SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL PIEMONTE

 

Sentenza n. 361 del 4 marzo 1999 - Reppucci Pres. f.f. - Orefice Estensore - Procura Regionale contro L.M. (avv. Lovero)- Pastorino Olmi (P.M.).

Giudizio di responsabilità - responsabilità contabile e amministrativa - Azienda ospedaliera - reato di peculato commesso da dipendenti pubblici- danno erariale per utilizzazione fraudolenta del telefono dell'amministrazione.

Oltre a quelli indiziari anche gli elementi probatori, costituiscono piena prova dei fatti, addebitati al convenuto nel giudizio innanzi alla Corte dei Conti per la sussistenza della responsabilità amministrativa.

Va sottoposto alla valutazione del Collegio il comportamento tenuto dal pubblico dipendente convenuto nel giudizio di responsabilità amministrativa per l'uso fraudolento del telefono di proprietà dell'ente pubblico, quando questi si sottragga a controlli, da parte dell'amministrazione medesima, sul proprio stato di malattia.

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 153/EL del registro di Segreteria promosso dal Procuratore regionale contro L. M., nato a M. il ….

Uditi, nella pubblica udienza del 17 novembre 1998, il relatore cons. Mauro OREFICE, il rappresentante del Pubblico ministero nella persona del Sostituto procuratore generale Giovanni PASTORINO OLMI, e l’avv. Mario LOVERO, difensore del convenuto.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

 

FATTO

Con denuncia del 5 marzo 1997, l’Azienda Ospedaliera S. Luigi Orbassano esponeva che in data 13 ottobre 1996 era pervenuta la fattura n. 1A10289813 della Telecom Italia per £ 13.819.000, nella quale risultavano addebitate una serie di chiamate internazionali con destinazione Cuba; identica situazione presentava la fattura n. 1A09227596 per £ 3.035.745.

Veniva disposta un’indagine amministrativa al fine di accertare chi avesse effettuato le chiamate e se le stesse fossero state in qualche modo autorizzate.

Acquisita la relativa documentazione da parte della Telecom Italia, venivano individuati i due numeri interni dai quali erano state effettuate le telefonate. L’indagine, inoltre, consentiva di accertare che il dipendente L. M., operatore tecnico disinfettore, aveva compiuto diversi viaggi a Cuba, ove aveva avuto occasione di trattenersi anche per motivi di salute insorti in loco, e da dove aveva cercato di chiamare l’Amministrazione, addebitandole il costo delle telefonate.

Veniva altresì accertata la possibilità di prenotare le chiamate internazionali attraverso un telefono pubblico installato presso l’ospedale, indicando come recapito telefonico un numero interno dell’Amministrazione.

Nelle more dell’inchiesta, inoltre, perveniva alla stessa Azienda ospedaliera la fattura Telecom n. 1A00000129 del 10 dicembre 1996 per £ 8.704.000, dalla quale risultavano altre chiamate a Cuba.

Interrogati nel merito della fattispecie, infine, tutti gli altri operatori dell’Ospedale hanno negato di aver fatto le telefonate "incriminate".

I risultati dell’indagine amministrativa consentivano alla Procura regionale di emettere, in data 17 marzo 1998, atto di citazione in giudizio, preceduto dal rituale invito a dedurre, pecie XXX o XXX).

La stessa Azienda ospedaliera ha poi comunicato, con propria nota del 30 ottobre 1997 n. 11730, che le assenze per malattia a Cuba del sig. M. si sono protratte per notevoli periodi di tempo (sono stati inviati ben cinque certificati medici dal luglio 1996 al gennaio 1997 ciascuno per 30 giorni di riposo per "sindrome psicomotoria") e che esse non sono state accertate in assenza di convenzioni italo - cubane che consentano un controllo fiscale del datore di lavoro, tramite personale medico locale, della malattia denunciata.

Da quanto precede emerge, a parere di questo Collegio, che certamente non assurgono a livello probatorio taluni indizi utilizzati dalla stessa Procura regionale per l’attribuzione della responsabilità in capo al M..

Così non costituisce elemento di prova il fatto che il convenuto si sia recato spesso a Cuba o si sia colà fermato, come, per altrettanto, resta a livello di indizio il fatto che nessuno degli operatori dichiari di aver inoltrato telefonate internazionali (probabilmente, nessuno avrebbe accusato se stesso).

Al contrario, assume certezza probatoria il fatto che presso uno degli interni individuati potesse avere accesso solo il M., e che lo stesso non abbia mai posto in discussione il fatto che l’apparecchio potesse essere utilizzato senza la sua consapevolezza. Apparendo azzardato a questo Collegio configurare la tesi della culpa in vigilando, tuttavia questo Collegio stesso non può non chiedersi chi potesse utilizzare quel telefono se non esclusivamente il M., visto che egli stesso non ipotizza azioni fraudolente nell’uso di quell’apparecchio telefonico.

A ciò non può evidentemente non collegarsi la circostanza in base alla quale le telefonate a Cuba venivano effettuate sempre in periodi in cui il convenuto era in servizio e mai quando egli si trovava proprio nel paese caraibico. E ciò, oltretutto, trova riscontro e conferma nel fatto che non risulta siano state effettuate nel periodo di riferimento altre chiamate internazionali non autorizzate da altri numeri dell’Ospedale. Anzi, dall’inchiesta amministrativa è emerso il dato contrario e cioè che lo stesso M. abbia tentato di far addebitare all’Ospedale proprie chiamate internazionali da Cuba attraverso il sistema del pagamento a carico del destinatario.

Se a tali elementi probatori si uniscono quelli indiziari che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, finiscono anch’essi in uno con i primi per costituire piena prova dei fatti, la posizione del convenuto appare di particolare delicatezza di fronte all’ipotesi di sussistenza di responsabilità amministrativa.

Da ultimo, questo Collegio non può che valutare anche il comportamento tenuto dal M. nell’ambito dei fatti contestatigli e nel più generale rapporto con l’Ufficio di appartenenza.

Pur volendo sottacere le possibilità che il convenuto aveva di rientrare in Italia per far constatare il proprio stato di malattia [si ricorda il lungo periodo di "riposo" prescrittogli frazionato in più riprese per una malattia ("sindrome psicomotoria") che non impedisce del tutto la possibilità di spostamenti, anche se aerei e di lunga durata], colpisce il fatto che lo stesso convenuto, in Italia, si sia sottratto a controlli sul proprio stato di malattia, giusta quanto dichiarato nella citata nota n.11730 del 30.10.1997 dell’Azienda ospedaliera. A ciò va aggiunto che lo stesso Ente segnalava, con nota n.8823 del 6 agosto 1997, che il M. risultava in quel periodo sospeso dal servizio in quanto sottoposto ad arresti domiciliari a seguito di ulteriori reati commessi.

Premesso tutto quanto sopra, il Collegio, valutati ed esaminati tutti gli elementi che precedono, è portato a ritenere che sussista la prova diretta, supportata da quella logica, che il convenuto abbia commesso i fatti addebitatigli, in ciò rinvenendo gli elementi integranti la responsabilità amministrativa dello stesso.

Per ciò che concerne il danno, ontologicamente accertato, esso va quantificato in relazione agli effettivi indebiti, intendendo per tali le chiamate a Cuba risultanti nelle bollette Telecom prese in esame, e cioè:

bulletfattura n. 1A09227596 del V bimestre 1996£ 3.035.745
bulletfattura n. 1A10289813 del VI bimestre 1996£ 10.982.503
bulletfattura n. 1A00000129 del I bimestre 1997£ 3.461.747
bulletIVA 19% sugli importi predetti£ 3.321.199

per complessive lire 20.801.194, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Le spese legali seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, definitivamente pronunciando, condanna il sig. L. M. al pagamento in favore dell’Erario della somma di £ 20.801.194, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da computarsi secondo legge.

Le spese legali, quantificate in 209.720 seguono la soccombenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17 novembre 1998.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE f.f.

Depositata in Segreteria il 4 marzo 1999

Il Direttore della Segreteria Antonio Cinque