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CORTE DEI CONTI - SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO - Sentenza n. 15/2003 del 14 gennaio 2003 (conferma sezione Lombardia n. 415/01 del 3.4.2001) – Pres. De Rose – Rel. Cerbara – P. M. Lener - Procura Generale c/ C. G. (avv.ti Crosta e Nespor). 1. Giudizio di responsabilità amministrativa – condanna alle spese delle parti private – potere discrezionale del giudice – azione di responsabilità amministrativa – natura risarcitoria con carattere sanzionatorio – condanna alle spese – riconoscimento della condotta produttiva di danno – sufficienza . 2. danno all’immagine del Corpo della Guardia di Finanza – gravissimi illeciti commessi dal proprio personale – sussiste. 1. Nel giudizio di responsabilità amministrativa la valutazione sull'entità dell'addebito delle spese processuali alle parti private (il P.M. ne è escluso per il carattere officiale della sua funzione nel processo) rientra nei poteri ampiamente discrezionali del giudice, che trovano gli unici limiti nel principio della soccombenza, nel senso del divieto di addebito anche parziale alla parte del tutto vittoriosa, e nella logicità e congruità, nel senso che sarebbe viziata una quantificazione dell'addebito sulla base di elementi inconsistenti, o erronei, o, che, comunque, secondo la peculiarità della fattispecie, fosse irragionevole. L’azione di responsabilità amministrativo-contabile, pur finalizzata al risarcimento del danno erariale, non è priva di carattere sanzionatorio in senso pubblicistico, in ragione dell’iniziativa del P.M., del carattere personale, dell’intrasmissibilità agli eredi, del potere del giudice di ridurre gli addebiti, ecc. ; a motivo di tale peculiarità di natura sostanziale non mancano di riflessi in sede processuale, con riferimento allo stesso concetto di soccombenza in ordine alla condanna alle spese ed alla relativa liquidazione, nel senso che a tale fine assume particolare rilievo che il giudizio si sia concluso con il riconoscimento che il soggetto ha posto in essere la condotta contestatagli produttiva di danno. 2. Sussiste il danno all'immagine del Corpo della Guardia di Finanza sulla base di elementi incontrovertibili relativi al pieno riconoscimento di gravissimi illeciti posti in essere dal proprio personale che abbia violato obblighi e regole di condotta, come quello di operare nell'interesse dell'amministrazione finanziaria, che per i militari della G.d.F. hanno un valore assoluto, avendo tale Corpo, tra i fini istituzionali, quello di provvedere alle prescritte verifiche tributarie in funzione dell'interesse dell'erario alla acquisizione delle imposte dovute dai singoli contribuenti. SENTENZAnel giudizio di appello in materia di responsabilità promosso dal Sig. E. S. avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia n. 415/01/R, depositata il 3 aprile 2001. Visto l'atto introduttivo del giudizio iscritto al n. 13972 di Segreteria, e gli altri atti e documenti di causa; Uditi nella pubblica udienza del 29 ottobre 2002 il Consigliere relatore Dott. Corrado Cerbara, il P.M. nella persona del Vice Procuratore Generale Dott. Alfredo Lener, nonché l'Avv. Cesare Crosta, su delega dell'Avv. Stefano Nespor, per l'appellante; Ritenuto in FATTOLa Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia con la sentenza n. 1458/98/R, depositata in data 11 novembre 1998, pronunziando parzialmente, condannava C. G., S. E., B. L. G. e B. A. - già, militari della G.d.F. in servizio presso il Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Milano - al pagamento nei confronti del Ministero delle Finanze della somma di lire 610.000.000, con interessi dalla condanna al soddisfo, rinviando al definitivo la pronuncia sulle spese, in accoglimento parziale dell'atto di citazione, in data 27 maggio 1997, del Procuratore regionale per la Lombardia. Con tale atto il predetto P.R. aveva chiesto la condanna dei sunnominati al pagamento in solido di lire 4.367.902.801, corrispondenti all'asserito danno subito dall'erario in relazione all'attività di verifica fiscale svolta nell'anno 1992 presso la Soc. “Dompè farmaceutici”, nel corso ed a ragione della quale, secondo gli atti di procedimenti penali iniziati presso l'Autorità giudiziaria ordinaria e militare, avevano illecitamente percepito dall'amministratore della Società la somma di lire 300.000.000, quale compenso per favorire la Società. Il P.R. articolava il complessivo danno sopra indicato nel modo seguente: A) lire 3.467.902.801 ( o, in subordine, lire 515.394.000 ) per mancate entrate tributarie; B) ritardo od impossibilità di effettuare ulteriori indagini tributarie da parte dei competenti uffici (per l'ammontare v. appresso, punto C) ); C) lire 300.000.0000 ( comprensivo del danno di cui al precedente punto B) ) per lesione degli interessi pubblici al buon andamento degli organi amministrativi ( art. 97 Cost. ), alla tempestività e legittima acquisizione delle risorse pubbliche ed al concorso alle spese pubbliche secondo il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.); D) lire 300.000.000 per mancato rispetto del rapporto sinallagmatico tra retribuzione percepita e prestazione effettuata, in violazione degli obblighi di servizio; E) lire 300.000.000 per il danno all'immagine. La Sezione con la sentenza di cui sopra - dopo aver affermato che dagli atti emergeva con chiarezza da parte dei predetti grave e doloso abuso delle funzioni a fini di lucro -, per alcune componenti del predetto danno erariale prospettate dal P.R. nell'atto introduttivo ( v. sopra, punti B) e C) ), escludeva la configurabilità del danno stesso. Per altre, provvedeva come segue: per la componente relativa a mancate entrate tributarie ( A ) disponeva l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori; per quella relativa al “mancato rispetto del rapporto sinallagmatico tra retribuzione percepita e prestazione effettuata” ( D ), condannava i convenuti al pagamento di lire 10.000.000; per il danno all'immagine subito dall'Amministrazione finanziaria ( E ), condannava gli stessi convenuti, in via equitativa, al pagamento di lire 600.000.000. Tutti i predetti condannati in primo grado proponevano appello avverso la sopraindicata sentenza n. 1458/98/R della Sezione giurisdizionale per la Lombardia (nelle parti relative alla condanna). La Sezione giurisdizionale per la Lombardia nel frattempo - proseguito il giudizio in seguito all'acquisizione degli elementi istruttori relativi all'ipotesi di danno per “mancate entrate tributarie” ( v. sopra ) -,a conclusione del giudizio stesso in primo grado, assolveva i convenuti in ordine alla relativa domanda del P.R. medesimo, per mancanza di tale fattispecie di danno collegabile alla condotta dei convenuti, condannando peraltro gli stessi a tutte le spese del giudizio, liquidate in lire 7.008.720, nella considerazione che l'azione promossa dal P.R. era stata in parte accolta. Con l'atto specificato in epigrafe, il Sig. E. S., rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Nespor, ha proposto appello avverso tale ultima sentenza, con riguardo alla condanna alle spese, adducendo, in primo luogo, che, essendo risultata parzialmente soccombente la Procura regionale, le spese di lite avrebbero dovuto essere compensate o comunque congruamente ridotte rispetto all'ammontare indicato; ed, inoltre, che la condanna alle spese dovrebbe essere riformata in caso di riforma della sopraindicata sentenza parziale, in accoglimento del sopraindicato appello proposto dai quattro sunnominati convenuti. Tale appello si concludeva con la sentenza n. 100/2002/A, depositata il 2 aprile 2002, di questa Sezione, che, per quanto riguarda lo S., accoglieva parzialmente l'impugnativa, confermando la condanna limitatamente al danno all'immagine, che peraltro veniva ridotta da lire 600.000.000 a lire 300.000.000, corrispondenti ad euro 157.937,00. Nelle sue conclusioni depositate l'11 settembre 2002, il Procuratore generale ha richiamato in primo luogo le risultanze dei procedimenti penali relativi alla verifica presso la Soc. “Dompè” e le relative sentenze da cui emergono le gravi responsabilità dello S. in ordine all'episodio corruttivo, nel quale lo stesso aveva svolto un ruolo preminente. Secondo il P.G., l'appello dello S. dovrebbe essere valutato, non solo in relazione alla voce di danno residua ( “mancate entrate tributarie” ), la cui sussistenza è stata esclusa dalla sentenza impugnata, ma anche e soprattutto alla luce della definizione del giudizio di merito relativamente alla voce di “danno all'immagine”. Conclusivamente, il P.G. - dopo aver fatto riferimento all'ampia discrezionalità del giudice in ordine alla statuizione sulle spese - ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alle spese del presente grado. Alla pubblica udienza, le parti sono rimaste sulle rispettive posizioni, ribadendo le argomentazioni svolte negli atti scritti e confermando le relative richieste. DIRITTO L'appello è infondato. 1.- La valutazione sull'entità dell'addebito delle spese processuali alle parti private ( il P.M. ne è escluso per il carattere officiale della sua funzione nel processo ) rientra nei poteri ampiamente discrezionali del giudice, che trovano gli unici limiti nel principio della soccombenza, nel senso del divieto di addebito anche parziale alla parte del tutto vittoriosa, e nella logicità e congruità, nel senso che sarebbe viziata una quantificazione dell'addebito sulla base di elementi inconsistenti, o erronei, o, che, comunque, secondo la peculiarità della fattispecie, fosse irragionevole ( cfr., fra le altre, Cass. Civ., Sez. I, 8 ottobre 1997, n. 9762; Cass. pen. 4 febbraio 1983; Cass. Civ., 6 novembre 1986, n. 6485; Cass. civ., Sez. lav., 14 marzo 1995, n.2949). In tali limiti il giudice non è vincolato dalla circostanza della soccombenza parziale, ma è libero di condannare la parte parzialmente soccombente all'intero ammontare delle spese de quibus. Il principio della soccombenza va riferito alla causa nel suo insieme con particolare e diretto collegamento all'esito finale, ed il giudice nell'esercizio del suo potere discrezionale può, o meglio deve, tener conto delle peculiarità della fattispecie. Tali principi, comuni al processo civile ed al processo contabile, acquistano un particolare significato in quest'ultimo, nel quale oggetto della controversia è un'ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile. Istituto che, pur finalizzato al risarcimento del danno erariale, non è privo di carattere sanzionatorio in senso pubblicistico (iniziativa del P.M., carattere personale e intrasmissibilità agli eredi, potere del giudice di ridurre gli addebiti, ecc. ). Tale peculiarità di natura sostanziale non manca di riflessi in sede processuale e con riguardo allo stesso concetto di soccombenza in ordine alla condanna alle spese ed alla relativa liquidazione, nel senso che a tale fine assume particolare rilievo che il giudizio si sia concluso con il riconoscimento che il soggetto ha posto in essere la condotta contestatagli, mentre si attenua la rilevanza della entità del danno erariale accertato, e della conseguente condanna, rispetto alle originarie richieste della parte pubblica. Del resto, è pur sempre il soggetto riconosciuto colpevole e condannato - a prescindere dalla entità della condanna - che con la sua condotta ha provocato l'iniziativa del P.M. a tutela dell'erario e dell'ordinamento. In tale linea di pensiero acquista rilievo la gravità della condotta e la natura dell'illecito posto in essere, nel senso che tali elementi ben possono validamente influire sulla condanna alle spese, sempre nel quadro globale di valutazione al quale si è fatto sopra riferimento. 2.- Con riguardo alla fattispecie in esame, il giudizio si è concluso con la condanna dello S. - come dagli altri convenuti - per “danno all'immagine” sulla base di elementi incontrovertibili relativi al pieno riconoscimento dei gravissimi illeciti posti in essere dai predetti in violazione di regole di condotta e di obblighi, come quello di operare nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria, che per i militari della G.d.F. hanno un valore assoluto, avendo tale Corpo, tra i fini istituzionali, quello di provvedere alle prescritte verifiche in funzione dell'interesse dell'erario alla acquisizione delle imposte dovute dai singoli contribuenti; esattamente l'opposto del fine perseguito dai convenuti nel caso della verifica alla S.P.A. Dompè, con il ruolo non secondario proprio dello S. che ricevette dall'Amministratore delegato Roberto Dompè, quale compenso per la verifica favorevole, l'intera tangente di 300.000.000, provvedendo poi a dividerla con gli altri militari coinvolti nell'illecito. Se è vero che alcune componenti del danno erariale, come configurate nella domanda attrice, non sono risultate sussistenti o comprovate, è parimenti vero che il danno ipotizzato per mancate entrate tributarie (che costituisce la componente più rilevante del complessivo danno come determinato nell'atto introduttivo del giudizio) si è rivelato insussistente unicamente perché l'Amministrazione finanziaria ha potuto svolgere e svolto in concreto, nei confronti della predetta Società, con riguardo agli anni 1990, 1991 e 1992 (relativi al periodo verificato dai predetti convenuti), tempestivamente, tutte le attività necessarie per la corretta determinazione degli imponibili tributari ai fini dell'imposta sul reddito e ai fini dell'I.V.A. Ciò è rilevante ai fini della liquidazione delle spese, anche perché rende ineccepibile l'iniziativa del P.R. di aver chiamato in giudizio lo S. (e gli altri militari coinvolti ) per il danno relativo a mancate entrate tributarie ( nonostante l'assoluzione in ordine al relativo addebito ), dato l'elevato grado di dannosità della verifica da essi effettuata, mentre è innegabile che il promuovimento del giudizio di responsabilità, anche con riguardo a tale componente del danno, è stato conseguenza imprescindibile della loro condotta illecita. 3.- Tenuto conto dei richiamati principi, la condanna dello S. all'intero ammontare delle spese processuali (in solido con gli altri condannati), da parte del primo giudice, è esente, in una visione globale della vicenda, dalle censure mosse dall'appellante, considerato, non solo e in primo luogo il fatto che il giudizio si è concluso con la condanna per il danno all'immagine in misura corrispondente al petitum della domanda attrice, ma anche il pieno e completo riconoscimento giudiziale - in linea con tale domanda - della illiceità della condotta dolosa del sunnominato, connotata da macroscopica violazione degli obblighi di servizio, nonché il fatto che la condotta stessa - unitamente a quella degli altri convenuti - è stata la causa dalla quale è scaturita di necessità l'azione del P.R., anche con riguardo alla componente di danno relativa a mancate entrate tributarie ( per la quale non vi è stata condanna ). L'appello dello S. deve, quindi, essere respinto. 4.- Le spese del presente grado seguono la soccombenza. P. Q. M. La Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello, definitivamente pronunciando - ogni altra deduzione ed eccezione respinta - rigetta l'appello specificato in epigrafe. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 142,34( centoquarantadue/34 ) Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 ottobre 2002. omissis |