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LEGGE 26 MARZO 2001 N. 89: NUOVE REGOLE PER IL RISARCIMENTO DA PROCESSI LUNGHI di Daniela D’Amaro, dottore in giurisprudenza
1-
Premessa
Negli
ultimi anni molte decisioni adottate dagli organi di giustizia di Strasburgo
hanno riguardato condanne nei confronti del Governo italiano per risarcimenti
dovuti in relazione alla
lungaggine dei processi, in seguito all’accoglimento di ricorsi di privati
proposti ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge dello Stato del 4 agosto 1955, n. 848 (1). La
rappresentanza permanente d’Italia presso il Consiglio d’Europa aveva
prospettato, fin dal 1997, la particolare gravità che andava assumendo questo
fenomeno poichè, in ambito europeo, l’incidenza delle sentenze contro l’Italia era pari all’86% del
totale, con una percentuale del 97% delle somma da pagare, con un onere
complessivo, a carico dell’erario
dello Stato, di circa 20 milioni per ogni ricorso, per un numero medio di
335-350 ricorsi da trattare ogni anno e in progressivo aumento, soltanto in
materia di lentezza della giustizia, corrispondenti ad un costo di 6-7
miliardi annui (2). La
proliferazione dei ricorsi aveva subito una notevole intensificazione in
seguito all’avvenuta ristrutturazione delle procedure dirette a garantire
meglio i diritti umani, al fine di rafforzare il meccanismo di controllo,
stabilito dalla Convezione firmata a Roma il 4 novembre 1950, attraverso la
ratifica ed esecuzione del protocollo n. 11 sottoscritto a Strasburgo l’11
maggio 1994, di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 296. 2-
Ricorso alla Corte europea Con
il suddetto accordo è stata introdotta la possibilità di proporre ricorsi
individuali indirizzati alla Corte europea dei diritti dell’uomo (artt. 19 e
34), che vanno ad aggiungersi a
quelli interstatali (art. 33); ciascuna persona fisica, organizzazione
non governativa o gruppo di privati, anche informalmente e senza il patrocinio
di un legale, può chiedere il risarcimento dei danni subiti per comportamenti
illegittimi da parte delle autorità pubbliche degli Stati firmatari. In
seguito a tale istanza la segreteria della Corte invia un formulario che il
ricorrente dovrà restituire compilato. Le
uniche condizioni (di ricevibilità) da rispettare, per poter adire la Corte,
sono l’aver esperito tutti i rimedi possibili ammessi nella giurisdizione domestica e che
l’istanza sia rivolta entro un periodo
di sei mesi, a partire dalla data della decisione interna definitiva. Sono
esclusi dalla competenza delle Corte i ricorsi relativi a questioni che sono
già state da essa esaminate o già sottoposte ad un’altra istanza
internazionale e che non presentino ulteriori elementi di novità. La Corte
può dichiarare, in ogni fase della procedura,
irricevibile il ricorso se lo
stesso è anonimo o se la domanda è incompatibile con le
disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli, oppure è manifestamente
infondata o abusiva.
La
Corte è distinta in Comitati formati da tre giudici, da una Camera composta
da sette giudici e da una grande Camera di diciassette giudici. Questa
organizzazione è funzionale a tre passaggi successivi nella procedura, prima
che la causa sia decisa definitivamente. Il
Comitato, costituito per un determinato periodo, esamina preliminarmente i
ricorsi individuali e può, con voto unanime, dichiararli irricevibili
o cancellarli dal
ruolo. Se
nessuna decisione
viene adottata, una delle Camere si pronuncia sulla
irricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali, oltre che di quelli
presentati dagli Stati nei
confronti di altri Stati firmatari. In
ogni momento la Corte può decidere la cancellazione dal ruolo se il
ricorrente non intende mantenerlo, oppure se la controversia è stata risolta,
o non si giustifica oltre la prosecuzione dell’esame del ricorso per l’esistenza
di motivi accertati; la Corte può altresì decretare la reiscrizione del
ricorso a ruolo quando lo ritiene giustificato dalle circostanze.
Se la questione oggetto del ricorso, all’esame di una Camera, solleva
gravi problemi d’interpretazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o
si prospetti un contrasto giurisprudenziale, la Camera, fino a quando non
abbia pronunciato, può spogliarsi della propria competenza a favore della
grande Camera, ameno che una delle parti non vi si opponga.
La grande Camera, oltre che in questi casi, interviene come
giudice di
secondo grado
se, passati tre mesi dalla
decisione finale, qualcuna delle parti ne faccia richiesta. Essa ha, inoltre,
una competenza di natura consultiva nei confronti del Comitato
dei Ministri
sull’interpretazione e
sull’applicazione della Convenzione. Quando
la Corte dichiara che il ricorso è ricevibile procede all’esame della
questione in contraddittorio con i rappresentanti delle parti e, se del caso,
ad una inchiesta per la quale gli Stati interessati forniranno tutte le
facilitazioni necessarie ai fini della sua efficace conduzione. Nell’interesse
di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte
può invitare ogni Stato contraente che non è parte in causa, od ogni altra
persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare osservazioni per
iscritto o a partecipare alle udienze. L’udienza
è pubblica, a meno che la Corte non decida diversamente a causa di
circostanze eccezionali. I documenti depositati presso l’ufficio di
cancelleria sono accessibili al pubblico, salve diverse decisioni del
presidente della Corte. Inoltre,
essa si mette a disposizione degli interessati per sollecitare, prima di
decidere, un regolamento amichevole
della controversia; se si perviene ad una composizione amichevole, la
Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si
limita ad una breve esposizione
dei fatti e della
soluzione adottata. In
caso contrario, si giunge alla sentenza, che dev’essere motivata e può
accordare, in caso di accoglimento della domanda, la cosiddetta “equa
soddisfazione”, cioè stabilire un risarcimento del danno in favore della
parte lesa se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o
dei suoi protocolli, sempreché il
diritto interno non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze
di tale violazione. La
sentenza di una Camera diventa definitiva se entro tre mesi ogni parte della
controversia non
ne ne chieda, per casi eccezionali, il rinvio dinanzi alla grande
Camera, che si pronuncia sul caso con sentenza definitiva. Le
sentenze acquistano forza vincolante per la parti contraenti che s’impegnano
a conformarsi ad esse. Le decisioni sono trasmesse al Comitato dei Ministri
che ne sorveglia l’esecuzione.
3
- Articolo 2 della legge n. 89 del 2001
In tema di risarcibilità derivante dall’eccessiva durata dei processi è
intervenuta la legge del 26 marzo scorso, la quale accorda il diritto alla
“equa riparazione” per chi ha subito un danno, patrimoniale o non
patrimoniale, per effetto di violazione della Convenzione
per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo
6, paragrafo 1, della Convenzione stessa. La
nuova disposizione è nata in attuazione e nel quadro delle modifiche
apportate all’articolo 111 della Costituzione, con l’inserimento dei
principi del giusto processo, dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n.
2, il cui articolo 1 recita: “La giurisdizione si attua
mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si
svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a
giudice terzo e inparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.” Si
è così realizzata, colmando un vuoto legislativo che durava da troppo tempo,
la via del ricorso interno, indicata dall’articolo 35 della Convenzione (3),
che dev’essere necessariamente percorsa
prima di adire l’organismo europeo, che diventa, di conseguenza,
giudice di grado successivo. Nell’accertare
la violazione il giudice deve tenere conto della complessità del caso, del
comportamento delle parti e di quello di ogni autorità chiamata a concorrere
nel procedimento o a contribuire alla sua definizione. La riparazione è
determinata a norma dell’articolo 2056 del codice civile, con esclusivo
riferimento al danno relativo al periodo eccedente il termine ragionevole di
cui all’articolo 6 della Convenzione; il danno non patrimoniale può essere
risarcito sia con una somma di danaro che attraverso forme di pubblicità
della dichiarazione dell’avvenuta violazione (4). Le
modalità procedimentali prevedono l’inoltro di un ricorso, sottoscritto da
un difensore munito di procura speciale, da depositare nella cancelleria della
Corte di appello competente (5). Il gravame, unitamente al decreto di
fissazione della camera di consiglio, va notificato, a cura del ricorrente,
all’amministrazione convenuta presso l’Avvocatura dello Stato. Il
ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia, del Ministro
della difesa o del Ministro delle finanze, a secondo che si tratta di
procedimenti del giudice ordinario, del giudice militare o di quello
tributario, mentre negli altri casi (giudice amministrativo e contabile) è
proposto contro il Presidente del Consiglio dei ministri. La
domanda di riparazione può essere proposta durante
la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume
verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro
sei mesi dal momento in cui la decisione è diventata definitiva, indipendentemente
dall’esito della stessa. La
Corte d’appello decide sulla controversia entro quattro mesi dal deposito
del ricorso con decreto motivato emesso in camera di consiglio (6),
immediatamente esecutivo, impugnabile in Cassazione. Il
decreto di accoglimento della domanda è comunicato, a cura del cancelliere,
oltre che alle parti, al Procuratore generale della Corte dei conti, ai fini
dell’eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonchè alle
amministrazioni delle quali fanno parte i dipendenti pubblici interessati dal
procedimento.
4
- Considerazioni conclusive
Negli
ultimi anni l’immagine del Paese è
stata a volte offuscata dalle ripetute violazioni della Convenzione e dai
continui richiami, da parte degli organi di giustizia di Strasburgo, a
risolvere le situazioni anomale che davano origine ai casi di richiesta di “equa
soddisfazione”, accompagnati dall’invito a prendere le misure necessarie
per evitare analoghe ipotesi di risarcimento, non reputandosi sufficienti le
misure adottate nel settore della giustizia, come il reclutamento di nuovi
magistrati e l’istituzione del giudice unico. In
realtà, da quando la Corte europea dei diritti dell’uomo ha esteso la sua
giurisprudenza in tema di risarcibilità, l’Italia era guardata come un “sorvegliato
speciale”, secondo quanto ha evidenziato il Procuratore Generale della
Cassazione negli ultimi due anni. La
nuova legge, insieme ad altre iniziative legislative che concorrono a ridurre
sensibilmente i tempi dei processi e a renderli più veloci, oltre ad offrire
un’adeguata ed efficace risposta alla puntuale previsione contenuta nell’articolo
35 della Convenzione, è destinata a spezzare quel circolo vizioso che si è
creato tra Roma e Strasburgo, sia per il notevole aumento delle condanne
inflitte all’Italia per l’eccessiva lentezza dei procedimenti giudiziari,
che per l’intasamento della Corte europea (le cui pronunce sono emesse, in
media, dopo 24 mesi) derivante dall’eccessivo proliferarsi dei ricorsi
diretti; questo “empasse” rischiava di compromettere seriamente il
raggiungimento del principale obiettivo della efficace garanzia della
protezione dei diritti umani. Le
premesse per porre un sicuro argine al dilatarsi dell’accennato deleterio
fenomeno sono state apportate con la legge costituzionale n. 2 del 99 che ha
introdotto, nell’articolo 111 della Costituzione, le norme sul giusto
processo, tra le quali spicca il diritto alla ragionevole durata del processo,
che deve svolgersi nel minor tempo possibile nel pieno ed assoluto rispetto
delle garanzie difensive.
La legge attuativa n. 89 del 2001 ha provveduto poi a stabilire (art.
4) i limiti temporali e le condizioni per ottenere il risarcimento, denominato
in questo caso “equa riparazione”, qualora sia superato il termine della
“ragionevole durata” del processo, in violazione della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo. Occorre
osservare che l’articolo 6 della Convenzione internazionale, a cui rinvia la
legge in esame, non fissa espressamente alcun termine massimo per la durata
dei processi, lasciando al giudice la dicrezionalità della relativa valutazione.
Nello
scorrere la giurisprudenza finora formatasi nella Corte europea può tuttavia
ricavarsi che la durata ragionevole è
indicata in 4-6 anni circa dall’inizio del processo fino alla sentenza
definitiva.
Ne consegue, pertanto, che il giudice competente nazionale dovrà, in
linea di massima, adeguarsi ai suddetti orientamenti per quel che attiene al
“periodo eccedente il termine ragionevole”, adottando criteri e parametri
omogenei, mentre per l’aspetto
della quantificazione è senz’altro vincolato, per espressa previsione di
legge (art. 2), alla determinazione
della riparazione a norma dell’articolo 2056 del codice civile.
Per
il solo danno non patrimoniale, inoltre, resta la facoltà del giudicante di
non liquidare una somma di danaro, bensì di indennizzare anche attraverso
adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell’avvenuta violazione,
alla stregua di una soddisfazione esclusivamente morale (7). In
tale occasione sembra proprio che il legislatore abbia ripreso la filosofia
della sanzioni civili nell’ambito del processo penale, in cui chi abbia
cagionato un danno non patrimoniale è obbligato, a sue spese, alla
pubblicazione della sentenza di condanna (art. 186 c.p.), oppure si sia
ispirato al concetto della concorrenza sleale, in base al quale il discredito
causato sull’attività di una impresa concorrente, con dolo o colpa, può
comportare l’obbligo, per l’autore dell’atto illecito, della
pubblicazione della sentenza (art. 2600 c.c.). . Non
può negarsi che la nuova disciplina mette certamente un freno ai ricorsi
temerari e a quelli dai quali possa derivare un risarcimento trascurabile in
rapporto ai costi della giustizia. Il ricorrente, infatti, per vedere
riconosciute le sue pretese, deve necessariamente rivolgersi, con il
patrocinio di un avvocato, sostenendo rilevanti spese di giudizio, prima alla
Corte d’appello italiana. Questa emette il decreto in camera di consiglio
(alla Corte europea l’udienza è normalmente pubblica) entro il termine
di quattro mesi e lo stesso acquista efficacia soltanto dopo che siano
trascorsi i termini previsti per la proposizione del reclamo (8). In
caso di tempestiva impugnazione in Cassazione del decreto si applica la
novella recata dall’articolo 1 della medesima legge n. 89 del 2001 che,
riformando l’art. 375 del c.p.c., prescrive l’ulteriore corso del
procedimento davanti alla suprema Corte che si pronuncia con ordinanza o con
sentenza, a secondo delle ipotesi, in camera di consiglio o in udienza
pubblica, con verdetto definitivo. Solo
dopo aver percorso questo “iter” e si è cioè di fronte ad un giudicato interno pienamente efficace (non, dunque, in via
alternativa) ora è possibile adire la Corte europea: ciò avviene,
evidentemente, quando la decisione sul risarcimento non è considerata
soddisfacente in relazione al “petitum” della causa instaurata; il termine
(di decadenza) per chiedere la revisione del provvedimento giurisdizionale
interno è circoscritto ai sei
mesi dalla decisione definitiva indicati all’articolo 35 della Convenzione,
soprattutto per dare certezza al giudicato. E’
da osservare che, quantunque nei termini, rimane preclusa la possibilità di
esperire quest’ultimo mezzo d’impugnazione sovranazionale in presenza del
solo decreto della Corte d’appello, divenuto efficace dopo quattro mesi
dalla sua emanazione, in quanto non si sono esaurite tutte le vie di ricorso
interno, ulteriore requisito di ammissibilità richiesto dalla Convenzione.
In
passato la Corte europea ha conferito molta importanza ai tentativi di “composizione
amichevole” delle vertenze, al fine di ridurre il contenzioso ed accorciare
i tempi della giustizia, lamentando, nel contempo, scarsa collaborazione da
parte degli organi dinanzi ai quali si erano verificate le pretese
violazioni.. La
nuova disciplina nazionale non contempla espressamente una regolamentazione
amichevole o altre forme per troncare la lite, ma vi è da presumere che tale
effetto possa ugualmente raggiungersi, nella prima udienza, attraverso un
tentativo di conciliazione, in applicazione
degli articoli 185 e 320 del codice di procedura civile. Altro
particolare aspetto delle recenti norme è dato dalla mancata previsione delle
modalità di pagamento delle somme liquidate, mentre le condanne della Corte
europea sono attentamente seguite, nella fase di concreta riscossione, dal
Comitato dei Ministri che concede al paese soccombente un tempo massimo di
quattro mesi dalla comunicazione all’interessato fino all’effettivo
pagamento, oltre i cui termini spettano gli interessi moratori. La
questione non sembra di poco conto, ove si rifletta sul contenuto delle nuove
disposizioni le quali, oltre che
a non stabilire nulla in proposito, subordinano l’erogazione degli
indennizzi agli aventi diritto “nei limiti delle risorse disponibili”, a
decorrere dal 1 gennaio 2002. Tutto
ciò pone seri dubbi sulla effettività della esecuzione delle pronunce di
condanna al risarcimento e, se non si perviene ad una pronta soluzione del
problema, regolamentandone le situazioni concrete, si potrebbe innescare un
ulteriore contenzioso per la realizzazione del credito riconosciuto, ma le cui
procedure di pagamento subiscano ritardi ingiustificati, con azioni tese a
conseguire l’ottemperanza del giudicato.
Un’ultima annotazione merita la statuizione concernente la
comunicazione al Procuratore Generale della Corte dei conti (art. 5), a cura
della cancelleria, del decreto di accoglimento della domanda, al fine dell’eventuale
avvio del procedimento di responsabilità. Il
legislatore ha voluto, con estrema chiarezza e senza equivoci, attribuire ai
soggetti responsabili dei ritardi le conseguenze patrimoniali dannose che
dovessero derivare dall’avvenuta soccombenza delle amministrazioni statali
nei giudizi ai quali hanno partecipato. Non pare esservi alcun dubbio,
inoltre, che il perseguimento dei comportamenti gravemente antidoverosi dovrà
riguardare anche le condanne comminate dalla Corte europea allo stesso titolo. Con
la legge 89 del 2001 (G.U. 3.4.01) e con quella immediatamente successiva del
27.3.01, n.97, (G.U. 5.4.01), relativa agli effetti del giudicato penale nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, che dispone la comunicazione della
sentenza irrevocabile di condanna al competente P.R. della Corte dei conti
affinché promuova l’eventuale azione entro 30 giorni, è stato
rivitalizzato il circuito che consente un proficuo scambio d’informazioni
tra magistrature (9). In
realtà, fino ad oggi ha fatto difetto un generale obbligo per i magistrati di
altre giurisdizioni di comunicare i fatti dannosi di cui vengano a conoscenza
nell’esercizio delle loro funzioni, cosa che ha costituito la maggiore
difficoltà del mancato perseguimento di alcune fattispecie di pregiudizio
erariale (10). Le
richiamate leggi, se non altro, colmano in parte questa lacuna esistente e
pongono le premesse per rendere obbligatoria la denuncia al Pubblico ministero
contabile degli illeciti di natura patrimoniale di cui si venga a conoscenza,
in ragione dell’attività svolta, sia per gli organi di giustizia che per
quelli di controllo e di revisione.
Daniela
D’Amaro
(1) Tale disposizione prevede che “ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine delle determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta”. (2) Nel settore dell’equa soddisfazione, nel periodo ottobre 93-settembre 96 il Comitato dei Ministri era stato investito dalla Commissione di n. 731 proposte comportanti una spesa per il Paese di L. 5.111.429.000, mentre nel 97 l’onere globale era stimato in L.7.869.085.000 a fronte di 368 ricorsi inoltrati, di cui L. 6.898.952.000 gravanti sul Ministero della giustizia (circa l’87%), con una media pro-capite di risarcimento pro-capite di L. 21.383.000. E’ ancora da sottolineare l’ulteriore aggravio derivante dall’erogazione di interessi moratori per l’omesso o ritardato pagamento entro i 120 giorni dalla decisione del Comitato dei Ministri: nel solo 1997 si sono riscontrati ben 557 casi di mancato pagamento, che hanno rappresentato il 94% rispetto ai partners europei (fonte: Rappresentanza permanente d’Italia presso il Consiglio d’Europa). (3) Questo articolo riguarda le condizioni di ricevibilità del ricorso: “La Corte non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie del ricorso interne, qual’è inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione definitiva”. (4) L’art. 2056 c.c. si occupa della valutazione dei danni, la cui determinazione deve comprendere mancato guadagno (art. 1223 c.c.) e lucro cessante e può essere effettuata anche in via equitativa (art. 1226 c.c.) se non possono provarsi nel loro preciso ammontare. (5) La domanda deve contenere gli elementi individuati nell’articolo 125 del c.p.c., ossia l’indicazione dell’ufficio giudiziario, delle parti, dell’oggetto, delle ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza. La Corte è quella in cui ha sede il giudice competente, ai sensi dell’articolo 11 c.p.p., a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso, estinto o pendente il processo oggetto della dedotta violazione. (6) La Corte provvede ai sensi dell’art. 737 e segg. c.p.c. con procedimento in camera di consiglio; le parti se compaiono, possono richiedere che siano acquisiti atti e documenti ed hanno diritto ad essere sentite unitamente ai loro difensori. Sono ammessi deposito di memorie e di documenti sino a cinque giorni prima della camera di consiglio o sino al diverso termine assegnato dalla Corte su richiesta delle parti. (7) In tema di danno non patrimoniale, dove il giudice normalmente ne stabilisce l’ammontare con valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., vige il principio, introdotto dall’articolo 2059 del codice civile, secondo cui il risarcimento è consentito soltanto nei casi determinati dalla legge, quali sono quelli rinvenibili negli articoli 89 c.p.c. e 598 c.p., che riguardano espressioni offensive pronunciate nel corso della causa e negli artt. 185 e 187 c.p. in materia di danno da reato. (8) Per la presentazione del reclamo sono assegnati, in genere, di termini brevi di 10 giorni, come stabiliscono le disposizioni comuni per i procedimenti in camera di consiglio, di cui agli articoli 739 e 740 c.p.c.. In assenza di espressa dichiarazione della legge il termine per la pronuncia è da presumersi ordinatorio, in virtù del 2° comma dell’art. 152 c.p.c.. (9) Questo interscambio conta poche eccezioni: l’art. 129 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., allorchè il P.M. penale informa il P.M. contabile quando agisca contro soggetti che abbiano cagionato danno all’erario ovvero anche prima, qualora si ottengano misure restrittive nei confronti di pubblici dipendenti per reati connessi al rapporto d’ufficio; l’art. 3 del c.p.p., in virtù del quale il Procuratore della Repubblica dev’essere informato dei reati perseguibili d’ufficio legati a fatti oggetto di trattazione nei giudizi civili, amministrativi e disciplinari; la legge 30.12.91, n. 413, che impone l’obbligo di comunicazione ai giudici amministrativi per violazioni tributarie. (10) Le principali disposizioni che prevedono l’obbligo di denuncia di fatti o di comportamenti che possano dar luogo a responsabilità, da parte di dirigenti o ispettori, vanno individuate negli articoli: 53 del R.D. 12.7.34, n.1214; 83 del R.D. 18.11.23, n. 2440; 3 della l. 20.3.75, n. 70; 20 del T.U. 10.1.57, n. 3; 32 della l.19.5.76, n. 335; 65 del decr. leg.vo 3.2.93, n. 29. L’articolo 1 della legge 14.1.94, n. 20, inoltre, assoggetta a responsabilità per danno erariale coloro i quali abbiano omesso o rotardato la denuncia del fatto, lasciando maturare la prescrizione del diritto al risarcimento.
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