|
REPUBBLICA ITALIANA
N. 273/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL
VENETO
Composta dai seguenti Magistrati: Dott. Sergio ZAMBARDI
Presidente Dott. Elena TOMASSINI
Referendario Dott. Giancarlo DI LECCE
Referendario Relatore Ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nei giudizi di responsabilità promossi dal Procuratore
Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Veneto, nei
confronti di Danilo p., Massimo a., Marco n.,
Francesco c., Michele p. e la XXXs.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, con sede in Venezia - Mestre, Via Torino n. 164. Visti gli atti introduttivi dei giudizi riuniti,
iscritti ai nn. 18606, 18607, 18614, 18616, 18617 del registro di Segreteria, gli altri
atti prodotti dalle parti e i documenti tutti di causa; Uditi, alla pubblica udienza del 5 giugno 2002, con
l'assistenza del Segretario, dott.ssa Cristina Guarino, il relatore nella persona del
Referendario dott. Giancarlo DI LECCE, il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Stefania FUSARO, nonché gli avv.ti Giorgio ORSONI e Gianfranco IVANCICH
del foro di Venezia per i convenuti; Ritenuto in FATTO
Con atto di citazione del 27 dicembre 2001, depositato
in Segreteria in pari data e notificato ai convenuti tra il 15 gennaio ed il 16 aprile
2002, il Sostituto Procuratore Generale
presso questa Sezione Giurisdizionale conveniva in giudizio i signori Danilo p., Massimo
a., Marco n., Francesco c., Michele p. nonchè la XXXs.p.a. in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, per sentirli condannare al pagamento, in favore dell'Erario ed
in solido tra loro, della somma di lire 4.490.728.479 pari ad euro 2.319.267,70 per p. e
XXXs.p.a, di lire 4.294.397.019 pari ad euro 2.217.870,97 per a. e XXXs.p.a., di lire 2.133.270 pari ad euro 1.101,74
per n. e XXXs.p.a., di lire 78.769.191 pari ad euro 40.680,89 per c. e XXXs.p.a., di lire
19.300.116.037 pari ad euro 9.967.678,08 per p. e XXXs.p.a - quale danno erariale
cagionato dalla mancata attività di riscossione dei tributi (danno da mancata entrata per
lo Stato e gli altri enti impositori) oltre al danno da disservizio da liquidarsi in via
equitativa, interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio. Negli atti di citazione la Procura Regionale assumeva
che, a seguito di indagini svolte dal S.I.R. (Servizio Ispettivo Regionale del Ministero
delle Finanze) erano state rilevate anomalie nell'attività di riscossione dei tributi
svolta, nell'arco di un decennio, dalla XXXs.p.a., concessionaria per la provincia di
Venezia. Tali indagini avevano preso avvio nel 1997, essendo
stata rilevata un' elevata percentuale di verbali di irreperibilità e di pignoramenti
negativi sì da far dubitare della effettiva regolarità del servizio di riscossione. Aggiungeva, inoltre, lo stesso Organo requirente che le
predette anomalie erano state successivamente riscontrate sia dall'Amministrazione
Finanziaria, mediante controlli a campione, sia, in modo più approfondito, dalla Guardia
di Finanza, Nucleo Regionale Polizia Tributaria di Venezia, che, con due complesse
relazioni (in date 4/8/1999 e 15/6/2000), era pervenuta alla conclusione che l'attività
di riscossione, svolta dalla concessionaria XXXs.p.a.,
era stata organizzata con la sola finalità di fingere un espletamento
efficiente dei propri doveri, con l'evidente fine (...) di assicurare alla società
concessionaria di riscossione il massimo profitto.
A tali conclusioni la Guardia di Finanza era giunta
sulla base di due distinte modalità di indagine. Da un lato si era svolto un esame incrociato sui
registri cronologici dell'attività esecutiva dei singoli ufficiali di riscossione nonchè
sui registri di presenza giornaliera dei dipendenti. Da tale esame era emerso che nel
periodo 1990 - 1998, 43 dipendenti della concessionaria, in 894 giornate in cui
risultavano assenti per varie causali (malattia, ferie, congedi vari etc.), avevano
compilato e annotato sul registro 17.676 verbali di pignoramento negativo o di
irreperibilità, per tributi, interessi e spese non riscossi pari a lire 562.335.701.624. Con un diverso criterio di indagine, la Guardia di
Finanza aveva accertato, con riferimento a 367 verbali, che le relative esecuzioni
registrate (sempre con esito negativo o di irreperibilità), in realtà non erano state
mai effettuate, e ciò sulla base di dichiarazioni rese dai contribuenti debitori; in
definitiva, con riferimento a tale modalità di indagine, era emersa una mancata attività
di riscossione relativa a tributi, interessi e spese per un ammontare di lire
17.442.536.171. Complessivamente, l'omessa attività di riscossione,
determinata sulla base delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, ammontava a lire
579.778.237.795. Per quanto qui interessa, in relazione agli ufficiali
della riscossione citati in giudizio, venivano accertati: - Per Danilo p. la mancata riscossione (imposte,
interessi e spese) di lire 4.490.728.479,
pari a euro 2.319.267,70; - Per Massimo
a., di lire 4.294.397.019 pari ad euro
2.217.870,97; - Per Marco
n. di lire 2.133.270, pari ad euro 1.101,74; - Per Francesco c.,
di lire 78.769.191, pari ad euro 40.680,89; - Per p. Michele, di lire 19.300.116.037, pari a euro
9.967.678,08. Il Sostituto Procuratore Generale indicava, inoltre,
nell'atto di citazione, un'altra voce di danno, quella da disservizio,
derivante dalla mancata gestione efficiente dell'attività di riscossione, imputabile alla
XXXs.p.a., società che nel 1995 aveva incorporato altra concessionaria, la SERINT s.p.a. La XXXs.p.a., nella prospettazione accusatoria, avrebbe
percepito dallo Stato, quale compenso per la sua attività, la somma di vecchie lire
43.603.938.946 (comprensiva, ex DPR n. 43/88, dei c.d. compensi fissi e dei compensi
percentuali dovuti), somma indebitamente introitata, stante il mancato recupero dei
crediti degli enti impositori, ed avrebbe inoltre
favorito, con un'attività di riscossione del tutto fittizia, l'evasione fiscale. Ed ancora, rilevava la Procura Regionale, come
dall'inizio dell'indagine della Guardia di Finanza i pignoramenti positivi fossero stati
incrementati dal 2,41% del 1991 al 12,65% del
1999, con un pari incremento del riscosso. A seguito della notifica degli inviti a dedurre, i
convenuti depositavano le loro controdeduzioni, contestando l'attendibilità delle
dichiarazioni dei contribuenti ed evidenziando ulteriori poste da portare in diminuizione
delle richieste risarcitorie formulate dalla Procura Regionale. In data 16 maggio 2002, i difensori dei convenuti p.,
a., n., c., p. e XXXs.p.a. depositavano distinte memorie di costituzione in giudizio
eccependo, in primo luogo, il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti con riguardo
alle persone degli ufficiali di riscossione, come peraltro già ritenuto da questa Sezione
con sentenza n. 72/2002 (cui si richiamavano espressamente); eccepivano, inoltre, la
prescrizione dell'azione della Procura Regionale, in quanto la condotta contestata a tutti
i convenuti, come facilmente desumibile dai
verbali di riscossione, andava riferita a vari periodi, compresi tra il 18.12.1991 ed il
3.9.1998, sottolineando come il dies a quo
del termine prescrizionale andasse individuato non già nella data di verificazione
dell'evento di danno, bensì in quella del fatto generatore dello stesso (e cioè nella
condotta illecita): i difensori dei convenuti, richiamavano, sul punto, sia la legge
civile (art. 2947 c.c.) sia la legge di riforma della responsabilità
amministrativo-contabile nella formulazione originaria di cui al d.l. 15.11.1993, n. 453,
sia la previsione di cui all'art. 58, co. 4, della L. n. 142/1990, in tema di
responsabilità di amministratori e dipendenti degli enti locali. Inoltre, la difesa dei convenuti evidenziava - sulla
base della documentazione depositata dalla Procura Requirente - come l'Amministrazione
disponesse già dal 1991 di tutti gli elementi concernenti le asserite irregolarità e che
quindi avrebbe potuto agire tempestivamente per il loro accertamento: l'inerzia dell'
Amministrazione doveva essere sanzionata, dunque, con la dichiarazione di prescrizione
dell'azione erariale, essendo peraltro assente ogni volontà, da parte degli stessi
convenuti, di occultamento doloso dei comportamenti o del danno asseritamente derivatone. Nel merito, la difesa contestava integralmente la
sussistenza degli addebiti, evidenziando, in particolare, che, avendo i verbali di
riscossione (o di pignoramento negativo, o di accertamento di irreperibilità del
contribuente) natura di atto pubblico ex art. 2700 del codice civile (stante la natura
pubblicistica dell'attività degli ufficiali di riscossione), la falsità degli stessi
avrebbe dovuto essere contestata con querela di falso da proporsi davanti al giudice
civile. Ciò non risultava essere stato effettuato dalla Procura Regionale, la quale,
secondo la difesa dei convenuti, si sarebbe limitata a recepire le conclusioni della
Guardia di Finanza circa la ritenuta falsità dei verbali. In aggiunta a tali argomentazioni, ed in via meramente
tuzioristica, i difensori dei convenuti rilevavano come fosse recisamente da respingersi
la richiesta di risarcimento del danno (ivi compreso quello da disservizio)
avanzata dalla Procura, atteso che la XXXs.p.a., dal 1991 al 1998, aveva recuperato
tributi per 21 mila miliardi di lire, con un incremento percentuale crescente negli anni;
che, comunque, dovevano ritenersi inattendibili le dichiarazioni dei contribuenti raccolte
dai militari della Guardia di Finanza.; ed, ancora, che non avrebbe potuto considerarsi
sussistente il nesso eziologico tra le contestate irregolarità e il danno da mancata
entrata. Più chiaramente, il danno da irregolarità non poteva
essere equiparato al danno da mancata entrata, in quanto la possibilità di definire
automaticamente le procedure di rimborso mediante la semplice domanda del concessionario -
ai sensi del d.lgs. n. 112/1999 - era data anche a prescindere dalla regolarità dei
verbali delle operazioni redatti dagli ufficiali di riscossione. I difensori, inoltre, sottolineavano che alcuni
procedimenti penali (quelli a carico dei convenuti n. e c.) erano stati definiti con
archiviazione richiesta dal Pubblico Ministero penale, contestando, in ogni caso, gli
importi richiesti a titolo risarcitorio sia alla XXXs.p.a. che a ciascun ufficiale della
riscossione. In particolare, dalla somma addebitata al convenuto p.,
accusato di aver redatto 589 verbali di pignoramento negativo, per lire 7.164.558.478 -
importo successivamente ridotto dalla stessa Procura Regionale a lire 4.490.728.479 -
dovevano essere detratte lire 1.635.821.526, quale importo relativo a verbalizzazioni
ritenute false unicamente sulla base di dichiarazioni rese dai debitori morosi a distanza
di anni dalla data dei fatti in contestazione, lire 390.115.638 per duplicazioni della
medesima cartella di imposta, lire 86.303.863 per crediti relativi a contribuenti
dichiarati falliti, lire 624.217 per tributi pagati oppure oggetto di sgravio, lire
1.200.457.285 per tributi dovuti da contribuenti residenti all'estero o fuori della
provincia di competenza del concessionario, ovvero deceduti o dichiarati falliti, oltre a
lire 6.285.618, quale somma asseritamente percepita per l'attività di riscossione dei
tributi, evidenziandosi invece, in relazione a tale causale, l'avvenuto pagamento di un
compenso pari a lire 44.000 Per l'ufficiale della riscossione Massimo a., rispetto
alla quantificazione operata dalla Procura (lire 4.294.397.019), la difesa dei convenuti
evidenziava, quali somme da portare in detrazione, lire 3.619.213 per duplicazione di
cartella, lire 2.779.542.557 per crediti relativi a contribuenti dichiarati falliti, lire
15.619.571 per crediti già pagati ovvero oggetto di sgravio, lire 23.699.967 per tributi
dovuti da contribuenti residenti all'estero o fuori dalla provincia di competenza del
concessionario, riferiti a debitori deceduti o che non risultavano iscritti nell'anagrafe
del Comune indicato dagli enti impositori; veniva altresì contestata la somma di lire
9.953.065 addebitata quale indebito rimborso per l'attività di riscossione dei tributi,
evidenziandosi invece, in relazione a tale
causale, la percezione di un compenso di sole lire 302.000 Dalla somma richiesta in relazione alla posizione
dell'ufficiale Marco n., dovevano essere detratte, rispetto alla quantificazione operata
dalla Procura Regionale (lire 2.133.270), oltre alle somme richieste quali indebiti
rimborsi per l'attività di riscossione, lire 1.429.170, in quanto credito riferito a
contribuente dichiarato fallito (s.r.l. Veneta Finanziaria) nonchè lire 698.100 quale
somma dovuta da contribuenti residenti all'estero o fuori della provincia di competenza
del concessionario, ovvero da debitori che non risultavano iscritti nell'anagrafe del
Comune indicato dagli enti impositori, oppure deceduti, come da certificazioni allegate; Per l'ufficiale della riscossione Francesco c., la
difesa contestava la richiesta risarcitoria della Procura (lire 78.769.191) evidenziando
che l'addebito andava riferito al verbale di pignoramento negativo redatto in data
13.6.1994 nei confronti del sig. Pitteri Valerio, soggetto già moroso verso l'Erario, nei
confronti del quale risultavano esperite, successivamente all'accesso in contestazione,
accurate ricerche delle autovetture intestate allo stesso debitore. Per Michele p., a fronte di un addebito pari a lire
19.300.116.037, la difesa dei convenuti evidenziava importi da portare in detrazione pari
a lire 5.869.426 per pretesi e non comprovati rimborsi di spese di esecuzione, lire
687.600 per contributi già pagati e lire 19.288.322.893 per crediti relativi a
contribuenti residenti all'estero o fuori dalla provincia di competenza del
concessionario, non iscritti all'anagrafe del Comune indicato come di residenza, deceduti
o titolari di ditte cessate. In particolare, avuto riguardo alla rilevanza dell'importo in
contestazione, veniva evidenziata la posizione del contribuente Giuseppe Repinc, soggetto
non iscritto all'anagrafe del Comune di Venezia, circostanza, questa, risultante dalla
certificazione del Comune di Venezia in data 20.11.1992
e confermata dall'attestazione apposta dall'ente impositore in calce al verbale del
13.4.1993. Sulla base delle suesposte considerazioni, i difensori
dei convenuti chiedevano, in conclusione, la dichiarazione del difetto di giurisdizione
nei confronti degli ufficiali di riscossione e, in via subordinata, la declaratoria di
prescrizione dell'azione erariale; nel merito ed in via ulteriormente gradata,
l'assoluzione degli stessi per insussistenza dei fatti perché non provati o comunque
perché non dimostrato il nesso eziologico tra la condotta e il danno. All'udienza dibattimentale, tenutasi in data 5 giugno
2002, il Sostituto Procuratore Generale teneva la sua requisitoria, nella quale, oltre a
ribadire le argomentazioni contenute negli atti introduttivi del giudizio, controdeduceva
rispetto alle deduzioni avversarie depositando memoria aggiuntiva nonchè ulteriore
documentazione. Nella predetta memoria, peraltro, veniva sollevata questione di
illegittimità costituzionale dell'art. 2700 c.c. per contrasto con gli articoli 3, 24 e
103 della Carta Fondamentale. A seguito delle difese svolte, per i convenuti, dagli
avv.ti Giorgio Orsoni e Gianfranco Ivancich, la Corte si ritirava per deliberare. DIRITTO Preliminarmente il Collegio dispone la riunione dei
giudizi in epigrafe ricorrendo le condizioni di cui all'art. 274 c.p.c. Passando all'esame delle questioni che formano oggetto
del presente giudizio, deve rilevarsi che la difesa dei convenuti p., a., n., c., p. ha
eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte.
Rileva il Collegio, sul punto, che il rapporto che
intercorre tra l'Ente concedente e la società concessionaria XXXS.p.a. debba essere
inquadrato nell'ambito della disciplina della concessione del servizio di riscossione dei
tributi, servizio che, ai sensi del d.p.r. 28
gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di Riscossione dei tributi e di altre
entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1 , comma 1, della legge
4 ottobre 1986 n. 657, poi sostituito ed abrogato dal d.lgs. 13.4.1999 n. 112
entrato in vigore il 1° luglio 1999), può essere svolto anche da società per azioni con
particolari requisiti (art. 31, comma I,
lett. C d.p.r. n. 43/1988 e art. 2, comma II, d. lgs. n. 112/1999, cit.) . Consegue, da
tanto, che il concessionario della riscossione viene a porsi come un vero e proprio organo
indiretto della Pubblica Amministrazione, munito di poteri di organizzazione, gestione ed
esecuzione di attività di interesse pubblico. Le peculiari funzioni pubblicistiche di cui è
investito il concessionario della riscossione inducono il Collegio ad affermare - come
peraltro di recente ritenuto da questa Sezione con la sentenza n. 72/2002 - la sussistenza
della giurisdizione contabile nei confronti della XXXs.p.a. anche nel giudizio in
trattazione. A diversa conclusione deve giungersi nei riguardi degli
ufficiali di riscossione, chiamati a rispondere del danno erariale asseritamente cagionato
nell'esercizio delle funzioni loro conferite. Al riguardo va rilevato che sia la previgente normativa
(d.p.r. n. 43/1988, art. 99 e ss. ) che quella in vigore (d.lgs. n. 112/99, cit. , art. 42
e ss.) inquadrano detti ufficiali come dipendenti privati della società concessionaria. Tale circostanza, che nella fattispecie in esame deve
ritenersi pacifica anche in relazione alla documentazione prodotta dalle parti (si vedano,
ad esempio, i registri delle presenze su cui venivano annotati i permessi giornalieri e
gli orari delle prestazioni rese per ciascuna giornata) fa ritenere che gli ufficiali
della riscossione non avevano alcun rapporto diretto con l'ente concedente, il quale, in
caso di inadempimento della concessionaria, poteva esercitare i propri poteri sanzionatori
e di autotutela esclusivamente nei confronti di quest'ultima. Per converso, la peculiare natura del rapporto
concessorio - che consente di configurare tra
concedente e concessionario l'esistenza di un vero e proprio rapporto di servizio - induce
a ritenere sussistente in capo alla sola XXXs.p.a. la
giurisdizione di questa Corte. Sul punto, il Collegio ritiene di poter confermare
l'indirizzo espresso da questa Sezione con la sentenza n. 72/2002: gli ufficiali della
riscossione essendo organicamente alle dipendenze dell'istituto di credito, non
operano funzionalmente nell'interesse dell'ente concedente rispetto al quale non vengono
ad essere legati da rapporto di servizio, essendo affidatari di un'attività disciplinata
sì da norme di diritto pubblico ma svolta nell'ambito di un rapporto di servizio di
natura privatistica con il concessionario, al quale imputano direttamente gli effetti
della propria condotta; non esiste, in altre parole, un rapporto diretto di
imputazione di effetti tra azione dell'ufficiale della riscossione ed ente concedente se
non a mezzo della verifica dell'obbligazione di risultato che solo il concessionario ha
nei confronti del concedente, così come d'altra parte nulla potrebbe l'ente concedente
nei confronti dei dipendenti del concessionario a fronte di mancanze a vario titolo
riferibili a questi ultimi. In accoglimento dell'eccezione proposta va dunque
dichiarato il difetto di giurisdizione nei confronti dei signori Danilo p., Massimo a.,
Marco n., Francesco c., Michele p.. Sempre in via pregiudiziale e con riferimento
all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai difensori dei convenuti
all'udienza di discussione della causa, deve rilevarsi che l'esistenza di meccanismi
diretti a comporre eventuali controversie tra l'Amministrazione Finanziaria ed i
concessionari della riscossione, sotto il profilo dei rimborsi e/o dei discarichi (artt. 52 e segg. del R.D. n. 1038/33) non è ostativa
all'iniziativa della Procura diretta al perseguimento delle responsabilità erariali. Rileva il Collegio, a tal proposito, che nessuna norma
subordina la proposizione dell'azione di responsabilità alla definizione di giudizi o di
procedure amministrative; per converso, a conferma - sia pure indiretta - dell'
ammissibilità dell'azione erariale al caso che ci occupa, vale il richiamo alla
previsione di cui all' art. 54 del R.D. n. 1214/34 - norma in materia di giudizio di conto
- ai sensi della quale nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione o di
danni arrecati all'erario per fatto o per omissione imputabili a colpa o negligenza dei
contabili o dei funzionari ... la Corte può pronunciarsi ... contro di essi ... anche
prima del giudizio sul conto. Nessuna pregiudizialità di procedure o giudizi e,
tanto meno, nessun difetto di giurisdizione, anche temporaneo, può dunque ipotizzarsi con
riferimento ai fatti in contestazione, in relazione ai quali va affermata la piena
giurisdizione di questa Corte. Venendo quindi ad esaminare l'eccezione di
prescrizione, il Collegio rileva che la difesa dei convenuti ha evidenziato, ai fini della
decorrenza del termine quinquennale stabilito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 20 del
1994, le date in cui ebbero a verificarsi le condotte degli ufficiali della riscossione. Orbene, come peraltro già ritenuto nella sentenza n.
72/2002 di questa Sezione, e poi ribadito in ulteriori, successive pronunce, in base al
principio dell' effettività del danno, per cui è necessaria sempre la manifestazione
dello stesso nella sua materialità, non essendo sufficiente una mera condotta attiva od
omissiva astrattamente qualificabile come illecita, deve ritenersi che la fattispecie
integrante il diritto al risarcimento si sia verificata solo nel 1999, a seguito delle
richieste di definizione automatica delle domande di rimborso e discarico presentate dalla
XXXs.p.a. A tal proposito deve rilevarsi che la mancata entrata tributaria, cui si ricollega il
danno asseritamente arrecato all'Amministrazione, si realizza nel momento in cui viene
definito il meccanismo dei rimborsi e discarichi tra il concessionario e l'ente
impositore. Ebbene, risulta per tabulas che a seguito dell'entrata
in vigore del ricordato d.lgs. n. 112 del 1999 vennero definite automaticamente le domande
di rimborso e discarico per inesigibilità presentate dai concessionari fino al
31.12.1997, mentre per effetto della legge n. 342 del 2000, furono evase le domande di
rimborso e discarico presentate nel periodo 1.1.1998 - 30.6.1999. A seguito di tali istanze (presentate, come risulta
dalla documentazione agli atti, entro il 19 luglio 1999 anche dalla s.p.a. Ge.Ri.Co.) ed
in presenza della necessaria documentazione, il Ministero del Tesoro, con D.M. del
22.12.1999, ebbe ad assegnare ai concessionari della riscossione una prima tranche di
rimborso, mentre, con successivi provvedimenti, gli uffici periferici furono autorizzati
ad emettere i provvedimenti amministrativi di rimborso
e di discarico delle domande delle quote inesigibili ammesse alla definizione. In definitiva, deve ritenersi che solo a seguito della
presentazione delle domande di rimborso e discarico si sia venuto a determinare l'evento
di danno, inteso come perdita definitiva del tributo da parte dell'ente impositore. Avuto riguardo a tale circostanza ed alle date di
notifica degli atti di citazione (dal 15
gennaio al 16 aprile 2002) l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa dei
convenuti va ritenuta destituita di ogni fondamento giuridico. Venendo quindi a trattare il merito della controversia,
osserva il Collegio che la decisione della causa non possa prescindere da alcune
considerazioni in ordine alla rilevanza, sul piano probatorio, dei verbali redatti dagli
ufficiali della riscossione odierni convenuti, ai quali va riconosciuta la qualifica di
pubblici ufficiali, essendo chiamati a svolgere la funzione esattoriale nell'interesse
della concessionaria del servizio pubblico di riscossione XXXs.p.a., società della quale
sono dipendenti. Il contenuto di tali verbali, nella prospettazione
della Procura Requirente, sarebbe incompatibile con gli accertamenti svolti dalla Guardia
di Finanza, ed in particolare con le risultanze dei registri di presenza giornaliera oltre
che con le dichiarazioni rese da alcuni contribuenti con riferimento a specifici pretesi
accessi; in particolare, dall'esame dei registri emergono dati che smentiscono le
verbalizzazioni, risultando l'attività esecutiva degli ufficiali di riscossione svolta
anche nei giorni di assenza dal lavoro per malattia, ferie o congedi: circostanza, questa,
desunta dal riscontro incrociato tra le risultanze dei registri delle presenze con i
registri cronologici degli ufficiali di riscossione. A fronte di tali elementi indiziari che fanno
fondatamente dubitare della veridicità delle attestazioni compiute dagli ufficiali della
riscossione, i convenuti si sono limitati ad opporre il regime probatorio proprio
dell'atto pubblico, che, ai sensi dell'art. 2700 c.c. fa prova, fino a querela di falso,
della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese dalle
parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua
presenza ovvero che siano stati da lui compiuti. In definitiva, nella prospettazione difensiva dei
convenuti, solo all'esito favorevole della proposizione della querela di falso e della
dichiarazione di falsità del documento impugnato, verrebbe meno la particolare valenza
probatoria che - ai sensi dell'art. 2700 c.c. - deve riconoscersi ai verbali redatti dagli
ufficiali della riscossione. Orbene, reputa il Collegio, che ove si riconoscesse ai
verbali in contestazione l'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., si
darebbe un' interpretazione della norma contrastante con i principi posti dagli artt. 3,
24 e 111 della Carta Fondamentale oltre che dall'art. 6 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Evidente sarebbe il contrasto con l' art. 3 della
Costituzione, posto che l'ufficiale della riscossione convenuto in giudizio, avendo
la facoltà di attestare fatti a sè favorevoli con efficacia di prova legale,
beneficerebbe di un regime probatorio privilegiato e differenziato rispetto alla
generalità dei soggetti non investiti di funzioni certificative, potendo precostituire,
in proprio favore, una prova legale documentale da poter spendere in un successivo
giudizio civile, contabile o amministrativo. Sotto il profilo della ragionevolezza, poi, non si
ravvisa alcun interesse che possa giustificare, sempre in favore dell'agente che abbia
redatto l'atto pubblico, il regime probatorio
privilegiato previsto dall'art. 2700 c.c., la cui finalità, evidentemente, va colta nella
prospettiva della tutela degli interessi di soggetti terzi, che - per quanto afferisce
alle verbalizzazioni degli ufficiali della riscossione - vanno individuati,
essenzialmente, nei creditori e nei debitori esecutati. Ed infine, l'applicazione della norma de qua nel senso
propugnato dalla difesa dei convenuti determinerebbe una
violazione dell'art. 111 Cost. nella sua nuova e più incisiva formulazione, oltre
che dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, non essendo garantita la piena parità alle parti
processuali in ragione della possibilità, riconosciuta al solo pubblico ufficiale
convenuto in giudizio, di avvalersi - sul piano probatorio - di un atto precostituito,
formato dallo stesso interessato ed avente la fede privilegiata propria dell'atto
pubblico. Ritiene questo Collegio che la nuova formulazione
dell'art. 111 Cost., applicabile, quanto al 1° e 2° comma, anche al processo civile, imponga all'interprete un maggior rigore
nell'esame di tutte le situazioni processuali in cui detto principio possa essere posto in discussione. Del resto, giova
rimarcare che tale pregnante scrutinio veniva svolto già in precedenza dalla Corte
Costituzionale, con riferimento a situazioni in cui il principio della parità delle parti
del processo e del rispetto del contraddittorio poteva sembrare posto in discussione.
Ebbene, in molte occasioni il Giudice delle leggi ha escluso la violazione del principio
del contraddittorio interpretando le norme riguardanti i procedimenti in questione in
un'ottica costituzionalmente orientata, come del resto intende ora fare questo Collegio,
il quale ritiene che nel giudizio in trattazione l'invocata valenza di prova legale dei
verbali in contestazione non possa paralizzare l'esercizio del potere del libero
apprezzamento delle prove acquisite. L'utilizzo dell'atto pubblico da parte dello stesso
ufficiale rogante per fini probatori personali inerenti i fatti avvenuti in sua presenza o
da lui stesso compiuti, concreta, a giudizio del Collegio, una situazione contrastante con
i principi dell'ordinamento giuridico; situazione ben più pregiudizievole sul piano
processuale di quella che ad esempio ha ispirato la formulazione dell'art. 246 c.p.c.,
norma che sancisce l'incapacità a testimoniare per le persone che abbiano un interesse
alla causa tale da legittimare la partecipazione al giudizio. Ritiene il Collegio che se il legislatore ha inteso
impedire l'assunzione della prova testimoniale di soggetti interessati al giudizio - di
una prova che, giova sottolineare, è soggetta alla valutazione della credibilità del
dichiarante da parte del giudice - a maggior ragione non può consentirsi l'ingresso nel
processo di prove legali precostituite in proprio favore
da soggetti che siano parti dello stesso giudizio. Sulla base delle suesposte considerazioni reputa il
Collegio che l'art. 2700 c.c. non sia utilmente invocabile dalla difesa dei convenuti in
quanto norma diretta a tutelare gli interessi di terzi e non già a precostituire
posizioni probatorie privilegiate in favore di una delle parti in causa. L'interpretazione che il Collegio dà alla norma in
esame è conforme a quella della Suprema Corte di Cassazione, che, con sentenza n. 9147
del in data 26/3 - 22/6/2002, ha avuto modo di ribadire un principio già affermato in
altre decisioni (cfr. Cass. 5 agosto 1954 n. 2875, in materia di falsità ideologica; Id.,
7 aprile 1975 n. 1252 in un caso di falsità materiale; Id., 10 gennaio 1967 n. 96, con
riferimento a falsità materiale riferita a testamento olografo; Sezioni Unite, 7 luglio
1988 n. 4479, in materia di falso in sottoscrizione), sancendo che il principio relativo
alla forza probatoria degli atti pubblici non ha ragione di operare - non richiedendosi,
quindi, la querela di falso - quando oggetto del giudizio è la responsabilità
disciplinare del pubblico ufficiale autore dell'atto. La Corte di Cassazione, pur dando atto che l'efficacia
probatoria dell'atto pubblico, ex art. 2700 c.c., opera erga omnes e non soltanto nei
confronti del soggetto o dei soggetti che hanno partecipato all'atto o che dal medesimo
sono contemplati, ha rilevato che il campo di incidenza e di operatività di siffatta
prova legale è circoscritto all'oggetto ed alle finalità dell'atto, non potendo,
pertanto, spingersi oltre sino a ricomprendere l'eventuale responsabilità disciplinare o
- come nel caso in esame - risarcitoria del pubblico ufficiale redigente, che, in quanto
interessato, sarebbe pertanto in conflitto di interessi - e pertanto incompatibile - con
l'atto stesso. Ed ancora, il Collegio reputa doveroso richiamare
l'insegnamento reso dalla Corte di Cassazione in una fattispecie in materia di opposizione
ad ordinanza ingiunzione. In tale occasione la Suprema Corte affermò che il
verbale redatto dagli agenti accertatori non poteva avere efficacia privilegiata di atto
pubblico nel giudizio in cui la P.A. faceva valere una pretesa sanzionatoria relativamente
ai fatti che il pubblico ufficiale aveva attestato essere avvenuti in sua presenza o di
aver compiuto, in quanto altrimenti si sarebbe alterata la parità delle parti nel
processo, attribuendosi alla P.A. il potere di precostituirsi una prova legale sulla
pretesa da essa stessa azionata. In particolare, la Suprema Corte ebbe ad affermare la
impossibilità di far valere nel processo di opposizione ... l'efficacia
privilegiata dell'atto pubblico ai sensi degli artt. 2699 e 2700 cod. civ., poichè il
valore di prova legale ad esso conferito dalla legge, mentre trova razionale fondamento in
un processo che si svolge tra soggetti privati in posizione paritaria, non può trovare
ingresso in un procedimento come quello in esame perchè se così fosse, si attribuirebbe
alla parte titolare dell'interesse fatto valere con la irrogazione della sanzione, il
potere di precostituire, con efficacia privilegiata, la prova documentale dei fatti sui
quali si fonda la pretesa sanzionatoria. Il Collegio ritiene tale motivazione pienamente
condivisibile anche con riferimento alla vicenda per cui è causa ed alla posizione della
XXXs.p.a. oggi convenuta, la quale va ritenuta non già terzo rispetto ai verbali che si
assumono falsi, bensì parte interessata, posto che gli ufficiali di riscossione operavano
quali dipendenti della società, per l'esclusivo interesse di quest'ultima, risultando ad
essa avvinti da un rapporto di tipo organicistico. La XXXs.p.a., in definitiva, per i profili di
responsabilità in contestazione, non è altro rispetto al pubblico ufficiale che ha
confezionato gli atti, bensì parte direttamente interessata riversandosi in capo alla
stessa gli effetti dell'attività svolta dagli incaricati della riscossione. Così superata la questione relativa alla proposizione
della querela di falso al fine di contestare la veridicità dei verbali di riscossione -
da ritenersi non necessaria ai fini della presente decisione posto che in favore dei
convenuti non può ritenersi operante il regime di fede privilegiata di cui all'art. 2700
c.c. - ne consegue che deve ritenersi manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale della norma, posta dalla Procura requirente nell'udienza
dibattimentale, con riferimento agli artt. 24, 103 e 111 Cost. Venendo al problema dell' effettivo svolgimento
dell'attività di riscossione, deve evidenziarsi che per tutti gli ufficiali della
riscossione oggi convenuti è stato dimostrato, da parte dell'attrice, che le risultanze
dei verbali in contestazione contrastano con dati di sicura attendibilità, quali quelli
risultanti dai registri delle presenze, nonché con le dichiarazioni rese da alcuni
debitori. Sul punto si ritiene utile il richiamo alla relazione
n. 335/ris/SIR del Servizio Ispettivo
Regionale del Ministero delle Finanze, da cui è scaturita la presente vicenda
processuale. Ebbene, da tale relazione è emersa, attraverso un'
analisi puntuale dei dati desunti dai registri cronologici degli ufficiali di riscossione,
un'elevata quantità di verbali e registrazioni redatti nelle singole giornate di lavoro
dai dipendenti della XXXs.p.a. L'approfondimento delle indagini, poi, da parte della
Guardia di Finanza all'uopo delegata, con mansioni di polizia tributaria, ha portato ad accertare che sono stati redatti
17.676 verbali attestanti l'attività di riscossione, in 894 giornate di lavoro, durante
le quali gli ufficiali incaricati risultavano assenti, come si può desumere facilmente
dai registri di presenza mensili depositati. Orbene, nella valutazione del materiale probatorio
acquisito agli atti di causa, non può non attribuirsi rilievo decisivo alla circostanza -
invero non smentita da parti convenute - che
le verbalizzazioni in contestazione risultano effettuate in giornate nelle quali gli ufficiali della riscossione
risultavano assenti dal servizio a vario titolo (ferie, malattia, congedo matrimoniale).
A fronte di tali dati che dimostrano, peraltro, la
rilevanza del fenomeno accertato, la difesa dei convenuti non ha ritenuto di produrre
utili elementi probatori contrari, limitandosi a chiedere l'applicazione dell'art. 2700
c.c. ed evidenziando, in ogni caso, le somme ritenute non riscuotibili da portare in
detrazione al danno contestato. Deve inoltre aggiungersi, con riferimento alle
posizioni dei sig.ri n. e c., archiviate in sede penale - in disparte ogni considerazione
sull'autonomia del giudizio di responsabilità amministrativa da quello penale - che
l'iniziativa della Procura è stata avanzata nei confronti dei menzionati convenuti
esclusivamente a norma dell'art. 125 disp. att. c.p.c. e cioè non già per insussistenza,
bensì per insufficienza della piattaforma probatoria necessaria per sostenere l'accusa in
dibattimento. Deve peraltro rilevarsi come per i convenuti Danilo p., p. Michele e Massimo
a. si sia proceduto all'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. con contestuale
declaratoria di falsità dei verbali di riscossione: punto della sentenza, quest'ultimo,
che allo stato forma oggetto di ricorso per Cassazione. Orbene, prescindendosi dalle risultanze dei
procedimenti penali e considerata la non applicabilità al caso di specie del regime
probatorio di cui all'art. 2700 c.c., deve ritenersi, con una valutazione che tiene conto
della documentazione acquisita ed, in particolare, delle risultanze dei registri delle
presenze dei dipendenti della Ge.Ri.Co s.p.a. e delle dichiarazioni rese da soggetti
terzi, che le attività esecutive attestate nei verbali in contestazione non siano mai
state poste in essere. Ne deriva, per quanto innanzi evidenziato, che le quote
di tributi ed interessi e spese relative ai verbali di pignoramento negativi, infruttuosi
o sospesi per irreperibilità del debitore - nei limiti di cui appresso si dirà - devono
essere poste a carico del concessionario, posto che, in conformità al costante indirizzo
giurisprudenziale di questa Corte, il danno derivante dalla mancata acquisizione di
entrate deve ritenersi attuale anche nell'ipotesi in cui sia possibile o addirittura in
corso un'attività di recupero, salva naturalmente la possibilità di tenere conto, nella
fase di esecuzione, delle somme concretamente recuperate dopo la condanna (C.D.C. sez. I,
23.11.1999 n. 313/A). Una volta accertata, secondo il principio del libero
apprezzamento del giudice, l'inattendibilità dei verbali di pignoramento negativi o
infruttuosi e di quelli redatti nei confronti di debitori asseritamente irreperibili, in
conformità alle risultanze delle indagini svolte dall'organo ispettivo, deve affrontarsi
il problema del nesso eziologico tra la condotta degli ufficiali della riscossione -
riferibile, secondo lo schema organicistico, alla convenuta XXXs.p.a. - ed il danno
arrecato all'Erario. Al riguardo, la difesa dei convenuti ha sostenuto la
carenza del nesso causale, atteso che, ammessa e non concessa la sussistenza dell'elemento
della falsità dei verbali compilati dagli ufficiali di riscossione, la regolarità degli
stessi non avrebbe costituito requisito per ottenere il discarico dei tributi. Secondo tale prospettazione, infatti, gli elementi per
ottenere il discarico, vigente il decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112, sarebbero
unicamente: a) l'avvenuta presentazione di domande di rimborso o di discarico per
inesigibilità entro il 31.12.1997; b) il mancato esame delle stesse da parte dei
competenti uffici; c) la presentazione, da parte del concessionario, di una richiesta
corredata dalle dichiarazioni di cui all'art.
60, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 112/99. In altre parole, anche se fosse per ipotesi (che la
difesa esclude) dimostrata la falsità delle verbalizzazioni degli ufficiali di
riscossione, tale circostanza non sarebbe rilevante in quanto la normativa innanzi
richiamata non richiederebbe quale requisito per ottenere il discarico la regolarità
della documentazione. Ebbene tale interpretazione, pur suggestiva, non appare
convincente, risolvendosi in un arguto sofisma. Un conto è, infatti, non richiedere la dimostrazione -
in capo al concessionario della riscossione - della veridicità degli atti depositati a
suffragio della richiesta di discarico, ed altro, invece, è sostenere l'ininfluenza di
essa ai fini dell'ottenimento dello sgravio. Il concetto che il Collegio intende affermare è che il
legislatore del 1999, nell'introdurre la nuova procedura per la definizione delle pratiche
anteriori al 31.12.1997, non ha certo inteso prescindere dalla regolarità della
documentazione presentata dal concessionario, anche se, essendo ovvia la necessaria
sussistenza di detto requisito, non ne ha richiesto espressamente la dimostrazione. E, del resto, sarebbe fuorviante ritenere che la
Pubblica amministrazione interessata abbia voluto incoraggiare comportamenti illeciti e
truffaldini. E' chiaro, pertanto, che la presentazione di
documentazione a dir poco irregolare (per quanto risultante dalle indagini svolte) ha
determinato, erroneamente, l'Amministrazione finanziaria a concedere i richiesti sgravi
alla concessionaria del servizio di riscossione. Una volta accertata la sussistenza del nesso causale
nel senso sopra precisato - ferma, in ogni caso, la considerazione che le partite
creditorie in esame, in relazione a quanto innanzi considerato, non risultano essere state
poste in esecuzione - occorre dar conto del coefficiente psicologico doloso o gravemente
colposo necessario per il completamento della
fattispecie di responsabilità di cui si discute. La Procura Regionale, nell' atto di citazione, ha
evidenziato la sussistenza del dolo in capo agli ufficiali di riscossione, e quindi in
capo alla società, sottolineando il carattere volutamente artificioso e truffaldino delle
ripetute irregolarità poste in essere dai primi e fatte proprie dalla seconda, da
ritenersi, quindi, responsabile del comportamento dei propri dipendenti. Orbene, in disparte ogni considerazione sulle condotte
degli ufficiali della riscossione in ordine ai quali questa Corte ritiene di dover
declinare la propria giurisdizione, si reputa doveroso approfondire l'aspetto inerente
l'elemento psicologico (rectius, soggettivo) riconoscibile in capo alla concessionaria
della riscossione, con riferimento alle condotte in contestazione. Sul punto non può che confermarsi l'orientamento
giurisprudenziale dominante che, nel ritenere assoggettabile alla giurisdizione della
Corte dei Conti le persone giuridiche, considera, sotto il profilo soggettivo, il
comportamento delle persone fisiche che agiscono per l'ente in forza di un rapporto
organico. A tal proposito va pure evidenziato che con il superamento della concezione
personalistica ottocentesca del principio societas delinquere non potest,
utili e nuovi elementi di riflessione, anche se riferiti ad ambiti diversi da quello in
trattazione, possono trarsi dal d. lgs. n. 231 in data 8 giugno 2001 (Disciplina
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge
29 settembre 2000 n. 300) che ha introdotto il principio della responsabilità delle
persone giuridiche, delineando un tertium genus tra responsabilità civile e penale in
caso di reati commessi da persone fisiche in nome e per conto, nonché nell'interesse e
vantaggio, delle persone giuridiche. Nel caso in esame, in ogni caso, appare arduo ritenere
dimostrato il coefficiente soggettivo doloso, di cui sussistono unicamente alcuni indizi
rappresentati dall'abnorme numero dei verbali falsi confezionati dagli ufficiali di
riscossione, nonché dalla ripetizione, nel tempo, di condotte similari, per un periodo di
circa dieci anni. Ma al di là dell'esistenza delle ipotizzate e non
provate direttive finalizzate all'espletamento di un'attività esecutiva fittizia, non
può sfuggire, dall'esame dei fatti e dei documenti acquisiti agli atti di causa, la
gravissima negligenza della XXXs.p.a. nello svolgimento dei controlli sull'attività
svolta dai propri dipendenti. Con questo non si vuol far riferimento alle verifiche
afferenti la bontà e proficuità dell'attività svolta dagli ufficiali della riscossione
- le quali, pure, si devono considerare obbligazioni inerenti il rapporto concessorio per
la riscossione dei tributi - dovendosi ritenere che sulla base di una pur minima attività
di controllo, anche di tipo formale, relativa alle verbalizzazioni degli ufficiali della
riscossione, tali anomalie sarebbero dovute venire in evidenza, determinando l'adozione
delle opportune misure correttive. I riflessi di tale grave e inescusabile negligenza sono
di immediata percezione tanto più ove si consideri la rilevanza delle partite creditorie
descritte negli atti di citazione. Deve ritenersi, in definitiva, che la società oggi
convenuta abbia omesso, con colpevole negligenza, qualsivoglia forma di controllo o di
verifica diretta ad impedire i censurabili comportamenti dei propri dipendenti; né
risulta che la concessionaria della riscossione si sia attivata successivamente alla
segnalazione delle irregolarità effettuata dall'Agenzia delle Entrate competente. Sulla base di tali considerazioni, la condotta posta in
essere dalla XXXs.p.a. va qualificata come gravemente colposa, integrando, anche sotto il
profilo soggettivo, gli elementi richiesti ai fini della configurazione della
responsabilità amministrativa. Quanto alla domanda relativa al danno da disservizio,
rileva il Collegio che la posizione della Procura, sul punto, si appalesa del tutto
sfornita di prova o comunque di elementi anche presuntivi di riscontro, dovendosene
conseguentemente ritenere l'infondatezza. Ultimo profilo da prendere in considerazione è quello
relativo alla quantificazione del danno. A tal proposito ritiene il Collegio di poter valutare
quali elementi utili ai fini della diminuizione del danno prospettato da parte attrice le
documentate considerazioni svolte dalla difesa dei convenuti in ordine ad alcune voci di
danno, dovendosi rilevare che sul punto non vi sia stata contestazione da parte della
Procura Requirente. Devono, per converso, confermarsi gli addebiti per i
quali si è operato analiticamente anche sulla base delle dichiarazioni rese dai debitori
esecutati, non ravvisandosi fondate ragioni per poter dubitare della veridicità di tali
deposizioni in mancanza di elementi probatori di segno opposto ovvero, in alternativa, di
elementi certi, comprovanti, in ogni caso, l'insolvenza del debitore. Sulla base di tale premessa va ritenuta non sussistente
la delineata ipotesi di danno conseguente all'operato dell' ufficiale della riscossione
Francesco c., considerata la documentazione prodotta dalla difesa del convenuto con
riferimento al verbale in contestazione. Per converso, vanno confermati gli addebiti relativi
alle verbalizzazioni di Danilo p.: emblematica, con riferimento ai verbali asseritamente
redatti dal p. e considerati secondo il metodo analitico è la dichiarazione
resa dalla sig.ra Barberis Elena, moglie di Vivi Roberto, la quale ha escluso di aver
incontrato l'ufficiale della riscossione in occasione del preteso accesso in Jesolo alla
Via Bafile 580 in quanto già dal mese di marzo 1995 non era più residente a tale
indirizzo. Né si hanno motivi per dubitare delle dichiarazioni rese dai sigg. Rossi Luca,
Verago Domenico, Storto Gina e Ronchiato Silvana, in mancanza di elementi, anche
indiziari, che confermino le verbalizzazioni dell'ufficiale della riscossione. In conclusione, considerando le diminuizioni
applicabili sulla base degli elementi addotti dalla difesa dei convenuti (ivi compresi i
compensi per spese di esecuzione, al netto delle somme effettivamente dichiarate come
riscosse), deve ritenersi che il danno riferibile alle condotte dei singoli
ufficiali della riscossione sia così quantificabile: per Danilo p. lire 2.806.985.858 pari a euro 1.449.687,21 , per
Massimo a. lire 1.462.264.646 pari a euro 755.196,66 , per Michele p. lire 5.236.118 pari a euro 2.704,23 , mentre nessun
addebito viene effettuato con riferimento alle posizioni di Marco n. e di Francesco c..
Nella definitiva quantificazione del danno il Collegio
tiene conto delle difficoltà connesse alla stima delle somme che sarebbero state
effettivamente recuperabili a seguito di una puntuale attività di riscossione. Ne
consegue che il danno per l'Erario non può che essere determinato con valutazione
equitativa. Orbene, posto che dalla quantificazione effettuata
dalla Procura Regionale negli atti di citazione vanno detratte le somme indicate dalla
difesa dei convenuti come non riscuotibili o non dovute (fatta eccezione per gli importi
addebitati sulla base delle dichiarazioni rese dai debitori esecutati in relazione alla
sola posizione p.), considerati i fattori di
approssimazione determinati dalla peculiarità della fattispecie e dalla oggettiva
difficoltà di determinare il danno de quo in considerazione del non prevedibile esito
delle procedure di recupero che la concessionaria avrebbe dovuto diligentemente porre in
essere, ritiene il Collegio di dover ridurre l'importo del danno così come innanzi
quantificato - pari a euro 2.207.588,10 - del 30%, determinandolo, in via equitativa, in
complessivi euro 1.545.311,67. Va pertanto statuita la condanna della società
convenuta al risarcimento dei danni, nei confronti dell'Erario, per l'importo di euro
1.545.311,67(unmilionecinquecentoquarantacinquemilatrecentoundici e
sessantasettecentesimi) oltre rivalutazione monetaria dal 22.12.1999 (data del Decreto del
Ministero del Tesoro di assegnazione delle quote di rimborso) alla data di pubblicazione
della presente sentenza ed interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al
soddisfo. Le spese di giustizia seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il
Veneto, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
dichiara il proprio difetto di giurisdizione nei confronti dei Danilo p., Massimo a.,
Marco n., Francesco c., Michele p.; rigetta l'eccezione di legittimità costituzionale
formulata dalla Procura Regionale; condanna la XXXs.p.a. nella persona del suo legale
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'Erario della somma di euro
1.545.311,67(unmilionecinquecentoquarantacinquemilatrecentoundici e
sessantasettecentesimi) oltre rivalutazione monetaria dal 22.12.1999 alla data di
pubblicazione della sentenza ed interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al
soddisfo. Le spese di giustizia, determinate in euro 2.683,34
(euro duemilaseicentoottantatre/34 centesimi)
seguono la soccombenza. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di
competenza. Così deciso in Venezia nelle Camere di Consiglio dei
giorni 5 giugno e 17 luglio 2002.
Il Giudice Estensore
Il Presidente
(F.to Giancarlo Di Lecce)
(F.to Sergio Zambardi)
|