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SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII LEGISLATURA
N. 3711
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori MARINI, DEL TURCO e MELONI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1998
Norme per lo snellimento della procedura in materia
pensionistica dinanzi alla Corte dei conti
ONOREVOLI SENATORI. - In occasione dell'apertura dell'anno giudiziario innanzi alle
sezioni riunite della Corte dei conti, il Procuratore generale, nell'illustrare
l'attività svolta nel corso del 1997 dalle sezioni giurisdizionali regionali, ha fornito
i dati relativi ai giudici pendenti al 31 dicembre in materia pensionistica: 238.977.
Il dato, già di per sè, in assoluto, allarmante, lo diviene ancor piú se lo si ponga in
relazione con il numero dei giudizi definiti nel corso del 1977: 17.640; dal confronto si
ricava che le sezioni regionali impiegherebbero oltre 13 anni per eliminare i ricorsi
pendenti.
É addirittura scoraggiante, poi, la situazione se si confrontano i dati relativi ai
giudizi pendenti al 1º gennaio e al 31 dicembre 1997: nonostante il numero dei giudizi
definiti nel corso dell'anno, il numero dei ricorsi pendenti alla seconda delle dette date
é superiore a quello dei ricorsi pendenti all'inizio dell'anno. L'arretrato, cioé,
anzichè diminuire, é destinato ad accrescersi anno dopo anno.
A questo punto, essendo impensabile, per carenza di risorse finanziarie, proporre aumenti
di organico, l'unico rimedio fattibile - che non comporta una lira di spesa - appare la
modifica della procedura in materia di giudizi pensionistici.
Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti sono organi collegiali,
composti da un presidente e da due consiglieri. Non s'intende suggerire la trasformazione
di tali collegi in organi monocratici - in analogia alla recente modifica dei tribunali
civili e penali - sia perchè nel settore della responsabilità amministrativa é bene che
sia un collegio a pronunciarsi, sia perchè anche nel settore della pensionistica civile
é opportuna, di norma, la decisione collegiale, in considerazione e della complessità
della relativa normativa e delle rilevanti conseguenze finanziarie che possono seguire ad
una interpretazione della normativa, favorevole ai ricorrenti.
Si propone, tuttavia, di consentire ai presidenti delle sezioni, rimettendosi alla loro
prudente valutazione, di decidere quali giudizi definire con provvedimento monocratico
proprio o di altro magistrato della sezione, appositamente delegato. Si pensi al settore
della pensionistica civile, ove é frequente il caso di migliaia di ricorsi, aventi ad
oggetto una medesima questione giuridica. Ebbene, una volta che si sia delineato al
riguardo un chiaro, consolidato indirizzo giurisprudenziale, con il proposto provvedimento
monocratico potrebbero essere definiti celermente, in conformità ad esso, tutti gli
analoghi giudizi.
Ancora, nel settore delle pensioni privilegiate, militari e di guerra, tutti i giudizi, di
scarsa rilevanza e che appaiono maturi per la decisione, potrebbero essere in breve
definiti.
Infine, lo stesso mezzo ben si attaglia ai giudizi che possono essere definiti per motivi
di giurisdizione, di competenza o processuali.
É da tener presente che, d'altra parte, nessuna diminuzione di garanzie processuali
comporterebbe l'adozione dell'istituto proposto, giacché alle parti, non convinte della
giustezza della pronuncia monocratica, é pienamente garantito il diritto di richiedere la
celebrazione dell'udienza con l'intervento dei propri rappresentanti nella relativa
discussione.
Tuttavia, al fine di evitare che, pressoché automaticamente e sistematicamente, la parte
privata, rimasta soccombente, proponga reclamo al Collegio, sembra opportuno pre vedere
delle condizioni di ricevibilità e di ammissibilità del reclamo: un termine breve per
proporlo; la necessità dell'assistenza di un difensore, tenuto conto della complessità
tecnica delle questioni trattate, un deposito cauzionale, che, data anche la modestia
della somma richiesta, costituirebbe piú che una remora, un invito a ben ponderare
l'opportunità di insistere in una pretesa pensionistica, che al primo vaglio di una
magistrato é risultata non fondata.
Del resto, se si riflette che nel settore della sanità, cui le persone annettono
un'importanza indubbiamente superiore a quello della giustizia, per il piú banale degli
esami clinici o di laboratorio é richiesto il pagamento di un ticket , non sembrerà vessatoria la richiesta di versamento di un modesto deposito
cauzionale, del quale é prevista, comunque, la restituzione in caso di accoglimento del
reclamo.
Non va trascurato, inoltre, che l'elevato numero di ricorsi proposti, proprio per
l'assoluta gratuità del procedimento, finisce per ingolfare questo settore giudiziario,
con grave danno, in termini di attesa, dei pochi cittadini la cui pretesa pensionistica si
rivela alla fine fondata.
É ancora da sottolineare che l'innovazione proposta trova un parallelo nell'altro settore
di competenza delle sezioni giurisdizionali regionali, quello cioé della responsabilità
amministrativa, nella procedura disciplinata dall'articolo 55 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.
1214, come modificato da ultimo dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 15 novembre
1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, il quale
prevede che il presidente della sezione puó proporre al convenuto il pagamento di una
somma inferiore a quella per la quale viene chiesta la condanna nell'atto di citazione,
con conseguente estinzione del giudizio, in caso di accettazione.
Art. 1.
1. I presidenti delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono
definire, con decreto sobriamente motivato, i giudizi in materia pensionistica, sia
decidendo il merito sia decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo ovvero
questioni di giurisdizione o di competenza.
2. Il potere di cui al comma 1 puó essere delegato dai presidenti, per giudizi
determinati, ad altri magistrati della sezione.
3. Le parti, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto,
possono proporre reclamo alla sezione con ricorso da depositare presso la Segreteria della
stessa sezione. Nei trenta giorni successivi al deposito, il reclamo deve essere
notificato alle altre parti.
4. La parte privata deve essere assistita da un difensore e deve versare, presso l'ufficio
del registro della città ove ha sede la sezione competente, la somma di lire 100.000, a
titolo cauzionale. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
puó, con decreto, annualmente, aumentare l'importo della detta somma.
5. Il collegio, di cui non fa parte il magistrato che ha emesso il decreto impugnato, si
pronuncia sul reclamo con sentenza, disponendo, altresí, la restituzione del deposito
cauzionale, se lo accoglie, o il definitivo incameramento, se lo respinge.
6. Avverso la sentenza di cui al comma 5, é proponibile l'appello, a norma dell'articolo
1, comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, nel testo sostituito dall'articolo 1 del decreto legge
23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.
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