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di Luigi Schiavello P r e f a z i o n e
1. Da sempre cè stata la tendenza a configurare la "responsabilità amministrativa" in modo extra-ordinem, vale a dire secondo un desiderio di separatezza dalla teoria generale e dagli strumenti della dogmatica. Negli anni 60, un autorevole giurista (M. S. Giannini) ebbe a dire che le dottrine in materia avevano costruito un castello kafkiano. Posso, senza falsa modestia, ricordare di essere stato il primo (e lunico) ad avere, negli anni 80, operato una costruzione (storico-dogmatica) sia del processo contabile e sia delle responsabilità contabili e amministrativa . Dopo le incisive riforme normative avvenute negli anni 90, mi sono posto il problema di una nuova configurazione ; ma dopo avere esaminato e vagliato criticamente le varie questioni, ho concluso rilevando che la specificità della responsabilità amministrativa pur essendo stata rimarcata con le recenti riforme volte a rafforzare il profilo funzionale non è, però, tale da giustificare una configurazione extra-ordinem perché la responsabilità amministrativa si può inquadrare (e così ricevere una sistemazione dogmatica) nella teoria generale. Debbo dire, però, che parte della dottrina ha interpretato le recenti riforme legislative come conferma della natura extra-ordinem della responsabilità amministrativa. Queste posizioni dottrinarie da una parte rinverdiscono vecchie questioni e dallaltra ne pongono delle nuove creando un caleidoscopio di annotazioni specifiche, prive di sistemazione dogmatica. Tuttavia, si riscontra in queste posizioni dottrinarie un tratto comune prevalente che è quello dellaffermazione della natura personale, pubblicistica e sanzionatoria della responsabilità amministrativa. Si osserva subito (ma il punto sarà ben chiarito nel corso della trattazione) che anche la responsabilità civile è "personale" (e il patrimonio è soltanto la garanzia o loggetto con cui si risponde) e anche la responsabilità civile per atto illecito ha (anche) una funzione sanzionatoria e non soltanto riparatoria-satisfattoria. Sicchè laccentuazione del profilo "personale" e "sanzionatorio" che si può tranquillamente riconoscere nella responsabilità amministrativa, per le norme derogatorie rispetto alla disciplina comune, non può valere a collocare la responsabilità amministrativa "fuori orbita" attraverso formule definitorie prive di supporto di teoria generale. Ed infatti, laffermazione della natura "pubblicistica" della responsabilità amministrativa appare come una formula generica utilizzata per rimarcarne la "separatezza" dalla teoria generale del diritto civile.
2. Come si spiega questa notevole ripresa del desiderio di "separatezza" dalla teoria generale e dagli strumenti della dogmatica? Si potrebbe pensare che sia manifestazione di pigrizia intellettuale perché appare molto più semplice esprimere formule specifiche (se non generiche) riferite al limitato ambito postulato come extra-ordinem della responsabilità amministrativa; piuttosto che affaticarsi ad inquadrare e studiare le questioni tenendo presenti i contributi ad ampio raggio della scienza giuridica. La pigrizia, però, può forse essere una motivazione per qualcuno, ma non è questa la principale spiegazione delle recenti opzioni della dottrina vicina alla Corte dei conti. Cè un aspetto che direi drammatico: nel momento in cui si pongono questioni di radicali riforme, anche costituzionali, viene sentito, come attualissimo, il problema di una rottura con la tradizione storica e quindi di una nuova configurazione della responsabilità amministrativa e tale che possa trovare spazio e giustificazione nei nuovi assetti istituzionali e giuridici. In altri termini, si teme che sia destinata ad essere assorbita nellambito della giurisdizione civile (ordinaria) una responsabilità che rimanga, sia pure con peculiarità, nellambito dellobbligazione di tipo civilistico; cosicché si vede nella "separatezza" una ciambella di salvataggio per la responsabilità amministrativa e si tende a configurarla come "sanzionatoria" (anzi punitiva) e quindi a configurare il giudizio contabile in funzione repressiva di comportamenti fino (nelle formulazioni più estreme o conseguenziali) ad escludere la rilevanza del danno materiale dellente interessato. Si osserva:
a) che si tratta di una posizione che non ha fondamento nella disciplina normativa e neppure giustificazione nelle recenti riforme;
b) che si tratta di una posizione che, lungi da favorire la conservazione della giurisdizione contabile, tende a segnare la fine della giurisdizione stessa (e quindi della responsabilità amministrativa). Precisamente:
a) quanto alla prima osservazione, basta richiamare le numerose norme che parlano di "danno" e di "risarcimento del danno" per escludere che la responsabilità amministrativa abbia soltanto una funzione repressiva di "comportamenti" perché non sono perseguiti i comportamenti illegittimi o illeciti in quanto tali (come invece avviene nella responsabilità penale e disciplinare), ma soltanto quelli produttivi di danno risarcibile. Peraltro, lart. 1 della legge 14 gennaio 1994, n.20 (come modificato dal d.l. 23 ottobre 1996, n.543, convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.639) al comma 1° quater parla di "fatto dannoso" e al comma 2 parla di "diritto al risarcimento del danno". Perdipiù, la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione hanno sempre precisato che la responsabilità amministrativa si qualifica come responsabilità "contrattuale". Anche la giurisprudenza di gran lunga prevalente della Corte dei conti ha definito di natura "contrattuale" la responsabilità amministrativa, cosicché questa responsabilità appartiene (con spiccate peculiarità) al genere delle responsabilità a contenuto patrimoniale per atto illecito e alla specie della "responsabilità contrattuale".
b) Quanto al secondo punto, si deve preliminarmente precisare che la configurazione "sanzionatoria" della responsabilità amministrativa non è affermata in modo univoco. Infatti, considerato che la comune responsabilità civile per atto illecito ha (anche) una funzione sanzionatoria, si può riconoscere (ed è pacifico!) nella responsabilità amministrativa un rimarcato carattere sanzionatorio: per questa significazione non cè motivo di discutere. Si può anche aggiungere che la funzione di prevenzione, o deterrenza o dissuasione, che è propria delle sanzioni, si riscontra in tutte le ipotesi di responsabilità. Si può, ad essere rigorosi, soltanto rilevare che nei termini enfaticamente descritti la "funzione sanzionatoria" non è altro che la ricerca del "fondamento" (di politica legislativa) della responsabilità amministrativa, cioè riguarda larea metagiuridica. In ogni caso, si può convenire, nei termini anzidetti, sul carattere "sanzionatorio" (e di prevenzione) della responsabilità amministrativa. Ma questa aggettivazione della responsabilità amministrativa ha fatto nascere una sorta di idola fori perché per la forza che spesso hanno le espressioni verbali disgiunte dal discorso complessivo molto spesso si sono ricavate conseguenze improprie: si è arrivati a concepire il giudizio di responsabilità come un giudizio sulla riprovevolezza dei comportamenti (anche omissivi) dei funzionari ponendo in ombra il riferimento al danno e quindi si è giunti a concepire la giurisdizione contabile come una giurisdizione repressiva-punitiva secondo valutazioni etiche. Si è arrivati perfino ad affermare che la responsabilità amministrativa non nascerebbe in base ad una fattispecie delleffetto (imputazione del danno) e quindi che il compito del giudice contabile non sarebbe quello proprio del giudice civile (che accerta e configura la fattispecie e pronuncia la conseguente condanna), perché avrebbe un compito costitutivo; vale a dire che si concepisce una giurisdizione parapenale o punitiva "libera" di tipo anglosassone (nei paesi anglosassoni però esiste il vincolo dei precedenti, nonché altri vincoli). La configurazione sanzionatoria-punitiva della responsabilità amministrativa conduce, inesorabilmente, alla fine della giurisdizione contabile. Infatti escludendo che la responsabilità in questione possa essere configurata in termini propriamente penalistici si può osservare che lunico accostamento, da alcuni tentato, è quello della "sanzione amministrativa"; ma, come sarà chiarito nel corso della trattazione, lunico accostamento appena plausibile è quello con la sanzione disciplinare. Questo accostamento segnerebbe la fine della giurisdizione contabile (e quindi della responsabilità amministrativa) perché la responsabilità disciplinare appartiene al potere discrezionale delle singole amministrazioni che lo esercitano con varie forme di partecipazione dei sindacati e che lapplicano non soltanto con criteri giustiziali, ma anche con criteri di opportunità.
3. Nellattuale momento di veloci trasformazioni del sistema economico finanziario tende a modificarsi la "costituzione economica" del nostro Paese (e anche di altri Paesi) e si pongono grandi problemi per laffidabilità degli investimenti finanziari e quindi per la competitività nelleconomia globalizzata . In questo quadro, non hanno più rilievo i vecchi principi che valevano allepoca del "padrone del vapore" secondo cui dal diritto di proprietà nasce il potere di esercizio e soprattutto il potere di azionare la tutela. Infatti, il potere economico è oggi avulso dalla proprietà (si pensi alle società p.a. a capitale diffuso o alle amministrazioni pubbliche o privatizzate); sicchè la legittimazione del potere economico (amministratori, ecc.) viene giustificata (specialmente negli Stati Uniti) nei controlli e soprattutto nella responsabilità per danni (verso lente, verso i soci, verso il pubblico, verso terzi). Lesercizio dellazione di responsabilità non è più nella disponibilità di un "padrone", e neppure di una maggioranza di azionisti, perché sono previsti vari congegni giuridici per attivare la responsabilità per danni. La "legge Draghi" (d. l.vo 24 febbraio 1998, n.58) tende ad adeguare il sistema italiano agli altri mercati globalizzati cercando di rendere effettiva la tutela dei soci di minoranza sia abbassando il quorum per le convocazioni delle assemblee, sia prevedendo la presenza di sindaci espressi dalle minoranze e soprattutto con una nuova disciplina dellazione di responsabilità verso gli amministratori, i sindaci e i direttori generali: questa azione non deve più passare necessariamente per una deliberazione dellassemblea della società, ma può essere presentata nellinteresse della società (una forma di sostituzione processuale) da tanti soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale. In questo quadro, trova nuova giustificazione e nuovo significato la responsabilità amministrativa affidata allazione del Procuratore Generale della Corte dei conti . Essa rappresenta il "congegno giuridico" specifico per rendere effettiva (a somiglianza del mondo delle imprese private) la responsabilità per danni in quanto lazione di responsabilità non può essere affidata alla disponibilità di un "padrone" che non esiste e tale non è lapparato amministrativo che può essere parte in causa, e comunque è titolare di un potere economico (di gestione) avulso dalla proprietà perché si tratta di beni e interessi della collettività.
Questo è il futuro possibile della giurisdizione contabile che appunto non è quello di cercare funzioni extra-ordinem che la porrebbero fuori dal contesto attuale; ma è invece quello di rivendicare un ruolo moderno conforme alle esigenze avvertite nel sistema economico globalizzato.
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4. E facile osservare che appare regressiva la configurazione della responsabilità amministrativa in modo "etico" e quindi in funzione sanzionatoria (o espiativa) di comportamenti valutati psicologicamente (e moralmente!): questa visione si collega al filone di pensiero (influenzato dalla dottrina di Hartmann e post-hartmanniana) che aveva le sue radici nella tendenza di giuristi del diritto comune e soprattutto canonisti di assimilare lobbligazione ad un dovere morale (per cui un fondamento morale veniva attribuito anche alla responsabilità). Per altro verso, appare regressiva (per il rifiuto della configurazione della responsabilità amministrativa alla stregua della responsabilità per danni che è propria dei "rapporti di gestione") limpostazione di chi configura la responsabilità amministrativa come extracontrattuale (ritornando allantico) caratterizzata dallappartenenza ad un ordinamento di settore : è evidente il desiderio di separatezza nellimmaginare di navigare in un bacino sempre più limitato. Infatti, con il sempre maggiore sviluppo delle privatizzazioni, limmaginato ordinamento di settore appare destinato a restringersi sempre più. Pertanto, si deve ribadire che il futuro della responsabilità amministrativa è quello di rivendicare un ruolo moderno conforme alle esigenze avvertite nel nuovo sistema economico.
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5. E appena da osservare che appare ingannevole la prospettiva di affidare alla giurisdizione ordinaria i giudizi di responsabilità amministrativa: chi dice queste cose in realtà vuole abrogare di fatto detta responsabilità perché lesperienza storica (si pensi ai Comuni e alle province fino alla riforma della legge n.142/90) ha dimostrato che senza lazione promossa dal Procuratore Generale la responsabilità amministrativa resta lettera morta. Invero, come si è detto sopra, la responsabilità amministrativa azionata dal P.M. della Corte dei conti è lattuale "congegno giuridico" per rendere effettiva (a somiglianza delle società private) la responsabilità per danni (peraltro in forma attenuata). Non si può neppure immaginare che si possa sostituire liniziativa del P.M. della Corte dei conti con quella del Procuratore della Repubblica ampliando le ipotesi (ex art. 69 cod. proc. civ.) di esercizio dellazione, da parte del P.M., nel giudizio civile: questa è una ipotesi ancora più ingannevole perché non vi è motivo di affidare al Procuratore della Repubblica questa competenza e ciò non soltanto perché esiste attualmente una Magistratura tecnicamente specializzata (quella della Corte dei conti), ma soprattutto perché nessuno sinceramente si augura che lazione di responsabilità per danni verso la P.A. possa essere affidata a chi concentra su di sé lazione penale (con possibile commistione ed estensione delle indagini). Si può, invece, auspicare una svolta della giurisprudenza sulla giurisdizione della Cassazione che spesso nel passato ha saputo mostrarsi sensibile alle nuove esigenze e al modificarsi del quadro di riferimento complessivo dellordinamento giuridico. In altri termini, si può sperare che, nella nuova "costituzione economica" e nel nuovo contesto culturale, la giurisprudenza della Cassazione possa riconsiderare la questione dei limiti della giurisdizione contabile nei confronti degli operatori degli enti pubblici economici e delle società ad azionista pubblico perché non si possono lasciare "zone franche" dalla responsabilità (e dal controllo) gestioni che coinvolgono grandi interessi. Peraltro, non si può invocare il "rischio di impresa".Infatti, come il giudice civile sa distinguere levento dannoso ascrivibile al "rischio di impresa", dal danno risarcibile, anche il giudice contabile sa operare questa distinzione.
Luigi Schiavello
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