MAGISTRATURA UNITARIA

PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI

DELL’ASSOCIAZIONE MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI

 

Gli interventi legislativi che hanno interessato la Corte dei conti nell’ultimo decennio sono stati significativi ed incisivi sia sotto il profilo delle attribuzioni che sotto quello dell’assetto organizzativo.

Cionondimeno la Corte ha continuato a rappresentare l’organo di garanzia costituzionalmente previsto per la tutela dell’erario e al servizio delle comunità che anche le modifiche alla Costituzione intervenute nella scorsa legislatura sul titolo V, e soprattutto attraverso la legge 131/2003, hanno confermato rafforzandone la responsabilità relativamente al rispetto degli obblighi comunitari derivanti dagli accordi di Maastricht e concernenti il patto di stabilità.

Anche le recenti sentenze delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, modificando precedenti pronunce, hanno attribuito alla Corte l’intera competenza, come giudice della responsabilità, per danno erariale causato da enti pubblici economici, società a capitale pubblico e società partecipate, costituite dagli enti territoriali.

A fronte di queste rilevanti trasformazioni occorre ora adeguare la capacità della Corte nel corrispondere alle attese che, forti, provengono dalla comunità civile in un quadro normativo che ha soppresso pressoché tutti gli organi di controllo precedentemente esistenti a vario titolo e a vari livelli e che ora trovano solo nella Corte l’unica magistratura dello Stato competente ad esercitare il controllo della sana gestione finanziaria dei bilanci regionali, provinciali, comunali in uno con quella dello Stato.

Ciò richiede uno sforzo ed un impegno rinnovato in cui tutte le professionalità presenti nel nostro Istituto trovino la più adeguata ed utile collocazione e possano concorrere unitariamente a rendere la Corte – la cui storia e la cui tradizione costituiscono il patrimonio da salvaguardare rigorosamente -, una magistratura in linea con le trasformazioni che stanno intervenendo in Europa e, in particolare, nel nostro Paese anche sotto il profilo del mutamento della forma di Stato.

In questo senso le esperienze e le professionalità presenti nella Corte vanno rese sinergiche in modo da rendere omogeneo il contribuito di tutti all’impegno comune e rappresentare anche una opportunità da utilizzare per corrispondere alle nuove incombenze con sempre maggiore profitto. In questo quadro riteniamo che, in particolare, i magistrati di nomina governativa possano e debbano offrire un significativo contributo ponendo a disposizione della Corte la propria professionalità e competenza maturata in molti anni di attività al servizio delle Istituzioni e che, a questi fini, sarebbe opportuno che gli organi di vertice e di autogoverno della Corte definiscano modalità utili a consentire sinergie tra professionalità e funzioni in concreto affidate.

Sentiamo tutta intera, in definitiva, la responsabilità di appartenere alla Corte con lo stesso impegno, la stessa capacità e lo stesso entusiasmo con cui abbiamo servito le Istituzioni di provenienza nelle precedenti esperienze, parimenti rilevanti, e intendiamo concorre unitariamente e sinergicamente con tutti i colleghi a rafforzare le risposte della Corte alle nuove sfide che si pongono davanti al nostro cammino.

In concreto riteniamo particolarmente qualificante concentrare il nostro impegno, tra i tanti profili che interessano la Corte, su due di specifico interesse, strettamente connessi. Il primo per quanto riguarda il controllo (la programmazione della cui attività costituisce un presupposto necessario e imprescindibile), concerne la gestione economico-finanziaria delle Amministrazioni centrali dello Stato e degli Enti territoriali, finalizzata alle scelte di competenza dei massimi organi rappresentativi della collettività nazionale e di quelle regionali, divenuta di grande attualità con l’evoluzione del fenomeno delle privatizzazioni delle strutture pubbliche. Il secondo, relativo alla giurisdizione, riguarda le azioni di responsabilità per danno erariale onde si possa reintegrare, il più possibile, il patrimonio danneggiato (ivi compreso anche il profilo immateriale dell’immagine dell’Amministrazione). Per quel che concerne le varie forme di controllo sull’uso delle risorse pubbliche, essa può e deve essere realizzata dalla Corte dei conti, sia a livello centrale che regionale, mediante un rafforzamento delle sue strutture magistratuali ed amministrative ed un adeguamento del sistema informatico. Il risultato dovrebbe essere funzionale all’esigenza di una più concreta veridicità dei contenuti del bilancio economico nazionale, le cui risultanze sono di riferimento per i citati obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, e di un più organico esercizio delle funzioni del Parlamento e degli organi rappresentativi delle comunità.

A tal fine vanno, in ogni caso, rese effettive le garanzie obiettive per la correttezza della gestione delle pubbliche risorse costituite da:

1) controllo di regolarità della gestione;

2) controllo sulla gestione delle pubbliche amministrazioni a tutela del buon andamento, previsto dall’art. 3 della legge n. 20 del 1994;

3) giurisdizione contabile su tutti i maneggiatori di pubblico denaro o di materie di proprietà di enti pubblici; a tale specifico riguardo si ritiene urgente e necessaria una riflessione profonda ed incisiva per completare e definire ogni aspetto del processo contabile.

Il contenuto minimo delle garanzie obiettive è costituito da un sistema di controllo che contribuisca al buon andamento ed alla corretta gestione del pubblico denaro e da un sistema di giurisdizione contabile che colpisca qualsiasi devianza nella corretta gestione con danno finanziario e patrimoniale arrecato dagli amministratori o dai dipendenti al rispettivo ente.

Le funzioni di controllo e di giurisdizione contabile sono entrambe finalizzate ad assicurare l’ordinata ed efficace gestione del pubblico denaro in qualsiasi forma svolta. Un primo, inequivocabile e positivo segnale, che dovrà essere colto proficuamente, è rappresentato dalle recenti pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 19667/03, 05163/04, attraverso le quali è possibile oggi, inequivocabilmente, definire la Corte come il giudice dell’erario posto a tutela esclusiva del patrimonio pubblico.

Altri ne dovranno venire perché anche alla luce delle recenti vicende che tanto hanno turbato la pubblica opinione, si renderà necessario specializzare sempre più la giurisdizione contabile con particolare riferimento al danno economico finanziario.

Per entrambe le attribuzioni occorrerà rafforzare gli strumenti tecnologici posti a servizio dei magistrati unitamente ad un’efficace, qualificata e continua attività di formazione che consenta l’irrobustimento delle conoscenze al fine di rendere sempre più pronta la risposta della Corte alla domanda di giustizia che proviene dalla collettività in tema di difesa del pubblico denaro.

In ultimo, ma non ultimo, non bisognerà risparmiare nessun impegno per superare la duplice, non sopportabile, sperequazione che subiscono i magistrati della Corte nel trattamento economico sia all’interno delle qualifiche che in relazione a quello attribuito alle altre magistrature.

Lucio Alberti

Gabriele Aurisicchio

Gianfranco Battelli

Silvio Benvenuto

Elio Berarducci

Giuseppe Borgia

Mario Buscemi

Piero Calandra

Giorgio Cancellieri

Aldo Carleschi

Antonello Colosimo

Corradino Corrado

Mario D’Amico

Romano Di Giacomo

Giovanni Marrocco

Franco Mencarelli

Lucia Mezzacapo

Roberto Milaneschi

Giovanni Narici

Nicola Rana

Damiano Ricevuto

Paolo Scaramucci

Giuseppe Troccoli

Cesare Vetrella