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CORTE DEI CONTI - SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO - Sentenza n. 2/2003 dell’8 gennaio 2003 (conferma sezione Lombardia n. 415/01 del 3.4.2001) – Pres. De Rose – Rel. Pensa – P. M. Tranchino - Procura Generale c/ P. R. (avv.ti Ribolzi e Romanelli). 1. Giudizio di responsabilità amministrativa –pendenza di giudizio penale e di giudizio contabile sui medesimi fatti – sospensione del processo contabile – non necessaria – definizione processo penale – non costituisce antecedente logico giuridico per il giudizio di responsabilità. 2. costituzione di parte civile dell’amministrazione danneggiata – ininfluente ai fini della prosecuzione del giudizio contabile – azione del p.m. contabile nel giudizio penale – difetto di legittimazione 1. Quando nei confronti della medesima persona pendano, contemporaneamente, un procedimento penale ed un procedimento contabile, quest'ultimo non deve essere necessariamente sospeso, sia perché la sospensione non risulta essere imposta da una specifica disposizione di legge, sia perché la definizione del procedimento penale non costituisce l'indispensabile antecedente logico giuridico del giudizio contabile, il quale si fonda sul diverso presupposto della violazione di obblighi di servizio e non di norme penali. 2. Una volta avvenuta la costituzione di parte civile nel giudizio penale da parte dell’amministrazione danneggiata, questa è del tutto ininfluente ai fini della prosecuzione del giudizio contabile, dal momento che costituisce principio ormai consolidato che la costituzione dell'amministrazione danneggiata, come parte civile nel processo penale, non ha efficacia preclusiva dell'azione di responsabilità amministrativo - contabile, anche se concernente gli stessi fatti materiali, giacché tale azione, dovendo essere proposta dal Procuratore regionale, non può essere esercitata nel giudizio penale nel quale egli non ha legittimazione alcuna. SENTENZAnel giudizio di appello iscritto al N.ro. 13834 del registro di Segreteria, proposto dal sig. P. R., nato a omissis, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Cesare Ribolzi, Paola Ribolzi e Guido Romanelli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Pacuvio n. 34, giusta procura a margine dell'atto di gravame, appellante,avverso la sentenza non definitiva della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia n. 44/01/R, emessa il 22 novembre 2000, pubblicata il 23 gennaio 2001 e notificata il 5 marzo 2001, contro il Procuratore generale della Corte dei conti ed il Procuratore regionale per la Regione Lombardia, appellati,RITENUTO IN FATTOCon la sentenza appellata, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia, interlocutoriamente pronunciando: 1) ha affermato la propria giurisdizione in ordine al fatto dannoso dedotto in giudizio, rappresentato dal presunto danno di £ 219.201.183 prodotto, nel periodo 1992 - 1994, dall'attuale appellante al Centro di Formazione Professione di Varese, del quale era stato direttore; 2) ha rigettato, siccome infondata, l'eccepita nullità dell'atto di citazione; 3) ha respinto, per carenza di presupposti, l'istanza di sospensione del giudizio in attesa della pronuncia del giudice penale in ordine al fatto contestato al convenuto; 4) ha disposto, con separata ordinanza, un supplemento istruttorio. Avverso detta sentenza ha proposto appello tempestivo il convenuto in primo grado, allegando la violazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111 della Costituzione, ravvisabile: A) nella mancata sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia del giudice penale sugli stessi fatti di cui è causa; sospensione ritenuta necessaria attese le peculiarità del caso specifico tutte proprie del giudice penale e l'impossibilità del convenuto di produrre documenti e prove a proprio favore al di fuori del processo penale, dato che la Regione Lombardia ha dichiarato che la ricerca della documentazione, richiesta dalla Sezione territoriale con propria ordinanza n.82/2000, non ha avuto esito positivo, ed essendosi la stessa Regione, nelle more del giudizio contabile, costituita parte civile nel giudizio penale chiedendo il risarcimento dei danni sia morali che materiali, il che renderebbe, altresì, inammissibile la presenza di due pronunce sulla stessa pretesa risarcitoria; B) nel rigetto dell'eccezione di nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. per carenza degli elementi di cui al n. 3 dell'art. 163 c.p.c. (determinazione della cosa oggetto della domanda) ed al n. 4 dello stesso articolo (esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con relative conclusioni), non essendo stati forniti elementi di prova di responsabilità nei confronti del P., apparendo la Procura basarsi solamente sulla relazione degli ispettori Tagliaferri e Pedrocchi, senza alcun riscontro obiettivo, e non dovendo la Sezione sopperire alle mancanze istruttorie del P.M. Al riguardo, con memoria depositata il 27 settembre 2002, la difesa dell'appellante pone in evidenza che sono state già tenute cinque udienze presso la Sezione territoriale e sono state emesse tre ordinanze per l'acquisizione di documenti, il che dimostrerebbe ancora una volta l'incompletezza dell'istruzione svolta dall'Organo requirente e la mancanza di prove oggettive, rafforzando la prospettata eccezione di nullità della citazione e la richiesta di sospensione del giudizio. Il Procuratore generale, con proprie conclusioni depositate il 5 luglio 2001, sostiene l'infondatezza dei motivi di gravame addotti, essendo incontestabile la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti anche quando il presunto danno alla finanza pubblica sia conseguenza di un comportamento che integri una fattispecie criminosa, né costituisce effetto preclusivo all'esercizio dell'azione del P.M. contabile l'avvenuta costituzione della P.A quale parte civile nel processo penale. In ordine poi alla nullità della citazione, l'Organo requirente pone in evidenza che l'entità del danno è stata determinata sia in relazione alla differenza accertata tra quanto introitato come trasferimenti e varie e quanto riversato in contabilità, sia in relazione a proventi procurati al Centro dallo stesso P. con attività extraistituzionali, sicché conclude per il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alle spese del giudizio. Nell'udienza pubblica, l'avv. Romanelli ha posto in evidenza che, nonostante ripetute udienze, non è stata ancora assunta alcuna decisione di merito, il che dimostrerebbe le difficoltà che si frappongono all'acquisizione di prove certe e la nullità dell'atto di citazione fondato, in effetti, soltanto sulle relazioni di due ispettori; secondo il difensore, quindi, ferma restando la giurisdizione della Corte dei conti, peraltro non contestata con il gravame, la necessità di acquisire prove certe giustificherebbe quanto meno la richiesta di sospensione del giudizio contabile in attesa della definizione di quello penale, tanto più che il convenuto contesta la sussistenza dei fatti posti a base della citazione, la Regione Lombardia ha dichiarato di non disporre della documentazione richiesta dalla Sezione territoriale e si è costituita parte civile, per cui potrebbe in ipotesi ottenere il pieno ristoro delle proprie pretese in quella sede con evidente carenza dell'interesse ad agire del P.R. in sede di responsabilità amministrativa. Concludendo, egli ha ribadito le richieste formulate con l'appello. Il rappresentante del P.M., a sua volta, premesso che la sentenza parziale non è stata impugnata per quanto attiene all'affermata giurisdizione del giudice contabile, ha escluso che l'atto di citazione sia affetto da nullità, essendo stato esattamente quantificato il petitum ed abbondantemente esplicitata la causa petendi con l'indicazione di tutta una serie di partite di danno, per cui si potrà discutere del merito, ma non della ritualità. Circa la contestata mancanza di documentazione probatoria, egli ha posto in evidenza che l'Organo requirente regionale in ben due occasioni ha depositato documenti a sostegno della domanda, la cui sufficienza o meno ai fini della prova sarà compito del giudice accertare. In ordine, poi, alla mancata sospensione del giudizio di primo grado, ha richiamato la sentenza di questa Sezione n. 262 del 12 settembre 2001, secondo la quale la sospensione obbligatoria per pregiudizialità del processo penale è prevista solo in via eccezionale con norme non suscettibili di applicazione analogica, mentre la sospensione facoltativa non sarebbe possibile, non esistendo alcuna norma che dia facoltà al giudice, sulla base ad un apprezzamento discrezionale, di sospendere il processo contabile in pendenza del processo penale, ferma restando la possibilità di pronunce interlocutorie contenenti adempimenti istruttori intesi ad acquisire ulteriori elementi di valutazione ai fini del decidere. Ciò posto, il rappresentante del P.M. ha ribadito le conclusioni scritte di rigetto del ricorso. L'avv. Romanelli, infine, ha brevemente replicato che la serie di ordinanze istruttorie emesse dalla Sezione territoriale lombarda dimostrerebbe che non è stata prodotta idonea documentazione probatoria dalla Procura regionale ed ha sostenuto che la sospensione facoltativa non è stata abrogata, sussistendo sempre l'autonomia del giudice nella conduzione del processo. In tale stadio la causa è stata ritenuta in decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO Con l'appello proposto, il convenuto in primo grado allega la violazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111 della Costituzione, ravvisabile: A) nella mancata sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia del giudice penale sugli stesi fatti di cui è causa; sospensione ritenuta necessaria attese le peculiarità del caso specifico tutte proprie del giudice penale e l'impossibilità del convenuto di produrre documenti e prove a proprio favore al di fuori del processo penale, dato che la Regione Lombardia ha dichiarato che la ricerca della documentazione, richiesta dalla Sezione territoriale con propria ordinanza n.82/2000, non ha avuto esito positivo, ed essendosi la stessa Regione, nelle more del giudizio contabile, costituita parte civile nel giudizio penale chiedendo il risarcimento dei danni sia morali che materiali, il che renderebbe, altresì, inammissibile la presenza di due pronunce sulla stessa pretesa risarcitoria; B) nel rigetto dell'eccezione di nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. per carenza degli elementi di cui al n. 3 dell'art. 163 c.p.c. (determinazione della cosa oggetto della domanda) ed al n. 4 dello stesso articolo (esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con relative conclusioni), non essendo stati forniti elementi di prova di responsabilità nei confronti del P.. La Sezione ritiene di dover esaminare preliminarmente l'eccepita nullità dell'atto di citazione nelle due ipotesi prospettate dall'appellante. Al riguardo, è ormai consolidato in dottrina e giurisprudenza che la nullità della citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., non ricorre quando il "petitum", inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e conclusioni delle parti (desumibile dalla situazione dedotta in causa, nonché dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio) in una valutazione complessiva anche del loro effettivo interesse, la quale costituisce apprezzamento di fatto (Cass. civ., III, 12/01/1996, n. 188). Nella fattispecie non è ravvisabile la prima ipotesi di nullità, avendo la Procura regionale chiesto la condanna dell'attuale appellante al pagamento della somma di £ 219.201.183, risultante della sommatoria delle nove poste indicate nell' atto di citazione quali indebite appropriazioni, né la seconda, essendo stata esplicitamente giustificata la chiamata in giudizio con la responsabilità del convenuto in relazione agli ammanchi suddetti, connessa all'ufficio di Direttore del Centro di Formazione professionale di Varese. Peraltro, la mancata esposizione nell'atto di citazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni (art. 163 n. 4 cod. proc. civ.) deve, comunque, ritenersi sanata dalla costituzione in giudizio del convenuto. (Cass. civ., I, 15/05/1996, n. 4514). In ordine alla mancata sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia del giudice penale sugli stesi fatti di cui è causa, le SS. UU. della Corte di cassazione (sentenza n. 1532 del 19 febbraio 1997) si sono espresse nel senso che la sospensione del processo è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da un'espressa disposizione di legge, ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Al di fuori di questi presupposti, (sempre secondo le SS.UU.) la sospensione cessa di essere necessaria e, quindi, obbligatoria per il giudice, ed è meramente facoltativa, sicché disporla o no rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Ne consegue che, allorquando pendano nei confronti della medesima persona, contemporaneamente, un procedimento penale ed un procedimento contabile, quest'ultimo non deve essere necessariamente sospeso, sia perché la sospensione non risulta essere imposta da una specifica disposizione di legge, sia perché la definizione del procedimento penale non costituisce l'indispensabile antecedente logico giuridico del giudizio contabile, il quale si fonda sul diverso presupposto della violazione di obblighi di servizio e non di norme penali. Con riferimento, poi, all'avvenuta costituzione di parte civile della Regione Lombardia, è appena il caso di ricordare l'assoluta ininfluenza ai fini della prosecuzione del giudizio contabile, giacché costituisce principio ormai consolidato che la costituzione dell'Amministrazione danneggiata, come parte civile nel processo penale, non ha efficacia preclusiva dell'azione di responsabilità amministrativo - contabile, anche se concernente gli stessi fatti materiali, giacché tale azione, dovendo essere proposta dal Procuratore regionale, non può essere esercitata nel giudizio penale nel quale egli non ha legittimazione alcuna (Sez. 2^ d'appello 9 febbraio 2000, n.38; Sez. 1^ d'appello 14 novembre 2000, n.331). Ciò è nell'ottica dell'assoluta reciproca autonomia dei giudizi e della diversità delle azioni esercitate (SS.RR. 18 aprile 1996, n.22/96), per cui non deriva alcun vincolo all'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile nemmeno dall' esistenza di un giudicato civile o penale, ivi compreso il lodo arbitrale (SS.RR. 24 gennaio 1997, n. 5/97). A tutto concedere, i limiti della proponibilità della domanda avanti al giudice contabile, in presenza dell'esercizio di analoga azione risarcitoria avanti al giudice penale e del conseguente pericolo di violazione del principio del ne bis in idem, attengono alla fase della valutazione degli effetti del giudicato penale di condanna, quali fatti estintivi o modificativi del danno fatto valere in sede contabile. Alla luce delle considerazioni che precedono, il gravame è privo di giuridico fondamento e, come tale, va respinto, con condanna alle spese del presente grado di giudizio. PER QUESTI MOTIVI La Sezione 1^ giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione o ragione, respinge l'appello indicato in epigrafe e condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio, che sino all'originale della presente sentenza si liquidano in € 138,42 (centotrentotto/42) Omissis |