SENATO DELLA REPUBBLICA

———– XIII LEGISLATURA ———–

 


                                                               N. 3711

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARINI, DEL TURCO e MELONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1998

Norme per lo snellimento della procedura in materia

pensionistica dinanzi alla Corte dei conti

 

ONOREVOLI SENATORI. - In occasione dell'apertura dell'anno giudiziario innanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti, il Procuratore generale, nell'illustrare l'attività svolta nel corso del 1997 dalle sezioni giurisdizionali regionali, ha fornito i dati relativi ai giudici pendenti al 31 dicembre in materia pensionistica: 238.977.
Il dato, già di per sè, in assoluto, allarmante, lo diviene ancor piú se lo si ponga in relazione con il numero dei giudizi definiti nel corso del 1977: 17.640; dal confronto si ricava che le sezioni regionali impiegherebbero oltre 13 anni per eliminare i ricorsi pendenti.
É addirittura scoraggiante, poi, la situazione se si confrontano i dati relativi ai giudizi pendenti al 1º gennaio e al 31 dicembre 1997: nonostante il numero dei giudizi definiti nel corso dell'anno, il numero dei ricorsi pendenti alla seconda delle dette date é superiore a quello dei ricorsi pendenti all'inizio dell'anno. L'arretrato, cioé, anzichè diminuire, é destinato ad accrescersi anno dopo anno.
A questo punto, essendo impensabile, per carenza di risorse finanziarie, proporre aumenti di organico, l'unico rimedio fattibile - che non comporta una lira di spesa - appare la modifica della procedura in materia di giudizi pensionistici.
Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti sono organi collegiali, composti da un presidente e da due consiglieri. Non s'intende suggerire la trasformazione di tali collegi in organi monocratici - in analogia alla recente modifica dei tribunali civili e penali - sia perchè nel settore della responsabilità amministrativa é bene che sia un collegio a pronunciarsi, sia perchè anche nel settore della pensionistica civile é opportuna, di norma, la decisione collegiale, in considerazione e della complessità della relativa normativa e delle rilevanti conseguenze finanziarie che possono seguire ad una interpretazione della normativa, favorevole ai ricorrenti.
Si propone, tuttavia, di consentire ai presidenti delle sezioni, rimettendosi alla loro prudente valutazione, di decidere quali giudizi definire con provvedimento monocratico proprio o di altro magistrato della sezione, appositamente delegato. Si pensi al settore della pensionistica civile, ove é frequente il caso di migliaia di ricorsi, aventi ad oggetto una medesima questione giuridica. Ebbene, una volta che si sia delineato al riguardo un chiaro, consolidato indirizzo giurisprudenziale, con il proposto provvedimento monocratico potrebbero essere definiti celermente, in conformità ad esso, tutti gli analoghi giudizi.
Ancora, nel settore delle pensioni privilegiate, militari e di guerra, tutti i giudizi, di scarsa rilevanza e che appaiono maturi per la decisione, potrebbero essere in breve definiti.
Infine, lo stesso mezzo ben si attaglia ai giudizi che possono essere definiti per motivi di giurisdizione, di competenza o processuali.
É da tener presente che, d'altra parte, nessuna diminuzione di garanzie processuali comporterebbe l'adozione dell'istituto proposto, giacché alle parti, non convinte della giustezza della pronuncia monocratica, é pienamente garantito il diritto di richiedere la celebrazione dell'udienza con l'intervento dei propri rappresentanti nella relativa discussione.
Tuttavia, al fine di evitare che, pressoché automaticamente e sistematicamente, la parte privata, rimasta soccombente, proponga reclamo al Collegio, sembra opportuno pre vedere delle condizioni di ricevibilità e di ammissibilità del reclamo: un termine breve per proporlo; la necessità dell'assistenza di un difensore, tenuto conto della complessità tecnica delle questioni trattate, un deposito cauzionale, che, data anche la modestia della somma richiesta, costituirebbe piú che una remora, un invito a ben ponderare l'opportunità di insistere in una pretesa pensionistica, che al primo vaglio di una magistrato é risultata non fondata.
Del resto, se si riflette che nel settore della sanità, cui le persone annettono un'importanza indubbiamente superiore a quello della giustizia, per il piú banale degli esami clinici o di laboratorio é richiesto il pagamento di un
ticket , non sembrerà vessatoria la richiesta di versamento di un modesto deposito cauzionale, del quale é prevista, comunque, la restituzione in caso di accoglimento del reclamo.
Non va trascurato, inoltre, che l'elevato numero di ricorsi proposti, proprio per l'assoluta gratuità del procedimento, finisce per ingolfare questo settore giudiziario, con grave danno, in termini di attesa, dei pochi cittadini la cui pretesa pensionistica si rivela alla fine fondata.
É ancora da sottolineare che l'innovazione proposta trova un parallelo nell'altro settore di competenza delle sezioni giurisdizionali regionali, quello cioé della responsabilità amministrativa, nella procedura disciplinata dall'articolo 55 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, come modificato da ultimo dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, il quale prevede che il presidente della sezione puó proporre al convenuto il pagamento di una somma inferiore a quella per la quale viene chiesta la condanna nell'atto di citazione, con conseguente estinzione del giudizio, in caso di accettazione.

Art. 1.

1. I presidenti delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono definire, con decreto sobriamente motivato, i giudizi in materia pensionistica, sia decidendo il merito sia decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo ovvero questioni di giurisdizione o di competenza.
2. Il potere di cui al comma 1 puó essere delegato dai presidenti, per giudizi determinati, ad altri magistrati della sezione.
3. Le parti, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto, possono proporre reclamo alla sezione con ricorso da depositare presso la Segreteria della stessa sezione. Nei trenta giorni successivi al deposito, il reclamo deve essere notificato alle altre parti.
4. La parte privata deve essere assistita da un difensore e deve versare, presso l'ufficio del registro della città ove ha sede la sezione competente, la somma di lire 100.000, a titolo cauzionale. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puó, con decreto, annualmente, aumentare l'importo della detta somma.
5. Il collegio, di cui non fa parte il magistrato che ha emesso il decreto impugnato, si pronuncia sul reclamo con sentenza, disponendo, altresí, la restituzione del deposito cauzionale, se lo accoglie, o il definitivo incameramento, se lo respinge.
6. Avverso la sentenza di cui al comma 5, é proponibile l'appello, a norma dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, nel testo sostituito dall'articolo 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639.