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Sezione giurisdizionale Umbria
sentenza n. 235 del 27 luglio 2006: il divieto di cui all'art. 25 della legge n. 724/1994 - di conferimento di incarichi al personale cessato dal servizio per pensionamento di anzianità - riguarda qualsiasi incarico di collaborazione, anche quelli che riflettono un rapporto di lavoro subordinato. Nel contesto di cui all'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20 del 1994, l'utilitas ha una dimensione puramente economica e si collega sempre ad una condotta contra legem. sentenza n. 81 del 27 febbraio 2006: che afferma la responsabilità di alcuni medici di base, farmacisti e dirigenti di farmacia, per avere ricevuto o fatto ricevere indebiti rimborsi di ossigeno terapeutico risultato non effettivamente somministrato a pazienti assistiti dalle locali Aziende sanitarie Sentenza n. 447 del 20 dicembre 2005: 1) la tutela dei principi di concorsualità e di selezione per laccesso agli impieghi nella pubblica amministrazione (ex art. 97 Cost.) si colloca ormai su un piano diverso dalla mera esternalizzazione dellattività lavorativa pubblica, continuando a presidiare esigenze di imparzialità e di professionalità che si raccordano ai soli funzionari ed impiegati legati da rapporti di lavoro a tempo indeterminato alle relative amministrazioni di appartenenza. 2) Il concreto atteggiarsi degli elementi della complessità dellesigenza lavorativa da soddisfare e dellinsufficienza organizzativa dellente consentono al giudice di riqualificare il rapporto contrattuale instaurato dallamministrazione, individuando, in concreto, gli elementi e le prestazioni tipiche di una collaborazione coordinata e continuativa in luogo di quelle proprie di una consulenza esterna. sentenza n. 346 del 28 settembre 2005: sussiste il danno patrimoniale, da disservizio e all'immagine in ipotesi di ingiustificati e ripetuti allontanamenti dal servizio da parte di un infermiere e di un medico di un ospedale e falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro (attraverso l'omessa timbratura del "cartelllino marcatempo" o il ricorso alla pratica dello "scambio di cartellini") (link a www.corteconti.it) Sentenza n. 313/EL/2005 del 23 agosto 2005: labitudine diffusa tra i pubblici dipendenti del c.d. cappuccino di metà mattinata (o pausa cappuccino), pur se tollerata, appare antigiuridica e fonte di illecito amministrativo, considerato che il limitato periodo di tempo in questione sarebbe chiaramente usufruibile con lutilizzo dei c.d. permessi brevi da recuperare successivamente, con la conseguenza che il dipendente risponde del relativo danno patrimoniale e, qualora provato, anche delleventuale danno da disservizio. sentenza n. 212 del 4 maggio 2005: nel riconoscere la ascrivibilità della pratica dei "massaggi shiatsu" al novero delle "pratiche terapeutiche non convenzionali", a rilevanza essenzialmente sanitaria, con conseguente inammissibilità del finanziamento pubblico dei corsi di formazione per operatore shiatsu, assolve i convenuti per la mancanza di colpa grave (scusabilità dell'errore) sentenza n. 150 del 6 aprile 2005: è inammissibile la citazione allorquando la Procura neghi la visione degli atti richiamati nell'invito a fornire deduzioni e l'invito stesso non sia di per sé idoneo a dare adeguatamente conto dei fatti materiali dell'illecito contestato Giudice unico delle pensioni, sent. n. 167/M/05 del 12 aprile 2005: pur dopo lordinanza n. 89/2005 della Corte costituzionale, persiste il divieto di cumulo totale di più indennità integrative speciali su più pensioni, non potendosi applicare al rapporto pensioni-pensioni principi e valori normativi, costituzionali e giurisprudenziali elaborati ed affermati con riferimento al diverso rapporto pensioni-retribuzioni. Stante lintrinseca differenziazione che connota i due rapporti, va anche esclusa ogni ipotesi di sperequazione per la permanenza del divieto stesso per il solo rapporto pensione-pensione, salvo ovviamente il limite del minimo INPS sentenza n. 49/2005 del 16 febbraio 2005: il primario ospedaliero risponde del danno derivante dalla inosservanza e dalla violazione della normativa in materia di esclusività del rapporto di lavoro, danno che consiste nella differenza tra la retribuzione piena e quella da corrispondere correttamente, qualora il dipendente avesse optato per il regime del tempo definito e fosse stato regolarmente autorizzato sia a praticare quest'ultimo regime di orario di lavoro, sia ad espletare l'attività lavorativa professionale privata al di fuori di quella già autorizzata in base alla Convenzione alluopo stipulata con l'Azienda Ospedaliera. Sentenza n. 275 del 28 giugno 2004: 1) Costituisce fonte di "danno da iperprescrittività farmaceutica in senso ampio", il comportamento dei medici di medicina generale che prescrivano farmaci al di sopra della media (maggiorata di due deviazioni standard) degli stessi farmaci prescritti da tutti gli altri medici di medicina generale di base convenzionati con il S.S.N. e facenti capo alla medesima A.S.L. Costituisce danno per il sistema sanitario nazionale (regionale) anche l"iperprescrittività in senso stretto", intesa come superamento del quantitativo di farmaco assumibile dallassistito in un determinato periodo di tempo, come risultante dalle indicazioni fornire dalla casa farmaceutica ed approvate dal Ministero della Salute, nonchè l' "iperprescrittività da fatti illeciti", cioè la prescrizione di farmaci a pazienti che hanno dichiarato di non averli mai richiesti né assunti 2) I titolari delle farmacie (private) nell'attività di dispensazione dei farmaci a carico del S.S.N. - così come i medici convenzionati - partecipano alla erogazione di un pubblico servizio e sono tenuti allosservanza di procedure amministrative di carattere pubblicistico finalizzate allespletamento del predetto servizio pubblico, disponendo ed impegnando risorse pubbliche del S.S.N., inserendosi, così, in modo continuativo nellorganizzazione strutturale, operativa e procedimentale delle A.S.L. e pertanto, sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti Sent. n. 178/E.L./04 del 19 aprile 2004: nei casi di assoluzione del convenuto in giudizi di responsabilità amministrativa/contabile non è luogo a pronuncia, ex artt. 90 e segg. c.p.c., sulla richiesta formulata dal P.M. nella udienza dibattimentale riguardante le spese legali da rimborsare da parte dellAmministrazione pubblica, in relazione al rapporto processuale sulle stesse spese; mentre per il rapporto sostanziale sul diritto al rimborso delle spese legali da parte dellAmministrazione di appartenenza del convenuto - in caso di definitivo proscioglimento dello stesso - va declinata la giurisdizione Sent. n. 2/EL/2004 del 9 gennaio 2004: la violazione del principio di esclusività del rapporto di lavoro del pubblico dipendente con lente di appartenenza - pur mitigato dalle recenti disposizioni che hanno previsto e disciplinato la possibilità di espletare attività lavorative ulteriori rispetto a quella propria di pubblico dipendente (v., in particolare, art. 1, comma 56/65 della l. n°62/1996 e relative circolari) - è fonte di danno, quante volte il dipendente continua a percepire -per effetto di detta violazione- la retribuzione del rapporto di lavoro a "tempo pieno", in luogo della retribuzione del rapporto di lavoro "a tempo parziale", effettivamente spettategli sentsent. n. 390/EL/03 del 4 dicembre 2003: del 4 dicembre 2003: nel giudizio di responsabilità amministrativa contabile (il quale si caratterizza, in particolare, per linadempimento di preesistenti doveri di comportamento nascenti dal rapporto di servizio) viene in rilievo il dolo c.d. contrattuale, il che comporta, tra gli altri effetti, quello di abbracciare, oltre al danno prevedibile, anche quello non prevedibile (cfr. artt. 1218 e 1225 c.c.) - sent.n. 553/EL/2002 del 10 dicembre 2002: Un comune non può assicurare a carico del proprio bilancio il rischio costituito dalla eventuale condanna di amministratori o dipendenti da parte della Corte dei conti per i danni che abbiano causato all'ente di appartenenza (o ad altro ente) con il proprio comportamento gravemente colposo. Occorre fare riferimento al "mandato", nella sua accezione gius-privatistica (ex artt. 1703 e ss. cc), per distinguere e separare i rischi connessi allattività dei dipendenti ed amministratori pubblici meritevoli di copertura assicurativa con onere a carico dellEnte, da quelli assicurabili solo con oneri a carico dei dipendenti ed amministratori medesimi, agevolmente individuandoli nei rischi che riflettono gli interessi propri dellEnte stesso con nota di Massimiliano Minerva, magistrato della Corte dei conti - Sent. n. 498/EL/2002 dep. il 19.10.2002 : che afferma la responsabilità (per danno allimmagine) di unassociazione di professionisti che abbia rivestito la qualità di progettista-direttore lavori, precisando che le ipotesi di chiamata congiunta in giudizio della persona giuridica (o, come nel caso di specie, dellassociazione di fatto) e della persona fisica che per essa ha agito, con chiara e specifica indicazione della rispettiva misura di responsabilità, vanno riguardate come tentativi di contemperare e bilanciare al meglio le esigenze risarcitorie con quelle di realizzazione del principio di personalità della responsabilità - Sent. n. 523/EL/2001 del 5.12.2001: lart. 3 della l. n. 639/1996 prevede il definitivo proscioglimento per il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, che, a sua volta, presuppone una sentenza del giudice, ossia della Sezione territorialmente competente, non essendo sufficiente il decreto di archiviazione della Procura ( con nota di Massimiliano Minerva) - Sentenza n. 333/EL/2002 del 30 luglio 2002: rispondono del danno all'immagine causato all'amministrazione di appartenenza il vicesindaco e il funzionario comunale per aver falsamente attestato che le firme degli elenchi dei sottoscrittori delle liste elettorali per le elezioni regionali e provinciali del 1995 erano state apposte in loro presenza dagli elettori
ARCHIVIO - N. 501 DEL 28 MAGGIO 1998: In materia di patrimonialità del danno all'immagine - N. 1086/EL DEL 18 DICEMBRE 1998: In materia di eccezioni proponibili dal convenuto - N. 147 DEL 26 GENNAIO 1999: In materia di giurisdizione sul curatore fallimentare - N. 43/R/99/ORD DEL 11 MARZO 1999: Che rimette alle sezioni riunite questioni di massima sulla competenza per territorio - N. 379 DEL 18 MAGGIO 1999: In materia di permessi spettanti agli amministratori locali (ex art.27 della legge 816/85) - ord. n. 85/GC/99 del 15 luglio 1999 che contiene un'aggiornata ricostruzione dell'intera materia del giudizio di conto e decreto n. 2/GC/2000 del 17 febbraio 2000 che fissa: a) al segretario comunale il termine di mesi uno per il deposito presso la segreteria della Sezione dei conti annuali del consegnatario, secondo il modello usato per la rendicontazione dei beni mobili; b) ed al sindaco, il termine di mesi tre per la resa del conto della gestione delle azioni societarie, e per la sua approvazione e deposito presso la segreteria della Sezione. - ord. n. 066/G.C./99 del 5 giugno 1999: economo comunale obbligo di rendere il conto giudiziale sussistenza motivazione documenti da depositare insieme al conto altri documenti che la Corte può chiedere nel corso del giudizio di conto - decreto n. 0139/GCEL/99 del 30 dicembre 1999: agente contabile interno preposto alla riscossione di entrate direttore di farmacia comunale obbligo di rendere il conto giudiziale - insussistenza - decreto n. 0140/G.C.E.L./99 del 30 dicembre 1999: vigile urbano incaricato della riscossione obbligo di rendere il conto giudiziale insussistenza - N. 554/R/99 DEL 22 SETTEMBRE 1999: Che, in materia di danno all'immagine, ha affermato che lindagine sulla giurisdizione va ancorata, nel caso di trasformazione di una struttura statale in un ente pubblico economico, al momento della condotta e non a quello in cui si è verificato il danno - N. 581/EL/99 DEL 23 NOVEMBRE 1999: La Sezione ha ribadito che, in caso di procedura espropriativa condotta da ente locale, nell'ipotesi di mancato compimento della stessa entro il quinquennio della occupazione durgenza, sussiste danno erariale pari alla differenza tra quanto effettivamente pagato dal Comune a tacitazione delle pretese dellex proprietario del bene espropriato, ed il valore venale del bene al momento della acquisizione da parte dellamministrazione (nel caso specifico, al momento della irreversibile trasformazione del bene conseguente alla realizzazione di unopera pubblica). Nella fattispecie è stata riconosciuta sussistente la responsabilità del Sindaco, a titolo di colpa grave, che non ha completato in tempo utile la procedura espropriativa. - n. 600/EL/99 del 10.12.1999 : che dopo aver dichiarato non fondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per mancanza "dell'avvertimento" previsto dal n. 7 dell'art. 163 del c.p.c., inquadra l'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, in base alle disposizioni della legge 7.3.1985, n. 97 e del dPR 8.7.1986, n. 662, con conseguente applicabilità, ai fini del computo del termine prescrizionale, del termine quinquennale con le precisazioni di cui all'art. 1, co. 2 bis della legge n. 20/1994. - n. 582/EL/99 del 6.12.1999 : che inquadra una fattispecie di false fatturazioni nellambito dellinterposizione fittizia di persona nella riscossione dei pagamenti dovuti e non già in quello, considerato da parte attrice e seguito dalle difese dei convenuti, della "compensatio lucri cum danno". - N. 43/G/00 del 12.1.2000: che in materia di pensioni di guerra ha affermato il diritto agli interessi sugli interessi, nei limiti in cui l'anatocismo è ammesso dall'articolo 1283 c.c., ossia dalla data della domanda giudiziale, dal momento che il ricorso, dopo la l. n. 19/1994, va notificato all'amministrazione. - n. 72/EL/00 del 9 febbraio 2000: se, in via generale, nulla osta alla configurabilità di un danno da "disservizio", connesso all "inutile dispendio di attività amministrative", in concreto è oltremodo difficile individuare una qualche attività amministrativa che sia realmente "inutile", data l intima funzionalizzazione di ogni attività amministrativa ad uno specifico interesse pubblico da realizzare, fermo restando che per il configurarsi di simili danni bisognerebbe dimostrare un effettivo incremento della normale spesa sostenuta per i servizi stessi, specificamente rapportabile al comportamento dedotto in giudizio. In tema di danno all'immagine la gravità della lesione dipende dalla particolare rilevanza del bene-valore intaccato e dall'intrinseca portata offensiva dell'illecito posto in essere, quali percepiti, interpretati e valutati nell'ambiente sociale nel quale il fatto dannoso si è realizzato, e non dalla mera "notizia di stampa". CON NOTA DI STEFANIA GAMBARDELLA - n. 256/c/00 del 11 maggio 2000: Il nuovo sistema di computo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, calcolati entrambi sulla sorte capitale e in maniera separata, di cui all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 3/1998, si applica a decorrere dal 31.12.1991. Il divieto di cumulo degli interessi legali con la rivalutazione monetaria di cui all'art. 22, co. 36, della l. n. 274/1994, si applica solo ai ratei pensionistici maturati dall'1.1.1995 in poi e l'art. 45, co. 6, della l. n. 448/1998, nella sua valenza interpretativa, non ha inteso retrodatare tale divieto al 31.12.1991, ma solo equiparare le pubbliche amministrazioni agli enti gestori di forme di previdenza ai fini della corresponsione degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per la adozione del provvedimento. Va disapplicato il decreto ministeriale n. 352/1998 laddove, prevedendo la sola corresponsione degli interessi legali dal 17.12.1990, di fatto anticipa il divieto di cumulo di cui all'art. 22, co. 36, della l. n. 274/94 nei giudizi pensionistici attinenti al divieto in discorso. - Sent. n. 160/EL/2000 del 30.3.2000- Sent. n. 160/EL/2000 del 30.3.2000- Sent. n. 160/EL/2000 del 30.3.2000- Sent. n. 160/EL/2000 del 30.3.2000- Sent. n. 160/EL/2000 del 30.3.2000- Sent. n. 160/EL/2000 del 30.3.2000- Sent. n. 160/EL/2000 del 30.3.2000- Sent. n. 160/EL/2000 del 30.3.2000: Costituiscono danno erariale le spese deliberate dallamministrazione per effettuare un dono (borsa in pelle) ai Consiglieri Provinciali, agli Assessori esterni, ai membri del Comitato del Circondario di Orvieto, ai Revisori dei Conti, al Difensore Civico, quale attestazione del positivo rapporto con lamministrazione, in ragione della imminente scadenza del mandato. Ciò in quanto sono spese di rappresentanza e possono essere poste a carico del bilancio pubblico solo quelle riconducibili allesigenza dellente di manifestarsi allesterno, in relazione ai propri fini istituzionali.- Giudice unico delle pensioni, sentenza n. 536/2000 dell'11 ottobre 2000: pensioni - ricorso nell'interesse della legge ex art. 6, co. 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 19 - legittimazione attiva - Procuratore regionale - esclusione - inammissibilità del ricorso - sent. n. 557 del 18 ottobre 2000: Responsabilità - danno all'immagine - sussunzione nella categoria del cd "danno evento" - conseguenze - necessità della prova delle spese necessarie al ripristino dell'immagine lesa - esclusione Responsabilità - prescrizione - danno all'immagine - danno istantaneo ad effetti permanenti - conseguenze sulla decorrenza Il danno all'immagine subito da una pubblica amministrazione, in quanto "danno esistenziale", appartiene - al pari del danno biologico subito dalle persone fisiche - alla categoria del cd "danno evento", con la conseguenza che, sul piano processuale, trattandosi di una lesione ad un valore - il prestigio e l'immagine delle istituzioni pubbliche - rilevante giuridicamente in sé e per sé, non è necessario fornire alcuna prova delle spese necessarie al suo ripristino. Il diritto al risarcimento del danno all'immagine subito dalla pubblica amministrazione - in quanto "danno istantaneo ad effetti permanenti" - resta soggetto a successivi e continui nuovi termini di decorrenza della prescrizione, in rapporto al perdurare degli effetti lesivi della condotta.- n. 98/EL/2001 del 6 marzo 2001: Il primario ospedaliero che consente, nell'ambito del proprio reparto, la presenza e, soprattutto, l'esercizio di atti tipici della professione sanitaria, a medici volontari non strutturati, nelle more del rilascio delle prescritte autorizzazioni, nonché, fatto ancor più grave, ad un soggetto addirittura privo del requisito della laurea in medicina, commette un fatto illecito connotato da colpa grave. Qualora da detto comportamento sia derivato all'Azienda Sanitaria un gravissimo danno all'immagine e al prestigio, in termini di compromissione della credibilità e dell'affidamento dei cittadini nella struttura sanitaria direttamente interessata e nella sanità pubblica in generale, con notevoli ripercussioni anche in termini di minor fatturato del reparto presso cui ha operato il "falso medico", spetta alla Procura della Corte dei conti, in via del tutto autonoma rispetto all'eventuale azione penale, perseguire i pubblici dipendenti ritenuti responsabili. Di tale illecito risponde, oltre al "falso medico" (a titolo di dolo) ed al primario ospedaliero (a titolo di colpa grave), anche il Direttore sanitario (sempre a titolo di colpa grave), per non aver provveduto ad attivare, tempestivamente - nell'ambito dei propri specifici compiti di vigilanza e di coordinamento generale e di soprintendenza - i necessari interventi di vigilanza, controllo e repressione del fenomeno della presenza abusiva e della concreta operatività sia di "medici volontari non strutturati" non autorizzati, sia del "falso medico - sentenza n. 260/EL/2001 del 31/05/2001: La notifica diretta dell'invito integrativo e della citazione in giudizio ai presunti responsabili, in luogo di quella presso il "domicilio eletto" nelle deduzioni, non determina alcuna nullità, in quanto la notifica al domiciliatario, per pacifica giurisprudenza è alternativa a quella di cui agli artt. 138 e 139 cpc, a differenza di quella fatta al procuratore costitutito ex art. 170 cpc, che ha valore assoluto e che, come tale, non ammette altra forma concorrente di notifica.
- Ord. n. 14/C/01 del 25 ottobre 2001, Sezione Giurisdizionale Regionale dellUmbria-Giudice Unico delle Pensioni: E' rilevante e non manifestanmente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 41, della l. n°335/1995, in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost., per la parte in cui prevede l'applicazione delle relative disposizioni anche al trattamento di reversibilità spettante al coniuge superstite di lavoratore collocato in pensione prima della data di entrata in vigore della legge stessa ed in particolare per quello deceduto dopo. E' del pari rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità del medesimo art. 1, comma 41, in riferimento all'art. 3 Cost.,per la parte in cui limita al solo reddito IRPEF il reddito rilevante ai fini della disciplina del cumulo dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditio del beneficiario, nell'interpretazione data dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la nota n°7/61633/L.335-95 dell'8/9/1995 . - Sent. n.511/R/2001 del 29 novembre 2001: Il danno patrimoniale da disservizio consiste nel mancato conseguimento della legalità, della efficienza, della efficacia, della economicità e della produttività dellazione e della attività di una Pubblica Amministrazione, causato dallamministratore o dal dipendente pubblico con una condotta commissiva o omissiva connotata da dolo o da colpa grave. Il colpevole disservizio, comportando il mancato raggiungimento delle utilità previste nella misura e qualità ordinariamente erogabili in base alla quantità delle risorse umane ed economiche investite, consiste in maggiori costi dovuti allo spreco di risorse economiche non utilizzate in base ai canoni della legalità, della efficienza, della efficacia, della economicità e della produttività.
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