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CORTE DEI CONTI Sezione di Controllo per la Regione
siciliana __________________ SULLESITO DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI AVENTE AD OGGETTO I SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO E
LATTIVITA DEI COLLEGI DEI REVISORI NEI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA RELAZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.
7/2002 Presidente Pagliaro Relatore Faso INDICE
La presente relazione è stata elaborata e
redatta dalla dott.ssa Rita Casamichele analista economico finanziario -. Il capitolo relativo allattività del
collegio dei revisori è stato curato dalla dott.ssa Giuseppina DIppolito -
assistente amministrativo contabile - .
1.Oggetto dellindagine La presente indagine, inserita nel programma
di controllo successivo approvato, ai sensi dellart. 3, comma 4, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, dalla Sezione di controllo con deliberazione n.6/2000, ha come
oggetto i sistemi di controllo e lattività dei collegi dei revisori. Il periodo preso in esame è lanno 1999
e gli enti sottoposti al controllo sono stati tutti i comuni della Regione siciliana, i
quali sono stati monitorati per verificare listituzione delle
strutture di controllo interno e lattività dei collegi dei revisori. Loggetto dellindagine è stato
esteso anche ad un aspetto peculiare del controllo e cioè quello teso a contribuire alla
formulazione delle politiche programmatiche e previsionali dellente e al
miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità della gestione.
2. Il quadro normativo Il lungo processo di riforma del controllo
nelle e sulle amministrazioni pubbliche ha preso avvio con la legge n. 142/90 e si è da
poco concluso con lemanazione del d.lgs. n. 286/99 e del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 ( testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali). Ed
invero, con particolare riguardo al settore degli enti locali, la normativa sul controllo
emanata nellultimo decennio è la seguente: 1.
Legge 8 giugno 1990 n. 142 che ha attribuito ai dirigenti compiti di attuazione
degli obiettivi e dei programmi fissati ed adottati dagli organi politici. Il capo XII della stessa legge
n. 142/90 , modificato dallart. 17, comma 33 e ss, della legge 15 maggio 1997 n. 127, ha modificato la disciplina del controllo preventivo
sugli atti degli enti locali; 2.
art. 20 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, (così modificato dal d.lgs 18 novembre
1993 n. 470 nonché dallart. 3-quater del d.l. 12 maggio 1995 n. 163 convertito con
modificazioni dalla legge 11 luglio 1995 n. 273) che regolamentava il controllo interno
nelle pubbliche amministrazioni oggi soppresso dal d.lgs. 30 luglio 1999 n. 286; 3.
art. 39 e ss. del d.lgs 25 febbraio 1995 n. 77 (modificato dal d.lgs 11 giugno 1996
n. 336 ) 4.
legge 14 gennaio 1994 n. 20, modificata dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639 ed
ancora dallart. 27 della legge n. 240 del 24/11/2000 (norma procedurale in tema di
controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti); 5.
decreto legislativo 18 giugno 1999 n. 200 che allart. 2 (modificativo e
sostitutivo dellart. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655) attribuisce in
particolare alla Sezione di controllo per la Regione siciliana il controllo successivo
sulla gestione del bilancio e del patrimonio della amministrazioni pubbliche locali,
verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione .
6.
d.lgs. 30 luglio 1999 n. 286 che a dispetto del suo titolo (Riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dellattività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a
norma dellart. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59) che vi omette ogni
riferimento, detta la nuova disciplina organica dei controlli interni. Per contro non si
occupa del monitoraggio, nonostante lindicazione che ne fa nel titolo. 7.
T.U. delle leggi sullordinamento degli enti locali, decreto legislativo del 18/8//00 n. 267, artt. 147 e 148 (controlli
interni e controlli esterni) e art. 197 (modalità del controllo di gestione) .
In Sicilia le leggi
citate hanno trovato, via via, parziale applicazione con legge reg. n. 48/91 e in
particolare con le successive leggi reg. n. 23/97, n. 23/98, e n. 30/2000 che hanno
introdotto le innovazioni ordinamentali contenute nelle leggi statali n. 127/97, n. 265/99
e d. lgs n. 267/00. 2.1 Considerazioni normative Il quadro normativo per ciò che concerne
linnovazione gestionale nelle pubbliche amministrazioni, con la promulgazione del
decreto legislativo n. 286/99 e del T.U. delle leggi sullordinamento degli enti
locali, il D. Legs. n. 267/00, appare ormai definitivo. Inizia ora il percorso difficile
ma pieno di prospettive per gli enti locali dellattuazione concreta dei sistemi di
controllo di gestione e del concreto funzionamento dei controlli interni. Il decreto legislativo n. 29/93 imponeva,
alla pubblica amministrazione, di istituire i servizi di controllo di gestione/nucleo di
valutazione, ai sensi dellart. 20. Questultimo articolo è stato abrogato
dallart. 10, comma 2°, del decreto legislativo n. 286/99 ad eccezione del comma 8.
Il decreto legislativo n. 77/95 sullordinamento contabile e finanziario degli enti
locali, precisava non solo le fasi di attuazione dei sistemi di controllo di gestione, ma
anche i contenuti dello stesso (artt. 39,40,41). Dalla lettura dellart. 40, oggi
novellato dallart. 197, comma 4, del D. Legs. n. 267/00, appare chiaro che
lattività del controllo deve essere riferita a tutta lattività
dellente locale. Infatti, larticolo appena citato - modalità del controllo di
gestione - recita: la verifica dellefficacia, dellefficienza e
delleconomicità dellazione amministrativa è svolta rapportando le risorse
acquisite e i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti
dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti
. Si deve, pertanto, effettuare la verifica
dellefficienza, dellefficacia e delleconomicità, cioé di tutti gli
elementi quanti/qualitativi che possono servire per valutare la realizzazione delle
finalità dellente, il suo buon andamento. Con lintroduzione nel sistema normativo
del decreto legislativo n. 286/99 si è posto il problema, per gli enti locali, della sua
applicabilità in ambito locale e, soprattutto, in quale misura. Gli enti locali, non
obbligati a conformare il proprio ordinamento ai principi dettati dal decreto, dispongono
al riguardo di una notevole autonomia. Questa discende dallart. 1, comma 3, del dec.
legs. n. 286/99 che riconosce agli enti locali la libertà di adeguare le proprie
normative regolamentari alle disposizioni contenute nel decreto. Questa libertà sembra
addirittura rafforzata rispetto alla derogabilità prevista, in via generale, dal
comma 2 dello stesso articolo, per le
amministrazioni diverse da quelle ministeriali. La
novella ultima, e cioè il T.U. degli enti locali n. 267/00, allart. 147 ha
rivisitato il sistema dei controlli interni ed ha riaffermato, al comma 3 del medesimo
articolo, lautonomia degli enti locali in materia di organizzazione dei controlli
interni, anche in deroga agli altri principi di cui allart. 1, comma 2, del D. Legs.
n. 286/99. La ratio normativa sta, probabilmente, nel
dover rispondere alla necessità di rendere un tributo al valore
dellautonomia piuttosto che incoraggiare listituzione di diversi modelli di
controllo. Gli enti locali possono progettare meccanismi di controllo/valutazione in modo
differenziato e funzionale alle rispettive caratteristiche, tenendo tuttavia presente che
la filosofia della riforma e il suo fondamento possono individuarsi in due direzioni. La prima è quella della separazione fra
indirizzo e gestione, fra responsabilità politica e responsabilità gestionale (o
manageriale che dir si voglia). Una separazione che richiede appunto nuovi modelli
organizzativi, nuovi processi operativi, nuovi strumenti contabili. La seconda è quella del buon andamento,
principio costituzionale, che rappresenta i fini stessi del controllo che sono quelli di
verificare la economicità, lefficacia e lefficienza dellazione
amministrativa. Anche questa richiede nuovi modelli organizzativi, nuovi processi
operativi, nuovi strumenti contabili. Due facce della stessa medaglia, due aspetti di
ununica riforma sia pure lunga e densa di correttivi. Per quanto, invece, riguarda la modalità del
controllo di gestione, lart. 197 del T.U. sugli enti locali,
ai commi 2 e 3, dispone che il controllo di gestione si articoli in tre fasi: a) predisposizione
di un piano dettagliato di obiettivi; b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai
proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti; c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano
degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare
l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa. Il controllo di gestione è
svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in
maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei
singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i
servizi a carattere produttivo, i ricavi. 3.
Metodologia
dellindagine e attivita istruttoria. Lufficio di controllo, per motivi
organizzativi e per realizzare unottimizzazione dei tempi di lavoro, ha accorpato in
ununica nota, indirizzata al Direttore Generale e al Collegio dei revisori per il
tramite del Segretario Comunale di ogni singolo comune, le richieste di atti e notizie
inerenti alle due indagini inserite nel programma di controllo successivo deliberato dalla
Sezione di controllo (deliberazione n. 6/2000), relative, luna alladeguamento
del sistema contabile, laltra al sistema del controllo interno e allattività
del collegio dei revisori. Lesigenza di assicurare una certa
omogeneità nella raccolta dei necessari elementi di conoscenza organizzativa e di
semplificare la rilevazione dei dati gestionali ha indotto lUfficio preposto alla
redazione di un questionario articolato in 43 domande che è stato allegato alla nota di richiesta dei dati contabili con cui si invitavano i Comuni a rispondere ed a
stabilire comunque una fattiva collaborazione. Limpostazione metodologica, nella
formulazione del questionario sullistituzione dei controlli interni, che è stato
inviato a tutti i comuni nel secondo trimestre del 2001, è ispirata alla disciplina
contenuta nel d.lgs. n. 267/00. Il
breve tempo trascorso dallemanazione della nuova normativa sul sistema dei controlli
interni configura una fase che può considerarsi di assestamento. I risultati emersi in questa indagine,
dunque, devono essere considerati come indicativi di una situazione in evoluzione, nella
quale confluiscono realtà molto diverse, che potrebbe subire, in un arco di tempo
ragionevolmente breve, un definitivo consolidamento. Prima di analizzare il contenuto dei dati, si
ritiene opportuno sottolineare lapporto fornito dai comuni per la realizzazione di
questa rilevazione, testimoniato dallalto numero di risposte ricevute e dal numero, altrettanto elevato, di contatti
telefonici con lUfficio, il che consente di potere affermare che esiste un buon
rapporto tra Sezione di controllo ed enti locali. E grazie a tale collaborazione che
è stato possibile costruire una visione dinsieme vicina alla situazione reale. 4.
Analisi dei dati Alla data 31 dicembre 2001, al questionario
inviato a tutti i comuni della regione
siciliana hanno risposto 325 comuni su 392. La percentuale più alta si è avuta tra i
piccoli comuni (con consistenza di popolazione inferiore ai 5000 abitanti): su 198
solamente 19, pari quindi ad un 10% circa, non hanno risposto.[1]
Su 58 comuni la cui popolazione è compresa tra i 5000 e gli 8000 abitanti non hanno
risposto 11, con una percentuale del 19%,[2]mentre dei 136 comuni con
popolazione superiore agli 8000 abitanti, 37 non hanno risposto, facendo così lievitare
la percentuale al 27%[3]. Questultimo dato porterebbe alla
considerazione che i Comuni con maggiore consistenza di abitanti guardino con sfavore il
controllo esterno di gestione e tendano a sottrarsi ad una qualsivoglia collaborazione.
E da notare, in particolare, che dei nove comuni capoluoghi di Provincia solo quelli
di Ragusa e Siracusa hanno fornito risposte esaurienti, mentre quello di Catania ha
ritrasmesso il questionario compilato solo parzialmente e senza alcuna notizia sul sistema
contabile e sui controlli, nonostante sia stata inviata lettera di sollecito. Il valore conoscitivo della rilevazione
resta, comunque, valido, tanto più che a tuttoggi nessun altro organismo
istituzionale provvede a raccogliere, analizzare e mettere a confronto le esperienze
nellambito degli enti locali. E auspicabile, quindi, che nelle sedi
istituzionali si realizzi una rete, a vantaggio degli enti locali, per la circolazione
delle informazioni e delle esperienze. Per una migliore percezione visiva dei dati
si propone la seguente tabella:
Dallesame delle risposte ricevute, il
primo dato che appare con immediatezza è che la più alta percentuale dei controlli
istituiti è quello di valutazione (pari al 48%) rispetto a quello strategico (pari al
19%). Resta nella media locale il controllo interno di gestione pari al 33%.Tale dato
mostra subito una preoccupante criticità, in considerazione del fatto che ai soggetti
preposti al controllo di valutazione, e non agli altri, sono attribuiti privilegi
economici. In questa fase, inoltre, è sembrato opportuno concentrare
lattenzione sui nuovi controlli tendenti alla misurazione e alla valutazione
dellazione amministrativa, che stentano comunque a diffondersi nei comuni che
scontano unarretratezza culturale dovuta anche alla scarsità di informazioni e alla
mancanza di relazioni con comuni più evoluti
(cd. staffetta) del centro-nord della nazione. Si fa presente che nel questionario inviato
si è data preferenza allespressione istituzione dei controlli e non
attivazione dei medesimi, in quanto lestensione dellindagine non
ha consentito di individuare quelle realtà nelle quali il passaggio alla concreta
attivazione dei controlli istituiti incontra difficoltà organizzative e culturali che ne
impediscono il consolidamento nellambito dellapparato amministrativo. E
possibile, quindi, che vi siano situazioni in cui ladozione
dei controlli interni rappresenti un mero adempimento. I dati confermano, comunque, che è sentita
lesigenza di dotarsi di strumenti nuovi per la misurazione e la valutazione
dellattività amministrativa. 4.1
Comuni della provincia di Palermo La provincia di Palermo è costituita da 82
comuni. Di questi 67 hanno collaborato allindagine. Dalle risposte fornite risulta
che 28 comuni hanno istituito il controllo interno, 36 comuni hanno istituito il controllo
di valutazione e 16 comuni il controllo strategico. Il capoluogo di provincia -Palermo-
non ha risposto. La circostanza costringe ad una valutazione negativa certamente per
quanto attiene alla collaborazione che sta a fondamento dei nuovi controlli riformati. Nel comune di Partinico la struttura di
controllo interno, pur nelle difficoltà operative incontrate nel passaggio
dallistituzione formale alla concreta attivazione, ha presentato 7 rapporti agli
organi politici e 5 rapporti agli organi amministrativi. E stata modificata la
struttura organizzativa dellente, tramite regolamento, per cui si è passati da 12
Settori a 6 Servizi (Unità di massima dimensione), realizzando quindi un accorpamento dei
settori in aree funzionali per il conseguimento di obiettivi gestionali tra loro omogenei
o in rapporto di connessione. Il Comune di Trabia ha una struttura di
controllo interno che ha presentato 2 rapporti, di cui uno allorgano politico e
laltro allorgano amministrativo. Esso è collocato in posizione di staff
presso il Sindaco. Il comune di Camporeale ha istituito il
controllo interno ed ha approvato il regolamento per lo svolgimento dellattività.
La struttura è composta da 3 soggetti esterni allamministrazione e svolge
unattività di supporto e di consulenza con i responsabili delle posizioni
organizzative. Sono stati presentati 3 rapporti agli organi politici e 3 agli organi
amministrativi. Il controllo interno e il controllo di valutazione hanno due strutture
distinte nellambito dellamministrazione. 4.2
Comuni della provincia di Messina. La provincia di Messina è quella che conta
il maggior numero di comuni (109) rispetto alle altre province della regione. Di
questi, 100 hanno collaborato allindagine. I risultati tuttavia deludono le
aspettative in quanto solamente 7 comuni hanno istituito il controllo interno, 12 hanno
istituito il controllo di valutazione e 4 il controllo strategico. Il Comune di San Piero Patti ha presentato al
Consiglio, con atto n. 16 del 9/07/2001, la convenzione con il comune di Montagnareale per
la gestione in forma associata del servizio di controllo interno. La struttura di controllo interno del comune
di Mojo Alcantara riferisce che sono state recepite dallamministrazione 10
osservazioni formulate nei rapporti di gestione, ma alla richiesta di fornire, nel merito,
una breve descrizione non è stata data alcuna risposta. 4.3
Comuni della provincia di Catania. La provincia di Catania conta 58 comuni. Di
questi 44 hanno collaborato allindagine. Questo dato è di per sé abbastanza
significativo, poiché proprio da questa provincia sono pervenute numerosi contatti
telefonici che hanno permesso di instaurare un fattivo rapporto di collaborazione e
comunque in questa sede si può affermare unapertura nei confronti delle
problematiche inerenti il controllo di gestione. Naturalmente il dato positivo mostra anche la
sua eccezione che è rappresentata dal comune capoluogo di provincia. Infatti, nonostante
i contatti che si sono avuti e il sollecito evaso a mezzo fax con nota 458 del 29/08/01
dallufficio titolare dellindagine, i risultati sono stati negativi. E
stato inviato il questionario parzialmente compilato e a due delle tre domande sui
controlli non è stata data alcuna risposta. Pertanto allo stato degli atti le notizie
sono: che il comune di Catania possiede una struttura di controllo interno collocata nella
VI Direzione, che conta 21 componenti, che sono state fatte 25 riunioni nel 1999, ma nulla
viene riferito circa gli esiti di tale attività, e soprattutto se lattività di
controllo abbia avuto qualche refluenza sullattività di programmazione annuale e se
siano stati formulati rapporti che possano aver inciso sullattività amministrativa. Linerzia del Comune di Catania è stata
già comunque rilevata in sede nazionale dalla Sezione Autonomie, che, nella relazione al
Parlamento approvata con deliberazione n. 7/01, ha citato il ritardo nella ricezione dei
dati richiesti, pervenuti dopo la chiusura della fase di rilevazione. Riguardo alla situazione degli altri comuni
occorre riferire che i controlli interni stentano ad essere istituiti. Infatti soltanto 10
comuni sono già attrezzati, mentre più significativo è il dato relativo al controllo di
valutazione dei dirigenti istituito da 17 comuni. Questo dato però induce ad una
riflessione che si può dedurre da più attenta analisi aderente alle realtà
dellente. Spesso questo tipo di controllo è stato istituito per incrementare o per
dare diritto alla percezione delle indennità di risultato
o per le posizioni organizzative, che sono previste per i dirigenti o per chi ha la
responsabilità di un settore. Tale situazione, naturalmente, non soltanto svilisce il
significato di questo controllo, ma soprattutto non è in armonia con quanto voluto dal
legislatore. Infine risulta che il controllo strategico è
stato istituito solamente in 3 comuni (S. Giovanni La Punta, Mazzarrone, Nicolosi). 4.4 Comuni della provincia di Trapani. Su 24 comuni siti nella provincia di Trapani
20 hanno collaborato allindagine e uno di questi (Custonaci), non ha risposto
interamente al questionario. Pertanto i dati si riferiscono a 19 comuni
controllati. Di questi 3 hanno istituito il controllo interno (Partanna, S. Vito Lo Capo e
Valderice), 5 (Partanna, Gibellina,S. vito Lo Capo, Valderice e Paceco) hanno istituito il
controllo di valutazione, e 2 (Paceco e Valderice) il controllo strategico. Il Comune di San Vito lo Capo ha istituito il
controllo interno; ma della struttura risulta far parte anche il Sindaco. Tale circostanza
evidenzia che non è stata attuata la separazione tra attività di indirizzo politico e
quella gestionale. Riguardo al Comune di Buseto Palizzolo,
occorre evidenziare che è stata inviata, a firma del Segretario Comunale, una buona
relazione illustrativa sulle peculiarità organizzative dellente in cui vengono
illustrate le modalità organizzative interne al comune. Tuttavia si fa presente che sono
sorte delle perplessità in ordine alla istituzione del controllo interno, soprattutto per
quanto riguarda la composizione della struttura. Infatti la Giunta Municipale ha adottato
una delibera, resa esecutiva, con cui si provvede alla costituzione del nucleo con la
presenza di due esperti esterni. Tale circostanza ha portato ad un rallentamento riguardo
allattivazione del controllo. Pur tuttavia, nella relazione si fa presente che
i controlli interni non sono mai venuti meno e che comunque lattività di
controllo e soprattutto di valutazione dei dirigenti è stata svolta dal Revisore dei
Conti. Appare pertanto incongruo che alle domande: Esiste una struttura di
controllo interno? Esiste una struttura di valutazione dei dirigenti? Esiste una struttura
di controllo strategico? siano state date risposte negative. 4.5
comuni della provincia di Agrigento La provincia di Agrigento conta 44 comuni. Di
questi 40 hanno collaborato allindagine. I comuni che hanno istituito il controllo
interno sono 10, mentre 16 hanno istituito il controllo di valutazione e 9 il controllo
strategico. Nel comune di Ravanusa sono stati presentati n. 2 rapporti agli organi politici in merito alladozione del regolamento sul
funzionamento degli uffici e dei servizi. Nel Comune di Palma di Montechiaro la
struttura di controllo interno ha presentato una relazione agli organi politici. Lo stesso
comune ha dichiarato che non intende attivare la struttura di controllo strategico in
quanto la funzione è affidata al nucleo di valutazione. Nel Comune di Campobello di Licata la
struttura di controllo interno ha presentato 8 rapporti sia agli organi politici che a
quelli amministrativi. Con riguardo
allassetto organizzativo è stata scelta per il controllo interno e il controllo di
valutazione ununica struttura che si trova in posizione di staff con il vertice
politico. 4.6 Comuni della provincia di Ragusa I comuni che costituiscono la provincia di
Ragusa sono 12. Di questi, 9 hanno fornito risposte dalle quali si evince che soltanto i
comuni di Monterosso Almo e Giarratana hanno istituito tutti e tre i tipi di controllo, 3
comuni (Comiso, S. Croce Camerina e Ragusa) il controllo di valutazione dei dirigenti e 1
comune (S. Croce Camerina) il controllo strategico. I Comuni di Monterosso Almo e di Giarratana
hanno accentrato i controlli in ununica struttura. In particolare per il Comune di Giarratana il
servizio di controllo si compone di tre membri: il direttore generale, il revisore dei
conti e un esperto esterno, libero professionista. Le proposte riguardanti la
razionalizzazione e gestione dei servizi, formulate nei reports dellorgano
di controllo interno, sono state recepite dallamministrazione attiva che ha
provveduto a modificare in parte i regolamenti. Nel complesso può dirsi che il Comune di
Giarratana ha dimostrato una discreta reattività in ordine alla capacità di adeguamento
alle riforme normative, modificando il regolamento organizzativo dellente ed in
particolare prevedendo la figura del direttore generale e la fissazione dei termini e
delle competenze in materia di responsabilità del procedimento amministrativo
(deliberazione C.C. n. 15 del 10/02/1999). Nel Comune di Monterosso Almo il nucleo di
valutazione, istituito con delibera n. 22 del 24/04/01, è composto dal Segretario
comunale e da due esperti esterni, membri di altre amministrazioni. Esso non ha prodotto
risultati significativi, poiché, come può facilmente intuirsi, è di recente
istituzione. 4.7
Comuni della provincia di Siracusa. I Comuni che compongono la provincia di
Siracusa sono 21. Di questi, 13 hanno risposto alle richieste dellUfficio. I comuni
che hanno istituito il controllo interno sono 5, mentre sono 6 quelli che hanno istituito il controllo di valutazione dei dirigenti, e 4
quelli che hanno istituito il controllo strategico. Particolare attenzione meritano le
risposte fornite dai comuni di Floridia e di Portopalo. Il Comune di Floridia ha
comunicato un esito di 60 rapporti elaborati dalla struttura di controllo interno di cui
55 inviati agli organi amministrativi e 5 agli organi politici. Delle numerose proposte
fatte dalle strutture di controllo interno solamente quella riguardante le utenze
telefoniche ha trovato accoglimento. Altro elemento che induce a qualche perplessità da parte di
questUfficio è il fatto che non è stato indicato il numero delle riunioni
effettuate nellanno 1999, mentre per lanno 2000 si riferiscono 14 riunioni. Per quanto riguarda il comune di Portopalo,
esso ha istituito tutti e tre i tipi di
controllo e sono stati presentati n. 2 rapporti annuali distintamente allorgano
politico e allorgano amministrativo, riguardanti entrambi il miglioramento dei
servizi e landamento gestionale. 4.8
Comuni della provincia di Caltanissetta La provincia di Caltanissetta conta 22
comuni; di questi, 17 hanno contribuito allindagine. I Comuni di Villalba,
Campofranco, Serradifalco e Sommatino hanno
istituito i controlli interni, 4 comuni (Villalba, Campofranco, Serradifalco e Niscemi)
hanno istituito il controllo di valutazione dei dirigenti e solamente il comune di
Villalba ha istituito il controllo strategico. Occorre evidenziare che la maggior parte dei comuni siti nella provincia di Caltanissetta sono
di piccole dimensioni e pertanto si giustifica lesiguo numero di strutture istituite
ai fini del controllo di gestione. 4.9 Comuni nella provincia di Enna I comuni siti nella provincia di Enna che
hanno risposto allindagine sono stati 15 su 20. Di questi, 3 comuni
(Assoro,Barrafranca e Calascibetta), hanno istituito il controllo di interno , il comune
di Barrafranca ha istituito il controllo strategico, 6 comuni (Barrafranca, Calascibetta,
Assoro, Nicosia, Nissoria e Leonforte) hanno istituito il controllo di valutazione dei
dirigenti. Il comune di Valguarnera Caropepe, pur non avendo istituito il controllo
interno, ha previsto nel regolamento di contabilità la possibilità di istituire un
nucleo di valutazione per lesercizio compiuto dei controlli interni mediante
convenzione con la Provincia regionale di Enna. Il fatto, disciplinato dal legislatore con
lart. 147, 4° comma del decreto legislativo 267/00, mostra un particolare interesse
e valenza positiva, poiché è da incentivare la possibilità per i piccoli comuni di
istituire uffici unici, mediante convenzione, in modo da condividere esperienze e
soprattutto economizzare nelle risorse umane. Il comune di Assoro, oltre ad avere istituito
il controllo interno e il controllo di valutazione dei dirigenti, è lunico comune
della provincia in cui le strutture preposte hanno reso relazioni (n. 3) allorgano
politico. Questo dato significa che il controllo interno è anche attivo, oltre che
formalmente istituito, e che quindi esercita una delle sue
naturali funzioni. Restano in ritardo, sempre nellambito
della provincia di Enna, il comune di Calascibetta e il comune di Sperlinga. Il comune di
Calascibetta non ha ancora adeguato il sistema alla disciplina del decreto legislativo n.
77/95, ma ha istituito un controllo di valutazione della dirigenza. Il dato di per sé è
poco significativo, considerato che è ormai indilazionabile adeguare il sistema contabile
degli enti locali, così come previsto dal d. lgs. n. 77/95 e succ. mod. Il comune di Sperlinga
non ha attuato la separazione tra attività di indirizzo politico e attività di
gestione a causa della mancata individuazione dei dipendenti incaricati di funzioni
dirigenziali, così come ancora non ha proceduto alladeguamento del
regolamento degli uffici e dei servizi in quanto il Consiglio comunale non ha ancora
definito i criteri generali. 5.Considerazioni gestionali. La presente indagine mostra che le
percentuali relative allistituzione dei controlli interni, nei comuni della Regione
siciliana, sono al di sotto della percentuale calcolata in sede nazionale. Ed invero, alla data del 31 maggio 2000, nei
1.329 Comuni italiani (con popolazione superiore agli 8000 abitanti) il 51% di essi non
aveva una struttura per il controllo di gestione e/o valutazione. Il restante 49%
disponeva di una o più strutture utilizzate per il controllo e/o valutazione, con
caratteristiche strutturali e impostazioni operative molto eterogenee tra loro[4].
Riguardo ai comuni considerati nella presente
indagine, quelli dotati di uno o più tipi di controlli interni sono mediamente pari al
33%. In particolare il 19% dei comuni ha istituito il controllo strategico, il 33% ha
istituito il controllo interno di gestione, mentre il 48% ha istituito il controllo di
valutazione. I dati della Corte dei conti confermano,
quindi, che il controllo di gestione è un processo già avviato, anche se di difficile
attuazione operativa, ma che esso è caratterizzato da una eterogeneità di logiche con
conseguenti riflessi sul sistema dei controlli interni/esterni. Leterogeneità, però, non dipende solo
dalla diversità di modelli e criteri operativi, sia pure esistenti, ma anche
dalladesione a logiche non sempre coerenti con le finalità che si assegnano al
controllo di gestione. Ed invero, il sistema del controllo interno, disciplinato dal d.lgs. n.
286/99, ha rimaneggiato profondamente lassetto precedente, scomponendo la figura
unitaria del controllo interno, prevista dal d.lgs. n. 29/93 art. 20, in quattro distinte
categorie: 1. controllo
di regolarità amministrativa contabile, 2. controllo
di gestione, 3. valutazione
della dirigenza, 4. valutazione
e controllo strategico. Lo scopo del controllo di regolarità amministrativa contabile
è quello di garantire la legittimità, regolarità e correttezza dellazione
amministrativa. Il controllo è svolto dagli organi
appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti del sistema
amministrativo (collegi di revisione, uffici di ragioneria, servizi ispettivi etc.). Le
verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto
applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale.
Gli enti locali possono, inoltre, ricorrere ai soggetti esterni specializzati nella
certificazione dei bilanci. In teoria, il nuovo testo non ha
essenzialmente un carattere innovativo, in quanto si limita ad organizzare la materia,
rinviando alle norme vigenti. Di fatto, però, la legge limita la portata di questi
controlli, stabilendo che il controllo di regolarità amministrativa e contabile non
comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva (se non nei casi espressamente
previsti dalla legge) e fatto salvo il principio secondo cui le definitive determinazioni
in ordine allefficacia dellatto sono adottate dallorgano amministrativo responsabile.
Questa precisazione
mostra il disfavore del legislatore delegato verso meccanismi di controllo
impeditivo, del tipo tradizionale di controllo di legittimità su atti. Il controllo
di gestione ha la funzione di verificare lefficacia, lefficienza e
leconomicità dellazione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche
mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. Ogni amministrazione deve definire gli
elementi organizzativi, procedurali e metodologici del controllo di gestione. Questo controllo supporta in generale la
funzione dirigenziale. Esso si fonda sul principio di autonomia/responsabilità del
dirigente: lorgano di direzione politico-amministrativa non può interferire
nellattività di gestione (potere di spesa, organizzazione, procedure di lavoro,
gestione del personale, controlli gerarchici, scelte tecniche del dirigente), ma può solo
verificare se gli obiettivi da esso posti siano stati raggiunti dal dirigente e se le
risorse siano state utilizzate in modo ottimale (art. 3 e 14 del d.lgs. n. 29/93). Ne consegue che spetta al dirigente, e non
allorgano di vertice, istituire e disciplinare strutture deputate a valutare
landamento e i risultati dellattività gestionale di sua pertinenza. La valutazione
della dirigenza ha il compito di verificare le prestazioni (ossia i risultati) dei
dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali,
umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative). Lattività di valutazione utilizza
anche i risultati del controllo di gestione ma è svolta da strutture o soggetti diversi,
che rispondono ai dirigenti collocati al vertice dellunità organizzativa
interessata. La valutazione
e il controllo strategico deve verificare ladeguatezza delle scelte compiute in
sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione
dellindirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e
obiettivi predefiniti. Questa verifica, quindi, consiste nellanalisi, preventiva e
successiva, della compatibilità tra le missioni dellamministrazione (previste dalla
legge), gli obiettivi (stabiliti dallorgano di direzione politica o amministrativa),
le scelte operative (fatte dal dirigente) e la ripartizione delle risorse umane, materiali
e finanziarie. La struttura di controllo strategico è
costituita e riceve direttive dallorgano di vertice, al quale risponde e riferisce.
Essa opera in posizione di autonomia operativa, come struttura di staff dellorgano
di direzione. Lesito del controllo strategico, così
come quello di gestione, si traduce nella predisposizione di relazioni, per segnalare al
destinatario (vertice politico-amministrativo o dirigente preposto allarticolazione
amministrativa) le incongruenze o i fattori ostativi al raggiungimento degli obiettivi, le
connesse responsabilità e i possibili rimedi. Il controllo, quindi, supporta
lattività di programmazione e di indirizzo politico-amministrativo. In quanto espressione dellorgano di
direzione, lufficio di controllo strategico non può dare direttive alle strutture
di controllo di gestione, che dipendono dal dirigente. Rispetto a quanto astrattamente previsto dal
legislatore in tema di controlli interni, lindagine ha mostrato posizioni più
sfumate e non sempre univoche. Infatti, essa
ha rivelato che a volte si assegna al controllo una funzione di tipo
ispettivo/contabilistico; altre volte esso è inteso come strumento di supporto agli
organi amministrativi o a quelli politici. Si assiste, pertanto, ad una varietà di
modelli che rende difficile la valutazione comparativa, ad opera dei controlli esterni,
dei risultati conseguiti nella gestione dei servizi, anche se da parte di enti aventi
dimensioni omogenee. Le comparazioni sono invece necessarie
perché costituiscono un momento essenziale del controllo, sia interno che esterno di
gestione, poichè adempiono, in ambito pubblico, ad una funzione che può essere
paragonata a quella che, nel privato, è svolta dal mercato. Le comparazioni dipendono
dallapplicazione di alcuni principi che sono puntualizzati nel decreto legislativo
n. 286/99 e la cui osservanza non può essere rimessa allesclusiva discrezionalità
delle autonomie locali. Tali principi ed, in particolare, quello che vieta di affidare il
controllo di regolarità amministrativa e contabile alle strutture addette al controllo di
gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico e quello che impone laffidamento dellattività di
valutazione a strutture diverse da quelle cui è demandato il controllo strategico
offrono, infatti, elementi
metodologici di riferimento nellimpostazione dei controlli interni in tutte le
realtà, senza che ne derivi alcuna lesione delle autonomie. E auspicabile che gli
enti locali, anche se possono derogare ai principi sopracitati, percepiscano, tuttavia,
lesigenza di adeguarsi alle norme del d.lgs. n. 286/99 e di attivare il sistema dei
controlli in esso contenuto. Quali conseguenze derivano
dallinosservanza, da parte dei comuni, dei due principi soprarichiamati? Probabilmente il rischio sta, come avviene in
molti comuni, nellaffidamento del controllo di gestione al collegio dei revisori e
laffidamento della valutazione dei dirigenti alla medesima struttura preposta al
controllo di gestione. E un elemento di rilevante criticità
affidare il controllo interno al collegio dei revisori; tale scelta appare inopportuna,
sia per non vanificare il ruolo del controllo di gestione, sia per non disperdere le
specifiche risorse in una commistione di
ruoli e di funzioni che inevitabilmente scaturisce da tale impostazione. E, quindi, quanto mai opportuno che i
principi, di cui si è detto, siano rispettati, perché ciò consente
allamministrazione di percepire chiaramente le finalità attribuite a ciascun
controllo e di individuare i destinatari per i quali i diversi controlli sono stati
concepiti. Altro problema è, invece, rappresentato per
le autonomie locali dallesigenza di dotarsi dei quattro tipi di controlli previsti
dal decreto legislativo n. 286/99. In concreto, la possibilità di non
attenersi al sistema dovrebbe significare non tanto che è possibile fare di tutto e il
contrario di tutto, quanto che è possibile valutare lopportunità di
dare corso a tutti e quattro i controlli,
ovvero optare per alcuni di essi. Certo, i Comuni non sono obbligati, essendo loro
riconosciuta la facoltà di adeguarsi alle norme del d.lgs. n. 286/99; tuttavia occorre
sottolineare limportanza di un quadro di riferimento omogeneo per tutti gli enti,
come condizione per la proficua realizzazione e per la massima valorizzazione del
nuovo sistema di controlli. Saranno le singole autonomie locali a scegliere le soluzioni
organizzative più idonee alla specifica realtà di ciascuno. Per una migliore percezione visiva dei dati
riguardante listituzione dei controlli interni nei comuni della Sicilia si propone
la seguente tabella, in cui sono sintetizzati gli esiti delle risposte:
La rappresentazione di questa tabella è
stata tradotta anche in istogrammi, presenti in allegati, relativamente ad ogni singola
provincia, cui si fa rinvio. 6. Lattività
del collegio dei revisori In ottemperanza al dettato dellart. 234
del T.U. degli EE.LL, lattività di revisione economico finanziaria deve
essere affidata ad un collegio di revisori composto da tre membri, tranne nei Comuni con
popolazione inferiore ai 5000 abitanti dove lorgano di revisione è monocratico e
non collegiale. La legge prevede in particolare per i Revisori un compito che eccede le
funzioni tipiche del Sindaco degli enti privati, laddove chiede allorgano di
controllo di assolvere una funzione di consulenza esponendo rilievi e proposte
tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della
gestione ( art.57, L. 142 /90 ). Infatti, dallesame delle relazioni
sullattività che ha interessato lanno 1999 emerge principalmente la tendenza,
da parte dei revisori, nellinteresse della collettività, a suggerire all
Amministrazione lutilizzo dei nuovi strumenti gestionali per consentire di
effettuare le verifiche di efficienza e di efficacia e di dare la dimostrazione dei
risultati raggiunti;ciò in armonia con il processo di trasformazione che da qualche tempo
sta investendo i sistemi contabili pubblici. Tuttavia, tenendo presente le dotazioni in
essere e gli obiettivi prefissati, esiti positivi potranno conseguirsi soltanto mediante
modificazioni culturali ancor prima che tecniche. In altre parole è necessario che gli
operatori pubblici acquisiscano una nuova percezione di professionalità, necessaria per
amministrare secondo le nuove regole organizzative e contabili assai diverse da quelle
alle quali sono abituati e, sicuramente, da loro più conosciute. In tale ottica si
riscontra con una certa ricorrenza che il revisore ritiene opportuno, nel rivolgere
suggerimenti agli amministratori, sottolineare la necessità di promuovere eventuali
attività di formazione e aggiornamento del personale. Con riferimento alle verifiche periodiche,
queste hanno avuto come oggetto principalmente la regolarità contabile e finanziaria
della gestione, i processi di acquisizione delle entrate, leffettuazione delle
spese, lattività contrattuale, lamministrazione dei beni, la regolarità dei
provvedimenti, la completezza della documentazione, gli adempimenti fiscali, la tenuta
della contabilità, la responsabilità contabile e i risultati conseguiti
nellesecuzione delle opere pubbliche. Le suddette verifiche, effettuate in molti
casi a campione e con periodicità mensile o trimestrale, hanno riguardato in linea di
massima laccertamento del mantenimento degli equilibri di bilancio, lo storno di
fondi, le variazioni di bilancio, gli adempimenti fiscali in genere ( Ici, Irap, Tarsu,
Iva ) con particolare riferimento alla predisposizione e al controllo delle dichiarazioni
unificate annuali e relativa trasmissione telematica, le modalità di assunzione degli
impegni di spesa, la verifica della programmazione e la tenuta della contabilità,
puntando lattenzione principalmente allavvio della contabilità economica e al
miglioramento della chiarezza e della leggibilità di alcune partite contabili. In merito alla responsabilità contabile e
ai risultati conseguiti nellesecuzione delle opere pubbliche, laccertamento si
è esteso allespletamento delle gare e al controllo della documentazione in fase di
aggiudicazione della gara stessa. In questa fase è auspicabile che
lEnte, soggetto a verifica, si doti, per ogni singola opera, di una scheda
rappresentativa ed informativa delliter procedurale, sulla quale vanno riportati i
dati più significativi dellopera, come: gli estremi del progetto,
laffidamento dei lavori, le perizie di variante e suppletive, la revisione dei
prezzi, il conto finale ed il collaudo. Per quanto concerne i pareri facoltativi,
diverse sono le questioni che si prospettano ma, in particolare, il tema preponderante è
rappresentato dalla necessità di attuare il servizio di controllo di gestione interno, il
rispetto del Patto di Stabilità, lanalisi delle problematiche relative
allentrata in vigore dellEuro, lattuazione del Peg, limitatamente
a quei comuni per i quali esso
è obbligatorio, secondo quanto disposto
dallart. 169 del T.U.E.L., il recupero dei crediti pregressi ed infine il riconoscimento dei debiti fuori bilancio. In relazione ai referti al Consiglio
Comunale, non sempre risulta che siano stati presentati dai Revisori, in quanto spesso non
sono stati richiesti dallAmministrazione stessa. In genere, non sono state rilevate
gravi irregolarità di gestione, tranne in alcuni casi sporadici in cui
lirregolarità è stata attribuita o a storni di fondi da un capitolo ad un altro o
al recupero di somme vantate dallEnte. I rapporti con i funzionari degli uffici di
ragioneria e dei servizi interessati sono quasi sempre ottimi ed improntati alla massima
collaborazione ed efficienza, nonché ad una costruttiva interazione e disponibilità di
chiarimenti. Infine, relativamente ai rilievi e alle
proposte formulate dai Revisori su alcune tematiche generali o specifiche, cè da
osservare che in diversi Enti il Collegio non ha avuto lopportunità di esprimersi
compiutamente dato che gli Amministratori locali vedono ancora il Revisore dei conti come
uno strumento esclusivamente di controllo e di vigilanza sulla gestione economico
finanziaria, trascurandone una funzione importante che è rappresentata dalla
collaborazione che detto organo può manifestare con suggerimenti e proposte tendenti a
migliorare lefficienza ed i risultati. Ciò premesso, i suggerimenti di cui si ha
notizia sono stati prevalentemente finalizzati:
1.
allistituzione del Nucleo di Valutazione;
2.
alla definizione del Peg, che si identifica come uno strumento che consentirebbe
allAmministrazione di individuare meglio gli obiettivi e le finalità della propria
azione, il che ha indotto alcuni revisori a
consigliarne ladozione anche in assenza di quei requisiti che lo rendono
obbligatorio;
3.
alla predisposizione di un nuovo regolamento di contabilità, in armonia con le norme dell attuale ordinamento
finanziario e contabile. Altri
suggerimenti vertono sullaggiornamento dello Statuto; sullattuazione di un
idoneo sistema di controllo di gestione interno con il compito di verificare la
realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse,
limparzialità ed il buon andamento dellazione amministrativa;
sulladeguamento del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai
sensi del D.lgs 29/93 e succ. modifiche, finalizzato alla concreta attuazione del
principio secondo cui agli organi di governo spettano compiti di indirizzo e controllo,
mentre allapparato burocratico sono attribuiti in via esclusiva compiti di
attuazione e gestione. Tali adempimenti consentirebbero, tra laltro, il
perseguimento di una maggiore economicità della gestione dellEnte. Sempre in riferimento a tale principio, è
sovente oggetto di discussione la
conduzione dellattività dellEnte che dovrà sempre più attenersi a standards di tipo aziendale per
realizzare lobiettivo dellequilibrio tra costi e ricavi ed il monitoraggio
continuo della corrispondenza tra le erogazioni dei finanziamenti da parte delle
istituzioni preposte ( Provincia, Regione, Stato ) e le spese dellEnte stesso. In conclusione, tra i suggerimenti merita
attenzione quello rivolto alla partecipazione
di tutti i responsabili dei servizi alla definizione degli obiettivi specifici, base e
fondamento della costruzione di un bilancio sempre più attendibile e strategico. Alluopo
viene suggerita la cura e lincentivazione della comunicazione tra i
suddetti responsabili, puntando così allattivazione di sinergie in un organismo
complesso quale si presenta oggi il Comune. Sarebbe, pertanto, utile che i responsabili
dei servizi, allo scopo di documentare la destinazione dei finanziamenti, provvedessero
alla stesura di una relazione finale sul raggiungimento degli obiettivi o sulle cause che
ne hanno impedito o limitato il conseguimento. 7.
Conclusioni Linnovazione gestionale e il processo
riformatore sugli enti locali possono considerarsi compiuti e definitivi, almeno sul piano
normativo, con lemanazione del decreto legislativo n. 286/99 e del T.U. sugli enti
locali ( il d.lgs. n. 267/00). E, quindi, iniziato il percorso difficile, ma denso
di prospettive, verso una concreta istituzione e attuazione dei sistemi di controllo di
gestione. A fronte di realizzazioni avanzate o
iniziative pilota in sede nazionale, si registra in ambito regionale una situazione di
arretratezza e di scarsa confidenza con i nuovi controlli riformati. In sede di indagine è emerso che il gap a livello regionale rispetto a quello
nazionale, riguardo listituzione dei controlli interni e/o di valutazione, è pari
al 16%. Tuttavia, occorre tener presente che il dato nazionale (49%) comprende tutti i
comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti, mentre quello locale (33% -valore
medio-) è riferito indifferentemente a tutti
i comuni della regione. Il
gap , pertanto, potrebbe essere anche più
ampio. La mancata speditezza nellistituzione e
attivazione dei sistemi di controllo deriva anche dalla problematica inerente
lapplicabilità in ambito locale della novella riformata. Lindagine ha
mostrato che tutti i comuni si sono assoggettati alla normativa vigente. In merito ai
controlli, però, gli enti locali non sono obbligati a conformare il proprio ordinamento
in quanto dispongono di una notevole autonomia. La ratio normativa sta probabilmente più
nella necessità di rendere un tributo al valore dellautonomia piuttosto
che nellincoraggiare listituzione di diversi modelli di controllo. Ed
è questa la nuova risorsa che gli enti locali dovranno sviluppare, non solo
per migliorare lattività in termini di efficienza ed efficacia, ma anche per
dotarsi di strutture organizzative agili ed utili, a seconda dei fini da realizzare ed in
relazione alla realtà locale, in termini di consistenza e fisicità dellente
stesso. Il metodo adottato nella presente indagine ha
privilegiato lespressione istituzione dei controlli e non
attivazione dei medesimi, in quanto lestensione dellindagine non
ha consentito di individuare quelle realtà nelle quali il passaggio alla concreta
attivazione dei controlli istituiti incontra difficoltà organizzative e culturali che ne
impediscono il consolidamento nellambito dellapparato amministrativo. E
possibile, quindi, che vi siano situazioni in cui ladozione dei controlli interni
rappresenti un mero adempimento. Altra criticità è rappresentata da una
scarsa comunicazione fra gli enti locali. Lindagine, infatti, ha assunto un valore
conoscitivo rilevante perché da un lato ha mostrato che gli strumenti offerti dal
legislatore sono a portata di mano, dallaltro ha evidenziato che la
riforma è frenata dalla gracilità del supporto informativo fra gli enti
locali. Infatti nessun organismo istituzionale provvede a raccogliere, analizzare e
mettere a confronto le esperienze. E, pertanto, auspicabile che nelle sedi
istituzionali si realizzi una rete, a vantaggio delle autonomie, per la circolazione delle
informazioni e delle esperienze. Ed ancora, altro problema è dato dalla
scarsa istituzione dei controlli interni. Non è applicato, come invece dovrebbe,
lart. 147, 4° comma, del T.U.E.L., secondo cui per leffettuazione dei
controlli interni più enti locali possono istituire uffici unici, mediante convenzione
che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento". Il disposto normativo
potrebbe anchesso rappresentare una chance,
unopportunità, per i comuni più piccoli, di condividere ed economizzare risorse
umane e strutturali. Altro è il problema di quanti tipi di
controllo i comuni siciliani debbano istituire per migliorare la loro attività. In
concreto la possibilità di non attenersi al sistema dovrebbe significare non
tanto che è possibile fare di tutto e il contrario di tutto, quanto che è possibile
valutare lopportunità di dare corso a tutti e quattro i tipi di
controllo, ovvero optare per alcuni di essi. Pur non sussistendo un obbligo di adeguamento
alle norme del d.lgs. n. 286/99, tuttavia occorre sottolineare limportanza di un
quadro di riferimento omogeneo per tutti gli enti, come condizione per la proficua
realizzazione e per la massima valorizzazione del nuovo sistema dei controlli, che in
massima parte si afferma di riconoscere e di volere. Conseguito un effettivo consenso sui
fini, saranno - ed in parte già lo sono - gli stessi comuni a scegliere le soluzioni
organizzative più idonee alla specifica realtà di ciascuno. Ulteriore criticità è rappresentata dal
rapporto attività di controllo/attività di programmazione. Fra le domande proposte ai comuni vi erano: 1. Le
osservazioni formulate nei rapporti di controllo sono state recepite nella definizione
della programmazione annuale? 2. Le
osservazioni formulate nei rapporti di controllo di gestione sono state recepite
dallamministrazione attiva? Le risposte globalmente non sono
state positive, il che fa, quindi, intendere che i reports hanno scarsa incidenza sui centri decisionali e di
indirizzo. E il caso di evidenziare che la riforma ha inteso potenziare
lAmministrazione, utilizzando i controlli per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati e per il soddisfacimento dellinteresse pubblico. La relazione
Amministrazione/controllo è di tipo circolare e la sua essenza è costituita dalla
interazione fra i due soggetti e dalla reciproca collaborazione. Il controllo, quindi,
oltre a costituire loutput, e quindi il terminale periferico che recepisce le
dinamiche dellAmministrazione, è anche linput, e cioè il vettore
dinfluenza dellAmministrazione. Sicché le proposte, i rapporti, le
raccomandazioni non sono soltanto gli strumenti propri del controllo che servono a far
utilizzare al meglio le risorse dellamministrazione, ma sono anche quelli che, in
una democrazia evoluta, possono incidere indirettamente, e soltanto indirettamente, sulla
stessa amministrazione. Lindividuazione di criticità da parte del controllore
interno (errori, irregolarità, illegittimità, scostamenti tra obiettivi e risultati,
diseconomie, incongruenze tra missioni e obiettivi) rappresenta linput per i
correttivi da proporre, tendenzialmente idonei ad essere recepiti
dallamministrazione attiva e dai soggetti deputati alla programmazione annuale. Lattività del controllore interno va
incoraggiata, avvertendo che essa è finalizzata al miglioramento continuo delle performance dellente locale. Ed inoltre essa
deve ispirarsi a criteri di gradualismo, sperimentalismo, empirismo. Non esiste una
metodologia che di per sé assicuri il successo: essa è buona se produce risultati buoni. Listituzione e il funzionamento dei
controlli interni nei comuni va pertanto sostenuta soprattutto in questo momento in cui le
autonomie locali intraprendono faticosamente il difficile cammino della modernizzazione.
In merito allattività del collegio dei revisori, lindagine ha rivelato
che, soprattutto nei comuni di modeste dimensioni, il revisore dei conti svolge, oltre al
controllo di regolarità amministrativa e contabile, anche gli altri tipi di controllo
previsti dal d. legs. n. 286/99. Gli enti locali possono derogare ai principi
elencati nellart. 1, comma 2°, del decreto legislativo citato; infatti ai sensi
dellart. 239, comma 6, del T.U.E.L. gli enti locali possono prevedere nei loro
statuti lampliamento delle funzioni affidate ai revisori. Pertanto, nulla vieta che ai revisori vengano
attribuiti anche compiti di pertinenza di altri soggetti controllori. Naturalmente, per i
comuni di piccole dimensioni lampliamento delle funzioni affidate ai revisori non
desta particolari perplessità, mentre per i comuni con maggiore consistenza di abitanti
esso rappresenta un elemento di rilevante criticità. Infatti, tale scelta appare
inopportuna, sia per non vanificare il ruolo del controllo di gestione, sia per non
disperdere le specifiche risorse in una commistione di ruoli e di funzione che
inevitabilmente scaturisce da tale impostazione. Tuttavia,
lesame delle risposte ai quesiti posti ai Revisori ha evidenziato che, in linea di
massima, vi è una fattiva collaborazione tra lorgano di revisione e gli uffici di
ragioneria ed i relativi servizi interessati ed inoltre che non sono state registrate
gravi situazioni di irregolarità gestionali. Un aspetto critico è dato, invece, dalla
diffusa lentezza che caratterizza il processo di adeguamento, forse da attribuire alla
ormai obsoleta cultura amministrativa. Pertanto si auspica una diffusa attività di
formazione rivolta a tutto il personale, poiché soltanto lacquisizione di una nuova
professionalità condurrà al raggiungimento di risultati soddisfacenti e alla
realizzazione di radicali cambiamenti nello svolgimento dellattività dellEnte
che dovrà avere come punto di riferimento lAzienda e, quindi, il settore privato,
senza pretendere, naturalmente, che il risultato della gestione sia un congruo
utile ma, quantomeno, un equilibrio tra costi e ricavi. Il raggiungimento di tali obiettivi, potrà
senzaltro essere agevolato dallo svolgimento dellattività amministrativa
sotto una nuova veste, in un clima di collaborazione e in un contesto organizzativo basato
sullinterscambio allinterno di un vero e proprio team.
Ciascuna di queste criticità evidenziate,
sia riguardo i controlli interni sia riguardo lattività dellorgano di
revisione, possono avere delle soluzioni positive che, naturalmente, dovranno essere
cercate nel concreto assetto del sistema amministrativo, quale risulta dalla legislazione
vigente, ma anche con riferimento alle specifiche realtà delle autonomie locali.
ALLEGATI Questionario
inerente le indagini sulladeguamento del sistema contabile delle province e dei
comuni siciliani alla disciplina dettata dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e
successive modificazioni, nonché inerente lindagine sul sistema di controllo
interno e lattività dei collegi dei revisori. 1) E
stato nominato un direttore generale? 2) In
caso di risposta affermativa, si è provveduto con soggetto esterno
allamministrazione?
SI No
3) Il
Comune è obbligato alla definizione del P.E.G.? SI No 4) In
caso di risposta affermativa, il P.E.G. è stato definito?
SI No 5) In
caso di risposta affermativa in quale anno si è provveduto?
. 6) Si
ritiene il P.E.G. uno strumento idoneo ad individuare gli obiettivi di risultato e le
risorse assegnate ai centri di costo?
7) In
caso di risposta affermativa, si ritiene il PEG uno strumento:
Molto utile
Utile Poco
utile Non utile 8) Sono
state effettuate verifiche di avanzamento del P.E.G.?
Sì
No 9) E
stato definito il piano obiettivi ex art. 51 bis della legge n. 142/90?
Sì
No
10) In caso di risposta
affermativa, indicare lanno------------- 11) Esiste una struttura di
controllo interno?
Sì
No 12) In caso di risposta
negativa si intende istituirla? Quando? Entro 6 mesi
Entro un anno
Oltre 13) In caso di risposta
affermativa quale importanza si attribuisce allinserimento della struttura di
controllo nella realtà dellapparato amministrativo? Poca
Media
Grande 14) Se esiste una struttura
di controllo sono state presentate relazioni, rapporti, avvisi?
quanti infrannuali?
.
quanti ai soli organi politici?
quanti
ai soli organi amministrativi?
.
quanti
annuali?
Altro
15) Quale assetto
organizzativo è stato scelto per lo svolgimento dellattività di controllo e di
valutazione?
Unica struttura per entrambi le funzioni
16) In quale settore
dellAmministrazione è collocata la struttura del controllo di gestione? 17) Quanti componenti conta la struttura? 18) Quanti membri sono
interni e con quale qualifica? 19) Quante riunioni sono
state effettuate nel 1999? 20) Quante nellanno
2000? 21) Si sono registrate
difficoltà operative nel passaggio dallistituzione formale della struttura di
controllo alla concreta attivazione di essa?
Sì
No 22) Le osservazioni
formulate nei rapporti di controllo di gestione sono state recepite nella definizione
della programmazione annuale?
Sì
No 23) In caso di riposta affermativa, quante?
..
Quali? (farne una breve descrizione)
24) Le
osservazioni formulate nei rapporti di controllo di gestione sono state recepite dallamministrazione attiva? 25)In caso di risposta affermativa,
quante?
.. Quali?
(farne una breve descrizione)
.. 26) Esiste una struttura di valutazione dei
dirigenti?
Sì
No 27)In caso di risposta affermativa,
indicare lanno di istituzione
.. 28)
Esiste una struttura di controllo strategico?
Sì
No 29)
In caso di risposta affermativa, indicare lanno di istituzione
. 30) In
caso di risposta negativa lente è intenzionato ad attivarla?
Sì
No 31)In caso di risposta negativa per quali
motivi? E di difficile attuazione non si
ritiene necessario Altro
32) In caso di
risposta affermativa fare una breve descrizione delle
caratteristiche
strutturali
33) In caso di
risposta affermativa sono stati utilizzati esperti esterni?
Sì No 34) In caso di risposta affermativa, quanti sono
e quale professione esercitano? Docente universitario
Libero Professionista
Membro di altra amministrazione
Altro Per le domande che seguono si prega di dare
una risposta su foglio a parte, esponendo sinteticamente
le attività svolte sia per lanno 1999 sia per lanno 2000. In merito allattività di vigilanza
esercitata dal Collegio dei Revisori: 35)
Quante verifiche ha effettuato sulla regolarità contabile e finanziaria della
gestione
dellente?
36)
Quante verifiche ha effettuato sui processi di acquisizione delle entrate, sulla
effettuazione delle spese, sullattività contrattuale, sulla amministrazione dei
beni sulla regolarità dei provvedimenti e sulla completezza della documentazione, sugli
adempimenti fiscali, sulla tenuta della contabilità?
37)
Quante verifiche ha effettuato sulla responsabilità contabile e sui risultati
conseguiti nellesecuzione delle opere pubbliche? 38)
Quanti pareri facoltativi sono stati presentati?
..In caso di risposta
affermativa quanti e in merito a cosa? 39)
Sono stati presentati referti al Consiglio Comunale? In caso di risposta
affermativa quanti e in merito a cosa? 40)
Sono state rilevate gravi irregolarità di gestione? In caso di risposta
affermativa si prega di farne una sintetica esposizione. 41)
Vi è un rapporto di buona e fattiva collaborazione dellOrgano con i
funzionari degli Uffici di ragioneria e dei servizi
interessati?
42)
Sono state formulate proposte che hanno contribuito alla formulazione delle
politiche programmatiche e previsionali dellente? In caso di risposta affermativa
dare una breve descrizione specificandone loggetto. 43)
Sono stati formulati rilievi o proposte su tematiche generali o specifiche,
tendenti ad ottenere un miglioramento dei livelli di efficienza, produttività ed
economicità della gestione? In caso di risposta affermativa si prega di fare una breve
descrizione specificandone loggetto.
(FIRMA LEGGIBILE) IL SEGRETARIO
COMUNALE
.. IL DIRETTORE GENERALE
.. IL COLLEGIO DEI
REVISORI
.
[1] Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti che alla data del 31/10/2001 non hanno risposto: (Bompensiere (CL), Montedoro (CL),Castiglione di sicilia (CT), Raddusa (CT) San Cono (CT), Portopalo (AG), Casalvecchio siculo (ME) Furci Siculo (ME) Roccetta Valdemone (ME) Santa Marina Salina (ME), (Ucria (ME), Baucina (PA), Castronovo di sicilia (PA), Ciminna (PA), Petralia soprana (PA) Roccapalumba (PA), Santa Cristina Gela (Pa), Buccheri (SR) Ferla (SR)). [2] Lampedusa e Linosa (AG), San Pietro Clarenza (CT), Aidone (EN), Pietraperzia (EN), Villarosa (EN), Pace del Mela (ME), Altavilla Milicia (PA), Bisacqino (PA), Isola delle femmine (PA), Lercara Friddi (PA), Pantelleria (TP). [3] Agrigento, Canicattì (AG), Caltanissetta,Gela (CL),Riesi (CL), Aci catena(CT), Adrano (CT), Belpasso (CT), Catania, Fiumefreddo di Sicilia (CT), Mirabella Imbaccari (CT), Misterbianco (CT), Paternò (CT), Scordia (CT), Trecastagni (CT), Tremestieri etneo (CT), Vizzini (CT), Enna, Piazza Armerina (EN), Giardini Naxos (ME), Messina, Taormina (CT), Capaci (PA), Casteldaccia (PA), Monreale (PA), Palermo, Santa Flavia (PA), Terrasini (PA) Acate (RG), Modica (RG), Pozzallo (RG), Carlentini (SR), Noto (SR), Priolo Gargallo (SR), Campobello di Mazara(TP), Salemi (TP), Trapani. [4] Deliberazione della Sezione Autonomie n. 7/01 Corte dei conti - Roma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||