Sezione giurisdizionale Regione Umbria

 

N. – 501/EL, 28 maggio 1998: Pres. Todaro Marescotti - Est. Longavita – P.M. Minerva – P.R. c. P. (avv. Stefanetti)

 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE – DANNO ALL’IMMAGINE DELLA P.A. – GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE – DANNO ALL’IMMAGINE DELLA P.A. – GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI – COESISTENZA DI DANNO ORIGINARIAMENTE PATRIMONIALE – NECESSITA’ – NON OCCORRE

RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA – DANNO ERARIALE – DANNO ALL’IMMAGINE – NOZIONE RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA – DANNO ERARIALE – DANNO ALL’IMMAGINE – QUANTIFICAZIONE - CRITERIO - CORTE DEI CONTI – GIUDIZIO DI RESPONSABILITA’ – RAPPORTI COL GIUDIZIO PENALE – SENTENZA PENALE DI CONDANNA – QUALIFICAZIONE DEL FATTO-REATO – FA STATO

 

La cognizione dell’azione risarcitoria del danno all’immagine ed al prestigio dell’ente pubblico quale conseguenza dell’illecito del dipendente è riservata alla giurisdizione della Corte dei conti.

La giurisdizione della Corte dei conti in materia di danno all’immagine ed al prestigio della P.A. sussiste anche se l’illecito non ha determinato anche un pregiudizio originariamente patrimoniale.

In base al principio di c.d. "immedesimazione" che porta ad identificare l’Amministrazione con il soggetto che per essa agisce, il danno all’immagine deriva dal comportamento illecito del dipendente e non alla diffusione dell’illecito stesso che ne dà la stampa, diffusione la quale esprime semmai la rilevanza sociale che ha il fenomeno degli illeciti commessi dai dipendenti pubblici, sotto il profilo dell’attenzione che l’opinione pubblica e gli amministrati prestano all’esercizio delle pubbliche funzioni.

Il danno all’immagine della P.A. è da riscontrare in concreto, sulla base della dimostrazione che ne deve dare il P.M., non potendosi presumere dalla commissione dell’illecito penale, quantunque ad esso intimamente collegato.

L’effetto vincolante della res iudicata penale di cui all’art. 561 c.p. fa stato nel processo di responsabilità amministrativa anche per quanto riguarda la qualificazione del fatto.

 

DIRITTO: 1) Venendo, pregiudizialmente, all’eccepita carenza di giurisdizione sotto i nuovi profili esposti da parte resistente nella memoria depositata il 29/1/1997, ovviamente non considerati nella precedente sentenza N°20-EL/1995 di questa Sezione, il Collegio reputa l’eccezione stessa palesemente infondata.

Tanto è da dire, anzitutto, con riferimento agli aspetti di tale eccezione che, facendo leva sulla necessità che dall’illecito penale derivi insieme al "danno morale" (rectius: non patrimoniale) anche un danno patrimoniale, subordinano la sussistenza della giurisdizione di questa Corte sul primo tipo di danno alla condizione che con esso concorra anche il secondo.

Al riguardo, in disparte la considerazione che -nel caso- ben si riscontra una simile concorrenza, atteso che dal fatto corruttivo commesso dal P. è derivato sia un danno patrimoniale, da illecito esercizio di una pubblica funzione della Regione, che un danno non patrimoniale, all’immagine della Regione medesima, e che l’azione risarcitoria, contrariamente alle considerazioni esposte in proposito da parte resistente (cfr. pagg. 5 e 6 della ricordata memoria), è stata fondatamente esercitata per entrambi (come meglio si dirà tra poco), è da osservare che le Sezioni Unite della Cassazione, con la sent. N°5668/1997 (intervenuta dopo la ripetuta memoria), hanno chiaramente e definitivamente riconosciuto il potere cognitorio e decisorio di questa Corte sul danno non patrimoniale tout court, senza riferimenti di sorta alla concorrenza con esso di altri tipi di danni.

Opportunamente, detta sentenza ha chiarito che, "per quanto si parli di danno morale, in realtà con tale espressione non si (intende) fare riferimento al pretium doloris, ma al danno conseguente alla grave perdita di prestigio ed al grave detrimento dell’immagine e della personalità pubblica"; danno questo, si è ulteriormente chiarito, "che, anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta è, tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale, sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso".

Trattasi, è evidente, di puntualizzazioni che rendono superfluo ogni commento e qualsiasi ulteriore argomento a sostegno della giurisdizione della Corte dei conti in materia di danno all’immagine della P.A., quantunque con riferimento ad azione risarcitorie intentate davvero solamente per tale tipo danno.

Ciò posto, l’infondatezza della dedotta eccezione di carenza di giurisdizione va ribadita anche con riferimento agli aspetti della eccezione stessa che attengono alla rapportabilità dei danni derivati dal comportamento illecito del P. ad un ente diverso da quello d’appartenenza.

Sulla scorta delle disposizioni dell’art. 3 c bis della L. N°639/ 1996, invero, la difesa del predetto argomenta il difetto di giurisdizione di questa Corte sostenendo che, "qualora si dovesse in ipotesi accertare un eventuale danno patrimoniale, esso (sarebbe comunque) riferibile al Comune (di Perugia) e non alla Regione, di cui il convenuto era amministratore" (cfr. pag. 6 della ripetuta memoria).

Ora, a prescindere dalla genericità di una simile affermazione, che non permette neanche di individuare quale sia l’"eventuale danno patrimoniale" riferibile al Comune di Perugia (considerato vieppiù in via del tutto ipotetica da parte resistente), è bene ricordare che -come precisato da questa stessa Sezione in precedenti occasioni- non "è affatto consentito discostarsi dall’atto di citazione, o dalla materia del contendere quale indicata nell’atto stesso, per indagare sulla giurisdizione della Corte dei conti" (cfr. sent.N°116/1995); di talché, nel caso, non può seriamente dubitarsi della giurisdizione di questa Corte, in relazione al petitum sostanziale proprio della citazione, riguardando esso danni sicuramente riferibili all’ente di appartenenza del convenuto, in quanto attinenti -giova ribadirlo- al distorto esercizio di una funzione autorizzativa propria della Regione ed al grave pregiudizio all’immagine della Regione medesima, dovuti entrambi al fatto corruttivo di un suo amministratore, ossia del convenuto.

Tanto stabilito sulla giurisdizione, nel merito, la pretesa attrice è – come anticipato – fondata.

2) Al riguardo, giova preliminarmente osservare, in relazione alla richiesta di parte resistente di pervenire in questa sede alla declaratoria della legittimità dell’autorizzazione oggetto del fatto corruttivo del P. (cfr. pagg. 6, 7 e 8 della più volte menzionata memoria), come una simile richiesta sia di per sé inammissibile, sotto il profilo dell’effetto preclusivo della "res iudicata", che l’art. 651 c.p.p. accorda alle sentenze penali di condanna.

Per il citato articolo, infatti, "la sentenza penale irrevocabile di condanna, pronunciata -come nel caso- a seguito di dibattimento, ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per la restituzione e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato".

Orbene, considerato che -per pacifica giurisprudenza- le disposizioni dell’art. 651 c.p.p. trovano piena applicazione nei procedimenti risarcitori innanzi a questa Corte (cfr. tra le tante, di questa stessa Sez., sent. N°285/1997), è evidente che la sentenza N°533/1996, con la quale la Sez. IV Penale della Cassazione ha riconosciuto il P. colpevole del reato di "corruzione propria" per gli stessi fatti oggetto dell’odierna controversia, necessariamente dispiega i suoi effetti sulla controversia medesima, con l’efficacia propria del giudicato, e dunque con l’effetto di precludere a questo Giudice di pronunciarsi nuovamente - e magari in maniera difforme, come sollecitato da parte resistente- sul fatto corruttivo del P. e sulla liceità dello stesso.

E’ infatti evidente che la definizione del fatto come atto contrario al proprio dovere d’ufficio non appare solo come qualificazione giuridica della norma extra-penale, come tale non vincolante, ma è certamente elemento costitutivo del reato di corruzione propria che non può non vincolare questo Giudice ai sensi del più volte citato art. 651 c.p.p..

In questa prospettiva, anche le deduzioni difensive concernenti la mancanza di colpa del predetto (cfr. pag. 12 della memoria depositata il 16/11/1994), trovano un insormontabile ostacolo nel giudicato penale, alla stregua del quale la condotta del P. risulta improntata addirittura al dolo; realtà psicologica che, come noto, va ben oltre la stessa "colpa grave", richiesta –ai fini della responsabilità amministrativo-contabile – dalle disposizioni dell’art.3 della L. N°639/1996, intervenute nel corso del giudizio.

3) Venendo, ora, all’esame delle fattispecie di danno in contestazione, è da dire che la pretesa attrice è anzitutto fondata per quella intrinsecamente connessa all’esercizio illecito e penalmente rilevante di una pubblica funzione, relativo -nel caso- al rilascio del nulla osta all’esercizio di un’attività commerciale alla ISOBLOCH, alla quale non spettava.

3a) E’ questo un danno che, indicato in citazione come danno da "disservizio", in realtà attiene alla "mancata resa del servizio" (rectius: della prestazione dovuta) quale "ravvisabile nell’alterazione del rapporto sinallagmatico tra resa della attività lavorativa e corresponsione degli emolumenti corrisposti ai pubblici dipendenti ed amministratori", come ben precisato nella citazione stessa (cfr. pagg. 5, 6 e 7).

Ed invero, il Collegio, pur dando atto della propria giurisprudenza in tema di danno da disservizio (cfr. sent. N°152/1995), ritiene che nella specie, trattandosi di esercizio di Pubbliche F, la domanda di ponga al di fuori di quella ipotesi e più propriamente trovi fondamento in indiscussi principi gius-privatistici, che riconoscono vizi qualitativi oltre che quantitativi alle prestazioni dedotte nel rapporto sinallagmatico e ben rapportabili alla negativa rilevanza ed al trattamento di sfavore che il sistema riserva all’"aliud pro alio" nelle sue variegate e molteplici forme, i rilievi di cui all’atto introduttivo della causa correttamente mirano -più radicalmente- ad escludere la stessa riferibilità all’Amministrazione dell’esercizio egoistico di pubbliche funzioni.

Piegando la potestà esercitata a fini diversi e -come nel caso della corruzione propria- contrari a quelle ai quali la potestà stessa è funzionalizzata, un simile esercizio fatalmente finisce per perseguire non più gli interessi generali dell’Amministrazione, ma quelli privati, particolari e propri del soggetto che ha agito, sì che l’attività realizzata dal medesimo ben può dirsi di quest’ultimo e non anche della Amministrazione.

In casi del genere -che restano circoscritti, è bene sottolinearlo, alle ipotesi di più grave illegittimità, caratterizzati da una condotta penalmente rilevante- la dottrina parla, e la giurisprudenza concorda, di "interruzione del rapporto organico" (cfr. di questa stessa Sez. sent. nn. 1-258 e 381/1998), con ciò evidenziando le ragioni tecniche che, sul piano soggettivo dell’imputazione dell’azione, non consentono di ascrivere l’operato del dipendete o dell’amministratore infedele all’ente di appartenenza.

Ora però, se dal piano delle ragioni che non consentono di attribuire all’ente pubblico l’attività realizzata dal dipendente o dall’amministratore infedele si passa a quello delle conseguenze di una simile interruzione, ciò che rileva non è più il rapporto organico, ma quello di servizio, laddove la non attribuibilità di una certa attività all’Amministrazione equivale -nei suoi più concreti risvolti- al non averla affatto espletata, ovvero -com’è più realistico- ad averla espletata per fini egoistici, propri del soggetto che ha agito, che così rende una prestazione diversa da quella dovuta.

Evenienza, quest’ultima, spesso più dannosa di quella di chi non esegue affatto la prestazione dovuta, ove si tenga conto del maggior pregiudizio economico complessivo che la diversa ipotesi dell’esercizio distorto e penalmente rilevante di potestà pubbliche arreca all’Amministrazione medesima, la quale vede aggiungere alla disutilità della prestazione del proprio dipendente o amministratore infedele quella di chi ha dovuto collaborare con lui, inconsapevole delle reali finalità perseguite e degli effettivi interessi soddisfatti, con grande dispendio di energie e risorse.

E come nessuno dubita della sussistenza di danni per l’Amministrazione in ipotesi di mancata prestazione dell’attività lavorativa, per l’alterato equilibrio del sinallagma che si pone alla base del rapporto di impiego (ma anche di servizio) con l’Amministrazione medesima (cfr. tra le tanti, oltre alla già citata sent. N°152/1996 di questa Sezione, anche SS. RR. N°652-A/1990; Id. NN 821 e 830-A/1993 e Sez. Giur. Toscana N°275/1996), così, e per le stesse ragioni, non può seriamente dubitarsi dell’esistenza di analoghi e anzi -come detto- maggiori danni in ipotesi di prestazione lavorative rese nell’esercizio distorto e penalmente rilevante di potestà pubbliche, rivolto al conseguimento di finalità contrarie a quelle loro proprie, per un interesse esclusivo di chi agisce.

Alla stregua di quanto precede dunque, nel caso, va senz’altro affermata l’esistenza di un danno patrimoniale per il "mancato rendimento del servizio" da parte del P. nel senso sopra precisato, atteso che, come accertato in sede penale, il medesimo, ha ispirato tutta la sua condotta, nella vicenda relativa al rilascio del nulla osta a favore della ISOBLOCH, alla volontà di favorire la società stessa al di là e contro ogni norma che lo consentisse, "anticipando il più possibile l’iter del procedimento di autorizzazione" (cfr. pag 120 della sentenza della Corte d’appello di Perugia N°268/1995) e determinando perciò stesso un’attività autorizzatoria totalmente illegittima che, affatto rapportabile alla Regione, non può che restare a carico del predetto, anche per ciò che attiene ai relativi costi.

Né, superate le osservazioni della difesa che si basavano sulla condanna in primo grado del P. per "corruzione impropria" –in relazione all’esito finale del giudizio penale, conclusosi con la condanna per "corruzione propria"–, valgono ad escludere la sussistenza di un simile danno le ulteriori deduzioni difensive che si basano sulla irretroattività delle norme richiamate da parte attrice per l’affermata responsabilità del predetto e sulla necessità di "accertare caso per caso l’esistenza di un danno patrimoniale conseguente ai reati di corruzione o concussione legati al pagamento di tangenti" (cfr. pag. 4 della memoria depositata il 29/1/1997).

Al riguardo, in disparte ogni considerazione sul c.d. "danno da tangente" in senso stretto, che attiene all’ipotesi – diversa da quella all’esame– del danno per "maggiorazione del giusto prezzo" cui la tangente stessa dà luogo, soprattutto in ipotesi di appalti (cfr. Cass. SS.UU. N°3970/1993), devesi osservare che le valutazioni espresse da parte attrice sul danno patrimoniale da distorto esercizio di pubbliche funzioni, incentrandosi sul rapporto sinallagmatico, sono giuridicamente informate ai principi generali del sistema amministrativo e non già a specifiche disposizioni normative, neppure a quelle di cui alle leggi NN 142 e 241/1990 ed al D.L.v° N°29/ 1993, richiamate in citazione con evidenti finalità asseverative.

In sostanza, parte attrice rapporta il danno non già alle menzionate disposizioni, ma al generale principio dell’equilibrato esplicarsi del sinallagma tra le corrispettive prestazioni dell’Amministrazione, da un lato, e dei suoi dipendenti ed amministratori, dall’altro.

Trattasi tuttavia, questo è vero, di danno da riscontrare in concreto, non potendo il danno stesso di per sé presumersi dalla commissione dell’illecito penale, quantunque ad esso intimamente collegato.

Nel caso, però, una simile prova può dirsi certamente raggiunta, alla stregua dei fatti accertati in sede penale, che danno ampia contezza di come non solo l’attività lavorativa del P., ma anche quella di tutto il complessivo apparato amministrativo, che con lui (per uomini e/o mezzi) ha dovuto collaborare, sia rimasta priva di significato per la Regione, quanto all’autorizzazione rilasciata alla ISOBLOCH.

3c) Così argomentato il danno da "mancata resa del servizio" e la sussistenza dello stesso nel caso di specie, quanto alla determinazione della sua consistenza, deve convenirsi con parte attrice che essa va rimessa "in ultima analisi al prudente esercizio di poteri discrezionali ed equitativi del giudice" (cfr. pag. 8 della citazione).

Trattasi, invero, di danno che, afferendo al dispendio delle risorse occorrenti per l’esercizio di funzioni pubbliche ed avendo conseguenze più o meno diffuse, mal si presta ad una puntuale "prova del suo preciso ammontare", sì che lo stesso non può che essere "liquidato dal giudice con valutazione equitativa", ai sensi dell’art. 1226 c.c. (cfr. in tal senso le già citate sent. NN 1,252 e 381/1998 di questa Sezione).

Quanto, poi, ai criteri in base ai quali pervenire a simile liquidazione, è evidente che essi vanno ricercati essenzialmente nell’ambito dei fattori economico-patrimoniali sacrificati dall’illecito esercizio di pubbliche funzioni.

Agevolmente individuabili tali fattori in quelli generali (per emolumenti al personale, per acquisto ed uso di beni, di strumenti meccanici, informatici, ecc.) che normalmente vengono impiegati per l’esercizio legittimo delle funzioni medesime, il danno in questione va parametrato all’entità complessiva della spesa sostenuta, quale attendibilmente desunta, nella specifica ipotesi considerata, dall’id quod plerumque accidit.

In questa ottica, mentre non rileva affatto il criterio del pretium sceleris prospettato dal Procuratore Regionale, considerato –oltretutto– dalle norme dal medesimo richiamate (art. 15 della L. N° 1427/1939 ed art.18 della L. N°349/1986) a fini eminentemente sanzionatori e perciò insuscettibili di applicazione analogica, particolare importanza invece rivestono i criteri rivelatori della spesa sostenuta, quali: il numero dei provvedimenti posti in essere; la maggiore o minore complessità dei procedimenti seguiti; la durata dei procedimenti medesimi; il numero degli organi e dei dipendenti coinvolti; l’entità dei beni e degli impianti utilizzati, ecc.

Negata, dunque, ogni rilevanza al pretium sceleris (sia nel minor importo di £. 12.945.000 indicato da parte resistente, relativo al valore d’acquisto del Rolex d’oro dato dal Donti al P., che in quello maggiore di £. 32.945.000, indicato da parte attrice, per gli ulteriori 20 milioni elargiti dal Donti medesimo al PSI che, per vero, penalmente sono rimasti fuori dal prezzo della corruzione), il danno stesso resta stabilito, alla stregua dei criteri di cui sopra, in £ 7.000.000 (comprensive degli oneri rivalutativi chiesti in citazione), tenuto conto delle risorse e dei mezzi impiegati nel caso di specie, in relazione alla complessità ed alla durata del procedimento autorizzatorio posto in essere ed al numero degli organi e dei soggetti pubblici che vi sono intervenuti.

4) Parimenti fondata poi, come anticipato, si manifesta la pretesa attorea, relativa al danno all’immagine della Regione.

4a) Al riguardo, premesso che le perplessità di parte resistente in ordine all’impossibilità di configurare un danno morale nei confronti dell’Amministrazione ed all’impossibilità di individuare "ulteriori conseguenze risarcibili" dalla lesione dell’immagine pubblica (cfr. pagg. 9 e ss. della memoria del 1994 e conformi, successivi interventi scritti ed orali) risultano ormai superate dalla sentenza N°5668/1997 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, giova anzitutto ribadire che il danno in questione non ha nulla a che vedere con il "danno morale" in senso stretto; in realtà esso non attiene alle sofferenze fisiche o morali, ma, come precisato nella citata sentenza N° 5668/1997, alla "grave perdita di prestigio ed (al) grave detrimento dell’immagine e della personalità pubblica che, anche se non determina una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale, sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso".

In sostanza, il danno all’immagine della P.A. -alla stregua della predetta, condivisibile pronuncia- reca sempre con sé, se non una "diminuzione patrimoniale diretta", pure ipotizzabile (soprattutto con riferimento agli enti pubblici che, operando in regime di mercato, possono subire una contrazione della loro attività direttamente correlabile al discredito arrecato da propri dipendenti o amministratori), sicuramente una "spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso", ossia al ripristino dell’immagine stessa.

Trattasi, si badi, di spesa necessaria "al ripristino del bene giuridico leso" e non alla semplice "riparazione" dello stesso, atteso che l’immagine pubblica, a differenza di quella privata, deve necessariamente essere "ripristinata", anche se i relativi oneri sfuggono ad una precisa determinazione -come meglio si dirà appresso- e restano perciò, per la parte non sopportata dal responsabile, a carico della collettività.

E’ peraltro evidente che non tutti gli atti o comportamenti genericamente illegittimi, che pure non giovano all’immagine dell’Amministrazione, sono causalmente idonei a provocare una menomazione dell’immagine stessa, tale da comportare una spesa per il suo ripristino.

A questi fini, in effetti, vengono in rilievo solo i comportamenti gravemente illegittimi, che meglio si qualificano come comportamenti illeciti e ai quali soltanto può ricollegarsi quella "grave perdita di prestigio" e quel "grave detrimento della personalità pubblica" nelle quali si compendia -anche secondo la ripetuta sentenza della Cassazione- il danno all’immagine della P.A. giuscontabilmente rilevante.

4b) Ben si comprende, allora, come il problema del danno all’immagine della Amministrazione si risolva:

A) in quello della individuazione dei comportamenti "gravemente offensivi del prestigio e della personalità pubblica" della Amministrazione stessa;

B) in quello della individuazione dei criteri di determinazione della "spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso".

Quanto al primo, è da dire che, l’elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale si muove oggi nel senso di rapportare sicuramente il danno all’immagine della P.A. agli illeciti penali, quali quello ravvisabile nel caso di specie, cosicché può essere al momento accantonato il problema se una lesione, inferta a tale bene mediante semplici illeciti amministrativi, possa comportare azione risarcitoria.

Peraltro, anche nell’ambito degli illeciti penali, si è propensi ad accordare capacità offensiva a tutti i reati che, in relazione alla qualità pubblica del loro autore, alla condotta, all’evento e ad ogni altra circostanza, sono suscettibili di arrecare in concreto nocumento all’immagine dell’Amministrazione e non solo a quelli che, attenendo a comportamenti già in astratto idonei a menomare la dignità ed il prestigio della Amministrazione, come i "delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione" (ex artt. 314 e ss. c.p.), restano le figure emblematiche e maggiormente lesive dell’immagine pubblica (peculato, malversazione, concussione, corruzione, ecc.).

Peraltro, il danno all’immagine, in base al principio di "immedesimazione" (di rilievo sociologico ancora prima che giuridico), che porta ad identificare l’Amministrazione con il soggetto che per essa agisce, deriva dal comportamento illecito del dipendente e non alla diffusione dell’illecito stesso che ne dà la stampa.

Ed invero, una tale diffusione, quale normale corollario della vita di relazione, esprime semmai la rilevanza sociale che ha il fenomeno degli illeciti commessi dai dipendenti pubblici, sotto il profilo dell’attenzione che l’opinione pubblica e -in definitiva- gli amministrati prestano all’esercizio delle pubbliche funzioni; il discredito della Amministrazione, in ipotesi di illeciti commessi nel suo ambito da personale dell’Amministrazione medesima, non è altro che uno degli "effetti naturali" di un simile interesse sociale.

Quanto poi al secondo degli anzidetti problemi, attinente alla determinazione della "spesa occorrente per ripristinare il bene giuridico leso", è evidente che esso – a sua volta– si trasfonde in quello della individuazione delle dimensioni, per consistenza e gravità, della lesione stessa; lesione che, radicata nell’ambiente sociale, mal si presta ad una puntuale identificazione, tenuto anche conto delle incertezze legate alla sua durata e persistenza nel tempo.

Da questo punto di vista, pertanto, anche il danno all’immagine, certo nella sua ontologica esistenza, resta affidato, quanto alla sua determinazione, alla "valutazione equitativa del giudice", ai sensi dell’art. 1226 c.c., come da pacifica giurisprudenza in proposito.

Nel concreto esercizio di tale potere, e per l’individuazione delle dimensione del danno nel senso più aderente possibile alla "spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso", soccorreranno i vari criteri elaborati dalla giurisprudenza a tal proposito.

Trattasi, peraltro, di criteri che, facendo riferimento a specifici elementi, "oggettivi, soggettivi e sociali" (cfr. in tal senso sent. N°211/ 1995 di questa Sez. e conformi richiami in essa nelle menzionate sentenze del 1998 di questa stessa Sez.), colgono -ognuno di essi- solo una parte del danno, la cui completa determinazione -nel senso sopra precisato- resta, pertanto, affidata all’applicazione congiunta e coordinata di tutti i cennati criteri.

Così, per citarne alcuni, ai criteri "oggettivi" della gravità dell’illecito commesso -in relazione allo specifico bene tutelato ed alle modalità della sua realizzazione- e delle eventuali reiterazioni dell’illecito stesso oltre che dell’entità dell’indebito vantaggio conseguito dal dipendente o amministratore infedele, si affiancheranno quelli "soggettivi", relativi alla collocazione che il predetto ha nell’organizzazione amministrativa ed alla sua capacità di rappresentare l’Amministrazione, e quelli "sociali", basati sulle capacità esponenziali dell’ente, sulle sue dimensioni territoriali, sulla rilevanza -interna o internazionale- delle funzioni al medesimo intestate e sull’ampiezza della diffusione e del risalto dato all’illecito.

4c) Orbene, alla stregua di quanto finora esposto e considerato, è indubbio che l’illecito commesso dal P. ha, nel caso, arrecato un grave detrimento all’immagine della Regione e, con esso, un onere aggiuntivo, sotto il profilo "della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso", ossia della immagine della Regione stessa.

Ed invero, risolvendosi nel reato di "corruzione propria", l’illecito in questione rientra tra quelli che maggiormente e più profondamente ledono il prestigio dell’Amministrazione, sotto i profili della capacità della medesima di porre in essere un’azione legittima ed imparziale, a completo ed esclusivo vantaggio della collettività indistintamente considerata.

Inconfutabile il danno, quanto alla sua determinazione, deve anzitutto considerarsi che esso è promanato da un organo di vertice della Regione, particolarmente qualificato a rappresentare la stessa all’interno (nei riguardi dei dipendenti) ed all’esterno (nei riguardi degli altri enti, nazionali e subregionali, oltre che degli amministrati), con ovvi negativi riflessi, in termini discredito, su una larga fascia di soggetti, in relazione alla diffusione della notizia data dai mezzi d’informazione e dallo stesso clamor fori.

Deve poi osservarsi che il fatto corruttivo ha avuto ad oggetto la potestà autorizzativa all’esercizio di attività commerciali; potestà che, di per sé rilevante, in rapporto agli innegabili riflessi economico e sociali che si legano al commercio, nel caso assumeva una rilevanza ed un significato ulteriore, siccome esercitata "in deroga" al piano del commercio del comune di Perugia, nel cui ambito la ISOBLOCH doveva espletare l’attività autorizzata.

A simili rilievi, fanno però da contrappeso la modesta consistenza del vantaggio economico conseguito dal P. e la mancanza di prove circa l’eventuale diffusione di notizie relative alla vicenda oltre l’ambito della comunità regionale, che lascia propendere per una conoscenza ed una divulgazione della vicenda stessa limitata –quasi esclusivamente– a tale ambito.

In relazione a quanto sopra, dunque, il collegio ritiene equo fissare l’entità del danno in argomento in £ 70.000.000, comprensivi degli oneri rivalutativi chiesti da parte attrice.

Va da sé che sul complessivo importo della condanna, che resta stabilito in £ 77.000.000. (di cui £ 7.000.000, per il danno da illecito esercizio di pubbliche funzioni, e £ 70.000.000, per il danno all’immagine della Regione) andranno corrisposti gli interessi legali, dalla data di deposito della sentenza al soddisfo.