SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA SICILIA

 

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  sentenza n. 2028/2010 del 30 settembre 2010 - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana In tema di responsabilità di un dirigente medico in servizio presso un Ospedale civico per danno erariale della P.A. derivante dall’indebita percezione dell’indennità di esclusività

bullet   Sentenza n. 1783/2010 del 2 agosto 2010 – Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana In tema di responsabilità amministrativa per indebita percezione di contributi comunitari nel settore della pesca
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sentenza n. 899 del 22 giugno 2010: in materia di incarichi esterni

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  sentenza n. 1393 del 22 giugno 2010: in materia di inammissibilità dell'atto di citazione in giudizio a fronte dei recuperi effettuati in via di autotutela dall'amministrazione

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  sentenza n. 3082 del 4 dicembre 2009: afferma la responsabilità del rappresentante del socio pubblico che ha espresso il voto determinante nell’assemblea  di una società in house della Croce Rossa Italiana in relazione al conferimento di un incarico ad un revisore contabile, il quale all' atto della nomina e per tutto il mandato versava in conflitto di interessi con il soggetto conferente

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  Sentenza n. 2996/09 del 27 novembre 2009: in tema di responsabilità di un produttore zootecnico per danno erariale nei confronti del Ministero delle Risorse Alimentari e Forestali per illegittima fruizione di contributi comunitari

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ordinanza n. 218/09 del 14 ottobre 2009 (.PDF): solleva, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del d.l. 3 agosto 2009 n. 103, convertito nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, di modifica dell'art. 17, primi tre periodi, del comma 30-ter, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui prevede che “ Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale”

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  sentenza n. 2094/09 del 3 settembre 2009 : In tema di responsabilità di agenti penitenziari per danno erariale e all'immagine della P.A. per plurime condotte illecite con soggetti appartenenti ad organizzazione mafiosa

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Sentenza n. 1020 del 22 aprile 2009 - Sezione giurisdizionale per la Sicilia In tema di responsabilità per indebita percezione di contributi comunitari

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sentenza n. 1707 del 18 giugno 2008: in tema di danno indiretto per condanna al risarcimento danni derivante da responsabilità precontrattuale dell'amministrazione

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sentenza ordinanza n. 881 del 18 marzo 2008: afferma la giurisdizione della Corte dei conti in sede di azione esecutiva delle proprie sentenze rese in materia di responsabilità amministrativa

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 Sentenza n. 734/2008 del 4 marzo 2008:  Amministratori comunali - Copertura assicurativa per danni derivanti da responsabilità amministrativo-contabile - Illegittimità della delibera - Danno erariale - Sussiste

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 sentenza n. 63/2008 dell’8 gennaio 2008: Amministratori pubblici - dirigente tecnico presso la Soprintendenza - Crollo di bene di rilevante interesse storico architettonico ed artistico (cattedrale di Noto) - Negligenza inescusabile - Ripristino del bene ecclesiastico a carico del bilancio statale – Responsabilità – Sussiste

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 sentenza n. 1649 del 25 giugno 2007: 1. Giudizio contabile e di responsabilità amministrativa – attività istruttoria svolta dalle parti successivamente all’emissione dell’invito a dedurre – preclusioni – non sussistono. 2. Giudizio contabile e di responsabilità amministrativa – dichiarazioni rese da terzi informati sui fatti innanzi al Pubblico ministero – valore di prova testimoniale – non consentita – argomento di prova unitamente all’impianto probatorio – consentito. 3. Giudizio contabile e di responsabilità amministrativa – invito a dedurre – coincidenza con il successivo atto di citazione – esclusione – causa pretendi – immutabilità – necessità. 4. Giudizio contabile e di responsabilità amministrativa – atto di citazione – indicazione del profilo di colpa grave da parte del pubblico ministero – necessario per la condanna del responsabile – esclusione di un potere del giudice di correzione di refusi dell’atto di citazione – conclusioni in udienza del P.M. in udienza per correggere carenze dell’atto di citazione – non consentite. 5. Giudizio contabile e di responsabilità amministrativa – incarichi a personale esterno per l’espletamento di incarichi da parte di esperti legati da stretto rapporto fiduciario da parte del Sindaco – incarichi affidati a personale esterno fiduciario in base alla legislazione della Regione Sicilia – sindacabilità - esclusa – incarico di esperto per l’organizzazione di eventi artistici e di spettacolo – incarico fiduciario del sindaco – sussiste.

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 Sentenza n. 1488/2007 del 7 giugno 2007:  Azienda ospedaliera - Medico chirurgo – Responsabilità per danno erariale (lesione cagionata da mancanza di diligenza e prudenza nell’esecuzione di un intervento chirurgico) – Fattispecie - Esclusione

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 sentenza n. 626 dell’8 marzo 2007: il mancato raggiungimento di un obiettivo dovuto alla non corretta utilizzazione delle risorse umane e materiali, quale espressione di inefficienza del relativo modulo organizzativo, rientra nell'ambito della responsabilità dirigenziale e, pertanto, non costituisce ipotesi autonoma di illecito erariale; del resto, a seguito dell'evoluzione normativa e culturale che ha riguardato la complessiva organizzazione della Pubblica Amministrazione, sempre più interessata da riforme volte ad avvicinare il modello burocratico a quello privatistico, è emerso che il principio della responsabilità dirigenziale per poter operare concretamente presuppone un rapporto diretto fra disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie e risultati conseguiti, conseguentemente, non si può procedere all'individuazione di nuove ipotesi di illecito erariale qualora l'ordinamento preveda già gli strumenti per sanzionare disfunzioni verificatesi nell'ambito dell'organizzazione amministrativa

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sentenza n. 134 del 17 gennaio 2007: 1. Corte dei conti – giudizio contabile e di responsabilità amministrativa – giurisdizione contabile – società erogatrice di prestazioni specialistiche ambulatoriali con qualifica di soggetto preaccreditato con il SSN – assistenza sanitaria in forza di provvedimento di trasferimento di compiti dell’azienda sanitaria pubblica – giurisdizione contabile - sussiste. 2. Corte dei conti – giudizio contabile e di responsabilità amministrativa – prestazioni sanitarie rese da struttura privata preaccreditata – revoca del provvedimento di preaccreditamento – prestazioni rese antecedentemente alla revoca – danno erariale – non sussiste Con nota di Massimo Perin, magistrato della Corte dei conti

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 Sentenza n. 3198/2006 del 7 novembre 2006: il giudizio per l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 30, comma 15, della legge 289/2002 non è assimilabile ad un ordinario giudizio di responsabilità e, conseguentemente, non è vincolato al rispetto di quei passaggi procedurali imposti dall'art. 5 della Legge 19/1994 con nota di Massimo PERIN, magistrato della Corte dei conti, Prima effettiva applicazione della sanzione agli amministratori pubblici per il ricorso all’indebitamento per le spese correnti  

 sentenza n. 1644 del 29 giugno 2005: Responsabilità contabile e amministrativa – medico in servizio presso un’Azienda sanitaria locale – rapporto di servizio – sussiste – attività illecita svolta al di fuori del servizio – lesione all’immagine pubblica - non sussiste per mancata strumentalizzazione dell’attività pubblica.

- sentenza n.931/01/P pubblicata il 19 ottobre 2001: è il Giudice Unico delle Pensioni, in primo grado, con l'ordinaria procedura in pubblica udienza prevista per i ricorsi in materia pensionistica e con l'emanazione di una sentenza che definisce il giudizio, l'organo competente a conoscere, in sede di giudizio di ottemperanza, dell'inadempimento della P.A. per le proprie sentenze e ad impartire i necessari provvedimenti consequenziali.