
effettivo sulla gestione da parte di quest'ultimo, le società si
presenterebbero come enti pubblici, con conseguente soggezione dei relativi
atti alla disciplina pubblicistica.
E’
da ritenersi che la contrapposizione teorica, in sostanza riferibile ad
orientamenti della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato ed anche
riconducibile – per sintetizzare la contrapposizione -
ad argomentate ed approfondite sentenze-guida
debba essere orientata nel senso di escludere che la semplice veste
formale di s.p.a. sia idonea a trasformare la natura pubblicistica di soggetti
che, in mano al controllo maggioritario dell’azionista pubblico, continuano
ad essere affidatari di rilevanti interessi pubblici.
Va, poi, parallelamente posta attenzione – a conforto di quanto detto - al
fenomeno della creazione, da parte del legislatore, di società per azioni in
mano alla P.A. che perseguono le stesse finalità ed operano con gli stessi
poteri delle pubbliche amministrazioni classiche.
Basti considerare la S.p.A. Agecontrol (art. 18, comma 9, della legge
n. 887/1994) — messa in liquidazione a seguito del D.Lgs. n. 143/1997, che
ne affida le funzioni alle Regioni — definita dallo stesso legislatore «
S.p.A. a personalità di diritto pubblico », ossia persona giuridica che non
perde la connotazione pubblicistica per effetto della veste societaria.
Considerazioni analoghe possono essere svolte per la RIBS S.p.A. (legge n.
700/1983), strumento operativo del Ministero delle Risorse agricole,
alimentari e forestali, e per la REL S.p.A. (legge n. 63/1982), braccio
operativo del Ministero dell’industria per il risanamento delle imprese nel
settore elettronico.
Seppur al diverso fine di giustificare la permanenza del controllo
della Corte dei Conti sulle società per azioni, soggette a privatizzazione
solo formale ed al controllo maggioritario da parte dello Stato, anche la
Corte Costituzionale ha sottolineato la neutralizzazione della veste
societaria rispetto alla natura sostanzialmente pubblicistica dei soggetti in
questione
Detta neutralizzazione della veste societaria rispetto alla
natura sostanzialmente pubblicistica dell’ente è stata sottolineata dalla
giurisprudenza costituzionale ricordando come « si presenti oggi sfumata la
linea di confine che viene a distinguere gli enti pubblici dalle società di
diritto privato », specie ove permanga il controllo azionario maggioritario
da parte dello Stato.
In
sintonia con l’impostazione del Giudice delle leggi, il Consiglio di Stato ha ribadito la permanenza della caratterizzazione pubblicistica
degli atti adottati in sede di gara da soggetti societari il cui patrimonio
azionario permanga nella mano pubblica e
si pongano in linea di continuità con l’ente pubblico di derivazione sotto
il profilo dei compiti assolti e delle funzioni esercitate.
In
definitiva si può dubitare fortemente che le società a partecipazione
pubblica, specie se caratterizzate dalla proprietà esclusiva o maggioritaria
del pacchetto azionario da parte dello Stato o di altri enti pubblici,
rivestano nella materia che interessa natura realmente privata e non siano
invece, specie alla luce della nozione allargata di pubblico potere nel
diritto comunitario, articolazioni organizzative degli enti pubblici di
pertinenza (sub specie di organi
entificati), ossia strumenti più elastici e duttili di azione nelle mani di
questi ultimi per il perseguimento dei propri fini istituzionali.
La dottrina è in linea con la giurisprudenza amministrativa ritenendo che ai
fini dell’identificazione della natura pubblica di un soggetto la forma
societaria è neutra ed il perseguimento di uno scopo pubblico non è in
contraddizione con il fine societario lucrativo, descritto dall’art. 2247
c.c. Si riprende la tesi giurisprudenziale per la quale i dubbi sull’astratta
compatibilità tra la struttura societaria e la natura pubblica di un ente
trasformato in s.p.a. vanno allora fugati alla lettura dell’art. 18, comma
9, della legge n. 887/84, che ha previsto la costituzione dell’Agecontrol
s.p.a. con l’espressa dizione
“nelle forme di s.p.a. con personalità giuridica di diritto pubblico”.
Si indica lo “statuto
speciale” della società per azioni che
contraddistingue la fattispecie “de qua”, e che tocca il momento genetico,
e quello funzionale, ravvisabile quando la costituzione in s.p.a. è, avvenuta non per un atto di autonomia o per effetto di un
contratto, ma ad opera di un intervento legislativo ed in assenza di una
pluralità di soci e quando l’azionista unico o principale economica) non
esercita i propri diritti autonomamente ma nel quadro di direttive e di un
concerto governativo.
IV c)Aziende speciali
Disciplinata ora dagli artt. 113, lett. c) e 114
del T.U. 267/00, l’azienda speciale ha natura, come è noto, di ente
pubblico economico, strumentale, dotato di autonomia imprenditoriale. L’economicità
della gestione, non riconducibile a un fine di lucro, pretende, come per tutti
gli enti economici, la copertura dei costi corrispondenti alla remunerazione
dei fattori della produzione impiegati.
La
giurisdizione amministrativa ha affermato alla luce dei connotati
pubblicistici che l'azienda
speciale è comunque soggetto istituzionalmente dipendente dall’Ente locale
ed è con esso legata da stretti vincoli (sul piano della formazione degli
organi, degli indirizzi, dei controlli e della vigilanza), al punto da farla
ritenere elemento integrante del sistema amministrativo riferibile allo stesso
ente territoriale, financo, seppur tenendo conto dell'accentuata autonomia
connessa con l'attribuzione della personalità giuridica, struttura
integrativa dell'apparato amministrativo del Comune L'attribuzione della
personalità giuridica non ha trasformato l'azienda speciale in un soggetto
privato, ma l'ha solo configurata come un nuovo centro di imputazione di
situazioni e rapporti giuridici, distinto dal Comune e con una propria
autonomia decisionale, e l'ha facoltizzata, per l'esercizio di un'attività
che ha rilievo economico, ad effettuare scelte di tipo imprenditoriale, cioè
ad organizzare i fattori della produzione secondo i modelli propri
dell'impresa privata (compatibilmente peraltro con i fini sociali dell'Ente
titolare) per il conseguimento di un maggiore grado di efficacia, di
efficienza e di economicità del servizio pubblico.
La “capacità
imprenditoriale” non va, però, oltre tali confini e subisce restrizioni
anche in detti ambiti. Basti pensare che spetta al Comune la fissazione delle
tariffe dei servizi prodotti dall'azienda speciale.
Vale la
pena richiamare per i sui toni marcatamente decisi a sostegno dell’opzione pubblicistica dell’azienda
speciale, ampi passi di recente decisione del Consiglio di Stato
Questo
Consiglio ha già avuto modo di affermare ( V, 15.5.2000, n. 2735; IV Sez., 26.1.1999, n. 78) che l’Azienda Speciale,
definita dall’art. 23, primo comma, della legge n. 142 del 1990 come ente
strumentale del Comune, è un ente istituzionalmente dipendente dal predetto
ente locale.
Il
Comune approva lo statuto dell’azienda
speciale, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva gli atti
fondamentali, esercita la vigilanza sui suoi atti, ne verifica i
risultati di gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali
(art. 23, comma sesto, della legge n. 142 del 1990).
I
vincoli che legano l’Azienda Speciale al Comune sono quindi così stretti,
sul piano della formazione degli organi, degli indirizzi, dei controlli e
della vigilanza, da farla ritenere “elemento del sistema amministrativo facente
capo allo stesso ente territoriale” (Corte Cost., sent. 12.2.1996, n. 28).
L’azienda
Speciale, pur con l’accentuata autonomia derivantele dall’attribuzione
della personalità giuridica (che la differenzia dall’Azienda
Municipalizzata, dotata unicamente di
autonomia gestionale, finanziaria e contabile, ma priva di autonoma
personalità: art. 2 del T.U. citato), è parte dell’apparato amministrativo
che fa capo al Comune e ha connotati pubblicistici.
L’attribuzione
della personalità giuridica non ha mutato tale natura e non ha trasformato l’Azienda Speciale in un soggetto
privato, ma l’ha solo configurata come un nuovo centro di imputazione di
situazioni e rapporti giuridici, distinto dal Comune, con una propria
autonomia decisionale, e l’ha facoltizzata, per l’esercizio di un’attività
che ha rilievo economico, ad effettuare scelte di tipo imprenditoriale, cioè
ad organizzare i fattori della produzione secondo i modelli propri dell’impresa
privata (compatibilmente peraltro con i fini sociali dell’ente titolare) per
il conseguimento di un maggiore grado di efficacia, di efficienza e di
economicità del servizio pubblico (art. 23, comma quarto, della legge n. 142
del 1990).
La
cd. capacità imprenditoriale non va oltre tali confini e subisce restrizioni
anche in detti limiti. E’
sufficiente a rilevarlo la considerazione del fatto che spetta al Comune la
fissazione delle tariffe dei servizi prodotti dall’azienda speciale.
L’azienda
Speciale, pertanto, anche nella sua nuova configurazione,
resta un soggetto pubblico e la sua azione è regolata dal diritto pubblico e
si esprime in atti amministrativi autoritativi. Per l’azienda speciale,
quindi, come per tutti i soggetti pubblici, anche la negoziazione privatistica
è regolata da procedure di diritto pubblico, da atti amministrativi e
deliberazioni, attraverso i quali si concretizza, in forma procedimentale, la
volontà dell’ente che precede la conclusione del negozio. L’esame
della validità di tali atti amministrativi, propedeutici alla manifestazione
di volontà negoziale, appartiene in via diretta al giudice amministrativo.
Con
riferimento alla natura delle società per azioni costituite dagli enti locali
per lo svolgimento di servizi pubblici locali, la Corte di Cassazione è
decisa nel senso di escludere la natura pubblica delle stesse poiché, pur non negando che la veste societario possa, in
astratto, avere natura pubblica, esclude la stessa nella figura giuridica in
questione considerata l’assenza di rilevante deviazione, nella fattispecie,
dall’usuale statuto societario.
Sempre
circa le società per azioni, l’orientamento del Consiglio di Stato in
generale è nel senso che, come già detto nell’identificazione della natura
pubblica di un soggetto la forma societaria assume veste neutrale ed il
perseguimento di uno scopo pubblico non è di per sé in contraddizione con il
fine societario lucrativo, descritto dall’art. 2247 c.c. Più attenuato l’orientamento riguardo alle società per azioni
a partecipazione azionaria degli enti locali: è ben vero che si registra un
‘importante decisione dei Supremo con sesso amministrativo affermativa della
natura pubblica di società partecipata da ente locale . Ma, nel caso di
specie, trattatasi di società in mano ad ente locale ma affidataria di un
servizio ad interesse nazionale e di qualificazione di “impresa pubblica”
ai sensi del D. lgs 158 del 1995. Ha affermato il Consiglio di Stato che, dal
momento che la Sea Aeroporti s.p.a. e' partecipata per il 99% dal comune e
dalla provincia di Milano,
essa va considerata a tutti gli effetti
"impresa pubblica"e che va
esclusa la natura privatistica della
s.p.a. a partecipazione
pubblica, ancorche' non assoggettata ad alcun
regime speciale – in
questo passaggio il giudice amministrativo formula affermazioni di rilievo -
dal momento
che la veste
"formale" va ritenuta
recessiva rispetto all'agire "funzionalizzato" degli enti pubblici.
In generale, però, si rileva,
anche in seno al Consiglio di Stato, una sensibilità verso il peculiare
atteggiarsi delle società miste
locali poiché, a differenza delle aziende speciali, gli elementi
che pur comportano, ai sensi di legge, l’inquadramento delle società in
argomento nell’ambito degli organismi di diritto pubblico e degli enti
aggiudicatori tenuti al rispetto delle procedure dell’evidenza pubblica ai
fini della stipula di contratti di appalto con terzi, e quindi sottoposti alla
giurisdizione del giudice amministrativo, non possono giungere al punto di far
configurare anche tali società, al pari delle aziende speciali, come organi
strumentali intimamente collegati all’ente territoriale
La società mista, nata per
la gestione di un servizio pubblico locale, troverebbe il proprio limite di
intervento nello scopo, consistente nella doverosa promozione dello sviluppo
della comunità locale. Va sottolineato il necessario collegamento funzionale
con la collettività locale che
escluderebbe che tale società
possa porsi sul mercato come un qualunque altro imprenditore, giacché si
imporrebbe la dimostrazione che la gestione di un servizio pubblico di un
diverso ente soddisfi specifiche, non quindi
meramente generiche, esigenze della collettività originaria. La giurisprudenza del Consiglio di Stato sul punto, in
definitiva, non si sbilancia in nette affermazioni teoriche, rilevando
prevede la sussistenza anche per le società miste locali di un vincolo di
ordine funzionale che leghi comunque l’attività societaria agli interessi
della collettività di cui l’ente costituente la società è figura
esponenziale, e questo tanto più considerando che al modulo privatistico
della società per azioni continuano in effetti a corrispondere, in questo
periodo di transizione, connotati tipicamente pubblicistici (basti pensare,
oltre agli elementi già accennati, alle facilitazioni e ai privilegi
che le società miste locali ancora incontrano nell’affidamento del servizio
e nell’accesso ai finanziamenti),”che confermano il permanere della
natura speciale e “ibrida” di questa figura societaria”.
Peraltro la dottrina, pur evidenziando particolari
privilegi di natura tributaria, di status degli amministratori, non ritiene
tali indici sufficienti per una
ricostruzione della figira “de qua” in termini pubblicistici.
A segnare ancora di più la fase di transizione del
concetto di amministrazione e della correlata figura di ente pubblico, è
utile riportare ampi passi di decisione del Consiglio di Stato riferita a SPA
a partecipazione regionale
La
forma giuridica di società per azioni, “normalmente destinata all’esercizio
dell’impresa per perseguire l’utile secondo la misura che consente una
redditività competitiva, nell’esperienza
pubblicistica contemporanea, tende a prestarsi a tipi di attività non
orientati a questa rigorosa economicità, e invece esercitati per organizzare
la presenza pubblica”……….. Nel caso che ci occupa, l’esercizio per
previsione statutaria (art.3 vigente Statuto) da parte dell’Autovie Venete
dell’attività di costruzione ed esercizio di autostrade e strade è
connessa dalla stessa norma statutaria proprio a “ quanto richiesto da
esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento dei livelli di
servizio”. La finalità così esplicitata risulta quindi tale da perseguire
un interesse generale ulteriore rispetto a quello delle costruzione e gestione
stradale (il che integrerebbe di per sé, per la natura delle opere costruite
e gestite, il prerequisito della soddisfazione di bisogni generali,
assolvibile anche da una struttura privatistica in regime pieno di impresa),
ed introduce un obbligo di mandato “pubblicistico” che connota il
perseguimento dell’interesse generale, così rapportato a esigenze
qualitative, come prioritario, fino al punto da renderlo, se del caso,
prevalente sul fine economico utilitaristico proprio dell’attività di
impresa comune. L’assenza di finanziamento pubblico, fatta rilevare dalle
appellanti, poi, non spiega il rilievo che esse gli attribuiscono nel far
emergere la gestione secondo necessari criteri di economicità; le stesse
appellanti, infatti, espongono come la base finanziaria della s.p.a. sia
fornita dal capitale pubblico- e ciò già costituisce un finanziamento
pubblico che si riverbera in modo costante sui costi fissi- e dai pedaggi
autostradali, che in un regime come quello attuale del servizio pubblico, alla
luce delle segnalate finalità statutarie qualitative in funzione dell’interesse
generale, si configurano piuttosto come un provento destinato a concorrere al
finanziamento degli oneri sostenuti per la costruzione e la manutenzione dell’infrastruttura,
affinchè non ricadano interamente sulla spesa pubblica. Per comprendere ciò
basti pensare che tali proventi
sono ricavati da un volume di traffico e da una consistenza delle
infrastrutture e dei relativi oneri di manutenzione e gestione stabiliti in
ragione di esigenze, di intervento correttivo di carenze viarie e di qualità
del servizio, determinate da una politica pubblicistica, facente capo
anzitutto alla Regione, volta alla promozione delle comunità territoriali di
riferimento. La portata di
traffico delle infrastrutture e la loro pianificazione e gestione non sono
invece, né potrebbero esserlo a fronte del pubblico servizio, ad esistenza
necessaria, cui sopperiscono, determinate in base ad un piano di impresa
integralmente mirato a dimensioni e caratteristiche di investimento ottimali
per raggiungere un utile economico.
Quanto
finora esposto, fa emergere la connessione che nella organizzazione delle
attività materiali corrispondenti ad un pubblico servizio si instaura
rispetto ad una funzione pubblica che costituisce uno dei compiti
indeclinabili e qualificanti di un ente pubblico dotato di una autonomia
politico-amministrativa che si esprime in poteri normativi, pianificatori e
operativi. Nel caso in esame, è evidente la connessione fra la competenza in
tema di viabilità che l’art. 117 Cost. demanda alla Regione, certamente
riconducibile ad una funzione pubblica di governo e sviluppo del territorio, e
i moduli organizzativi prescelti per realizzare tale funzione, che possono
attuarsi anche nell’istituzione di organismi in forma di società per azioni.
IV d) Le Agenzie
Va
fatto un cenno, per l’importanza, attuale ed in prospettiva, della formula
organizzatoria delle Agenzie previste dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300:
modalità gestionale del bene pubblico non del tutto nuova prima del citato
intervento normativo, per l’esistenza dell’ARAN ( forse dell’AIPA)
dell’ Agenzia spaziale italiana (A.S.I.); l’Agenzia nazionale della
protezione dell’ambiente (A.N.P.A.); l’E.N.E.A., dell’Agenzia nazionale
per la sicurezza del volo. Ancora: l’Agenzia per le erogazioni in
agricoltura; l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari
comunali e provinciali; altre istituzioni previste da leggi regionali nei
settori del collocamento, della sanità, dell’ambiente e dell’agricoltura.
Ha
statuto di agenzia il FORMEZ, associazione riconosciuta di diritto privato ma
tra soggetti pubblici, con le nuove missioni affidate dal d.lgs 30 luglio
1999, n. 285.
Il
d.lgs. n. 300/99 prevede la costituzione di agenzie in settori
essenziali per la vita del Paese: si pensi all’agenzia delle entrate
fiscali e a quella della protezione civile.
Questo il dato nuovo: la tipizzazione della
figura ed il suo subentro nelle funzioni delle tradizionali amministrazioni
pubbliche: rientrano nella configurazione tipologica l’Agenzia per la
proprietà industriale; l’Agenzia per la formazione e l’istruzione
professionale; l’Agenzia per il servizio civile; l’Agenzia per i trasporti
terrestri e delle infrastrutture; l’Agenzia per la protezione dell’ambiente
e per i servizi tecnici; infine l’Agenzia per le normative e i controlli
tecnici.
Una
disciplina solo in parte derogatoria riguarda le quattro agenzie fiscali e la
già menzionata Agenzia della protezione civile, che godono di un regime
particolare dettato
dalle specifiche disposizioni istitutive contenute nel d.lgs. n. 300/1999.
Le
agenzie rileviamo sono strutture che svolgono attività a carattere tecnico
operativo di interesse nazionale al servizio di amministrazioni pubbliche
anche regionali e locali. Per questa particolarità soprattutto si
istituiscono agenzie al posto di strutture ministeriali di primo livello. Esse
hanno piena autonomia statuaria, organizzativa, contabile e di gestione, ma sono sottoposte al
controllo della Corte dei Conti e ai poteri di indirizzo e vigilanza del
Ministero competente.
Per
ciò che riguarda il tipo di relazioni tra Amministrazione centrale e Agenzie,
le esperienze rilevate nei Paesi europei dimostrano che esiste uno spettro di
possibilità che ha ai due estremi il finanziamento incondizionato delle spese
di funzionamento (con attenuata specificazione dei risultati attesi) e
contratti di diritto privato (con piena indicazione degli obiettivi e con
assunzione di responsabilità di tipo contrattuale).
All’interno
dello spettro prevalgono rapporti di tipo negoziale che non sono contratti
veri e propri, in quanto le parti sono comunque vincolate dalla legge all’adempimento
delle loro funzioni.
Va sottolineato che l’utilizzo dello strumento
negoziale non può non risentire fortemente la finalizzazione pubblicistica,
fino a far divenire l’accordo di convenzione” “sui generis”, con
evidenziazione dei compiti di informazione, vigilanza, ed esclusione di taluni
poteri privatistici, come la risoluzione per inadempimento. Ma un punto è
importante: se la strutturazione amministrativa per agenzie è legata all’utilizzo
di capacità e al tempo stesso elasticità gestionali, al tempo stesso
è evidente la necessità di un rigoroso regime di responsabilità
nei confronti di chi agisce per la cosa pubblica.
La salvaguardia dell’interesse
pubblico del Ministero committente, a fronte del rischio di sfruttamento nel
proprio esclusivo interesse del vantaggio che deriva dal diretto contatto con
la collettività e dall’immediatezza dell’informazione sullo stato del
settore di competenza: tale rischio, il “moral
azard” che gli economisti anglosassoni ritengono possibile quando un
solo agent sia chiamato ad operare
su basi paritetiche nell’interesse di un principal
rende ineludile il ricorso
a figure di responsabilità istituzionalmente votate alla tutela dell’interesse
e del bene pubblico
IV e )Organismi di diritto pubblico
la
normativa nazionale, in ciò ricalcando il testo delle direttive comunitarie,
subordina l’attribuzione della qualifica di organismo di diritto pubblico
alla ricorrenza di tre requisiti: a) la personalità giuridica; b) l’istituzione per soddisfare specificamente bisogni di
interesse generale aventi carattere non industriale e commerciale; c) il finanziamento in modo maggioritario da parte dello Stato, di
enti locali o di organismi di diritto pubblico oppure la sottoposizione della
gestione al controllo di questi ultimi oppure la costituzione degli organi di
amministrazione, di direzione e — di vigilanza da membri più della metà
dei quali è designata dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di
diritto pubblico.
Giova
premettere che detti requisiti, secondo il diritto vivente, devono ricorrere
in via cumulativa sì che l’assenza anche solo di uno di essi pregiudica in
radice l’identificabilità degli estremi dell’organismo di diritto
pubblico
I maggiori problemi
interpretativi sono sorti, tanto a livello dottrinale che giurisprudenziale,
con riguardo al secondo dei requisiti costitutivi dell'organismo di diritto
pubblico. In particolare è stato messo in evidenza come la lettura unitaria della normativa di riferimento induce ad escludere la correttezza del tentativo di sminuire
il riferimento al carattere non commerciale o industriale che deve
caratterizzare i bisogni al cui soddisfacimento l'ente deve orientare la
propria attività, valorizzando, al contrario, il riferimento normativo alla
natura "generale" dei bisogni stessi. In realtà, tra il carattere
generale e quello non industriale o commerciale dei bisogni che l'ente deve
soddisfare per essere considerato organismo di diritto pubblico, quest'ultimo
assume senza dubbio maggiore pregnanza qualificatoria ove si consideri che la
necessità che gli organismi in questione siano finalizzati al soddisfacimento
di interessi collettivi può ricavarsi dall'altro requisito della
sottoposizione dell'ente all'influenza dell'autorità pubblica.
La tematica ha trovato un
importante momento decisionale nella sentenza della Corte di Giustizia 10.5. 2001, cause riun. 233\99 260\99 223\99. Si rinvia alla stessa, ed ai commenti con
panoramica della dottrina e giurisprudenza in materia per una dettagliata
esposizione della nozione di organismo pubblico
V
Conclusioni
E’ opportuno,
all’esito dell’esposizione in cui si è tentato di interpretare l’art.
7 della legge 97\2001 sotto il profilo delle nuove competenze giurisdizionali
della Corte dei conti, nel
quadro dei mutamenti in atto
sia della soggettività che degli strumenti di azione della PA, trarne
alcune sintetiche conclusioni.
In primo luogo, si è detto, l’articolo
in questione ha voluto compiere una vera e propria “interpositio
legislatoris” ancorché in via indiretta. La via indiretta per certi versi
può apparire più consona allo stato delle cose, poiché attesta un
intervento del legislatore coesivo all’attuale conformazione delle stesse,
inserendosi in un processo di cui lo stesso – abbandonando interventi nel
segno del broccardo “ lex exaequat quadrata rotundis facit de albo nigro”
– è stato ricettore ( delle istanze sociali ed economiche) e coautore. In
sintesi, quindi, il legislatore ha voluto dar conto - ma il suo intervento
risultava necessario - degli avvenuti mutamenti e, con la formulazione in
commento, solo apparentemente ellittica, ne ha voluto prendere atto.
Nè deve trarre in inganno, nel senso di una già esistente
intestazione giurisdizionale sui soggetti in questione, l’orientamento della
Corte Costituzionale in tema di controllo della Corte dei conti: è nella logica delle cose la circostanza che un controllo sempre
più indirizzato all’attività e alla logica gestionale e tendente, in
chiave collaborativa, all’”optimum”, abbia quegli spazi che la
giurisdizione, legata ad un singolo caso di specie di “mala gestione” (
quindi aberrante rispetto alla tendenza fisiologica del sistema) può aver
riservati in un quadro più consolidato. Anche la definizione dell’ambito
giurisdizionale è stata effettuata con la corretta formulazione. Si è
detto che oggi si assiste ad un variegato spettro qualificatorio della
nozione di Pubblica Amministrazione: questa va dalla tradizionale
accezione in senso soggettivo ( ente pubblico chiaramente definito dall’ordinamento)
che agisce secondo poteri ed atti tipizzati e dalla causa nominata ad una
nozione più ampia comprensiva di soggetti ( enti, società private) dallo
statuto speciale che agiscono secondo moduli di diritto privato, a soggetti
pubblici e privati definiti organismo di diritto pubblico secondo la normativa
comunitaria, a figure giuridiche
strumentali ad un ente pubblico ma da questo indipendenti, a privati che
agiscono anche per un pubblico interesse
oltre che per il proprio tornaconto, in altre parole una nozione oggettiva di
PA, che si qualifica in ragione
del fine alla cui cura il soggetto è preposto o verso il quale si è assunto
specifici obblighi. Ma la vicenda potrebbe essere ancora più complessa, se
solo si procedesse ad analizzare, secondo autorevole dottrina, la variegata
categoria dell’interesse pubblico. E’ chiaro che, allora, l’area di pubblico e di Pubblica
Amministrazione che pertiene ad una specifica Istituzione o ad un singolo
istituto giuridico deve essere definito alla luce
delle finalità, dei compiti e dei poteri degli stessi. Lo spazio di
azione viene definito allora, non più alla luce di situazioni giuridiche
soggettive, che vanno mutando di contenuto e - quelle tradizionali - sono
affiancate da nuove posizioni, o istanze di pretesa a dimensione collettiva (
talvolta transnazionali) ma, dalla
“public mission” dell’Istituzione. Così, se l’art. 113 della Costituzione
viene rivisto, per il Giudice amministrativo,
affiancando alla prospettiva dell’interesse legittimo, quella della materia,
che giustifichi un intervento effettivo, coerente, unitario e specializzato di
tale Giudice, sul versante del Giudice amministrativo contabile il nuovo
vigore della nozione di
contabilità pubblica è ancor più diretto,
poiché detta materia non subisce
l’intermediazione e la
limitazione nei confini di una situazione giuridica soggettiva. Ed è per questa ragione che il Legislatore, nella disposizione
in commento, ha usato la terminologia di amministrazioni, enti pubblici e enti
a prevalente capitale pubblico. Infatti: nella nozione di ente ha ricompreso,
oltre a ciò che tradizionalmente è proprio del termine, anche i nuovi, per dottrina e giurisprudenza, enti pubblici (
società per azioni tali per definizione legislativa o per la specialità del
loro regime), mentre con la locuzione “a prevalente partecipazione pubblica”
ha voluto indicare quelle figure che ancora, sul piano definitorio, soffrono
di un momento di transizione e di incertezza ( società di servizi locali) ma
di cui è certa la presenza, e la
necessità di tutela, di un interesse della collettività e dei beni della
stessa. Beni, poi, non utilizzati in senso solo patrimoniale e
speculativo ma, in ragione dei poteri di comando, anche funzionalizzati. Bisogna, sul punto volgere l’attenzione ai giudizi di conto,
per non tralasciare il problema, che si spera ora risolto, di una
giurisdizione amministrativo contabile su tutti i soggetti, pubblici e privati
( ed il riferimento della giurisprudenza della Corte di Cassazione agli stessi
richiamando un titolo, anche se “qualunque”,
evidenzia l’intimo contrasto fra la tralatizia necessità di un
riferimento all’organo indiretto e la coscienza dell’esistenza di un’amministrazione
in senso oggettivo) qualora si tratti di ricevere o di custodire pubblico denaro (
una prospettiva per così dire “acquisitiva”, o “ conservativa”) mentre viene
fatta questione quando si tratta di bene funzionalizzato e servente all’azione amministrativa ( ovvero una prospettiva “dinamica” di “spendita” del
bene). Sulla tutela del
bene pubblico e la funzione dell’art. 103 della Costituzione si è rivelato
particolarmente illuminato il Consiglio diStato. Va soggiunto che l’articolo in commento, in tale prospettiva, e,
nella ricordata ottica di raccordo fra procedimento penale,di responsabilità
amministrativa e disciplinare pare
abbia voluto richiamare all’attenzione evoluto orientamento della Cassazione
penale la quale ha ritenuto che la
trasformazione degli
enti pubblici in
societa' per azioni e la successiva
alienazione a
privati di
azioni della societa'
non comportano, di
per se', il
venir meno della qualifica di pubblici ufficiali
o di incaricati di
pubblico servizio dei suoi dipendenti, quando l'ente rimane,
comunque, disciplinato
da una normativa peculiare
e persegue finalita' pubbliche, anche
se con gli strumenti
privatistici propri
della societa' per azioni, con
la conseguenza che la valutazione
della qualifica spettante al
dipendente deve
essere fatta
in concreto, secondo il criterio
oggettivo funzionale di
cui agli
art. 357 e 358 c.p..
V a) Le affinità con le problematiche e la casistica in tema di gestione
di società privata
Così come oggi strutturata, la
responsabilità amministrativa mostra sul piano sia pratico che dogmatico,
affinità con la responsabilità per
fatti di gestione degli amministratori delle organizzazioni private. Come già cennato, le stesse situazioni giuridiche soggettive
possono evidenziare strutture similari. E’ innegabile, allora, che utili
strumenti interpretativi possono derivare da una prospettiva generale della
funzione amministrativa e della responsabilità individuale. Dalla civilistica provengono
questi principi, in sintonia con atteggiamento della Corte dei conti:
la distinzione fra diligenza e
perizia, ove la seconda, consistente in cognizioni tecniche, può
diversificarsi dalla prima. L’amministratore deve essere diligente ma può non avere il bagaglio di cognizioni tecniche,
ignoranza di cui però, deve avere conoscenza avvalendosi di personale
esperto. La responsabilità
amministrativa degli organi di sutura fra alta amministrazione e politica
e l’esimente della buona fede a loro riferibile può
trarre elementi di supporto e ispirazione
dalla casistica in materia;
se “ i soci possono sperare che gli amministratori riescano
nel compito ma non possono loro imputare la mala sorte” allora la
responsabilità dell’amministratore deriva da un’obbligazione di mezzi e
va valutata “ex ante”; il metro per ritenere non diligente il
comportamento dell’amministratore è la ragionevolezza: per non incorrere in
ingiustificata intromissione nelle scelte imprenditoriali ( discrezionali) è
censurabile il comportamento assolutamente irragionevole, e, quindi, non
giustificabile; il giudice non può valutare secondo criteri di opportunità e
convenienza, perché in tal modo
sostituirebbe “ ex post” il proprio apprezzamento soggettivo a quello
espresso o attuato dall’organo a ciò legittimato; immediato il richiamo all’insindacabilità nel merito delle
scelte discrezionali introdotta dalla novella del 1994 nel regime della
responsabilità amministrativa;
è esigenza manifestata, in dottrina e giurisprudenza, quella di apprestare effettiva tutela
- oltre lo schermo delle differenti soggettività – a fronte delle
responsabilità gestionali sorte nell’ambito e secondo le dinamiche
imprenditoriali di un gruppo
societario; chiara è la consonanza con le istanze di salvaguardia della
finanza e delle pubbliche utilità globalmente intese. Dalla singola
organizzazione al complesso societario, la responsabilità muta da
contrattuale a extracontrattuale: è presente l’eco dei dibattiti sulla
natura della responsabilità amministrativa e l’interpretazione del concetto
di “danno ad altra amministrazione”.
Da ultimo va notato come la
responsabilità amministrativa possa svolgere nelle organizzazioni pubbliche,
un ruolo ben più efficace di quello previsto – quale intervento a tutela
dell’interesse generale - dall’art. 2409 c.c. per gli organismi societari.
V b)Questioni interpretative a carattere applicativo
L’articolo in commento dispone che la sentenza irrevocabile
di condanna sia comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei
conti perché promuova entro 30
giorni l’eventuale procedimento di responsabilità nei confronti del
condannato. Viene mantenuto fermo il disposto dell’art. 129 disp att. c.p.p.
L’obbligo da rispettare entro
30 giorni da taluni è interpretato
come obbligo di iniziativa processuale; invero, secondo altra possibilità interpretativa
sarebbe sufficiente un qualsiasi atto del procedimento preprocessuale
inquirente della Procura regionale.
Alla prima scelta interpretativa
si frappone l’ostacolo del dovere di emissione dell’invito a fornire
deduzioni, introdotto dalla legge n. 639 del 1996; poiché il nuovo obbligo
viene letto quale obbligo di attivare in giudizio la pretesa erariale, se ne
deduce la caducazione, nella fattispecie del passaggio procedurale
di tale invito, giustificato con il vincolo del giudicato penale. In realtà,
se si vuol mantenere l’autonomia dell’azione di responsabilità
amministrativa, in particolare, anche di fronte alla cogenza del giudicato
penale, nei confronti dell’individuazione di corresponsabili a titolo
colposo o comunque non correi e del danno arrecato, non si può non ritenere
necessario un siffatto adempimento, momento
di confronto che riassume il
ruolo ed i fini della parte-imparziale quale il procuratore regionale,
garanzia rispetto a colui al quale vengono rivolti addebiti e strumento
di economia dei mezzi giuridici, che rende il confronto processuale un approdo
meditato. Peraltro l’invito a dedurre,
rappresenta il concreto atto di promozione del procedimento di
responsabilità ( l’art. 7 in commento non usa il termine di giudizio), il
quale viene considerato nei suoi aspetti preprocessuali; si deve d’altro
canto prendere atto che detto procedimento trova i suoi passi tipizzati ed a rilevanza esterna solo nell’atto
in questione e nell’eventuale richiesta di sequestro, in stretta
obbligatoria “consecutio” con la possibile citazione: ne consegue che in
detti atti va ravvisato il momento di attivazione da porre in essere entro
trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Non altri, che
risulterebbero a carattere
endoprocedimentale a valenza
assolutamente interna e non la messa in mora, atto che, se può essere
compiuto dall’organo di Procura non è a questi peculiare e la cui
effettuazione, peraltro, non è bene avvenga così in ritardo; infatti, della
vicenda penale, la Procura ne viene a conoscenza, secondo l’immutata
normativa, quantomeno al momento dell’inizio dell’azione penale stessa (
salva una stretta collaborazione fra organi inquirenti che potrebbe anticipare
detta conoscenza): allora sorge il potere-dovere di mettere in luce la
possibile sussistenza di un illecito amministrativo, e di porre in essere i
diligenti atti di salvaguardia per l’erario ( ponderando gli effetti di incidenza nell’altrui sfera
giuridica: nel caso della messa in mora, si tratta di bilanciare l’esigenza
di mantenere integra la possibile pretesa erariale con il rispetto della
riservatezza, del credito sociale e della serenità psicologica del presunto
responsabile). Va aggiunto che il raccordo fra art. 129 disp att. C.p.p. e la
nuova disposizione può avere un’ulteriore
lettura: dato che il procuratore amministrativo-contabile deve essersi
attivato già al momento di attuazione del disposto del primo può dirsi che,
qualora non abbia valutato i fatti secondo una prospettiva e secondo fonti di
prova assolutamente autonomi ( autonome perizie ed audizioni, rilievo al
profilo della cattiva gestione gravemente colposa piuttosto che al dolo), il
riferirsi in maniera assolutamente adesiva al procedimento penale dovrebbe
imporre, ora, in una chiave di raccordo fra le fattispecie, l’attesa della
fine di questo ( ove si sia già giunti a giudizio il dovere del giudice di
sospendere il processo): si è detto, infatti, che le nuove norme sul “giusto
processo” si applicano al giudizio di responsabilità amministrativa solo in
quanto ad esso concretamente
riferibili. Quindi non il terzo e quarto comma del novellato articolo 111
della Costituzione, in quanto strettamente attinenti alla prova penale. Gli
atti delle indagini preliminari, quindi, sono valutabili autonomamente in sede
di responsabilità amministrativo-contabile, purchè compiuti con il rispetto
del contraddittorio. Orbene, se la fattispecie penale viene fatta calare in tutti i
suoi contorni nel giudizio di responsabilità senza peculiari integrazioni
valutative del PM amministrativo-contabile, pare giusto affermare che i fatti
e la colpevolezza su cui ci si basa debbano provenire da prove radicate nella
“discovery” dibattimentale penale e a procedimento concluso. Diversamente
autonomia di procedimenti diverrebbe, in punto di acclaramento del fatto,
possibile antinomia degli stessi. Acquista luce, allora,
nell’attesa, il riconoscimento dei poteri istruttori finalizzati
(anche) ad iniziative cautelari, quali le indagini patrimoniali. Qui, l’intestazione
al Procuratore Generale delle stesse ( art. 6 legge 97\2001, inserimento dell’art.335bis
nel c.p.) se, da un lato, può essere formula riassuntiva per indicare la
funzione inquirente e requirente, senza toccare le definite competenze, dall’altro,
il contemplare, nel corpo di uno stesso provvedimento legislativo due distinte
figure istituzionali - procuratore regionale e generale –
e la circostanza che al primo va
data comunicazione della vicenda penale ( del fatto ne ha già conoscenza ex
art. 129 disp.att. c.p.p.) mentre al secondo va trasmessa la sentenza,
possono far propendere per un ruolo di coordinamento -
perlomeno iniziale e limitato alla fase degli accertamenti
patrimoniali, conclusi i quali il procuratore regionale diviene l’assoluto”dominus
“ del procedimento – del Procuratore generale, atteso anche che, nella
maggior parte dei casi, le indagini richiedono operazioni a latitudine
interregionale, con la necessaria collaborazione di più uffici inquirenti.