Corte dei Conti

 

SEZIONE DEL CONTROLLO (PRIMO COLLEGIO)

N. 121 – 13 novembre 1998, Pres. Delfini – Meloni - Procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola

 

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI - REGOLAMENTI DELEGATI - DELEGIFICAZIONE - ELENCO DEI PROCEDIMENTI ALLEGATO ALLA LEGGE N. 59 DEL 1997 - TASSATIVITÀ

 

L’elencazione delle fonti normative ricomprese nell’allegato alla legge 15 marzo 1997, n. 59, in quanto diretta alla individuazione dei procedimenti amministrativi oggetto di semplificazione (delegificazione), ai quali la stessa legge accomuna quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, è tassativa; ciò in quanto la funzione che nell’ordinamento vengono ad assolvere i regolamenti "delegati", esclude che detta elencazione possa avere carattere indicativo o meramente ricognitivo delle discipline esistenti nelle diverse materie.

 

DIRITTO: La Sezione ritiene di dover rilevare preliminarmente, in termini generali e di principio, che la elencazione delle fonti normative ricomprese nell’allegato n. 1 contemplato dal comma 8 dell’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, non possa avere carattere indicativo o meramente ricognitivo di discipline esistenti nelle diverse materie; tale elencazione per contro, proprio con riguardo alla funzione che vengono ad assolvere i regolamenti "delegati", deve essere connotata da tassatività: essa perciò individua in modo rigoroso i procedimenti amministrativi oggetto di semplificazione ai quali - per disposto legislativo - sono accomunati quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali.

Ciò stante, ritiene peraltro la Sezione che il regolamento all’esame - in considerazione della specifica materia trattata (dimissioni e cessazioni dal servizio del personale della scuola) non dia luogo a declaratoria di non conformità a legge. Il convincimento si radica su una lettura sistematica e complessiva dell’intero articolo 20 della legge n. 59/97, ponendo in luce - dapprima - l’espresso riferimento (di cui al comma 5, lettera a) dello stesso articolo) alla connessione o strumentalità che è ravvisabile tra i procedimenti disciplinati; infatti nel caso di specie in tale ambito può essere annoverato, con ragionevolezza, il procedimento di cui all’art. 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, relativo al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età. Altri principi e criteri - tutti testualmente desunti dal comma 5 dell’art. 20 della legge n. 59/1997 - corroborano, altresì, l’assunto della conformità a legge del regolamento all’esame: sono invero da richiamare, in proposito, la regolazione uniforme dei procedimenti che si svolgono presso diversi uffici della medesima amministrazione, l’accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, l’uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi, la riduzione del numero delle fasi dei procedimenti stessi, l’unificazione delle funzioni per settori omogenei.

Premesso quanto precede, è da ritenere che il regolamento - per la sua peculiare conformazione - non poteva limitarsi a ridisciplinare gli aspetti procedimentali dell’istituto delle dimissioni, ignorando gli altri istituti rientranti comunque nella materia delle cessazioni dal servizio; ciò invero avrebbe potuto determinare una disorganicità nella disciplina complessiva della materia con ripercussioni anche su altri istituti.

Sempre con esclusivo riferimento al caso di specie deve essere posto in evidenza, altresì, che la generica intitolazione del punto n. 35 dell’allegato n. 1 di cui al comma 8 dell’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ("Procedimenti in materia di cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza del personale della scuola") fornisce una indiretta conferma della possibilità di ricomprendere, nel regolamento, anche gli aspetti scaturenti dall’art. 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

Il Collegio ritiene, poi, che siano da considerare le motivazioni - chiaramente esplicitate in sede di memoria integrativa - che hanno indotto il Ministro della Pubblica Istruzione a proporre la semplificazione dei procedimenti in questione e che sono da ricondurre alla esigenza di pervenire ad una regolamentazione la più possibile chiara e snella, e quindi di immediata comprensione ed attuazione da parte degli operatori, in modo da garantire univocità e certezza di azione amministrativa e uniformità di trattamento del personale interessato in una materia che - poiché rimessa alla competenza dei singoli uffici provinciali dell’amministrazione scolastica - ha dato spesso luogo a comportamenti disomogenei sia nei contenuti dei provvedimenti emessi dall’amministrazione sia nei tempi di emissione.

Due ulteriori profili, inerenti ad aspetti specifici del provvedimento all’esame, devono essere ancora considerati.

Con riguardo alla espressa menzione, nel regolamento, dell’art. 145 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 - ed al problema di una eventuale indebita modifica di detto articolo - va considerato che il regolamento stesso è da delimitare all’attuazione dell’art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, così come risulta modificato dall’art. 3, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che rinvia ai regolamenti delle singole amministrazioni per l’individuazione dei fatti, stati e qualità personali per i quali è ammessa in luogo della prescritta documentazione una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’interessato (fermo restando l’obbligo di esibire la relativa documentazione a richiesta dell’amministrazione).

Quanto alla necessità di contenere il regolamento nell’ambito della disciplina degli aspetti procedurali degli istituti senza l’introduzione di modifiche sostanziali (con riferimento alla data di decorrenza degli effetti sia del collocamento a riposo sia delle dimissioni) può ritenersi che il termine è e resta quello fissato dalla legge (artt. 509, comma 1, 510, comma 1 e 580, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) anche se è stata usata l’espressione "inizio dell’anno scolastico o accademico" (anziché 1° settembre) in considerazione del fatto che nei Conservatori di musica e nelle Accademie di belle arti e arte drammatica l’anno accademico decorre dal 1° novembre, mentre nell’Accademia nazionale di danza esso decorre dal 1° ottobre.

Per tutte le ragioni che precedono, sia di ordine generale in tema di semplificazioni procedimentali che attinenti ai profili specifici della materia (procedimenti di cessazione dal servizio riguardanti il personale della scuola) il Collegio ritiene che non sussistano motivi ostativi all’ammissione al visto del provvedimento all’esame.