REPUBBLICA ITALIANA   N. 273/03

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO

Composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Sergio ZAMBARDI                     Presidente

Dott. Elena TOMASSINI                     Referendario

Dott. Giancarlo DI LECCE                    Referendario Relatore

Ha pronunciato la seguente 

S E N T E N Z A

nei giudizi di responsabilità promossi dal Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Veneto, nei confronti di  Danilo p., Massimo a., Marco n., Francesco c., Michele p. e la XXXs.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Venezia - Mestre, Via Torino n. 164.

Visti gli atti introduttivi dei giudizi riuniti, iscritti ai nn. 18606, 18607, 18614, 18616, 18617 del registro di Segreteria, gli altri atti prodotti dalle parti e i documenti tutti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 5 giugno 2002, con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Cristina Guarino, il relatore nella persona del Referendario dott. Giancarlo DI LECCE, il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefania FUSARO, nonché gli avv.ti Giorgio ORSONI e Gianfranco IVANCICH del foro di Venezia per i convenuti;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 27 dicembre 2001, depositato in Segreteria in pari data e notificato ai convenuti tra il 15 gennaio ed il 16 aprile 2002,  il Sostituto Procuratore Generale presso questa Sezione Giurisdizionale conveniva in giudizio i signori Danilo p., Massimo a., Marco n., Francesco c., Michele p. nonchè la XXXs.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per sentirli condannare al pagamento, in favore dell'Erario ed in solido tra loro, della somma di lire 4.490.728.479 pari ad euro 2.319.267,70 per p. e XXXs.p.a, di lire 4.294.397.019 pari ad euro 2.217.870,97 per a. e  XXXs.p.a., di lire 2.133.270 pari ad euro 1.101,74 per n. e XXXs.p.a., di lire 78.769.191 pari ad euro 40.680,89 per c. e XXXs.p.a., di lire 19.300.116.037 pari ad euro 9.967.678,08 per p. e XXXs.p.a - quale danno erariale cagionato dalla mancata attività di riscossione dei tributi (danno da mancata entrata per lo Stato e gli altri enti impositori) oltre al danno da disservizio da liquidarsi in via equitativa, interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

Negli atti di citazione la Procura Regionale assumeva che, a seguito di indagini svolte dal S.I.R. (Servizio Ispettivo Regionale del Ministero delle Finanze) erano state rilevate anomalie nell'attività di riscossione dei tributi svolta, nell'arco di un decennio, dalla XXXs.p.a., concessionaria per la provincia di Venezia.

Tali indagini avevano preso avvio nel 1997, essendo stata rilevata un' elevata percentuale di verbali di irreperibilità e di pignoramenti negativi sì da far dubitare della effettiva regolarità del servizio di riscossione.

Aggiungeva, inoltre, lo stesso Organo requirente che le predette anomalie erano state successivamente riscontrate sia dall'Amministrazione Finanziaria, mediante controlli a campione, sia, in modo più approfondito, dalla Guardia di Finanza, Nucleo Regionale Polizia Tributaria di Venezia, che, con due complesse relazioni (in date 4/8/1999 e 15/6/2000), era pervenuta alla conclusione che l'attività di riscossione, svolta dalla concessionaria XXXs.p.a.,  era stata organizzata “con la sola finalità di fingere un espletamento efficiente dei propri doveri, con l'evidente fine (...) di assicurare alla società concessionaria di riscossione il massimo profitto”. 

A tali conclusioni la Guardia di Finanza era giunta sulla base di due distinte modalità di indagine.

Da un lato si era svolto un esame incrociato sui registri cronologici dell'attività esecutiva dei singoli ufficiali di riscossione nonchè sui registri di presenza giornaliera dei dipendenti. Da tale esame era emerso che nel periodo 1990 - 1998, 43 dipendenti della concessionaria, in 894 giornate in cui risultavano assenti per varie causali (malattia, ferie, congedi vari etc.), avevano compilato e annotato sul registro 17.676 verbali di pignoramento negativo o di irreperibilità, per tributi, interessi e spese non riscossi pari a lire 562.335.701.624.

Con un diverso criterio di indagine, la Guardia di Finanza aveva accertato, con riferimento a 367 verbali, che le relative esecuzioni registrate (sempre con esito negativo o di irreperibilità), in realtà non erano state mai effettuate, e ciò sulla base di dichiarazioni rese dai contribuenti debitori; in definitiva, con riferimento a tale modalità di indagine, era emersa una mancata attività di riscossione relativa a tributi, interessi e spese per un ammontare di lire 17.442.536.171.

Complessivamente, l'omessa attività di riscossione, determinata sulla base delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, ammontava a lire 579.778.237.795.

Per quanto qui interessa, in relazione agli ufficiali della riscossione citati in giudizio, venivano accertati:

-    Per Danilo p. la mancata riscossione (imposte, interessi e spese) di  lire 4.490.728.479, pari a  euro 2.319.267,70;

-    Per   Massimo a., di lire 4.294.397.019  pari ad euro 2.217.870,97;

-    Per  Marco n. di lire 2.133.270, pari ad euro 1.101,74;

-    Per Francesco c.,  di lire 78.769.191, pari ad euro 40.680,89;

-    Per p. Michele, di lire 19.300.116.037, pari a euro 9.967.678,08.

Il Sostituto Procuratore Generale indicava, inoltre, nell'atto di citazione, un'altra voce di danno, quella “da disservizio”, derivante dalla mancata gestione efficiente dell'attività di riscossione, imputabile alla XXXs.p.a., società che nel 1995 aveva incorporato altra concessionaria, la SERINT s.p.a.

La XXXs.p.a., nella prospettazione accusatoria, avrebbe percepito dallo Stato, quale compenso per la sua attività, la somma di vecchie lire 43.603.938.946 (comprensiva, ex DPR n. 43/88, dei c.d. compensi fissi e dei compensi percentuali dovuti), somma indebitamente introitata, stante il mancato recupero dei crediti degli enti impositori, ed avrebbe  inoltre favorito, con un'attività di riscossione del tutto fittizia, l'evasione fiscale.

Ed ancora, rilevava la Procura Regionale, come dall'inizio dell'indagine della Guardia di Finanza i pignoramenti positivi fossero stati incrementati dal 2,41%  del 1991 al 12,65% del 1999, con un pari incremento del riscosso.

A seguito della notifica degli inviti a dedurre, i convenuti depositavano le loro controdeduzioni, contestando l'attendibilità delle dichiarazioni dei contribuenti ed evidenziando ulteriori poste da portare in diminuizione delle richieste risarcitorie formulate dalla Procura Regionale.

In data 16 maggio 2002, i difensori dei convenuti p., a., n., c., p. e XXXs.p.a. depositavano distinte memorie di costituzione in giudizio eccependo, in primo luogo, il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti con riguardo alle persone degli ufficiali di riscossione, come peraltro già ritenuto da questa Sezione con sentenza n. 72/2002 (cui si richiamavano espressamente); eccepivano, inoltre, la prescrizione dell'azione della Procura Regionale, in quanto la condotta contestata a tutti i convenuti,  come facilmente desumibile dai verbali di riscossione, andava riferita a vari periodi, compresi tra il 18.12.1991 ed il 3.9.1998,  sottolineando come il dies a quo del termine prescrizionale andasse individuato non già nella data di verificazione dell'evento di danno, bensì in quella del fatto generatore dello stesso (e cioè nella condotta illecita): i difensori dei convenuti, richiamavano, sul punto, sia la legge civile (art. 2947 c.c.) sia la legge di riforma della responsabilità amministrativo-contabile nella formulazione originaria di cui al d.l. 15.11.1993, n. 453, sia la previsione di cui all'art. 58, co. 4, della L. n. 142/1990, in tema di responsabilità di amministratori e dipendenti degli enti locali.

Inoltre, la difesa dei convenuti evidenziava - sulla base della documentazione depositata dalla Procura Requirente - come l'Amministrazione disponesse già dal 1991 di tutti gli elementi concernenti le asserite irregolarità e che quindi avrebbe potuto agire tempestivamente per il loro accertamento: l'inerzia dell' Amministrazione doveva essere sanzionata, dunque, con la dichiarazione di prescrizione dell'azione erariale, essendo peraltro assente ogni volontà, da parte degli stessi convenuti, di occultamento doloso dei comportamenti o del danno asseritamente derivatone.

Nel merito, la difesa contestava integralmente la sussistenza degli addebiti, evidenziando, in particolare, che, avendo i verbali di riscossione (o di pignoramento negativo, o di accertamento di irreperibilità del contribuente) natura di atto pubblico ex art. 2700 del codice civile (stante la natura pubblicistica dell'attività degli ufficiali di riscossione), la falsità degli stessi avrebbe dovuto essere contestata con querela di falso da proporsi davanti al giudice civile. Ciò non risultava essere stato effettuato dalla Procura Regionale, la quale, secondo la difesa dei convenuti, si sarebbe limitata a recepire le conclusioni della Guardia di Finanza circa la ritenuta falsità dei verbali.

In aggiunta a tali argomentazioni, ed in via meramente tuzioristica, i difensori dei convenuti rilevavano come fosse recisamente da respingersi la richiesta di risarcimento del danno (ivi compreso quello “da disservizio”) avanzata dalla Procura, atteso che la XXXs.p.a., dal 1991 al 1998, aveva recuperato tributi per 21 mila miliardi di lire, con un incremento percentuale crescente negli anni; che, comunque, dovevano ritenersi inattendibili le dichiarazioni dei contribuenti raccolte dai militari della Guardia di Finanza.; ed, ancora, che non avrebbe potuto considerarsi sussistente il  nesso eziologico tra  le contestate irregolarità e il danno da mancata entrata.

Più chiaramente, il danno da irregolarità non poteva essere equiparato al danno da mancata entrata, in quanto la possibilità di definire automaticamente le procedure di rimborso mediante la semplice domanda del concessionario - ai sensi del d.lgs. n. 112/1999 - era data anche a prescindere dalla regolarità dei verbali delle operazioni  redatti  dagli ufficiali di riscossione.

I difensori, inoltre, sottolineavano che alcuni procedimenti penali (quelli a carico dei convenuti n. e c.) erano stati definiti con archiviazione richiesta dal Pubblico Ministero penale, contestando, in ogni caso, gli importi richiesti a titolo risarcitorio sia alla XXXs.p.a. che a ciascun ufficiale della riscossione.

In particolare, dalla somma addebitata al convenuto p., accusato di aver redatto 589 verbali di pignoramento negativo, per lire 7.164.558.478 - importo successivamente ridotto dalla stessa Procura Regionale a lire 4.490.728.479 - dovevano essere detratte lire 1.635.821.526, quale importo relativo a verbalizzazioni ritenute false unicamente sulla base di dichiarazioni rese dai debitori morosi a distanza di anni dalla data dei fatti in contestazione, lire 390.115.638 per duplicazioni della medesima cartella di imposta, lire 86.303.863 per crediti relativi a contribuenti dichiarati falliti, lire 624.217 per tributi pagati oppure oggetto di sgravio, lire 1.200.457.285 per tributi dovuti da contribuenti residenti all'estero o fuori della provincia di competenza del concessionario, ovvero deceduti o dichiarati falliti, oltre a lire 6.285.618, quale somma asseritamente percepita per l'attività di riscossione dei tributi, evidenziandosi invece, in relazione a tale causale, l'avvenuto pagamento di un compenso pari a lire 44.000

Per l'ufficiale della riscossione Massimo a., rispetto alla quantificazione operata dalla Procura (lire 4.294.397.019), la difesa dei convenuti evidenziava, quali somme da portare in detrazione, lire 3.619.213 per duplicazione di cartella, lire 2.779.542.557 per crediti relativi a contribuenti dichiarati falliti, lire 15.619.571 per crediti già pagati ovvero oggetto di sgravio, lire 23.699.967 per tributi dovuti da contribuenti residenti all'estero o fuori dalla provincia di competenza del concessionario, riferiti a debitori deceduti o che non risultavano iscritti nell'anagrafe del Comune indicato dagli enti impositori; veniva altresì contestata la somma di lire 9.953.065 addebitata quale indebito rimborso per l'attività di riscossione dei tributi, evidenziandosi invece, in relazione a  tale causale, la percezione di un compenso di sole lire 302.000

Dalla somma richiesta in relazione alla posizione dell'ufficiale Marco n., dovevano essere detratte, rispetto alla quantificazione operata dalla Procura Regionale (lire 2.133.270), oltre alle somme richieste quali indebiti rimborsi per l'attività di riscossione, lire 1.429.170, in quanto credito riferito a contribuente dichiarato fallito (s.r.l. Veneta Finanziaria) nonchè lire 698.100 quale somma dovuta da contribuenti residenti all'estero o fuori della provincia di competenza del concessionario, ovvero da debitori che non risultavano iscritti nell'anagrafe del Comune indicato dagli enti impositori, oppure deceduti, come da certificazioni allegate;

Per l'ufficiale della riscossione Francesco c., la difesa contestava la richiesta risarcitoria della Procura (lire 78.769.191) evidenziando che l'addebito andava riferito al verbale di pignoramento negativo redatto in data 13.6.1994 nei confronti del sig. Pitteri Valerio, soggetto già moroso verso l'Erario, nei confronti del quale risultavano esperite, successivamente all'accesso in contestazione, accurate ricerche delle autovetture intestate allo stesso debitore.

Per Michele p., a fronte di un addebito pari a lire 19.300.116.037, la difesa dei convenuti evidenziava importi da portare in detrazione pari a lire 5.869.426 per pretesi e non comprovati rimborsi di spese di esecuzione, lire 687.600 per contributi già pagati e lire 19.288.322.893 per crediti relativi a contribuenti residenti all'estero o fuori dalla provincia di competenza del concessionario, non iscritti all'anagrafe del Comune indicato come di residenza, deceduti o titolari di ditte cessate. In particolare, avuto riguardo alla rilevanza dell'importo in contestazione, veniva evidenziata la posizione del contribuente Giuseppe Repinc, soggetto non iscritto all'anagrafe del Comune di Venezia, circostanza, questa, risultante dalla certificazione del Comune di Venezia in data 20.11.1992  e confermata dall'attestazione apposta dall'ente impositore in calce al verbale del 13.4.1993.

Sulla base delle suesposte considerazioni, i difensori dei convenuti chiedevano, in conclusione, la dichiarazione del difetto di giurisdizione nei confronti degli ufficiali di riscossione e, in via subordinata, la declaratoria di prescrizione dell'azione erariale; nel merito ed in via ulteriormente gradata, l'assoluzione degli stessi per insussistenza dei fatti perché non provati o comunque perché non dimostrato il nesso eziologico tra la condotta e il danno. 

All'udienza dibattimentale, tenutasi in data 5 giugno 2002, il Sostituto Procuratore Generale teneva la sua requisitoria, nella quale, oltre a ribadire le argomentazioni contenute negli atti introduttivi del giudizio, controdeduceva rispetto alle deduzioni avversarie depositando memoria aggiuntiva nonchè ulteriore documentazione. Nella predetta memoria, peraltro, veniva sollevata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2700 c.c. per contrasto con gli articoli 3,  24  e 103  della Carta Fondamentale.

A seguito delle difese svolte, per i convenuti, dagli avv.ti Giorgio Orsoni e Gianfranco Ivancich, la Corte si ritirava per deliberare.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio dispone la riunione dei giudizi in epigrafe ricorrendo le condizioni di cui all'art. 274 c.p.c.

Passando all'esame delle questioni che formano oggetto del presente giudizio, deve rilevarsi che la difesa dei convenuti p., a., n., c., p. ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte. 

Rileva il Collegio, sul punto, che il rapporto che intercorre tra l'Ente concedente e la società concessionaria XXXS.p.a. debba essere inquadrato nell'ambito della disciplina della concessione del servizio di riscossione dei tributi, servizio che, ai sensi  del d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43 (“Istituzione del Servizio di Riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1 , comma 1, della legge 4 ottobre 1986 n. 657”, poi sostituito ed abrogato dal d.lgs. 13.4.1999 n. 112 entrato in vigore il 1° luglio 1999), può essere svolto anche da società per azioni con particolari requisiti (art. 31,  comma I, lett. C d.p.r. n. 43/1988 e art. 2, comma II, d. lgs. n. 112/1999, cit.) . Consegue, da tanto, che il concessionario della riscossione viene a porsi come un vero e proprio organo indiretto della Pubblica Amministrazione, munito di poteri di organizzazione, gestione ed esecuzione di attività di interesse pubblico.

Le peculiari funzioni pubblicistiche di cui è investito il concessionario della riscossione inducono il Collegio ad affermare - come peraltro di recente ritenuto da questa Sezione con la sentenza n. 72/2002 - la sussistenza della giurisdizione contabile nei confronti della XXXs.p.a. anche nel giudizio in trattazione.

A diversa conclusione deve giungersi nei riguardi degli ufficiali di riscossione, chiamati a rispondere del danno erariale asseritamente cagionato nell'esercizio delle  funzioni loro conferite.

Al riguardo va rilevato che sia la previgente normativa (d.p.r. n. 43/1988, art. 99 e ss. ) che quella in vigore (d.lgs. n. 112/99, cit. , art. 42 e ss.) inquadrano detti ufficiali come dipendenti privati della società concessionaria.

Tale circostanza, che nella fattispecie in esame deve ritenersi pacifica anche in relazione alla documentazione prodotta dalle parti (si vedano, ad esempio, i registri delle presenze su cui venivano annotati i permessi giornalieri e gli orari delle prestazioni rese per ciascuna giornata) fa ritenere che gli ufficiali della riscossione non avevano alcun rapporto diretto con l'ente concedente, il quale, in caso di inadempimento della concessionaria, poteva esercitare i propri poteri sanzionatori e di autotutela esclusivamente nei confronti di quest'ultima.

Per converso, la peculiare natura del rapporto concessorio  - che consente di configurare tra concedente e concessionario l'esistenza di un vero e proprio rapporto di servizio - induce a ritenere sussistente in capo alla sola XXXs.p.a.  la giurisdizione di questa Corte.

Sul punto, il Collegio ritiene di poter confermare l'indirizzo espresso da questa Sezione con la sentenza n. 72/2002: gli ufficiali della riscossione “essendo organicamente alle dipendenze dell'istituto di credito, non operano funzionalmente nell'interesse dell'ente concedente rispetto al quale non vengono ad essere legati da rapporto di servizio, essendo affidatari di un'attività disciplinata sì da norme di diritto pubblico ma svolta nell'ambito di un rapporto di servizio di natura privatistica con il concessionario, al quale imputano direttamente gli effetti della propria condotta”; “non esiste, in altre parole, un rapporto diretto di imputazione di effetti tra azione dell'ufficiale della riscossione ed ente concedente se non a mezzo della verifica dell'obbligazione di risultato che solo il concessionario ha nei confronti del concedente, così come d'altra parte nulla potrebbe l'ente concedente nei confronti dei dipendenti del concessionario a fronte di mancanze a vario titolo riferibili a questi ultimi”.

In accoglimento dell'eccezione proposta va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione nei confronti dei signori Danilo p., Massimo a., Marco n., Francesco c., Michele p..

Sempre in via pregiudiziale e con riferimento all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai difensori dei convenuti all'udienza di discussione della causa, deve rilevarsi che l'esistenza di meccanismi diretti a comporre eventuali controversie tra l'Amministrazione Finanziaria ed i concessionari della riscossione, sotto il profilo dei rimborsi e/o dei discarichi (artt.  52 e segg. del R.D. n. 1038/33) non è ostativa all'iniziativa della Procura diretta al perseguimento delle responsabilità erariali.

Rileva il Collegio, a tal proposito, che nessuna norma subordina la proposizione dell'azione di responsabilità alla definizione di giudizi o di procedure amministrative; per converso, a conferma - sia pure indiretta - dell' ammissibilità dell'azione erariale al caso che ci occupa, vale il richiamo alla previsione di cui all' art. 54 del R.D. n. 1214/34 - norma in materia di giudizio di conto - ai sensi della quale “nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione o di danni arrecati all'erario per fatto o per omissione imputabili a colpa o negligenza dei contabili o dei funzionari ... la Corte può pronunciarsi ... contro di essi ... anche prima del giudizio sul conto”.

Nessuna pregiudizialità di procedure o giudizi e, tanto meno, nessun difetto di giurisdizione, anche temporaneo, può dunque ipotizzarsi con riferimento ai fatti in contestazione, in relazione ai quali va affermata la piena giurisdizione di questa Corte.

Venendo quindi ad esaminare l'eccezione di prescrizione, il Collegio rileva che la difesa dei convenuti ha evidenziato, ai fini della decorrenza del termine quinquennale stabilito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994, le date in cui ebbero a verificarsi le condotte degli ufficiali della riscossione.

Orbene, come peraltro già ritenuto nella sentenza n. 72/2002 di questa Sezione, e poi ribadito in ulteriori, successive pronunce, in base al principio dell' effettività del danno, per cui è necessaria sempre la manifestazione dello stesso nella sua materialità, non essendo sufficiente una mera condotta attiva od omissiva astrattamente qualificabile come illecita, deve ritenersi che la fattispecie integrante il diritto al risarcimento si sia verificata solo nel 1999, a seguito delle richieste di definizione automatica delle domande di rimborso e discarico presentate dalla XXXs.p.a.

A tal proposito deve rilevarsi che  la mancata entrata tributaria, cui si ricollega il danno asseritamente arrecato all'Amministrazione, si realizza nel momento in cui viene definito il meccanismo dei rimborsi e discarichi tra il concessionario e l'ente impositore.

Ebbene, risulta per tabulas che a seguito dell'entrata in vigore del ricordato d.lgs. n. 112 del 1999 vennero definite automaticamente le domande di rimborso e discarico per inesigibilità presentate dai concessionari fino al 31.12.1997, mentre per effetto della legge n. 342 del 2000, furono evase le domande di rimborso e discarico presentate nel periodo 1.1.1998 - 30.6.1999.

A seguito di tali istanze (presentate, come risulta dalla documentazione agli atti, entro il 19 luglio 1999 anche dalla s.p.a. Ge.Ri.Co.) ed in presenza della necessaria documentazione, il Ministero del Tesoro, con D.M. del 22.12.1999, ebbe ad assegnare ai concessionari della riscossione una prima tranche di rimborso, mentre, con successivi provvedimenti, gli uffici periferici furono autorizzati ad emettere i provvedimenti amministrativi di  rimborso e di discarico delle domande delle quote inesigibili ammesse alla definizione.

In definitiva, deve ritenersi che solo a seguito della presentazione delle domande di rimborso e discarico si sia venuto a determinare l'evento di danno, inteso come perdita definitiva del tributo da parte dell'ente impositore.

Avuto riguardo a tale circostanza ed alle date di notifica degli atti di citazione  (dal 15 gennaio al 16 aprile 2002) l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa dei convenuti va ritenuta destituita di ogni fondamento giuridico.

Venendo quindi a trattare il merito della controversia, osserva il Collegio che la decisione della causa non possa prescindere da alcune considerazioni in ordine alla rilevanza, sul piano probatorio, dei verbali redatti dagli ufficiali della riscossione odierni convenuti, ai quali va riconosciuta la qualifica di pubblici ufficiali, essendo chiamati a svolgere la funzione esattoriale nell'interesse della concessionaria del servizio pubblico di riscossione XXXs.p.a., società della quale sono dipendenti.

Il contenuto di tali verbali, nella prospettazione della Procura Requirente, sarebbe incompatibile con gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, ed in particolare con le risultanze dei registri di presenza giornaliera oltre che con le dichiarazioni rese da alcuni contribuenti con riferimento a specifici pretesi accessi; in particolare, dall'esame dei registri emergono dati che smentiscono le verbalizzazioni, risultando l'attività esecutiva degli ufficiali di riscossione svolta anche nei giorni di assenza dal lavoro per malattia, ferie o congedi: circostanza, questa, desunta dal riscontro incrociato tra le risultanze dei registri delle presenze con i registri cronologici degli ufficiali di riscossione.

A fronte di tali elementi indiziari che fanno fondatamente dubitare della veridicità delle attestazioni compiute dagli ufficiali della riscossione, i convenuti si sono limitati ad opporre il regime probatorio proprio dell'atto pubblico, che, ai sensi dell'art. 2700 c.c. fa prova, fino a querela di falso, della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza ovvero che siano stati da lui compiuti.

In definitiva, nella prospettazione difensiva dei convenuti, solo all'esito favorevole della proposizione della querela di falso e della dichiarazione di falsità del documento impugnato, verrebbe meno la particolare valenza probatoria che - ai sensi dell'art. 2700 c.c. - deve riconoscersi ai verbali redatti dagli ufficiali della riscossione.

Orbene, reputa il Collegio, che ove si riconoscesse ai verbali in contestazione l'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., si darebbe un' interpretazione della norma contrastante con i principi posti dagli artt. 3, 24 e 111 della Carta Fondamentale oltre che dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Evidente sarebbe il contrasto con l' art. 3 della Costituzione, posto che l'ufficiale della riscossione convenuto in giudizio, avendo la facoltà di attestare fatti a sè favorevoli con efficacia di prova legale, beneficerebbe di un regime probatorio privilegiato e differenziato rispetto alla generalità dei soggetti non investiti di funzioni certificative, potendo precostituire, in proprio favore, una prova legale documentale da poter spendere in un successivo giudizio civile, contabile o amministrativo.

Sotto il profilo della ragionevolezza, poi, non si ravvisa alcun interesse che possa giustificare, sempre in favore dell'agente che abbia redatto l'atto pubblico,  il regime probatorio privilegiato previsto dall'art. 2700 c.c., la cui finalità, evidentemente, va colta nella prospettiva della tutela degli interessi di soggetti terzi, che - per quanto afferisce alle verbalizzazioni degli ufficiali della riscossione - vanno individuati, essenzialmente, nei creditori e nei debitori esecutati.

Ed infine, l'applicazione della norma de qua nel senso propugnato dalla difesa dei convenuti determinerebbe una  violazione dell'art. 111 Cost. nella sua nuova e più incisiva formulazione, oltre che dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, non essendo garantita la piena parità alle parti processuali in ragione della possibilità, riconosciuta al solo pubblico ufficiale convenuto in giudizio, di avvalersi - sul piano probatorio - di un atto precostituito, formato dallo stesso interessato ed avente la fede privilegiata propria dell'atto pubblico.

Ritiene questo Collegio che la nuova formulazione dell'art. 111 Cost., applicabile, quanto al 1° e 2° comma, anche al processo civile,  imponga all'interprete un maggior rigore nell'esame di tutte le situazioni processuali in cui detto principio possa  essere posto in discussione. Del resto, giova rimarcare che tale pregnante scrutinio veniva svolto già in precedenza dalla Corte Costituzionale, con riferimento a situazioni in cui il principio della parità delle parti del processo e del rispetto del contraddittorio poteva sembrare posto in discussione. Ebbene, in molte occasioni il Giudice delle leggi ha escluso la violazione del principio del contraddittorio interpretando le norme riguardanti i procedimenti in questione in un'ottica costituzionalmente orientata, come del resto intende ora fare questo Collegio, il quale ritiene che nel giudizio in trattazione l'invocata valenza di prova legale dei verbali in contestazione non possa paralizzare l'esercizio del potere del libero apprezzamento delle prove acquisite.

L'utilizzo dell'atto pubblico da parte dello stesso ufficiale rogante per fini probatori personali inerenti i fatti avvenuti in sua presenza o da lui stesso compiuti, concreta, a giudizio del Collegio, una situazione contrastante con i principi dell'ordinamento giuridico; situazione ben più pregiudizievole sul piano processuale di quella che ad esempio ha ispirato la formulazione dell'art. 246 c.p.c., norma che sancisce l'incapacità a testimoniare per le persone che abbiano un interesse alla causa tale da legittimare la partecipazione al giudizio.

Ritiene il Collegio che se il legislatore ha inteso impedire l'assunzione della prova testimoniale di soggetti interessati al giudizio - di una prova che, giova sottolineare, è soggetta alla valutazione della credibilità del dichiarante da parte del giudice - a maggior ragione non può consentirsi l'ingresso nel processo di prove legali precostituite in proprio favore  da soggetti che siano parti dello stesso giudizio.

Sulla base delle suesposte considerazioni reputa il Collegio che l'art. 2700 c.c. non sia utilmente invocabile dalla difesa dei convenuti in quanto norma diretta a tutelare gli interessi di terzi e non già a precostituire posizioni probatorie privilegiate in favore di una delle parti in causa.

L'interpretazione che il Collegio dà alla norma in esame è conforme a quella della Suprema Corte di Cassazione, che, con sentenza n. 9147 del in data 26/3 - 22/6/2002, ha avuto modo di ribadire un principio già affermato in altre decisioni (cfr. Cass. 5 agosto 1954 n. 2875, in materia di falsità ideologica; Id., 7 aprile 1975 n. 1252 in un caso di falsità materiale; Id., 10 gennaio 1967 n. 96, con riferimento a falsità materiale riferita a testamento olografo; Sezioni Unite, 7 luglio 1988 n. 4479, in materia di falso in sottoscrizione), sancendo che il principio relativo alla forza probatoria degli atti pubblici non ha ragione di operare - non richiedendosi, quindi, la querela di falso - “quando oggetto del giudizio è la responsabilità disciplinare del pubblico ufficiale autore dell'atto“.

La Corte di Cassazione, pur dando atto che l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, ex art. 2700 c.c., opera erga omnes e non soltanto nei confronti del soggetto o dei soggetti che hanno partecipato all'atto o che dal medesimo sono contemplati, ha rilevato che il campo di incidenza e di operatività di siffatta prova legale è circoscritto all'oggetto ed alle finalità dell'atto, non potendo, pertanto, spingersi oltre sino a ricomprendere l'eventuale responsabilità disciplinare o - come nel caso in esame - risarcitoria del pubblico ufficiale redigente, che, in quanto interessato, sarebbe pertanto in conflitto di interessi - e pertanto incompatibile - con l'atto stesso.

Ed ancora, il Collegio reputa doveroso richiamare l'insegnamento reso dalla Corte di Cassazione in una fattispecie in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione.

In tale occasione la Suprema Corte affermò che il verbale redatto dagli agenti accertatori non poteva avere efficacia privilegiata di atto pubblico nel giudizio in cui la P.A. faceva valere una pretesa sanzionatoria relativamente ai fatti che il pubblico ufficiale aveva attestato essere avvenuti in sua presenza o di aver compiuto, in quanto altrimenti si sarebbe alterata la parità delle parti nel processo, attribuendosi alla P.A. il potere di precostituirsi una prova legale sulla pretesa da essa stessa azionata. In particolare, la Suprema Corte ebbe ad affermare la “impossibilità di far valere nel processo di opposizione ... l'efficacia privilegiata dell'atto pubblico ai sensi degli artt. 2699 e 2700 cod. civ., poichè il valore di prova legale ad esso conferito dalla legge, mentre trova razionale fondamento in un processo che si svolge tra soggetti privati in posizione paritaria, non può trovare ingresso in un procedimento come quello in esame perchè se così fosse, si attribuirebbe alla parte titolare dell'interesse fatto valere con la irrogazione della sanzione, il potere di precostituire, con efficacia privilegiata, la prova documentale dei fatti sui quali si fonda la pretesa sanzionatoria”.

Il Collegio ritiene tale motivazione pienamente condivisibile anche con riferimento alla vicenda per cui è causa ed alla posizione della XXXs.p.a. oggi convenuta, la quale va ritenuta non già terzo rispetto ai verbali che si assumono falsi, bensì parte interessata, posto che gli ufficiali di riscossione operavano quali dipendenti della società, per l'esclusivo interesse di quest'ultima, risultando ad essa avvinti da un rapporto di tipo organicistico.

La XXXs.p.a., in definitiva, per i profili di responsabilità in contestazione, non è altro rispetto al pubblico ufficiale che ha confezionato gli atti, bensì parte direttamente interessata riversandosi in capo alla stessa gli effetti dell'attività svolta dagli incaricati della riscossione.   

Così superata la questione relativa alla proposizione della querela di falso al fine di contestare la veridicità dei verbali di riscossione - da ritenersi non necessaria ai fini della presente decisione posto che in favore dei convenuti non può ritenersi operante il regime di fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. - ne consegue che deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma, posta dalla Procura requirente nell'udienza dibattimentale, con riferimento agli artt. 24, 103 e 111 Cost.

Venendo al problema dell' effettivo svolgimento dell'attività di riscossione, deve evidenziarsi che per tutti gli ufficiali della riscossione oggi convenuti è stato dimostrato, da parte dell'attrice, che le risultanze dei verbali in contestazione contrastano con dati di sicura attendibilità, quali quelli risultanti dai registri delle presenze, nonché con le dichiarazioni rese da alcuni debitori.

Sul punto si ritiene utile il richiamo alla relazione n. 335/ris/SIR  del Servizio Ispettivo Regionale del Ministero delle Finanze, da cui è scaturita la presente vicenda processuale.

Ebbene, da tale relazione è emersa, attraverso un' analisi puntuale dei dati desunti dai registri cronologici degli ufficiali di riscossione, un'elevata quantità di verbali e registrazioni redatti nelle singole giornate di lavoro dai dipendenti della XXXs.p.a.

L'approfondimento delle indagini, poi, da parte della Guardia di Finanza all'uopo delegata, con mansioni di polizia tributaria,  ha portato ad accertare che sono stati redatti 17.676 verbali attestanti l'attività di riscossione, in 894 giornate di lavoro, durante le quali gli ufficiali incaricati risultavano assenti, come si può desumere facilmente dai registri di presenza mensili depositati.

Orbene, nella valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti di causa, non può non attribuirsi rilievo decisivo alla circostanza - invero non smentita da parti convenute  - che le verbalizzazioni in contestazione risultano effettuate in giornate  nelle quali gli ufficiali della riscossione risultavano assenti dal servizio a vario titolo (ferie, malattia, congedo matrimoniale).                  

A fronte di tali dati che dimostrano, peraltro, la rilevanza del fenomeno accertato, la difesa dei convenuti non ha ritenuto di produrre utili elementi probatori contrari, limitandosi a chiedere l'applicazione dell'art. 2700 c.c. ed evidenziando, in ogni caso, le somme ritenute non riscuotibili da portare in detrazione al danno contestato.

Deve inoltre aggiungersi, con riferimento alle posizioni dei sig.ri n. e c., archiviate in sede penale - in disparte ogni considerazione sull'autonomia del giudizio di responsabilità amministrativa da quello penale - che l'iniziativa della Procura è stata avanzata nei confronti dei menzionati convenuti esclusivamente a norma dell'art. 125 disp. att. c.p.c. e cioè non già per insussistenza, bensì per insufficienza della piattaforma probatoria necessaria per sostenere l'accusa in dibattimento. Deve peraltro rilevarsi come per i convenuti Danilo p., p. Michele e Massimo a. si sia proceduto all'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. con contestuale declaratoria di falsità dei verbali di riscossione: punto della sentenza, quest'ultimo, che allo stato forma oggetto di ricorso per Cassazione.

Orbene, prescindendosi dalle risultanze dei procedimenti penali e considerata la non applicabilità al caso di specie del regime probatorio di cui all'art. 2700 c.c., deve ritenersi, con una valutazione che tiene conto della documentazione acquisita ed, in particolare, delle risultanze dei registri delle presenze dei dipendenti della Ge.Ri.Co s.p.a. e delle dichiarazioni rese da soggetti terzi, che le attività esecutive attestate nei verbali in contestazione non siano mai state poste in essere.

Ne deriva, per quanto innanzi evidenziato, che le quote di tributi ed interessi e spese relative ai verbali di pignoramento negativi, infruttuosi o sospesi per irreperibilità del debitore - nei limiti di cui appresso si dirà - devono essere poste a carico del concessionario, posto che, in conformità al costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, il danno derivante dalla mancata acquisizione di entrate deve ritenersi attuale anche nell'ipotesi in cui sia possibile o addirittura in corso un'attività di recupero, salva naturalmente la possibilità di tenere conto, nella fase di esecuzione, delle somme concretamente recuperate dopo la condanna (C.D.C. sez. I, 23.11.1999 n. 313/A).

Una volta accertata, secondo il principio del libero apprezzamento del giudice, l'inattendibilità dei verbali di pignoramento negativi o infruttuosi e di quelli redatti nei confronti di debitori asseritamente irreperibili, in conformità alle risultanze delle indagini svolte dall'organo ispettivo, deve affrontarsi il problema del nesso eziologico tra la condotta degli ufficiali della riscossione - riferibile, secondo lo schema organicistico, alla convenuta XXXs.p.a. - ed il danno arrecato all'Erario.

Al riguardo, la difesa dei convenuti ha sostenuto la carenza del nesso causale, atteso che, ammessa e non concessa la sussistenza dell'elemento della falsità dei verbali compilati dagli ufficiali di riscossione, la regolarità degli stessi non avrebbe costituito requisito per ottenere il discarico dei tributi.

Secondo tale prospettazione, infatti, gli elementi per ottenere il discarico, vigente il decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112, sarebbero unicamente: a) l'avvenuta presentazione di domande di rimborso o di discarico per inesigibilità entro il 31.12.1997; b) il mancato esame delle stesse da parte dei competenti uffici; c) la presentazione, da parte del concessionario, di una richiesta corredata dalle dichiarazioni  di cui all'art. 60, commi 1 e 2, del d. lgs. n.  112/99.

In altre parole, anche se fosse per ipotesi (che la difesa esclude) dimostrata la falsità delle verbalizzazioni degli ufficiali di riscossione, tale circostanza non sarebbe rilevante in quanto la normativa innanzi richiamata non richiederebbe quale requisito per ottenere il discarico la regolarità della documentazione. 

Ebbene tale interpretazione, pur suggestiva, non appare convincente, risolvendosi in un arguto sofisma.

Un conto è, infatti, non richiedere la dimostrazione - in capo al concessionario della riscossione - della veridicità degli atti depositati a suffragio della richiesta di discarico, ed altro, invece, è sostenere l'ininfluenza di essa ai fini dell'ottenimento dello sgravio.

Il concetto che il Collegio intende affermare è che il legislatore del 1999, nell'introdurre la nuova procedura per la definizione delle pratiche anteriori al 31.12.1997, non ha certo inteso prescindere dalla regolarità della documentazione presentata dal concessionario, anche se, essendo ovvia la necessaria sussistenza di detto requisito, non ne ha richiesto espressamente la dimostrazione.

E, del resto, sarebbe fuorviante ritenere che la Pubblica amministrazione interessata abbia voluto incoraggiare comportamenti illeciti e truffaldini. 

E' chiaro, pertanto, che la presentazione di documentazione a dir poco irregolare (per quanto risultante dalle indagini svolte) ha determinato, erroneamente, l'Amministrazione finanziaria a concedere i richiesti sgravi alla concessionaria del servizio di riscossione.

Una volta accertata la sussistenza del nesso causale nel senso sopra precisato - ferma, in ogni caso, la considerazione che le partite creditorie in esame, in relazione a quanto innanzi considerato, non risultano essere state poste in esecuzione - occorre dar conto del coefficiente psicologico doloso o gravemente colposo necessario per  il completamento della fattispecie di responsabilità di cui si discute.

La Procura Regionale, nell' atto di citazione, ha evidenziato la sussistenza del dolo in capo agli ufficiali di riscossione, e quindi in capo alla società, sottolineando il carattere volutamente artificioso e truffaldino delle ripetute irregolarità poste in essere dai primi e fatte proprie dalla seconda, da ritenersi, quindi, responsabile del comportamento dei propri dipendenti.

Orbene, in disparte ogni considerazione sulle condotte degli ufficiali della riscossione in ordine ai quali questa Corte ritiene di dover declinare la propria giurisdizione, si reputa doveroso approfondire l'aspetto inerente l'elemento psicologico (rectius, soggettivo) riconoscibile in capo alla concessionaria della riscossione, con riferimento alle condotte in contestazione.

Sul punto non può che confermarsi l'orientamento giurisprudenziale dominante che, nel ritenere assoggettabile alla giurisdizione della Corte dei Conti le persone giuridiche, considera, sotto il profilo soggettivo, il comportamento delle persone fisiche che agiscono per l'ente in forza di un rapporto organico. A tal proposito va pure evidenziato che con il superamento della concezione personalistica ottocentesca del principio “societas delinquere non potest”, utili e nuovi elementi di riflessione, anche se riferiti ad ambiti diversi da quello in trattazione, possono trarsi dal d. lgs. n. 231 in data 8 giugno 2001 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300”) che ha introdotto il principio della responsabilità delle persone giuridiche, delineando un tertium genus tra responsabilità civile e penale in caso di reati commessi da persone fisiche in nome e per conto, nonché nell'interesse e vantaggio, delle persone giuridiche.

Nel caso in esame, in ogni caso, appare arduo ritenere dimostrato il coefficiente soggettivo doloso, di cui sussistono unicamente alcuni indizi rappresentati dall'abnorme numero dei verbali falsi confezionati dagli ufficiali di riscossione, nonché dalla ripetizione, nel tempo, di condotte similari, per un periodo di circa dieci anni.

Ma al di là dell'esistenza delle ipotizzate e non provate direttive finalizzate all'espletamento di un'attività esecutiva fittizia, non può sfuggire, dall'esame dei fatti e dei documenti acquisiti agli atti di causa, la gravissima negligenza della XXXs.p.a. nello svolgimento dei controlli sull'attività svolta dai propri dipendenti.

Con questo non si vuol far riferimento alle verifiche afferenti la bontà e proficuità dell'attività svolta dagli ufficiali della riscossione - le quali, pure, si devono considerare obbligazioni inerenti il rapporto concessorio per la riscossione dei tributi - dovendosi ritenere che sulla base di una pur minima attività di controllo, anche di tipo formale, relativa alle verbalizzazioni degli ufficiali della riscossione, tali anomalie sarebbero dovute venire in evidenza, determinando l'adozione delle opportune misure correttive. I riflessi di tale grave e inescusabile negligenza sono di immediata percezione tanto più ove si consideri la rilevanza delle partite creditorie descritte negli atti di citazione.

Deve ritenersi, in definitiva, che la società oggi convenuta abbia omesso, con colpevole negligenza, qualsivoglia forma di controllo o di verifica diretta ad impedire i censurabili comportamenti dei propri dipendenti; né risulta che la concessionaria della riscossione si sia attivata successivamente alla segnalazione delle irregolarità effettuata dall'Agenzia delle Entrate competente.

Sulla base di tali considerazioni, la condotta posta in essere dalla XXXs.p.a. va qualificata come gravemente colposa, integrando, anche sotto il profilo soggettivo, gli elementi richiesti ai fini della configurazione della responsabilità amministrativa.

Quanto alla domanda relativa al danno da disservizio, rileva il Collegio che la posizione della Procura, sul punto, si appalesa del tutto sfornita di prova o comunque di elementi anche presuntivi di riscontro, dovendosene conseguentemente ritenere l'infondatezza.

Ultimo profilo da prendere in considerazione è quello relativo alla quantificazione del danno.

A tal proposito ritiene il Collegio di poter valutare quali elementi utili ai fini della diminuizione del danno prospettato da parte attrice le documentate considerazioni svolte dalla difesa dei convenuti in ordine ad alcune voci di danno, dovendosi rilevare che sul punto non vi sia stata contestazione da parte della Procura Requirente.

Devono, per converso, confermarsi gli addebiti per i quali si è operato analiticamente anche sulla base delle dichiarazioni rese dai debitori esecutati, non ravvisandosi fondate ragioni per poter dubitare della veridicità di tali deposizioni in mancanza di elementi probatori di segno opposto ovvero, in alternativa, di elementi certi, comprovanti, in ogni caso, l'insolvenza del debitore.

Sulla base di tale premessa va ritenuta non sussistente la delineata ipotesi di danno conseguente all'operato dell' ufficiale della riscossione Francesco c., considerata la documentazione prodotta dalla difesa del convenuto con riferimento al verbale in contestazione.

Per converso, vanno confermati gli addebiti relativi alle verbalizzazioni di Danilo p.: emblematica, con riferimento ai verbali asseritamente redatti dal p. e considerati secondo il metodo “analitico” è la dichiarazione resa dalla sig.ra Barberis Elena, moglie di Vivi Roberto, la quale ha escluso di aver incontrato l'ufficiale della riscossione in occasione del preteso accesso in Jesolo alla Via Bafile 580 in quanto già dal mese di marzo 1995 non era più residente a tale indirizzo. Né si hanno motivi per dubitare delle dichiarazioni rese dai sigg. Rossi Luca, Verago Domenico, Storto Gina e Ronchiato Silvana, in mancanza di elementi, anche indiziari, che confermino le verbalizzazioni dell'ufficiale della riscossione.

In conclusione, considerando le diminuizioni applicabili sulla base degli elementi addotti dalla difesa dei convenuti (ivi compresi i compensi per spese di esecuzione, al netto delle somme effettivamente dichiarate come riscosse), deve ritenersi che il danno riferibile alle condotte dei singoli ufficiali della riscossione sia così quantificabile: per Danilo p. lire  2.806.985.858 pari a euro 1.449.687,21 , per Massimo a. lire 1.462.264.646 pari a euro  755.196,66  , per Michele p. lire  5.236.118 pari a euro 2.704,23 , mentre nessun addebito viene effettuato con riferimento alle posizioni di Marco n. e di Francesco c..            

Nella definitiva quantificazione del danno il Collegio tiene conto delle difficoltà connesse alla stima delle somme che sarebbero state effettivamente recuperabili a seguito di una puntuale attività di riscossione. Ne consegue che il danno per l'Erario non può che essere determinato con valutazione equitativa.

Orbene, posto che dalla quantificazione effettuata dalla Procura Regionale negli atti di citazione vanno detratte le somme indicate dalla difesa dei convenuti come non riscuotibili o non dovute (fatta eccezione per gli importi addebitati sulla base delle dichiarazioni rese dai debitori esecutati in relazione alla sola posizione p.),  considerati i fattori di approssimazione determinati dalla peculiarità della fattispecie e dalla oggettiva difficoltà di determinare il danno de quo in considerazione del non prevedibile esito delle procedure di recupero che la concessionaria avrebbe dovuto diligentemente porre in essere, ritiene il Collegio di dover ridurre l'importo del danno così come innanzi quantificato - pari a euro 2.207.588,10 - del 30%, determinandolo, in via equitativa, in complessivi euro 1.545.311,67.

Va pertanto statuita la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni, nei confronti dell'Erario, per l'importo di euro 1.545.311,67(unmilionecinquecentoquarantacinquemilatrecentoundici e sessantasettecentesimi) oltre rivalutazione monetaria dal 22.12.1999 (data del Decreto del Ministero del Tesoro di assegnazione delle quote di rimborso) alla data di pubblicazione della presente sentenza ed interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.

Le spese di giustizia seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e respinta, dichiara il proprio difetto di giurisdizione nei confronti dei Danilo p., Massimo a., Marco n., Francesco c., Michele p.; rigetta l'eccezione di legittimità costituzionale formulata dalla Procura Regionale; condanna la XXXs.p.a. nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'Erario della somma di euro 1.545.311,67(unmilionecinquecentoquarantacinquemilatrecentoundici e sessantasettecentesimi) oltre rivalutazione monetaria dal 22.12.1999 alla data di pubblicazione della sentenza ed interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.

Le spese di giustizia, determinate in euro 2.683,34 (euro duemilaseicentoottantatre/34 centesimi)                                 

seguono la soccombenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Venezia nelle Camere di Consiglio dei giorni 5 giugno e 17 luglio 2002.

        Il Giudice Estensore                                        Il Presidente

        (F.to Giancarlo Di Lecce)                           (F.to Sergio Zambardi) 

                                     

 

 

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