CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE UNITE CIVILI - Sentenza n 933 del 22 dicembre 1999 – Pres. f.f. (VESSIA) Rel. (TRIOLA) T. A. (avv.ti L. MANZI, I. CACCIAVILLANI, P. MICHIELAN) c/ Comune di Mirano, P. A. e G. P. , Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a. e Compagnia assicuratrice UNIPOL s.p.a. – P.M. (S.P.G. IANNELLI)

Corte dei conti – competenza e giurisdizione – materie di contabilità pubblica – legge 19 gennaio 1994 n 20 – responsabilità risarcitoria del sindaco - cognizione esclusiva della giurisdizione contabile .

In presenza di un danno patito da un soggetto privato, a seguito della revoca di un’autorizzazione commerciale annullata dal giudice amministrativo, non è possibile che l’azione per il risarcimento comporti che nel medesimo giudizio possa essere esperita l’azione di rivalsa nei confronti del pubblico amministratore.

L’azione di rivalsa per i comportamenti illeciti degli amministratori e/o dipendenti pubblici, rientra nella giurisdizione del giudice contabile, poiché costituisce principio pacifico che la giurisdizione della Corte dei Conti è esclusiva, nel senso che questo è l’unico organo giudiziario che può decidere nelle materie devolute alla sua cognizione, con la conseguenza che va esclusa una concorrente giurisdizione del giudice ordinario.

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

T. A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati IVONE CACCIAVILLANI, PRIMO MICHIELAN, giusta delega a margine del ricorso;

 

- ricorrente -

CONTRO

P. A., Comune di MIRANO, G. P., Riunione Adriatica di Sicurtà S.P.A., Compagnia Assicuratrice UNIPOL S.P.A.;

 

- intimati -

per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 2510/98 del Tribunale di Venezia;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/99 dal Consigliere dott. Roberto Michele TRIOLA;

udito l’Avvocato Luigi MANZI, per il ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione della Corte dei Conti.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A. P. conveniva davanti al Tribunale di Venezia il Comune di Mirano, per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito della revoca di una autorizzazione commerciale annullata dal TAR Veneto.

Il Comune di Mirano chiamava in causa A. T., l’ex Sindaco che aveva emesso il provvedimento annullato, chiedendo di essere garantito dallo stesso.

A. T. ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione illustrato da memoria.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce sostanzialmente che una sua eventuale responsabilità risarcitoria nei confronti dei Comune di Mirano avrebbe dovuto essere fatta valere con azione proposta davanti alla Corte dei Conti, a seguito di iniziativa del Procuratore generale presso tale organo giurisdizionale, unico legittimato.

La tesi appare fondata.

Occorre in proposito partire dalla considerazione che l’art. 58 1egge 8 giugno 1990 n. 142 ha stabilito che per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità civile degli impiegati dello Stato.

Tale disposizioni sono contenute nel D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, il cui art. 19 prevede la giurisdizione della Corte dei conti nei modi prescritti dalle leggi in materia, e quindi, ad iniziativa del Procuratore Generale presso tale organo giurisdizionale.

L’art. 22, secondo comma, poi, prevede espressamente che l’amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest’ultimo a norma degli artt. 18 e 19.

Se si tiene conto che costituisce principio pacifico che la giurisdizione della Corte dei Conti è esclusiva, nel senso che è l’unico organo giudiziario che può decidere nelle materia devolute alla sua cognizione, ne consegue che va esclusa una concorrente giurisdizione del giudice ordinario, adito secondo le regole normali applicabili in tema di responsabilità e di rivalsa.

La affermazione della giurisdizione esclusiva (nel senso chiarito) della Corte dei Conti, con riferimento (anche) all’azione di rivalsa è stata già affermata da questa S.C. (cfr. sent. 19 luglio 1979 n. 1244; cfr. anche sent. 11 aprile 1997 n. 7454, la quale, peraltro, del tutto incidentalmente ha ipotizzato la possibilità che sia l’amministrazione interessata a proporre azione davanti alla Corte dei Conti).

Va, pertanto, affermata la giurisdizione della Corte dei Conti in ordine alla azione di rivalsa proposta dal Comune di Mirano nei confronti di A. T..

In considerazione delle particolarità della controversia, ritiene il collegio di compensare le spese dell’intero giudizio tra le predette parti:

 

P.Q.M.

la Corte dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti in ordine all’azione di rivalsa del Comune di Mirano nei confronti di A. T.; compensa le spese dell’intero giudizio tra le predette parti.

Roma, 21 ottobre 1999

Depositato in Cancelleria Roma, lì 22 dicembre 1999