Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo – 12.1.2000 n. 12/2000 - Presidente MINERVA - relatore BENVENUTO - L. G., N. C., D. B., G. D., E. G. (avv.ti ILARI e COLAROSSI).

 

La domanda giudiziale per la riliquidazione dell’indennità di buonuscita rientra nelle materie di competenza del giudice amministrativo e, di conseguenza, sussiste il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti in ordine a tale istanza.

Il principio della gratuità delle spese di giudizio nell’ipotesi di soccombenza del lavoratore nelle controversie relative alla previdenza e all’assistenza non può trovare applicazione quando la pretesa è manifestamente infondata e temeraria.

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al numero C/1084 proposto dalle signore L. G., N. C., D. B., G. D., E. G., rappresentate e difese dagli avvocati Stefano ILARI e Gino COLAROSSI, elettivamente domiciliate in L’Aquila presso lo studio dell’avvocato Vincenzo CAMERINI, via San Francesco di Paola, nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione (Provveditorato agli studi di Pescara ), per la riliquidazione della pensione con i benefici economici di cui al DPR 209/1987 e per la riliquidazione dell’indennità di buonuscita sulla base degli stessi benefici.

Uditi nella pubblica Udienza del 17.11.1999, con l’assistenza del Segretario Giuliana Spagnoli, il Relatore Cons. Silvio BENVENUTO, l’avvocato Gino COLAROSSI in difesa delle ricorrenti, non rappresentata l’Amministrazione.

Esaminati gli atti e i documenti della causa

 

FATTO

Il Provveditorato agli studi di Pescara non ha concesso alle ricorrenti N. C. e Gina D., ex dipendenti della Pubblica Istruzione, cessate dal servizio per dimissioni l’1.9.1986, i benefici economici di cui al contratto di lavoro 1985/1987 approvato con il DPR 10 aprile 1987, n.209.

Invece alle ricorrenti signora E. G. in quiescenza per raggiunti limiti di servizio e alle signore L. G. e D. B., in quiescenza per raggiunti limiti di età o di servizio i benefici in parola sono stati riconosciuti nel decreto concessivo della pensione.

Nella discussione orale in udienza l’avvocato COLAROSSI ha insistito nel chiedere per tutte le ricorrenti l’accoglimento del ricorso.

 

DIRITTO

Il ricorso proposto dalle signore D. D. e N. C. non è meritevole di accoglimento perché infondato nel merito.

Infatti in base alla precisazione contenuta nel secondo comma dell’art. 1 del DPR 209/1987 in questione, gli effetti giuridici del contratto decorrono dall’1.1.1985, mentre quelli economici iniziano a decorrere dall’1.1.1986 e si protraggono fino al 30.6.1988.

Il successivo articolo 2 stabilisce poi che gli aumenti lordi sono da corrispondere secondo le cadenze indicate nella disposizione medesima (1.1.1986; 1.1.1987; 1.1.1988).

Soltanto nei confronti di coloro che fossero cessati dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio ovvero per decesso o per inabilità permanente assoluta, i nuovi stipendi avevano effetto sul trattamento ordinario di quiescenza negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione del servizio e nelle misure in vigore dall’1.1.1987 e dall’1.1.1988, con decorrenza dalle date medesime.

In sostanza nei confronti delle ricorrenti, sig.re D. e C., cessate dal servizio per dimissioni l’1.9.1986, non sono computabili nel trattamento di pensione, secondo ormai costante giurisprudenza di questa Corte, gli scaglioni di aumento contrattuale previsti per i dipendenti della scuola dal D.P.R. "09/1987 se non effettivamente percepiti al momento del collocamento in quiescenza, a nulla rilevando poi né il precedente costituito dall’interpretazione, favorevole al personale, del DPR 25.6.19&3,n-345, né il fatto che il pensionamento fosse posteriore all’entrata in vigore degli effetti economici del contratto ( Cfr. Sezione1^ del 12.6.1997, n. 118 e 1O.3.1997, n.28).

Nei confronti invece delle ricorrenti signore L: G., E. G., D. B., il ricorso relativamente alla domanda per la riliquidazione della pensione va dichiarato inammissibile per mancanza di interesse essendo stati alle stesse riconosciuti tutti i benefici economici di cui al DPR 209/1987.

Circa infine la domanda di riliquidazione dell’indennità di buonuscita avanzata da tutte le ricorrenti, la materia rientra nella giurisdizione del Giudice amministrativo e non di questa Corte.

Per quanto riguarda le spese del giudizio, mentre vanno compensate quelle relative alle ricorrenti signore D. D. e N. C. relativamente alle altre ricorrenti questo Collegio osserva che, secondo quanto previsto dall’art.152 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, così come novellato dall’articolo 10 della legge 11.8.1973, n.533, il principio della gratuità delle spese di giudizio nell’ipotesi di soccombenza del lavoratore nelle controversie relative alla previdenza e assistenza1 non può trovare applicazione qualora la pretesa "sia manifestamente infondata e temeraria". Ora nel caso in esame non è dubbio che le ricorrenti signore E. G., L. G., D. B. erano ben a conoscenza del decreto concessivo della pensione nel quale era chiaramente indicata la corresponsione di tutti gli aumenti retributivi stabiliti dal DPR 209/1987, per cui la pretesa espressa nel ricorso, e ribadita anche nella discussione orale in udienza dall’avvocato COLAROSSI, di avere quanto l’Amministrazione aveva loro già concesso non può non ritenersi manifestamente infondata e temeraria.

Per l’esposte considerazioni le ricorrenti in parola sono condannate al pagamento delle spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo

 

RESPINGE

La domanda del ricorso presentata dalle signore N. C. e G. D. per la riliquidazione della pensione

 

DICHIARA INAMMISSIBILE

Come in motivazione, la domanda del ricorso presentata dalle signore L. G., E. G. D. B., che sono condannate alle spese di giudizio liquidate in favore dello Stato nella misura, alla data di pubblicazione della sentenza, di lire 152.370.

 

DICHIARA IL DIFETTO Dl GIURISDIZIONE

In ordine alla domanda del ricorso presentata da tutte e ricorrenti per la riliquidazione dell’indennità di buonuscita.

Così deciso in L’Aquila Omissis