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Corte dei Conti
SEZIONE DEL CONTROLLO (PRIMO COLLEGIO) N. 121 13 novembre 1998, Pres. Delfini Meloni - Procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola
LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI - REGOLAMENTI DELEGATI - DELEGIFICAZIONE - ELENCO DEI PROCEDIMENTI ALLEGATO ALLA LEGGE N. 59 DEL 1997 - TASSATIVITÀ
Lelencazione delle fonti normative ricomprese nellallegato alla legge 15 marzo 1997, n. 59, in quanto diretta alla individuazione dei procedimenti amministrativi oggetto di semplificazione (delegificazione), ai quali la stessa legge accomuna quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, è tassativa; ciò in quanto la funzione che nellordinamento vengono ad assolvere i regolamenti "delegati", esclude che detta elencazione possa avere carattere indicativo o meramente ricognitivo delle discipline esistenti nelle diverse materie.
DIRITTO: La Sezione ritiene di dover rilevare preliminarmente, in termini generali e di principio, che la elencazione delle fonti normative ricomprese nellallegato n. 1 contemplato dal comma 8 dellart. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, non possa avere carattere indicativo o meramente ricognitivo di discipline esistenti nelle diverse materie; tale elencazione per contro, proprio con riguardo alla funzione che vengono ad assolvere i regolamenti "delegati", deve essere connotata da tassatività: essa perciò individua in modo rigoroso i procedimenti amministrativi oggetto di semplificazione ai quali - per disposto legislativo - sono accomunati quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali. Ciò stante, ritiene peraltro la Sezione che il regolamento allesame - in considerazione della specifica materia trattata (dimissioni e cessazioni dal servizio del personale della scuola) non dia luogo a declaratoria di non conformità a legge. Il convincimento si radica su una lettura sistematica e complessiva dellintero articolo 20 della legge n. 59/97, ponendo in luce - dapprima - lespresso riferimento (di cui al comma 5, lettera a) dello stesso articolo) alla connessione o strumentalità che è ravvisabile tra i procedimenti disciplinati; infatti nel caso di specie in tale ambito può essere annoverato, con ragionevolezza, il procedimento di cui allart. 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, relativo al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età. Altri principi e criteri - tutti testualmente desunti dal comma 5 dellart. 20 della legge n. 59/1997 - corroborano, altresì, lassunto della conformità a legge del regolamento allesame: sono invero da richiamare, in proposito, la regolazione uniforme dei procedimenti che si svolgono presso diversi uffici della medesima amministrazione, laccorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, luniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi, la riduzione del numero delle fasi dei procedimenti stessi, lunificazione delle funzioni per settori omogenei. Premesso quanto precede, è da ritenere che il regolamento - per la sua peculiare conformazione - non poteva limitarsi a ridisciplinare gli aspetti procedimentali dellistituto delle dimissioni, ignorando gli altri istituti rientranti comunque nella materia delle cessazioni dal servizio; ciò invero avrebbe potuto determinare una disorganicità nella disciplina complessiva della materia con ripercussioni anche su altri istituti. Sempre con esclusivo riferimento al caso di specie deve essere posto in evidenza, altresì, che la generica intitolazione del punto n. 35 dellallegato n. 1 di cui al comma 8 dellart. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ("Procedimenti in materia di cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza del personale della scuola") fornisce una indiretta conferma della possibilità di ricomprendere, nel regolamento, anche gli aspetti scaturenti dallart. 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297. Il Collegio ritiene, poi, che siano da considerare le motivazioni - chiaramente esplicitate in sede di memoria integrativa - che hanno indotto il Ministro della Pubblica Istruzione a proporre la semplificazione dei procedimenti in questione e che sono da ricondurre alla esigenza di pervenire ad una regolamentazione la più possibile chiara e snella, e quindi di immediata comprensione ed attuazione da parte degli operatori, in modo da garantire univocità e certezza di azione amministrativa e uniformità di trattamento del personale interessato in una materia che - poiché rimessa alla competenza dei singoli uffici provinciali dellamministrazione scolastica - ha dato spesso luogo a comportamenti disomogenei sia nei contenuti dei provvedimenti emessi dallamministrazione sia nei tempi di emissione. Due ulteriori profili, inerenti ad aspetti specifici del provvedimento allesame, devono essere ancora considerati. Con riguardo alla espressa menzione, nel regolamento, dellart. 145 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 - ed al problema di una eventuale indebita modifica di detto articolo - va considerato che il regolamento stesso è da delimitare allattuazione dellart. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, così come risulta modificato dallart. 3, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che rinvia ai regolamenti delle singole amministrazioni per lindividuazione dei fatti, stati e qualità personali per i quali è ammessa in luogo della prescritta documentazione una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dallinteressato (fermo restando lobbligo di esibire la relativa documentazione a richiesta dellamministrazione). Quanto alla necessità di contenere il regolamento nellambito della disciplina degli aspetti procedurali degli istituti senza lintroduzione di modifiche sostanziali (con riferimento alla data di decorrenza degli effetti sia del collocamento a riposo sia delle dimissioni) può ritenersi che il termine è e resta quello fissato dalla legge (artt. 509, comma 1, 510, comma 1 e 580, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) anche se è stata usata lespressione "inizio dellanno scolastico o accademico" (anziché 1° settembre) in considerazione del fatto che nei Conservatori di musica e nelle Accademie di belle arti e arte drammatica lanno accademico decorre dal 1° novembre, mentre nellAccademia nazionale di danza esso decorre dal 1° ottobre. Per tutte le ragioni che precedono, sia di ordine generale in tema di semplificazioni procedimentali che attinenti ai profili specifici della materia (procedimenti di cessazione dal servizio riguardanti il personale della scuola) il Collegio ritiene che non sussistano motivi ostativi allammissione al visto del provvedimento allesame. |