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BREVI OSSERVAZIONI IN TEMA DI SPESE DI CONSULENZA TECNICA RICHIESTA DAL PUBBLICO MINISTERO CONTABILE
Con una recente decisione un sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti (Sez. Marche n. 772/2002 dell11 luglio 2002 e depositata il 4 settembre 2002), nel pronunciare condanna nei confronti del convenuto, ha deciso conseguentemente anche in ordine alle spese relative alla consulenza tecnica di ufficio disposta nel corso del giudizio. Ha invece escluso dalla condanna le spese sostenute dalla procura regionale che, sia nel corso dellistruttoria preliminare, che del processo, aveva nominato un proprio consulente tecnico. La questione appare di interesse in quanto è noto che il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, n. 12/1934, ed il regolamento di procedura n. 1038/1933, nulla prevedono in ordine ai provvedimenti del giudice riguardo alle spese processuali e quindi, in relazione al rinvio di cui allart. 26 dello stesso regolamento di procedura, ed in quanto applicabili, non possono che essere pertanto richiamate le disposizioni processuali civili. Viene così in rilievo lapplicabilità delle norme di cui agli artt. 90 e ss. c.p.c., ed in particolare dellobbligo del giudice della responsabilità amministrativa di liquidare le spese processuali, unitamente agli onorari di difesa, nella sentenza che innanzi a sé chiude il giudizio, regolandone il riparto ( per lestensione del principio di necessaria regolazione delle spese in sentenza di cui allart. 91 c.p.c. , ad ogni provvedimento , ancorché reso con decreto o ordinanza, che nel risolvere contrapposte posizioni elimini il procedimento davanti al giudice che lo emette, quando in coerenza con lesigenza di economia dei giudizi si renda necessario ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale legata da nesso causale con liniziativa dellavversario cfr.- per i provvedimenti cautelari: Corte cost., 23 giugno 1994, n. 253, in Foro it., 1994, I 2005; in materia fallimentare-: Cass., 10 marzo 1995, n. 2793; Cass., 20 novembre 1996, n. 10180; Corte app. Trento- ord. 27 gennaio 1998 e Corte cost., sent. 20 luglio 1999, n. 328, in Foro it. , 1999, I, 2769). Si tratta di una competenza funzionale che trova la sua ratio nel fatto che il giudice che conosce della questione principale è il più idoneo a giudicare anche delle questioni accessorie costituite, in primo luogo dalle spese (per le quali vale lautomatico principio della soccombenza), ma eventualmente anche quelle relative alla responsabilità processuale di cui allart. 96 c.p.c , essendo questultima strettamente collegata con la questione di merito tanto da comportare la possibilità, in caso di decisioni da parte di giudici diversi, di un contrasto di giudicati (Cass. 1° febbraio 1993, n. 1212;Cass. civ. 26 nov. 1992, n. 12642; Cass. 4 gennaio 1995, n. 97; Cass. 6 dicembre 1994, n. 10451). In particolare, nella giurisprudenza consolidata della Corte di conti, nessuna perplessità è mai insorta circa il dovere-potere, in concreto sempre esercitato, in assenza di norme procedurali autonome e facendo applicazione delle anzidette norme del c.p.c., di liquidare e regolare le spese "giudiziali", cioè gli oneri economici direttamente connessi al funzionamento della giustizia. Contrasti giurisprudenziali sono invece recentemente insorti circa la sussistenza o meno del potere o del dovere del giudice di regolare le spese "legali", nel caso di proscioglimento del convenuto ai sensi dellart. 3, comma 2 bis della legge n. 639/1996 (in senso affermativo, ritenendo rientrare nella potestas judicandi la liquidazione e regolazione di tutte le spese, per loro definizione comprensive di quelle concernenti anche i diritti ed onorari di avvocato Sez. riun. n. 42/1997; sez. II centr. n. 115 del 1999 e 190 del 1999; in senso difforme, per la distinzione fra le "spese di giustizia" e le "spese legali", ravvisando per queste ultime difetto di giurisdizione Sez. riun. n. 29 del 1997; Sez. riun. n. 22 del 1998; sez. II centr. n. 219 del 1997). La vicenda segnalata non attiene comunque a tale contrasto giurisprudenziale, riguardando un caso di condanna del convenuto (e pertanto risultano estranee le disposizioni di cui alla suddetta legge 639/1996), per una quota di spese di giustizia, sulle quali è si ritiene che il giudice si sarebbe potuto e dovuto pronunciare. La sentenza ha infatti correttamente applicato il principio di soccombenza di cui allart. 92, 1° comma c.p.c. condannando il convenuto alle spese del giudizio, comprese in esse quelle relative al consulente tecnico di ufficio nominato nel corso del processo, omettendo invece analoga condanna per le già indicate spese del consulente tecnico del PM , sia con riferimento alla prestazione resa nel corso dellistruttoria preliminare che a quella svolta nel corso del processo. Può evidenziarsi ora che a seguito delle leggi 19 e 20 del 14.1.1994, per effetto delle quali è stata effettuata una "ridefinizione" degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo -contabile, completata con la legge 639/1996 , sono stati anche meglio precisati i poteri istruttori assegnati al pubblico ministero. Fra gli anzidetti poteri rientra la possibilità di far ricorso a "perizie" e "consulenze". Ciò è espressamente previsto dallart.2 comma 4. 19/1994 (" La Corte dei conti, per lesercizio delle sue attribuzioni, può altresì delegare adempimenti istruttori a funzionari delle pubbliche amministrazioni e avvalersi di consulenti tecnici, nel rispetto delle disposizioni di cui allart. 73 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n.271) e dal successivo articolo 5 commi 6 7 della stessa legge
(" Ferme restando le disposizioni di cui al comma 4 dellart.2, il procuratore regionale, nelle istruttorie di sua competenza, può disporre. . . d) perizia e consulenza. Per il pagamento delle parcelle dovute ai consulenti tecnici si applica la procedura prevista dalla normativa vigente in materia di spese di giustizia . . . ").Per tale chiaro disposto normativo il pubblico ministero contabile, nella fase dellistruttoria preliminare (e in tal senso si spiega il rinvio, anziché alle norme processuali civili, a quelle del processo penale, tra laltro unica ipotesi in tal senso del complessivo processo contabile), e nel corso del successivo giudizio, può avvalersi di consulenti tecnici per gli approfondimenti istruttori che si rendano necessari. La liquidazione dei relativi onorari avviene, come per le consulenze e perizie disposte dallautorità giudiziaria ordinaria (sia giudicante che inquirente) in base alla legge 8 luglio 1990 n. 319 e successivi aggiornamenti, come espressamente stabilito dallart. 5, commi 5 e 6 della legge 19/1994. Gli onorari variano tra un minimo ed un massimo; per la loro determinazione si tiene conto delle difficoltà dellindagine e della completezze del pregio della prestazione fornita (art. 2 legge 319 del 1980). Dopo il deposito della relazione il consulente presenta la richiesta di compenso nella quale può indicare anche lonorario da lui ritenuto spettante; la liquidazione dei compensi avviene con decreto del P.M. cui segue lordine di pagamento emesso dal dirigente della Procura Regionale. Come stabilito dallart. 5, commi 5 e 6 della legge 19/1994, tali spese sono espressamente qualificate "spese di giustizia". Il richiamo alle forme del processo penale, in tema di nomina dei consulenti del pubblico ministero, consente e forse impone qualche richiamo alla procedura penale, al fine di accertare se lattività svolta dal pubblico ministero contabile sia conforme a tali previsioni normative, con conseguente corretta imputazione delle relative spese alle "spese di giustizia" in senso proprio. Incidentalmente può anche sottolinearsi che la distinzione fra "consulenza tecnica" e "perizia", (che viene richiamata dalla legge 19/1994) è propria non del processo civile, (ove non è prevista alcuna "perizia" in senso tecnico) ma del processo penale (cfr. Cass. civ., sez. III, 9 dicembre 1992, n. 13037, in Foro it., 1994, n. 3, I, 859, che pronunciandosi in materia di classificazione dei compensi per i consulenti tecnici e per i periti ricorda che " la perizia non è configurabile nel processo civile, dove il consulente tecnico ben può, tuttavia, svolgere attività di mera valutazione al di fuori del controllo del giudice, coincidente con lattività del perito nel processo penale la distinzione fra perizia e consulenza tecnica, posta dal legislatore negli artt. 314 c.p.p. (attualmente 220 c.p.p.) e 191 c.p.c. non è puramente formale o terminologica ma risponde anche ad una contrapposizione di attività; entrambe possono essere disposte quando siano necessarie indagini che richiedono particolari cognizioni di determinate scienze o arti; lespressione perizia è tipica del processo penale e vi si contrappone lattività dei consulenti tecnici di parte (art. 324 c.p.p.; attualmente art. 225 c.p.p.); la consulenza tecnica, sia che venga disposta dal giudice sia come atto defensionale di parte, riguarda solo il processo civile. La diversa qualificazione, operata dal legislatore, di unattività di perizia o di consulenza a seconda che inerisca a un processo penale o civile e la contrapposizione nel primo allattività di perizia di quella di consulenza, non consente che si tratti solo di espressioni terminologiche, indifferenti per linterprete, ed erronea è pure laffermazione che unattività è peritale se di mera valutazione al di fuori della presenza del giudice, essendo questa modalità comune sia alla perizia che alla consulenza tecnica -art. 317 c.p.p. - attualmente 228 c.p.p.; 194 c.p.c....". Ancora in generale per quanto riguarda la liquidazione del compenso al consulente tecnico Cass. 27 agosto 1991, n. 9193, in Foro it., 1992, I, 773, e sul relativo procedimento di Cass. 29 agosto 1991, n. 9223, 23 agosto 1991, n. 9053 e 23 gennaio 1991 ancora in Foro it, 1992, I, 601, nonché Corte costituzionale, con ordinanza 28 dicembre 1990 n. 592, Foro it, 1991, I, 1662). In particolare, la "perizia" è prevista dallart. 220 c.p.p. ("... La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche ...") nellambito del libro III, dedicato alle "prove" (e specificamente nel titolo II, fra i "mezzi di prova") quale attività del giudice (art. 221 "... il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi ..."). Allorquando sia stata, dal giudice, disposta "perizia", il pubblico ministero (art. 225 c.p.p. e disp. att. art. 73) ha facoltà, come le "parti private", di "... nominare propri consulenti tecnici, in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti ...". La "consulenza tecnica", nel sistema del codice di procedura penale è sempre attività "di parte", pubblica o privata, contrapposta alla "perizia" che è invece disposta dal giudice. Lattività di consulenza tecnica (sempre di parte) può inoltre essere effettuata anche in assenza di perizia secondo quanto dispone lart. 233 ("... Quando non è stata disposta perizia ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memoria a norma dellart. 121..."). Nellambito dellattività di ricerca della prova il pubblico ministero penale (art. 358), inoltre "... compie ogni attività necessaria ai fini indicati nellart. 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini ..." e (art. 359 c.p.p.) "... quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare ed avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine ...". Ulteriori ipotesi di accertamenti tecnici, a mezzo di consulenti sono previste , nel caso di "non ripetibilità" degli stessi, con specifiche garanzie di contraddittorio e successiva peculiare rilevanza probatoria (art. 360 c.p.p.- "... quando gli accertamenti previsti dallart. 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione ...". In tali casi "... il pubblico ministero avvisa, senza ritardo la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato ed i difensori del giorno, dellora e del luogo fissati per il conferimento dellincarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici ..." -Cass. 28 gennaio 1993, Crozza). E possibile pertanto, per il PM penale, nominare un consulente nella fase delle indagini preliminari, quale ausiliare nellattività di ricerca della prova (art. 359/1 c.p.p., che equivale a quanto previsto dallart. 348 c.p.p. per la polizia giudiziaria), ovvero, nel caso di accertamenti tecnici irripetibili (artt. 359 e 360 c.p.p,) o ancora nominarlo, sia che sia stata disposta perizia che in assenza di essa, ai sensi degli artt. 220 e 223 c.p.p. In relazione allespresso rinvio contenuto negli artt. 2 e 5 della legge 19/1994, il pubblico ministero contabile può pertanto procedere, in applicazione delle anzidette norme processuali penali , alla nomina diretta del consulente, per lesperimento di accertamenti ed attività di ausilio, anche in assenza di contraddittorio, già nella fase dellistruttoria preliminare antecedente latto di citazione, come può provvedervi nella successiva fase del giudizio, in presenza di nomina di CTU da parte del giudice. Se per ciò che attiene alle consulenze in fase preliminare (ma non in quella del giudizio) può emergere uneccezione rispetto al quadro normativo generale del processo contabile ( per il quale valgono le disposizioni processuali civili ex art. 15, comma 1° e 26 reg. proc.), ciò non toglie che si tratti di attività legittimamente disposta e regolata, anche sotto il profilo delle spese, nellambito delle spese di giustizia. Ne consegue che dette spese devono essere ricomprese fra quelle considerate dal giudice nel pronunciare condanna della parte soccombente ai sensi dellart. 91 c.p.c. Va anche considerato che alle anzidette spese di consulenza tecnica, dalla legge incluse fra quelle di giustizia, non sia applicabile la disposizione di cui allart. 92, c.p.c. che prevede la possibilità, per il giudice, di escludere tutte o parte delle spese sostenute dalla parte vincitrice perché ritenute eccessive o superflue. Accanto a tale conclusione, per la quale, come si è detto le spese di cui si discute rientrano fra quelle di giustizia (e pertanto in caso di condanna del convenuto devono essere poste a suo carico e non rimanere imputate allerario e, in particolare al bilancio della Corte dei conti) , può anche considerarsi che qualora le spese suddette non si volessero far rientrare nelle spese di giustizia (ma ciò contrasta con il chiaro dettato normativa in precedenza illustrato), va rilevato che le spese di consulenza tecnica sostenute dalla parte (anche privata) vittoriosa, rientrano fra quelle per le quali la stessa ha diritto al rimborso (Cass. civ. n. 6056/1; n. 3716/1980; Cass. civ. n. 968/1949 per ciò che concerne anche una consulenza tecnica "stragiudiziale" espressamente predisposta per essere utilizzata come allegazione difensiva; ancora, per ciò che concerne le spese di CTU anticipate dalla parte Cass. civ. sez. lavoro, 25 marzo 1999, n. 2858 in Foro it., 2000, I, 395-408, secondo cui " Giova premettere che nellambito dellunitaria logica normativa loggetto della disciplina prevista dallart. 90 e ss. c. p.c., esteso agli ""onorari di difesa"", trova risonanza negli artt. 91 e 92 c.p.c.; ed in questa disciplina sono da inquadrare anche le spese della consulenza tecnica dufficio. Ove queste siano state liquidate dal giudice con decreto anteriore alla sentenza ""che chiude il processo davanti a lui"", le somme in tal modo provvisoriamente poste a carico della parte e da questa anticipate contribuiscono ad integrare loggetto della condanna disciplinata dallart. 91 c.p.c. e pertanto , ove la parte risulti poi totalmente vittoriosa il giudice ""condanna la parte soccombente"" al rimborso delle relative somme " ) , salvo che il giudice non si avvalga della anzidetta facoltà di riduzione di cui allart. 92, comma 1. Nella vicenda che ha dato spunto a queste brevi annotazioni comunque, tale ipotesi appariva difficilmente prospettabile considerata la indubbia necessarietà delle consulenze tecniche richieste dal procuratore regionale, che avevano costituito uno dei presupposti per le successive valutazioni del consulente tecnico di ufficio e dello stesso giudice (la fattispecie atteneva ad una valutazione estimativa manifestamente incongrua in ordine al valore di un immobile). In proposito, comunque sussiste un onere di motivazione da parte del giudice, la cui assoluta mancanza può determinare un vizio della sentenza anche sotto il profilo della violazione dell art. 112 c.p.c per non corrispondenza tra quanto chiesto e pronunciato, con conseguente vizio della sentenza da far valere con il rimedio dellappello (Cass. 12 dicembre 1996, n. 11106; Cass. 27 marzo 1984, n. 2028; Cass. 21 settembre 1988, n. 5183). In conclusione si ritiene pertanto che correttamente il pm contabile, in sede di citazione , richieda anche il pagamento delle spese di consulenza, avendo cura, peraltro di far constare tale richiesta anche nel verbale di udienza.
Roma, 18.12.2002 Paolo Luigi Rebecchi |