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LUDIENZA DI DISCUSSIONE NEL PROCESSO CONTABILE Relatori: Pres. Lucio Todaro Marescotti VPG Pasquale Iannantuono (Corte dei conti Roma 11 aprile 2002)
1 Ludienza nel processo contabile La disciplina normativa delle udienze, quale fase del processo, dinanzi alle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, è contenuta nel r.d. 13 agosto 1933 n. 1038, nonché nelle norme del vigente codice di procedura civile, cui con richiamo ritenuto "dinamico" da consolidata giurisprudenza rinvia lart. 26 del decreto n. 1038 (di seguito, indicato come regolamento di procedura). Nellessenziale, limpostazione del Regolamento di procedura non contrasta con il codice di procedura civile, quale risulta dalle varie riforme attuate soprattutto dalla L. 26 novembre 1990 n. 353 e successive modificazioni, anche al fine di adeguare le norme processuali alla Costituzione e, da ultimo, per scopi dichiaratamente deflazionistici del carico dei giudizi. Il rinvio dinamico, peraltro, risente di due importanti limitazioni: una rappresentata dallesistenza nel Regolamento di norme espressamente divergenti dal modello del diritto processuale comune; laltra, più subdola e non sempre facilmente intuibile, è quella della non compatibilità di norme o istituti del c.p.c. con il "sistema" contabile e con sue caratterizzazioni di processo accusatorio pubblico necessario. Per restare al tema, anzitutto è da rilevare una peculiarità del processo contabile. In esso, infatti, la citazione nel giudizio di responsabilità pur distinguendosi da altri atti diniziativa dei procedimenti giurisdizionali innanzi alla Corte dei conti, caratterizzati da aditio iudicis ha certamente la forma di "vocatio in jus", che però, a differenza di quanto è previsto nei giudizi civili, avviene non ad udienza fissa scelta dallattore tra quelle predeterminate dallUfficio giudiziario, ma per unudienza che, su richiesta del P.M., deve essere fissata (unitamente ai termini ritenuti dalla prevalente giurisprudenza non perentori - per il deposito delle comparse di risposta e, in genere, degli atti defensionali e dei documenti prodotti dalle parti) dal presidente della Sezione giurisdizionale competente con proprio decreto steso in calce alla citazione e con questa contestualmente notificato alla controparte (cfr. artt. 45 e 46 Reg. proc.). Anche in appello, (peraltro nelle forme di ricorso), è rispettata tale impostazione, giacché lappellante è tenuto, dopo la notifica ed il deposito del gravame, a chiedere, a pena di abbandono ex art. 75 T.U. 12 luglio 1934 n. 1214, la fissazione di udienza al presidente della sezione centrale designata dal presidente della Corte e a notificarne il relativo decreto alle parti appellate (cfr. artt. 67, 68, 97 e 102 Reg. proc.). Oltre a tali specificità che comunque non alterano la parità del contraddittorio tra le parti nel giudizio contabile vi sono altre differenze di rilievo tra il rito comune, quale si trova consacrato nel codice di procedura civile, e le norme che specificamente disciplinano ludienza dinanzi alla Corte dei conti (artt. da 14 a 16, nonché da 9 a 12, Reg. proc.); occorre, infatti, tener conto che non esiste una fase del processo propria di un giudice istruttore e che listruttoria oltre che eventuale attiene alla fase e alla competenza collegiale, anche se poi può svolgersi per delega a singolo componente della Sezione. La conseguenza è la concentrazione in una sola udienza della prima comparizione, della trattazione, della precisazione delle conclusioni e della decisione della causa. Caratteristica questa che non è ignota al rito comune, ove appena si consideri quanto disposto negli artt. 420 e seguenti Cpc per il processo del lavoro.
2 Il potere di direzione della causa La fase dibattimentale del giudizio contabile si svolge quindi sotto la direzione del Collegio; non sono esclusi peraltro compiti predibattimentali che permettono al Collegio di valutare il modo con cui il P.M. procede allo svolgimento delle indagini a lui affidate, quando, ai sensi dellart. 5 D.L. n. 453 del 1993 convertito in L. n. 19 del 1994, è chiamato a concedere o negare la proroga del termine per lemissione della citazione a seguito di invito a dedurre. Non sussiste peraltro alcun potere di controllo sullarchiviazione che, nellattuale conformazione del giusto processo, urterebbe, ove si dovesse risolvere in una sorta di rinvio a giudizio, contro la terzietà del giudice e il principio della domanda. Deve ritenersi senzaltro applicabile al giudizio contabile la norma di cui allart. 175 Cpc, che conferisce al giudice i poteri necessari "al più sollecito e leale svolgimento del procedimento", tra i quali vi sono non soltanto quelli di ordinare la discussione del dibattimento tra le parti e per argomenti preliminari e, quindi, di merito nonché, occorrendo, di disporre il rinvio delludienza ovvero la sospensione o linterruzione del processo, ma, anzitutto, il controllo della regolarità del contraddittorio e della comparizione delle parti (cfr. art. 180 Cpc), nonché certamente lindicazione e lordine di trattazione (cfr. Sez. Basilicata 23 novembre 1999 n. 333) delle questioni rilevabili dufficio che è opportuno esaminare preliminarmente, quali ad esempio questioni di giurisdizione, di competenza, di litisconsorzio. Deve peraltro ritenersi applicabile il co. 3 dellart. 183 c.p.c. novellato che obbliga il giudice a valutare se non sia opportuno sottoporre alla discussione in contraddittorio delle parti delle questioni rilevabili dufficio. Non può, invece, il giudice prospettare questioni che sono invece rilevabili su eccezione delle parti, in quanto ciò lo porterebbe ad interferire nellesercizio delle difese fondamentali delle parti e ad abbandonare, quindi, il suo ruolo di terzietà. Profilo questo se ne tratterà in seguito quanto mai delicato e problematico per il giudizio contabile caratterizzato dal cd. "potere sindacatorio" del giudice, anche se è opportuno precisare sin dora tale potere va concettualmente limitato allindividuazione dellambito soggettivo del processo contabile e allacquisizione delle prove occorrenti ai fini del decidere, ma non ha cittadinanza nella fase del giudizio, pieno essendo anche nel giudizio contabile il rispetto del principio della corrispondenza tra "chiesto" e "pronunciato" ai sensi dellart. 112 (cfr. Sez. Lazio 14 giugno 2001 n. 2472). Il principio trova contemperamento con il carattere indisponibile dei diritti fatti valere dal P.M., il quale non può, perciò, rinunciare allazione già esercitata, tanto che leventuale richiesta di assoluzione formulata in udienza dal P.M. in veste di concludente non vincola il giudice contabile (cfr. tra le tante Sez. I centrale 27 gennaio 2001 n. 78, che si segnala anche per il richiamo analogico dellart. 409 Cpp). Al richiamato potere di direzione del procedimento da parte del giudice va anche ricondotta la disciplina dellordine degli interventi nella discussione orale della causa, nel corso della quale il P.M. ha la parola per ultimo (cfr. art. 117 disp. att. Cpc e 19 Reg. proc.). Al di là di contrarie prassi giudiziarie accettate dalla parte pubblica, è stato ritenuto che le ampie possibilità, esercitate secondo il prudente apprezzamento del presidente del collegio giudicante, di replica agli interventi avversari rende tali norme non confliggenti con precetti costituzionali (cfr. Corte Cost. 29 ottobre 1999 n. 403).
3 Udienza di discussione - prima comparizione e trattazione della causa Nel processo contabile ludienza di discussione, è, come quella civile, orale e da verbalizzare. Peraltro, in essa si concentrano come si è detto le udienze di prima comparizione e di trattazione della causa, ma, nella prassi, si ritiene che il giudice contabile possa disporne, con valutazione discrezionale, il rinvio per consentire alle parti di presentare memorie scritte su specifici aspetti della controversia (vedi, infatti la recente decisione della Sez. III centrale 11 marzo 2002 n. 77). Al riguardo, come si vedrà, differenze significative emergono con la disciplina di cui allart. 180 commi 2 e 3 c.p.c., ove si consideri la regola della concentrazione delle udienze nel giudizio contabile e la discrezionalità del giudice nel rinviare ludienza di discussione, mentre, come è noto, il giudice ordinario è tenuto a fissare udienze "ad hoc" per la trattazione e, quindi, per la discussione della causa. Preliminarmente alla discussione del merito, vale a dire in una fase che corrisponde logicamente alludienza di prima comparizione di cui allart. 180 comma 1 Cpc, il giudice contabile deve procedere ad una serie di accertamenti preliminari. Tra questi grande rilievo assume, anche per quanto si dirà a proposito del regime della mutatio/emendatio libelli, la nuova disciplina del controllo sulla validità della citazione e dei rimedi in sanatoria previsti dallart. 164 c.p.c.. Come è noto, con la riforma, si è operata una netta distinzione tra vizi relativi alla vocatio in ius (primi tre commi dellart. 164) e vizi attinenti alla editio actionis (quarto, quinto e sesto comma). Nel primo caso la sanatoria, possibile con la rinnovazione della citazione o con la costituzione del convenuto, opera ex tunc, salva la possibilità di fissazione di una nuova udienza se il convenuto deduce linosservanza dei termini di comparizione. Nel secondo caso, la sanatoria, per rinnovazione o integrazione della domanda, opera ex nunc. Tali norme sono in linea di massima compatibili con il rito contabile; anzi, la razionalizzazione del regime delle nullità e delle sanatorie si palesa strumento assai utile a chiarire dubbi ed incertezze manifestatisi anche nel nostro processo. Vediamo partitamente le due ipotesi e, di seguito, si approfondirà laspetto ulteriore del contenuto della citazione quale atto preparatorio per la fissazione del thema decidendum:
Ancora in tale ambito di verifiche preliminari, il giudice deve accertare se i convenuti analogo accertamento non ha evidentemente rilevanza per lattore pubblico, da ritenersi in modo immanente costituito nel giudizio contabile - abbiano potuto disporre del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallart. 163 bis Cpc e se, tenuto conto di ciò, la loro costituzione possa dirsi regolare o meno, anche in riferimento al rispetto del termine dilatorio fissato dal presidente della Sezione nel decreto di fissazione di udienza, termine che per prassi è di venti giorni. Tale termine è lo stesso di quello previsto dallart. 166 Cpc per la costituzione del convenuto anche se la norma nel rito contabile privo delle sanzioni ex art. 181 e degli effetti preclusivi ex art. 167 ha tutto sommato scarso significato. Può dirsi peraltro che la presentazione di atti defensionali, oltre il termine dilatorio fissato nel decreto di fissazione di udienza è stata sempre accettata dalla prassi processuale e quindi essa non comporta effetti per la parte che non vi abbia ottemperato, salvo che la controparte può ottenere un rinvio per lesame delle memorie e dei documenti prodotti fuori termine. Il giudice secondo qualche pronuncia può, secondo il suo prudente apprezzamento, rifiutare il rinvio (Sez. III centrale 11 marzo 2002 n. 77). Logica vorrebbe che in tal caso non si tenesse conto delle allegazioni del convenuto, a meno di non ritenere un obbligo la concessione dello ius replicandi argomentando dallart. 183 co. 5. Va inoltre considerato che il mancato rispetto delle norme riguardanti la vocatio in ius può essere rilevato dal giudice soltanto se i convenuti non si siano costituiti ovvero, costituendosi, labbiano eccepito, nel qual caso il giudice ordina, anche dufficio, la rinnovazione della citazione. Al riguardo, va segnalato che, essendo istituzionali la costituzione e la comparizione in giudizio del P.M. contabile, deve considerarsi sanata la notifica tardiva delludienza in violazione, dei termini dilatori spettanti al P.M. salvo il rinvio previsto dal co. 3 art. 164 per consentire il rispetto dei termini. Anche in caso di mancanza di notifica del decreto dudienza la costituzione del convenuto comporta il raggiungimento dello scopo e la sanatoria ex nunc (cfr. Sez. III centrale 19 dicembre 2001 n. 324); al più si potrà disporre un rinvio e la fissazione di nuovo termine per la regolare effettuazione dellincombente (Sez. Riun. 8 gennaio 2001 n. 1 QM). Le problematiche in ordine alla vocatio iu ius portano ad approfondire il tema della costituzione delle parti che si realizza nel giudizio contabile mediante il deposito in segreteria del fascicolo di parte, contenente la citazione ovvero la comparsa di risposta, la prova delle notifiche eseguite ed i documenti offerti in comunicazione alle controparti, tra le quali in tal modo avviene lo scambio di atti e documenti (cfr. art. 4 Reg. proc.). E applicabile anche lart. 170 c.p.c.. Quanto alla disciplina della rappresentanza e della difesa in giudizio, valgono le norme generali, salvo che senza ministero di avvocato è possibile, in primo grado, la costituzione in giudizio, ma non la comparizione in udienza, mentre in appello lo stessa ammissibilità del gravame è condizionata dallassistenza e dalla sottoscrizione di un avvocato cassazionista (cfr. artt. 79 t.u. n. 1214/34 e 3 comma 1 L. n. 161/53). Occorrendo, il giudice fissa un termine ai convenuti per regolarizzare eventuali difetti (cfr. art. 182 Cpc). Peraltro, fermo restando che la costituzione dellattore pubblico è immanente e che quindi come si è detto non è applicabile lart. 181 Cpc che disciplina la mancata comparizione delle parti, la costituzione del convenuto non è necessaria, atteso che il giudizio viene definito anche in sua assenza, e, quindi, non se ne ritiene necessario dichiarare la contumacia (orientamento consolidato; cfr. tra le tante, Sez. II centrale 12 aprile 1999 n. 119). Inoltre, la mancata o intempestiva costituzione del convenuto non comporta le preclusioni di cui allart. 167 Cpc, stante che nel processo contabile non sono ammesse né domande riconvenzionali né chiamate in garanzia da parte del convenuto, sicché non occorre che lattore faccia lavvertimento di cui allart. 163 n. 7 Cpc, né sussiste conseguente nullità in caso di omessa avvertenza (cfr. Sez. Umbria 10 dicembre 1999 n. 600, Sez. Campania 25 settembre 2001 n. 91 e Sez. Puglia 15 maggio 2001 n. 362). Tale indirizzo tiene conto ovviamente della più recente novella dellart. 167 (L. n. 534 del 1995) che ha mantenuto il regime delle preclusioni solo per le sopra delineate evenienze e non anche per le eccezioni in senso proprio. Pertanto, la migliore giurisprudenza ammette che il convenuto possa proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili dufficio ad esempio, quella di prescrizione al momento in cui si costituisce nel corso del giudizio di primo grado ed anche alludienza (cfr. Sez. Lombardia 3 ottobre 2000 n. 1246 e Sez. Molise 16 maggio 2000 n. 40), essenzialmente perché come si è detto nel giudizio contabile vige la concentrazione in una sola udienza di discussione delle udienze di prima comparizione, trattazione, precisazione delle conclusioni e decisione della causa. Ne consegue che, per un verso, la concentrazione del giudizio contabile, solitamente definito in una sola udienza, viene di fatto - a realizzare linapplicabilità dellassegnazione di un termine al convenuto ai sensi del comma 2 art. 180 Cpc atteso che tale incombente viene previsto come possibile in una zona temporale intermedia tra udienza di comparizione e di prima trattazione che, nel rito contabile, non esiste. Quindi il convenuto può proporre le eccezioni non rilevabili dufficio sino al momento in cui gli è consentito di costituirsi, vale a dire entro la prima udienza (Sez. Umbria 6 dicembre 1999 n. 582). Se poi detta udienza fosse oggetto di rinvio, la costituzione sarebbe effettivamente possibile alla nuova udienza, ma si verificherebbe la preclusione delle eccezioni non rilevabili dufficio (Sez. Liguria 17 gennaio 2000 n. 6), salva rimessione in termini da parte del giudice (Sez. Sardegna 2 agosto 2001 n. 986). Secondo poi alcune pronunce in caso di comparsa di risposta ritualmente depositata, ciò "brucia" la possibilità di proporre in un momento successivo eccezioni non avanzate in quella sede. Tale indirizzo è da condividersi soltanto quando il codice introduce il concetto di "prima difesa" come sbarramento espresso (v. ad es. art. 307 u. co.). Trattandosi di ipotesi di stretta interpretazione per le eccezioni proprie di merito si applica solo la preclusione temporale più sopra delineata. E il vecchio art. 164 c.p.c. prevedeva, del resto, la nullità per lomissione o lassoluta incertezza della "determinazione della cosa oggetto della domanda" (art. 163 n. 3) e non anche per il successivo n. 4 riguardante "lesposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni". Parte della dottrina riteneva che il primo requisito riguardasse il petitum mediato (bene della vita di cui si chiede la tutela giudiziale), mentre la causa petendi trovasse allocazione nel n. 4, ove le "conclusioni" riguarderebbero il petitum immediato (le richieste). Prima della riforma si era fatta strada altra interpretazione secondo cui leditio actionis deve comportare lidentificazione del diritto fatto valere in giudizio in una accezione unitaria (n. 3) ricomprendente anche la causa petendi. Ulteriori specificazioni nascevano dalla distinzione tra diritti (e domande) eterodeterminati e autodeterminati (cfr. A. Proto Pisani: "La nuova disciplina del processo civile", Napoli, 1991). Soltanto per questi ultimi (es. diritto di proprietà) sarà sufficiente lindicazione del bene oggetto di tutela ai fini delleditio actionis mentre il fatto costitutivo della pretesa (generatore, causa petendi) non è necessario per identificarli, dato che tali diritti non possono sussistere simultaneamente più volte con lo stesso contenuto. La causa petendi troverà quindi posto nel n. 4 e la sua indicazione avrà valore di allegazione ai fini dellattività preparatoria delludienza. Diversamente i diritti eterodeterminati, che possono sussistere simultaneamente con lo stesso contenuto e fra gli stessi soggetti (tra questi sicuramente il diritto di credito a prestazioni di somme di danaro e quindi anche il diritto risarcitorio fatto valere con lazione di responsabilità) debbono essere individuati anche con lindicazione puntuale del fatto generatore. La conseguenza è quindi che la mancata allegazione della causa petendi (o lassoluta incertezza) avrebbe comportato, prima ancora che il rigetto della domanda e lassoluzione nel merito, linvalidità dellatto introduttivo del giudizio. Ciò in funzione di garanzia del convenuto. Ora, a seguito della riforma del 1990, la nullità per vizi delleditio actionis, consegue non solo se è omesso o risulti assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3) ma anche se manca lesposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda. Rimangono pertanto fuori dalla previsione di invalidità lomessa indicazione degli elementi di diritto, operando il principio "iura novit curia", e il petitum immediato; mentre per la causa petendi la nullità conseguirebbe solo dalla mancata indicazione e non dallipotesi di assoluta incertezza (così Sez. Calabria 19 novembre 2001 n. 1071). In definitiva vi è stato un allargamento equilibrato delleditio actionis che non ricomprende tutti i requisiti dellart. 164 n. 4, anche se parte della dottrina ritiene che i vizi ad essi attinenti potrebbero configurare ipotesi di nullità in base alle regole generali dettate dallart. 156 c.p.c. per il mancato raggiungimento dello scopo. Del resto la Corte ha fatto ha fatto già applicazione del principio di integrabilità della domanda (cfr. Sez. Abruzzo 7 dicembre 2001 n. 164). In conclusione, lindicazione della causa petendi comporta che siano descritti in citazione i comportamenti causativi del danno erariale, la cui ingiustizia emerge dallevidenziazione delle violazioni degli obblighi di servizio. C) Più sfumata appare, nel rito contabile, la terza funzione della citazione volta con lallegazione dei fatti e la deduzione delle prove alla preparazione delludienza, atteso che la natura accusatoria del giudizio di responsabilità allontana tale processo dal modello dispositivo del processo civile. Inoltre, dato il carattere indisponibile dei diritti fatti valere dalla parte pubblica, non sembra che il giudice contabile possa esperire un tentativo di conciliazione ai sensi dellart. 183 comma 1 o dellart. 185 Cpc. Per contro, il giudice deve ritenersi senzaltro abilitato ad espletare linterrogatorio libero dei convenuti, nonché a richiedere alle parti i chiarimenti necessari. Per il principio di concentrazione della udienze, più che unapplicazione delle norme di cui commi 1 e 3 dello stesso art. 183 Cpc con i quali si mira alla precisa immediata cognizione da parte del giudice del tema controverso, si tratta di una manifestazione del potere sindacatorio, che abilita il giudice contabile a disporre dufficio lammissione dei mezzi probatori occorrenti alla decisione, giusta quanto disposto dagli artt. 73 t.u. n. 1214/34, 14 e 15 Reg. proc., sia pure nellambito della "causa petendi" della domanda del P.M. (cfr. Sez. Umbria 5 aprile 2000 n. 177) e come affermato da giurisprudenza consolidata - ad integrazione delle prove addotte dalle parti (vedi, tra le tante, Sez. I centrale 14 febbraio 2002 n. 47 e Sez. II centrale 26 gennaio 2002 n. 20, che va segnalata anche perché afferma la compatibilità del potere sindacatorio in tema di prove con il principio costituzionale del "giusto processo"). Al riguardo, occorre peraltro considerare che la divergenza dal processo civile è più apparente che effettiva, atteso che nel processo contabile le risultanze probatorie emergono essenzialmente da documenti ed informazioni forniti dalla P.A. ovvero da perizie dufficio, vale a dire da prove che lo stesso giudice ordinario può, come è noto, acquisire "motu proprio" (cfr. Sez. Umbria 8 marzo 2001 n. 98, nonché Sez. Abruzzo 2 maggio 2001 n. 389 e, soprattutto, Sez. Lazio 8 maggio 2001 n. 1897 e Sez. Piemonte 26 luglio 2001 n. 778, dove si pone largomento che il potere sindacatorio del giudice contabile in tema di prove tende non tanto a supportare laccusa, quanto a superare, nellinteresse dello stesso presunto responsabile, possibili atteggiamenti non cooperativi dellAmministrazione nel consentire laccesso ad informazioni e a fonti documentali di prova). Ovviamente, nellambito del potere di direzione del processo il giudice contabile può anche disporre, sia su richiesta di parte che dufficio, il rinvio delludienza di discussione vuoi per rettificare, come si è detto, le irregolarità riscontrate nella costituzione del contraddittorio e nella comparizione delle parti, vuoi per consentire lacquisizione delle notizie e dei documenti necessari, vuoi, infine, per meglio strutturare la cognizione delle questioni controverse. Daltra parte, data lesigenza di assicurare alle parti convenute, definite "presunti responsabili" dalla legge con terminologia chiara seppure non del tutto felice, le più ampie possibilità di difesa almeno nel giudizio di primo grado, sarebbe irragionevole sottoporre le deduzioni probatorie delle parti e, segnatamente, quelle del convenuto al regime delle preclusioni di cui allart. 184 e 184 bis Cpc, tanto più che, come si è detto, le prove che rilevano nel processo contabile sono essenzialmente quelle che il giudice può disporre dufficio. Quanto sopra si è detto, in tema di potere sindacatorio e di ammissione dufficio dei mezzi di prova, porta in definitiva a ritenere non operante per il giudizio contabile la previsione di termini perentori per lindicazione ex art. 184 Cpc di nuovi mezzi di prova, soprattutto in considerazione della richiamata concentrazione delle fasi processuali in una sola udienza collegiale.
4 Lallargamento soggettivo del contraddittorio Il giudice contabile valuta dufficio, nellambito del controllo della regolarità della costituzione del contraddittorio e della comparizione delle parti, se la domanda sia stata proposta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, ordinando se del caso lintegrazione di tale contraddittorio in un termine perentorio (cfr. art. 102 comma 2 Cpc) e disponendo, in caso dinottemperanza, lestinzione del giudizio (orientamento sostanzialmente consolidato; cfr. Sez. Calabria 14 giugno 2001 e Sez. III centrale 21 novembre 2001 n. 307). Per questo aspetto vi è piena coincidenza della disciplina del giudizio contabile con le norme del codice di procedura civile, fermo restando come si è detto che innanzi alla Corte dei conti si ha concentrazione, in una sola udienza, delle udienze di prima comparizione, di trattazione, di precisazione delle conclusioni e di discussione della causa. Al riguardo, lorientamento maggioritario della giurisprudenza contabile è nel senso che un vincolo di litisconsorzio necessario sussista, in linea di principio, quando vi sia stata unicità di azione da parte di una pluralità di agenti pubblici e non quando detto concorso si sia dispiegato mediante una pluralità di comportamenti, anche se rilevanti ai fini della causazione dellevento dannoso (in argomento, vedi Sez. Riun. 20 giugno 2001 n. 5QM). Va puntualizzato che, secondo giurisprudenza recente non si ha litisconsorzio sostanziale necessario né tra i coautori di una deliberazione collegiale (cfr. Sez. II 18 gennaio 2001 n. 35, Sez. sardegna 7 luglio 2000 n. 698 e Sez. Calabria 12 ottobre 1999 n. 043) né tra i concorrenti nellillecito ai fini della ripartizione delladdebito in applicazione dellart. 1 comma 1 quater L. n. 20/94, ripartizione che la giurisprudenza ritiene attuabile valutando "in astratto" la "quota" di colpevolezza riconducibile ai concorrenti non chiamati in giudizio (orientamento ormai consolidato; vedi, in particolare, Sez. II centrale 22 febbraio 2001 n. 80, Sez. Calabria 16 ottobre 2001 n. 949). Al riguardo, va segnalato che la giurisprudenza più recente concordemente esclude che nel giudizio contabile di appello sia ravvisabile un litisconsorzio necessario processuale per il solo fatto che più persone siano state parti nel giudizio di primo grado (cfr. Sez. Riun 20 giugno 2001 n. 5QM, Sez. I centrale 2 ottobre 2001 n. 282, Sez. III centrale 4 febbraio 2002 n. 24 e Sez. siciliana dappello 22 gennaio 2001 n. 7). Sempre in questa fase il giudice contabile valuta lopportunità di chiamare in causa, ai sensi dellart. 47 Reg. proc., i litisconsorti facoltativi, individuati sia dufficio che ad istanza di parte, ordinando quindi lintegrazione sotto laspetto soggettivo dellazione esercitata dal P.M. contabile. Peraltro, va subito evidenziato, il litisconsorzio facoltativo non può comportare una chiamata in causa per la prima volta in appello, atteso che in tal modo si verificherebbe il salto della fase di primo grado per i chiamati, né, daltra parte, sarebbe possibile rimettere la causa al primo giudice, perché vi ostano le disposizioni di cui agli artt. 354 Cpc e 125 Reg. proc., come modificato dallart. 10 L. n. 205/2000 (orientamento consolidato; vedi, tra le tante, Sez. III centrale 4 febbraio 2002 n. 24). Si tratta del cd. potere sindacatorio, istituto interamente di creazione giurisprudenziale formatosi in riferimento ai giudizi di conto, che si traduce nel controllo del giudice sui confini soggettivi dati dal P.M. allazione di responsabilità. Occorre, infatti, considerare che, prima dellavvio del giudizio, vale a dire prima dellesercizio dellazione, il P.M. dispone del potere di archiviare la "notitia damni" nei confronti di alcuni dei presunti responsabili, potere che però, dopo lavvio del giudizio, non può non essere soggetto ad un controllo da parte del giudice. Controllo espresso mediante lesercizio del potere sindacatorio, non soltanto per evitare giudicati contraddittori peraltro, non dimpossibile emersione nellipotesi in cui il P.M. contabile eserciti successivamente lazione nei confronti di posizioni in un primo tempo archiviate e certamente non finalizzato allattuazione dellobbligatorietà dellazione contabile da parte del P.M.; potrebbe dirsi che appare opportuno permettere il raffronto, nellambito del contraddittorio processuale, delle posizioni dei presunti responsabili, a volte tra loro contrapposte, anche al fine di consentire ai soggetti chiamati in giudizio dal P.M. una più efficace difesa rispetto alla fattispecie di danno pubblico prospettata dal P.M. Non a caso, infatti, sono proprio i convenuti nel giudizio di responsabilità a sollecitare, nellambito delle censure rivolte allistruttoria espletata e alla fattispecie accusatoria azionata dal P.M., la chiamata "iussu judicis" di altri agenti pubblici da essi indicati o come corresponsabili o come maggiori responsabili o come responsabili esclusivi. In altri termini, in un giudizio in cui, come in quello contabile, la giurisprudenza esclude con orientamento pacifico (cfr. da ultimo Sez. II centrale 18 dicembre 2001 n. 389) che il convenuto possa chiamare ex art. 106 Cpc altri soggetti con i quali ravvisi una comunanza di causa o addirittura una responsabilità alternativa è ovvio che tale strumento di difesa non può essere dispiegato che per il tramite dei poteri del giudice, fermo restando che lo spazio in tal modo concesso alle deduzioni difensive dei convenuti non può portare allintroduzione nel giudizio di fattispecie di responsabilità diverse da quelle azionate dal P.M. (cfr. Sez. Puglia 31 maggio 2001 n. 368 e 17 luglio 2001 n. 578). Detto orientamento giurisprudenziale, pacifico sino alla riforma del 1993 e sostanzialmente ribadito anche in seguito (cfr. Sez. Calabria 16 maggio 2000 n. 12 e Sez. Lombardia 10 aprile 2001 n. 597, nonché, con affermazione di conformità al principio costituzionale del "giusto processo" ex art. 111 Cost., Sez. Molise 28 febbraio 2001 n. 32 e Sez. Puglia 17 luglio 2001 n. 578), è entrato in crisi nella più recente giurisprudenza dei giudici di primo grado, per la considerazione che, specialmente a seguito della novellazione del richiamato art. 111 Cost., la chiamata "iussu judicis" nel giudizio contabile di litisconsorti facoltativi dovrebbe considerarsi o esclusa in linea di principio (così Sez. Marche 19 aprile 2001 n. 129) o meramente facoltativa, atteso che le esigenze defensionali invocate a sostegno dellistituto possono essere realizzate senza la chiamata in giudizio dei concorrenti nellillecito amministrativo-contabile (cfr. Sez. Marche 4 ottobre 2001 n. 1085 e Sez. Molise 22 ottobre 2001 n. 193, secondo cui la responsabilità dei soggetti chiamati in causa può essere esclusa o diminuita dalla corresponsabilità "virtuale" dei concorrenti, anche se non chiamati in causa). Inoltre, secondo un recente orientamento giurisprudenziale, anche lesigenza di controllare il rispetto dellobbligatorietà dellazione di responsabilità amministrativo-contabile non ha più cittadinanza in un assetto processuale conforme al principio costituzionale del "giusto processo", non potendo il giudice contabile sostituire le proprie valutazioni nel prospettare la responsabilità di agenti pubblici motivatamente prosciolti dal P.M. (cfr. Sez. Sicilia 20 dicembre 2000 n. 113 e Sez. Campania 17 luglio 2001 n. 72) o che si ponga come incompatibile con lipotesi accusatoria prospettata dal P.M. (cfr. Sez. Campania 13 febbraio 2001 n. 14 e Sez. Sicilia 26 febbraio 2001 n. 22). Sempre in via preliminare il giudice è chiamato anche a valutare lammissibilità di eventuali interventi, che la giurisprudenza ampiamente maggioritaria (vedi, tra le tante, la recente Sez. siciliana dappello 25 febbraio 2002 n. 23) ritiene possibili nel giudizio contabile soltanto allamministrazione danneggiata ed a titolo di intervento adesivo dipendente rispetto allazione risarcitoria esercitata dal P.M. contabile. Non mancano, tuttavia, decisioni in cui tale ammissibilità viene del tutto esclusa (vedi infatti Sez. II centrale 1 settembre 1999 n. 229) ovvero condizionata a che lente sia portatore di un interesse differenziato rispetto a quello azionato dal P.M. contabile (cfr. Sez. Marche 1 febbraio 2001 n. 2). In appello, lintervento deve ritenersi eccezionale, atteso che esso è ammissibile soltanto per chi sia portatore di un interesse che ne legittimerebbe lopposizione di terzo ex art. 404 Cpc (vedi, infatti, Sez. I centrale 8 agosto 2000 n. 254), ma va segnalato lart. 69 comma 2 Reg. proc. prevede che il Collegio possa ordinare, anche dufficio, lintervento in questione "quando ciò sia ritenuto utile o necessario".
5 - Mutatio ed emendatio libelli La possibilità di proporre nuove domande alla prima udienza e, a maggior ragione, nel prosieguo del processo era sostanzialmente vietata nel diritto processuale. Infatti, nella formulazione anteriore alla novellazione del 1990 gli artt. 183 e 184 Cpc ammettevano soltanto modificazioni e precisazioni della domanda. Sotto questo profilo (emendatio libelli), almeno per quanto riguarda la prima udienza di trattazione (diversa come si è detto dalludienza di prima comparizione), la posizione delle parti può ritenersi sostanzialmente equivalente a quella che si configurava nel processo civile anteriore alla riforma del 1990, mentre è ora venuta meno la possibilità di modificare le domande e di proporre nuove eccezioni che ad esse riconosceva il previgente art. 184 per tutto il corso del procedimento sino al momento della rimessione della causa alludienza collegiale. Ed infatti lart. 184 è sparito del tutto nelloriginario contenuto della rubrica. La riforma del 1990 ha introdotto, peraltro, un limitato ius novorum in favore dellattore con riferimento a domande che sono conseguenza delle eccezioni proposte dal convenuto. La riforma del 1995 ha eliminato il riferimento alla comparsa di risposta del convenuto, in coerenza con la diversa disciplina delle preclusioni risultati dal nuovo art. 167. Ora non pare possibile né costituzionalmente legittimo escludere il diritto ai nova in capo al P.M. come per qualsiasi attore. Tale facoltà non urterebbe contro il principio di concentrazione delludienza dibattimentale ove il convenuto avesse proposto le sue eccezioni in comparsa di risposta, ma, come si è visto, la giurisprudenza è orientata per fissare lultimo momento per le preclusioni alle eccezioni alludienza stessa di trattazione. E giocoforza, quindi, ammettere lapplicazione al processo contabile dellart. 183 IV e V co., in modo da prevedere la concessione di un termine sia per lesercizio dello ius novorum dellattore, sia per il conseguente diritto di replica. Del resto, listituto della rimessione in termini a carattere generalissimo di cui allart. 184 bis è stato visto, con ragione, come rimedio contro tutte le decadenze, specie se di diritto sostanziale: se, come si è visto, larticolo non interferisce con il regime delle prove, non può negarsi che, a fronte del diritto di difesa garantito dallart. 24 Cost. e come tale tutelato dai commi 4 e 5 art. 183 c.p.c., il principio di concentrazione delludienza dibattimentale si presenta sicuramente come recessivo. In disparte quanto detto sullimpatto di norme ancora non sufficientemente elaborate nel giudizio contabile, la giurisprudenza, nellintento di salvaguardare una sostanziale parità processuale e le possibilità di difesa del convenuto rispetto alla posizione del P.M., ha sempre escluso lammissibilità di una mutatio libelli, salvo che in senso favorevole al convenuto (orientamento consolidato; cfr. tra le tante, Sez. Campania 28 aprile 2000 n. 28), mentre ha in genere ammesso la cd. emendatio libelli, che sostanzialmente coincide con le richiamate modificazioni e le precisazioni della domanda. Volendo dare una definizione del concetto di mutatio libelli, quale emerge dalla giurisprudenza contabile, può dirsi che la domanda è nuova quando ne viene mutata la "causa petendi" e il "petitum"; non quando si mutino il "nomen juris" della responsabilità (da contabile ad amministrativa: così Sez. Puglia 15 febbraio 2000 nn. 15 16), lelemento psicologico (da dolo a colpa grave: così Sez. Sicilia 27 gennaio 2000 n. 12) ovvero i soggetti. Quanto ai soggetti, si è già detto che lingresso, nel giudizio contabile di responsabilità, di nuovi convenuti per la stessa fattispecie di danno deve ritenersi possibile mediante lesercizio del cd. potere sindacatorio del giudice, di tal che va ammesso anche ed a maggior ragione - a seguito di citazione integrativa proposta dal P.M. contabile nello stesso processo o in processo distinto riunito al precedente. Ovviamente è appena il caso di puntualizzare che il divieto di mutatio libelli va riferito alla trasformazione della domanda nello "stesso" giudizio, ma non preclude al P.M. contabile di proporre altre domande, citando gli stessi convenuti, anche unitamente ad altri agenti pubblici, per partite di danno inizialmente non azionate, pur se cagionate da uno stesso illecito amministrativo-contabile. Del pari, quanto al "petitum", non può vietarsi al P.M. di esercitare, con citazione integrativa, lazione di responsabilità per maggiori "voci" di danno, ma si è preclusa la possibilità di aumentare laddebito nel corso dello stesso giudizio (cfr. Sez. Campania 20 ottobre 1999 n. 68). La consolidata giurisprudenza, sempre con riferimento al danno erariale, ha stabilito, sin dal passaggio dalla responsabilità solidale a quella ripartita, che non è necessario che il P.M., a pena di inammissibilità della citazione, indichi con precisione matematica le quote di danno da attribuire a ciascun convenuto, dato che questo è compito del Collegio giudicante. Tale giurisprudenza, che deriva da uninterpretazione letterale dellart. 1 comma 1 quater della L. n. 20 del 1994 e che tiene conto dellapplicabilità ai processi pendenti del principio di ripartizione (comma 1 quinquies stesso articolo), è tutto sommato da condividere nella visione procedimentalizzata del giudizio il cui esito è il risultato finale dellattività di tutte le parti nella fissazione del thema decidendum con le allegazioni, nellesplicazione delle prove e nella discussione in contraddittorio. La precisazione delladdebito può pertanto essere fatta in prima udienza e il giudice può modificarla senza violare lart. 112 c.p.c., sempre che la citazione contenga una sufficiente individuazione degli elementi costitutivi del fatto con la descrizione puntuale dei comportamenti omissivi e commissivi di ciascun convenuto che consentano di delimitare la parte che ciasuno ha preso nellevento in modo da consentire al giudice la ripartizione. Altro problema che si è posto recentemente riguarda la possibilità di riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi, a fronte di alcune costruzioni giurisprudenziali che hanno ritenuto che la domanda nei confronti degli eredi fosse unazione civile diversa da quella di responsabilità amministrativa intentata nei confronti del dante causa. A ragione Sez. Campania (10 dicembre 2001 n. 127) ha invece precisato che lillecito e lindebito arricchimento sono solo condizioni legali che lordinamento ha imposto per il verificarsi della successione degli eredi in particolari rapporti obbligatori in deroga alla generale regola della successione in universum ius. Nella riassunzione quindi non vè alcun mutamente di causa petendi ma solo una diversa titolarità del lato passivo del rapporto in contestazione che rimane pur sempre quello del dante causa. Per concludere è poi importante ricordare che la giurisprudenza consolidata ha escluso che divergenze tra citazione e invito a dedurre potessero ascriversi alla problematica della mutatio/emendatio libelli, attesa la natura pre-processuale e non contestativa dellinvito e sempre che limpianto accusatorio rimanga lo stesso nelle sue linee essenziali. In altre parole, linammissibilità della citazione (e non la sua nullità!) consegue ad ipotesi in cui la domanda sia talmente divergente dallinvito che la fattispecie può in sostanza essere equiparata alla mancanza stessa dellinvito. |