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Relazione di Cinthia Pinotti, magistrato della Corte dei conti
Il mio contributo nella sessione odierna è fortemente delimitato nel suo oggetto,ragion per cui mi limiterò a pochissime notazioni.
La c.d. tutela cautelare è da sempre -come noto- e non solo
nel nostro processo al centro di un vivace dibattito dottrinale che
contrappone le ragioni di chi ritiene che si debba “far presto”(e
quindi anche a costo di sacrificare la pienezza della cognitio
anticipare al massimo gli effetti del provvedimento di merito ) e le
ragioni di chi ritiene che si debba far bene(e cioè che sin nella
fase cautelare debba essere salvaguardato il rispetto del diritto di
difesa e quindi della completezza della cognitio) valori che il
Calamandrei riteneva non conciliabili. La riforma del processo cautelare uniforme attuata dalla legge 353/1990 ha tentato una difficile opera di bilanciamento fra i due opposti interessi che ,in parte ,ha dato dei buoni frutti ma non ha del tutto esaurito i molteplici aspetti problematici.
La
disciplina codicistica ha avuto come noto l’ambizione di dettare
regole comuni per i procedimenti cautelari sia previsti dal codice
di rito che previsti da
altre leggi speciali ..(art.669 quaterdecies..).
[1]
Tuttavia detto tentativo di dettare regole uniformi
non si è rivelato raggiungibile nei casi in cui la particolarità
degli interessi tutelati in via cautelare ha giustificato il
permanere di alcune deroghe ,non secondarie ,rispetto alla
disciplina uniforme alcune delle quali hanno dovuto anche affrontare
vagli di costituzionalità…
[2]
Molti
problemi derivano poi dal regime della prova e dal vulnus che la
sommarietà della cognitio può arrecare al diritto di difesa (che
comprende sia il diritto di agire che quello di resistere..).
La
riforma ,come noto, ha in parte attenuato detti rischi da un lato
prevedendo la revocabilità del provvedimento per il mutamento di
circostanze,dall’altro e questo è l’aspetto più interessante,
prevedendo un maggior potere e controllo del giudice sulla prova e
quindi una deroga al principio dispositivo che vige nel processo
civile.
[3]
Malgrado
detti importanti interventi la
materia, come noto, permane molto fluida anche alla luce dell’entrata
in vigore della disciplina costituzionale del giusto processo ai
sensi dell’art. 111 della Costituzione.
Fatte
queste primissime e molto sintetiche
considerazioni credo che il primo interrogativo generale
al quale vada data risposta è se l’attuale
disciplina del sequestro conservativo contabile ,risponda
a quella esigenza di tutela
e di contemperamento/bilanciamento di interessi di rango
costituzionale cui la disciplina del codice di rito
ha in parte tentato di dare una risposta.
1. Il
primo dato da cui occorre partire è che ,per precisa scelta del
legislatore ,il sequestro conservativo contabile è l’unico mezzo
di cautela di cui può disporre il PM contabile al fine di
assicurare il soddisfacimento della pretesa creditoria.
Altro
dato certo è che,sempre per precisa scelta del legislatore,il PM
contabile è il dominus incontrastato
della iniziativa cautelare (nell’an,nel quando,nel quomodo,nel
quid…) senza alcuna possibilità di un intervento anche solo
integrativo ( e tanto meno sostitutivo )del giudice (su questo punto
che non è del tutto pacifico fra gli interpreti tornerò fra
breve..).
Quanto
pesano queste scelte
sulla effettività della tutela cautelare?
Iniziamo
dal primo aspetto.
Un
parallelismo normativo
tra la situazione del creditore di diritto comune ed il credito
nascente dall’azione di responsabilità intestata al PM contabile
non può che condurre a ritenere molto diversa (in senso deteriore)
la posizione di quest’ultimo.
Nel
nostro ordinamento come noto,la tutela del creditore di fronte a
comportamenti fraudolenti o negligenti del debitore è accordata
dall’azione surrogatoria (art.2900 c.c.),revocatoria (art.2901
c.c.) nonché dalla
misura del sequestro conservativo(artt.2905 e 2906).
[4]
I
tre istituti pur avendo in comune il fine di conservazione della
garanzia patrimoniale lo perseguono svolgendo funzioni diverse in
quanto ,mentre la surrogatoria è lo strumento che la legge appresta
al creditore per evitare gli effetti negativi che possono derivargli
dall’inerzia del debitore che omette di esercitare le opportune
azioni,dirette ad incrementare il suo patrimonio ,e la revocatoria
è finalizzata alla dichiarazione di inefficacia degli atti
dispositivi attuati dal debitore sui propri beni patrimoniali al
fine di sottrarli alla loro destinazione di garanzia,il sequestro
conservativo è la misura cautelare che il creditore può richiedere
al giudice di autorizzare nelle more di un giudizio di condanna
(ante causam o in corso di causa)sui beni del debitore ,laddove
sussista il fondato timore di perdere la garanzia del proprio
credito,con l’effetto di creare un vincolo giuridico sui beni del
debitore che comporta l’inefficacia relativa rispetto al
sequestrante degli atti di disposizione del bene stesso. E’
pacifico che per creditore si possa intendere anche il titolare di
un diritto di credito sottoposto a termine o a condizione
che può essere incerto in quanto oggetto di controversia
giudiziaria .
[5]
Ma
v’è di più.Non solo il creditore di diritto comune ha a
disposizione una pluralità di mezzi di conservazione della garanzia
patrimoniale che tra l’altro possono combinarsi tra loro (cfr.art
2905 secondo comma c.c. che prevede che il sequestro possa essere
richiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del
debitore,qualora sia stata proposta l’azione per far dichiarare l’inefficacia
dell’alienazione) ma lo stesso sequestro conservativo non è l’unica
misura cautelare a tutela del diritto di credito
in quanto,ormai,la giurisprudenza ammette la tutelabilità ex
art.700 c.pc. del diritto di credito laddove il
periculum sia la minaccia di un pregiudizio imminente ed
irreparabile ad un diritto assoluto del creditore a cui quel diritto
di credito sia strutturalmente connesso(es.diritto alla
salute..,crediti condizionati..quote di società di persone
(art.2270 c.c.) lo stesso caso di cui all’art.2905 secondo comma
c.c…).
[6]
Non v’è dubbio quindi che la posizione del PM contabile si presenti diversa dal creditore di diritto comune avendo a disposizione un solo strumento di conservazione della garanzia patrimoniale(il sequestro conservativo) che deve utilizzare anche a costo di una qualche “forzatura” del concetto di periculum in mora sia per cautelarsi dal rischio di una possibile insufficienza dei beni del debitore che da quello di possibili frodi e depauperamenti (ora se è vero che nell’ambito del periculum in mora assumono una valenza specifica gli elementi soggettivi,come si vedrà,è certo come detti elementi siano suscettibili di essere valutati in modo alquanto diverso allorquando il contesto normativo non preveda un rimedio nei confronti dell’atto di disposizione in frode).
Il
fatto abbastanza singolare è che mentre si registra una sostanziale
convergenza di opinioni sulla circostanza che la posizione del PM
contabile sia meno tutelata rispetto a
quella del creditore di diritto comune,tanto che da più
parti vengono sollecitati interventi legislativi che prevedano la
possibilità di agire con il sequestro anche nei confronti dei beni
ceduti a terzi e la possibilità per il Pm contabile
di proprie azioni revocatoria
o di simulazione di fronte al giudice ordinario nei confronti degli
atti di disposizione compiuti nel biennio antecedente all’inizio
del procedimento (ovvero l’inopponibilità degli atti dispositivi
a titolo gratuito..)
[7]
,le ragioni di detta minor tutela vengono poi fatte
discendere proprio
dalla “applicazione delle regole di diritto comune nella disciplina
processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti senza alcuna
deroga e senza alcuna misura di rafforzamento nella tutela del
credito erariale..”perseguendosi
l’illecito pubblico ed il fine sanzionatorio..con lo stesso
strumento di cautela patrimoniale dato al creditore di diritto
comune..”
[8]
In realtà come appena visto è proprio la mancata possibilità di applicare nella loro integralità le regole di diritto comune una delle possibili cause della (pretesa) minor tutela del credito erariale rispetto a quello “comune”,dal momento che ove si consentisse al Pm contabile anche attraverso un coordinamento con il Pm presso il giudice civile, ove ne ricorrano i presupposti, l’esercizio dell’azione revocatoria ovvero il sequestro nei confronti del terzo acquirente del bene,o addirittura un provvedimento ex art.700 c.p.c. la posizione del predetto potrebbe dirsi adeguatamente tutelata pur nel rispetto del necessario bilanciamento tra le ragioni della tutela del credito e quelle della certezza del regime di circolazione dei beni nonché dei diritti dei terzi che verrebbero irreparabilmente frustrate da una disciplina che prevedesse una generalizzata vis abtractiva della giurisdizione contabile in ragione della particolare natura pubblicistica del credito azionato e delle c.d. finalità sanzionatorie dell’azione di responsabilità amministrativa. [9]
Altro
aspetto sempre di carattere generale è quello che concerne la
titolarità dell’azione in cautelare in capo al Pm contabile .
L’art.5
comma due prevede infatti che “quando
ne ricorrano le condizioni,anche contestualmente all’invito il
Procuratore regionale può chiedere al Presidente della Sezione
competente a conoscere il merito del giudizio il sequestro
conservativo di beni mobili e immobili del convenuto comprese cose e
somme a lui dovute nei
limiti di legge”.
[10]
L’actio cautelare
molto opportunamente presuppone
un atto di impulso del PM (iniziativa di parte)che non può essere
integrato o sostituito dal giudice :il PM è
libero : -
sia nell’an (chiedere o meno
il sequestro conservativo);
-
sia nel quando
( scelta del tempo –fase processuale- in cui introdurre la
domanda cautelare ;
-
sia
nella indicazione dei soggetti presunti responsabili
nei cui confronti avanzare richieste cautelari ( ciò anche
nell’ipotesi di un processo con pluralità di parti );
-
sia nella scelta dei beni
da sottoporre a sequestro (con l’unico limite del rispetto sia pur
tendenziale di una proporzione tra valore dei beni sequestrati e
somma entro la cui concorrenza il sequestro è stato concesso
);
L’individuazione
della parte pubblica quale organo al quale in via esclusiva è
affidato il potere insindacabile da parte del giudice , di agire o
non agire in via
cautelare è del tutto coerente rispetto alla concezione nettamente
maggioritaria che in armonia con la scelta legislativa, vede nel
sequestro conservativo contabile un mezzo di tutela della garanzia
patrimoniale del creditore
[11]
.
Detta
ampia discrezionalità mal
si attaglia invece ad
una configurazione del sequestro (allo stato minoritaria)che
individua nello stesso una misura strumentale alla realizzazione
degli interessi collettivi sottesi all’azione di responsabilità
,facendosene discendere un obbligo per il PM contabile di sollevare
la questione incidentale (sic!)cautelare richiedendo l’emissione
del provvedimento di sequestro
con conseguente irretrattabilità dell’istanza .
[12]
Detta
tesi non solo facendo leva sul dato letterale esclude addirittura
che il Pm contabile possa essere considerato come “creditore”alla
stregua dell’art.671 c.p.c. ma enfatizzando la natura
sanzionatoria dell’azione di responsabilità giunge a considerare
la misura come una sorta di “sanzione anticipata” configurazione
che difficilmente si sottrarrebbe ad un giudizio di
incostituzionalità,peraltro già
avanzata in dottrina
[13]
ponendosi peraltro,per quel che riguarda l’irretrattabilità
,in aperto contrasto con la disciplina legislativa.
Molto
opportunamente invece il legislatore pur avendo a disposizione
modelli alternativi al processo cautelare uniforme disciplinato dal
codice di rito,in primis quello offerto dall’art.146 legge
fallimentare non ha ritenuto di dover derogare al principio della
domanda ,la cui violazione potrebbe arrecare un vulnus al principio
di difesa e la garanzia di terzietà del giudice (non così
come si vedrà si atteggia il potere di iniziativa del
giudice in ordine alla prova della sussistenza dei presupposti del
sequestro che è preordinato a colmare eventuali lacune istruttorie
ed al miglior accertamento dei fatti…).
Oltre
tutto,anche se il Pm come parte pubblica non risponde dei danni
potenzialmente derivabili dalla esecuzione di un sequestro a cautela
di un diritto poi dichiarato inesistente,urta contro basilari
principi di giustizia ipotizzare l’obbligatorietà dell’esercizio
di un’azione cautelare i cui presupposti possono essere accertati
solo dal Pm in ragione dei poteri istruttori allo stesso attribuiti nella fase c.d.
pre-processuale.
Dette
conclusioni non sembrano essere messe in discussione dalla legge
n.97 del 2001 - Norme sul rapporto tra procedimento penale e
procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei
confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche-che all’art.7
prevede che la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei
confronti dei dipendenti indicati nell’art.3 …è comunicata al
competente Procuratore regionale della Corte dei conti affinché
promuova entro trenta giorni l’eventuale procedimento do
responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato “dal
momento che,come correttamente osservato la norma non connota come
obbligatoria ma come eventuale l’azione di responsabilità.
[14]
Lo
stesso dicasi per la previsione contenuta nell’art.6 comma 2:”nel
caso di condanna per delitti di cui al capo I del titolo II del
libro secondo del codice penale commessi a fini patrimoniali,la
sentenza è trasmessa al procuratore generale presso la Corte dei
conti perché proceda ad accertamenti patrimoniali nei confronti del
condannato “ che non compromette ,neppure in dette ipotesi,la
necessaria strumentalità degli accertamenti rispetto al presumibile
ammontare del credito risarcitorio (che potrebbe essere superiore al
valore complessivo dei beni costituenti il profitto,il prodotto o il
prezzo del reato) anche ai fini delle autonome
valutazioni dell’organo requirente circa la sussistenza dei
presupposti per la richiesta di misure cautelari ante causam o in
corso di causa.
[15]
Conclusivamente
ritornando all’interrogativo da cui si era partiti è da ritenere
che l’attuale disciplina del sequestro conservativo contabile non
contemperi adeguatamente le esigenze di effettività di tutela del
credito erariale e di garanzia del diritto di difesa ,ma non per il
suo essere modellata sulla disciplina di diritto comune ,ma al
contrario per la mancata previsione dell’esercizio di
mezzi di tutela ,normalmente esperibili dal creditore di
diritto comune .
Al
contrario,non costituisce un limite di effettività della tutela
cautelare il principio della domanda e l’aver individuato nel Pm
contabile l’unico organo legittimato all’esercizio
(insindacabile nell’an ,quando e quomodo )dell’azione cautelare.
2. Le
considerazioni di carattere generale sin qui svolte (de iure
condendo)debbono però essere verificate anche alla luce della
disciplina vigente onde stabilire se ed in quale misura la stessa
si discosti dal modello processual -civilistico .
Come
osservato (Scoca)i presupposti per la concessione del sequestro
conservativo sono gli stessi richiesti per il sequestro conservativo
disciplinato dagli artt.2905 –2906 c.c. e 669 bis e ss c.p.c.,in
particolare il fumus boni juris ed il periculum in mora .
E’
evidente peraltro che la particolare natura del credito azionato dal
Pm contabile la cui ontologica esistenza e quantificazione dipendono
da una serie di elementi accertabili
definitivamente solo in sede giudiziale con cognizione piena,
influisce sul modo di intendere l’uno e l’altro requisito.
Fumus
boni juris.
Il
concetto di fumus al di là delle espressioni utilizzate dalla
giurisprudenza è quello che si ricava dalla nozione,sempre
valida,che ne ha dato Calamandrei “..la cognizione cautelare si
limita ad un giudizio di probabilità e di verosimiglianza.Accertate
l’esistenza del diritto è funzione del provvedimento
principale:in sede cautelare basta che l’esistenza del diritto sia
verosimile..”
Se sul piano teorico la definizione appare chiara sul piano pratico come noto,la dottrina più attenta non ha mancato di osservare che per attenuare i rischi connessi alle ridotte garanzie delle parti nella fase cautelare non è possibile la concessione di una misura cautelare sulla base delle semplici allegazioni di una delle parti (Proto Pisani) che dovranno essere sempre confrontate anche con le eccezioni che il resistente potrà sollevare.
Anche
in relazione al sequestro contabile è stato osservato che:”sembrerebbe
opportuno che nel procedimento cautelare contabile,da una parte il
Pubblico Ministero ,in ragione anche della sua obiettiva funzione
che ha di realizzazione dell’ordinamento giuridico
debba sottoporre alla valutazione del giudice qualcosa di
più di una verosimile (credibile)richiesta della sua pretesa,e
quindi,una serie di circostanze e di dati che possano più che
ragionevolmente fra ritenere molto probabile la fondatezza della
medesima e dall’altra il giudice dovrebbe sentirsi stimolato a
ridurre la sommarietà della cognizione in tema di fumus boni juris
onde limitare,di fatto,il ribaltamento del processo di merito.Pur
nella sommarietà del procedimento dovrebbe cioè essere svolta una
cognizione più approfondita in fatto e non solo in diritto”
[16]
.
E’
chiaro che il discorso sul fumus così
correttamente impostato
si sposta sul piano probatorio che è il terreno più
insidioso.
E’
noto infatti che una delle più vistose deroghe al codice di rito
apportata dalla legge 19/1994 è quella che
attiene alla (normale ) autorizzazione in via provvisoria del
sequestro inaudita altera parte .
Infatti
,come correttamente
fatto notare ,il legislatore speciale ha strutturato il procedimento
cautelare contabile esclusivamente sul modello del contraddittorio
posticipato (che invece rappresenta l’eccezione nel sistema
codicistico).La ratio dell’opzione legislativa sarebbe da
ricercare nella particolare articolazione del giudizio di
responsabilità amministrativo-contabile nel quale come noto,assume
pregnante rilievo la fase pre-processuale delle indagini svolte dall’Ufficio
del Procuratore regionale,volte ad acclarare la sussistenza delle
condizioni per l’esercizio della relativa azione.Questa fase che
in passato aveva un rilievo esclusivamente interno –poiché i
presunti responsabili ne avevano conoscenza solo con la notifica
dell’atto di citazione e dunque ,se ed in quanto venisse
esercitata nei loro confronti l’azione di
responsabilità-attualmente con l’introduzione dell’invito a
dedurre viene esteriorizzata in un momento precedente .Pertanto
dovendo l’invito a dedurre essere notificato al presunto
responsabile prima dell’emissione dell’atto di citazione e ,di
conseguenza,prima o al più contestualmente,all’istanza di
sequestro formulata ante causam,la possibilità che l’azione
cautelare possa essere pregiudicata dalla previa convocazione della
controparte sarebbe in re ipsa,in quanto,il sequestrando avrebbe a
disposizione un tempo sufficientemente lungo per sottrarre i beni
alla garanzia del credito .
[17]
In
detti termini la ratio della disciplina derogatoria non violerebbe l’art.3 e l’art.24 della Costituzione perché
giustificata dalle esigenze di cautela del credito erariale e dalla
possibilità che il contraddittorio e quindi il diritto di
difesa,possa essere esercitato in un momento successivo in sede di
conferma,modifica o revoca del provvedimento.
Detta
tesi,senza dubbio condivisibile,ed avallata anche dalle Sezioni
Riunite (decisione 6 QM del 29 luglio 1994) non fuga peraltro alcune
perplessità che derivano dal fatto che,potendo la richiesta di
sequestro essere avanzata contestualmente all’invito ,e quindi
ancor prima che il PM procedente abbia potuto tener conto delle
osservazioni ed allegazioni difensive della controparte ,il fumus
boni juris non potrà che emergere dalle sole allegazioni del Pm
sulla base di prove assunte nel corso dell’istruttoria in assenza
del contraddittorio.
La
prova del fumus viene quindi ad essere di fatto
“sacrificata” dalle ragioni del periculum in mora che
sono molto consistenti a causa della mancata possibilità di
sperimentare idonei rimedi nei confronti di possibili atti
di disposizione compiuti dal presunto responsabile nel
periodo sospetto ( tra la notifica dell’invito a dedurre e l’instaurazione
del processo di merito).
D’altro
canto dal bilanciamento degli interessi in conflitto emerge
chiaramente che l’entità del pregiudizio che riceverebbe il
credito erariale qualora venisse meno la garanzia è di gran lunga
superiore all’entità del pregiudizio che la concessione del
sequestro arreca al debitore considerato
il fatto che il vincolo di indisponibilità sui beni può venir meno
in sede di giudizio di conferma,modifica o revoca.
Come
si conciliano peraltro, le esigenze di cautela con quelle del
diritto di difesa?
Ritengo
che la soluzione più corretta
sia quella che porti a rivalutare il ruolo del giudice nel
controllare la sussistenza in punto di fatto di entrambi i
presupposti del sequestro ,sia nella fase della concessione della
misura con decreto
motivato inaudita
altera parte sia ,a maggior ragione ,nella fase
della conferma modifica o revoca ,in contraddittorio,di
competenza del giudice designato.
In
particolare dovrà prestarsi la massima attenzione nella
individuazione del periculum in mora ,che non potrà essere
ravvisato nella semplice sproporzione tra patrimonio del debitore ed
entità del credito risarcitorio fatto valere ma dovrà anche tener
conto di elementi di tipo soggettivo da accertare non solo sulla base delle allegazioni del Pm ma se
del caso anche attraverso autonome iniziative del giudice .
[18]
Non
bisogna infatti dimenticare che ,come osservato,la disciplina
cautelare uniforme dettata
dal codice di rito prevede il venir meno del potere dispositivo
delle parti in ordine alle prove,spettando al giudice cautelare
di individuare modalità e tipologie di atti di istruzione
indispensabili.
Ora,è
abbastanza singolare che una previsione analoga a quella del codice
non sia stata riprodotta dal legislatore speciale ,tanto più che
nel processo di responsabilità amministrativa il giudice ,già
dispone di penetranti poteri di iniziativa (c.d. potere sindacatorio)in
ragione della particolare natura pubblicistica degli interessi
tutelati.
Fra
le due possibili interpretazioni e cioè quella secondo cui ,il
silenzio della normativa speciale sul punto,sarebbe espressione di
una deroga alla disciplina codicistica
con conseguente preclusione di poteri di iniziativa e
controllo della prova da parte del giudice contabile (consentiti
invece al giudice civile) e quella che invece ritiene pienamente
compatibile il rinvio dinamico al codice di rito,ritengo che
debba senza dubbio essere privilegiata la seconda.. anche per le
aberranti conseguenze cui potrebbe condurre la tesi volta ad inibire
al giudice contabile un potere di iniziativa integrativo o
sostitutivo di quello del pm nella fase cautelare .
[19]
[1]
Sono noti gli aspetti più salienti della nuova
disciplina codicistica della tutela cautelare che ha inciso: -sul piano del diritto di difesa: a)
prevedendo un mezzo immediato di reclamo avverso il procedimento
giudiziale sia esso positivo e,dopo un intervento della Corte
Costituzionale(sentenza n.253/1994) sia negativo
che nel previgente sistema
non era previsto con conseguenze estremamente pregiudizievoli per
entrambe le parti ; b)prevedendo
come regola quella del necessario contraddittorio delle parti e
come eccezione quella del provvedimento pronunciato inaudita
altera parte (soggetto comunque entro breve tempo a conferma
modifica o revoca in contraddittorio). Il sistema previgente
consentiva anche alla pronuncia adottata inaudita altera parte di
mantenere i propri effetti fino a che non fosse revocata con
sentenza passata in giudicato; -sul piano della stabilità della misura: a)prevedendo
la revocabilità e modificabilità del provvedimento cautelare ai
sensi dell’art.669 decies c.p.c.al verificarsi di mutamenti di
circostanze (che possono consistere sia nella sopravvenienza di
fatti nuovi inesistenti al momento dell’emanazione della misura
cautelare,sia nella allegazione
di fatti preesistenti non allegati nonché nell’emersione di
prove nuove nel processo a cognizione piena che introducono nuovi
elementi nella valutazione della probabile esistenza del diritto e
del periculum in mora); b)prevendendo
la cessazione degli effetti del sequestro con la sentenza di primo
grado che dichiara inesistente il diritto a tutela del quale era
stata concessa la misura cautelare; -sul piano dell’autonomia della azione cautelare rispetto a
quella di merito: a)eliminando
il giudizio di convalida che aveva ad oggetto la verifica della
sussistenza dei presupposti della tutela cautelare.
[2] Ci si riferisce alle ipotesi di cui all’art.146 legge fallimentare in cui spetta al giudice delegato nell’autorizzare il curatore a proporre l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci direttori generali e liquidatori della società fallita, disporre le opportune misure cautelari e cioè,come si ritiene pacificamente un sequestro conservativo.La Corte costituzionale con sentenza dellì8 maggio 1996 n.148 ha respinto le censure di incostituzionalità sollevate dal Tribunale di Pistoia per contrasto con gli artt.3 e 24 cost. Altra ipotesi derogatoria è quella prevista dall’art.156 c.c. Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra coniugi-che prevede che in caso di inadempienza all’obbligo di prestare gli alimenti il giudice possa disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato..
[3]
L’art.669 sexies primo comma prevede che nel
contraddittorio delle parti il giudice procede nel modo che
ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in
relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento
richiesto,mentre nel caso in cui provveda inaudita altera parte
può assumere se occorra sommarie informazioni . Nell’ambito di
questa istruttoria deformalizzata e nel rispetto del principio
dell’onere della prova ai sensi dell’art.2769 cc il giudice
potrà prendere in considerazione documenti ,potrà sentire
testimoni senza la necessità della formulazione dei capitoli di
prova, potrà assumere informazioni da uffici ed ufficiali
pubblici svolgere o disporre ispezioni
di cose o luoghi,espletare l’interrogatorio libero delle
parti,disporre verifiche o indagini di consulente tecnico
e potrà decidere anche sulla base di semplice presunzioni.
[4] Come si ricorderà l’origine storica dei tre istituti è molto diversa:l’azione revocatoria (actio pauliana )era già contemplata dal diritto romano,ed anche l’azione surrogatoria trova un precedente nella missio in bona dei creditori che faceva seguito ad una sentenza di condanna nel corso della quale veniva nominato un curatore scelto fra i creditori che era autorizzato a perseguire per via di azione i debitori del debitore.Il sequestro invece come osserva G.Chiovenda,Principi di diritto processuale civile..nasce in Italia in epoca barbarica. [5] Osserva Proto Pisani,Lezioni di diritto processuale civile,Napoli 1996 pag.675 ss che ..contro il pericolo di insolvenza il creditore ha un rimedio preventivo ..il sequestro conservativo,…ha pure un mezzo per valorizzare il patrimonio del debitore per conservarne il valore nonostante l’inerzia del titolare…ed infine ha un mezzo per riparare alle conseguenze della frode con la quale fossero stati fatti sparire i beni…..
[6]
La
giurisprudenza ha aderito ,sia pur tardivamente alle tesi da tempo
sostenute dall’Andrioli che
contrariamente a quanto sostenuto dal Satta ,ha sempre posto in
evidenza come l’irreparabilità non ricorra solo quando il
pregiudizio non sia suscettibile di reintegrazione in forma
specifica o perché il risarcimento non sia suscettibile di una
valutazione patrimoniale,ma anche quando sussista uno scarto tra
la soddisfazione integrale del diritto ed i risultati ottenibili
attraverso i rimedi ordinari. [7] Così M.Sciascia,op.cit… [8] Sembra questa la posizione di S.Pilato,La responsabilità amministrativa,Padova 1999,pag.299 ss.
[9]
Come noto le
Sezioni Riunite si sono dovute pronunciare in sede di risoluzione
di questioni di massima con la sentenza 24 QM del 16 gennaio 1996
affermando il principio di diritto secondo cui il giudice
competente a ricevere la dichiarazione del terzo debitore è il
giudice contabile.Nel caso della mancata
o contestata dichiarazione invece,le Sezioni Riunite hanno
affermato che l’accertamento dell’obbligo del terzo è fase
cognitiva avulsa dal procedimento cautelare e quindi estranea alla
giurisdizione contabile. Correttamente,peraltro
al giurisprudenza ha distinto tra una cognizione di tipo
incindentale sulle eventuali pretese del terzo legittimente una
sua partecipazione nel giudizio contabile
anche tramite l'intervento in giudizio ex art.105 c.p..c
rispetto alle vere e proprie azioni di revindica di competenza del
giudice ordinario (cf.sez.II n.78 del 12.12.1997)
[10]
La norma
prevede inoltre (comma terzo)“Sulla
domanda il Presidente della Sezione giurisdizionale regionale
provvede con decreto motivato
e procede contestualmente a : a)fissare l’udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice designato entro un termine non superiore a 45 giorni; b)assegnare
al procuratore regionale un termine perentorio non superiore a
trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto”.
[11]
Osserva
correttamente F.P.Romanelli,Il procedimento cautelare contabile in
Riv.Corte dei conti,Parte IV,n.6/96 pag.408 ss.:”Il legislatore della riforma ha evidentemente ritenuto
necessario conservare in capo al PM contabile la possibilità di
avvalersi di quello che è il mezzo tipico della garanzia
patrimoniale generica sui beni del debitore,con ciò
dunque,mostrando chiaramente da un lato,di considerare l’azione
pubblica per il ristoro del danno patito dall’erario ..ontolologicamente
identica ,o quanto meno,non dissimile-almeno sotto tale profilo
-da quella del creditore comune per il soddisfacimento del suo
credito,ed in qunato tale-meritevole della stessa tutela
processuale ;dall’altro tuttavia di reputare questo come l’unico
procedimento cautelare attivabile nel giudizio di responsabilità
amministrativo-contabile:dal
che possono trarsi utili indicazioni (ed in favore della natura
patrimoniale risarcitoria)nella non mai sopita,ora anzi più che
mia viva,disputa sulla natura della resposanbilità che ne occupa”.
Identica è la posizione
espressa da F.G.Scoca,La responsabilità amministrativa e il suo
processo,Padova,1997 pag.452 ss.;S.Annunziata,Il procedimento
cautelare nel giudizio di responsabilità,in Amministrazione
e contabilità dello Stato e degli enti pubblici,anno XVIII,n.1/1996;A.Riccò,Il
procedimento cautelare contabile nel quadro del decentramento
giurisdizionale della Corte dei conti,in Riv.Corte dei conti
n.6/1993,p.266 ss.;M.Sciascia,Il sequestro conservativo nel
giudizio contabile:Aspetti problematici,in Riv.Corte dei
conti,2/1995 p.323.Negli stessi termini ,sia pur con diverse
motivazioni si esprime la giurisprudenza che esclude ,in linea di
massima che il sequestro contabile abbia una finalità “sanzionatoria/repressiva”
quanto quella di garantire l’integrità del patrimonio del
debitore (cfr.Sezione giur.Sicilia ord.67 del 7.6.1999).
[12]
La tesi è
sostenuta da R.Ursi,Considerazioni sul sequestro conservativo
contabile,in Dir.Proc.Amm,1/1998 pag.67 ss. che così si esprime:”Infatti
al di là del dato normativo,che induce a ravvisare una sorta di
facoltatività,si dovrebbe configurare una sorta di potere/dovere
del procuratore,il quale,nei casi in cui si ravvisi la
inadeguatezza della garanzia patrimoniale,ha l’obbligo di
sollevare la questione incidentale cautelare richiedendo l’emissione
del provvedimento di sequestro.Ulteriore corollario è l’irretrattabilità
dell’istanza ,in quanto,come si preciserà in seguito,afinchè
il sequestro possa essere disposto è necessario che l’organo
requirente,già al momento della richiesta,possieda sufficienti
cognizioni circa la sussistenza delle principali condizioni che
legittimano l’azione cautelare”.
[13]
Osseva
M.Sciascia,op.cit.che
“da un autorevole studioso (Palma)si ritiene in primo luogo che
il diritto alla difesa di cui all’art.24 cost.venga violato
dalla suddetta normativa ordinaria,in quanto ,la amncata
conoscenza dell’effettivo contenuto dell’addebito non consente
alla difesa di influire con adeguati mezzi difensivi sull’esito
del giudizio stesso;in secondo luogo si giuduica assente nella
procedura de qua finalità realmente cautelari tanto da
configurarsi-in violazione dell’art.27 cost. e del principio di
non colpevolezza da esso sancito-un’applicazione di misure
sostanzialmente sanzionatorie che anticipano la pena che
eventualmente dovrà essere inflitta”…..Osserva Sciascia in
replica a dette considerazioni che..”il giudizio di
responsabilità non ha natura sanzionatoria in senso proprio,ma
meramente risarcitoria,presupponendo necessariamente un danno e
tendendo alla reintegrazione patrimoniale e finanziaria dell’ente
pubblico…Il sequestro,inoltre,è misura non anticipatoria di una
susseguente prevedibile condanna ad una pena ma conservativa della
garanzia generica offerta dal debitore con il suo intero
patrimonio al fine di assicurare la pretesa creditoria..”
[14]
Così
S.Nottola,I rapporti tra procedimento penale e procedimento di
responsabilità amministrativa e gli obblighi di comunicazione dei
procedimenti penali e delle sentenze di condanna al Procuratore
regionale presso la Corte dei conti,in corso di pubblicazione. [15] Sul punto vedi ampiamente S.Auriemma,Accertamenti patrimoniali ai sensi dell’art.6 legge n.97/2001:destinatario,oggetto e modalità investigative,in corso di pubblicazione…
[16]
Così
testualmente S.Annunziata,op.cit. [17] Così F.P.Romanelli,op.cit.
[18]
E’nota la
massima stereotipata secondo cui il periculum in mora può essere
desunto anche alternativamente sia da elementi oggettivi
concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità
del credito,sia da elementi soggettivi,evincibili dal
comportamento processuale o extraprocessuale del debitore che
lasci presumere che questi al fine di sottrarsi all’adempimento
ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale
deprezzamento del suo patrimonio sottraendolo all’esecuzione
forzata . In realtà se si va al di là delle mere formule ci si
avvede di come non sia facile,anche per la grande eterogeneità
delle fattispecie che possono dar luogo all’azione di
responsabilità ,dare una puntuale dimostrazione dell’esistenza
dell’elemento soggettivo (che in teoria dovrebbe postulare una
imputazione di danno a titolo di dolo..).Quanto alla semplice
sproporzione tra entità del credito e capacità patrimoniale se
questa di per sé sola legittimasse il sequestro conservativo
determinerebbe una disparità di trattamento tra titolari di
patrimoni modesti (che verrebbero automaticamente assoggettati a
sequestro) e titolari di patrimoni più consistenti ,difficilmente
giustificabile. [19] La dottrina non si è in verità occupata di detto aspetto,ad eccezione di Romanelli,op.cit.. che però,pur rilevando la discrasia fra i due corpi normativi non prende nettamente posizione a favore dell’una o dell’altra tesi. Quanto alla giurisprudenza,pur riscontrandosi una progressiva maggiore attenzione ai temi della prova ,anche a causa delle continue sollecitazioni in tal senso provenienti dalle parti convenute,è nota la riluttanza all’assunzione di prove dirette. |