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SENATO
DELLA REPUBBLICA 518a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2004 (Pomeridiana) _________________ Presidenza del vice presidente CALDEROLI, indi del vice presidente DINI
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PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 10.102, 10.103, 10.105, 10.106, 10.106a, 10.110, 10.111, 10.112, 10.113, 10.115 e 10.500. MANZIONE (Mar-DL-U). L'emendamento 10.108 propone la soppressione del comma 2, che incrina la configurazione unitaria della Corte dei conti distinguendo in modo anomalo nell'ambito della magistratura contabile alcune funzioni che abilitano allo svolgimento delle funzioni superiori, mentre il 10.112 riformula lo stesso comma 2. PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati. BOBBIO, relatore. E' favorevole all'emendamento 10.800 e contrario ai restanti emendamenti. CASTELLI, ministro della giustizia. E' favorevole agli emendamenti soppressivi del comma 2 e contrario ai restanti emendamenti. PRESIDENTE. Dichiara improcedibili gli emendamenti 10.102, 10.103, 10.105, 10.106 e 10.106a. Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 10.100 e 10.104. Il Senato approva l'emendamento 10.800, con conseguente assorbimento degli emendamenti 10.107, 10.108 e 10.109 e preclusione degli emendamenti dal 10.110 al 10.500. Il Senato approva l'articolo 10 nel testo emendato. ………………………..
10.800
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «delle deleghe di cui ai commi 1 e 2» con le seguenti: «della delega di cui al comma 1».
ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE CAPO II MODIFICA DELLA DISCIPLINA PER L’ACCESSO ALLE FUNZIONI PRESSO ORGANI DI GIURISDIZIONE SUPERIORE AMMINISTRATIVA
(Modifica della disciplina per l’accesso alle funzioni presso organi di giurisdizione superiore amministrativa) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a modificare i numeri 1) e 3) del primo comma dell’articolo 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, stabilendo che i posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato siano conferiti: a) in ragione di un quarto, ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale che ne facciano domanda e che abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. La nomina ha luogo previo giudizio favorevole espresso dal consiglio di presidenza a maggioranza dei suoi componenti, fermo restando il disposto di cui all’articolo 12, primo comma, della citata legge n. 186 del 1982, previo parere di una commissione presieduta dal presidente dello stesso consiglio di presidenza e formata dai componenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 7 della medesima legge, nonché dai due presidenti di sezione del Consiglio di Stato e dai due presidenti di tribunale amministrativo regionale più anziani nelle rispettive qualifiche; il parere è reso in base alla valutazione dell’attività giurisdizionale svolta e dei titoli, anche di carattere scientifico, presentati, nonché dell’anzianità di servizio. I magistrati dichiarati idonei sono nominati consiglieri di Stato, conservando, agli effetti del quarto comma dell’articolo 21 della legge n. 186 del 1982, l’anzianità maturata nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale; b) in ragione della metà, mediante concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici, al quale possono partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianità, i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità, i magistrati della Corte dei conti, nonché gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità, i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonché i dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, appartenenti a carriere per l’accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza. Il concorso è indetto dal presidente del Consiglio di Stato nei primi quindici giorni del mese di gennaio. I vincitori conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui è indetto il concorso stesso. La metà dei posti disponibili annualmente messi a concorso è riservata ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali con la qualifica di consigliere; in tale quota riservata non possono essere nominati altri candidati, salva l’applicazione dell’articolo 20 della citata legge n. 186 del 1982 per i posti eventualmente rimasti vacanti. 2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica della disciplina dell’accesso alle funzioni giudiziarie superiori presso la Corte dei conti, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere che i magistrati della Corte dei conti si distinguano, secondo le funzioni, in: presidente, procuratore generale, presidente di sezione e procuratori regionali, consiglieri delle sezioni centrali e vice procuratori generali, consiglieri delle sezioni regionali e vice procuratori regionali, primi referendari, referendari; b) prevedere che le promozioni a consigliere delle sezioni centrali di controllo ovvero delle sezioni regionali o a vice procuratore regionale siano conferite, a scelta, ai primi referendari che abbiano prestato, con la qualifica di primo referendario, almeno sei anni di effettivo servizio, ivi compresi quelli prestati con la qualifica di referendario antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge; c) prevedere che nell’ambito della Corte dei conti le funzioni superiori giudiziarie e di controllo siano esercitate dai magistrati in servizio presso le sezioni riunite, le sezioni giurisdizionali centrali di appello, la procura generale, la sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, la procura generale presso la sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana; d) prevedere che la disposizione dell’articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, continui ad applicarsi ai magistrati della Corte dei conti in servizio alla data di acquisto di efficacia del decreto legislativo emanato nell’esercizio della delega di cui al presente comma; e) prevedere che al concorso pubblico, per titoli ed esami teorico-pratici, per il conferimento delle qualifiche di consigliere delle sezioni giurisdizionali centrali e di vice procuratore generale, possano partecipare: 1) i magistrati delle sezioni e delle procure regionali della Corte dei conti con almeno un anno di anzianità, nonché i magistrati delle sezioni centrali di controllo; 2) i magistrati dei tribunali amministrativi regionali e gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità; 3) i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità; 4) i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonché i dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, appartenenti a carriere per l’accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza; f) prevedere che le promozioni alle qualifiche di cui alla lettera a) siano disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, previo parere di promovibilità del consiglio di presidenza della Corte dei conti; g) prevedere che con regolamento approvato dal Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di presidenza della Corte dei conti, siano stabilite le norme di attuazione e le modalità di svolgimento del concorso di cui alla lettera e); h) apportare alla tabella B allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, le modifiche derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma; i) prevedere che i magistrati della Corte dei conti, in servizio alla data di acquisto di efficacia del decreto legislativo emanato nell’esercizio della delega di cui al presente comma, mantengano l’idoneità all’esercizio delle funzioni superiori; l) prevedere che i magistrati della Corte dei conti in servizio alla data di acquisto di efficacia del decreto legislativo emanato nell’esercizio della delega di cui al presente comma, disponibili allo svolgimento delle funzioni giudiziarie superiori, possano farne istanza al consiglio di presidenza che formerà un apposito elenco; prevedere che i relativi posti di funzione che si rendano disponibili vengano assegnati a seguito di concorso per titoli ed anzianità tra gli iscritti all’elenco; prevedere che, esaurito il predetto elenco, i posti di funzione che si rendano disponibili vengano conferiti per il 50 per cento ai consiglieri delle sezioni centrali di controllo, delle sezioni regionali ed ai vice procuratori regionali che ne facciano richiesta e, per il restante 50 per cento, ai vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici di cui alla lettera e); m) prevedere che dall’attuazione della delega di cui al presente comma non possano derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Al fine di assicurare l’effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa ogni eventuale maggiore onere sarà compensato mediante la riduzione, nella dotazione organica del personale di magistratura della Corte dei conti, del numero di posti che si renda necessario, determinato con decreto del presidente della Corte dei conti sentito il consiglio di presidenza. 3. Ai fini dell’esercizio delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 1.
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