12 – Sezione giurisdizionale Regione Trentino Alto Adige (Trento), 12 dicembre 2003: Pres. De Marco -Est. Bacchi – P.M. Scarano

Responsabilità – Funzionario delegato – Confisca da parte di Stato estero di somma contante affidata a funzionario delegato - Danno erariale – Sussistenza.

 Sul funzionario delegato incombe, a norma delle leggi regionali, l’obbligo di rendicontazione delle spese liquidate e dei pagamenti effettuati con le somme prelevate dalle aperture di credito, e di restituzione al proprietario, Ente Regione Trentino – Alto Adige, dei fondi  non utilizzati, essendo egli onerato dall’ obbligo di restituzione delle somme non spese, della cui perdita è quindi tenuto a rispondere.

La somma in contanti confiscata al funzionario delegato, per avere questi violato le norme in materia di dichiarazioni valutarie vigenti all’estero, costituisce l’intero danno patrimoniale “iniuria datum” sofferto dalla Regione Trentino-Alto Adige, attesa l’irreversibilità del provvedimento di confisca del danaro pubblico, consistente nella avocazione dei beni da parte dello Stato procedente, reso irrevocabile dalla mancata impugnazione da parte del convenuto della sentenza emessa dallo Stato estero per il reato di “contrabbando”.

 

Responsabilità – Funzionario delegato – Confisca da parte di Stato estero di somma contante affidata a funzionario delegato – Nesso di causalità tra il fatto dannoso ed i comportamenti che vi hanno dato luogo – Causa sopravvenuta determinante.

 Il rapporto tra il danno ed i comportamenti soggettivi ad esso connessi deve essere analizzato secondo i criteri giuridici dettati dagli artt. 40 e 41 del codice penale, applicabili anche al giudizio di responsabilità amministrativo-contabile per individuare il nesso di causalità: pertanto, la serie causale di azioni scorrette sotto il profilo amministrativo poste in essere da funzionari ed amministratori della Regione, pur essendo astrattamente idonea a determinare il coinvolgimento di altri soggetti, avendo dato luogo all’accreditamento in favore del funzionario delegato del danaro contante in seguito confiscato, è interrotta dal comportamento assolutamente indipendente ed imprevedibile di quest’ultimo, il quale ha violato consapevolmente la normativa valutaria interna ed estera, causando l’ablazione delle somme di danaro affidategli, e ponendo in essere una condotta antigiuridica autonomamente sufficiente a determinare l’evento, che non ha costituito prevedibile evoluzione dei comportamenti antecedenti, ed ha reso così inoperante nella fattispecie il principio della equivalenza delle cause.

 

Responsabilità – Funzionario delegato – Confisca da parte di Stato estero di somma contante affidata a funzionario delegato – Elemento soggettivo – Dolo - Sussistenza.

E’ riscontrabile l’elemento soggettivo del dolo nel comportamento del funzionario regionale che si è volontariamente accollato gli obblighi del funzionario delegato senza avere assunto le necessarie informazioni sulle regole nazionali ed estere indispensabili per garantire la conservazione dei beni di cui aveva richiesto l’affidamento e di cui era materialmente in possesso, causandone inoltre la confisca per il proprio persistente e volontario ignorare tutti gli appelli e segnali di richiamo all’osservanza ed al rispetto delle norme doganali vigenti nello Stato ospitante, ponendo così in essere una gravissima e intenzionale condotta omissiva causativa di danno erariale.

 

Responsabilità – Funzionario delegato – Confisca da parte di stato estero di somma contante affidata a funzionario delegato – Elementi – Danno - Danno all’immagine dell’Ente Regione – Sussistenza.

Sussiste la lesione dell’immagine dell’Ente Regione, consistente nel grave detrimento ai valori costituzionalmente tutelati dei quali l’Ente stesso è portatore, e misurabile sulla scorta dei parametri costituiti dalla gravità degli illeciti perpetrati, dalle modalità della condotta, dalla collocazione del responsabile nell’organizzazione amministrativa, a causa del comportamento del dipendente regionale che abbia invaso competenze non proprie nell’ambito del procedimento formativo della deliberazione che lo ha nominato funzionario delegato, sia pure senza osservazioni da parte dei vari responsabili dei settori preposti alla formazione del provvedimento stesso; abbia disatteso, in seguito, gli obblighi inerenti alle funzioni deliberatamente assunte, causando la confisca delle somme affidategli, con fragorose ripercussioni sull’opinione pubblica; si sia avvalso, nel proprio agire e per l’abuso della propria funzione, del vigente “contesto politico ed amministrativo” caratterizzato dalla mancanza di trasparenza.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE CON SEDE IN TRENTO

composta dai seguenti Magistrati:

dott. Ignazio de MARCO                                Presidente

dott. Vittorio VISCA                                      Consigliere

dott.ssa Grazia BACCHI                                Primo Referendario Relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 2983R del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro il sig. D. Z., nato il 1° ottobre 1960 a Ravenna, residente a Trento in via Grazioli n. 95, elettivamente domiciliato in Trento, via Calepina n. 45, presso lo studio dell’avv. Silvia ZANCANELLA, dalla quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 12 dicembre 2003, con l’assistenza del Segretario sig. Marco ULACCO, il Primo Referendario Relatore dott.ssa Grazia BACCHI; il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Regionale dott. Carmine SCARANO, e l’avv. Silvia ZANCANELLA, difensore di D. Z.;

esaminati tutti gli atti ed i documenti di causa;

RITENUTO IN FATTO

Con atto di citazione in data 9 luglio 2003 il Procuratore Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale Regionale ha convenuto in giudizio il sig. D. Z., funzionario della Regione Trentino Alto Adige, per sentirlo condannare al pagamento, a favore dell’Ente datore di lavoro, della somma di 10.638,12 Euro per provocata lesione di beni materiali, nonché della somma di ulteriori 10.000 Euro, ritenuta congrua dal Requirente per riparazione del danno arrecato all’immagine della Regione stessa, ovvero al pagamento di quella somma che la Sezione ritenga dovuta, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, interessi legali e spese di giudizio.

A fondamento dell’atto introduttivo del giudizio, il Procuratore Regionale ha descritto fatti, accaduti all’estero ed accompagnati dal vasto e ripetuto clamore sollevato dai mezzi di informazione, che hanno visto protagonista l’odierno convenuto: quest’ultimo infatti è stato arrestato il 27 novembre 2001 all’aeroporto internazionale Seremet’evo - 2 di Mosca allorché stava per fare rientro in Italia, dopo avere partecipato ad una conferenza internazionale, con l’accusa di contrabbando, ossia di esportazione di beni non esibiti al controllo doganale e non dichiarati, in violazione del capo I, art. 188 del codice penale della Federazione russa, in quanto “con proposito non dichiarava in forma scritta, come richiesto, e non esibiva al controllo doganale un quantitativo di denaro ingente, ossia 11.503 dollari americani, pari a 344.284 rubli e 79 copeche, che venivano scoperti dalla polizia di dogana nella tasca della sua giacca durante il controllo con metal detector precedente l’imbarco”, come si apprende dalla traduzione asseverata della sentenza emessa in seguito dal Tribunale intermunicipale Golovinskij SAO di Mosca nell’udienza pubblica tenutasi il 13 febbraio 2002, acquisita agli atti del giudizio.

Sempre dal testo di detta decisione risulta che il dott. D. Z., interrogato nel corso dell’udienza, ha dichiarato che “si era recato a Mosca per partecipare alla conferenza internazionale intitolata: Né pace né guerra: riflessioni sul futuro della Moldavia. Per le spese di partecipazione alla conferenza la Regione gli aveva messo a disposizione USD 17.950. Prima della partenza per la Russia, tramite Internet lo Z. sottolineava la necessità di conoscere il paese dov’era diretto. La Regione, che mandava lo Z. in missione come partecipante alla conferenza, tuttavia non informava quest’ultimo delle leggi doganali vigenti nella Federazione russa. All’entrata nel territorio della Federazione russa, quindi, lo Z. non compilava la dichiarazione d’importazione, essendo all’oscuro della legislazione doganale. Terminata la conferenza, il 27/11/2001, lo Z. avrebbe dovuto tornare in Italia facendo scalo a Monaco. Aveva con sé USD 11.503, ossia ciò che rimaneva dopo il soggiorno e che avrebbe dovuto restituire alla Regione assieme con i giustificativi delle spese sostenute. All’aeroporto non compilava la dichiarazione doganale, non essendo al corrente delle leggi doganali e si dirigeva al punto di controllo assieme agli altri passeggeri. Il funzionario doganale non gli rivolgeva alcuna domanda e lo Z., a sua volta, non riferiva nulla al funzionario doganale”.

In seguito: “lo Z. veniva sottoposto a ispezione mediante un metal detector manuale. Veniva così scoperta nella tasca della giacca che indossava la summenzionata somma di valuta estera non dichiarata”.

Il Tribunale di Mosca riteneva sussistente il reato contestato, confermato dalla totalità delle prove valutate. In particolare la Corte moscovita rilevava, in forza delle testimonianze assunte, che “l’area doganale è dotata di cartelli informativi nonché di un servizio di informazione doganale e che, oltretutto, ogni 30 minuti un altoparlante informa i passeggeri, in russo e in inglese, in merito alle modalità di dichiarazione doganale”.

In sede di decisione il Tribunale russo osservava inoltre che il dott. D. Z. “era in possesso di una cognizione di base della lingua russa, mentre migliore era la sua conoscenza della lingua inglese”. Prendendo comunque atto del sostanziale pentimento dell’imputato e di altre circostanze ritenute rilevanti, la Corte accoglieva l’istanza di sospensione dell’azione penale promossa nei confronti del dott. Z. e revocava la misura preventiva di affidamento dello stesso ad una struttura pubblica, decretando tuttavia la confisca della prova materiale del reato, ossia della somma di valuta estera, pari USD 11.503, appartenenti alla Regione Trentino Alto Adige.

Ritenendo sussistenti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa per il danno patrimoniale causato, nonchè per quello derivante dal grave detrimento dell’immagine inferto all’Ente Regione Trentino Alto Adige, il Requirente, con atto del 17.03.2003, notificato all’interessato il successivo 22.03.2003, ha invitato il signor Z. a presentare le proprie deduzioni, avvertendolo che aveva diritto di essere sentito personalmente.

In esito a tale invito, con memoria difensiva il dott. Z. ha dedotto di non aver avuto altra possibilità, per l’espletamento dell’incarico di funzionario delegato per il convegno a Mosca, se non quella di usare denaro liquido e che, in merito agli obblighi valutari doganali, nessun ragguaglio gli era stato fornito dall’Ente datore di lavoro, ne’ dal Consolato russo in Milano, in occasione del rilascio del visto per entrare in Russia, così come nessuna notizia al riguardo appariva sul sito web del Consolato stesso, mentre sul volo utilizzato per giungere a Mosca non erano stati distribuiti i moduli relativi alla dichiarazione valutaria, peraltro neppure consegnati alla dogana; inoltre, per provare il difetto dell’elemento soggettivo del dolo, a suo dire non ravvisato neppure dal Tribunale di Mosca, l’attuale convenuto ha sottolineato l’assenza di potenziali vantaggi a proprio favore derivanti dalla mancata dichiarazione all’entrata in Russia della somma affidatagli dalla Regione, poiché il funzionario delegato è personalmente responsabile delle spese ordinate e liquidate e dei pagamenti effettuati, ed ha l’obbligo di rendicontare le somme erogate.

Ritenendo inidonee a scagionare il dott. Z. le deduzioni da questi prodotte, il Procuratore regionale lo ha convenuto in giudizio, effettuando una premessa sul contesto politico ed amministrativo nel quale si sono svolti i fatti in questione, ad avviso del Requirente contraddistinto da un atteggiamento di “disinvolto ed irresponsabile maneggio di pubblico denaro, favorito da ben individuate responsabilità politiche per la grave inosservanza di precise disposizioni previste dalla normativa regionale (artt. 3 e 4 della Legge Regionale 2 maggio 1988 n. 10 e successive modificazioni)”, come individuate dalla Commissione conoscitiva costituita con decreto della Presidente della Regione n. 750/P del 7 dicembre 2001. Quest’ultima infatti ha rilevato come le deliberazioni rispettivamente n. 916 (di contenuto generico) e n. 1625 (relativa al seminario in seguito al quale si sono svolti i fatti per cui è giudizio) approvate dalla Giunta regionale rispettivamente il 25 giugno e il 14 novembre 2001 su proposta del Vice Presidente Tarcisio GRANDI, in relazione alla competenza attribuitagli in materia di collaborazione interregionale transfrontaliera, siano generiche, non precisate, non supportate da alcun programma specifico, oltre che assai dispendiose. In particolare, la deliberazione n. 1625 non appariva motivata, soprattutto alla luce dell’interesse pubblico dell’Ente Regione, tanto che la Ragioneria Regionale aveva a suo tempo ricusato di apporvi il visto, e non era stata compiutamente documentata neppure “a posteriori”, ne’ risultava divulgata nei comunicati stampa e nell’informazione settimanale curata dalla Regione.

Mutuando dalle risultanze della relazione redatta dalla Commissione d’inchiesta consiliare appositamente nominata dal Presidente del Consiglio regionale (Commissione d’inchiesta “Mosca”), l’attore ha quindi contestato al dott. Z. l’elemento soggettivo del dolo.

Infatti, in contrasto con quanto asserito dallo Z. in merito alla presunta impossibilità di utilizzare altra forma di pagamento se non quella del denaro liquido, e circa l’omessa informazione sugli obblighi valutari, la Commissione d’inchiesta consiliare aveva appurato come esistessero altre possibilità, rispetto alla disponibilità di denaro contante da parte del funzionario delegato, per provvedere al pagamento delle spese attinenti al convegno di Mosca, e come il dott. Z. non avesse nemmeno chiesto alla Ragioneria se ci fossero altre modalità di pagamento; a tale proposito, la signora PETRUCHEVA S.B., segretaria amministrativa del dipartimento per le relazioni esterne dell’Università Umanistica statale russa, aveva difatti riferito in data 4 marzo 2002 alla stessa Commissione che era possibile aprire un conto corrente presso l’Università medesima.

Quindi, secondo le conclusioni dell’organo d’inchiesta, il dott. Z. non si era informato a proposito delle leggi valutarie in vigore in Italia ed in Russia, né presso la banca che svolge funzioni di tesoreria, né presso l’agenzia di viaggi, né presso il Consolato russo di Milano presso il quale si era recato prima della partenza, né presso la Ragioneria Regionale, i cui addetti avevano altresì affermato, con dichiarazione documentata da testimonianze, di aver richiamato il dott. Z. all’osservanza dell’obbligo di adempiere alla dichiarazione valutaria, almeno circa il rispetto delle disposizioni nazionali in materia: per di più la Lufthansa, tramite il proprio rappresentante per il Triveneto, aveva dichiarato con propria nota 22 febbraio 2002 che durante il volo LH3226 da Francoforte a Mosca in data 21 novembre 2001 era stato fatto annuncio, come da prassi, in tedesco e in inglese, udibile in tutto l’aeromobile, e che, subito dopo, il personale di bordo aveva iniziato la consegna a tutti i passeggeri dei formulari per eventuali dichiarazioni ai fini doganali.

Infine la signora Mariagrazia COVI, direttrice dell’Ufficio Bilancio della Regione, ha affermato in sede di audizione avvenuta il 13 dicembre 2001 “di aver consigliato al dott. Z., che le aveva chiesto l’apertura del credito di lire 40 milioni per il suo viaggio in Russia, di compilare la dichiarazione valutaria per esportazione di valuta superiore a lire 20 milioni. In precedenza la signora Covi aveva sconsigliato al predetto dott. Z. di fare il funzionario delegato, cioè di portare con sé valuta in contanti, con tutti i connessi obblighi di tale figura. Egli ha aggiunto di aver fatto in passato il funzionario delegato, in occasione di un convegno in Moldavia, portando con sé denaro contante”.

Le risultanze alle quali è pervenuta la Commissione d’inchiesta consiliare, che ha sottolineato il fatto che “il dott. Z., essendo esperto in questioni internazionali, avendo compiuto per conto della Regione numerosi viaggi all’estero … ed essendo stato nominato in precedenza funzionario delegato all’estero, dovesse necessariamente conoscere l’esistenza di leggi che disciplinano l’esportazione e l’importazione di valuta” concordano quindi con quanto rilevato dalla Commissione conoscitiva costituita con decreto della Presidente della Regione n. 650/P del 7.12.2001, e con le risultanze delle audizioni dinanzi al Procuratore Regionale; quest’ultimo ha quindi riprovato il fatto che il dott. Z. fosse sicuramente a conoscenza delle norme valutarie operanti in territorio russo, osservando che la “pervicace ostinazione” a voler disporre in contanti della somma necessaria alla partecipazione al convegno ha suscitato legittime perplessità anche in ordine al corretto utilizzo delle somme spese durante il soggiorno dedicatovi, tanto che la stessa Commissione conoscitiva aveva avanzato dubbi sulla documentazione di spesa, costituita da fatture consegnate successivamente in più soluzioni dallo Z. e la cui regolarità “rimane da dimostrare, non giustificando inoltre completamente l’importo speso quale funzionario delegato”.

Il Requirente, riscontrando sussistenti nella fattispecie tutti gli elementi della responsabilità amministrativa, ha quindi evidenziato che, tenuto conto della qualità dell’agente, funzionario di elevato livello, vi è stata una gravissima inosservanza di regole di buona e corretta amministrazione del pubblico denaro ed un completo disinteresse per i possibili danni conseguenti alla condotta posta in essere, ed ha chiesto che il convenuto sia tenuto a risarcire non solo il danno patrimoniale, nella fattispecie costituito dalla somma di Euro 10.638,12, (USD 11.503), equivalente al quantitativo di denaro confiscato, per il contestato reato di contrabbando, dalle Autorità russe, ma anche il danno derivante dal grave detrimento dell’immagine inferto all’Ente Regione Trentino Alto - Adige, imputabile alla vasta eco ed al clamore suscitati dall’episodio di cui trattasi, come sarebbe testimoniato dall’amplissimo e ripetuto risalto ad esso attribuito dalla stampa, che per tale via ha finito per determinare nell’opinione pubblica un diffuso senso di sospetto e sfiducia verso il modo di amministrare le risorse pubbliche da parte dei funzionari dell’Ente Regione.

Richiamando a tal proposito gli orientamenti giurisprudenziali maturati a seguito delle sentenze delle SS. UU. della Corte di Cassazione, che hanno resa pacifica l’estensione della giurisdizione della Corte dei conti al danno all’immagine causato alla P.A. da funzionari pubblici, il Procuratore Regionale ha citato gli orientamenti di questa Corte in materia, a seconda che si ritenga necessaria la prova delle spese sostenute o da sostenersi per il ripristino della credibilità dell’Amministrazione lesa, ovvero che si ammetta che il pregiudizio alla reputazione possa essere liquidato pur in assenza delle spese predette, ed ha ricusato il primo degli illustrati indirizzi, seguendo il quale si perverrebbe a negare autonomia alla fattispecie, risolvendola in una semplice conseguenza dell’evento di carattere immediatamente patrimoniale, e comportando di fatto il dissolvimento del danno all’immagine.

Premettendo quindi che ci si trova di fronte alla lesione di un bene immateriale, che per natura non è possibile quantificare con il ricorso agli ordinari e certi parametri contabili ed economici, il Requirente ha invocato il ricorso, da parte di questo Collegio, alla liquidazione equitativa di cui all’art. 1226 cod. civ., ed ai parametri utilizzati dalla magistratura ordinaria e da gran parte di quella contabile per liquidare tale tipologia di danno, costituiti da circostanze quali la gravità degli illeciti perpetrati, le modalità della condotta, la collocazione dei responsabili nell’organizzazione amministrativa, il grado di diffusione dei fatti attraverso i mezzi di comunicazione. Risulta infatti evidente come il “costo” della perdita dell’immagine della P.A., determinato dal comportamento dell’amministratore che abusi della sua funzione pubblica, possa avere una ricaduta per la comunità amministrata difficilmente misurabile per l’ampiezza dei suoi effetti, condizionando i comportamenti dei cittadini nei servizi offerti dall’ente pubblico, le scelte degli operatori economici e culturali nonché, in una prospettiva ancora più ampia, la stessa partecipazione alla vita democratica delle istituzioni, determinando, in definitiva, un generale degrado del tessuto sociale della collettività.

Inoltre, secondo l’attore, il “vulnus” arrecato alla Regione Trentino Alto Adige dal comportamento illecito tenuto dallo Z. in occasione dell’episodio contestato ha richiesto la nomina di una Commissione conoscitiva e di una Commissione di inchiesta, distogliendo politici ed amministratori dalle normali funzioni istituzionali, con evidente pregiudizio per il buon andamento dell’amministrazione regionale stessa.

Evidenziando infine la gravità dell’evento dannoso, tenuto conto dell’elevata qualifica funzionale del convenuto, come dell’ampia diffusione dei fatti attraverso la stampa, con la conseguente vasta eco suscitata nell’opinione pubblica, il Procuratore Regionale ha indicato la valutazione del danno all’immagine nell’occasione inferto all’Ente pubblico, in via equitativa, in misura di diecimila euro, fatto salvo un eventuale diverso criterio adottabile da questo Collegio giudicante.

Con comparsa depositata il 22 novembre c.a. si è costituito in giudizio il dott. D. Z., con il patrocinio dell’avv. Silvia ZANCANELLA, eccependo innanzitutto l’assenza di certezza e/o attualità del danno patrimoniale nella fattispecie, e comunque l’assenza di colpa nella sua causazione, in quanto la somma confiscata a Mosca a norma delle leggi russe era stata inizialmente sequestrata ai soli fini probatori, mentre la Regione T.A.A., quale diretta ed unica intestataria del denaro confiscato, non si sarebbe attivata per il relativo recupero, pur essendo a tutt’oggi in condizione di farlo.

Inoltre, il convenuto ha contestato la sussistenza di imputabili violazioni riferibili a norme dell’ordinamento giuridico italiano rilevanti nell’ambito del rapporto di lavoro, posto che le uniche disposizioni di fatto violate nella fattispecie sono quelle dell’ordinamento russo, nonché l’insussistenza e/o insufficienza e/o erroneità degli elementi probatori a suffragio dell’atto di citazione, replicando che del contesto politico amministrativo ivi descritto egli non può essere chiamato responsabile, e che tutte le accuse mosse dall’attore trovano radice esclusivamente nelle risultanze dei lavori delle varie Commissioni istituite dalla Regione a fini di parte e comunque politici, la cui acquisizione ed utilizzabilità nel presente giudizio costituirebbe violazione del principio del “giusto processo” di cui all’art. 111 della Costituzione. Inoltre, le Commissioni, costituite anche da dipendenti regionali in conflitto di interessi con il convenuto, avrebbero stravolto nelle descrizioni dei fatti anche la relativa prospettazione, come risultante dai verbali delle autorità russe.

Il dott. Z., specificando di essere funzionario esperto di minoranze e non certo di contabilità, ha quindi lamentato mancanze varie da parte di funzionari regionali nei propri confronti, in particolare segnalando comportamenti omissivi della direttrice dell’Ufficio Bilancio e della dirigente della Ragioneria, e protestando come la rilevata libertà di forme con la quale veniva gestita la spesa regionale nel campo delle iniziative all’estero non possa riverberarsi a danno del singolo funzionario, contrariamente a quanto parrebbe desumersi dai rilievi attorei.

Data quindi l’incertezza sulla regolarità dei procedimenti contabili ed amministrativi sulla base dei quali egli ha avuto la disponibilità della somma confiscatagli, il convenuto ha chiesto che questo Collegio voglia valutare la possibilità di chiamare in causa terzi corresponsabili del danno, quali i dipendenti della Ragioneria stessa o altri terzi amministratori coinvolti nella vicenda, e che voglia comunque valutare l’eventuale inutilizzabilità dei riscontri probatori offerti dall’attore e predisposti da soggetti portatori di interessi confliggenti, disponendo, se del caso, al fine dell’accertamento della verità dei fatti una istruttoria suppletiva.

Contestando infine l’elemento soggettivo del dolo, imputatogli mutuando dalle risultanze delle indagini delle Commissioni, inficiate dai vizi già lamentati, il convenuto ha respinto la costruzione accusatoria che ha condotto all’addebito a suo carico del danno all’immagine dell’ente Regione, insussistente poiché non sarebbe provato alcun esborso economico per il ripristino del prestigio leso, oltre che per la carenza di un qualsivoglia illecito, come desumibile nello stesso atto di citazione dall’assenza al riferimento delle norme contrattuali o di legge che si assumono violate dal dipendente, il quale ha respinto l’addebito delle conseguenze del “clamor fori” dovuto a vicende che non riguardavano solo lui, bensì un’intera delegazione regionale all’estero.

Concludendo, nell’allegare documentazione a suffragio delle proprie difese, il convenuto ha chiesto il rigetto delle domande attoree, previa, in via istruttoria, acquisizione da parte del Collegio delle argomentazioni difensive presentate alla Procura allorché invitato a dedurre, e valutazione della possibilità di disporre d’ufficio una istruttoria suppletiva, acquisendo testimonianze anche sulle circostanze allegate dalla difesa e disponendo accertamenti diretti al fine di verificare la realtà dei fatti dedotti in giudizio.

Risulta dagli atti del giudizio che con deliberazione n. 1094 del 24 aprile 1999, predisposta dal Servizio studi e relazioni linguistiche – Ufficio Studi statistica e rapporti con organismi interregionali e proposta dall’assessore Tarcisio GRANDI, la Giunta Regionale, riconoscendosi impegnata nel sostenere iniziative volte a promuovere e sviluppare le attività di cooperazione interregionale e transfrontaliera a norma dell’art. 2, comma 1, lett. a, c, ed 1 del DPGR 23 giugno 1997, n. 8/1, aveva determinato di attivare la quota parte del Segretariato Alpe Adria spettante alla Regione T.A.A. per scopi di coordinamento delle diverse attività realizzate dagli organi della comunità Lavoro e dalla Regione, prevedendo anche la dotazione della quota parte con personale qualificato nel settore della comunicazione e della pubblicistica, e attribuendo provvisoriamente, fino all’adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici regionali, le relative funzioni ad uno degli uffici che trattano le materie assegnate alla competenza del Vice Presidente della Giunta Regionale dott. Tarcisio GRANDI, e precisamente all’Ufficio “Accordino”.

Con deliberazione n. 916 del 25 giugno 2001, ugualmente proposta dall’assessore GRANDI, la Giunta Regionale, facendo riferimento all’art. 2, comma 1, lett. c e h, del Testo Unificato delle Leggi concernenti “Iniziative per la promozione dell’integrazione europea e svolgimento di particolari attività di interesse regionale”, (approvato con D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L), e visto l’art. 45 della L.R. 9 maggio 1991, n. 10 (Norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione), aveva deciso di attuare per il secondo semestre 2001 “la realizzazione di iniziative e programmi volti a promuovere, nell’Est europeo e in particolare nelle aree post sovietiche, gli ideali del regionalismo in senso europeista e la pratica della cooperazione interregionale, organizzando seminari, incontri di studio, ricerche sui temi dell’autogoverno locale, incluso la adeguata pubblicizzazione degli eventi e la pubblicazione degli eventuali atti, organizzando altresì visite di studio presso la Regione Trentino Alto Adige di operatori e studiosi nel campo della collaborazione interregionale e stages, su base di reciprocità, per funzionari e collaboratori di amministrazioni pubbliche”, approvando allo scopo la spesa complessiva di L. 250 milioni, al cui pagamento si sarebbe provveduto con D.P.G.R., ai sensi dell’art. 45 della L.R. 9 maggio 1991, n. 10, su presentazione di idonea documentazione di spesa.

Con deliberazione n. 1625 del 14 novembre 2001 presentata dall’assessore GRANDI “fuori sacco” per l’approvazione, ovvero senza previa iscrizione all’ordine del giorno, la Giunta Regionale ha determinato di “modificare la deliberazione della Giunta Regionale n.del 2001, autorizzando una apertura di credito a favore del funzionario del Servizio Studi D. Z. pari all’importo di L. 40.000.000 per il pagamento delle spese, che dovranno risultare da idonea documentazione di spesa, di “vitto, alloggio, trasporti e traduzioni” relative al convegno No War, No peace: Moldavian Perspectives”, autorizzando la Ragioneria ad emettere il corrispondente ordine di accreditamento.

La proposta di deliberazione n. 1625/01 è stata elaborata dal dott. Z., secondo quanto confermato dallo stesso convenuto, assegnato al Servizio studi e relazioni linguistiche, ma risulta ufficialmente predisposta dalla Ripartizione III (affari finanziari), Ufficio preferenziale Trentino Alto Adige Tirolo Voralberg, ed è stata siglata dal dott. PAOLI, dirigente di quest’ultimo servizio. Tale circostanza è stata confermata dallo stesso dott. PAOLI con le dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione conoscitiva, costituita con D.P.G.R. n. 650/P del 7 dicembre 2001, il 13 dicembre successivo.

Risulta dal verbale di audizione svoltasi il 7 gennaio 2002 davanti al Procuratore regionale, che il dott Z., a domanda, ha affermato che la proposta di deliberazione in questione è stata da lui predisposta, ma portata in Giunta dal Segretario Generale ed illustrata dall’assessore dott. GRANDI.

Come rilevato dalla stessa Commissione conoscitiva in relazione conclusiva, i dirigenti rispettivamente del Servizio studi e relazioni linguistiche e della Ripartizione III affari finanziari, dott. HOFER e dott. PAOLI, “hanno esplicitamente dichiarato che non erano a conoscenza delle iniziative in materia di collaborazione interregionale transfrontaliera intraprese dal dipendente dott. Z., il quale risponde direttamente al Vice Presidente GRANDI”.

Non risulta che la delibera n. 1625 sia stata vistata dalla Ragioneria a norma degli artt. 30 e 46 della L. R. n. 10/91, ne’ che sia stata inserita nel programma di cui all’art. 3 della L. R. n. 10/88 e s. m., che avrebbe dovuto a propria volta essere sottoposto al “Comitato regionale consultivo per le iniziative europee” a norma dell’art. 4 della stessa L. R. n. 10 /88 e s. m..

Secondo le dichiarazioni rese dal convenuto con “promemoria” aggiuntivo depositato in Procura il 30 gennaio 2002, la Commissione interna aveva sollevato dubbi sulla regolarità della delibera in questione “ripetutamente richiamandosi proprio al mancato visto della Ragioneria”; l’atto, peraltro, sarebbe stato regolarmente vistato nel gennaio successivo “benché non si sia acquisito alcun atto aggiuntivo”; “a dispetto di ogni posteriore dichiarazione riguardo la pretesa irregolarità della citata deliberazione, il 16 novembre 2001 sia la Presidente Cogo che la dirigente Engl hanno firmato, senza eccepire alcunchè, gli atti che quella deliberazione richiedeva e cioè l’ordine di accreditamento al funzionario delegato”.

Dalla copia acquisita agli atti del giudizio si evidenzia come la deliberazione in questione sia stata vista e registrata sul conto impegni solo il 3 gennaio 2002.

L’urgenza a fondamento dell’omesso inserimento della proposta di deliberazione n. 1625 all’ordine del giorno dei lavori della Giunta sarebbe stata giustificata, secondo quanto risulta dalla relazione di D. Z. depositata in sede di audizione presso la Procura Regionale il 7 gennaio 2001, dalla crisi dei rapporti Moldavia – Russia; stando alla relazione illustrativa inviata dal dott. GRANDI al Presidente della Commissione di inchiesta in data 4 gennaio 2002, tale precipitazione sarebbe stata imposta dal fatto che la rappresentanza Moldava, fino all’ultimo momento incerta sulla propria partecipazione al convegno, aveva dato l’assenso solo poche ore prima alla riunione di giunta. La deroga alle procedure già deliberate, ovvero la necessità di ricorrere alla figura del funzionario delegato, è stata quindi motivata dal dott. GRANDI con la menzionata relazione illustrativa rappresentando che “la parte delle spese di vitto, alloggio, trasporti e traduzioni in capo alla Regione non può essere materialmente sostenuta ex post essendo risultato problematico trovare un’agenzia turistica che si assuma la preparazione dei dettagli organizzativi inviando la documentazione di spesa alla Ragioneria della Regione solo successivamente allo svolgimento della conferenza”; tale circostanza è stata sostanzialmente confermata dallo stesso dott. Z. con la relazione allegata alle deduzioni presentate alla Procura Regionale il 7 gennaio 2002. L’assessore GRANDI ed il dott. Z. hanno anche aggiunto che quest’ultimo, prima di procedere alla stesura della delibera in questione, si era confrontato con la Ragioneria e con la Segreteria Generale della Regione.

Con dichiarazione indirizzata il 15 febbraio 2002 al Presidente della Commissione di inchiesta Consiliare sul “caso Mosca” la signora Paola SEMBENOTTI, collaboratrice dell’Ufficio Stampa dell’Amministrazione Regionale, ha comunicato che il dott. Z. le aveva telefonato dicendo che “il vicepresidente GRANDI non era interessato a far divulgare la notizia del convegno a Mosca”.

Secondo quanto riferito dallo stesso convenuto alla Commissione conoscitiva il 17 dicembre 2001, la somma consegnata in contanti al funzionario delegato, equivalente a 17.950 dollari, non era destinata alla copertura integrale delle spese sostenute per il convegno in questione, essendo stata utilizzata esclusivamente per alcune voci relative a “vitto, alloggio, trasporti, traduzioni”; di tale somma sono stati spesi “in loco” circa 6.500 dollari, mentre i rimanenti 11.503 sono stati confiscati dallo Stato russo; le residue spese, fino alla concorrenza complessiva di circa 23 milioni di vecchie lire, sono rimaste a carico della Regione a fronte della successiva presentazione delle relative fatture.

Dopo lo svolgimento del convegno, il 27 novembre 2001, ed all’atto del rientro in Italia insieme all’assessore GRANDI, il Dott. Z., arrestato all’aeroporto internazionale di Mosca con l’accusa di contrabbando, ossia di esportazione di beni non esibiti al controllo doganale e non dichiarati, in violazione del capo I, art. 188 del codice penale della Federazione russa, veniva tradotto in un carcere alla periferia di Mosca, dove trascorreva in stato di fermo le successive 65 ore; nel frattempo l’assessore GRANDI proseguiva nelle operazioni di imbarco sull’aereo, per rientrare da solo in Italia.

Gli 11.503 dollari americani, di proprietà della Regione Trentino Alto Adige, residuati dalle spese sostenute in territorio russo per il convegno, e ritrovati dagli ispettori nella tasca della giacca del dott. Z. alla dogana, sono stati confiscati in seguito a decisione del Tribunale moscovita.

Il caso in questione ha avuto un risalto macroscopico, provocando una profonda crisi politica a livello regionale, anche perché si è prospettato contemporaneamente ad altra questione riguardante un furto di autovetture ai danni della Regione Trentino Alto Adige avvenuto in Ungheria, episodi che hanno indotto l’ente danneggiato a nominare due commissioni di inchiesta per l’approfondimento dei fatti stessi.

Alla odierna udienza l’avv. ZANCANELLA, per il convenuto, ha sottolineato come i fatti sui quali si fonda la citazione non siano stati indubitabilmente acclarati, essendo stati oggetto di accertamento da parte di commissioni interne aventi finalità esclusivamente politiche, e come la perdita subita dall’Amministrazione sia imputabile anche a quest’ultima, che avrebbe omesso di attuare le procedure necessarie per il recupero delle somme sequestrate, forse a tutt’oggi ancora esperibile, con la conseguente incompleta definizione del danno patrimoniale del quale si chiede il risarcimento. Nel contestare, quindi, nella fattispecie, la mancanza di violazioni normative a sostegno delle accuse, nonché l’irrilevanza - nel presente giudizio - della sentenza penale, peraltro neppure di condanna, pronunciata da uno Stato estero, la difesa ha ribadito l’inutilizzabilità degli elementi probatori, oltretutto fondati su giudizi di parte, raccolti dal Requirente, insistendo nelle conclusioni già rassegnate e chiedendo che il Collegio valuti la possibilità di effettuare una istruttoria suppletiva sui fatti oggetto del giudizio.

Il Procuratore Regionale, riservandosi di effettuare ulteriori indagini sulle procedure di erogazione delle spese per il convegno di Mosca, ha specificato come la scelta attuale - orientata al solo recupero delle somme confiscate dalle autorità russe - risponda ad esigenze di sollecita giustizia e ha sottolineato, inoltre, come il convenuto abbia violato le norme interne che regolano l’attività del funzionario delegato, oltre a quelle proprie dello Stato ospite che puniscono le violazioni valutarie. Il Requirente ha ricordato l’irreversibilità del provvedimento di confisca delle somme in questione, definitivamente consolidatosi in seguito alla mancata impugnazione, da parte del dott. Z., della sentenza del Tribunale di Mosca nei termini previsti dalle leggi russe. Ha ribadito la tesi dell’elemento psicologico del dolo, desumibile dalla oggettiva impossibilità, anche per un comune cittadino, di ignorare e trascurare gli obblighi in materia valutaria all’ingresso in Russia,  e ha ricordato l’elevatissimo rischio comportato dalla, nondimeno sospetta, disponibilità di grande quantità di denaro, rischio certamente agevolato dal clima di faciloneria e di disordine amministrativo vigente in Regione.

Nel confermare le richieste risarcitorie il Procuratore Regionale ha, in particolare, rammentato come il danno all’immagine sia stato determinato anche dal contesto nel quale si è svolto il fatto lesivo, con effetti amplificati dalla stampa sia pure in relazione ad altre vicende, ad esso connesse, esulanti tuttavia dal presente giudizio: la quota di danno strettamente addebitabile al convenuto è, tra l’altro, imputabile non solo alla sua alta qualifica all’interno dell’organico dell’Ente ma, anche, al suo ancor più elevato livello di fatto nonché alla conseguente, speciale situazione di autonomia che non solo gli ha consentito di organizzare senza difficoltà il convegno (in seguito, peraltro, neppure documentato dall’acquisizione delle relazioni dei partecipanti) ma di ottenere agevolmente il relativo finanziamento con prelevamento addirittura del denaro contante parte del quale fu, poi, confiscato nell’attraversamento della dogana russa al momento del ritorno in Italia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare, è necessario specificare che l’oggetto del presente giudizio è limitato sia all’accertamento di eventuali responsabilità amministrative conseguenti alla confisca, da parte dello Stato russo, della somma di 11.503= dollari USA, residuati dalle spese per la missione effettuata a Mosca, sia alla valutazione del danno all’immagine inferto all’Ente pubblico: elementi, entrambi, strettamente circoscritti dalle domande del Pubblico Ministero.

La fattispecie verrà, pertanto, analizzata esaminando, dapprima, il danno subito dalla Regione e la sua effettiva consistenza; poi, il fatto produttivo del pregiudizio erariale, al fine di individuare i soggetti che vi hanno partecipato; il nesso di causalità tra il fatto dannoso ed i comportamenti degli stessi; la sussistenza di un rapporto di impiego o di servizio tra i soggetti così identificati e l’Ente danneggiato; infine, l’intensità dell’elemento psicologico degli autori del danno nella relativa causazione. Quindi verrà quantificata la quota del danno, patrimoniale e non, subito dall’Amministrazione, da porre a carico degli effettivi responsabili.

1) IL DANNO SUBITO DALL’ENTE PUBBLICO E LA SUA EFFETTIVA CONSISTENZA.

Come premesso - e prescindendo dall’analisi di ulteriori eventuali pregiudizi erariali determinati dalla vicenda in esame - il danno patrimoniale, per il cui recupero si procede, è quello derivato dalla sola perdita della somma confiscata dallo Stato Russo, con detrimento delle pubbliche finanze della Regione Trentino-Alto Adige, atteso che il danno non patrimoniale si configura nel pregiudizio all’immagine dell’Ente stesso per effetto di tale evento.

1. In primis, per quanto riguarda il danno patrimoniale, osserva anzitutto il Collegio che sul dott. Z. - nominato funzionario delegato con la deliberazione n. 1625/01, a norma dell’art. 50 della legge di contabilità regionale n. 10/91 - incombeva, ai sensi del successivo art. 51, l’obbligo di rendicontazione delle spese liquidate e dei pagamenti effettuati con le somme prelevate dalle aperture di credito; inoltre, secondo le disposizioni di cui alla stessa L. R. n. 10/91, armonizzate con quelle di carattere generale vigenti in materia di contabilità dello Stato, i fondi dell’Ente non utilizzati dovevano essere restituiti al proprietario (cioè alla Regione). A tale proposito, l’art. 51, 4° comma della succitata legge di contabilità regionale, prescrive che le somme riscosse dai funzionari delegati e non erogate, alla chiusura del rendiconto debbono essere versate in tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell’entrata: il funzionario delegato è, dunque, onerato dall’ obbligo di restituzione delle somme non spese, della cui perdita è tenuto a rispondere.

Non vi è quindi dubbio sul fatto che la notevole somma confiscata al dottor Z. - nelle cui mani era rimasta, essendo riuscito il medesimo (come in “fatto” precisato) ad ottenere la disponibilità in contanti di una ingente quantità di denaro, genericamente destinato a finanziare il convegno sulla situazione moldava - costituisca l’intero danno patrimoniale “iniuria datum” sofferto dalla Regione Trentino-Alto Adige, come prospettato dall’attore.

A tale proposito, il Collegio concorda con le valutazioni del Requirente - circa l’irreversibilità del provvedimento di confisca del danaro pubblico in possesso dello Z.  - poiché, diversamente dal sequestro, al quale inizialmente esso era stato assoggetto, la confisca consiste nella avocazione dei beni da parte dello Stato russo, reso irrevocabile dalla mancata impugnazione da parte del convenuto della sentenza emessa dal Tribunale di Mosca: restano, così, inequivocabilmente definite anche la certezza e l’attualità del danno patrimoniale subito dall’ente Regione.

2. In secondo luogo, il detrimento all’immagine dell’Ente pubblico causato dall’episodio costituisce, di per sé e incontestabilmente, naturale conseguenza dannosa da risarcire poiché il prestigio della Amministrazione Regionale è un bene direttamente protetto, con domanda azionabile dinanzi al giudice contabile.

Al riguardo, in base al recente orientamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, espresso con sentenza n. 10/QM del 23 aprile 2003, il diritto al risarcimento trova giuridico fondamento nella generale previsione dell’art. 82 del R.D. n. 2240 del 1923, dell’art. 52 del R.D. n. 1214 del 1934, dell’art. 18 del D.P.R. n. 3 del 1957 e successive modificazioni ed integrazioni, che possono considerarsi norme in bianco, o clausole generali, aventi funzione integratrice della generale valenza dell’articolo 2043 del codice civile. Il danno all’immagine della Pubblica Amministrazione costituisce, infatti, una delle possibili manifestazioni del danno esistenziale concretandosi in un pregiudizio che prescinde dal reddito del soggetto danneggiato, non ha ad oggetto la lesione di beni o di interessi patrimoniali, benché sia suscettibile di valutazione economica, e si configura quale danno/evento (e non danno/conseguenza). In quanto tale, la lesione all’immagine della P.A. - costituendo violazione di diritti di rilevanza costituzionale (cfr. anche SS.RR., sent. n. 16/QM del 28 maggio 1999) - è suscettibile ex se di sanzione risarcitoria, a prescindere dall’effettuazione di spese di ripristino dei beni immateriali lesi, e può essere liquidato con valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., cui la giurisprudenza attribuisce valenza generale, anche sulla base di prove presuntive ed indiziarie, fermo rimanendo l’onere del Pubblico Ministero di indicarne i parametri di valutazione (v. anche SS.RR., sent. n. 10/QM/03).

Il danno “non patrimoniale” subito dall’Amministrazione, come contestato al dott. Z. dal Procuratore Regionale, trarrebbe la sua origine dall’abuso della funzione pubblica da cui è sortito il singolare episodio che – oltre ad aver richiesto, tra l’altro, la nomina di ben due Commissioni (una conoscitiva e l’altra di inchiesta) distogliendo, conseguentemente, politici ed amministratori dalle normali funzioni istituzionali - ha prodotto l’ulteriore effetto dell’ampia diffusione dei fatti stessi, attraverso i mezzi di informazione, e ha generato un diffuso senso di sfiducia dell’opinione pubblica nei confronti dell’operato degli amministratori e/o funzionari dell’Ente territoriale locale.

Tuttavia, ad avviso del Collegio, il danno addebitato al solo convenuto e relativo ai fatti in questione si inquadra nell’ambito di un ben più vasto danno all’immagine subito dalla Regione Trentino-Alto Adige, non ricollegabile esclusivamente all’episodio che ha dato luogo alla perdita patrimoniale per cui è giudizio: non si può trascurare, infatti, che la “questione Z.” si è proposta quasi contemporaneamente ad un diverso evento (il furto di autovetture avvenuto in Ungheria, ai danni di altra delegazione regionale) e che la nomina di una delle suddette due commissioni di inchiesta fu imposta dalla necessità di indagare anche su quest’ultimo episodio. Dall’esame degli articoli di cronaca allegati agli atti si deduce, inoltre, che il clamore sollevato dai mezzi di informazione fu, per lo più, diretto ad orientare l’attenzione pubblica sulle modalità di gestione dei fondi regionali destinati all’attuazione delle iniziative all’estero, che non focalizzato unicamente sui risultati della infelice missione in Russia, i cui effetti sarebbero stati percepiti dai media come “la punta dell’iceberg” ovvero come indice rivelatore di una politica che, in quel determinato momento storico, considerati i clamorosi fatti verificatisi in circostanze fortunatamente non consuete, poteva apparire ispirata più da scopi turistici che istituzionali. Il tutto, si è logicamente riverberato ai danni dell’Ente Regione, provocandone all’interno profonde crisi e spaccature, e prestandosi anche a strumentalizzazioni di carattere politico che hanno amplificato gli effetti del fatto in esame.

Data la pluralità delle componenti della ingente lesione inferta al buon nome, alla credibilità ed alla reputazione dell’Amministrazione stessa, occorre prescindere temporaneamente dalla quantificazione del danno da addebitare concretamente ai relativi responsabili, che verranno di seguito individuati secondo i criteri di imputazione della responsabilità amministrativa.

2) IL FATTO PRODUTTIVO DEL DANNO.

Dall’esame degli atti allegati dalle parti emerge, a prima vista, come tutta la vicenda abbia tratto origine e si sia svolta, per così dire, in una sequenza di scorrettezze - quando non di vere e proprie illegittimità - realizzate dai diversi soggetti coinvolti nella definizione e nella attuazione del provvedimento riguardante la missione in Russia del dott. Z..

Prescindendo, come d’obbligo, da ogni valutazione sul merito delle scelte discrezionali – che esula dall’ambito giurisdizionale di questa Corte dei conti poiché preclusa dall’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, modificato dalla legge 6 dicembre 1996, n. 639 - si può rilevare come la deliberazione della Giunta regionale n. 1625 in data 14 novembre 2001, da cui ha tratto origine la vicenda, e gli atti esecutivi ad essa conseguenti siano la risultante di un cumulo di violazioni della normativa, interna ed esterna, che presiede alla formazione ed alla esecuzione del provvedimento amministrativo.

Infatti, dall’analisi del procedimento di formazione della deliberazione stessa, emerge, innanzitutto, la palese violazione delle prescrizioni imposte dalla legge 2 maggio 1988 n. 10  (che disciplina le “iniziative per la promozione dell’integrazione europea”), e che l’Ente locale stesso si era imposto tramite la legislazione regionale.

Per incidens, osserva la Corte come la normativa regionale (in particolare: art. 2 L. R. n. 10 /88, come modificato dall’art. 2 della L. R. 25 giugno 1995, n. 4, e come riprodotto dall’art. 2 del D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L) in base alla quale si ritenne di organizzare il “convegno” appaia non solo estremamente vaga ed indefinita ma attuata sulla scorta di una incomprensibile ripartizione di competenze, peraltro intestate, senza accessibili criteri, a diversi assessori regionali. E’, comunque, chiaro il disposto dell’art. 3 della stessa legge secondo cui: “la Giunta presenta annualmente al Consiglio Regionale un rapporto sull’attività svolta e un programma per l’anno successivo”, che deve contenere, nell’ambito delle finalità e degli obiettivi indicati dagli artt. 1 e 2 della stessa legge: a) “notizie sugli indirizzi politici e sulle proposte di lavoro che la regione, in collaborazione con le Province Autonome di Bolzano e Trento, intende sostenere nelle Comunità di lavoro interregionali costituite tra regioni di confine”; b) “le iniziative promozionali di formazione di una coscienza europea, in particolare attraverso incontri e scambi, studi e ricerche sui problemi istituzionali, giuridici, culturali, economici, storici, sociali, collegati alle finalità della presente legge”. Inoltre, a norma dell’art. 4 della citata legge n. 10 /88, “al fine di analizzare le richieste formulate alla Giunta Regionale per la predisposizione del programma annuale di cui all’art. 3 è istituito il “Comitato regionale consultivo per le iniziative europee” esso è composto dal Presidente della Giunta Regionale o da un Assessore delegato e da sei esperti in tematiche europeistiche, tre designati dalla Giunta Provinciale di Trento, tre designati dalla Giunta Provinciale di Bolzano”.

Non risulta che, nel caso in esame, si sia ottemperato ai prescritti adempimenti di cui ai riprodotti artt. 3 e 4 della menzionata L.R. n. 10/88, e successive modifiche, anche perché l’iniziativa di organizzare il convegno in questione fu assunta affrettatamente e in maniera del tutto estemporanea.

Alle trasgressioni della normativa in materia di integrazione europea vanno aggiunte, con pari incidenza, quelle di natura amministrativa e contabile appresso indicate:

a) la deliberazione n. 1625/01 (che nominava quale funzionario delegato il dott. Z., in deroga a quanto disposto con la precedente deliberazione n. 916/01), fu predisposta dal medesimo dott. Z. il quale, inspiegabilmente, appare (nella fattispecie) affrancato dal controllo di strutture sovraordinate sicché, violando tutte le disposizioni in merito alla struttura gerarchica degli uffici e soverchiando il controllo dei funzionari responsabili circa il rispetto di dette regole, fu capace di ottenere il necessario visto tenendoli, addirittura, all’oscuro delle proprie iniziative. La delibera - peraltro non sorretta da adeguata motivazione e, forse per la fretta, non recante compiuta enunciazione nel dispositivo - fu presentata, per l’approvazione, alla Giunta Regionale “fuori sacco” ovvero senza previa iscrizione all’ordine del giorno;

b) giova, inoltre, rappresentare che l’art. 30 della L.R. 9 maggio 1991, n. 10, in materia di “compiti della Ragioneria”, prescrive che tale Ufficio abbia, tra gli altri, il compito della “verifica dell’effettuazione delle spese in conformità delle norme legislative e regolamentari e nel modo più proficuo per la Regione”. In ragione di ciò, con propria nota in data 7 ottobre 1999, la dirigente della Ragioneria aveva richiamato i dirigenti delle Ripartizioni e strutture equiparate, gli Ispettori del Libro Fondiario e del Catasto nonché i direttori degli Uffici Centrali sulla necessità di motivare sufficientemente, sia in termini di diritto che di fatto, le proposte di deliberazione - riscontrandone la frequente ambiguità, imprecisione e scarsa trasparenza – e sulla esigenza di rispettare i tempi e modalità della loro presentazione al fine dell’inserimento all’ordine del giorno delle sedute della Giunta Regionale.

L’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con parere del 13 marzo 2000, in risposta a specifico quesito del Vicepresidente della Regione - sui compiti della Ragioneria con riferimento alle proposte di deliberazione comportanti spese - controbattendo alle obiezioni in tale sede sollevate circa presunti appesantimenti della procedura, aveva sottolineato la necessità della verifica, da parte della Ragioneria stessa, di legittimità e migliore proficuità della spesa non solo in occasione dell’esame delle deliberazioni adottate ma anche sulle relative proposte: garanzie ritenute non superflue ma indispensabili, alla luce anche della riduzione dell’area del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, nonostante le specifiche attribuzioni dei dirigenti tenuti a sottoscrivere le proposte di deliberazione e ad effettuare tutti i controlli intesi ad assicurare il rispetto della normativa in vigore.

Ebbene, la deliberazione n. 1625/01 non fu sottoposta al visto preventivo della Ragioneria: l’urgenza impressa alla procedura consentì di sottrarla al controllo dell’Ufficio che, comunque, successivamente alla intervenuta approvazione da parte della Giunta Regionale ha espressamente ricusato di apporre il suggello di competenza al provvedimento stesso, ravvisandovi illegittimità;

c) nonostante ciò, l’ordine di accreditamento dei fondi in favore del funzionario delegato dott. Z. (parte dei quali, giova ripeterlo, fu poi confiscata in Russia), fu ugualmente ed inspiegabilmente emesso e sottoscritto, con la conseguente fuoriuscita del danaro pubblico dalle casse della Regione, mentre non risulta che siano state osservate le disposizioni dell’art. 54 della citata L. R. n. 10 del 9 maggio 1991 riguardanti l’esecuzione degli atti non vistati dalla Ragioneria; come esposto in fatto, il visto dell’organo di controllo risulta essere stato apposto sull’atto addirittura il 3 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si svolsero gli avvenimenti oggetto del presente giudizio. La deliberazione n. 1625/01 ebbe, infatti, ugualmente esecuzione e l’ ambigua missione all’estero - la cui urgenza non è stata sufficientemente ne’ univocamente motivata neppure in seguito ai fatti in questione – poté essere attuata senza ulteriori indugi.

A conclusione, dunque, di una procedura amministrativo contabile costellata di marcate illegittimità, i dollari (in contanti) destinati a coprire le spese relative a “vitto, alloggio, trasporti, traduzioni” – denaro costituente solo parte, come si apprende dalla lettura degli atti, della più ingente e fluttuante somma destinata al finanziamento della missione in Russia, da erogarsi in prosieguo ed a seguito della successiva presentazione di fatture – entrarono con facilità nella piena disponibilità del dott. Z..

3) IL NESSO DI CAUSALITÀ TRA IL FATTO DANNOSO ED I COMPORTAMENTI DEI SOGGETTI CHE VI HANNO DATO LUOGO.

Il danno cui si riferisce la richiesta risarcitoria del Procuratore Regionale, ancorché circoscritto alla sola perdita economica degli 11.503 dollari USA confiscati in Russia nonché al danno all’immagine di conseguenza arrecato alla Regione, potrebbe essere in astratto imputabile – in base a quanto innanzi argomentato - anche ad altri soggetti legati all’Ente danneggiato e non al solo convenuto; costui, però, a giudizio del Collegio – indipendentemente dall’intuibile concorso dei preposti e/o addetti ai vari settori, comunque, interessati alla vicenda - ha svolto nella causazione di essa un ruolo, senza dubbio, preminente ed esclusivo avente ex se rilevanza decisiva poiché imperniato, come si vedrà, su scelte e decisioni del tutto personali e pienamente libere. Comportamenti, in verità, difformi non solo dal dovere di fedeltà e diligenza verso l’Ente rappresentato ma, sopra tutto, dalla puntuale osservanza delle regole di natura amministrativa/contabile che precipuamente incombono ad un soggetto particolarmente qualificato qual è il funzionario delegato.

Il rapporto tra il danno ed i comportamenti soggettivi ad esso connessi va, infatti, analizzato secondo i criteri giuridici dettati dagli artt. 40 e 41 del codice penale, applicabili anche al giudizio di responsabilità amministrativo-contabile per l’individuazione del nesso di causalità (cfr. Corte dei conti, SS.RR., n. 458 del 13 febbraio 1986; Sez. II, n. 104 dell’8 giugno 1987; Sez. Sardegna, n. 206 dell’11 aprile 1988; SS.RR., n. 831 del 1° febbraio 1993; Sez. Puglia, n. 156 del 29 novembre 1995; Sez. Sicilia, n. 2 del 5 gennaio 1999; Sez. Toscana, n. 1007 del 26 agosto 1999; Sez. Calabria, n. 1097 del 10 dicembre 2002, e conformi).

Orbene, nella serie causale di azioni scorrette sotto il profilo amministrativo, astrattamente suscettibili di dare luogo al coinvolgimento di altri soggetti - specie in un contesto di noncuranza e trascuratezza come quello palesato, nella fattispecie, dall’Amministrazione regionale - balza evidente, nel presente giudizio, il comportamento assolutamente autonomo ed imprevedibile del dott. D. Z. il quale: a) in primo luogo, non ha assolto all’obbligo (imposto dall’art. 3 del D.L. 28 giugno 1990 n. 167, conv. con L. 4 agosto 1990, n. 227), di dichiarare all’Ufficio Italiano Cambi di portare con sé, all’estero, danaro contante di importo superiore a venti milioni di lire, trasgredendo così alle disposizioni valutarie vigenti nello Stato Italiano, nonostante fosse stato specificamente invitato ad attenervisi; b) ha violato, inoltre, anche le più severe regole, vigenti nello Stato Russo, non effettuando le dovute denunce formali (su appositi moduli) delle somme addosso recate - sia in entrata che in uscita, in/da quel territorio - causando, così, il sequestro e la successiva confisca del danaro in mani proprie che avrebbe dovuto essere restituito all’Ente pubblico; c) ha consapevolmente imboccato nella zona doganale aeroportuale russa – ripetesi, sia all’ entrata sia all’ uscita - il corridoio “verde” (nulla da dichiarare) piuttosto che quello “rosso” dove ancora avrebbe potuto dichiarare la valuta posseduta compilando l’apposito modulario.

In ragione degli argomenti che precedono è agevole convenire – con la più accreditata giurisprudenza di questa Corte – che non opera il principio della equivalenza delle cause se la condotta, da ultimo posta in essere, sia stata da sola sufficiente a determinare l’evento, atteso che: “anche nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile trovano applicazione i criteri per l'individuazione del nesso di causalità desumibili dagli art. 40 e 41 c.p.; ne consegue che qualora l'evento dannoso per l'erario sia ricollegabile ad una pluralità di condotte succedentesi nel tempo, deve essere riconosciuta a ciascuna di esse efficacia causale, semprechè nella successione degli avvenimenti i suddetti comportamenti abbiano determinato o abbiano concorso a determinare l'evento dannoso, e salvo che la condotta posta in essere da ultima sia stata da sola sufficiente a determinare l'evento stesso” (Corte dei conti, SS.RR. n. 831 del 1° febbraio 1993); “In materia di responsabilità amministrativa, pur in presenza di concorso di cause - quale disciplinato dall'art. 41 c.p. - va riconosciuta alla causa sopravvenuta, che sia di per se' idonea a produrre l'evento dannoso, l'efficienza determinante ed esclusiva nei confronti di detto evento” (Corte dei conti Sez. Puglia, n. 156 del 29 novembre 1995; conformi, Sez. Calabria, n. 1097 del 10 dicembre 2002; Sez. Puglia, n. 244 del 21 marzo 2003); “In caso di concorso di cause, ai fini della valutazione del nesso di causalità tra evento e comportamento illecito, il criterio della causalità adeguata va integrato con quanto previsto dall'art. 41 comma 2 c.p., secondo cui le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento; il che conduce ad estromettere nella serie causale la causa che appare più remota” (Corte dei conti, Sez. Toscana, n. 1007 del 26 agosto 1999).

La sequenza delle azioni, per lo meno irregolari, dei vari soggetti coinvolti nella vicenda ha, senz’altro, favorito la disponibilità, nelle mani del dott. Z., del danaro contante (in seguito confiscato); ciò non sembra, tuttavia, sufficiente ad ipotizzare altrui responsabilità atteso che la successiva condotta antigiuridica del funzionario delegato non costituisce prevedibile evoluzione dei comportamenti antecedenti. L’andamento della vicenda induce ragionevolmente a considerare che, quando anche le somme in questione gli fossero state legittimamente affidate, egli, con l’ omettere le prescritte denunce, avrebbe ugualmente provocato la confisca dei dollari in favore dello Stato russo. Pertanto, la menzionata perdita patrimoniale subita dalla Regione Trentino-Alto Adige è imputabile, in via esclusiva, al dott. Z. così come a lui deve essere attribuita la quota/parte del danno all’immagine subito dalla Regione stessa per gli stessi fatti (sul punto v. par. 6, b).

4) LA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO O DI SERVIZIO.

Così individuato il convenuto quale unico autore del danno contestato dal Requirente, la pacifica esistenza di questo requisito non merita ulteriori disquisizioni: sono, infatti, indiscutibilmente provate le circostanze sia dell’inserimento del dott. Z. nei ruoli dell’ Ente danneggiato, come funzionario di settima qualifica funzionale, sia della sua giuridica assegnazione al Servizio studi e relazioni linguistiche. Giova rilevare, tuttavia, che la sfuggente attribuzione di competenze “di fatto” non consente di individuare con linearità i rapporti intercorsi tra il convenuto e le varie strutture della Regione preposte allo svolgimento dello specifico procedimento amministrativo sfociato nella deliberazione n. 1625/01.

5) LA SUSSISTENZA DEL DOLO O DELLA COLPA GRAVE IN CAPO ALL’AUTORE DEL DANNO.

A norma del già citato art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (come modificato dalla legge 6 dicembre 1996, n. 639), “la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave”.

Il Procuratore Regionale ha configurato, nella specie, l’elemento soggettivo del dolo desumibile, a suo avviso dalle modalità di svolgimento degli eventi che hanno provocato i danni subiti dall’Amministrazione.

Il convenuto, a propria discolpa, sostenendo la natura contrattuale della responsabilità amministrativa, asserisce la mancanza nella fattispecie di imputabili violazioni di obblighi di servizio: questi ultimi, tuttavia, rileverebbero più nell’ambito della responsabilità disciplinare che contabile, potendo comunque coesistere con la mancanza di responsabilità amministrativa. Peraltro, un fatto dannoso potrebbe derivare tanto da un inadempimento contrattuale come da un illecito aquiliano.

Premette, sul punto, il Collegio che, nel caso in esame, vi è stata una effettiva violazione degli obblighi di servizio che, per di più, il convenuto liberamente aveva scelto di svolgere. L’ordinamento attribuiva, infatti, al dott. Z. - in conseguenza del ruolo di funzionario delegato da lui spontaneamente assunto - ben precisi compiti di custodia e di conservazione dei valori affidatigli, oltre ad un obbligo di restituzione di quanto eccedente rispetto alle necessità della missione: pertanto, l’elemento soggettivo del convenuto è concretato, oltre che dalla trasgressione del generico dovere di diligenza, incombente su tutti i pubblici dipendenti, dalla violazione dei particolari obblighi imposti dalla legge proprio alla figura del funzionario delegato. Le trasgressioni contestate al dott. Z., come specificato in udienza dal Pubblico Ministero, non riguardano solo la normativa vigente in Russia bensì le disposizioni che regolano gli obblighi del funzionario delegato, disposizioni disattese dal convenuto, con ciò provocando la confisca delle somme di proprietà della Regione (peraltro gli sarebbe stato, ugualmente, imputato il danno se egli, pur senza violare alcuna norma straniera, avesse causato in altro modo - per negligenza e trascuratezza -  la perdita della somma in questione).

Oltretutto il dott. D. Z., proclamandosi esperto di minoranze e non di contabilità, anziché discolparsi si espone a più gravi censure per essersi consapevolmente avventurato in una attività professionale, che a lui era estranea, senza avere previamente assolto all’onere, a suo esclusivo carico, di assumere le necessarie informazioni sulle regole indispensabili per garantire la conservazione dei beni di cui aveva richiesto l’affidamento e di cui era materialmente in possesso.

Il cosciente comportamento del convenuto, in violazione degli obblighi liberamente accollatisi, - che va ben oltre la estrema superficialità, leggerezza, imprudenza e noncuranza – è desumibile non solo, come già detto, dalla voluta trasgressione della normativa valutaria interna (che, pur senza essere causa immediata del danno, costituisce significativo indicatore dell’atteggiamento psicologico con cui la missione fu affrontata), ma anche dall’intenzionale modus operandi nella zona doganale dell’aeroporto internazionale Seremet’evo - 2 di Mosca nonché, da ultimo, dalle inspiegabili difficoltà di successivo reperimento della documentazione giustificativa (rivelatasi, oltretutto, in seguito lacunosa ed insoddisfacente) delle spese sostenute in Russia.

E’, quindi, chiaramente manifesta la consapevole, macroscopica difformità della condotta del funzionario delegato dalla peculiare diligenza richiesta nell’adempimento delle obbligazioni dall’art. 1176, 2° comma, del codice civile, con riguardo alla natura ed alle caratteristiche di una specifica attività (cfr. Corte dei conti, Sez. Toscana, 16 luglio 1996, n. 379; Sez. Piemonte, 9 aprile 1997, n. 243; Sez. Lombardia, 17 settembre 1997, n. 775; Sez. Sicilia, 16 marzo 1998, n. 81, e conformi).

Nella fattispecie sono, dunque, riscontrabili tutti gli elementi che colorano l’elemento psicologico del convenuto fino a fargli assumere la connotazione del dolo.

Rileva il Collegio che la possibilità di ignorare gli obblighi in materia di dichiarazioni valutarie vigenti in Russia - addotta dal dott. Z. per giustificare l’accaduto - è non solo smentita, circa il volo e le fasi precedenti l’atterraggio all’aeroporto di Mosca, dalla dichiarazione del responsabile Lufthansa per il Triveneto, in data 22 febbraio 2002, ma è preclusa in radice dalla sentenza del 13 febbraio 2002 del Tribunale di Mosca da cui risulta che il testimone Verchgradskij, ispettore dell’OOBA il quale aveva proceduto all’arresto del dott. Z., “ha spiegato alla Corte che l’area doganale è dotata di cartelli informativi nonché di un servizio di informazione doganale e che, oltretutto, ogni 30 minuti un altoparlante informa i passeggeri, in russo e in inglese, in merito alle modalità di dichiarazione doganale”, lingue delle quali il convenuto, “veterano” dei viaggi all’estero, è da presumere avesse buona padronanza essendo stato assegnato al Servizio di appartenenza anche per tali attitudini. Val notare, ancora, che, dal verbale di “disposizione riguardante la cessazione della misura di fermo relativo all’accusato in considerazione della garanzia offerta da un Ente pubblico”, redatto in data 30 novembre 2001 dal luogotenente maggiore giudiziario Kozlov, si legge addirittura che il dott. Z. “intenzionalmente, allo scopo di passare in modo illegale la frontiera doganale della Federazione russa, non ha dichiarato a domanda orale, non ha denunciato, non ha sottoposto al controllo doganale 11.503 dollari USA(….)”.

Dall’esame della documentazione scritta e fotografica acquisita agli atti, considerando inoltre che all’aeroporto internazionale Seremet’evo - 2 di Mosca tutti i passeggeri, per accedere all’ imbarco, devono necessariamente transitare per uno dei due corridoi – rispettivamente, rosso e verde a seconda che si debbano o meno effettuare dichiarazioni doganali - il Collegio ritiene davvero inverosimile la circostanza che il dott. Z. sia stato posto nelle condizioni di ignorare sia i ripetuti richiami orali sia i cartelli scritti sia, infine, la diversa colorazione dei corridoi di transito per le dichiarazioni previste dalla normativa valutaria in entrata ed in uscita dallo Stato Russo. E’, invece, ravvisabile da parte sua il volontario ignorare tutti i suddetti, numerosi e frequenti appelli e/o segnali di richiamo all’osservanza ed al rispetto delle regole doganali: gravissima e intenzionale condotta omissiva che, nel sottrarsi ad ogni regola, ha provocato (come prevedibile e come puntualmente avvenuto) il controllo dei doganieri con le ben note, successive, conseguenze produttive del danno per cui è giudizio.

6) CONCLUSIONI.

Verificata la compresenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità patrimoniale, il Collegio riconosce sussistente la responsabilità amministrativa a titolo di dolo del dott. D. Z. per i fatti contestati dal Procuratore Regionale: rimane, solo, da quantificare la consistenza dei danni risarcibili, causati all’Amministrazione regionale, che devono essere posti unicamente a carico del convenuto. Circa il :

a) DANNO PATRIMONIALE, sulla scorta di quanto dianzi precisato in tema di nesso di causalità, la totalità della perdita subita dalla Regione Trentino- Alto Adige per la confisca di 11.503= dollari USA, decretata dal Tribunale intermunicipale Golovinskij SAO di Mosca nell’udienza pubblica tenutasi il 13 febbraio 2002, deve essere rifusa interamente dal convenuto, fatte salve le autonome iniziative della Procura Regionale di questa Corte per il recupero degli eventuali, ulteriori danni che ravviserà nella fattispecie.

Questo Collegio ravvisa, infatti, la piena ed esclusiva responsabilità dello Z. in ordine ai fatti contestatigli dal Procuratore Regionale, specificando - per quanto possa apparire superfluo - che il proprio convincimento si fonda sull’esclusivo esame obiettivo degli accadimenti, come descritti nelle premesse in fatto della presente sentenza, e non, invece, sulla rielaborazione di essi ad opera di organi estranei alla propria giurisdizione.

Di conseguenza, in accoglimento della richiesta del Procuratore Regionale, condanna il dott. D. Z. al pagamento di Euro 10.638,12= (diecimilaseicentotrentotto/12, equivalenti a 11.503=dollari USA), con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo, oltre alle spese di giudizio.

Data la intensità dell’elemento soggettivo nella causazione dell’evento, il Collegio ritiene di non fare uso, nella specie, del potere riduttivo dell’addebito - conferito dagli artt. 52, r.d. 12 luglio 1934 n. 1214 e 83, r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 – peraltro, neppure richiesto dallo stesso convenuto;

b) DANNO ALL’IMMAGINE,  il pregiudizio inferto all’ Ente Regione dal comportamento del dott. D. Z. si colloca, come già anticipato, nell’ambito del ben più vasto danno “non patrimoniale” subito dall’Amministrazione e connesso a questa (come anche ad altra) vicenda. La lesione in questione si concreta nella violazione di diritti di rilevanza costituzionale, e, in particolare, in quelli consacrati nell’art. 97 della Costituzione, “rafforzato dalla tutela accordata dagli artt. 7 e 10 c.c. al nome ed all’immagine della persona, norme ritenute applicabili anche alle persone giuridiche” (SS.RR. , sentenza n. 10/QM del 23 aprile 2003).

E’ noto che ogni soggetto, sia esso persona fisica o giuridica (Cass. Civ., Sez. I, 10 luglio 1991, n. 7642 e 5 dicembre 1992, n. 12951), ha diritto alla tutela della propria identità personale, del proprio buon nome, della propria reputazione e credibilità; secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Riunite di questa Corte, a parte la generale previsione dell’art. 2 Cost., relativa alla tutela delle formazioni sociali, assume rilievo nell’argomento il disposto dell’art. 97, 1° e 2° comma della Costituzione stessa. Il 1° comma  prescrive i parametri di imparzialità e buon andamento per l’azione amministrativa, ulteriormente specificati dal legislatore ordinario con l’art. 1, comma 1° della legge n. 241 del 1990 (che ha individuato la necessità di osservare principi di trasparenza, economicità, produttività a tutela della corretta gestione delle risorse pubbliche): criteri palesemente disattesi, nel caso in esame, come in primo luogo si desume dall’analisi del procedimento amministrativo sfociato nella deliberazione n. 1625/01 e del determinante ruolo che il convenuto vi ha svolto.

Analogamente, nella fattispecie, si manifesta aggressiva la lesione dei valori tutelati dal comma 2° del citato art. 97 Cost., relativo alla determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità proprie dei funzionari. Infatti è preponderante “nell’ambito del rispetto dell’immagine ed identità personale, l’interesse costituzionalmente garantito che le competenze individuate vengano rispettate, le funzioni assegnate vengano esercitate, le responsabilità proprie dei funzionari vengano attivate. Ogni azione del pubblico dipendente che leda tali interessi si traduce in un’alterazione dell’identità della Pubblica Amministrazione e, più ancora, nell’apparire di una sua immagine negativa in quanto struttura organizzata confusamente, gestita in maniera inefficiente, non responsabile ne’ responsabilizzata” (Corte dei conti, Sezioni Riunite, sentenza n. 10/QM del 23 aprile 2003).

Il Requirente, nel chiedere la liquidazione equitativa del danno, a norma dell’art. 1226 cod. civ., ha sottolineato come lo sconcerto conseguente all’abuso della funzione pubblica abbia avuto una ricaduta sulla comunità amministrata difficilmente misurabile per l’ampiezza dei suoi effetti, ripercuotendosi negativamente sull’Amministrazione e sulla percezione che di essa hanno i suoi componenti ed i soggetti nel cui interesse opera; ha evocato, quale indicatore del detrimento all’immagine della Regione, il clamore sollevato dai mezzi di informazione sulla questione “Mosca”. Il Procuratore Regionale ha, inoltre, segnalato che la nomina di due commissioni regionali, per il necessario approfondimento dei fatti in questione, avrebbe distolto politici ed amministratori dalle ordinarie attività.

Osserva, anzitutto, il Collegio che il vasto ed amplissimo risalto dato dalla stampa alla vicenda in questione é indicatore della dimensione del danno all’immagine: quest’ultimo, tuttavia, non può essere, interamente, attribuito al solo dott. Z. pur se è da riconoscere che il medesimo funzionario ha assunto il ruolo di protagonista di un “caso” che, per le modalità nelle quali si è svolto e l’elevato livello dei personaggi coinvolti, ha finito col rivestire connotazioni eclatanti.

Circa la nomina delle due commissioni regionali, giova rammentare che solo una si è interamente dedicata al “caso Mosca” e che, comunque, il danno da disservizio configura, secondo il surriferito recente orientamento delle Sezioni Riunite, una delle possibili componenti della lesione degli interessi tutelati dai primi due commi dell’art. 97 Cost.: per gli stessi motivi poc’anzi enunciati, questa parte di danno non appare, perciò, esclusivamente imputabile alla condotta dello Z.,  tanto più che l’indagine della Commissione non si è incentrata sull’operato del singolo funzionario bensì sul riesame delle attività svolte dalla Regione in materia di iniziative all’estero.

Ciò premesso, il Collegio ritiene di addebitare integralmente al convenuto la lesione da questi autonomamente causata all’immagine dell’Amministrazione Regionale, misurata sulla scorta degli altri parametri evocati dal Procuratore Regionale: in particolare, la gravità degli illeciti perpetrati, le modalità della condotta, la collocazione del responsabile nell’organizzazione amministrativa.

Pur volendo prescindere dalle immediate considerazioni sul grave discredito e la pessima figura in Italia e all’estero della Regione Trentino-Alto Adige, con lesione dell’immagine e del buon nome dell’Ente anche in ambito internazionale, è innegabile che il dott. Z. : a) nell’ambito del procedimento formativo della deliberazione n. 1625/01, invase competenze non proprie sia pure senza osservazioni da parte dei vari responsabili dei settori preposti alla formazione del provvedimento stesso; b) disattese, in prosieguo, gli obblighi inerenti alle funzioni deliberatamente assunte con le negative conseguenze e fragorose ripercussioni dell’opinione pubblica per cui è giudizio; c) nel causare il grave detrimento ai valori costituzionalmente tutelati - dei quali è, ovviamente, portatore l’Ente di appartenenza - si avvalse, nel proprio agire e per l’abuso della propria funzione, del vigente “contesto politico ed amministrativo” caratterizzato dalla mancanza di trasparenza.

In questi limiti va, quindi, accolta la domanda dell’attore circa il risarcimento di questo ulteriore danno subito dall’Amministrazione per la lesione all’immagine ad essa causata. Pertanto, salve ed impregiudicate le eventuali ulteriori iniziative dell’attore dirette al reintegro dei beni immateriali dell’Amministrazione lesi dalla vicenda in questione, il Collegio condanna il convenuto - in applicazione dell’art. 1226 cod. civ. ed in via equitativa e complessiva - al pagamento della somma di Euro 7.000 (settemila), oltre alle già indicate spese di giudizio.

Per completezza osserva il Collegio che – al di là della condotta e relativa condanna del menzionato dott. D. Z. – l’episodio suscita, comunque, perplessità e riserve se si considerano anche il modus operandi dell’Amministrazione Regionale e la parte che essa ha preso nella formazione dei relativi presupposti. Non si possono, infatti, ignorare: le “smagliature” riscontrabili nell’adozione della delibera n.1625/01 e nella conseguente nomina dello Z. quale funzionario delegato; il sollecito accreditamento dei fondi e la facilità del prelievo in contanti della pingue somma di danaro, forzando le normali procedure amministrativo/contabili; la scarsa chiarezza sulle modalità e circostanze nelle quali il convegno, sovvenzionato col denaro pubblico della Regione, avrebbe dovuto svolgersi (avvalorate dalla ritardata, incompleta ed insoddisfacente rendicontazione non solo contabile ma anche scientifica).

Tasselli, tutti, di una poco chiara vicenda che fa sorgere interrogativi di vario genere: il comportamento del predetto funzionario fu, infatti, quanto meno, agevolato dalla libertà di forme vigente in Regione e denunciata dal Procuratore Regionale. Parimenti, anche il danno all’immagine subito dall’Amministrazione appare imputabile ad una sequenza di comportamenti scorretti di varia portata e non solo vincolato al fatto materiale dell’arresto del dott. Z., peraltro, straordinariamente ignorato dall’Assessore dott. GRANDI con il quale egli viaggiava.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, con sede in Trento, definitivamente pronunciando, condanna il sig. D. Z. al pagamento, in favore della Regione Trentino-Alto Adige ed a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da quest’ultima subito, della somma di eurob=10.638,12= (diecimilaseicentotrentottoedodici centesimi), oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al saldo; condanna altresì lo stesso sig. D. Z., in via equitativa e complessiva, al pagamento della somma di Euro 7.000 (settemila) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla Regione Trentino-Alto Adige.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro

(diconsi Euro                                                                           ).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 12 dicembre 2003.

        L’ESTENSORE

       (Grazia BACCHI)

              IL  PRESIDENTE

           (Ignazio de MARCO)