Sezione giurisdizionale Toscana

 

bullet Ord. 10 febbraio 2010 n.19: Il carattere anonimo di un esposto non è di per sé di ostacolo al legittimo avvio dell’ istruttoria da parte del PM contabile, e non è quindi causa di nullità ex art.17 co.30-ter D.L. n.78/2009 s.m.i., laddove il suo contenuto sia sufficientemente preciso e concreto, contenendo richiami a persone, fatti e circostanze potenzialmente configuranti concrete e specifiche ipotesi di danno erariale. Ove l’istruttoria sia legittimamente iniziata, sulla base di notitia damni specifica e concreta, legittimamente il PM attraverso tale istruttoria prende cognizione diretta di altri fatti anche riferibili a persone diverse dagli originari indagati
bullet   ORDINANZA 11 gennaio 2010 N.3: in relazione all’art.17 co.30-ter d.l. n.78/2009 s.m.i., la "specificità e concretezza" della notizia di danno devono essere intese nei limiti necessari a ritenere plausibile, con giudizio ex ante, l’avvio di una attività istruttoria da parte dell’organo requirente, mentre i suddetti parametri non implicano che la notizia di danno debba essere esaustiva di tutti gli elementi della responsabilità erariale, perché in tal caso sarebbe superflua la funzione del requirente. L’istante che proponga istanza di nullità ex art.17 co. 30-ter D.L. n.78/2009 senza specificazione dei motivi per i quali la stessa sussisterebbe può essere condannato al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art.96 c.p.c., liquidati equitativamente
bullet  Ord. 15 dicembre 2009 n.154: ove una P.A. denunci al P.M. contabile un sinistro automobilistico che sia occorso ad un proprio veicolo, così adempiendo agli obblighi di legge, la Procura legittimamente apre un procedimento e ne monitora lo sviluppo anche in relazione alla la tutela assicurativa, la cui "perdita", per non impedita prescrizione del diritto risarcitorio con conseguente depauperamento patrimoniale (danno erariale), la denuncia si trasforma in una circostanziata e concreta notizia di danno all’indomandi del decorso del termine breve di prescrizione vigente in materia, di talchè è conforme a legge – e non ricorre alcuna nullità ex art.17 co.30-quater D.L. n.78/2009 - l’istruttoria posta in essere dalla Procura. Infatti, laddove l’istruttoria sia legittimamente iniziata, legittimamente il PM attraverso di essa prende cognizione diretta di altre fattispecie dannose
bullet   Sentenza 22 ottobre 2009 n. 580:  Ove il reiterato malfunzionamento di un impianto comunale provochi pregiudizi per l’igiene pubblica e danni ad un terzo che ne ottenga risarcimento per sentenza dell’A.G.O., del danno erariale debbono rispondere ex art.40 cpv. c.p. gli amministratori (Sindaco e assessore competente, per gli oneri di sovrintendenza e vigilanza rispettivamente su tutto l’ente e sul singolo settore oggetto di delega) e i tecnici comunali (dirigente del settore) che, pur avendo (e comunque dovendo avere) piena consapevolezza della possibilità che si verificasse e la possibilità e il tempo di evitarlo, non hanno impedito l’evento, non provvedendo a congrua e tempestiva decisione, progettazione ed esecuzione delle opere di messa in sicurezza dell’impianto, e omettendo di curare perchè fossero adottati gli accorgimenti per evitare il malfunzionamento dell’impianto e per la tempestiva rilevazione del suo blocco che consentisse l’immediato intervento urgente per evitare danni a terzi.
bullet Sentenza 17 settembre 2009 n.523: Poiché ex art.7 co.5 (e art.45) D.Lgs.165/2001 il trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici compete solo se "corrisponda a prestazioni effettivamente rese", non è dovuta al dipendente comunale distaccato presso il Senato l’indennità per la "posizione organizzativa" ex CCNL 31.3.1999 cessata col distacco (e attribuita col relativo trattamento accessorio ad altro dipendente), la cui erogazione (da parte del Comune poi rimborsato dal Senato) costituisce danno erariale ascrivibile a titolo di colpa grave i funzionari comunali (in misura maggioritaria il responsabile del servizio che abbia adottato la determina di spesa, essendo vieppiù segretario comunale e perciò garante della legalità dell’attività amministrativa; in misura minoritaria il responsabile del servizio finanziario che abbia espresso parere di regolarità contabile) e quelli del Senato (non suscettibili di condanna per difetto di giurisdizione della Corte dei conti -v. C.Cost.,129/81- che ha cognizione incidenter tantum ai fini di determinare la quota di danno ascrivibile ai corresponsabili)
bullet sentenza 3 agosto 2009 n. 497 : Il Prefetto che indebitamente utilizzi (o faccia utilizzare da familiari) per fini personali e non riconducibili a esigenze di servizio le vetture di servizio nonché le energie lavorative di personale dipendente (nella specie, per manutenzione di proprio natante), vieppiù subendo per tali fatti condanna penale, lede gravemente il prestigio e l’immagine d’imparzialità e buon andamento della P.A. ed è tenuto al risarcimento del relativo danno, liquidato equitativamente
bullet sentenza n. 518 del 11 settembre 2009: In tema di responsabilità di un dirigente scolastico per applicazione impropria di un istituto della contrattazione integrativa
bullet Sentenza n. 306/09 del 12 maggio 2009: In tema di responsabilità di amministratore comunale per ingente spesa derivante da uso indebito della rete internet (link a www.corteconti.it)
bullet  sentenza n. 167 del 4 marzo 2009: In tema di definizione del contenuto del potere sindacatorio del Giudice; di valutabilità dei vizi professionali in sede di progettazione quando il professionista è anche direttore dei lavori; di requisiti circa abilitazioni professionali del progettista in ipotesi di opere che richiedano profonde conoscenze geologiche e di ingegneria civile; di modalità delle escussioni testimoniali e dell’affidamento e dello svolgimento di incarico a più consulenti di ufficio;  di rovina dell’opera – nella fattispecie compendio cimiteriale – in caso di inosservanza nell’adozione delle misure circa il controllo, il monitoraggio  della risalita e dello stato generale della falda acquifera e del contesto idrogeologico; di responsabilità, con concorso nella causazione del danno, anche se estranea alla giurisdizione della Corte dei conti, della ditta appaltatrice; di quantificazione del danno all’immagine, quando l’intera cittadina cui l’opera deve essere asservita mostra reazioni di sconcerto e protesta
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 Sezione giur Regione Toscana,n. 161 del 24 febbraio  2009: In tema di responsabilità di medico con funzioni dirigenziali che abbia svolto, senza l’obbligatoria , e condizionata autorizzazione, attività in strutture private

bulletOrd. n. 170 del 23 dicembre 2008: Divieto di cumulo di indennità integrativa speciale – Rimessione alle Sezioni Riunite
bullet   sentenza n.429 del 17 luglio 2008: Società mista con partecipazione maggioritaria di Comune –Gestione parcheggi ed ausilio nell’accertamento delle infrazioni al codice della strada - Stipulando contratto di servizio – Trattative contrattuali –Inesistenti stante l’assenza di due reali controparti- Procedimento, trasparenza, documentalizzazione e corretto ricorso ai principi economici nella fissazione dei corrispettivi – Sussistenza del danno – Contenuto – Eccessivo lucro fruito dai soci privati, qualificabili come finanziari
bullet  sentenza n. 423 del 10 giugno 2008:   Adozione di decreto di pensione molto oltre i tempi procedimentali – Somme a credito dell’amministrazione a titolo di conguaglio rispetto all’erogazione provvisoria – Ripetibilità - i dovuta, irrinunciabile e munita di potere –Rispetto di una vita libera e dignitosa ex art.38 Cost.- Possibilità di rateizzazione sino a somme oltremodo basse
bulletsentenza n. 350 del 19 maggio 2008: Doppia indennità integrativa speciale - divieto di cumulo in caso di doppia percezione di trattamento pensionistico - Ordinanza n. 119 del 24 aprile della Corte Costituzionale - Portata applicativa - Definizione di discrimine temporale
bullet  sentenza 23 maggio 2006 n. 359/2006:  Diritto di accesso ai documenti amministrativi – Giudizio ex art.25 L.241/1990 – Accoglimento del ricorso e condanna della P.A. alle spese del giudizio – Danno erariale sussiste – Nesso causale con la condotta del funzionario che abbia denegato l’accesso – Sussiste – Colpa grave – Sussiste.
bullet sentenza n. 609 del 31 ottobre 2006: L’art.30/15° legge n.289/2002, che prevede a carico degli amministratori che deliberano l’assunzione di debiti per spese non di investimento ai sensi degli artt.119 Cost., 4 co.4° L.28.12.2001 n.448, 30 co.15° L.27.12.2002 n.289, 3 co.18° L.24.12.2003 n.350 introduce una fattispecie sanzionatoria che si differenza dalla comune responsabilità di cui conosce la Corte dei conti, in quanto la condotta trasgressiva è sanzionata anche in assenza di un danno ed anche in mancanza di colpa grave, avendo il legislatore ritenuto meritevole di particolare protezione la regola dell'equilibrio di bilancio. Ai fini dell’irrogazione della sanzione non è comunque sufficiente la delibera di assunzione del debito ma è necessaria anche la sua esecuzione (in caso di mutuo, la stipula del relativo contratto)
bullet sentenza 12 settembre 2006 n. 505: è illegittimo e fonte di danno erariale l’incarico conferito da un Comune ad un soggetto esterno per la redazione delle denunce di sinistro alle assicurazioni, l’accertamento delle circostanze, collaborazione con il personale interno e rapporti diretti con l'utenza esterna, non trattandosi di mansioni che necessitano dell’elevata professionalità richiesta dalla legge ma di attività del tutto prevedibili della vita di un Comune (che le ha soddisfatte attraverso i propri uffici sia prima che dopo il rapporto col consulente esterno) senza alcun carattere di novità; tanto più laddove l’attività di assistenza svolta dall’incaricato non differisca da quella già demandati dal Comune ad una società di brokeraggio assicurativo.
bulletOrdinanza 30 marzo 2006 n. 58, Giud. Un. Guasparri:  Giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, 2°comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, come risultante dopo la sentenza n. 494 del 1993, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione: difatti,  si versa attualmente nella macroscopica disparità di trattamento tra i percettori di plurimi pensionistici ante L. n. 724/1994 (che godrebbero del mantenimento di più indennità integrative speciali, ma ancorate inevitabilmente al c.d. minimo INPS) e i percettori di plurime pensioni post L. n. 724/1994 (i quali, a parità di condizioni e di trattamenti pensionistici, solo temporalmente differenziati quanto al momento della loro liquidazione, godrebbero di indennità integrative speciali senz'altro integrali essendo tale voce divenuta parte integrante della retribuzione principale).

 

Sentenza 26 aprile 2006, n. 265; I) Giurisdizione Corte dei conti nei confronti di amministratori e dipendenti di società sostanzialmente private e di società in " mano pubblica" - Distinzioni e fattispecie – II) Integrazione del contraddittorio da parte del Giudice: necessità di compendio e gerarchia di valori fra principio di accertamento della verità ed attribuzioni esclusive delle parti processuali – III) sistema sanitario: modulo organizzatorio tramite convenzionamento con strutture private e dinamica di rimborso secondo il criterio DRG (diagnosis related groups) – controllo, responsabilità e responsabili

Sentenza n. 7 del 31 gennaio 2006: risponde dei maggiori oneri sopportati dall’amministrazione per l’affidamento a professionisti esterni della progettazione di lavori pubblici (rispetto al 1,5% dell’importo a base di gara previsto dall’art.18 Legge n.109 del 1994 quale incentivo per l’attività di progettazione svolta dal personale interno) il responsabile del procedimento che, senza tener conto della presenza all’interno dell’ente di tecnici che avrebbero potuto provvedere alla progettazione stessa, rilasci l’attestazione prevista dall’art.17 co.4° della legge n.109 del 1994 dichiarando che l’amministrazione è carente di personale tecnico interno adeguato per la progettazione dei lavori di cui all’oggetto, così inducendo l’amministrazione ad affidare l’incarico a liberi professionisti esterni.

sentenza n. 221 del 15 aprile 2005: non è inammissibile l’atto di citazione nonostante la mancata previa effettuazione dell’audizione personale richiesta dal soggetto nei cui confronti il PM contabile aveva emesso l’avviso di cui di all’art.5 comma 1° DL 453/1993 conv. con L.19/1994 (cd. invito a dedurre) nel caso in cui tale soggetto, convocato dal PM per essere sentito, abbia omesso di presentarsi senza dedurre un legittimo impedimento....Il capo servizio vigilanza di un sito archeologico, laddove tra le funzioni del predetto servizio vi sia quella di provvedere all’incasso dei biglietti di ingresso e al successivo versamento di tale pecunia publica alla Tesoreria dello Stato, nonché medio tempore la custodia, ex art.1177 C.C., riveste, pur in assenza di formale investitura, la qualifica di agente contabile, con la conseguenza che, ai sensi dell’art.194 R.D. n. 827/1924, lo stesso risponde della mancanza di denaro avvenuta per furto, se non comprova che non sia a lui imputabile il danno.

sentenza n. 124 del 17 marzo 2005: rientra nella giurisdizione della Corte dei conti l’azione di danno erariale nei confronti del titolare di ricevitoria del lotto il quale abbia omesso di versare i proventi del giuoco da lui riscossi, poiché egli, avendo l’obbligo di provvedere alla riscossione delle entrate ed all'esecuzione dei pagamenti per conto dello Stato (secondo una procedura che vede come intermediario gestore delle entrate complessive la Lottomatica s.p.a.), è legato all’Amministrazione da un rapporto di servizio, e riveste anche la particolare qualifica di agente contabile, con conseguente assoggettamento alla rigorosa disciplina di cui all'art. 194 del RD 23/5/1924 n. 827, secondo cui può ottenere discarico solo dopo prova di circostanze a lui estranee ed al di fuori del suo dominio quali fattori causali del danno.

- Sentenza n.622 del 21 settembre 2004: gli uffici di staff degli organi di governo, previsti dall'art.90 T.U.E.L., costituiscono ordinari posti di pianta organica, talchè per quanto attiene alla posizione di preposto ad un siffatto ufficio l'art.90 è una species del più ampio genus costituito dalla previsione dell'art.110 comma 1° TUEL, e il relativo posto può pertanto essere coperto sia con personale interno sia con personale assunto con contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire....Del danno erariale derivante dall'incardinazione nella posizione di preposto ad ufficio di staff del Sindaco di soggetto privo dei requisiti previsti per la qualifica da ricoprire (nella specie il diploma di laurea) risponde il sindaco che ha provveduto alla scelta ed alla conseguente nomina del soggetto in questione, senza che valga invocare la distinzione tra funzioni di indirizzo (riservato all'apparato politico) e funzioni di gestione (riservato all' apparato burocratico), dal momento che l'attività di che trattasi non ha natura politica o, comunque, di indirizzo generale o programmatorio....

 

- N. 476 DEL 10 MARZO 2000: Responsabilità contabile e amministrativa – comportamenti dolosi di amministratori in danno dell’amministrazione - sentenza penale di patteggiamento - efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità amministrativa – sussistenza e limiti – autonomo accertamento dei fatti materiali da parte del giudice contabile – danno da tangente - sussistenza solo in presenza di idonei elementi probatori forniti dal P.M. – danno all’immagine – danno patrimoniale.

- N. 1516 DEL 28 DICEMBRE 1999: Responsabilità contabile e amministrativa – Corte dei Conti – Competenza e giurisdizione - danno cagionato a Ente pubblico concedente l’esecuzione di opera pubblica – fatti illeciti commessi dagli organi dell’ente concessionario – fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 20 del 1994 – giurisdizione della Corte dei Conti – rapporto con il giudizio penale – sentenza penale di assoluzione «perché il fatto non sussiste» - efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità amministrativa – sussistenza e limiti – con esclusivo riferimento all’accertamento dei fatti materiali – opere pubbliche – danno conseguente alla formazione di nuovi prezzi con scostamento dai valori di mercato – valutazione equitativa – colpa grave del direttore dei lavori e dell’ingegnere capo – colpa grave del funzionario tecnico con funzione di relatore.