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SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL PIEMONTE
Sentenza del 9 marzo 1999, n.366- Pres. f.f. Reppucci - Est. Tridico T. E. (Avv.ti Saracco e Mastroviti), D. G. (avv. Gallenca) P.M. (Pastorino).
Giudizio di responsabilità amministrativa e contabile - danno - personale medico-veterinario dipendente della Regione - rapporto di servizio - danno causato allAmministrazione come diretto risultato di comportamenti connotati da grave negligenza e colpa con carattere continuativo e sistematico - sussistenza - fattispecie. A seguito della soppressione totale degli animali di un allevamento, conseguente alla decisione presa dallAutorità competente, per ovviare ad una grave epidemia, le dirette conseguenze di ciò gravano su coloro che, con il loro comportamento, hanno determinato la situazione igienico-sanitaria che ha favorito linsorgere della patologia animale stessa. Viene ravvisato il comportamento gravemente colposo e negligente nei confronti del vicedirettore dellente, con la qualifica professionale di veterinario, che in qualità di responsabile della conduzione sanitaria e tecnica del centro di riproduzione ed allevamento e del laboratorio, nonché della formazione delle maestranze zootecniche, non ha effettuato le dovute azioni di profilassi e vaccinazione, né ha evitato linsorgere del degrado sotto il profilo igienico-sanitario. Sussiste la responsabilità del Direttore dellistituto, responsabile dellorganizzazione e direzione della struttura operativa, compresa la gestione dei dipendenti, sia per gli aspetti giuridico-amministrativi che tecnico-scientifici. In questultimo caso la colpa grave discende non solo nella misura in cui il responsabile della gestione del personale non assuma particolari iniziative nei confronti dei dipendenti, ma tanto più nel fatto che la situazione sopra considerata si protraeva da diversi anni e il Direttore, pur conoscendola, nulla ha fatto per affrontarla o risolverla, nonostante i rilievi e le raccomandazioni espressi da apposita Commissione tecnica. Fatto: Omissis DIRITTO 1.- Non contestata né contestabile lesistenza di un rapporto di servizio tra gli odierni convenuti e lAmministrazione, nonché lesistenza di un danno di entità pari al valore del patrimonio cunicolo abbattuto, questa Sezione deve farsi carico di individuare dapprima, in punto di fatto, le condotte con efficacia causale dellevento lesivo e, quindi, a questo legate dal necessario nesso etiologico. Ed invero, la tesi accusatoria muove dalla necessità di abbattere la totalità degli animali presenti nellallevamento a causa dellinsorgere di unepidemia di mixomatosi le cui cause sono da individuare, secondo le valutazioni del Servizio veterinario dellU.S.S.L., nella non corretta esecuzione delle vaccinazioni e nella precarietà delle condizioni igieniche dovute a macroscopiche negligenze nella conduzione dellallevamento. 2.- Alluopo, la difesa della sig.ra D., vicedirettore dellente con qualifica professionale di veterinario, contesta, già a monte di tale impostazione, la necessità dellabbattimento di tutti i conigli presenti in istituto, posto che la mixomatosi non sarebbe una malattia contagiosa ma, al contrario, si trasmetterebbe esclusivamente tramite la puntura di zanzara. Di conseguenza, al verificarsi della malattia, sarebbe sufficiente eliminare la presenza di zanzare ed abbattere gli animali infetti, senza che sia necessario labbattimento degli esemplari sani, ed a sostegno vengono richiamate le " Norme per la profilassi della mixomatosi del coniglio " (O.A.C.I.S. 15 settembre 1955 e s. m.). Questo Giudice osserva però che tale malattia è inclusa tra quelle per le quali si applicano le disposizioni del Regolamento di polizia veterinaria (d.P.R. 8 febbraio 1954,n. 320), considerate "a carattere infettivo e diffusivo", malattia aggiunta a quelle elencate proprio dallO.A.C.I.S. citata dalla difesa. Non solo, ma la tesi sostenuta dalla sig.ra D. escluderebbe ogni ragion dessere della vigente disciplina sanitaria per limportazione dei conigli e dei loro prodotti ai fini della prevenzione della mixomatosi (O.M. 25 giugno 1972, in G.U. 26 luglio 1972 n. 193 e, da ultimo, D. Lgs. 12 novembre 1996, n. 633, che detta limiti in materia dimportazione di animali cfr., in particolare, art. 9 lett. b) ). A ciò si aggiunga il fatto che la soppressione dellintero patrimonio cunicolo è avvenuta, come si legge nella relazione dellU.S.S.L. del 12 ottobre 1993, a causa anche della presenza di una diffusissima forma di rogna sarcoptica. In ogni caso, pur in disparte tali considerazioni, se è vero che non vè alcun obbligo di legge di procedere, in tali casi, allabbattimento di tutti gli animali, compresi quelli apparentemente sani, non è men vero che comunque, qualora lAutorità competente legittimamente decida, come è avvenuto, di ovviare ad una grave epidemia attraverso la soppressione totale degli animali presenti in allevamento, non pare possa revocarsi in dubbio che le conseguenze dannose debbano gravare su coloro i quali hanno determinato, con la loro condotta, la situazione igienico-sanitaria che ha favorito linsorgere delle malattie. 3.- Alla sig.ra D. lorgano requirente imputa il non aver effettuato, quale veterinario responsabile della conduzione sanitaria e tecnica del centro di riproduzione ed allevamento e del laboratorio, nonché della formazione delle maestranze zootecniche, i dovuti interventi di profilassi e vaccinazione nel modo dovuto, nonché il degrado sotto il profilo igienico-sanitario. La convenuta, in proposito, non contesta la gravità della situazione igienico-sanitaria, ma ritiene di aver fatto tutto il possibile (somministrazione di farmaci adeguati alle patologie riscontrate, segnalazione dei problemi e dellinadeguatezza delle condizioni ambientali esistenti nei capannoni rispetto alle esigenze igieniche dellallevamento) per ovviarvi nellambito delle proprie competenze, considerato che non era titolare di poteri decisionali in merito ad eventuali interventi atti al miglioramento delle condizioni igieniche ed ambientali ed aggiungendo che, in qualità di veterinario, era tenuta solo alla mera somministrazione di farmaci ai conigli. In relazione alle vaccinazioni, afferma che queste venivano eseguite con continuità ma che, da sole, non potevano impedire lepidemia di mixomatosi, favorita dalle pessime condizioni igieniche ed ambientali. Al riguardo il Collegio, esaminata la documentazione prodotta dalla convenuta, ritiene che essa effettivamente si sia attivata in più di una circostanza, di sua iniziativa o in risposta a contestazioni del direttore, nel segnalare a questi la grave situazione igienica ed ambientale dellistituto. Ciononostante, dalla relazione della Commissione tecnica del 30 giugno 1992, dalla relazione del 12 ottobre 1993 del Servizio veterinario della U.S.S.L. e dalla stessa documentazione prodotta dalla parte a sua difesa emergono gravi ed inescusabili responsabilità relative ad adempimenti aventi diretta attinenza con i compiti del veterinario. Più precisamente, dalla relazione della Commissione tecnica emerge, ad esempio, che le patologie riscontrate non venivano curate (pagg. 13, 35 e 48, lett. g) ), non venivano effettuati trattamenti antiparassitari (pag. 48), non venivano opportunamente trattati i numerosissimi casi di rogna psoroptica riscontrati (pag. 48), i medicinali non erano conservati nel modo dovuto (pag. 74 n. 1) ). Quanto alle vaccinazioni, si legge espressamente che, a seguito di un sopralluogo, era emerso che " in frigorifero vi erano circa 4.000 dosi di vaccino contro la mixomatosi, con scadenza a maggio 1992 (in allevamento gli animali non erano vaccinati perché mancava il vaccino) Al di fuori della rimozione dei vaccini, scaduti nel frattempo, nulla è stato fatto" (pagg.64 e 65). Ancora, è scritto in relazione che "Sotto al portico sono rimaste per oltre un mese alcune casse di vaccini scaduti (destinati dallAmministrazione provinciale agli allevatori alessandrini) e cè voluto lintervento di un componente la C.T. per rimuoverli e farli distruggere dai pubblici servizi. Manca un registro di carico e scarico (o almeno non siamo riusciti a prenderne visione). Manca un registro per le terapie individuali (più volte sollecitato). Manca un registro delle terapie di massa (da sempre richiesto). Manca un programma di profilassi vaccinale, inutilmente richiesto, dallassunzione, al Responsabile veterinario. Manca un programma di profilassi, disinfezione e disinfestazione ambientali, anche questo richiesto con quello vaccinale. Manca un registro delle vaccinazioni (quindi non si comprende come si possano fare i richiami). Vaccinazioni: MEV non viene fatto il richiamo semestrale. Mixomatosi: - la vaccinazione questanno ha subito ritardi incredibili. A giugno non si aveva ancora vaccinato, malgrado tutti gli insetti ematofagi della zona. Lultimo intervento, ci ha detto il Responsabile veterinario, risale ad ottobre 1991 " (pagg. 74 e 75). Si richiamano quindi i suggerimenti operativi, con il riscontro sulla loro applicazione, contenuti in relazione alle pagine 86, 87 ed 88. Nella relazione della U.S.S.L. si legge testualmente: "il controllo dellarmadietto farmaceutico, del registro di acquisto detenzione e somministrazione di medicinali veterinari e del registro di carico e scarico di medicinali veterinari, previsti dal D.L. 27/01/1992, n. 119, consentiva di verificare numerose irregolarità sia formali sia sostanziali. Si disponeva pertanto di contravvenire i tre responsabili di tali irregolarità con lapplicazione delle sanzioni previste dallart. 38 del D.L. 119/92. Inoltre si accertava come il medico veterinario dellIstituto non avesse mai ottemperato a quanto prescritto dal V comma dellart. 65 del d.P.R. n. 320/54, non avendo segnalato mai a questo Servizio i trattamenti immunizzanti praticati presso lIstituto in oggetto, sia per la profilassi della mixomatosi sia per la profilassi della malattia emorragica virale. Al responsabile di tale contravvenzione veniva, pertanto, elevata la sanzione prevista dalle norme vigenti Quanto rilevato concorre a formare nei sottoscritti il sospetto che linsorgenza del focolaio di mixomatosi sia conseguente alla massiva presenza in allevamento del virus mixomatoso, presenza dovuta alle pessime condizioni igieniche, con interessamento dei soggetti privi di sufficiente protezione anticorpale, ascrivibile, molto probabilmente, alla non corretta esecuzione della profilassi indiretta mediante inoculazione di vaccino del ceppo Borghi"". Ancora, dalla documentazione Ancora, dalla documentazione allegata dalla convenuta a difesa emerge, tra l'altro, che 4.800 dosi di vaccino contro la mixomatosi sono state lasciate scadere nel maggio 1992 poiché, a detta della stessa sig.ra D., il prodotto "ha una scarsa protezione anticorpale e per un'efficace profilassi occorre somministrare dopo poco tempo il Mixovac che presenta forti rischi di effetti imputabile alla convenuta nella sua qualità di veterinario responsabile, come detto, della conduzione sanitaria e tecnica dell'istituto. Tale quadro, ad avviso del Collegio, non può non aver avuto un ruolo concausale nell'insorgere dell'epidemia che ha poi condotto alla scelta di sopprimere l'intero patrimonio cunicolo dellEnte. E che, nel comportamento tenuto dalla sig.ra D., sia ravvisabile una colpa colorata di particolare gravità risulta evidente se si ,considera non solo che, proprio in quanto veterinaria, doveva essere ben conscia delle possibili conseguenze (poi puntualmente verificatesi) della negligente condotta tenuta, ma anche che la relazione della Commissione tecnica è del 1992, sicché comunque fin da allora erano state poste alla sua ;attenzione le sopradescritte carenze sul piano prettamente sanitario ed i rischi che esse comportavano, e tuttavia ha perseverato in una grave trascuratezza dei propri doveri d'ufficio. 4. - Quanto alle responsabilità del sig. T., responsabile dell'organizzazione e direzione della struttura operativa dell'istituto nel suo complesso, compresa la gestione del personale, sia per gli aspetti giuridico-amministrativi che tecnico-scientifici, pari rilevanza causale nel determinare lepidemia ha, ad avviso di questo Giudice, la gravissima situazione igienica in cui versavano i luoghi destinati all'allevamento degli animali. Invero, si condivide il surriportato giudizio espresso dal Servizio veterinario dell'U.S.S.L. (peraltro non contestato dal sig. T.) sulla dipendenza dalle pessime condizioni igieniche della massiva presenza in allevamento dei virus mixomatoso. In merito alla situazione igienica, si ritiene opportuno richiamare ancora quanto relazionato dal Servizio veterinario dell'U.S.S.L., che, nel definirla "di assoluta inconcepibile gravità", riferisce di aver appurato che: le deiezioni degli animali non venivano regolarmente asportate da moltissimo tempo, fermandosi addirittura nelle mangiatoie e costituendo un rischio sanitario facilmente comprensibile; i nastri trasportatori degli escrementi erano assenti o, se presenti, inutilizzati o fuori uso; il sistema di dell'istituto, si scelga di tollerare che gli animali convivano con i loro escrementi o addirittura che questultimi non vengano rimossi dalle mangiatoie, dovendo invece adoperarsi al fine di adottare ogni possibile rimedio per garantire un minimo d'igiene all'ambiente in cui vivevano i conigli e comunque assumendosi il rischio delle conseguenze derivanti dalle precarie condizioni di pulizia. Nessun rilievo assumono, al riguardo, le iniziative assunte dal Direttore e finalizzate alla riparazione dei nastri trasportatori, alla messa a norma dell'impianto elettrico, alla revisione completa del primo capannone, alla sistemazione delle gabbie, al ripristino dell'impianto di riscaldamento, pur essendo queste tutte azioni idonee ad un ,reale e tangibile miglioramento dell'istituto, con particolare riferimento anche all'igiene dei capannoni. Infatti l'omessa realizzazione di tali interventi risulta priva di autonoma efficienza causale in relazione all'effettivo insorgere dellepidemia ed è inidonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta tenuta (o, meglio, non tenuta) dal sig. T., ad avviso di questo Giudice assolutamente inadeguata alla situazione, e l'evento lesivo da essa derivante. La mancata adozione di misure idonee ad ovviare alle pessime, condizioni igieniche non può poi trovare adeguata giustificazione nelle addotte difficoltà incontrate nella gestione del personale, essendo inconcepibile e in ogni caso inammissibile che il responsabile della gestione del personale non sia dotato di strumenti idonei per obbligare i dipendenti all'osservanza dei doveri d'ufficio. In realtà, dagli atti non risulta che il sig. T. abbia assunto particolari iniziative nei confronti del personale (a parte la sig. D.), peraltro in esubero, per assicurare un adeguato livello d'igiene nei luoghi di allevamento. Per quanto detto risulta evidente che il sig. T. ha omesso, con colpa grave, di attivarsi adeguatamente per l'adozione delle necessarie misure, di ordinaria manutenzione ed a costi minimi, atte a garantire un sufficiente livello d'igiene. E che si versa in ipotesi di colpa grave è dimostrato dal fatto che la situazione, indubbiamente nota al Direttore, si è protratta per alcuni anni e non è stata affrontata e risolta neanche dopo i rilievi e le raccomandazioni della Commissione tecnica. 5. - Per quel che concerne la quantificazione del danno, premesso che non è possibile conoscere con certezza la consistenza nel campo dell'allevamento e non commercio di animali. Pertanto, il valore dei conigli soppressi deriva dal prezzo oggettivamente praticato sul mercato e non da quello, agevolato, richiesto dall'Istituto. Non si comprende inoltre per quali motivi i capi riproduttori presenti in allevamento debbano essere considerati "di fine carriera" ossia da scartare, come asserito dal sig. T. nelle controdeduzioni e, poi, in memoria difensiva, con un valore quindi pari alla metà dei prezzo della carne moltiplicato per il peso. Tuttavia, si ritiene di rettificare in lire 23.500 il valore unitario di tali animali, considerato il loro parziale utilizzo in allevamento. Si ritiene altresì congruo, alla luce delle considerazioni espresse dal sig. T. in proposito, stimare il valore unitario dei soggetti da carne in lire 4.000 e quello dei soggetti da svezzare in lire 1.500, nonché ridurre a 1.500 la stima del numero dei soggetti da svezzare presenti in allevamento. Per quanto detto, il danno complessivo cagionato dai convenuti è equitativamente valutabile in lire 51.687.000. 6.- Affermata, per quanto sopra esposto, la responsabilità degli odierni convenuti, si ritiene comunque di dover fare uso, nel caso all'esame, del potere di riduzione dell'addebito, considerato le addotte difficoltà finanziarie, strutturali, logistiche ed ambientali in cui versava listituto che, pur non valendo ad esimere da responsabilità, non essendo dotate di autonoma efficienza causale, tuttavia rilevano quale attenuante. La Sezione ritiene pertanto equo porre a carico dei convenuti soltanto parte del danno come sopra quantificato, nella misura di lire 15.000.000 per ciascuno dei due convenuti, senza vincolo di solidarietà, compresa la rivalutazione monetaria. Dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino alla data del pagamento sono dovuti gli interessi legali. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. CONDANNA i sig.ri E. T. e G. D. al pagamento della somma di lire 15.000.000 ciascuno, compresa la rivalutazione monetaria, senza vincolo di solidarietà. Sono altresì dovuti gli interessi legali, dalla data di pubblicazione della ,presente sentenza fino al soddisfo, nonché le spese di. giudizio liquidate in. complessive lire 626.925
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