24 – Sezione giurisdizionale Regione Trentino Alto Adige (Trento), 05 aprile 2006: Pres.  de Marco I. – Est.  Bacchi - P.M. Mancinelli - P.R. c. Alberti e altro (avv. Casillo)

 

 

 

Responsabilità – Fattispecie - Debiti fuori bilancio – Ordinamento contabile dei Comuni del Trentino A.A. - Ammissibilità - Condizioni.

 

Nell’ordinamento contabile dei Comuni del Trentino Alto Adige (D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10) - stante la prioritaria esigenza di salvaguardia degli equilibri di bilancio -  l’istituto del riconoscimento del “debito fuori bilancio” è circondato di capillari cautele ed è ammesso esclusivamente in casi particolari nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza: oltre tali limiti - ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile -  il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e l'amministratore ovvero il funzionario oppure il dipendente i quali hanno consentito la fornitura o la prestazione (1).

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(1)   Precisa la Sezione che :le spese, ad esclusione di quelle economali, possono essere effettuate solo qualora sussista l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e vi sia l'apposizione del visto di regolarità contabile, da parte del responsabile del servizio finanziario, attestante la copertura finanziaria; è consentito derogare a tale regola unicamente nel caso in cui si verifichi un evento eccezionale o imprevedibile ma l'ordinazione fatta a terzi - dei necessari e conseguenti lavori,  forniture o prestazioni - deve essere regolarizzata entro trenta giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”.

 

 

 

 

 

 

Responsabilità – Fattispecie - Debiti fuori bilancio – Nozione – Colpa grave – Sussistenza – Violazione degli equilibri di bilancio – Effetti.

 

A differenza della violazione degli equilibri di bilancio, i “debiti fuori bilancio” consistono in quelle obbligazioni maturate senza che siano stati adottati i dovuti adempimenti per l’ assunzione dell'impegno sicché, in linea di massima, l'ordinazione irregolare di spese non deliberate nei modi di legge e prive altresì di impegno contabile costituisce violazione degli elementari doveri di servizio, connotata da colpa di rilevante gravità; la violazione degli equilibri di bilancio - non effettuata nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e/o servizi di competenza e non circostanziata dai requisiti dell'accertata nonché dimostrata utilità ed arricchimento per l'ente - causa, invece, un danno che non può che ricadere necessariamente sul soggetto agente (2).

 

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(2) Cfr: Corte dei conti: Sez. III, 15 aprile 2002 n. 127 e 5 aprile 2002 n. 114; Sez. II, 18 marzo 2002 n. 85; Sez. Controllo, deliberazione 28 luglio 1995, n. 101; Cassaz. Civ., Sez. III, 19.12.2003 n. 19562, 29/01/2003 n. 1265 e 14.01.2002 n. 355.

Come desumibile dalla circolare diramata dal Ministero dell’Interno in data 14 novembre 1997 (in F.L. 28/97, pubblicata nella G.U. n. 277 del 27 novembre 1997), riguardante il nuovo regime dell’istituto introdotto dal d. lgs. n. 342/97 ed esplicativa delle norme che circoscrivono il ricorso all’istituto del debito fuori bilancio, i due requisiti dell’utilità e dell’arricchimento per l’ente devono coesistere - cosa prevista dalla formulazione congiunta effettuata dall’art. 37 del D.L.vo n. 77/95, perfettamente simmetrica a quella dell’art. 21, 1° comma, lett. f) del D.P.G.R. n. 4/L/99 - cioèil debito fuori bilancio deve essere conseguente a spese effettuate per funzioni di competenza dell’ente, fatto che ne individua l’utilità, e deve esserne derivato all’ente un arricchimento. La proposta della deliberazione per il riconoscimento dei debiti spetta al responsabile del servizio competente per materia”. Anche il valore delle controprestazioni non è, ovviamente, apprezzabile liberamente ma “l’arricchimento va stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi, sulla base delle indicazioni e delle rilevazioni di mercato o dei prezziari e tariffe approvati da enti pubblici, a ciò deputati, o dagli ordini professionali”.

 

Responsabilità – Amministratore e dipendente di ente - Amministratori comunali - Debiti fuori bilancio – Colpa grave – Sussistenza.

 

            Sussiste la responsabilità per colpa grave degli Amministratori di un Comune per aver adottato una delibera di “riconoscimento di debito fuori bilancio” non essendo state le relative spese oggetto di impegno contabile (registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione) e non recanti il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario, nonostante - considerata la scansione cronologica degli eventi, il tempo ed il modo di procedere - le relative opere, peraltro non imputabili ad eventi eccezionali ed imprevedibili, avessero seguito le ordinarie procedure di contrattazione sulla scorta di puntuali previsioni di bilancio.

           

Responsabilità – Amministratore e dipendente di ente – Sindaco - Debiti fuori bilancio – Colpa grave – Sussistenza .

 

Sussiste la responsabilità per colpa grave del Sindaco di un Comune per avere - con somma negligenza, imperdonabile leggerezza ed incuria degli interessi pubblici, in violazione del contratto di locazione di un immobile (nella specie, destinato ad essere adibito a bar-ristorante-pizzeria) “così com’è al momento attuale e noto al contraente” - spontaneamente provveduto ai pagamenti relativi ad opere, a carico del conduttore, avventatamente ordinate senza previa consultazione con gli uffici amministrativi e tecnici competenti ad indicare le corrette procedure da seguire, in assenza di effettivi e documentati presupposti di necessità ed urgenza ed in violazione delle prescrizioni impartite dalla legislazione vigente così determinando il successivo riconoscimento del debito fuori bilancio (3).

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(3) In tema di colpa grave degli amministratori comunali, vale richiamare anche : Corte dei conti Sez. I, 13 ottobre 2004, n. 348; Sez.  II, 12 febbraio 2003, n. 44/A; Sez. Giurisd. Reg. Campania, 30 agosto 2001, n. 79; Sez. Giurisd. Reg. Sardegna, 9 novembre 1998, n. 675, e conformi.

Osserva il Collegio : “Se le spese in questione non derivano da obblighi contrattuali, ancora meno appaiono ascrivibili a quelle direttamente derivanti dalla legge, ovvero dalla disciplina codicistica in materia di locazioni, ed ogni discussione circa il loro inquadramento sistematico nell’ambito del codice civile (gli artt. 1575 e/o 1576) è superflua ai fini che qui occupano: infatti, si deve considerare che dall’accettazione del conduttore di cui all’art. 1 del contratto di locazione, stipulato in data 18 aprile 2001 (poco prima della ultimazione dei locali, avvenuta il 30 maggio seguente), scaturiva già l’effetto di integrale copertura degli obblighi sanciti dall’art. 1575 cod. civ. a carico del Comune locatore, quanto meno, in assenza di documentati mutamenti dello stato di fatto dell’immobile stesso, poiché gravava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene - all’atto della stipula del contratto - fossero adeguate alla sua destinazione d’uso ed ogni eventuale, ulteriore obbligo attinente a necessarie  modificazioni per poter svolgere l'attività prevista doveva essere dedotto in condizione ovvero convenuto come espressa obbligazione del locatore (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 3441 dell’8 marzo 2002).

            Infatti, la giurisprudenza civile anche più risalente, formatasi sulla portata dell’art. 1575 cod. civ., invocato a discolpa dei convenuti, è sempre stata pressoché univoca nel definire gli obblighi derivanti da detta norma - consistenti nel consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione e di mantenerla in stato di servire all'uso convenuto - come non comprensivi di quello di apportare alla cosa stessa, successivamente alla stipula del contratto, e quando ciò non fosse stato compreso nelle relative pattuizioni, le modificazioni o le aggiunte necessarie per renderla idonea a tale uso (Cass. Civ., Sez. III, n. 2043 del 10 luglio 1974; n. 590 del 14 febbraio 1975). Peraltro, secondo la giurisprudenza più recente: “L'obbligo del locatore di mantenere la cosa locata in stato di servire all'uso convenuto (art. 1575 n. 2 cod. civ.) consiste nel provvedere a tutte le riparazioni necessarie a conservare la cosa nello stato in cui si trovava al momento della conclusione del contratto in relazione alla destinazione considerata “ (Cass. Civ., sez. III, n. 12085 del 28 novembre 1998); “La destinazione particolare dell'immobile locato, tale da richiedere che l'immobile stesso sia dotato di precise caratteristiche e che ottenga specifiche licenze amministrative, diventa rilevante, quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto o, infine, quale contenuto dell'obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto soltanto se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, nel contratto, che la locazione sia stipulata per un certo uso e l'attestazione del riconoscimento della idoneità dell'immobile da parte del conduttore” (Cass. Civ., sez. III, n. 4598 dell’11 aprile 2000); “Stipulato un contratto di locazione di un immobile destinato ad un determinato uso (nella specie, non abitativo), grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività ripromessasi, ed altresì adeguate a quanto necessario per ottenere le necessarie autorizzazioni amministrative“ (Cass. Civ., sez. III, n. 9019 del 30 aprile 2005); “Il locatore è tenuto a consegnare e mantenere la cosa in buono stato locativo al fine di servire all'uso convenuto, non già fornita di dotazioni al riguardo necessarie od utili in astratto, bensì in base alle pattuizioni in concreto intercorse tra le parti, conseguentemente rispondendo solo ove la cosa al momento della consegna o successivamente risulti affetta da vizi occulti, tali da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la pattuita destinazione contrattuale” (Cass. Civ., sez. III, n. 14094 del 1° luglio 2005); “In materia di risarcimento del danno arrecato alla cosa locata, la disposizione del secondo comma dell'art. 1590 cod. civ., secondo la quale, in mancanza di descrizione delle condizioni dell'immobile alla data della consegna, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato locativo, si applica a tutte le locazioni, qualunque ne sia la durata, imponendo al conduttore, per vincere la presunzione suddetta, l'onere di provare rigorosamente che le condizioni dell'immobile alla data di inizio della locazione erano dipendenti dall'incuria del locatore nella ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile stesso” (Cass. Civ., Sez. III, n. 14305 del 7 luglio 2005)”

(….) nel deliberare l’assunzione dei debiti in questione a carico del bilancio del Comune di Bocenago, il Consiglio comunale non ha adempiuto all’obbligo di dare adeguata contezza del perseguimento di una finalità pubblica ovvero dell’esercizio delle funzioni istituzionali, soprattutto, considerando che le spese erogate andavano a valorizzare una azienda privata alla cui partecipazione il predetto Comune era estraneo”

 

Responsabilità – Amministratore e dipendente di ente - Amministratori comunali – Riconoscimento di debiti fuori bilancio – Compensatio - Esclusione.

 

La illegittimità dell’atto di “riconoscimento del debito fuori bilancio” - traducendosi in un illecito addebitabile a titolo di colpa grave per la palese violazione degli obblighi posti dall’ordinamento e per avere agito in difetto dei presupposti di legge - si riverbera sul patrimonio dell’ente, alterandone gli equilibri di bilancio, per l’intero ammontare del debito riconosciuto: debito che, diversamente, sarebbe rimasto a carico di altri soggetti. Di conseguenza, il difetto di documentazione dei presupposti per il riconoscimento del debito stesso non consente neppure di valutare gli eventuali vantaggi, comunque, conseguiti nell’erogazione della spesa dalla comunità amministrata (4)

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(4) Corte dei conti, Sez. Giur. Calabria, 15 luglio 1998 n. 14.


Sentenza n. 24/2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE CON SEDE IN TRENTO

composta dai seguenti Magistrati:

dott.   Ignazio de MARCO                       Presidente

dott.   Damiano RICEVUTO                    Consigliere

dott.ssa Grazia BACCHI                         Consigliere - Relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 3214/R del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro i signori: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Uditi, nella pubblica udienza del 21 febbraio 2006, con l’assistenza del Segretario signora Patrizia DALSASS, il Consigliere Relatore dott.ssa Grazia BACCHI; il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carlo MANCINELLI, e l’avv. Carlo CASILLO, difensore dei signori: Mauro ALBERTI, Franco DONATO, Walter FERRAZZA, Francesco PANARO, Elena PUSPAN, Eugenio RICCADONNA, Silvana RICCADONNA e Roberto SIMONI;

esaminati tutti gli atti ed i documenti di causa;

RITENUTO IN FATTO

Con atto di citazione in data 22 settembre 2005, ritualmente notificato alle parti interessate, il Procuratore Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale ha convenuto in giudizio i signori xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rispettivamente sindaco, componenti del Consiglio comunale e revisore dei conti del Comune di Bocenago, per sentirli condannare al pagamento in quote uguali, in favore del Comune stesso, della somma di  Euro 9.819,76, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese del procedimento, allo scopo contestando loro di avere provocato al citato ente un danno originato dalla adozione della deliberazione n. 49 dell’8 ottobre 2002, con la quale il Consiglio comunale di Bocenago ha riconosciuto la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da obbligazioni di spesa assunte per l’esecuzione di vari lavori di sistemazione del ristorante “Casa Ferrazza”, deliberazione approvata con i voti favorevoli dei convenuti e sulla quale il revisore dei conti ha espresso parere favorevole.

In particolare, il Requirente ha rimproverato ai convenuti di avere approvato la citata deliberazione avente ad oggetto il riconoscimento di obbligazioni civili inerenti a prestazioni non a carico del locatore, in difformità a quanto risulta dal contratto in data 18 aprile 2001, stipulato in seguito ad asta pubblica, di cessione in locazione ai signori Giorgio Bognolo e Vilma Gasperi dell’immobile p. ed. 27 in C.C. Bocenago, denominato “Casa Ferrazza”, da adibire a bar-ristorante-pizzeria, per il canone annuo di lire 3.000.000.

Infatti, con la stipulazione del citato contratto le parti avrebbero  pattuito che l’immobile sarebbe stato concesso in locazione com’era al momento attuale e noto al contraente; che il conduttore aveva esaminato i locali concessi in locazione e che li aveva trovati adatti al proprio uso ed esenti da difetti che potessero comunque influire sull’esercizio dell’attività, sulla salute di chi li utilizzava e che si obbligava a riconsegnarli nello stesso stato alla scadenza del contratto; che in deroga all’art. 1576 del codice civile, gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione delle parti in legno esterne (serramenti e quant’altro) erano posti a carico del conduttore.

I lavori altresì effettuati, per un totale di Euro 13.162,29, consistevano in: lavori vari di idraulica (Euro 2.898,36); impianto elettrico lavanderia e celle (E. 773,43); materiale per impianto elettrico (E. 660,22); fornitura e posa in opera serramenti (E. 1.896,00); tubazioni flessibili di alimentazione (E. 1.394,45); modifiche impianto elettrico ed installazione corpi illuminanti (E. 4.004,40); insegna (E. 1.308,00); travi per bacheca insegna (E. 131,38); posa insegna (E. 96,05).

L’Ufficio inquirente ha riconosciuto la giustificazione di tali spese solo limitatamente alla fornitura e posa in opera dei serramenti (fattura n. 43 del 30/7/2002 di euro 1.896,00, emessa dalla ditta Sartori Osvaldo), alla sostituzione delle tubazioni flessibili di alimentazione, danneggiate per causa non imputabile al conduttore (fattura n. 317 del 17/7/2002 di euro 1.394,45, emessa dalla ditta Gasperotti Ivano) ed all’allacciamento del bombolone gas, oltre a due ore di manodopera, in quanto il certificato di abitabilità dell’immobile di proprietà comunale era stato rilasciato sulla base della documentazione attinente al realizzato impianto di alimentazione a gas, ed ha  ammesso che della fattura n. 24 del 10/7/2002,  relativa ai lavori vari di idraulica emessa per complessivi euro 2.898,36, solo euro 52,08 potevano gravare sul bilancio del Comune; il Requirente ha quindi qualificato arbitraria la decisione adottata dal Consiglio comunale di riconoscere la legittimità delle maggiori ed ulteriori spese sostenute per i lavori sopra specificati, pari a complessivi euro 9.819,76, poiché le prove documentali dimostrano il difetto di vantaggi economici riconducibili a profili di ingiustificato arricchimento per l’Ente locale, ed ha contestato l’asserita utilità dei lavori che i convenuti vorrebbero “disposti nel pubblico interesse e rientranti nell’ambito dell’espletamento delle pubbliche funzioni istituzionali e servizi di competenza”.

Inoltre, l’attore ha sottolineato che il responsabile del Servizio Tecnico del Comune, esprimendo il parere di regolarità tecnico-amministrativa sulla deliberazione in questione aveva osservato che, secondo le previsioni dell’art. 1 del contratto di locazione dell’immobile, non era corretta l’assunzione a carico del bilancio comunale degli oneri relativi alla insegna di un esercizio pubblico di cui il Comune non era titolare e l’assenza della prescritta autorizzazione edilizia, mentre il responsabile del servizio finanziario, pur esprimendo parere favorevole di regolarità contabile, aveva evidenziato come il riconoscimento di debiti fuori bilancio fosse diventata una prassi per evitare l’iter burocratico previsto da norme di legge per l’affidamento dei lavori e/o forniture di materiali, raccomandando “per l’ennesima volta di evitare l’assunzione di spese senza il preventivo impegno e la relativa attestazione della copertura finanziaria, in quanto tale atteggiamento può portare a squilibri di bilancio, con necessità di assumere provvedimenti di riequilibrio che possono gravare anche sui futuri esercizi”.

            Pertanto, il Pubblico Ministero ha rilevato nella specie tutti gli elementi costitutivi per la prospettazione dell’illecito di gestione correlato al pregiudizio patrimoniale causato alla P.A., in quanto le risultanze probatorie acquisite evidenzierebbero  che la spesa di Euro 9.819,76, accollata al bilancio del Comune di Bocenago per effetto del riconoscimento del debito fuori bilancio, è priva di utilità, poiché al pagamento liquidato non corrisponde alcun tipo di arricchimento conseguito dall’ente locale, ed ha esteso l’imputazione di responsabilità nei confronti del revisore contabile sig. Roberto Simoni, il quale nell’espressione del parere favorevole avrebbe cooperato alla decisione amministrativa, influenzandone l’adozione in misura determinante ed eziologicamente efficiente.

L’elemento soggettivo gravemente colposo, dimostrato dal raffronto tra le clausole negoziali e le plurime irregolarità procedimentali, sarebbe poi rafforzato dalla concorrenza di pareri procedimentali a contenuto sfavorevole  e/o critico avverso la deliberazione adottata.

Il Requirente ha quindi disatteso le deduzioni difensive - dirette ad eccepire innanzitutto la esecuzione dei lavori in misura prevalente sul bene pubblico nella sua interezza e non nei limiti circoscritti ai soli locali concessi in locazione; l’avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione nella data del 18/4/2001, e la successiva consegna dell’immobile nell’agosto del 2002, con il conseguente onere a carico del locatore di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione ex art. 1575 cod. civ.; il rischio di soccombenza nell’ipotetico contenzioso ad iniziativa del conduttore per l’eventuale condotta della P.A. in difformità dalle obbligazioni legali tipiche; la sussistenza dei due pareri favorevoli, il primo del responsabile del servizio finanziario, e l’altro del revisore dei conti - rilevando che le fatture liquidate contengono la esatta descrizione delle prestazioni remunerate e specificano la natura delle opere eseguite, consistenti in manutenzioni migliorative dell’immobile, finalizzate alla gestione dei locali e non alla conservazione del bene nell’interesse del soggetto proprietario, e gravanti per contratto sull’impresa affidataria della gestione dell’immobile adibito a ristorazione, segnalando l’ipoteticità del  rischio di soccombenza nell’eventuale lite ad iniziativa del conduttore, della quale non sussisterebbe alcun elemento documentale.

            La sussistenza di pareri favorevoli al riconoscimento del debito fuori bilancio non sarebbe inoltre causa scriminante, poiché il parere del responsabile del servizio finanziario conterrebbe considerazioni di critica sostanziale alla condotta di gestione, mentre invece il parere del revisore dei conti apparirebbe viziato da illiceità eziologicamente determinante la fattispecie dannosa.

Con comparsa di risposta depositata il 1° febbraio u.s. si sono costituiti in giudizio i signori xxxxxxxxxxxxxxxxx respingendo gli addebiti mossi dall’attore e riproducendo e sviluppando le argomentazioni proposte in sede di deduzioni difensive: in particolare i convenuti hanno eccepito innanzitutto che i lavori di cui alla fattura n. 549/2002, per un importo di Euro 660,22, sarebbero stati eseguiti sull’intero immobile, risalente al ‘500 – ‘600, mentre quelli di cui alla fattura n. 87/2002, per un importo di Euro 131,38, corrisponderebbero  ad elementi di legno esterni, contrattualmente a carico del locatore; hanno infine indicato che la plafoniera stagna di cui alla fattura n. 549 del 30 giugno 2002 sarebbe funzionale all’abbellimento ed alla illuminazione della struttura intera dell’edificio. I lavori eseguiti nel loro complesso inoltre corrisponderebbero alle prescrizioni di cui all’art. 1575 cod. civ., e non alle tipologie di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione di cui all’art. 1576 cod. civ., contrattualmente derogato, in quanto l’immobile, da destinarsi ad uso ristorante  - bar – pizzeria per volontà degli organi del Comune, di notevole pregio storico e culturale, era destinato a diventare un polo attrattivo sociale e turistico, con il conseguente obbligo del Comune di affrontarne integralmente la ristrutturazione e di garantire la funzionalità degli impianti e delle strutture elettriche (alle quali si riferiscono i lavori per cui è giudizio), soprattutto a fronte delle condizioni economiche particolarmente  onerose contrattualmente dettate al conduttore. La sottoscrizione del contratto di locazione è infatti avvenuta in data 18/4/2001, mentre la successiva consegna dell’immobile è stata effettuata nell’agosto del 2002, anche se  le relative opere di ristrutturazione non erano ancora ultimate, con il conseguente obbligo a carico del locatore di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione ex art. 1575 cod. civ., e la correlativa doverosa esecuzione dei lavori in questione in epoca immediatamente antecedente alla consegna dell’immobile. I lavori in questione, finalizzati alla funzionalità dell’esercizio commerciale, corrisponderebbero quindi all’obbligo prescritto dall’art. 1575 cod. civ. di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione e funzionale all’uso a cui è destinata, e non rientrerebbe nell’ambito delle riparazioni il cui regime, nella fattispecie contrattualmente derogato a favore del locatore,  è previsto nel corso del contratto di locazione dal successivo art. 1576 c.c. ed è inerente all’obbligo di custodia da parte del conduttore successivo alla consegna dell’immobile. Pertanto il contratto, correttamente interpretato, avrebbe unicamente stabilito l’obbligo del conduttore di assumersi l’onere di tutte le riparazioni necessarie nel corso del rapporto locatizio, e non avrebbe inteso discostarsi dal disposto dell’art. 1575 c.c., non derogato pattiziamente, come tale significato derogatorio non potrebbe assumere la clausola contenuta in contratto, con la quale il conduttore dichiarava di  avere esaminato i locali concessi in locazione trovandoli adatti al proprio uso, ed esenti da difetti che potessero comunque influire sull’esercizio dell’attività: il contratto infatti è stato stipulato 15 mesi prima della consegna dei locali, con la clausola relativa alla consegna successivamente alla ultimazione delle opere di ristrutturazione delle quali i lavori in questione costituirebbero il completamento. La esecuzione di questi ultimi sarebbe quindi stata finalizzata anche a scongiurare il rischio di soccombenza nel probabile  contenzioso ad iniziativa del conduttore, e sarebbe coerente con l’obbligo di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, particolarmente rilevante per l’ente pubblico. Ricordando la sussistenza dei due pareri favorevoli, il primo del responsabile del servizio finanziario, e l’altro del revisore dei conti, i convenuti hanno contestato il contenuto del parere contrario alla adozione della deliberazione consiliare n. 49 dell’8 ottobre 2002, reso dal responsabile del servizio tecnico del Comune, arch. Barbara CHESI, che per qualifica professionale non sarebbe stata in grado di conoscere l’obbligo giuridico, incombente sul locatore, di consegnare l’immobile al conduttore in perfetto stato di manutenzione, ed infine, contestando la sussistenza del presupposto soggettivo della colpa grave nella fattispecie, hanno in via subordinata chiesto la riduzione degli addebiti con riferimento alle opere di interesse comune all’intero edificio. Infine, avanzando istanze istruttorie tra cui l’ammissione a provare le circostanze dedotte per interrogatorio e testi, i convenuti hanno domandato in via principale il rigetto della domanda attorea ed in via subordinata la riduzione della misura del risarcimento richiesto, con vittoria delle spese processuali.

            Alla odierna udienza l’avv. CASILLO per i convenuti ha ribadito come tutta la vicenda attenga alla interpretazione del contratto, il cui art. 1 costituirebbe unicamente una dichiarazione di scienza da parte del conduttore, ed il cui art. 8 non conterrebbe altro che una deroga all’art. 1576 cod. civ., inerente all’obbligo di custodia del bene e come tale operativo unicamente dopo la sua consegna. Il difensore ha quindi ricordato come solo il primo piano dell’immobile sia stato locato, e come la consegna dei locali sia avvenuta dopo 15 mesi dalla stipulazione del contratto, con il conseguente obbligo  di garantirne il buono stato di manutenzione, nonché il relativo allestimento ad uso pizzeria, che avrebbe dovuto essere permanente, con il successivo incameramento degli arredi a carico del conduttore. Quest’ultimo, diversamente, avrebbe vantato i titoli per radicare un contenzioso con il Comune, nonostante non vi siano specifiche note di contestazione: pertanto, gli amministratori nel porre in essere i fatti in esame avrebbero agito nell’esclusivo interesse pubblico.

            Il Pubblico Ministero ha replicato sottolineando che se il contratto prevedeva il differimento della consegna, i lavori risultavano terminati il 30 maggio 2001, come da certificazione agli atti, e come il Comune abbia impiegato ben 14 mesi per rilasciare l’agibilità dei locali, intervenuta dopo una dilatazione temporale ingiustificata. Il Requirente ha quindi precisato che tutti i lavori per cui è giudizio attengono all’allacciamento degli arredi – evidentemente già allestiti nei locali a cura del locatario -  del ristorante alle condutture, e non alla ristrutturazione o alla manutenzione dei locali, mentre le travi esterne non costituirebbero altro che i pali di sostegno della insegna luminosa; inoltre, se le condizioni per il conduttore potrebbero apparire a prima vista onerose, occorrerebbe sempre tenere presente l’esiguità del canone, peraltro non incamerato per inerzia del Comune per tutto il tempo intercorrente tra la fine dei lavori di ristrutturazione e la consegna ufficiale dei locali. Concludendo, l’attore ha ribadito la richiesta di condanna per tutti i convenuti modificando tuttavia in misura del 50% la percentuale da porsi a carico del revisore dei conti e del sindaco di Bocenago per il maggiore apporto causale nel verificarsi della fattispecie,  ricordando come il secondo abbia adottato la prassi di effettuare direttamente  e continuamente spese violando tutte le regole giuscontabilistiche, con il conseguente mancato rispetto degli equilibri finanziari, e come, in base a quanto accertato dalla Guardia di Finanza e risultante dal relativo rapporto agli atti, sia il sindaco stesso che il revisore dei conti avrebbero cointeressenze nella società che gestisce il ristorante “Casa Ferrazza”.

            Il difensore dei convenuti ha replicato dichiarando che quest’ultima circostanza non ha formato oggetto di contestazione nell’atto introduttivo del giudizio e, quindi, non può oggi essere introdotta nel contraddittorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1) L’art. 19 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L (“Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige” - commi 27, 28, 29 e 30 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10), dispone che: “1. I Comuni possono effettuare spese, ad esclusione di quelle economali, solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e vi è l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

2. Per i lavori, le forniture e le prestazioni cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

3. Nei casi in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in mancanza di impegno contabile o di attestazione della copertura finanziaria, in assenza dei presupposti di urgenza, eccezionalità ed imprevedibilità o in caso di mancata regolarizzazione dell'ordinazione entro i termini stabiliti, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi del comma 35, lettera f), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura o la prestazione. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibile le singole prestazioni.

4. omissis….”

Il successivo art. 21 dello stesso D.P.G.R. 28 maggio 1999, n.4/L (commi 27, 28, 29 e 30 dell’art. 17 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10), prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui al comma 32, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, i Comuni riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) - e) omissis….; f) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui all’art. 19, commi 1 e 2, nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”.

In ragione di quanto precede, nell’ordinamento contabile dei Comuni del Trentino Alto Adige, le spese, ad esclusione di quelle economali, possono essere effettuate solo qualora sussista l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e vi sia l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario; è consentito derogare a tale regola unicamente nel caso in cui si verifichi un evento eccezionale o imprevedibile ma l'ordinazione fatta a terzi - dei necessari e conseguenti lavori,  forniture o prestazioni - deve essere regolarizzata entro trenta giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio è ammesso, in sanatoria della violazione di  tali regole, esclusivamente nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza: tuttavia, oltre tali limiti, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura o la prestazione.

Stante la prioritaria esigenza di salvaguardia degli equilibri di bilancio, l’istituto del riconoscimento del “debito fuori bilancio” è, dunque, ammesso esclusivamente in casi particolari ed è circondato di capillari cautele.

2) Le disposizioni elencate ricalcano quelle introdotte dall'art. 5 del d. lgs. 15 settembre 1997, n. 342 (che ha sostituito la  lett. e) del comma primo dell'art. 37 del d. lgs. 25 febbraio 1995, n. 77) - disposizione, poi, trasfusa nell'art. 194, comma 1, lett. e) del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - nella parte in cui consentono il ricorso alla deliberazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio in eccezionale deroga alle ordinarie regole di corretta amministrazione ovvero senza il previo impegno contabile e la attestazione di copertura finanziaria. Pertanto, i debiti in questione consistono in quelle obbligazioni maturate senza che siano stati adottati i dovuti adempimenti per la assunzione dell'impegno e, in linea di massima, “l'ordinazione irregolare di spese non deliberate nei modi di legge e prive altresì  di  impegno  contabile  costituisce per un amministratore comunale  una  violazione  di elementari doveri di servizio, connotata altresì  da  colpa  di  rilevante  gravità” (Corte dei conti, Sez. II, n. 85 del 18 marzo 2002; Sez. III, n. 114 del 5 aprile 2002 e n. 127 del 15 aprile 2002), mentre la violazione degli equilibri di bilancio - non effettuata nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza e non circostanziata dai requisiti dell'accertata nonché dimostrata utilità ed arricchimento per l'ente - causa un danno che non può che ricadere necessariamente sul soggetto agente.

            La Cassazione, pronunciandosi in merito, ha precisato che in tema di assunzione di impegni e di effettuazione di spese, da parte degli enti locali, è ammessa “la possibilità di un riconoscimento a  posteriori  della  legittimità dei debiti fuori bilancio, subordinandolo  ad  una  formale  deliberazione di riconoscimento del debito da parte  dell'ente  nei  limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento  per  l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni  e  servizi  di  competenza “(Sez. 3, sent. n. 355 del 14.01.2002) e che “ il riconoscimento del debito fuori  bilancio é atto discrezionale ed impegna l'ente pubblico dal quale promana, entro i  limiti  della somma riconosciuta” (Sez. 3, sentt. n. 19562 del 19.12.2003 e n. 1265 del 29/01/2003).

In proposito, la Sezione del  Controllo della Corte dei conti, con deliberazione 28 luglio 1995, n. 101, ha evidenziato che: “Il provvedimento con il quale l'amministrazione riconosce il proprio debito nei confronti di un privato, a fronte di prestazioni ricevute al di fuori delle normali forme di contrattazione, ha carattere assolutamente eccezionale e può ritenersi conforme a legge solo allorché dalla motivazione dell'atto sia possibile evincere l'assoluta impossibilità di avvalersi, nella specie, delle normali procedure di contrattazione, nonché l'effettiva e comprovata utilità delle prestazioni ricevute, non essendo legittimo, viceversa, il ricorso a tale istituto per consentire il pagamento di obbligazioni assunte nella consapevolezza della mancanza di fondi sul bilancio dell'esercizio in corso”. Quindi, se la valutazione degli accertati (e dimostrati) utilità ed arricchimento per l'ente stesso spetta discrezionalmente all'amministrazione, la motivazione dell’atto di riconoscimento del debito fuori bilancio deve necessariamente dare adeguata contezza della contemporanea sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso a tale procedura.

Come desumibile dalla circolare diramata dal Ministero dell’Interno in data 14 novembre 1997 (in F.L. 28/97, pubblicata nella G.U. n. 277 del 27 novembre 1997), riguardante il nuovo regime dell’istituto introdotto dal d. lgs. n. 342/97 ed esplicativa delle norme che circoscrivono il ricorso all’istituto del debito fuori bilancio, i due requisiti dell’utilità e dell’arricchimento per l’ente devono coesistere - cosa prevista dalla formulazione congiunta effettuata dall’art. 37 del D.L.vo n. 77/95, perfettamente simmetrica a quella dell’art. 21, 1° comma, lett. f) del D.P.G.R. n. 4/L/99 - cioèil debito fuori bilancio deve essere conseguente a spese effettuate per funzioni di competenza dell’ente, fatto che ne individua l’utilità, e deve esserne derivato all’ente un arricchimento. La proposta della deliberazione per il riconoscimento dei debiti spetta al responsabile del servizio competente per materia”. Anche il valore delle controprestazioni non è, ovviamente, apprezzabile liberamente ma “l’arricchimento va stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi, sulla base delle indicazioni e delle rilevazioni di mercato o dei prezziari e tariffe approvati da enti pubblici, a ciò deputati, o dagli ordini professionali”.

            3) Ciò premesso, osserva il Collegio che le spese disposte nel caso in esame non erano oggetto di impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione ne’ recavano il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario (art. 19, 1° comma, DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L): questo, nonostante nelle previsioni del bilancio 2002 del Comune di Bocenago figurasse un iniziale consistente stanziamento (euro 25.823,00) sul capitolo 3369 per il completamento dei lavori di sistemazione di “Casa Ferrazza”. Sono, quindi, state approvate nel corso dell’anno 2002 due variazioni del predetto bilancio (di cui la seconda, per euro 21.000,00, contestuale alla deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio per i lavori in questione) per il medesimo titolo. Poiché i lavori di ristrutturazione erano stati ultimati il 30 maggio dell’anno precedente, ovvero poco tempo dopo la stipula del contratto di locazione, riesce difficile comprendere come mai non fossero state contemplate nelle iniziali previsioni del bilancio 2002 anche le spese per gli eventuali, occorrenti e (già al tempo) preventivabili lavori di completamento, quali quelli per cui si dice necessario essersi fatto in seguito ricorso alla procedura di riconoscimento del debito in questione: vi sarebbe stato infatti, ad avviso del Collegio, considerata la scansione cronologica degli eventi, tempo e modo di procedere a tali opere seguendo le ordinarie procedure di contrattazione e sulla scorta di puntuali previsioni di bilancio.

            Non si può, pertanto, affermare che l’ordinazione degli interventi in questione fosse imputabile ad eventi eccezionali ed imprevedibili a norma dell’art. 19, 2° comma DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L; peraltro, le fatture relative ad essi recano date intercorrenti tra il 30 giugno ed il 26 agosto 2002 e, dunque, le relative ordinazioni non potevano che essere antecedenti, con il conseguente superamento dei termini imposti per la loro regolarizzazione (30 gg. dalla data dell’ordinazione) e previsti dalla stessa norma nonché dall’art. 42 del Regolamento di contabilità approvato dal Comune di Bocenago.

Ne doveva conseguire, a norma del terzo comma dello stesso art. 19, il consolidamento del rapporto obbligatorio esclusivamente tra il Sindaco (il quale aveva ordinato le prestazioni) e le ditte fornitrici a meno che il Consiglio comunale non avesse provveduto a ratificarne l’operato con la deliberazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio prevista dall’art. 21, 1° comma, lett. f) del citato DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L: quest’ultima, intervenuta l’8 ottobre 2002, doveva tuttavia essere necessariamente circoscritta al riconoscimento delle spese effettuate unicamente nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’ente, e delimitata dall’obbligo di accertamento e di dimostrazione dell’utilità e dell’arricchimento per quest’ultimo.

            4) Passando al merito della vicenda - e, quindi, esaminando le clausole del contratto di locazione stipulato tra il Comune di Bocenago ed i signori GASPERI e BOGNOLO - si deve osservare che la dichiarazione di cui all’art. 1) del contratto di locazione non ha affatto il valore di una clausola di stile, soprattutto se letta congiuntamente alle pattuizioni di cui agli artt. 8 e 11 dello stesso atto: il conduttore si era, infatti, assunto con il contratto l’onere di provvedere agli arredi ed agli obblighi di allacciamento ai servizi essenziali. Solo le spese relative ai serramenti ed alle parti di legno esterne erano rimaste a carico dell’ente pubblico mentre non era affatto previsto che l’immobile venisse consegnato già predisposto per funzionare come “ristorante-bar-pizzeria”.

            L’immobile stesso - concesso in locazione “così com’è al momento attuale e noto al contraente” - era, infatti, destinato ad essere adibito a “bar-ristorante-pizzeria” solo successivamente e l’onere del relativo allestimento era ad esclusivo carico del conduttore: del resto, l’esiguo canone previsto quale corrispettivo della locazione, è stato espressamente determinato (v. art. 4 del contratto di locazione) in misura di appena tre milioni di lire annue proprio in considerazione dell’onere, accollato al locatario, di provvedere all’arredo dei locali e destinato a rimanere di proprietà del Comune, dopo la scadenza del rapporto.

Dalle fatture agli atti si può, invece, notare come la maggior parte dei lavori riconosciuti in sanatoria - con esclusione di alcuni già dedotti dal conteggio dei danni dal Requirente, in quanto riconducibili all’effettivo ripristino del buono stato di manutenzione dei locali - fossero preordinati ad adibire questi ultimi a ristorante: sono stati, quindi, avocati al Comune i pagamenti relativi, tra l’altro, a tutti gli allacciamenti elettrici oltre che a prese, ad interruttori, al quadro elettrico, ai punti luce, ai corpi illuminanti, alle plafoniere, addirittura alle lampadine ed all’insegna del ristorante stesso. 

            5) Se dall’esame del contratto non è, perciò, ravvisabile alcun obbligo del Comune di provvedere a tali allestimenti non vi è neppure traccia, negli atti, di richiesta o intimazione alcuna in tal senso, da parte del conduttore, e, tanto meno, di eventuali accordi integrativi della convenzione originaria - intercorsi tra quest’ultimo e la Commissione “Casa Ferrazza” - ai quali il sindaco ha connesso l’esigenza di procedere al riconoscimento del debito in questione: si deve, dunque, sottolineare che detta Commissione fu istituita con la deliberazione di Giunta n. 135 del 5 luglio 2000 unicamente “con incarico di seguire la prosecuzione e realizzazione della struttura ex Casa Ferrazza, nonché di stabilire il miglior modo di utilizzo dell’edificio stesso” e, quindi, senza alcuna attribuzione di poteri contrattuali o complementari di essi, idonei ad impegnare il Comune con terzi. In ogni caso gli eventuali, successivi accordi integrativi del contratto di locazione avrebbero dovuto essere obbligatoriamente stipulati per iscritto, non solo a norma dell’art. 1350 n. 8) cod. civ. ma, soprattutto, in osservanza della regola che esige la forma scritta per tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, anche allorché agisca “iure privatorum” (Cassazione Civile, Sez. III,  8 gennaio 2005, n. 262; Sez. III, 4 novembre 2004, n. 21138; Sez. III, 18 giugno 2003, n. 9867; Sez. I, 20 settembre 2001, n. 11864; e conformi).

6) Se le spese in questione non derivano da obblighi contrattuali, ancora meno appaiono ascrivibili a quelle direttamente derivanti dalla legge, ovvero dalla disciplina codicistica in materia di locazioni, ed ogni discussione circa il loro inquadramento sistematico nell’ambito del codice civile (gli artt. 1575 e/o 1576) è superflua ai fini che qui occupano: infatti, si deve considerare che dall’accettazione del conduttore di cui all’art. 1 del contratto di locazione, stipulato in data 18 aprile 2001 (poco prima della ultimazione dei locali, avvenuta il 30 maggio seguente), scaturiva già l’effetto di integrale copertura degli obblighi sanciti dall’art. 1575 cod. civ. a carico del Comune locatore, quanto meno, in assenza di documentati mutamenti dello stato di fatto dell’immobile stesso, poiché gravava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene - all’atto della stipula del contratto - fossero adeguate alla sua destinazione d’uso ed ogni eventuale, ulteriore obbligo attinente a necessarie  modificazioni per poter svolgere l'attività prevista doveva essere dedotto in condizione ovvero convenuto come espressa obbligazione del locatore (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 3441 dell’8 marzo 2002).

            Infatti, la giurisprudenza civile anche più risalente, formatasi sulla portata dell’art. 1575 cod. civ., invocato a discolpa dei convenuti, è sempre stata pressoché univoca nel definire gli obblighi derivanti da detta norma - consistenti nel consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione e di mantenerla in stato di servire all'uso convenuto - come non comprensivi di quello di apportare alla cosa stessa, successivamente alla stipula del contratto, e quando ciò non fosse stato compreso nelle relative pattuizioni, le modificazioni o le aggiunte necessarie per renderla idonea a tale uso (Cass. Civ., Sez. III, n. 2043 del 10 luglio 1974; n. 590 del 14 febbraio 1975). Peraltro, secondo la giurisprudenza più recente: “L'obbligo del locatore di mantenere la cosa locata in stato di servire all'uso convenuto (art. 1575 n. 2 cod. civ.) consiste nel provvedere a tutte le riparazioni necessarie a conservare la cosa nello stato in cui si trovava al momento della conclusione del contratto in relazione alla destinazione considerata “ (Cass. Civ., sez. III, n. 12085 del 28 novembre 1998); “La destinazione particolare dell'immobile locato, tale da richiedere che l'immobile stesso sia dotato di precise caratteristiche e che ottenga specifiche licenze amministrative, diventa rilevante, quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto o, infine, quale contenuto dell'obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto soltanto se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, nel contratto, che la locazione sia stipulata per un certo uso e l'attestazione del riconoscimento della idoneità dell'immobile da parte del conduttore” (Cass. Civ., sez. III, n. 4598 dell’11 aprile 2000); “Stipulato un contratto di locazione di un immobile destinato ad un determinato uso (nella specie, non abitativo), grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività ripromessasi, ed altresì adeguate a quanto necessario per ottenere le necessarie autorizzazioni amministrative“ (Cass. Civ., sez. III, n. 9019 del 30 aprile 2005); “Il locatore è tenuto a consegnare e mantenere la cosa in buono stato locativo al fine di servire all'uso convenuto, non già fornita di dotazioni al riguardo necessarie od utili in astratto, bensì in base alle pattuizioni in concreto intercorse tra le parti, conseguentemente rispondendo solo ove la cosa al momento della consegna o successivamente risulti affetta da vizi occulti, tali da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la pattuita destinazione contrattuale” (Cass. Civ., sez. III, n. 14094 del 1° luglio 2005); “In materia di risarcimento del danno arrecato alla cosa locata, la disposizione del secondo comma dell'art. 1590 cod. civ., secondo la quale, in mancanza di descrizione delle condizioni dell'immobile alla data della consegna, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato locativo, si applica a tutte le locazioni, qualunque ne sia la durata, imponendo al conduttore, per vincere la presunzione suddetta, l'onere di provare rigorosamente che le condizioni dell'immobile alla data di inizio della locazione erano dipendenti dall'incuria del locatore nella ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile stesso” (Cass. Civ., Sez. III, n. 14305 del 7 luglio 2005).               

In ragione di quanto precede, assumendo preventive informazioni anche dagli organi tecnici ed amministrativi del Comune a ciò preposti, anziché procedere alla precipitosa ordinazione delle spese in questione, il sindaco avrebbe potuto agevolmente ottenere rassicurazioni in merito alla remota eventualità di esporre l’ente amministrato al rischio di azioni legali. In realtà, anche alla luce dei reiterati episodi analoghi a quello in esame - che hanno visto costantemente coinvolti gli stessi soggetti con simili modalità - pare al Collegio che la presenza di numerose professionalità tecniche e giuridiche, nell’organico del Comune di Bocenago, abbia rappresentato occasione favorevole della quale il (suo) sindaco, inspiegabilmente, non abbia voluto né inteso avvalersi.

7) Risulta, infatti, che il sindaco del Comune di Bocenago procedette spontaneamente - e, quanto meno, avventatamente - alla ordinazione dei lavori in questione, senza previa consultazione con gli uffici amministrativi e tecnici competenti ad indicare le corrette procedure da seguire, in assenza di effettivi e documentati presupposti di necessità ed urgenza ed in violazione delle prescrizioni impartite dalla L.P. n. 26 /93, prevaricando le competenze in merito demandate ad altri soggetti non solo dalla citata legge provinciale ma anche dal regolamento di organizzazione dello stesso comune amministrato e dall’atto di indirizzo per la gestione del  bilancio 2002; per di più presentando egli stesso la proposta di sanatoria al Consiglio comunale e di nuovo riproponendosi quale facente parte dell’organo su di essa deliberante in violazione delle regole di buona amministrazione e giuridiche (v. art. 14 D.P.G.P. n. 4/L/95) che impongono, in tali casi, l’obbligo di astensione.

8) Dal canto loro, gli altri consiglieri comunali qui convenuti hanno ratificato tale operato, esclusivamente, dando atto che “le spese sono state effettuate nell’esclusivo pubblico interesse, come da relazione effettuata in merito dal sindaco il quale ha evidenziato che, nonostante quanto previsto nel contratto di locazione, era necessario provvedere all’apertura dell’esercizio pubblico come da accordi in essere tra gestore e rappresentanti Commissione comunale Casa Ferrazza”. Il Consiglio comunale ha, perciò, deliberato procedendo da premesse totalmente contradditorie in quanto ha espressamente e consapevolmente dato atto che l’esecuzione di tali lavori non rientrava nelle originarie previsioni contrattuali con il conduttore, considerando altresì acquisiti rispettivamente: a) direttive non documentate e che comunque sarebbero state giuridicamente non vincolanti (v. sub. p. 5) in tal senso da parte della commissione “Casa Ferrazza”; b) il parere favorevole di regolarità contabile - che non poteva essere negato, vista l’ultima forzatura sul bilancio (deliberazione consiliare n. 45 dell’8 ottobre 2002) - per ricomprendervi queste e forse altre spese per la pizzeria ma che è stato espresso con tutte le riserve di rito circa l’abusata prassi del ricorso a debiti fuori bilancio(nella specie: “si è reso necessario stornare fondi da altri interventi di spesa già programmati dall’Amministrazione sia pur non ancora attuati”); c) il parere, pacificamente ignorato, del responsabile del servizio tecnico che ha chiaramente esplicitato la “non correttezza dell’assunzione a carico del bilancio comunale” delle spese in questione, non erogate “sulla base degli obblighi assunti in sede contrattuale con il conduttore dell’immobile”, tra cui quelle effettuate per l’apposizione della insegna di “un esercizio pubblico di cui il Comune non h titolare”, addirittura in “assenza della prescritta autorizzazione edilizia”.

Pertanto, nel deliberare l’assunzione dei debiti in questione a carico del bilancio del Comune di Bocenago, il Consiglio comunale non ha adempiuto all’obbligo di dare adeguata contezza del perseguimento di una finalità pubblica ovvero dell’esercizio delle funzioni istituzionali, soprattutto, considerando che le spese erogate andavano a valorizzare una azienda privata alla cui partecipazione il predetto Comune era estraneo.

Oltretutto, lo stesso Consiglio, dopo avere contraddittoriamente e lapidariamente riconosciuto la sussistenza del requisito della utilità per l’ente,  senza alcuna motivazione  ha dichiarato anche la esistenza del susseguente, ulteriore ed imprescindibile requisito dell’arricchimento per il Comune amministrato senza avere minimamente adempiuto all’obbligo di verificare la congruità dei prezzi corrispettivi alle opere effettuate, omettendone l’accertamento sulla scorta dei parametri idonei a misurarli, e, quindi, platealmente disattendendo il disposto normativo che vuole che i requisiti dell’utilità e dell’arricchimento vengano accertati e dimostrati.

E’ pur vero che la valutazione di detti attributi spetta all'amministrazione nell’esercizio del potere discrezionale e che l’art. 1, 1° comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ha precluso alla Corte dei conti la sindacabilità, nel merito, delle scelte discrezionali: occorre, tuttavia, ricordare che la stessa discrezionalità amministrativa trova il proprio limite invalicabile nell’obbligo di congrua motivazione la quale ne costituisce indispensabile corollario consistendo nella indicazione delle ragioni alla base dell’atto adottato. Obbligo che, anzi, diventa ancor più pregnante quando si tratta di effettuare scelte - come il riconoscimento del debito fuori bilancio, con la conseguente ripercussione sull’equilibrio finanziario dell’ente amministrato - il cui percorso logico e giuridico deve essere limpidamente ripercorribile con la conseguenza che l’atto è da motivarsi obbligatoriamente ed in modo esauriente, a pena di incorrere nel vizio di eccesso di potere.  E, a tal proposito, secondo consolidata giurisprudenza: “La Corte dei conti quale giudice della responsabilità amministrativa ha precluso, ai sensi dell'art. 3 comma 1 l. 20 dicembre 1996 n. 639 il sindacato sulla discrezionalità amministrativa, tranne che non siano stati travalicati i limiti del cosiddetto straripamento di discrezionalità; conseguentemente deve sempre verificarsi che l'uso del potere discrezionale si sia svolto entro i canoni di legittimità (e cioè non sia incorso in violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza), poiché in tal caso verrebbe meno l'uso del potere discrezionale correttamente inteso e si cadrebbe nell'esenzione da responsabilità dell'arbitrio; invero l'illegittimo uso della discrezionalità può e deve essere sindacato al fine di stabilire la eventuale dannosità di un comportamento e conseguentemente le scelte derivanti da un uso distorto della discrezionalità stessa non possono ritenersi esenti da responsabilità ai sensi della l. n. 639 del 1996” (Corte dei conti, Sez. Giurisd. Reg. Lazio, 14 gennaio 1998, n. 7); “La non sindacabilità giudiziale delle scelte discrezionali di merito comporta la piena sindacabilità di atti che, esprimendo scelte abnormi e palesemente arbitrarie, debbono invece ritenersi illegittimi per eccesso di potere” (Corte dei conti, Sez. I, 1 aprile 2003, n. 115/A); “Nel giudizio contabile sono sindacabili anche le scelte discrezionali che, eccedendo i limiti della ragionevolezza, sconfinino nell'arbitrio e siano, perciò, viziate d'illegittimità per eccesso di potere” (Corte dei conti, Sez. III, 17 marzo 2004, n. 192/A).

Nella fattispecie, il Consiglio deliberante non ha motivato la scelta di riconoscere il debito fuori bilancio espressamente invece riconoscendo la insussistenza di obblighi contrattuali nell’adozione della spesa stessa - come, peraltro, evidenziato dal responsabile del servizio tecnico - e dando per acquisiti non documentati accordi tra la “Commissione Casa Ferrazza”, oltretutto incompetente a stipularli, ed i gestori della pizzeria; ha trascurato di verificare e di rendere compiutamente conto della sussistenza degli indispensabili requisiti, in primo luogo, dell’utilità ed in seconda battuta dell’arricchimento per l’ente; non ha motivato la scelta di discostarsi dai pareri degli organi tecnici sfavorevoli o critici nei confronti dell’adozione dell’atto. Ne consegue che, quest’ultimo, deve intendersi inficiato radicalmente da illegittimità sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere.

9) La illegittimità dell’atto, traducendosi in un illecito addebitabile a titolo di colpa grave nei confronti di tutti i soggetti convenuti in giudizio per la palese violazione degli obblighi posti a loro carico dall’ordinamento e per avere agito in difetto dei presupposti di legge, pretermettendo i richiami alla legalità a loro indirizzati dagli organi tecnici del Comune,  si è riverberata sul patrimonio dell’ente, alterandone gli equilibri di bilancio, per l’intero ammontare del debito riconosciuto, che diversamente sarebbe rimasto a carico del soggetto (illegittimamente) contraente e l’integrale difetto di documentazione dei presupposti per il riconoscimento del debito non consente neanche di valutare gli eventuali vantaggi comunque conseguiti nell’erogazione della spesa dalla comunità amministrata, in quanto “La valutazione dei "vantaggi comunque conseguiti" imposta al giudice contabile dall'art. 1 l. n. 20 del 1994 (nel testo modificato dalla l. n. 639 del 1996) non può essere effettuata secondo gli schemi privatistici che presuppongono la pariteticità degli interessi in gioco in quanto deve essere dato il debito rilievo all'interesse dell'amministrazione a che non vengano effettuate spese al di fuori delle previsioni di bilancio; il semplice fatto che la "res" sia stata acquisita al patrimonio pubblico e che venga comunque utilizzata non determina quindi automaticamente un pubblico vantaggio dovendosi dimostrare che essa va a soddisfare un preminente interesse pubblico” (Corte dei conti, Sez. Giur. Calabria, 15 luglio 1998, n. 14): ciò deve valere, a maggior ragione, allorché le spese siano state effettuate senza alcuna plausibile spiegazione, come si desume dagli atti, in favore di una azienda condotta da soggetti privati.

Il danno erariale subito dal Comune di Bocenago per i fatti in giudizio viene, quindi, determinato dal Collegio nell’ integrale importo oggetto della richiesta risarcitoria ovvero nella misura di euro 9.819,76.

10) La violazione di ogni prescrizione normativa destinata ad impedire il verificarsi del potenziale danno erariale configura, innanzitutto,  la somma negligenza, la imperdonabile leggerezza e l’incuria degli interessi pubblici che qualificano come gravemente colposo l’elemento soggettivo del Sindaco ALBERTI, soggetto illegittimamente contraente “in proprio” con le ditte fornitrici, il quale ha posto in essere autonomamente i presupposti del fatto dannoso e si è, quindi, in modo parimenti illegittimo - essendo portatore di un interesse proprio all’avocazione all’ente amministrato del debito fuori bilancio, in difetto della quale la spesa sarebbe rimasta integralmente a suo carico - ripresentato nella vicenda quale componente del Consiglio comunale deliberante sulla questione con preponderante apporto causale al concretarsi della fattispecie dannosa.

I contratti stipulati dal Sindaco ALBERTI, a norma dell’art. 19, 3° comma del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L - in mancanza di impegno contabile, di regolare attestazione della copertura finanziaria, di constatata presenza dei presupposti di urgenza, eccezionalità ed imprevedibilità,  e dato il superamento dei termini previsti dalla norma stessa e dall’art. 42 del Regolamento di contabilità approvato dal Comune di Bocenago -  sarebbero, infatti, rimasti estranei all’ente amministrato se quest’ultimo non li avesse fatti propri con la deliberazione consiliare n.  49 dell’8 ottobre 2002. Con l’adozione di detto atto i soggetti deliberanti, disattendendo senza alcuna spiegazione il parere di regolarità tecnico/amministrativa espresso dal responsabile del servizio tecnico a norma dell’art. 56 della L. R. 4 gennaio 1993 n. 1 (parere che elencava puntualmente ed in dettaglio le irregolarità poste in essere nella gestione della procedura di spesa nonché indicava chiaramente le fonti di potenziale danno erariale) ed ignorando le raccomandazioni del responsabile del servizio finanziario,  dirette a richiamare la loro attenzione sulla prioritaria esigenza di salvaguardia degli equilibri di bilancio, hanno illegittimamente - a propria volta -  riconosciuto la regolarità del “debito fuori bilancio” facendo riferimento all’art. 21 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L senza, tuttavia, verificarne e documentarne i necessari presupposti.

Premessa la radicale illegittimità della deliberazione n. 49/2002, causativa di danno erariale, rammenta la Sezione che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la colpa grave degli amministratori di un Comune si configura quando abbiano causato un danno economico all’ente agendo, oltretutto, in difformità del parere contrario espresso dal segretario comunale - ovvero dal responsabile del servizio tecnico, in quanto responsabile della struttura competente dell'istruttoria presente in organico, a norma del citato art. 56 L.R. n. 1/93 (cfr. Corte dei conti Sez. I, 13 ottobre 2004, n. 348; Sez.  II, 12 febbraio 2003, n. 44/A; Sez. Giurisd. Reg. Campania, 30 agosto 2001, n. 79; Sez. Giurisd. Reg. Sardegna, 9 novembre 1998, n. 675, e conformi). Non vi è, pertanto, dubbio che, nel caso in esame, i consiglieri comunali i quali si sono espressi a favore dell’integrale accollo al Comune delle spese effettuate per l’allestimento del “bar - ristorante  - pizzeria” abbiano contribuito, con il proprio determinante apporto causale ed a titolo di colpa grave, al concretarsi definitivo del danno per cui è giudizio, a nulla rilevando il fatto che nell’operare essi si siano avvalsi del parere del revisore dei conti, peraltro, analogamente ,contradditorio ed immotivato e, quindi, inidoneo ad esonerarli dalle rispettive responsabilità.

            11) Al riguardo non bisogna, infine, trascurare che, nel deliberare, il Consiglio comunale ha ottenuto l’avallo del revisore dei conti il quale, con il proprio parere, ha contribuito in modo determinante al concretarsi della fattispecie dannosa: detto parere non è motivato circa l’urgenza delle spese ed il perseguimento dell’interesse pubblico nella loro erogazione, e, soprattutto, è contradditorio con le raccomandazioni conclusive (“dopo aver invitato l’Amministrazione comunale a voler evitare, per il futuro, comportamenti che possano provocare l’insorgere di ulteriori debiti fuori bilancio, ricordando come tale circostanza possa, se ripetuta nel tempo, provocare gravi irregolarità nel bilancio del Comune ed esporre gli amministratori al rischio di sanzioni”) tanto da assumere connotazione sibillina.

La giurisprudenza della Corte dei conti, dopo avere più volte riconosciuto la propria giurisdizione nei confronti dei revisori dei conti, aventi natura di organi interni dell’ente investiti da un rapporto di servizio con esso, in riferimento a responsabilità amministrative per danni subiti dall'ente stesso a causa di atti compiuti nell'esercizio delle funzioni di controllo (v., fra le altre, Corte dei conti, Sez. Giur. Campania, 25 novembre 1998, n. 85; Sez. I, 1° agosto 2002, n. 272/A), ha affermato che “Ai revisori dei conti compete, oltre a quello prettamente "contabile", anche un controllo sulla legittimità delle delibere, da verificare attraverso il parametro delle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto e da esercitare o in via immediata e concomitante alla formazione dei provvedimenti o in via successiva” (Corte dei conti, Sez. I, n. 99 del 13 giugno 1994). Pertanto, “per i danni subiti da una camera di commercio in conseguenza dell'illegittimo affidamento di incarichi a terzi, va affermata, oltre a quella degli amministratori, anche la responsabilità dei revisori dei conti che abbiano assistito alle sedute degli organi collegiali in cui siano stati disposti i predetti affidamenti ove non abbiano svolto interventi per richiamare gli amministratori al rispetto della legalità, atteso che la loro funzione non è ne’ autonoma ne’ indipendente rispetto ai provvedimenti assunti, concorrendo, invece, al processo formativo degli stessi ovvero costituendone parte” (Corte dei conti, Sez. I, n. 99 del 13 giugno 1994); “Sussiste la responsabilità per colpa grave dei revisori dei conti di un ente pubblico per non aver rilevato - con comportamento omissivo protrattosi nel tempo - la palese irregolarità formale e l'inutilità di alcune spese liquidate e pagate senza il supporto della necessaria documentazione giustificativa” (Corte dei conti, Sez. Giur. Toscana, n. 626 del 6 aprile 2000).

In ragione di quanto precede il Collegio ritiene, in conclusione, che l’apporto causale del revisore dei conti del Comune di Bocenago al concretarsi della fattispecie dannosa sia stato, quanto meno, equivalente a quello dei consiglieri comunali deliberanti.

12) Circa la ripartizione del danno - premesso che non si ravvisano valide ragioni per fare uso del potere riduttivo, peraltro genericamente richiesto, di cui agli artt. 83, co.1, R.D. 18.11.1923 n. 2440 e 52, co.2, T.U. 12.7.1934 n. 1214 - giova ricordare che il Consiglio comunale di Bocenago ha avocato al Comune l’obbligazione nella sua interezza con la deliberazione n. 49/2002 senza la cui adozione il danno sarebbe rimasto estraneo all’ente locale con la conseguente, esclusiva, ricaduta sul sindaco. Quest’ultimo, poi, nell’ambito dei componenti del Consiglio che si sono espressi favorevolmente al riconoscimento del debito fuori bilancio, ha contribuito con prevalente apporto causale alla realizzazione della fattispecie dannosa: per questo rilevante contributo al realizzarsi della fattispecie dannosa  deve essere, pertanto, posto a suo carico il 40% (pari ad euro 3.927,60) dell’intero danno subito dal Comune di Bocenago.

Il rimanente 60% del danno stesso (equivalente a complessivi euro 5.891,40) deve essere, invece, ripartito tra gli altri componenti del Consiglio comunale, ovvero i signori:  Franco DONATO, Alessandro MARRAS, Walter FERRAZZA, Silvano FOSTINI, Francesco PANARO, Elena PUSPAN, Eugenio RICCADONNA e Silvana RICCADONNA (i quali hanno espresso voto favorevole alla deliberazione in questione) ed il revisore dei conti, rag. Roberto SIMONI, il quale ha avallato con il proprio parere la citata deliberazione.

Su dette somme dovranno essere corrisposti la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, nonché gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al saldo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, con sede in Trento, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra eccezione, CONDANNA i signorixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx al pagamento, in favore del Comune di Bocenago, della complessiva somma di Euro 9.819,00 (novemilaottocentodiciannove/00) oltre a rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, come appresso indicato:

 1) euro 3.927,60 (tremilanovecentoventisette/60) a carico x, nato a Bocenago (TN) il 5 luglio 1953, residente a Madonna di Campiglio (TN), via Campanil Basso n. 20;

 2) complessivi euro 5.891,40 (cinquemilaottocentonovan tuno /40), da ripartire in parti uguali tra loro, senza vincolo solidale (ovvero euro 654,60) (seicentocinquantaquattro/00) pro capite - a carico dei signori: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .

Sulle predette somme decorrono, inoltre, gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente decisione fino al soddisfo.

Le spese di giustizia sono liquidate in euro  1.064,50 (millesessantaquattro/50) da ripartire in parti uguali a carico di tutti i suddetti convenuti condannati.

Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del  21 febbraio 2006.

L’ESTENSORE

(Grazia BACCHI)

IL PRESIDENTE

(Ignazio de Marco)

 

 

Depositata in Segreteria il 5 aprile 2006

 

Il direttore della Segreteria

(dott. ssa  Livia BOSETTI)