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Sent. n. 94/2003 del 12 dicembre 2003 (data udienza): la competenza per territorio del giudice delle pensioni - per la specialità della normativa che attiene la materia - è insuscettibile del rinvio alle disposizioni del codice di rito che regolano la competenza territoriale; detta competenza ha natura inderogabile e può quindi procedersi dufficio, non oltre ludienza di discussione della causa, alla declaratoria della incompetenza per territorio, qualora si accerti che - "allatto della presentazione del ricorso o dellistanza" - il ricorrente non risiedeva nellambito del distretto della Sezione giurisdizionale regionale adita
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE CON SEDE IN TRENTO nella persona del Consigliere dott. Damiano RICEVUTO, in funzione di giudice unico in materia di ricorsi pensionistici, a norma dellart. 5, primo comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205, Esaminati gli atti e documenti di causa; Presente la parte ricorrente; Non intervenuta lAmministrazione resistente; ha pronunciato, nelludienza del giorno 12 dicembre 2003 con lassistenza del Segretario, Sig. Marco ULACCO - la seguente
SENTENZA nel giudizio in materia di pensioni militari, promosso dal Sig. X Gerardo, nato a , con il ricorso iscritto al n. 2982/PM del Registro di Segreteria, prodotto per il riconoscimento del diritto al computo nella base pensionabile della maggiorazione del 18% sullassegno di funzione, ai sensi della legge 14 novembre 1987, n. 468.
PREMESSO IN FATTO Con il ricorso indicato in epigrafe, il Sig. Gerardo X, appuntato della Guardia di Finanza in congedo dal 30 giugno 1985, in relazione al servizio ivi prestato dal 18 novembre 1960, lamenta che non gli è stato computato nel trattamento pensionistico lincremento del 18% sullassegno funzionale pensionabile, in ordine al quale lart.1, comma 9, della legge 14 novembre 1987, n. 468 stabilisce che detto assegno, con decorrenza dal 1° giugno 1987, spetta al personale delle FF.AA. e dei Corpi di polizia in misura diversificata in relazione ad una anzianità di 19 anni o di 29 anni di servizio effettivo prestato senza demerito. Con il gravame linteressato chiede laccoglimento della propria rivendicazione, incentrata sulla natura stipendiale di detto assegno, ed il riconoscimento del diritto agli interessi maturati. Il ricorso di cui sopra non reca peraltro la prova dellavvenuta, rituale notifica allAmministrazione controparte. Con la propria memoria difensiva di cui alla nota n. 33926 del 4 novembre 2003, il Reparto T.L.A. Trentino Alto Adige della Guardia di Finanza, quale Amministrazione resistente, puntualizza nel merito che, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, lassegno in questione si riconnette non alla legge n. 468 del 1987, ma allart. 6 del decreto legge n. 387 del 1987, convertito con modificazioni in legge n. 472 del 1987. Eccepita conclusivamente linfondatezza del gravame, alla luce dellavviso espresso in materia dalla sezione del Controllo di questa Corte con deliberazione n. 52/2000 e della sentenza di questa Sezione n. 33/03, ne chiede il rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO La circostanza che il ricorrente, secondo quanto da lui dichiarato, risiedeva in Feltre (BL) allatto della proposizione del ricorso, pone lesigenza di verificare in via preliminare - ancorché non sollevata dalla controparte - la sussistenza del presupposto processuale della competenza territoriale di questa Sezione giurisdizionale (e, quindi, di questo Giudice) in ordine al giudizio che qui occupa. Al riguardo, pur non ignorando taluni precedenti giurisprudenziali che ritengono derogabile la competenza della Corte dei Conti in materia pensionistica (es. Sez. giur. reg. Campania, sent. n. 804 del 12 maggio 2001; Sez. giur. reg. Umbria, sent. n. 247 del 27 maggio 1996) oppure che la incompetenza vada eccepita dalla parte che vi ha interesse (cfr. SS.RR., sent. n. 5 del 7 marzo 2002), questo Giudice ritiene che la questione debba essere interamente riesaminata alla luce degli argomenti che seguono. E noto che con lart. 1, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19, si è fatto luogo alla istituzione in tutte le regioni, ove non già esistenti, di Sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, con circoscrizione estesa al territorio regionale e con sede nei capoluoghi di regione, eccezion fatta per la regione Trentino - Alto Adige, nella quale, per effetto della particolare statuizione di cui allart. 1, comma 2, della stessa legge n. 19 del 1994, sono state istituite due distinte Sezioni giurisdizionali aventi sede, rispettivamente, in Trento e in Bolzano e con circoscrizione riferita al rispettivo territorio provinciale. Conseguentemente, lart. 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 453 del 1993 ha disposto la soppressione della III Sezione ordinaria per le pensioni civili, della IV Sezione ordinaria per le pensioni militari e delle cinque Sezioni giurisdizionali speciali per le pensioni di guerra. Fra gli aspetti salienti della menzionata nuova normativa va, altresì, annoverata la previsione di cui allart. 6, comma 6, che ha fatto venir meno le conclusioni e lintervento del Procuratore generale (o regionale, nel mutato assetto) nei giudizi in materia di pensioni civili, militari e di guerra, fatto comunque salvo il potere del medesimo di ricorrere, in via principale, nellinteresse della legge. Nel surriferito contesto si inserisce anche il comma 3 del predetto art. 1, che ha dichiarato applicabili a tutte le Sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, comprese quelle già istituite, le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 5, 6, 9 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658. A sua volta, lart. 2, lett. c), della menzionata legge n. 658 ha attribuito, tra laltro, a tutte le Sezioni giurisdizionali i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato e degli enti pubblici previsti dalla legge, la cui competenza alla trattazione è da individuare in capo alla Sezione operante nella regione (o nella provincia, quanto alle due Sezioni giurisdizionali istituite nel Trentino - Alto Adige ) nella quale è ubicato il comune di residenza anagrafica del ricorrente, allatto della proposizione del ricorso o dellistanza. Come può chiaramente desumersi dal quadro dinsieme sopra delineato, le precitate disposizioni fanno organicamente parte del più ampio complesso normativo preordinato alla riorganizzazione dellassetto istituzionale della Corte dei Conti, posto a suo tempo in essere con le leggi n. 19 e n. 20 del 14 gennaio 1994 e n. 639 del 20 dicembre 1996. Pertanto, appunto In ragione di detta collocazione sistematica e funzionale, ritiene questo Giudice che alla attuale normativa che regola la competenza territoriale delle Sezioni giurisdizionali regionali in materia pensionistica debba riconoscersi un profilo di assoluta specialità tale da sottrarla a qualsivoglia diversa interpretazione circa la eventuale derogabilità di parte (art. 428 c.p.c.). Allo scopo di pervenire ad una compiuta definizione di altri profili pertinenti alla questione in esame, non va, poi, sottaciuto (Sez. giur. reg. Campania, sent. n.1820 del 7 dicembre 2002) che, ai sensi dellart. 5 della legge 21 luglio 2000, n.205 "innanzi al Giudice Unico delle pensioni si applicano gli artt.420, 421, 429, 430 e 431 c.p.c." e che il "rinvio" ad alcune "norme per le controversie in materia di lavoro" (artt. 409 e 447 c.p.c.), mentre conferma, da un lato, lindirizzo giurisprudenziale secondo cui "le norme del Codice di rito civile da osservare per le controversie in materia di lavoro presentano maggiore analogia con quelle del procedimento di pensione" (cfr. Corte dei Conti, Sezione III pensioni civili, ordinanza n. 69303 del 23 gennaio 1985) sembra consentire, dallaltro, una interpretazione dellart. 26 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038 orientata verso un impianto normativo (quello in materia di lavoro) che, privilegiando un dinamismo processuale finalizzato ad una più rapida definizione della lite, meglio si adatta al giudizio pensionistico come delineatosi lungo il tempo. In virtù di questultima considerazione, possono, quindi, ritenersi in proposito applicabili - conformemente al suindicato panorama normativo e giurisprudenziale di riferimento - sia lart. 413, ultimo comma, c.p.c., per il quale "sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio", sia lart. 428, comma 1, ultimo alinea, c.p.c., per il quale "lincompetenza può essere . rilevata dufficio dal Giudice non oltre ludienza di cui allart. 420", cioè ludienza di discussione della causa. E ciò, senza considerare come - in disparte ogni valutazione in ordine alla valenza dellart. 26 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038 - lo stesso art. 420, comma 4, c.p.c., cui fa rinvio lart. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, richiami indirettamente la normativa sulla competenza per territorio di cui allart.. 413 c.p.c., prevedendo, tra laltro, la pronuncia della sentenza su "questioni attinenti alla competenza". Per tutti gli argomenti che precedono, può conclusivamente affermarsi che la competenza per territorio del giudice delle pensioni - per la specialità della normativa che attiene la materia - è insuscettibile del rinvio dinamico, di cui allart. 26 precitato, alle disposizioni del codice di rito che regolano la competenza territoriale; detta competenza ha natura inderogabile e può quindi procedersi dufficio, non oltre ludienza di discussione della causa, alla declaratoria della incompetenza per territorio, qualora si accerti che - "allatto della presentazione del ricorso o dellistanza" (intendendosi per questultima unicamente quella necessaria "per conseguire la sentenza in luogo del decreto di collocamento a riposo" di cui allart.13 del R.D.12 luglio 1934, n. 1214,) - il ricorrente non risiedeva nellambito del distretto della Sezione giurisdizionale regionale adita. Poiché, come già anticipato, tale presupposto processuale fa difetto nella fattispecie in esame, va dichiarata lincompetenza per territorio di questa Sezione giurisdizionale (e, quindi, di questo Giudice), mentre sussiste la competenza per territorio della Sezione giurisdizionale per la regione Veneto, con sede in Venezia, alla quale dovranno essere rimessi tutti gli atti di causa. Motivi di equità consigliano di disporre la compensazione delle spese.
PER QUESTI MOTIVI La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Trentino - Alto Adige, con sede in Trento, in persona del giudice unico in materia di ricorsi pensionistici, dichiara la propria incompetenza per territorio in ordine al giudizio promosso dal Sig. X Gerardo con il ricorso n. 2982/PM indicato in epigrafe.
Dispone quindi la cancellazione dal ruolo del gravame di cui sopra nonché la trasmissione, a cura della Segreteria, dei relativi atti processuali alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la regione Veneto, con sede in Venezia. La presente sentenza sarà comunicata, a cura della Segreteria, alla competente Amministrazione. Così deciso, in Trento, alludienza del 12 dicembre 2003. Spese compensate
- Damiano RICEVUTO -
Depositata in Segreteria il ___________________
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