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Sentenza Sez. Giur. TAA – Trento 4 aprile 2001 – Pres. Visca – estensore Bacchi. M.T./Istituto Agrario di San Michele all’Adige. <In materia di accertamento negativo di responsabilità, promosso da un insegnante in servizio presso un Istituto Agrario, pur in presenza di una precedente archiviazione del P.M. contabile, deve essere parzialmente accertata la responsabilità amministrativa del medesimo che per alcuni anni abbia svolto attività libero – professionale non consentita in quanto priva dell’autorizzazione prescritta dal regolamento dell’Istituto, percependo indebitamente l’assegno integrativo previsto esclusivamente per coloro che non svolgano libere professioni >. <Nell’ambito di un giudizio di accertamento negativo di responsabilità promosso da un dipendente pubblico, non possono essere sospesi, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 700 c.p.c., i provvedimenti dell’Amministrazione di appartenenza che intimino la rifusione degli emolumenti che si assumono indebitamente corrisposti>. < Deve essere accertata la prescrizione del diritto dell’Istituto alla ripetizione delle somme determinate a titolo di assegno integrativo, lavoro straordinario e TFR nei cinque precedenti l’intimazione alla restituzione comunicata dall’Istituto e con riguardo ai tempi di erogazione degli emolumenti medesimi>. <In assenza di norme che sanciscano la gratuità dei giudizi di accertamento negativo di responsabilità, in difformità di quanto avviene per la materia pensionistica, le spese del giudizio devono essere poste a carico del ricorrente parzialmente soccombente.> Nota di Paolo Novelli, magistrato della Corte dei conti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE CON SEDE IN TRENTO composta dai seguenti Magistrati: dott. Vittorio VISCA Presidente f. f. dott. Damiano RICEVUTO Consigliere dott.ssa Grazia BACCHI Referendario Relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio per accertamento negativo di responsabilità, iscritto al n. 49/I.P. del Registro di Segreteria, promosso con ricorso ex art. 58 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038 dal sig. Mario TONIDANDEL, nato a Trento il 28 marzo 1966, residente in Fai della Paganella (TN), loc. Ori n. 16, elettivamente domiciliato in Trento, via Calepina n. 45, presso lo studio dell’avv. Silvia ZANCANELLA, dalla quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, avverso l’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige, con sede in S. Michele all’Adige (TN), in persona del Presidente pro tempore. Uditi, nella pubblica udienza del 4 aprile 2001, con l’assistenza del Segretario sig. Marco ULACCO, il Referendario Relatore dott.ssa Grazia BACCHI, il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Regionale prof. Angelo Paolo PATUMI, l’avv. Silvia ZANCANELLA per il ricorrente, il dott. Fabio CALLIARI per l’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige; visto il decreto legge 15 novembre 1993 n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994 n. 19; vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, nel testo novellato dal decreto legge 23 ottobre 1996 n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996 n. 639; visto il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; esaminati tutti gli atti ed i documenti di causa; RITENUTO IN FATTO Con ricorso proposto ex art. 58 del R.D. n. 1038/33 il sig. Mario TONIDANDEL, insegnante in servizio presso l’Istituto Agrario S. Michele all’Adige, incaricato annualmente a far tempo dall’anno 1990/91, ha chiesto a questa Corte una pronuncia di accertamento della insussistenza della responsabilità amministrativa per l’addebito mossogli dall’ente datore di lavoro, che gli ha intimato la rifusione della somma di L. 24.582.683 per indebita percezione di parte del trattamento economico. Il ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento degli atti di richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, ovvero della deliberazione del Comitato Esecutivo n. 15 del 4 febbraio 2000, della disposizione del Dirigente del servizio Amministrativo n. 1 del 18 febbraio 2000 e della nota del Dirigente del Servizio Amministrativo dell’Istituto Agrario S. Michele all’Adige prot. n. 1880/5-7 del 18 febbraio 2000, ricevuta, a suo dire, il 17 marzo 2000, con la quale, nel comunicargli l’avvenuto accertamento dell’esercizio di attività libero professionale per gli anni 1990 – 96 a seguito di segnalazioni e conseguenti verifiche presso vari enti, gli viene intimata la rifusione della somma contestata. Contestualmente, il ricorrente ha chiesto la sospensione in via cautelare dei provvedimenti impugnati, sospensione negata dal Collegio con ordinanza n. 131/2000 del 25 maggio 2000, nella considerazione che, nel caso in esame, non era ancora stato adottato da parte dell’Amministrazione alcun atto idoneo a cagionargli un effettivo pregiudizio avente i requisiti della imminenza ed irreparabilità, come previsto dall’art. 700 c.p.c.; in tale circostanza, il Pubblico Ministero comunicava in Camera di consiglio di avere proceduto ad archiviare la pratica relativa ai fatti di cui al giudizio, già segnalati dall’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige alla Procura Regionale. Con il ricorso in esame l’interessato ha rappresentato come l’Istituto Agrario S. Michele all’Adige gli abbia contestato la violazione dell’art. 108, comma 9, del proprio Regolamento Organico, per aver egli svolto attività libero professionale senza previa autorizzazione durante gli anni scolastici 1993/94, 1994/95 e 1995/96, con la conseguente indebita percezione dell’assegno integrativo di cui all’art. 220 del medesimo R.O. del personale, che prevede la detrazione di tale emolumento dal trattamento economico qualora il personale docente svolga contemporaneamente l’esercizio di libere professioni. Il Comitato esecutivo dell’Istituto, dopo aver accertato che il ricorrente aveva svolto tale attività non autorizzata fin dal suo primo incarico, continuando a percepire l’assegno integrativo, gli ha dunque addebitato il conseguente danno, imputandolo a condotta gravemente colposa, se non dolosa, e ravvisando la sua responsabilità amministrativo contabile per gli anni scolastici 93/94, 94/95, 95/96, in quanto la prescritta autorizzazione era intervenuta, a richiesta dell’interessato stesso, solo per l’anno scolastico 1996/97; il Comitato ha ritenuto tuttavia, proprio in virtù di quest’ultimo fatto, non essere più efficacemente esperibile l’azione disciplinare, poiché la contestazione degli addebiti avrebbe dovuto essere immediata. Su delega del Comitato esecutivo, il Dirigente del Servizio Amministrativo ha provveduto quindi alla quantificazione del danno, comprendendovi il totale dell’assegno integrativo percepito, il totale del TFR ed il totale del lavoro straordinario oltre le 18 ore settimanali per gli anni dal 1993 al 1996, e calcolando su tali somme gli interessi legali dal 1993. Il ricorrente, in questa sede, contesta integralmente ogni addebito, protestando che solo con circolare 17 aprile 1996 il Direttore dell’Istituto aveva indicato chiaramente la disciplina da seguire in caso di esercizio di attività libero professionale, e che solo in seguito a segnalazione da parte del Consorzio di Miglioramento Fondiario "Avisiano" di Lavis, in favore del quale egli aveva svolto prestazioni libero professionali negli anni 90-92, e nei confronti del quale aveva avviato un contenzioso per il recupero dei relativi crediti, il dirigente del Servizio Amministrativo dell’Istituto con lettera raccomandata datata 22 agosto 1996 gli aveva richiesto di chiarire la propria posizione; riscontrando tale richiesta, con nota 26 agosto 1996, l’interessato aveva comunicato al direttore amministrativo che prima di iniziare a lavorare presso l’Istituto Agrario egli aveva effettivamente esercitato la libera professione, ridotta però negli anni successivi a poco più di un hobby necessario per mantenere l’aggiornamento professionale e per svolgere al meglio l’attività di insegnamento; l’incarico svolto presso il Consorzio di Miglioramento Fondiario "Avisiano" di Lavis si sarebbe poi concretato in prestazioni professionali iniziate prima di diventare dipendente dell’Istituto e terminate nell’anno 1992, dopo di che sarebbero solo state aggiornate le date sul progetto ai fini delle sue ulteriori utilizzazioni. Allegando la copia fotostatica delle denunce dei redditi per gli anni 1994 e 1995, il ricorrente aveva quindi richiesto l’autorizzazione allo svolgimento della libera professione, concessagli, contestualmente alla riduzione dell’orario di lavoro, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 219/96, anche in considerazione del fatto che l’attività esercitata era pertinente alla disciplina dell’insegnamento. Nel ricordare come tutta la vicenda tragga in fondo la sua origine nella diatriba in atto con il Consorzio Avisiano, e nell’illustrare la qualità del servizio reso in favore dell’Istituto Agrario, il ricorrente ha negato innanzitutto la sussistenza di danno erariale a lui imputabile, in quanto l’assegno integrativo sarebbe corrisposto al personale dell’Istituto proprio in virtù del fatto che la durata dell’orario di lavoro è normalmente stabilita in misura di 21 ore settimanali, da lui regolarmente prestate negli anni considerati, mentre l’imputazione dell’elemento soggettivo doloso o gravemente colposo sarebbe smentita dallo svolgersi dei fatti, e per di più incompatibile con l’atteggiamento tenuto dall’Istituto nel 1996, allorchè non ritenne di dover procedere nei suoi confronti in via disciplinare; conseguentemente, sarebbe insussistente il nesso di causalità, ed inconsistenti quanto irrilevanti sarebbero le prove a fondamento della intera costruzione. Il ricorrente ha contestato quindi il metodo di quantificazione del danno, effettuato ricostruendo il trattamento economico come se egli non avesse eseguito attività lavorativa per un numero di ore superiori alle 18 settimanali, ne’ prestazioni di lavoro straordinario: pertanto, a suo avviso, nessun danno patrimoniale si sarebbe realizzato per l’Istituto, poiché, a fronte della corresponsione dell’assegno integrativo, egli avrebbe svolto effettive prestazioni lavorative per un monte orario non ridotto a norma dell’art. 108, comma 2 del R.O.. Infine, l’interessato ha sottoposto a critica il sistema di calcolo degli interessi legali sulle somme corrisposte a titolo retributivo, contrastante, a suo dire, con il disposto dell’art. 406 del Regolamento di Contabilità di Stato e con il principio della irripetibiltà delle somme ormai consumate per i bisogni essenziali della vita dell’impiegato e della sua famiglia e che siano state percepite in buona fede; gli interessi legali sarebbero quindi eventualmente dovuti solo dal giorno della costituzione in mora, disposta, nel caso in esame, con nota del 18 febbraio 2000. Conclusivamente, pur confidando in un pieno proscioglimento nel merito, il ricorrente ha eccepito la prescrizione del debito, quanto meno fino al marzo 1995. Con nota del 23 gennaio 2001 il Procuratore Regionale ha ribadito di avere archiviato la vertenza concernente la questione in esame. Risulta dagli atti del giudizio che con nota 22 agosto 1996, a seguito di segnalazione inoltrata il 22 luglio 1996 dal Consorzio Avisano di Lavis, il Dirigente del Servizio Amministrativo dell’Istituto Agrario ha invitato il ricorrente a chiarire la propria posizione: in riscontro, l’interessato, con domanda in data 26 agosto 1996, ha richiesto l’autorizzazione ad esercitare la libera professione, autorizzazione concessa con deliberazione n. 219/96 del 14 ottobre 1996 dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto. Nelle premesse del verbale di deliberazione del Comitato esecutivo dell’Istituto in data 4 febbraio 2000, concernente le modalità di recupero degli emolumenti indebitamente percepiti dal ricorrente, viene dato atto che lo svolgimento di attività libero professionale non autorizzata sarebbe comprovata dalla stessa richiesta del 26 agosto 1996 di autorizzazione a svolgere la libera professione; dalla nota del Dirigente Generale del dipartimento agricoltura e alimentazione della Provincia Autonoma di Trento in data 18 novembre 1996, che avrebbe comunicato, ai fini di un opportuno controllo, che l’insegnante aveva elaborato un progetto per il rifacimento dell’impianto irriguo del Consorzio di Lavis nel marzo 1995; dalla nota del Collegio dei periti agrari del 7 luglio 1999, che certificava l’ininterrotta iscrizione dell’insegnante dal 28 marzo 1986; dal tabulato dell’Ufficio Unico delle Entrate del 7 luglio 1999, attestante il volume di affari del ricorrente per gli anni 1990 – 1995; dalla nota del Servizio vigilanza e promozione dell’attività agricola della P.A.T. del 27 settembre 1999, che attestava come il progetto di rifacimento ed ammodernamento delll’impianto irriguo del Consorzio Avisiano fosse stato redatto nel marzo 1995; dalla nota del Commissario del citato Consorzio, che confermava il conferimento al ricorrente di incarichi negli anni 1990-92. Con la stessa deliberazione 4 febbraio 2000 il Comitato Esecutivo stabiliva quindi l’ammontare del danno, causato dalla indebita percezione dell’assegno integrativo per gli anni 1993-96, in misura di L. 17.490.681, e delegava il dirigente del Servizio amministrativo ad attivare le procedure per quantificarlo esattamente, comprendendovi gli interessi legali maturati, e per ripetere le somme indebitamente percepite. Con disposizione n. 1 del 18 febbraio 2000 il dirigente del Servizio amministrativo, ritenendo necessario calcolare gli interessi relativamente all’assegno integrativo, al lavoro straordinario oltre le 18 ore settimanali ed al trattamento di fine rapporto per gli anni di riferimento, determinava la somma dovuta, di cui all’intimazione di pagamento 18 febbraio 2000, nella misura di L. 24.582.683. Alla odierna udienza l’avv. Zancanella ha riferito di aver infruttuosamente invitato l’Istituto a revocare il provvedimento di recupero delle somme contestate in seguito alla archiviazione della vertenza da parte del Pubblico Ministero, ed ha osservato come dal comportamento silente dell’Amministrazione si possa evincere la mancata obiezione agli argomenti addotti a difesa del ricorrente; ha altresì confermato la domanda di accertamento della insussistenza del danno, poiché il ricorrente avrebbe prestato attività di servizio per 21 ore settimanali, concludendo in subordine con la conferma dell’eccezione di avvenuta prescrizione. Il Presidente dell’Istituto Agrario S.M.a/A ha delegato a rappresentare l’Istituto stesso alla odierna udienza il dipendente dott. Fabio Calliari, che ha rappresentato come l’Amministrazione non avesse reputato necessario costituirsi formalmente in giudizio, in quanto aveva già denunciato i fatti alla Procura regionale di questa Corte dei conti; alla richiesta del Presidente di questo Collegio di ulteriori chiarimenti sul calcolo del danno effettivo, con particolare riferimento alle voci relative al T.F.R. ed al lavoro straordinario incluse nel conteggio, il rappresentante dell’Istituto ha specificato che le somme corrisposte a titolo di straordinario sono state ripetute in ragione del divieto di contemporaneo esercizio della libera professione, mentre il T.F.R. era stato incluso nel calcolo perché riferito ad incarico annuale, e quindi liquidato con equivalente cadenza. Il Procuratore Regionale ha confermato l’avvenuta archiviazione della vertenza. CONSIDERATO IN DIRITTO Questo Collegio è chiamato a pronunciarsi, ad istanza dello stesso ricorrente intimato, sulla insussistenza della sua responsabilità amministrativa in conseguenza dello svolgimento di attività libero-professionale non autorizzata durante gli anni scolastici 1993/94, 1994/95 e 1995/96. Premessa quindi la esistenza del rapporto di impiego o di servizio tra il dipendente e l’ente datore di lavoro, occorre accertare la sussistenza, nella fattispecie, degli altri elementi della responsabilità amministrativa, ovvero di un danno economicamente valutabile, con particolare riferimento alla sua quantificazione, del dolo o della colpa del suo autore, e del nesso di causalità tra questi ultimi due elementi. Per inquadrare correttamente la vicenda, è quindi necessario esaminare brevemente le regole interne che disciplinano il rapporto tra dipendente e datore di lavoro: si osserva innanzitutto come l’art. 121 del Regolamento Organico sancisca le incompatibilità riferibili al personale insegnante, stabilendo che lo stesso "non può esercitare il commercio, l’industria, ne’ alcuna professione od entrare in un rapporto di lavoro o di impiego alle dipendenze di privati, od accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata all’Istituto agrario e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Comitato Esecutivo"; mentre l’art. 108, comma 2, del citato R. O., prevede che: "L’orario di lavoro del personale docente è di 21 ore settimanali, di cui di norma almeno 18 ore sono di insegnamento effettivo, salvo che la specifica cattedra comporti un orario settimanale inferiore"; stabilisce tuttavia il 9° comma dello stesso articolo: "Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, sentito il direttore del Centro Scolastico, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio. In tale caso l’orario di insegnamento è quello previsto dalla normativa statale." L’art. 109 dello stesso Regolamento disciplina quindi il regime del lavoro straordinario, stabilendo che si considera tale "quello reso oltre i limiti della durata massima giornaliera", mentre l’art. 229 regola in dettaglio le modalità retributive dello stesso, sulla scorta della retribuzione base mensile. A norma dell’art. 220, 1° comma del R.O., il trattamento economico del personale docente è costituito da: "Stipendio tabellare, indennità di funzione ed assegno integrativo di cui all’allegato F 1 e F 2; assegno incentivante di cui all’art. 227; indennità integrativa speciale; trattamenti accessori.", mentre i commi 6° e 7° dello stesso art. 220 sanciscono rispettivamente che: "Qualora le ore di insegnamento effettivo siano inferiori all’orario di cattedra previsto dall’ordinamento statale per le corrispondenti scuole superiori, il trattamento economico è ridotto in proporzione. Nel caso di orario di insegnamento effettivo superiore alle 18 ore, ogni ora eccedente le 18 settimanali è compensata, per la intera durata dell’anno scolastico o della nomina, in ragione di 1/18 del trattamento economico in godimento con l’esclusione dell’indennità di funzione e dell’indennità integrativa speciale."; "Nel caso in cui il personale docente svolga anche l’esercizio di libere professioni, previa l’autorizzazione di cui all’art. 108, il trattamento economico complessivo viene ridotto dell’assegno integrativo.". Risulta dagli atti del giudizio che al sig. TONIDANDEL, in quanto docente non di ruolo, sono stati conferiti incarichi annuali di insegnamento, con deliberazioni dell’Istituto Agrario, per gli anni 1993-94, 1994-95 e 1995-96, rispettivamente per 20, 18 e 20 ore settimanali, con integrale retribuzione a norma del citato art. 220, 1° comma del R.O., con relativa liquidazione delle ore di insegnamento oltre le 18 settimanali, e con regolare retribuzione delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate. E’ inoltre confermato in atti come lo stesso insegnante, per tutti gli anni sopra indicati, abbia svolto attività libero professionale non consentita in quanto priva della autorizzazione prescritta dall’art. 108, 9° comma dello stesso Regolamento, intervenuta nel caso in esame solo alla data del 26 agosto 1996, ed in seguito alla sollecitazione scritta del dirigente del Servizio Amministrativo dell’Istituto inviata il 22 agosto precedente. Secondo le regole che lo stesso Istituto si è dato, quindi, e che, una volta adottate con i crismi della ufficialità, devono essere rispettate e fatte rispettare, sfuggendo alla disponibilità dello stesso ente la scelta del come, quando e da chi farle osservare, esiste una incompatibilità tra l’insegnamento e l’esercizio della libera professione, derogabile sulla scorta di espressa autorizzazione da parte degli organi competenti, e comunque penalizzata con la decurtazione del trattamento retributivo della voce denominata "assegno integrativo". Premesso che tutta l’attività svolta oltre le 18 ore è stata regolarmente remunerata, è dato incontestabile che il dipendente abbia indebitamente lucrato il vantaggio retributivo costituito dall’assegno integrativo erogatogli negli anni di riferimento, evitando di chiedere l’autorizzazione allo svolgimento della libera professione se non quando vi è stato assolutamente costretto, con il conseguente concretarsi del danno finanziario per l’ente di appartenenza. La condotta del ricorrente ha infatti determinato, per tutti gli anni considerati, la percezione, a danno dell’ente datore di lavoro, dell’assegno integrativo, la cui erogazione sarebbe esclusa addirittura in caso di svolgimento di attività autorizzata a norma del Regolamento Organico: per tale motivo, ed a maggior ragione, la corresponsione di tale emolumento deve ritenersi non dovuta al personale che eserciti attività non autorizzata. Quanto all’elemento psicologico, è assai difficile ritenere che il ricorrente non fosse consapevole del fatto che, in quegli stessi anni, egli stava svolgendo attività libero professionale vietata, in mancanza di autorizzazione, dalle regole interne dell’ente datore di lavoro, con la conseguente indebita percezione di parte degli emolumenti erogatigli: ed una tale inammissibile ignoranza, quando anche non si voglia accedere alla tesi del comportamento doloso, non può essere imputata ad altro che a colpa grave, stante l’obbligo primario del dipendente di prendere cognizione delle regole esterne ed interne che disciplinano la sua attività, e ad esse di conformarsi. Pertanto è irrilevante sotto il profilo esimente il fatto che, a detta dell’interessato, per la prima volta il Direttore dell’Istituto Agrario con circolare 17 aprile 1996 avrebbe indicato al personale dell’Istituto la normativa applicabile in caso di esercizio di altra attività, e che "prima di tale data non vi era mai stata una precisa presa di posizione", apparendo a questo Collegio più che sufficiente, quale presa di posizione, l’adozione di apposite norme nel contesto del Regolamento Organico entrato in vigore il 1° dicembre 1993. Peraltro, conformandosi alla tesi del Procuratore Regionale, questa Sezione ha già avuto modo di qualificare come doloso l’elemento soggettivo che ha caratterizzato una fattispecie assolutamente simmetrica a quello in esame (sentenza n. 75/2000), e sempre relativa ad un dipendente dell’Istituto Agrario San Michele all’Adige, il quale, "in spregio del divieto di cui all’art. 121 del Regolamento dell’Istituto, ha per anni svolto attività di libero professionista contemporaneamente all’esercizio dell’attività di insegnante alle dipendenze dell’Ente, percependo quindi indebitamente l’assegno integrativo". La responsabilità amministrativa del ricorrente è quindi comprovata dalle risultanze in atti, a nulla valendo ad attenuarla il meticoloso resoconto dei pessimi rapporti tra il sig. TONIDANDEL stesso ed il Consorzio di Bonifica Avisiano, che, per primo, avrebbe assunto l’iniziativa di segnalare la sua attività "parallela" all’Istituto Agrario nell’ormai lontano 1996, ed irrilevante rimanendo sul piano sostanziale il fatto che il presente giudizio tragga la sua ragione da questa, o non da altra, magari più recente, vicenda. Chiedersi infatti i motivi della prolungata inerzia dell’ente (dall’agosto 1996 al febbraio 2000) nel ripetere quanto indebitamente erogato, a fronte di una esplicita ammissione dello stesso dipendente, corredata addirittura dalle denunce dei redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni, non è certo compito di questo Collegio in questa sede: quello che è certo è che questo inspiegabile atteggiamento ha fatto sì che, in assenza di alcun atto di costituzione in mora prima della data di ricezione, da parte del ricorrente, dell’intimazione di pagamento del 18 febbraio 2000, il diritto alla ripetizione di parte delle somme indebitamente percepite, ovvero di quelle erogate nel corso dell’anno scolastico 1993/94 ed in buona parte dell’anno 1994/95, quanto meno fino al febbraio 1995, debba intendersi prescritto. Poiché questo Collegio è comunque chiamato a pronunciarsi anche sulla effettiva consistenza del danno erariale, indipendentemente dal fatto che l’esercizio del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente erogate sia parzialmente precluso dalla intervenuta prescrizione, si precisa innanzitutto come tutti gli emolumenti inglobati nello stipendio e corrisposti a titolo di assegno integrativo negli anni 1993-94, 1994-95 e 1995-96, siano stati indebitamente percepiti a norma di Regolamento Organico, con il conseguente danno finanziario per l’ente di appartenenza. Ogni ulteriore compenso corrisposto al ricorrente, conseguentemente, deve essere decurtato della voce corrispondente all’assegno integrativo, se e nella misura in cui rientri nel suo calcolo, mentre non appare conforme a giustizia, a fronte di prestazioni effettivamente rese, se pure in divieto al disposto del Regolamento Organico, falcidiare integralmente il corrispettivo versato per le prestazioni di lavoro straordinario e per quelle rese oltre le 18 ore settimanali, apparendone piuttosto corretta la riduzione della sola voce corrispondente all’assegno sopra citato. Analogamente, il Trattamento di Fine Rapporto, corrisposto annualmente in relazione alla durata temporanea dell’incarico, dovrebbe più rettamente essere decurtato della sola voce relativa all’assegno integrativo, non essendo prevista, a norma di regolamento organico, alcuna altra misura, in ipotesi di contemporaneo esercizio della libera professione, che la limitazione in tale senso del trattamento economico, insieme al divieto di eseguire prestazioni lavorative oltre le 18 ore settimanali, e ferma rimanendo sempre la possibilità di esperire azione disciplinare, che nel caso di specie il datore di lavoro, per valutazioni insindacabili ma ininfluenti ai fini del decidere, ha ritenuto di non esercitare. Quanto al calcolo degli interessi sulle somme indebitamente percepite, si osserva innanzitutto come non appaia corretto il computo effettuato dall’Istituto secondo criteri anatocistici, in quanto eseguito in violazione del disposto di cui all’art. 1283 cod. civ., in forza del quale in mancanza di usi contrari gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi; inoltre, gli interessi sono stati erroneamente calcolati con decorrenza da ogni anno di effettiva erogazione delle somme, mentre, trattandosi di interessi moratori, a norma dell’art. 1224 cod civ., dovevano più correttamente essere conteggiati dall’atto della costituzione in mora del debitore, nel caso in esame concretatosi nella intimazione del 18 febbraio 2000. Conclusivamente, il ricorso in esame, nella misura in cui è diretto ad ottenere una pronuncia di insussistenza della responsabilità amministrativa, non appare meritevole di accoglimento, se non limitatamente al ridimensionamento delle somme richieste, ed all’eccepita prescrizione di parte del diritto alla ripetizione degli emolumenti indebitamente percepiti. Per logica conseguenza a quanto rappresentato, e data l’assenza di norme che sanciscano la gratuità di giudizi quali quello all’esame, in difformità di quanto avviene per la materia pensionistica, le spese del presente giudizio vengono poste a carico del ricorrente stesso. P.Q.M. la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, con sede in Trento, definitivamente pronunciando: 1) Accerta la sussistenza della responsabilità amministrativa del ricorrente relativamente alla indebita percezione dell’assegno integrativo, in violazione del disposto di cui agli artt. 108 e 220 del Regolamento Organico dell’Istituto Agrario San Michele all’Adige, contestualmente allo svolgimento dell’attività libero professionale non autorizzata. 2) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara prescritto il diritto dell’Istituto alla ripetizione delle somme determinate a titolo di assegno integrativo, di lavoro straordinario e di T.F.R. relativamente agli anni 1993/94 e 1994/95, fino al mese di febbraio 1995. 3) Dichiara non ripetibili le somme corrisposte a titolo di lavoro straordinario a decorrere dalla data di ricezione dell’intimazione di pagamento 18 febbraio 2000 in poi, in quanto corrispondenti ad attività effettivamente svolta oltre l’orario ordinario di ufficio e come tali remunerabili, nella misura in cui nel loro calcolo non rientra la voce denominata "assegno integrativo". 4) Dichiara altresì non ripetibili per il periodo sopra indicato le somme corrisposte a titolo di T.F.R. se non nella misura in cui nel loro calcolo rientra la voce denominata "assegno integrativo". 5) Dichiara non dovuti, a norma dell’art. 1283 cod. civ., gli interessi anatocistici calcolati anteriormente alla data di ricezione dell’intimazione di pagamento 18 febbraio 2000; successivamente a tale data sono dovuti gli interessi legali nella misura di legge. 6) Le spese di giudizio, a carico del ricorrente, sono liquidate nella misura di L….. Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 4 aprile 2001.
Depositata in Segreteria il ___________________
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