LEGGE 26 MARZO 2001 N. 89: NUOVE REGOLE PER IL RISARCIMENTO DA PROCESSI LUNGHI

di Daniela D’Amaro, dottore in giurisprudenza    

 

 

   1- Premessa

 

   Negli ultimi anni molte decisioni adottate dagli organi di giustizia di Strasburgo hanno riguardato condanne nei confronti del Governo italiano per risarcimenti dovuti  in relazione alla lungaggine dei processi, in seguito all’accoglimento di ricorsi di privati proposti ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge

dello Stato del 4 agosto 1955, n. 848 (1).

   La rappresentanza permanente d’Italia presso il Consiglio d’Europa aveva prospettato, fin dal 1997, la particolare gravità che andava assumendo questo fenomeno poichè, in ambito europeo, l’incidenza  delle sentenze contro l’Italia era pari all’86% del totale, con una percentuale del 97% delle somma da pagare, con un onere complessivo,  a carico dell’erario dello Stato, di circa 20 milioni per ogni ricorso, per un numero medio di 335-350 ricorsi da trattare ogni anno e in progressivo aumento, soltanto in materia di lentezza della giustizia, corrispondenti ad un costo di 6-7 miliardi annui (2).

  La proliferazione dei ricorsi aveva subito una notevole intensificazione in seguito all’avvenuta ristrutturazione delle procedure dirette a garantire meglio i diritti umani, al fine di rafforzare il meccanismo di controllo, stabilito dalla Convezione firmata a Roma il 4 novembre 1950, attraverso la ratifica ed esecuzione del protocollo n. 11 sottoscritto a Strasburgo l’11 maggio 1994, di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 296.

  

   2- Ricorso alla Corte europea

 

   Con il suddetto accordo è stata introdotta la possibilità di proporre ricorsi individuali indirizzati alla Corte europea dei diritti dell’uomo (artt. 19 e 34), che vanno ad aggiungersi  a  quelli  interstatali

(art. 33); ciascuna persona fisica, organizzazione non governativa o gruppo di privati, anche informalmente e senza il patrocinio di un legale, può chiedere il risarcimento dei danni subiti per comportamenti illegittimi da parte delle autorità pubbliche degli Stati firmatari. In seguito a tale istanza la segreteria della Corte invia un formulario che il ricorrente dovrà restituire compilato.

   Le uniche condizioni (di ricevibilità) da rispettare, per poter adire la Corte, sono l’aver esperito tutti i rimedi possibili ammessi nella giurisdizione domestica e che l’istanza sia rivolta entro un periodo di sei mesi, a partire dalla data della decisione interna definitiva.

   Sono esclusi dalla competenza delle Corte i ricorsi relativi a questioni che sono già state da essa esaminate o già sottoposte ad un’altra istanza internazionale e che non presentino ulteriori elementi di novità. La Corte può dichiarare, in ogni fase della procedura,  irricevibile il ricorso se  lo  stesso   è

anonimo o se la domanda è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli, oppure è manifestamente infondata o abusiva.

 

   La Corte è distinta in Comitati formati da tre giudici, da una Camera composta da sette giudici e da

una grande Camera di diciassette giudici. Questa organizzazione è funzionale a tre passaggi successivi nella procedura, prima che la causa sia decisa definitivamente.

   Il Comitato, costituito per un determinato periodo, esamina preliminarmente i ricorsi individuali e può, con voto unanime, dichiararli irricevibili  o  cancellarli dal  ruolo.   Se  nessuna  decisione  viene

adottata, una delle Camere si pronuncia sulla irricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali, oltre che di quelli presentati dagli Stati  nei confronti di altri Stati firmatari.

   In ogni momento la Corte può decidere la cancellazione dal ruolo se il ricorrente non intende mantenerlo, oppure se la controversia è stata risolta, o non si giustifica oltre la prosecuzione dell’esame del ricorso per l’esistenza di motivi accertati; la Corte può altresì decretare la reiscrizione del ricorso a ruolo quando lo ritiene giustificato dalle circostanze.

     Se la questione oggetto del ricorso, all’esame di una Camera, solleva gravi problemi d’interpretazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o si prospetti un contrasto giurisprudenziale, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato, può spogliarsi della propria competenza a favore della grande Camera, ameno che una delle parti non vi si opponga.

     La grande Camera, oltre che in questi casi, interviene come  giudice  di  secondo  grado  se,  passati tre mesi dalla decisione finale, qualcuna delle parti ne faccia richiesta. Essa ha, inoltre, una competenza di natura consultiva nei confronti del Comitato  dei  Ministri  sull’interpretazione  e  sull’applicazione della Convenzione.

   Quando la Corte dichiara che il ricorso è ricevibile procede all’esame della questione in contraddittorio con i rappresentanti delle parti e, se del caso, ad una inchiesta per la quale gli Stati interessati forniranno tutte le facilitazioni necessarie ai fini della sua efficace conduzione. 

   Nell’interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Stato contraente che non è parte in causa, od ogni altra persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze.

   L’udienza è pubblica, a meno che la Corte non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali. I documenti depositati presso l’ufficio di cancelleria sono accessibili al pubblico, salve diverse decisioni del presidente della Corte.

   Inoltre, essa si mette a disposizione degli interessati per sollecitare, prima di decidere, un regolamento amichevole della controversia; se si perviene ad una composizione amichevole, la  Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita ad una breve  esposizione  dei  fatti e della soluzione adottata.

   In caso contrario, si giunge alla sentenza, che dev’essere motivata e può accordare, in caso di accoglimento della domanda, la cosiddetta “equa soddisfazione”, cioè stabilire un risarcimento del danno in favore della parte lesa se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, sempreché il diritto interno non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione.

   La sentenza di una Camera diventa definitiva se entro tre mesi ogni parte della controversia  non  ne ne chieda, per casi eccezionali, il rinvio dinanzi alla grande Camera, che si pronuncia sul caso con sentenza definitiva.

  Le sentenze acquistano forza vincolante per la parti contraenti che s’impegnano a conformarsi ad esse. Le decisioni sono trasmesse al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l’esecuzione.

 

    3 - Articolo 2 della legge n. 89 del 2001

  

      In tema di risarcibilità derivante dall’eccessiva durata  dei processi  è  intervenuta la  legge del 26 marzo scorso, la quale accorda il diritto alla “equa riparazione” per chi ha subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, per effetto di violazione della Convenzione  per la  salvaguardia  dei  

diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa.

   La nuova disposizione è nata in attuazione e nel quadro delle modifiche apportate all’articolo 111 della Costituzione, con l’inserimento dei principi del giusto processo, dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, il cui articolo 1 recita: “La giurisdizione si attua  mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e inparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.”

   Si è così realizzata, colmando un vuoto legislativo che durava da troppo tempo, la via del ricorso interno, indicata dall’articolo 35 della Convenzione (3), che dev’essere necessariamente percorsa   prima di adire l’organismo europeo, che diventa, di conseguenza, giudice di grado successivo.

   Nell’accertare la violazione il giudice deve tenere conto della complessità del caso, del comportamento delle parti e di quello di ogni autorità chiamata a concorrere nel procedimento o a contribuire alla sua definizione. La riparazione è determinata a norma dell’articolo 2056 del codice civile, con esclusivo riferimento al danno relativo al periodo eccedente il termine ragionevole di cui all’articolo 6 della Convenzione; il danno non patrimoniale può essere risarcito sia con una somma di danaro che attraverso forme di pubblicità della dichiarazione dell’avvenuta violazione (4).

   Le modalità procedimentali prevedono l’inoltro di un ricorso, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, da depositare nella cancelleria della Corte di appello competente (5). Il gravame, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, va notificato, a cura del ricorrente, all’amministrazione convenuta presso l’Avvocatura dello Stato.

   Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia, del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, a secondo che si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del giudice militare o di quello tributario, mentre negli altri casi (giudice amministrativo e contabile) è proposto contro il Presidente del Consiglio dei ministri.

   La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione è diventata definitiva, indipendentemente dall’esito della stessa.

   La Corte d’appello decide sulla controversia entro quattro mesi dal deposito del ricorso con decreto motivato emesso in camera di consiglio (6), immediatamente esecutivo, impugnabile in Cassazione.

   Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato, a cura del cancelliere, oltre che alle parti, al Procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell’eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonchè alle amministrazioni delle quali fanno parte i dipendenti pubblici interessati dal procedimento.

 

   4 - Considerazioni conclusive

 

   Negli ultimi anni l’immagine del Paese  è stata a volte offuscata dalle ripetute violazioni della Convenzione e dai continui richiami, da parte degli organi di giustizia di Strasburgo, a risolvere le situazioni anomale che davano origine ai casi di richiesta di “equa soddisfazione”, accompagnati dall’invito a prendere le misure necessarie per evitare analoghe ipotesi di risarcimento, non reputandosi sufficienti le misure adottate nel settore della giustizia, come il reclutamento di nuovi magistrati e l’istituzione del giudice unico.

   In realtà, da quando la Corte europea dei diritti dell’uomo ha esteso la sua giurisprudenza in tema di risarcibilità, l’Italia era guardata come un “sorvegliato speciale”, secondo quanto ha evidenziato il Procuratore Generale della Cassazione negli ultimi due anni.

   La nuova legge, insieme ad altre iniziative legislative che concorrono a ridurre sensibilmente i tempi dei processi e a renderli più veloci, oltre ad offrire un’adeguata ed efficace risposta alla puntuale previsione contenuta nell’articolo 35 della Convenzione, è destinata a spezzare quel circolo vizioso che si è creato tra Roma e Strasburgo, sia per il notevole aumento delle condanne inflitte all’Italia per l’eccessiva lentezza dei procedimenti giudiziari, che per l’intasamento della Corte europea (le cui pronunce sono emesse, in media, dopo 24 mesi) derivante dall’eccessivo proliferarsi dei ricorsi diretti; questo “empasse” rischiava di compromettere seriamente il raggiungimento del principale obiettivo della efficace garanzia della protezione dei diritti umani.

   Le premesse per porre un sicuro argine al dilatarsi dell’accennato deleterio fenomeno sono state apportate con la legge costituzionale n. 2 del 99 che ha introdotto, nell’articolo 111 della Costituzione, le norme sul giusto processo, tra le quali spicca il diritto alla ragionevole durata del processo, che deve svolgersi nel minor tempo possibile nel pieno ed assoluto rispetto delle garanzie difensive.

     La legge attuativa n. 89 del 2001 ha provveduto poi a stabilire (art. 4) i limiti temporali e le condizioni per ottenere il risarcimento, denominato in questo caso “equa riparazione”, qualora sia superato il termine della “ragionevole durata” del processo, in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.

   Occorre osservare che l’articolo 6 della Convenzione internazionale, a cui rinvia la legge in esame, non fissa espressamente alcun termine massimo per la durata dei processi, lasciando al giudice la dicrezionalità  della relativa  valutazione.

   Nello scorrere la giurisprudenza finora formatasi nella Corte europea può tuttavia ricavarsi che la durata ragionevole  è indicata in 4-6 anni circa dall’inizio del processo fino alla sentenza definitiva.                  Ne consegue, pertanto, che il giudice competente nazionale dovrà, in linea di massima, adeguarsi ai suddetti orientamenti per quel che attiene al “periodo eccedente il termine ragionevole”, adottando criteri e parametri omogenei,  mentre per l’aspetto della quantificazione è senz’altro vincolato, per espressa previsione di legge (art. 2), alla  determinazione della riparazione a norma dell’articolo 2056 del codice civile.

                                            

   Per il solo danno non patrimoniale, inoltre, resta la facoltà del giudicante di non liquidare una somma di danaro, bensì di indennizzare anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell’avvenuta violazione, alla stregua di una soddisfazione esclusivamente morale (7).

    In tale occasione sembra proprio che il legislatore abbia ripreso la filosofia della sanzioni civili nell’ambito del processo penale, in cui chi abbia cagionato un danno non patrimoniale è obbligato, a sue spese, alla pubblicazione della sentenza di condanna (art. 186 c.p.), oppure si sia ispirato al concetto della concorrenza sleale, in base al quale il discredito causato sull’attività di una impresa concorrente, con dolo o colpa, può comportare l’obbligo, per l’autore dell’atto illecito, della pubblicazione della sentenza (art. 2600 c.c.).

  . Non può negarsi che la nuova disciplina mette certamente un freno ai ricorsi temerari e a quelli dai quali possa derivare un risarcimento trascurabile in rapporto ai costi della giustizia. Il ricorrente, infatti, per vedere riconosciute le sue pretese, deve necessariamente rivolgersi, con il patrocinio di un avvocato, sostenendo rilevanti spese di giudizio, prima alla Corte d’appello italiana. Questa emette il decreto in camera di consiglio (alla Corte europea l’udienza è normalmente pubblica) entro il termine  di quattro mesi e lo stesso acquista efficacia soltanto dopo che siano trascorsi i termini previsti per la proposizione del reclamo (8).

   In caso di tempestiva impugnazione in Cassazione del decreto si applica la novella recata dall’articolo 1 della medesima legge n. 89 del 2001 che, riformando l’art. 375 del c.p.c., prescrive l’ulteriore corso del procedimento davanti alla suprema Corte che si pronuncia con ordinanza o con sentenza, a secondo delle ipotesi, in camera di consiglio o in udienza pubblica, con verdetto definitivo.

    Solo dopo aver percorso questo “iter” e si è cioè di fronte ad  un giudicato interno pienamente efficace (non, dunque, in via alternativa) ora è possibile adire la Corte europea: ciò avviene, evidentemente, quando la decisione sul risarcimento non è considerata soddisfacente in relazione al “petitum” della causa instaurata; il termine (di decadenza) per chiedere la revisione del provvedimento giurisdizionale interno è circoscritto ai  sei mesi dalla decisione definitiva indicati all’articolo 35 della Convenzione, soprattutto per dare certezza al giudicato.

   E’ da osservare che, quantunque nei termini, rimane preclusa la possibilità di esperire quest’ultimo mezzo d’impugnazione sovranazionale in presenza del solo decreto della Corte d’appello, divenuto efficace dopo quattro mesi dalla sua emanazione, in quanto non si sono esaurite tutte le vie di ricorso interno, ulteriore requisito di ammissibilità richiesto dalla Convenzione.  

   In passato la Corte europea ha conferito molta importanza ai tentativi di “composizione amichevole” delle vertenze, al fine di ridurre il contenzioso ed accorciare i tempi della giustizia, lamentando, nel contempo, scarsa collaborazione da parte degli organi dinanzi ai quali si erano verificate le pretese violazioni..

   La nuova disciplina nazionale non contempla espressamente una regolamentazione amichevole o altre forme per troncare la lite, ma vi è da presumere che tale effetto possa ugualmente raggiungersi, nella prima udienza, attraverso un tentativo di conciliazione, in  applicazione  degli articoli 185 e 320 del codice di procedura civile.

   Altro particolare aspetto delle recenti norme è dato dalla mancata previsione delle modalità di pagamento delle somme liquidate, mentre le condanne della Corte europea sono attentamente seguite, nella fase di concreta riscossione, dal Comitato dei Ministri che concede al paese soccombente un tempo massimo di quattro mesi dalla comunicazione all’interessato fino all’effettivo pagamento, oltre i cui termini spettano gli interessi moratori.

   La questione non sembra di poco conto, ove si rifletta sul contenuto delle nuove disposizioni le quali,  oltre che a non stabilire nulla in proposito, subordinano l’erogazione degli indennizzi agli aventi diritto “nei limiti delle risorse disponibili”, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

   Tutto ciò pone seri dubbi sulla effettività della esecuzione delle pronunce di condanna al risarcimento e, se non si perviene ad una pronta soluzione del problema, regolamentandone le situazioni concrete, si potrebbe innescare un ulteriore contenzioso per la realizzazione del credito riconosciuto, ma le cui procedure di pagamento subiscano ritardi ingiustificati, con azioni tese a conseguire l’ottemperanza del giudicato.

      Un’ultima annotazione merita la statuizione concernente la comunicazione al Procuratore Generale della Corte dei conti (art. 5), a cura della cancelleria, del decreto di accoglimento della domanda, al fine dell’eventuale avvio del procedimento di responsabilità.

   Il legislatore ha voluto, con estrema chiarezza e senza equivoci, attribuire ai soggetti responsabili dei ritardi le conseguenze patrimoniali dannose che dovessero derivare dall’avvenuta soccombenza delle amministrazioni statali nei giudizi ai quali hanno partecipato. Non pare esservi alcun dubbio, inoltre, che il perseguimento dei comportamenti gravemente antidoverosi dovrà riguardare anche le condanne comminate dalla Corte europea allo stesso titolo.

   Con la legge 89 del 2001 (G.U. 3.4.01) e con quella immediatamente successiva del 27.3.01, n.97, (G.U. 5.4.01), relativa agli effetti del giudicato penale nei confronti delle pubbliche amministrazioni, che dispone la comunicazione della sentenza irrevocabile di condanna al competente P.R. della Corte dei conti affinché promuova l’eventuale azione entro 30 giorni, è stato rivitalizzato il circuito che consente un proficuo scambio d’informazioni tra magistrature (9).

   In realtà, fino ad oggi ha fatto difetto un generale obbligo per i magistrati di altre giurisdizioni di comunicare i fatti dannosi di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni, cosa che ha costituito la maggiore difficoltà del mancato perseguimento di alcune fattispecie di pregiudizio erariale (10).

    Le richiamate leggi, se non altro, colmano in parte questa lacuna esistente e pongono le premesse per rendere obbligatoria la denuncia al Pubblico ministero contabile degli illeciti di natura patrimoniale di cui si venga a conoscenza, in ragione dell’attività svolta, sia per gli organi di giustizia che per quelli di controllo e di revisione.  

                                                                                                   Daniela D’Amaro

 

 

(1) Tale disposizione prevede che “ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine delle determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta”.

(2) Nel settore dell’equa soddisfazione, nel periodo ottobre 93-settembre 96 il Comitato dei Ministri era stato investito dalla Commissione di n. 731 proposte comportanti una spesa per il Paese di L. 5.111.429.000, mentre nel 97 l’onere globale era stimato in L.7.869.085.000 a fronte di 368 ricorsi inoltrati, di cui L. 6.898.952.000 gravanti sul Ministero della giustizia (circa l’87%), con una media pro-capite di risarcimento pro-capite di L. 21.383.000.

   E’ ancora da sottolineare l’ulteriore aggravio derivante dall’erogazione di interessi moratori per l’omesso o ritardato pagamento entro i 120 giorni dalla decisione del Comitato dei Ministri: nel solo 1997 si sono riscontrati ben 557 casi di mancato pagamento, che hanno rappresentato il 94% rispetto ai partners europei (fonte: Rappresentanza permanente d’Italia presso il Consiglio d’Europa).  

(3) Questo articolo riguarda le condizioni di ricevibilità del ricorso: “La Corte non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie del ricorso interne, qual’è inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione definitiva”.

(4) L’art. 2056 c.c. si occupa della valutazione dei danni, la cui  determinazione deve comprendere mancato guadagno (art. 1223 c.c.) e lucro cessante e può essere effettuata anche in via equitativa (art. 1226 c.c.) se  non possono provarsi nel loro preciso ammontare.

(5) La domanda deve contenere gli elementi individuati nell’articolo 125 del c.p.c., ossia l’indicazione dell’ufficio giudiziario, delle parti, dell’oggetto, delle ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza. La Corte è quella in cui ha sede il giudice competente, ai sensi dell’articolo 11 c.p.p., a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso, estinto o pendente il processo oggetto della dedotta violazione.

(6) La Corte provvede ai sensi dell’art. 737 e segg. c.p.c. con procedimento in camera di consiglio; le parti se compaiono, possono richiedere che siano acquisiti atti e documenti ed hanno diritto ad essere sentite unitamente ai loro difensori. Sono ammessi deposito di memorie e di documenti sino a cinque giorni prima della camera di consiglio o sino al diverso termine assegnato dalla Corte su richiesta delle parti.

(7) In tema di danno non patrimoniale, dove il giudice normalmente ne stabilisce l’ammontare con valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.,  vige il principio, introdotto dall’articolo 2059 del codice civile, secondo cui il risarcimento è consentito soltanto nei casi determinati dalla legge, quali sono quelli rinvenibili negli articoli 89 c.p.c. e 598 c.p., che riguardano espressioni offensive pronunciate nel corso della causa e negli artt. 185 e 187 c.p. in materia di danno da reato.

(8) Per la presentazione del reclamo sono assegnati, in genere, di termini brevi di 10 giorni, come stabiliscono le disposizioni comuni per i procedimenti in camera di consiglio, di cui agli articoli 739 e 740 c.p.c.. In assenza di espressa dichiarazione della legge il termine per la pronuncia è da presumersi ordinatorio, in virtù  del 2° comma dell’art. 152 c.p.c..

(9) Questo interscambio conta poche eccezioni: l’art. 129 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., allorchè il P.M. penale informa il P.M. contabile quando agisca contro soggetti che abbiano cagionato danno all’erario ovvero anche prima, qualora si ottengano misure restrittive nei confronti di pubblici dipendenti  per reati connessi al rapporto d’ufficio; l’art. 3 del c.p.p., in virtù del quale il Procuratore della Repubblica dev’essere informato dei reati perseguibili d’ufficio legati a fatti oggetto di trattazione nei giudizi civili, amministrativi e disciplinari; la legge 30.12.91, n. 413, che impone l’obbligo di comunicazione ai giudici amministrativi per violazioni tributarie. 

(10) Le principali disposizioni che prevedono l’obbligo di denuncia di fatti o di comportamenti che possano dar luogo a responsabilità, da parte di dirigenti o ispettori, vanno individuate negli articoli:

53 del R.D. 12.7.34, n.1214; 83 del R.D. 18.11.23, n. 2440; 3 della l. 20.3.75, n. 70; 20 del T.U. 10.1.57, n. 3; 32 della l.19.5.76, n. 335; 65 del decr. leg.vo 3.2.93, n. 29. L’articolo 1 della legge 14.1.94, n. 20, inoltre, assoggetta a responsabilità per danno erariale coloro i quali abbiano omesso o rotardato la denuncia del fatto, lasciando maturare la prescrizione del diritto al risarcimento.