Sezione giurisdizionale Basilicata

 

- N. 387 DEL 29 DICEMBRE 1998: Che afferma il principio secondo cui il rimborso delle spese processuali di cui all’art. 3 comma 2-bis della L.639/1996 debba essere deciso in sentenza dal Giudice della cognizione e spetti solo in caso di completo proscioglimento del convenuto, con esclusione dei casi di proscioglimento per "insufficienza di prove".