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Desidero rivolgere un caloroso saluto e un sincero ringraziamento, a nome del Presidente e dell’Associazione tutta dei Magistrati della Corte dei conti, alle Autorità presenti, politiche, civili e militari, rappresentanti le massime istituzioni territoriali, che hanno voluto onorare questa cerimonia di apertura dell’anno giudiziario della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Umbria. Un sentito e caldo saluto rivolgo anche al Segretario Generale della Corte dei conti, qui presente, al Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, al Procuratore regionale ed a tutti i colleghi presenti. L’autonomia e l’indipendenza della magistratura costituiscono, come ha ricordato in più occasioni il nostro Capo dello Stato, valori intangibili, consacrati come tali nella nostra Carta costituzionale, che vuole i giudici soggetti soltanto alla legge. In questa ottica costituzionale, la funzione ed il ruolo svolti dalla Corte dei conti, nel contesto di una Repubblica in via di profondo rinnovamento e fortemente condizionata dai vincoli – ma anche stimolata dalle sfide e dalle opportunità – dell’ appartenenza all’Unione Europea, devono trovare pieno compimento nella conferma della contitolarità, attribuita, storicamente, alla Corte dei conti sin dalle origini, delle funzioni di controllo e di quelle giurisdizionali. Nel nuovo ordinamento repubblicano, conseguente alla revisione del titolo V° della Costituzione, si rafforza il principio garantistico di tutela degli equilibri di finanza pubblica e di buon andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, di cui la Corte dei conti è custode. L’esigenza costituzionale della sana gestione delle risorse pubbliche della collettività postula l’affidamento della verifica dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa ad un organo in posizione di terzietà ed imparzialità, quale è la Corte dei conti, a garanzia della collettività e degli stessi amministratori. Secondo i principi ispiratori della sentenza n.29/95 della Corte costituzionale, il c.d. controllo collaborativo non può e non deve implicare alcuna forma di coinvolgimento della Magistratura contabile nell’attività amministrativa dello Stato e degli Enti di autonomia (nella quale, evidentemente, rientrano le attività di controllo interno, di autovalutazione e di autocorrezione), dovendosi, esso, intendere riferito agli effetti che il controllo esterno della Corte è destinato ad avere, in termini di osservazioni e di opportune ed utili segnalazioni, atte a migliorare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa. La titolarità congiunta delle due funzioni – come puntualmente ricordato nella stessa sentenza n. 29/95 della Corte costituzionale – non può evidentemente essere casuale, ma costituisce, ancora oggi, l’espressione di una ‘esigenza garantistica rafforzata’ dell’ordinamento della finanza pubblica. In tale ottica, non può non considerarsi l’irrinunciabile carattere magistratuale, di autonomia e di indipendenza del pubblico ministero presso la Corte dei conti, l’altra faccia della funzione giurisdizionale giudicante, quella requirente, la cui espressione deve, sì, rimanere del tutto distinta ed autonoma da quella giudicante, ma nel rigoroso ambito dell’unicità di carriera, che, peraltro, garantisce anche, in concreto, una migliore specializzazione ed un più elevato livello di professionalità specifica nei magistrati da adibire, nel tempo, all’uno o all’altro ruolo. Al riguardo va detto che tanto la Corte dei conti europea, quanto la Commissione U. E. e lo stesso Parlamento europeo propugnano, con insistenza, l’istituzione di un Procuratore europeo, al fine di proteggere gli interessi finanziari dell’Unione e degli Stati membri, per un’azione che integri quelle del giudice penale e degli organismi di controllo, in materia, ad esempio, di frodi comunitarie: la cointestazione delle funzioni giurisdizionale (giudicante e requirente) e di controllo consente, già oggi, alla Corte dei conti italiana di fattivamente finalizzare anche la giurisdizione alla produzione di effetti realmente significativi in termini di maggiore efficienza e spinta alla moralizzazione dell’azione amministrativa. A questo punto, non posso, però, fare a meno di ricordare come la tutela del ruolo e dell’indipendenza dei magistrati della Corte dei conti – così come di tutte le altre magistrature – sia necessariamente legata anche alla salvaguardia di una dignitosa posizione retributiva che negli ultimi anni si è invece andata gravemente deteriorando in termini assoluti ed ancor più in termini relativi. Ciò rischia di compromettere la possibilità sia del reclutamento dei nuovi magistrati, sia del mantenimento in effettivo servizio di quelli più capaci, alimentando, così, disfunzioni nei servizi e malcontenti sempre più generalizzati e profondi. La misura della retribuzione, specialmente se raffrontata con quella riconosciuta ad altre componenti del pubblico impiego, finisce per essere anche misura dell’indipendenza del magistrato ed impegna, quindi, la magistratura associata ad una convinta e decisa mobilitazione. Quel poco che è stato fatto (ad es., compensando, parzialmente, l’assenza di meccanismi di riallineamento stipendiali, vigenti sino all’11 luglio 1992) non basta per evitare che venga compromessa la dignità professionale di chi deve svolgere, nello Stato democratico, l’insopprimibile funzione di custode della legalità e di arbitro dei conflitti. Non minori preoccupazioni, peraltro, desta l’inadeguatezza delle risorse poste a disposizione per l’espletamento delle funzioni istituzionali della Corte dei conti. Io non posso non esprimere, a nome dell’Associazione Magistrati, viva soddisfazione per il fatto che sia il D.D.L. ‘La Loggia’ di attuazione del nuovo Titolo V° della Costituzione – di recente approvato in prima lettura dal Senato – sia la Legge finanziaria per il 2003 disegnano un quadro generale di una sempre maggiore valorizzazione del ruolo e delle funzioni della Corte dei conti. A fronte di questi positivi sviluppi, debbo, però, anche segnalare l’inadeguatezza delle risorse finanziarie messe a disposizione dal bilancio, per le notevoli riduzioni contraddittoriamente apportate, proprio nello stesso momento in cui il legislatore ha ritenuto di riconoscere e valorizzare, giustamente, il fondamentale ruolo dell’Istituto di garante dell’equilibrio dei bilanci e della sana gestione finanziaria del settore pubblico. Concludo, pertanto, con la riaffermazione dell’impegno dell’Associazione Magistrati a tutelare e promuovere, non solo l’immagine, ma anche le potenzialità effettive di una Corte dei conti, sempre conscia del suo irrinunciabile ruolo storico di garante delle pubbliche finanze, ma dinamicamente aperta ai processi di modernizzazione di tutte le pubbliche amministrazioni, con l’esercizio rinnovato e più efficace delle funzioni giurisdizionali (già ampiamente rivisitate dopo le novelle introdotte dalle leggi 19 e 20 del 1994 e 639 del 1996) e di controllo, operativamente distinte, ma - insieme anche alla funzione requirente - in grado di assicurare, da una parte, la regolarità e la correttezza formale e, dall’altra, l’efficacia, l’efficienza, l’economicità, la necessaria trasparenza e la speditezza, nonché la moralizzazione delle gestioni amministrative.
EMMA ROSATI, rappresentante del Consiglio Direttivo dell’Associazione Magistrati della Corte dei conti |