Corte dei Conti Sezione - terza sezione giurisdizionale centrale d'appello - sentenza n. 523 del 18 novembre 2003 - Presidente Gaetano Pellegrino - Consigliere relatore Angelo De Marco – Procura regionale per l’Emilia Romagna c/ V.A. (avv.ti Vezzani, Pieraccini).

Giudizio di responsabilità amministrativa – appropriazione di denaro contante da parte impiegato Camera di commercio – danno erariale – sussiste – restituzione delle somme indebitamente sottratte – attualità dell’interesse all’azione da parte della Procura – non sussiste – richiesta ristoro spese legali sostenute dall’ente pubblico nel procedimento penale – improponibilità in sede di azione di responsabilità.

Una volta restituite le somme indebitamente sottratte da un dipendente pubblico alla propria amministrazione viene meno l'interesse della parte pubblica a coltivare ulteriormente la domanda risarcitoria.

Le spese sopportate dall’amministrazione per l'assistenza di un legale nell'istruttoria penale e in quella contabile conseguenti a un evento appropriativo di denaro pubblico sono spese attinenti ad altro procedimento, nella cui sede propria esse andranno eventualmente decise, con la conseguenza che ne risulta improponibile il reclamato ristoro in sede di azione di responsabilità.

SENTENZA

sul giudizio d' appello iscritto al n. 017422 del registro di Segreteria, ad istanza del Procuratore regionale per l'Emilia Romagna,

CONTRO

il Sig. V. Alberto, rappresentato e difeso in prime cure dagli avvocati Luigi Vezzani e Gian Luigi Pieraccini,

AVVERSO

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna3142/02/EL del 20 novembre/5 dicembre 2002.

Vista la sentenza appellata.

Visti l' atti d' appello, le memorie depositate, nonché tutti gli altri atti e documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 12 novembre 2003, con l'assistenza del segretario, Sig.ra Lucia Bianco, il relatore, cons. Angelo De Marco, il Pubblico Ministero, nella persona del vice procuratore generale dott. Pasquale Di Domenico, nonché l' avvocato Luigi Vezzani, difensore dell' appellato.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione in data 15 febbraio 2002 la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l' Emilia Romagna ha convenuto in giudizio il Signor Alberto V., per sentirlo condannare al pagamento a favore dell' erario della complessiva somma di lire 815.882.585, pari ad euro 421.368,19, oltre al degrado monetario, agli interessi e alle spese di giustizia, per essersi egli appropriato, nella sua qualità di dipendente della Camera di commercio di Ferrara, addetto allo sportello con compiti di cassa, di denaro contante versato dagli utenti per certificazioni e visure.

La Procura procedente ha dedotto, a sostegno della domanda, che il convenuto, nello svolgimento della sua attività, aveva ripetutamente sottratto, con fraudolenta manipolazione degli strumenti informatici adibiti alla registrazione dell'attività contabile, somme di denaro derivanti dagli incassi dell'ente e non riversate.

Egli si era in tal modo appropriato, in un arco di tempo ricompreso tra l' aprile 1998 e l'agosto 2001 (epoca del suo arresto in flagranza di reato) di complessive lire 487.257.000 (pari ad euro 251.647,24), di cui lire 369.700.000 (pari ad euro 190.934,11) per imposta di bollo e lire 117.557.000 (pari ad euro 60.713,12) per diritti.

A fronte di tale danno da sottrazione, al quale, secondo parte attrice, doveva aggiungersi quello di complessive lire 548.125.000 (pari ad euro 283.082,94) per sanzioni ed interessi maturati a carico della Camera di commercio per minore imposta dichiarata e dovuta per gli anni 1999 e 2000, nonché quello di lire 19.138.092 (pari ad euro 9.884,00) per spese di assistenza legale e di istruttoria contabile, risultavano restituite dal convenuto lire 238.637.500, pari ad euro 123.245,98.

Da qui la richiesta di condanna per la differenza, oltre il danno all' immagine, non quantificato in citazione, seppure indicato in lire 40 milioni in sede di notifica di invito a dedurre, con contestuale proposizione di ricorso per sequestro conservativo ante causam.

I primi giudici, considerando senz'altro provata la responsabilità del convenuto in ordine ai fatti per i quali egli è stato citato in giudizio, anche in relazione alle risultanze processuali scaturite in sede penale, hanno tuttavia favorevolmente considerato il comportamento positivo tenuto dallo stesso per rimediare alle conseguenze della propria azione dolosa, riconoscendo che egli aveva svolto uno sforzo apprezzabile per restituire quasi integralmente le somme sottratte.

L'ammontare delle restituzioni, rispetto alle sottrazioni effettuate di euro 251.647,25 è risultato essere di euro 244.538,78, come certificato dalla Camera di commercio di Ferrara con nota in data 7 ottobre 2002, con una differenza da restituire di euro 7.108,47: posta che la Sezione ha integralmente addebitato al convenuto.

Per ciò che concerne, poi, il danno all'immagine, la Sezione, tenuto conto del comportamento positivo successivamente serbato e della stessa circostanza dell'arresto in flagranza (“espressione comunque della capacità dell' ordinamento di colpire esemplarmente anche le più fraudolente violazioni dei doveri incombenti sui pubblici dipendenti”) ha ritenuto equo determinarlo nel complessivo importo di euro 1.000,00.

La condanna è stata in definitiva contenuta in euro 8.108,47, comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria fino alla data di pubblicazione della sentenza, con esclusione dal computo sia delle somme richieste dalla Procura per maggiore imposta di bollo, nonché per sanzioni ed interessi reclamabili dall' amministrazione finanziaria (il preteso danno è stato ritenuto incerto eventuale e futuro, oltreché riferito a contestazioni di pertinenza esclusiva dell' autore del reato e della Camera di commercio di Ferrara) sia di quelle sopportate per l'assistenza di un legale nell' istruttoria penale e in quella contabile (si è ritenuto trattarsi di spese attinenti ad altro procedimento, nella cui sede propria andranno eventualmente decise).

Avverso tali statuizioni favorevoli al condannato ha proposto ricorso la Procura regionale, appellandosi al generale principio, di cui la Sezione non avrebbe fatto applicazione, in base al quale, in tema di responsabilità amministrativa, “l' eventuale recupero delle somme imputate a danno erariale non ha rilevanza nella fase cognitiva del giudizio, sebbene in quella di esecuzione della sentenza di condanna”, onde pervenire alla determinazione del danno subito attraverso il rinvio, alla fase di esecuzione della sentenza, del danno ancora da risarcire.

La sentenza appellata non avrebbe sostanzialmente preso in considerazione tutte le somme versate dalla Camera di commercio all' Ufficio delle entrate, omettendo in particolare quelle relative agli interessi per ritardato pagamento dell'imposta, pari ad euro 13.971,09 ed avrebbe erroneamente considerato incerto il danno afferente alla sopravvenuta irrogazione della sanzione per l' omesso versamento d' imposta, determinata in via equitativa in euro 184.189,20; parimenti erronea, poi, sarebbe la mancata considerazione delle spese sostenute dall' ente danneggiato per la costituzione di parte civile e per l' azione revocatoria promossa a seguito della distrazione di un immobile da sottoporre a sequestro conservativo, indicata in citazione in euro 9.884,00 ma poi ascesa ad effettivi euro 11.609,96.

Di tale comportamento del convenuto, inoltre, si sarebbe dovuto tenere conto in sede di determinazione del danno all' immagine, per il quale la misura del risarcimento di soli mille euro è, ad avviso dell' appellante, meramente simbolica.

L' appellato Sig. V. Alberto si è costituito con memoria redatta dal difensore, avvocato Luigi Vezzani, il quale precisa che la sanzione tributaria irrogata alla Camera di commercio è stata condonata mediante versamento dell' importo di euro 18.418,24  che il suo assistito ha corrisposto all' ente, il quale ha a sua volta rinunciato ai pretesi interessi di euro 13.956,21: su entrambi i punti, quindi, dovrebbe essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Per ciò che concerne la richiesta di rimborso delle spese legali relative al procedimento penale, si sostiene da parte dell' appellato che correttamente essa è stata respinta, trattandosi di spese relative ad altro procedimento, estraneo al presente; per ciò che concerne, infine, il danno all' immagine, esso è stato giustamente limitato ad un importo minimo, in considerazione del comportamento dell' imputato, che, scegliendo di patteggiare la pena, ha contribuito ad eliminare ogni forma di strepitus fori, attenuando il clamore sulla vicenda; non può non rilevarsi, inoltre, che il convenuto è un impiegato di basso livello, privo di funzioni direttive o in qualche modo decisionali, nonché di qualsivoglia posizione “esponenziale” nell' ambito dell' Amministrazione.

Nella pubblica udienza odierna il rappresentante della Procura Generale ha insistito per l'accoglimento dell' appello, dichiarando che l'Ufficio della Procura non è a conoscenza dell'intervenuta definizione della pendenza tributaria; il difensore di parte appellata, richiamando la memoria di costituzione e la documentazione alla stessa allegata, da cui risulta l'attuale insussistenza di debiti della Camera di commercio di Ferrara nei confronti del Fisco, ha invece chiesto la reiezione dell'appello e la conferma della statuizione di condanna, nei termini quantitativi di cui alla sentenza impugnata.

Considerato in

DIRITTO

L'appello della procura regionale per l' Emilia Romagna avverso la sentenza della Sezione territoriale (che pure ha, sia pure solo in parte, accolto la richiesta di condanna del convenuto Sig. V. Alberto) prende spunto dall' affermazione di un principio di carattere generale, in base al quale in tema di responsabilità amministrativa, “l' eventuale recupero delle somme imputate a danno erariale non ha rilevanza nella fase cognitiva del giudizio, sebbene in quella di esecuzione della sentenza di condanna”, con conseguente definitiva determinazione del danno subito attraverso il rinvio, alla fase di esecuzione della sentenza, del danno ancora da risarcire.

In particolare, l' appellante si duole che il giudice non abbia ritenuto di prendere in considerazione tutte le somme versate dalla Camera di commercio di Ferrara all' Ufficio delle entrate, omettendo in particolare quelle relative agli interessi per ritardato pagamento dell' imposta, pari ad euro 13.971,09; lamenta poi che erroneamente sarebbe stato considerato incerto il danno afferente alla sopravvenuta irrogazione della sanzione per l'omesso versamento d' imposta, determinata in via equitativa in euro 184.189,20 e ritiene parimenti censurabile la mancata considerazione delle spese sostenute dall' ente danneggiato per la costituzione di parte civile e per l' azione revocatoria promossa a seguito della distrazione di un immobile da sottoporre a sequestro conservativo, indicata in citazione in euro 9.884,00 ma poi ascesa ad effettivi euro 11.609,96.

Di tale comportamento, poi, si sarebbe dovuto tenere particolarmente conto in sede di determinazione del danno all' immagine, per il quale la misura del risarcimento, stabilita in soli mille euro è, ad avviso dell' appellante, meramente simbolica.

Il collegio considera che le rimostranze di parte attrice risultano per una parte superate dalle evenienze sopravvenute, che hanno reso non più attuale l'interesse della parte pubblica al risarcimento di un ulteriore danno che, pur paventato, non si è però concretamente prodotto, per altra parte (relativa alla richiesta di rimborso delle spese legali e alla rideterminazione della misura del danno all' immagine) non condivisibili e quindi da respingere.

Risulta documentato in atti che la camera di commercio di Ferrara ha potuto giovarsi delle disposizioni di legge sul condono tributario, che le hanno consentito di definire le proprie pendenze con il Fisco con il versamento di una somma determinata complessivamente in euro 18.418,24; risulta altresì documentalmente provato che l'intero importo sopra menzionato è stato dal Sig. V. corrisposto all'ente, per il successivo pagamento all' Agenzia delle entrate.

Non sussistendo in atto pendenze ulteriori con l' Amministrazione finanziaria, nessun danno per tale titolo è stato risentito in concreto dall'ente, sicchè, proprio in forza del generale principio enunciato dalla Procura appellante, che questo collegio condivide, va constatato che è venuto meno l' interesse della parte pubblica a coltivare ulteriormente la domanda risarcitoria, riproposta in questa fase di riesame in termini non più compatibili con le vicende sopravvenute all' esito del giudizio di primo grado.

Per ciò che concerne le spese sopportate per l'assistenza di un legale nell'istruttoria penale e in quella contabile si condivide invece il giudizio della Sezione di primo grado, che ha ritenuto trattarsi di spese attinenti ad altro procedimento, nella cui sede propria esse andranno eventualmente decise, sicchè ne risulta improponibile il reclamato ristoro in questa sede di azione di responsabilità.

Infine, per ciò che concerne la misura (ritenuta invero esigua) del reclamato danno all' immagine, il collegio ritiene che, in assenza di precisi criteri di determinazione di tale danno, che parte attrice non ha fornito (omettendo, anzi, in citazione, qualsiasi quantificazione dell'entità di esso) correttamente il collegio ha tenuto conto, in sede di determinazione in via equitativa di tale posta, del comportamento processuale della parte e dello sforzo dalla stessa compiuto per porre rimedio al danno arrecato all' ente di appartenenza.

Conclusivamente, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata, con le precisazioni formulate in parte motiva, integralmente confermata.

Le spese relative a questo grado d' appello restano compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, respinge l' appello della Procura regionale per l' Emilia Romagna e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per le notifiche e gli altri adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre 2003.

            L' ESTENSORE                       IL PRESIDENTE

    F.to   Angelo De Marco                 F.to  Gaetano Pellegrino

 

Depositata in udienza il giorno 18 novembre 2003

 

IL DIRIGENTE

F.to D.ssa Rossana Bernardini