INTERVENTO DEL PRESIDENTE DI SEZIONE FULVIO BALSAMO

AL CONVEGNO DEL 2 DICEMBRE 1998 SU

"LA CORTE DEI CONTI TRA PASSATO E FUTURO"

 

Ho ascoltato con grande attenzione le relazioni del Professor Giorgio Lombardi, del Giudice costituzionale Massimo Vari e del Professor Antonio Baldassarre, tutte di estremo interesse e di elevato spessore. Alcune affermazioni hanno però, più di altre, sollecitato la mia attenzione: la prima, del Prof. Lombardi, per la quale la Corte dei conti, istituzione di antiche tradizioni, non deve oggi più svolgere il controllo secondo i moduli con cui lo esercitava all’epoca dello Stato liberale; la seconda, del Giudice Vari, alla stregua della quale la Corte dei conti deve assolvere le proprie funzioni garantistiche a precipua tutela dello Stato-comunità; l’ultima del Prof. Baldassarre, secondo la quale la Corte dei conti deve concentrare la sua attenzione, più che sul controllo di legittimità su atti, su quello di gestione, migliorando peraltro il livello qualitativo delle sue prestazioni ed il contenuto dei suoi referti, da incentrare principalmente su contabilità e finanza pubblica.

Condivido i riportati assunti con alcuni "distinguo".

E’ fuor di dubbio che le istituzioni sono al servizio della Comunità e devono conformare alle esigenze di questa le proprie funzioni. Ciò è certamente vero per la Corte dei conti, il cui compito precipuo è quello di garantire nell’interesse generale che l’erogazione delle pubbliche risorse avvenga nell’osservanza della legge e nel rispetto del principio di buona amministrazione; ciò deve fare adeguandosi all’ordinamento positivo che nel momento storico considerato presiede alla gestione del pubblico denaro e nel contesto sociale in cui si trova ad operare.

Ora è noto che il sistema politico che si è imposto ai primordi dello Stato italiano era un sistema di concezione liberale, come tale non interventista in economia, volto al perseguimento dei fini minimi ed essenziali di una società civilizzata da assicurare in ogni caso, quale che potesse essere il sacrificio anche economico imposto ai cittadini, e caratterizzato da limitati interventi attuativi degli interessi pubblici di volta in volta ritenuti prioritari dal Parlamento, affidati alle cure di una Amministrazione pubblica adusa ad operare per atti.

E’ evidente che, in tale contesto, il controllo esterno affidato alla Magistratura contabile non poteva che essere volto a garantire il massimo allora conseguibile, e cioè la legittimità degli atti attraverso i quali si esplicava l’azione amministrativa. Tale controllo doveva essere inoltre preventivo, allo scopo di impedire – prima che il suo esercizio fosse avvenuto – la produzione di effetti suscettibili di ledere interessi giuridicamente protetti. Non a caso, in passato, da qualche autore si era parlato del controllo preventivo di legittimità su atti della Corte dei conti come di una sorta di giurisdizione "a priori", con assunto che si riteneva corroborato dal fatto che, a pochi anni di distanza dalla istituzione della Corte dei conti (legge n. 800 del 1862), si era proceduto alla abolizione del contenzioso amministrativo (Legge n. 2248 – All. E del 1865).

Oggi peraltro la situazione è radicalmente cambiata. Lo Stato moderno in genere e quello italiano in specie persegue fini che travalicano di gran lunga gli obiettivi limitati e circoscritti di una società liberale, è interventista in economia sia attraverso investimenti diretti che con azione regolatrice del mercato, attua una politica ampiamente sociale, con protezione delle fasce più deboli della popolazione e con interventi finanziari nei settori dell’assistenza, della previdenza, della sanità, dei trasporti locali ed in altri ancora, sempre più estesi ed onerosi. Questa nuova vocazione, tipica del "welfare state", ha peraltro finito per determinare, in conseguenza del moltiplicarsi dei bisogni collettivi cui fa riscontro una limitata disponibilità di risorse pubbliche, una grave situazione debitoria, che in alcuni momenti è apparsa difficilmente controllabile e che ha portato a pesanti manovre di finanza pubblica le quali hanno profondamente inciso sia sui redditi che sulla consistenza patrimoniale dei cittadini contribuenti. Una tale situazione è apparsa ancora più preoccupante nel momento in cui l’Italia ha dovuto concentrare ogni sforzo per raggiungere od almeno per avvicinarsi ai parametri fissati dal Trattato di Mastrich al fine di accedere al sistema della moneta unica europea, preludio della futura partecipazione a pieno titolo agli Stati Uniti d’Europa.

In tale stato di cose non è chi non vede come i controlli – interni ed esterni – basati sulla sola legittimità degli atti ed incentrati prevalentemente sulla regolarità del procedimento amministrativo, assumessero scarso significato ed avessero limitate ricadute, specie in una nuova amministrazione pubblica destinata ad operare non più solo per atti ma che affidava il perseguimento degli obiettivi, determinati dagli organi di governo nell’osservanza della legge, a programmi e progetti commessi alle cure della dirigenza pubblica.

E’ stato quindi giocoforza affiancare al controllo preventivo di legittimità su atti, che è rimasto ancorchè ridimensionato nei contenuti e finalizzato alla nuova logica, un controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle pubbliche amministrazioni, nel quale alla legalità, che non riguarda più il singolo atto ma l’attività nel suo complesso in quanto intesa al perseguimento degli obiettivi nel rispetto dei principi fissati dalla legge, si sono affiancati i parametri valutativi delle tre "e", e cioè efficacia, efficienza ed economicità: la prima diretta ad accertare che i risultati raggiunti siano corrispondenti agli obiettivi programmati; la seconda volta a verificare che l’amministrazione, attraverso una organizzazione adeguata, abbia ottimizzato i modi ed i tempi dell’azione amministrativa e scontato costi comparativamente congrui, tendenti a "standard" possibilmente prefissati, rispetto ai benefici conseguiti; l’ultima finalizzata a valutare se l’azione amministrativa sia stata, oltre che adeguata ai bisogni pubblici rispetto alle risorse disponibili, anche proficua, cioè se abbia accresciuto nella misura massima consentita la ricaduta in termini economici.

Il passaggio al nuovo sistema di controlli non è stato certo né facile né agevole, anche perché esso ha comportato l’introduzione nel pubblico di regole di condotta elaborate dalla scienza aziendalistica per il settore privato; si è trattato di transitare da un controllo incentrato essenzialmente sulla verifica della conformità a legge di atti della pubblica amministrazione, che postulava l’impiego di parametri di raffronto normativamente definiti ed il possesso di una cultura eminentemente giuridica, ad un controllo avente ad oggetto la gestione, a carattere essenzialmente empirico, da svolgere – come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 29 del 1995 – "sulla base di criteri di riferimento o modelli operativi nascenti dalla comune esperienza e razionalizzati sulle conoscenze tecnico-scientifiche delle discipline economiche, aziendalistiche e statistiche nonché della contabilità pubblica". Ciò ha comportato la necessità, per gli operatori pubblici, di riciclare la propria professionalità e di aggiornare la propria cultura, da giuridica a giuridico-economico-statistica, spesso in carenza di un sistema di formazione ed informazione appropriato ed adeguato.

Del resto anche il contesto in cui si sono trovati ad operare i magistrati della Corte dei conti non è stato favorevole: il nuovo modo di amministrare per programmi e progetti ha tardato e stenta tuttora ad affermarsi, facendo venir meno un quadro di riferimento in cui almeno i piani di attività e gli obiettivi da conseguire avrebbero dovuto essere presenti; i controlli di gestione interni all’amministrazione, che avrebbero potuto essere di ausilio e supporto ai controlli esterni sulla gestione, hanno del pari stentato a decollare; la ristrutturazione dei bilanci e rendiconti generali per funzioni-obiettivo e per centri di costo e/o di responsabilità, in seguito intervenuta, è mancata proprio nella fase più delicata dell’avvio dei nuovi controlli; la carenza di idonei apporti strumentali, quali seminari per la formazione e manuali di controllo, che avrebbero potuto facilitare l’attività degli addetti ai lavori, ha concorso a rendere il tutto più difficile.

E’ stata una partenza certamente in salita che ha richiesto sforzi cospicui ed ha consentito risultati non sempre esaltanti per la magistratura contabile; non

sono mancati tuttavia anche buoni prodotti, soprattutto laddove l’attività della pubblica amministrazione si è svolta secondo precisi programmi definiti non solo negli obiettivi ma anche nei modi, tempi e costi prefissati all’azione amministrativa.

Il quadro sta ora gradualmente cambiando con la lenta ma progressiva entrata a regime della nuova organizzazione della pubblica amministrazione; con l’attivazione dei servizi di controllo interno, talora di apprezzabile livello; con la più moderna e razionale impostazione dei bilanci preventivi e consuntivi, dovuta alla normativa di recente introdotta; con la creazione di seminari permanenti dei controlli, quale quello istituito dalla stessa Corte dei conti; con l’introduzione di manuali sui controlli di gestione e con la incipiente informatizzazione della pubblica amministrazione, in attesa dell’emanazione della delega legislativa prevista dall’art. 17 della legge n. 59 del 1997: fattori questi che agevoleranno il superamento di quello che resta tuttora il principale scoglio sulla via del controllo della gestione e cioè l’elaborazione di idonei indicatori di costo e di risultato, di qualità dei beni prodotti e dei servizi erogati e così dicendo.

Nella nuova realtà che si va delineando anche la Corte dei conti sarà posta in condizione di meglio operare e di presentare, a conclusione dell’esperito controllo sulla gestione, referti più pregevoli di quelli che ha avuto modo di esaminare il Prof. Baldassarre. Bisogna peraltro lasciare all’Istituto i tempi tecnici necessari a migliorare e potenziare la propria azione, che non possono essere brevissimi.

Sotto questo profilo desta stupore e perplessità l’operato della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali che, a breve distanza di tempo dalla introduzione del nuovo sistema di controlli, avviato dal legislatore nel 1994 e completato nel 1996, ha mostrato di voler innovare radicalmente il sistema stesso senza neppure attendere se esso fosse o meno in grado di dare i risultati sperati.