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CORTE DEI CONTI Sezione di controllo per la Regione Siciliana___________________ OSSERVAZIONI AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 6, DELLA LEGGE 14 GENNAIO 1994, N. 20, IN TEMA DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 2000 _____________ Approvate con ordinanza n. 9/2002
Il
programma di controllo successivo sulla gestione per l'anno 2002, approvato dalla Sezione
con deliberazione n. 2/2002, ha previsto un'apposita indagine concernente alcuni
significativi aspetti attuativi della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. In
particolare sono stati indicati quelli relativi: · all'organizzazione degli apparati (artt. 2, 3, 4 e 16 della legge regionale n. 10/2000); · alla definizione di obiettivi e programmi; · al sistema di controllo interno; · al conferimento di incarichi dirigenziali. L'indagine
è stata avviata dalla Corte nel mese di marzo 2002 mediante richieste dirette alle
strutture regionali interessate (Uffici di diretta collaborazione del Presidente della
Regione e degli Assessori regionali; Dipartimenti regionali; Uffici speciali) tendenti ad
ottenere specifiche notizie e documenti in merito ai temi dell'indagine. Le risposte sono
pervenute nel periodo ricompreso tra il 20 marzo ed il 18 giugno. In sede istruttoria sono subito emersi taluni fattori di criticità su aspetti di indubbio rilievo per l'attuazione della anzidetta legge regionale n. 10/2000. In attesa di completare l'indagine in questione con la redazione di una relazione completa e definitiva da trasmettere all'Assemblea regionale ed alle amministrazioni interessate, si è ritenuto opportuno, pertanto, utilizzare lo strumento contemplato dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni. Sulla base di detta normativa, la Corte, fermo restando il referto annuale circa l'esito dei controlli eseguiti, può, infatti, formulare, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni alle amministrazioni interessate, le quali devono in ogni caso comunicare "alla Corte stessa ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate". In questa sede s'intende focalizzare l'attenzione sui profili dell'indagine attinenti "la definizione degli obiettivi e dei programmi" per il forte rilievo che tali tematiche assumono nell'ambito del complessivo disegno riformatore delineato dalla legge regionale n. 10 del 2000. In applicazione, infatti, del fondamentale nuovo principio organizzativo consistente nella distinzione tra le funzioni politiche e quelle dirigenziali, l'anzidetta legge regionale n. 10 dispone che: 1. Il Presidente della Regione e gli Assessori esercitano
le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definiscono gli obiettivi ed i programmi
da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificano la
rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi
impartiti. Ad essi spettano, in particolare: 2. I dirigenti di struttura di massima dimensione comunque denominata, nell'ambito di quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 2, esercitano fra gli altri i seguenti compiti e poteri: b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali (Art. 7, comma 1). Per accertare l'applicazione data dalle amministrazioni regionali alle anzidette disposizioni, la Corte ha richiesto a tutti gli Uffici di gabinetto di far conoscere gli obiettivi, le priorità, i piani, i programmi e le direttive generali per lazione amministrativa e per la gestione affidati per lattuazione dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali a ciascun dirigente di strutture di massima dimensione, facente parte del ramo di amministrazione controllata, dalla data di conferimento dellincarico di dirigente generale. Sulla base delle risposte pervenute, si può delineare la seguente situazione: A. OBIETTIVI Tutti gli uffici interpellati hanno fatto generale riferimento agli "obiettivi" contenuti nei contratti stipulati nel 2001 con i dirigenti di strutture di massima dimensione, ritenendo che detti obiettivi sostanzialmente recepiscano e facciano propri i principi e le direttive politiche di vertice nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo politico amministrativo. Dall'analisi del contenuto dei 32 contratti finora stipulati, ed in particolare delle clausole stabilite in esecuzione dell'art. 3 dello schema di contratto tipo allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 326/2000, si evince chiaramente che con tale strumento, invero, a nessuno dei dirigenti di strutture di massima dimensione sono stati affidati "obiettivi" del genere previsto dall'art. 2, comma 1, dell'anzidetta legge regionale n. 10/2000. Il riscontro di quelli che si pretendono essere stati individuati nei singoli contratti (che la Corte si riserva di esporre dettagliatamente in sede di relazione definitiva) mette, infatti, in luce che in tutte le fattispecie esaminate si tratta, invece, di mere parafrasi delle attività istituzionali e/o delle funzioni di competenza dei singoli dirigenti, di semplici elencazioni di compiti, generalmente più che ovvii in quanto previsti dalla normativa o da atti di programmazione dei fondi comunitari, da svolgere in relazione alla preposizione a capo del dipartimento. Alcuni Assessori (quello destinato alla Presidenza; al bilancio e finanze; al lavoro) fanno riferimento a talune "direttive" dagli stessi emanate come strumento integrativo e specificativo degli obiettivi indicati nei contratti. Ma i provvedimenti assessoriali in questione non rappresentano quelle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione alle quali fa riferimento la legge regionale n. 10/2000 come atto fondamentale e caratteristico della funzione di indirizzo politico-amministrativo, ma costituiscono meri atti di indirizzo interpretativo e applicativo di leggi, regolamenti, accordi sindacali, ecc., o criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi, oppure sollecitazioni ai dirigenti generali circa la soluzione di specifiche problematiche individuate dall'organo politico. B. PRIORITA' In nessuna delle risposte fornite alla Corte si fa riferimento ad eventuali priorità individuate dall'organo di vertice politico amministrativo, né tale elemento risulta indicato nei contratti stipulati con i dirigenti di strutture di massima dimensione. Al riguardo, premesso che in ogni caso, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 32/2000, gli atti finalizzati agli adempimenti relativi all'attuazione del POR 2000-2006 costituiscono priorità operative per l'intera amministrazione regionale, v'è da segnalare la disposizione contenuta nell'art. 38 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 secondo cui "entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio della Regione il Presidente individua con proprio decreto, sentita la Giunta, le priorità che, nell'ambito del programma di Governo, ciascun ramo d'amministrazione è chiamato a realizzare nel corso dell'anno". Nonostante l'avvenuta approvazione del bilancio con la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, non risulta alla Corte che si sia ancora provveduto a porre in essere tale adempimento. C. PIANI E PROGRAMMI Anche per quanto riguarda tali elementi, tutte le risposte rinviano ai contenuti dei contratti dal cui esame, comunque, non si evincono specifici piani o programmi (oltre a quelli previsti dal P.O.R. 2000-2006) definiti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo ed affidati per l'attuazione ai dirigenti di strutture di massima dimensione. D. DIRETTIVE GENERALI PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E PER LA GESTIONE 2002 La Corte, tenuto anche conto che il 2001 ha rappresentato l'anno di avvio della riforma amministrativa, durante il quale, peraltro, si è costituita una nuova compagine governativa, ha inoltre richiesto a tutti gli Uffici di gabinetto notizie in merito all'attività propedeutica intrapresa per la formulazione delle direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione 2002, anche alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 20, della legge regionale n. 47 del 1977, come sostituito dall'art. 52, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2001. Solamente l'Assessore alla sanità ha emanato in data 14 gennaio 2002 un'apposita direttiva di indirizzo politico-amministrativo [1] che ha l'intento di identificare e definire i compiti assegnati all'Assessorato, la mission dell'intera azione amministrativa dei Dirigenti Generali e tre programmi prioritari prescelti dallo stesso Assessore in sede di esercizio della funzione di indirizzo politico. L'Assessore regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ha fatto sapere che l'attività propedeutica per la formulazione delle direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione 2002 è consistita nell'emanazione, tra i mesi di febbraio e marzo, di nove circolari relative alla disciplina dei procedimenti concernenti alcuni dei segmenti più rilevanti di competenza dell'Assessorato. Pur apprezzando lo scopo di detti atti, tendenti a "velocizzare e rendere più efficiente l'azione amministrativa relativa alle attività finanziate dai corrispondenti capitoli di spesa", deve tuttavia osservarsi che l'anzidetta attività va più propriamente ascritta alle funzioni previste dalle lettere a) e d) dell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2000, anziché a quelle connesse alla definizione delle direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione. L'Assessore in questione, comunque, a seguito dell'approvazione definitiva del bilancio di previsione, ha provveduto, con apposita nota del 4 aprile 2002, "all'assegnazione formale delle risorse indicate nello stesso documento di bilancio ai responsabili dei Dipartimenti ai fini della conseguente gestione delle risorse". L'Assessore regionale al lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione, nelle more dell'applicazione dell'art. 38 della legge regionale n. 2 del 2002, ha opportunamente ritenuto di formulare (in data 3 aprile 2002), per ciascuno dei tre dirigenti di strutture di massima dimensione in cui si articola l'anzidetta amministrazione, specifici programmi per il 2002, iniziando così "il percorso di definizione degli obiettivi di gestione" che ciascuno di tali dirigenti dovrà perseguire nel corso dell'anno. Con apposite note, infatti, sono state assegnate ai capi dipartimento le risorse immediatamente attivabili in quanto non subordinate a momenti pianificatori e/o programmatori, individuando, inoltre, priorità operative e fornendo direttive di massima sulla gestione. A fronte della situazione innanzi delineata, la Corte ritiene di formulare le seguenti osservazioni al Presidente della Regione affinchè, nell'ambito delle proprie attribuzioni connesse al coordinamento dell'indirizzo politico ed amministrativo del Governo regionale (art. 2 del D. P. reg. 28 febbraio 1979, n. 70), possa fornire opportune direttive a tutti i rami dell'Amministrazione regionale in esito a quanto di seguito la Corte si accinge a rilevare. 1. Una prima osservazione riguarda la mancanza presso l'Amministrazione regionale di qualsiasi forma di programmazione strategica, la quale, nell'ottica della riforma amministrativa, costituisce, invece, una delle espressioni fondamentali della funzione di indirizzo politico-amministrativo attribuita agli organi di governo. Detta circostanza, come dimostra listruttoria esperita, si è senz'altro verificata per l'intero anno 2001 e ad essa hanno concorso tutta una serie di concause (quali, ad esempio, la novità della legislazione, il cambio di Governo, l'introduzione dei nuovi strumenti a gestione inoltrata, la già avvenuta approvazione del bilancio di previsione formulato, peraltro, secondo regole superate - , la mancanza di alcune leve di rilievo, quali l'apposito servizio di controllo strategico) che indubbiamente possono fornire spiegazione delle difficoltà incontrate e dei ritardi verificatisi. Desta viva preoccupazione, inoltre, la situazione di stallo che in materia si registra nel 2002, in quanto, al di là delle esperienze, cui si è fatto cenno in precedenza, maturate presso gli Assessorati della sanità e del lavoro, non risulta che gli altri responsabili dell'indirizzo politico-amministrativo si siano occupati di programmazione strategica. Le risposte fornite alle specifiche richieste formulate dalla Corte, infatti, pongono in evidenza un approccio confuso alle problematiche in questione ed una non chiara consapevolezza della estrema rilevanza delle relative tematiche. La Corte deve, pertanto, sollecitare una lettura sistematica della normativa riguardante la funzione di indirizzo politico-amministrativo ed i rapporti con i poteri di gestione affidati ai dirigenti. A tal fine occorre prendere in considerazione, non solo i profili strettamente organizzativo-gestionali (articoli 2, 7, 9 e 10 della più volte citata legge regionale n. 10 del 2000, nonché le disposizioni in tema di controlli interni recate dall'art. 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e quelle, già citate, di cui all'art. 38 della legge regionale n. 2 del 2002), ma, a motivo dei forti nessi esistenti tra la riforma amministrativa e quella del bilancio, anche la nuova normativa contabile introdotta dall'art. 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6. I principi organizzativi sottesi a tale complessiva legislazione delineano, nell'individuazione di obiettivi, programmi e priorità, nonché delle correlate risorse finanziarie di bilancio, un processo circolare che può essere definito di pianificazione, programmazione, gestione e controllo. In
altri termini, la nuova disciplina procedimentale e strutturale del bilancio pone al
centro della propria costruzione la definizione delle politiche pubbliche di settore [2], e, informandosi
alla logica della demarcazione tra l'attività politica di indirizzo e quella
amministrativa di gestione, si fonda su una specifica decisione parlamentare definita
nella legge di bilancio (c.d. "bilancio politico" o per la decisione
parlamentare). Tale decisione identifica i "centri di responsabilità" della
gestione e dell'attività amministrativa cui sono assegnate le risorse finanziarie con una
partizione per "unità previsionali di base" e definisce le "politiche
pubbliche" per "funzioni-obiettivo", in modo da individuare le
"missioni" assegnate alle pubbliche amministrazioni e da consentire la
misurazione del prodotto delle attività amministrative. All'interno della legge di
bilancio approvata dallAssemblea regionale, l'ulteriore disaggregazione in capitoli
è affidata al Governo (Assessorato del bilancio e delle finanze) che, con apposito atto
di organizzazione ("bilancio amministrativo" o per la gestione), procede alla
ripartizione in capitoli delle risorse finanziarie assegnate ai centri di responsabilità
per unità previsionali di base, individuando articolazioni operative della struttura di
bilancio definita dal Parlamento regionale. Il
sistema previsto dal complesso di tali riforme si configura come un continuum tra il
processo di formazione del bilancio - che ha nella nota preliminare il documento di
sintesi più significativo [3]
- e quello di formulazione delle direttive generali per l'indirizzo
politico-amministrativo elaborate dal Presidente della Regione e dagli Assessori, i cui
obiettivi devono risultare dimensionati in ragione delle disponibilità finanziarie
indicate nella legge di bilancio [4] . Ciò
premesso, è evidente come gli adempimenti previsti dallart. 2, comma 1, lett. b),
della legge regionale n. 10 del 2000 siano strettamente collegati tra loro nel senso che
la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, nonché delle priorità da
rispettare, è funzionale e si immedesima nelle direttive generali per lazione
amministrativa. Tali adempimenti costituiscono, pertanto, il necessario quadro di
riferimento della gestione affidata alla dirigenza e sono a loro volta preordinati
all'emanazione del provvedimento mediante il quale il Presidente della Regione e gli
Assessori assegnano, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, le
risorse ai dirigenti generali responsabili della gestione (art. 1, comma 20, della legge
regionale 8 luglio 1977, n. 47, come sostituito dallart. 52 della legge regionale n.
6 del 2001). Ora,
la circostanza che il Presidente della Regione e gli Assessori non abbiano provveduto ad
elaborare ed emanare le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione
non costituisce solamente una grave disfunzione operativa che finisce per indebolire
l'efficacia della riforma amministrativa e di quella del bilancio. Lanzidetto
collegamento funzionale, infatti, assume
anche un preciso valore logico-giuridico, nel senso che il vertice politico non può
procedere alla determinazione delle quote di bilancio da assegnare in gestione agli uffici
di livello dirigenziale generale se non ha provveduto alla previa definizione dei
programmi, delle priorità e degli obiettivi da attuare e se non ha emanato le direttive
generali per lo svolgimento dellazione amministrativa. Appare
allora evidente come il sistema previsto dalla normativa regionale innanzi citata comporti
che gli adempimenti in questione debbano essere tempestivamente e doverosamente attivati
dal Presidente della Regione e dagli Assessori, al fine di consentire il coerente e
regolare svolgimento dellattività di gestione di competenza dei dirigenti. In caso
contrario, come messo in luce per lanalogo sistema statale dalla deliberazione n.
35/1996 della Sezione centrale di controllo della Corte dei conti, risulta interdetta ai
dirigenti lassunzione di nuovi oneri a carico del bilancio (nuovi
impegni, emissioni di ordini di accreditamento, pagamenti contestuali agli impegni e
simili), nonchè la disposizione di tutte le altre spese, diverse da quelle ivi indicate [5].
La mancata determinazione
dei programmi, degli obiettivi e delle priorità, l'assenza delle conseguenti direttive
generali per lo svolgimento dell'azione amministrativa, nonché l'omessa adozione dei
provvedimenti di ripartizione delle quote di bilancio fra gli uffici di livello
dirigenziale generale, ha, pertanto, l'effetto di precludere, nei limiti innanzi
specificati, l'attività di gestione dei dirigenti. La conseguente inazione amministrativa
verrebbe a rifluire, naturalmente, sulla responsabilità politica del Presidente della
Regione e degli Assessori. In considerazione del quadro innanzi
delineato, ritiene la Corte di dover richiamare fortemente lattenzione del Presidente della Regione affinché,
nellambito dei poteri di coordinamento dellindirizzo governativo, possa
fornire al più presto specifici ed uniformi indirizzi per la predisposizione delle
direttive di competenza degli organi di direzione politica. Si ritiene utile segnalare che
il Presidente del consiglio dei ministri, per le amministrazioni statali, elabora
annualmente appositi indirizzi (da ultimo formalizzati nella Direttiva del 15 novembre
2001) contenenti linee-guida e criteri metodologici per la predisposizione della
direttiva generale dei ministri sullattività amministrativa e sulla
gestione. 2. Un secondo ordine di osservazioni riguarda uno dei presupposti fondamentali per il regolare funzionamento del sistema di programmazione innanzi delineato, cioè la costituzione e lattività dei servizi di valutazione e controllo strategico. Detta tipologia di controllo interno è stata esplicitamente introdotta nellordinamento regionale con lart. 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 che, nel recepire lart. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, dedicato nel sistema statale proprio alla valutazione e controllo strategico, ha formulato, al comma 3, specifiche disposizioni di adeguamento organizzativo al contesto regionale. Ciò premesso, sulla base delle risultanze istruttorie finora acquisite dalla Corte si devono segnalare i notevoli e diffusi ritardi registrati nellattivazione di detta funzione. Tre amministrazioni non avevano ancora provveduto a costituire il servizio in questione (Presidenza della Regione al 17 maggio 2002; Assessorato dellindustria al 18 aprile; Assessorato del territorio e dellambiente al 24 aprile) nonostante fosse trascorso più di un quadrimestre dallentrata in vigore (11 dicembre 2001) della legge regionale n. 20. Altre tre (Assessorato della sanità al 27 maggio 2002; Assessorato dei lavori pubblici al 10 maggio; Assessorato del turismo al 3 aprile), pur avendo provveduto allistituzione del servizio in questione, non avevano ancora proceduto, in tutto o in parte, ad effettuare le nomine dei soggetti incaricati o a stipulare con gli stessi i relativi contratti. In definitiva, in ambito regionale quasi la metà degli organi di vertice politico è risultato privo del servizio di valutazione e controllo strategico. Gli altri Assessorati hanno costituito i relativi servizi in date ricomprese tra il 13 dicembre 2001 (Assessorato dellagricoltura e foreste) ed il 12 marzo 2002 (Assessorato alla Presidenza), ma le attività da questi poste in essere hanno fortemente risentito dalla mancanza di indirizzi e metodologie uniformi per lesercizio delle relative funzioni. La maggior parte degli organi in questione è stata prevalentemente impegnata nella ricognizione e specificazione delle proprie funzioni, nonché in attività di informazione (funzionamento ed organizzazione dellAmministrazione; analisi dei contratti dei dirigenti di strutture di massima dimensione; attività dei Dipartimenti) e di ricerca di criteri metodologici per la valutazione della dirigenza apicale. Hanno mostrato, invece, di aver superato detta fase alcuni Servizi, quali quello dellAssessorato dei beni culturali ed ambientali e p.i. [6], nonché quello del bilancio e delle finanze [7]. Appare, comunque, necessario che, in sede di direttiva di coordinamento, il Presidente della Regione chiarisca il ruolo dei Servizi in questione, precisandone funzioni e modalità di intervento. Lattività di quelli finora costituiti sembra, infatti, prevalentemente orientata a privilegiare il campo del controllo in senso stretto, trascurando, invece, l'esercizio dell'altra funzione propria, del pari essenziale, consistente nel supporto all'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico - amministrativo (definizione di obiettivi, priorità, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione individuazione delle risorse umane, materiali ed economico finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale). Tale impostazione, oltre a non apparire metodologicamente corretta (atteso che, per verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico, è, ovviamente, necessaria la previa elaborazione di detti documenti), ha, peraltro, comportato di fatto la già rilevata mancata predisposizione ad oggi dei programmi strategici e delle connesse direttive. Anche sotto
tale profilo, pertanto, occorre ribadire la necessità che, in sede di coordinamento, la
Presidenza della Regione s'impegni nel fornire al più presto idonee linee guida uniformi
(ma anche flessibili, in modo da essere facilmente adattabili ai diversi contesti delle
Amministrazioni regionali) al fine di consentire la piena e complessiva operatività dei
Servizi di valutazione e controllo strategico a supporto del vertice politico di ogni
amministrazione. Relativamente
alla composizione dei Servizi finora costituiti, si è avuto modo di rilevare una forte
prevalenza al loro interno di soggetti dotati esclusivamente di professionalità
giuridiche (laureati in giurisprudenza ed avvocati) [8], mentre non risulta
assicurata una adeguata presenza a componenti in possesso di competenze ed esperienze,
eventualmente maturate nel settore privato, nei sistemi di programmazione e controllo, di audit e di valutazione del top management. In tal modo si attribuisce al sistema un carattere tendenzialmente "garantista" e di controllo dei processi [9] che è assolutamente estraneo alla funzione in questione (la quale, invece, deve tendere alla verifica della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite), correndo, peraltro, il rischio di non essere in grado di presidiare tecnicamente i meccanismi di pianificazione, monitoraggio e controllo strategico. 3. La definizione degli obiettivi della gestione rappresenta uno dei momenti centrali del processo programmatorio (a livello sia strategico che operativo) previsto dalla riforma. Solamente lindividuazione di obiettivi a priori, infatti, può consentire leffettiva verifica dei risultati ottenuti e, di conseguenza, una valutazione di efficacia e di efficienza dellazione amministrativa. Tale operazione, comunque, non assume rilievo esclusivo in sede di programmazione/controllo, ma ha notevoli refluenze anche sul sistema di valutazione della dirigenza nel cui ambito, ai sensi dellart. 34 del contratto collettivo regionale di lavoro dellarea della dirigenza, il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati costituisce una delle componenti essenziali della valutazione stessa. In considerazione di ciò e tenuto conto, come si è prospettato in premessa, dellassoluta inadeguatezza, per i fini innanzi indicati, degli obiettivi contemplati nei contratti dei dirigenti di strutture di massima dimensione, la Corte ritiene di dover porre in forte evidenza che per obiettivo di gestione va inteso un risultato specifico e misurabile da conseguire in un periodo di tempo determinato. Alla luce di tale precisazione è necessario che gli obiettivi quanto meno possiedano le seguenti caratteristiche: chiarezza, misurabilità [10], coerenza con gli indirizzi strategici e con le risorse disponibili, raggiungibilità [11], condivisione ed orientamento al miglioramento. Gli obiettivi che si pretende di aver assegnato in sede contrattuale nel 2001 ai dirigenti di strutture di massima dimensione, invero, non appaiono in linea con le caratteristiche innanzi delineate in quanto gli stessi, non essendo definiti in tutte le loro componenti, si rivelano generici, non misurabili [12], non temporalizzati [13] e, in definitiva, tecnicamente inutilizzabili per le valutazioni di cui al citato art. 34 del CCRL e per lattribuzione della connessa retribuzione di risultato. 4. Analoghe considerazioni possono valere in merito agli obiettivi assegnati dai dirigenti generali dei vari dipartimenti regionali ai dirigenti facenti parte delle relative strutture. A causa del notevole numero di contratti da esaminare, l'istruttoria della Corte sul punto non si è ancora conclusa, ma, sulla base delle risultanze finora acquisite, si può fondatamente dedurre che "la definizione degli obiettivi che i dirigenti devono perseguire" (art. 7, comma 1, lett. c), della legge regionale n. 10 del 2000) è avvenuta, in genere, con le medesime incongrue modalità innanzi evidenziate, cioè facendo rinvio al contenuto dei contratti stipulati con i singoli dirigenti, nei quali, invece, si è reiterata la confusione tra attribuzione delle funzioni istituzionali ed assegnazione di obiettivi chiari, precisi e misurabili. Anche presso le strutture dipartimentali non si ravvisano elementi per poter affermare che siano state introdotte forme strutturate di programmazione operativa o nuove modalità gestionali basate su progetti ed obiettivi. E tale situazione finisce per ostacolare anche la diffusione del controllo di gestione [14] che, unitamente agli altri strumenti del complessivo sistema di programmazione e controllo, sembra che sia considerato esercizio accademico o, peggio ancora, procedura burocratica, e non già il principale nuovo sistema di governo dell'amministrazione e di orientamento della gestione amministrativa. Sul punto e con riserva di maggiore analiticità in sede di relazione definitiva, la Corte ritiene, comunque, di dover anticipare alcuni profili di indubbio rilievo che, peraltro, dovrebbero essere oggetto di specifica attenzione da parte dei Servizi di valutazione e controllo strategico i quali, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, possono fornire all'organo di vertice politico "indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni dell'amministrazione". Il panorama regionale del sistema di controllo di gestione appare estremamente variegato. Si verificano situazioni in cui esso non è stato ancora neppure progettato (Dipartimenti della protezione civile e del Corpo regionale delle miniere, Osservatorio epidemiologico, Ispettorato veterinario) ed esperienze alquanto avanzate (Dipartimenti del bilancio e del tesoro [15], dell'urbanistica, dei beni
culturali ed ambientali, della pubblica istruzione [16]), soluzioni organizzative specifiche (apposite unità operative di base in posizione di staff rispetto al dirigente generale) ed incongrue collocazioni interdipartimentali [17], denominazioni che possono indurre incertezze [18] e mancata provvista di congrue risorse umane per l'esercizio dell'attività in questione [19]. In altri termini, anche su tale fronte si rivela necessario un forte intervento di coordinamento da affidare ad apposito atto d'indirizzo del Presidente della Regione: in quella sede, peraltro, si potrebbe cogliere l'occasione per risolvere i due grossi limiti che in atto non consentono il completo sviluppo del controllo di gestione: l'indisponibilità di sistemi informativi/informatici ad esso dedicati, nonché la mancata attivazione di idonei strumenti contabili (contabilità economica fondata su rilevazioni analitiche per centri di costo ex art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, applicabile nella Regione siciliana dal 2002 a seguito del richiamo contenuto nell'art. 52, comma 10, della legge regionale n. 6 del 2001). Apprezzabile appare l'impegno profuso dal Dipartimento regionale del personale che, in tema di sistemi di controllo, ha opportunamente attivato nel 2002 numerosi corsi di formazione destinati a dirigenti regionali. Tale attività, anche se sembra aver smosso il clima culturale finora stagnante presso la dirigenza regionale, da sola non appare sufficiente a sollecitare l'attivazione e lo sviluppo del controllo di gestione in quanto, oltre alla soluzione dei limiti innanzi indicati ed all'esigenza di immettere specifiche professionalità nell'ambito delle strutture addette, è necessario che la dirigenza apicale dimostri una maggiore sensibilità alle problematiche in questione rendendosi consapevole del "valore aggiunto" che il sistema di controllo di gestione può portare all'efficacia, efficienza ed economicità della loro attività. 5. Nel
corso delle presente osservazioni la Corte ha più volte sollecitato l'esercizio
dell'essenziale funzione intestata al Presidente della Regione, quale responsabile e
garante dell'indirizzo politico del Governo regionale,
volta, in particolare, al coordinamento di tutta la materia della programmazione
strategica e dei connessi sistemi di controllo interno. In mancanza di tale intervento,
infatti, si corre il rischio di rendere inoperativo gran parte del disegno riformatore
dell'amministrazione regionale o, quantomeno, di applicare fondamentali meccanismi di
governo e decisionali in modo fortemente incoerente e disarmonico tra i vari rami che
compongono l'apparato pubblico regionale. A
supporto di tale opera si dimostra d'indubbio ausilio l'attività svolta dall'Ufficio
speciale per l'elaborazione di sistemi di controllo di gestione, l'attivazione dei servizi
di valutazione e di controllo strategico interno istituito con deliberazione della Giunta
regionale n. 419 del 18 ottobre 2001 [20]. Detta struttura, infatti,
ha già elaborato un approfondito studio concernente il controllo strategico nell'ambito
dell'amministrazione regionale che, essendo sostanzialmente in linea con l'esperienza
maturata a livello statale, può rappresentare, ad avviso della Corte, una buona ed idonea
base di partenza affinchè il Presidente della Regione possa tempestivamente predisporre
in materia l'auspicata direttiva generale di coordinamento. In
ogni caso, si ritiene di dovere richiamare l'attenzione del Presidente della Regione su
alcuni temi cruciali da affrontare in quella sede, di modo che l'eventuale direttiva da
emanare possa risultare coerente con la ratio che ispira l'intero sistema delle riforme. Appare essenziale, innanzitutto, che, previa individuazione dei processi di elaborazione della programmazione strategica, vengano indicati, in linea di massima, la struttura ed i contenuti della direttiva generale annuale degli organi di indirizzo politico-amministrativo. In particolare, come messo in luce anche a
livello statale [21],
le direttive assessoriali dovrebbero
contenere, in posizione di grande evidenza, gli obiettivi delle politiche pubbliche che
caratterizzano l'azione complessiva di governo, facendo emergere, in sede di struttura, le
connessioni di queste con il d.p.e.f. regionale, la
legge finanziaria e gli altri documenti di programmazione. Sarebbe
necessario precisare, inoltre, che gli atti
in questione devono essere diretti a svolgere nei confronti dei dirigenti una funzione di
alta direzione, di indirizzo e di coordinamento, nonché ad assicurare gli strumenti per
la verifica della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali
impartite, senza vincolare le scelte amministrative, tecniche e gestionali degli apparati,
rientranti nell'autonomia professionale e nella sfera di responsabilità dirigenziali. Le
singole direttive, peraltro, dovrebbero possedere i caratteri di generalità e di
tempestività, nonché una forma scritta, escludendo così che le stesse possano
riguardare singoli affari ovvero essere impartite di volta in volta nelle vie brevi ed in
modo episodico. Particolare
attenzione, poi, dovrebbe essere dedicata ai meccanismi di monitoraggio, ai criteri, agli
indicatori ed ai parametri per la misurazione del grado di realizzazione degli obiettivi e
delle connesse responsabilità, specificando le forte connessioni esistenti tra
definizione degli obiettivi generali delle politiche pubbliche settoriali e
funzioni-obiettivo [22]
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[1] In merito a tale direttiva la Corte effettuerà le proprie osservazioni in sede di relazione definitiva. [2] Ciò avviene già con la formulazione degli indirizzi generali dei grandi comparti della finanza regionale attraverso il documento di programmazione economico-finanziaria, per passare poi alla fase di formazione del bilancio - da costruire sulla base di obiettivi e programmi e non più in relazione a meccanismi incrementali -, a quella di definizione del progetto di bilancio - con la costruzione di note preliminari a ciascuno stato di previsione recanti la indicazione degli obiettivi espressi in termini di livello dei servizi resi e la prefigurazione di indicatori per la valutazione dei risultati - e, infine, alla fase di elaborazione del bilancio politico sottoposto allapprovazione dellAssemblea, che è infatti impostato sull'incrocio fra funzioni-obiettivo e centri di responsabilità.. [3] La nota preliminare costituisce per lA.R.S. il documento di cognizione più rilevante degli "obiettivi generali perseguiti dalle politiche pubbliche di settore" (art. 1, comma 1, D.L.vo n. 279 del 1997) e in relazione ai quali, per il breve periodo, vengono dimensionate le risorse finanziarie appostate in bilancio per unità previsionali di base. [4] Il bilancio politico, infatti, elaborato per unità previsionali di base e non più fino al dettaglio dei capitoli, deve essere corredato dalla citata nota preliminare che, con il supporto degli elementi indicati negli allegati tecnici che la integrano (art. 1, comma 7, D.L.vo n. 279 del 1997), illustra il contenuto delle unità previsionali di base "con il rinvio alle relative disposizioni legislative", dando evidenza dei "programmi e dei progetti finanziati nell'ambito degli stati di previsione". [5] Tra le quali vengono individuate quelle in conto residui, quelle per le quali esiste una specifica destinazione normativa e per la cui effettuazione non debba procedersi ad alcuna ulteriore specificazione o scelta programmatica e/o di obiettivi, né alla determinazione di priorità operative, il complesso dei pagamenti effettuati mediante ruoli di spesa fissa, le spese obbligatorie e dordine. [6] Detto Servizio ha elaborato un apposito piano di lavoro che, in relazione alla duplice articolazione delle funzioni (supporto alla programmazione strategica, nonché alla verifica dell'attuazione degli indirizzi ed alla valutazione dei dirigenti generali) individua obiettivi, azioni da intraprendere, procedure operative, strumenti disponibili e soggetti coinvolti. Degno di menzione appare, inoltre, il documento "La valutazione ed il controllo strategico" elaborato dall'Ufficio di gabinetto, il quale appare utile guida organizzativa e metodologica per l'impianto della tipologia di controllo interno in questione. [7] Il Servizio in questione, oltre ad aver predisposto un piano operativo di lavoro analogo a quello citato alla precedente nota, ha concretamente avviato alcune azioni quali una prima valutazione sulla congruità degli obiettivi assegnati ai dirigenti generali, l'analisi dell'ultimo rapporto delle Agenzie di rating, l'analisi dell'affidabilità del sistema organizzativo dell'Assessorato, la progettazione del sistema di valutazione dei dirigenti generali. [8] Il Collegio degli esperti del Servizio di valutazione e controllo strategico dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è, addirittura, composto esclusivamente da tre avvocati. [9] Non a caso, in relazione a quanto osservato in precedenza a proposito della relativa composizione, proprio il Servizio di valutazione e controllo strategico dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca ha posto in essere alcuni comportamenti che sono apparsi lesivi delle responsabilità dirigenziali e, comunque, vietati dall'art. 1, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Sono stati richiesti, infatti, atti di competenza di un dirigente generale "prima dell'inoltro all'esterno", quasi si trattasse di una forma di controllo preventivo, e sugli stessi il Servizio ha prodotto per l'Assessore una relazione contenente osservazioni di legittimità e di merito che sarebbero eventualmente rientrati nella competenza dell'organo preposto al controllo di regolarità amministrativo-contabile. [10] Ogni obiettivo deve essere rilevabile con riferimento ad una specifica unità di misura contabile o extra-contabile (indicatori). [11] Il dirigente deve possedere, infatti, leve decisionali sufficienti a raggiungere lobiettivo. [12] V'è da segnalare che, nell'unico caso in cui ad un dirigente generale era stato contrattualmente attribuito un obiettivo "fisicamente" misurabile (evasione di tutti i ricorsi giacenti al 31.12.2001 entro il 31.10.2002), detto traguardo è stato oggetto di successiva "rinegoziazione" con notevole abbattimento del volume di arretrato da smaltire. [13] Nei contratti, per delimitare temporalmente la responsabilità dei dirigenti per il raggiungimento degli "obiettivi", in genere si fa riferimento all'intero periodo dell'incarico, cioè al triennio, salva in taluni casi la precisazione che "con successive determinazioni verranno individuati gli obiettivi da conseguire annualmente", determinazioni che non risulta essere state ancora assunte. In talune fattispecie, comunque, agli "obiettivi" contrattuali viene abbinato un termine, ma tali cadenze temporali appaiono poco significative in quanto per lo più connesse ad adempimenti previsti dalla legge. [14] Tale controllo, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è lo strumento principale della dirigenza posta al vertice dell'unità organizzativa interessata per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati. [15] E' stato prodotto un completo "Studio di fattibilità su controlli interni e controllo di gestione" sul quale la Corte si riserva di esporre le proprie valutazioni in sede di relazione definitiva. [16] Detti dipartimenti hanno opportunamente stipulato apposite convenzioni con un consulente esterno che sta provvedendo alla progettazione ed all'attività di supporto per l'attivazione del controllo di gestione anche su base informatica. [17] Presso i dipartimenti dell'Assessorato regionale del turismo, comunicazioni e trasporti. [18] Presso il Dipartimento della programmazione, ad esempio, è stato istituito un ufficio alle dirette dipendenze del dirigente generale "per il controllo strategico e per il controllo interno di gestione". Alcuni dipartimenti (interventi infrastrutturali, industria) utilizzano, invece, "Nuclei operativi di rilevazione", mentre altri ancora (dipartimento della formazione professionale, agenzia per l'impiego e la formazione professionale)hanno attribuito la funzione in questione alla segreteria del dirigente. [19] E' il caso dei dipartimenti della programmazione, delle foreste, delle finanze e credito, del lavoro, del fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica, nonché dei due dipartimenti dell'assessorato regionale del turismo, comunicazioni e trasporti. Merita in ogni caso particolare approfondimento l'esigenza che il personale preposto a svolgere il controllo di gestione sia in possesso di adeguata professionalità. [20] Relativamente a detto Ufficio speciale, la Corte ritiene di dover segnalare la necessità che allo stesso vengano al più presto fornite le necessarie risorse umane e finanziarie che, invece, allo stato non appaiono assolutamente adeguate rispetto alla delicatezza ed alla rilevanza dei compiti da svolgere. Urgente approfondimento, peraltro, meriterebbe il tema della collocazione istituzionale dell'Ufficio posto inopportunamente alle dipendenze dell'Assessore regionale destinato alla Presidenza. [21] Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri emessa in data 15 novembre 2001 e recante "Indirizzi per la predisposizione della direttiva generale dei ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2002". [22] A tal proposito la Corte ritiene di dover segnalare l'esigenza di procedere ad una determinazione delle funzioni-obiettivo più specifica di quella che si evidenzia nell'elenco allegato 2 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 approvato con la legge regionale n. 1 del 2002. A tal fine potrebbe rivelarsi particolarmente utile la "classificazione delle funzioni di Governo (COFOG)" recepita in ambito europeo con il regolamento del Consiglio n. 2223/96 del 25 giugno 1999. |