|
CORTE DEI CONTI SEZIONI RIUNITE - 17
MAGGIO 2000, n. 6/2000/QM - Presidente F. CASTIGLIONE MORELLI - Estensore PELINO
SANTORO - Ministero del Tesoro, Ministero della Pubblica Istruzione, Provveditore agli
studi di Milano c. A.I. (avv. M. GILBERTI) P.M. (A. BARRELLA).
La linea di demarcazione della giurisdizione pensionistica rispetto a quella del giudice amministrativo si rinviene nella circostanza che la seconda si presenta come una giurisdizione di impugnazione di atti e la prima, invece, come una giurisdizione che, senza essere limitata da decadenze e/o prescrizioni, ha ad oggetto, più che latto, il rapporto pensionistico, il quale pero è spesso dimensionato, nella decorrenza, misura, entità dei servizi e montante contributivo, da atti rientranti nella funzione giudiziale esclusiva dellaltro giudice. Sulla base della predetta impostazione la giurisprudenza amministrativa, conformemente alle linee ripartitorie poste dalla Cassazione, riconosce la giurisdizione della Corte dei Conti al sorgere, al modificarsi o allestinguersi totale o parziale del diritto a pensione in senso stretto, con esclusione di ogni questione connessa al rapporto di impiego, quale la determinazione della base pensionabile e dei relativi contributi, ovvero la maggiore o minore durata del servizio a cagione di intervenuti provvedimenti disciplinari, nonché per le controversie sui ritardi nellaccettazione delle dimissioni. Ciascun giudice è competente a conoscere in via incidentale della legittimità di atti presupposti tranne che per lipotesi in cui la controversia sullantecedente logico debba essere decisa principaliter da un altro giudice appartenente a diversa giurisdizione; nel caso in cui il giudice adito, invece di sospendere il processo principale di sua competenza, statuisca sulla causa pregiudiziale appartenente a diverso apparato giurisdizionale, la sua pronuncia è viziata da difetto di giurisdizione. Sulla base di siffatto consolidato indirizzo sussiste la preclusione del potere di disapplicazione della Corte dei conti cui non spetta il potere di conoscere in via incidentale degli atti amministrativi divenuti inoppugnabili. SENTENZA sulla questione di massima deferita dalla Sezione giurisdizionale per la Lombardia con ordinanza n. 390/99/C del 16 settembre 1999, iscritta al n. 111/SR/QM del registro di Segreteria. Vista lordinanza di rimessione emessa nel corso del giudizio pensionistico su ricorso proposto dalla sig.ra A. I. , elettivamente domiciliata presso lavv. Michele GILBERTI, in Milano, via CALVAIRATE 6, dal quale é rappresentata e difesa, avverso il Provveditore agli Studi di Milano. Vista la memoria della ricorrente depositata in data 10 aprile 2000. Viste le note scritte del Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero. Visti gli atti ed i documenti tutti del fascicolo processuale. Visto lart. 1, comma 7, del D.L. 15 novembre 1993 n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994 n. 19. Uditi alla pubblica udienza del 12 aprile dellanno 2000 il relatore Consigliere Pelino SANTORO ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale Antonio BARRELLA. Considerato in
FATTO La Sezione giurisdizionale per la Lombardia con ordinanza n. 390/99/C del 16 settembre 1999, nellesaminare un ricorso proposto da A.I., già dipendente della P.I., per lannullamento del Decreto del Provveditore agli Studi di Milano n. 31651 del 22 febbraio 1994 ed il riconoscimento del trattamento anticipato di pensione pieno, senza la riduzione prevista dallart. 11, comma 16 L. 537/1993, ha sollevato una questione di massima articolata in due profili collegati: 1) regime ed ammontare del trattamento pensionistico spettante in conseguenza dellinerte o tardivo accoglimento della domanda di collocamento a riposo rispetto alla data di riferimento (15 ottobre 1993) posto dalla normativa richiamata; 2) sussistenza o meno della giurisdizione pensionistica sul tardivo accogli-mento della domanda di pensionamento anticipato. Il ricorso, è volto contro il Provveditorato agli Studi di Milano, il Ministero del Tesoro ed il Ministero della Pubblica Istruzione ed ha per oggetto: 1) il riconoscimento del trattamento anticipato di pensione con anzianità contributiva inferiore a trentacinque anni senza la riduzione in proporzione degli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo; 2) limpugnazione del provvedimento del Provveditore agli Studi di Milano n. 31651 del 22 febbraio 1994, attributivo del trattamento pensionistico, e di ogni altro che ne costituisce il presupposto; 3) il riconoscimento della decorrenza della pensione di anzianità dal 1 settembre 1994 a seguito delle dimissioni del 19 luglio 1993. A sostegno della pretesa pensionistica la ricorrente adduce che, in qualità di collaboratrice amministrativa di ruolo con ultima sede di servizio in Milano, aveva rassegnato le dimissioni in data 19 luglio 1993 a decorrere dal 1 settembre 1994, ma che il Provveditore agli studi di Milano comunicava in data 28 febbraio 1994, lavvio del procedimento per laccoglimento della domanda da parte dellamministrazione precisando che, trattandosi di provvedimento emesso successivamente al 15 ottobre 1993, avrebbe trovato applicazione il disposto di cui allart. 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993 n. 537. La Sezione remittente evidenzia che il ricorso, inizialmente proposto mediante eccezione di costituzionalità della norma predetta, successivamente abbandonata a seguito dellintervenuta pronuncia di manifesta infondatezza (C. Cost. 417/1996 e 92/1997), è stato in prosieguo motivato con la discriminazione che in concreto si verrebbe a creare a seconda della solerzia dellaccoglimento delle dimissioni, con allegazione di alcune pronunce favorevoli della Sezione giurisdizionale per la Liguria (sent. 599 e 601 del 1998). Di contro il Provveditorato sottolinea la peculiarità del regime di cessazione dallimpiego su domanda nellambito del comparto scolastico sulla base della specifica normativa, di cui allart. 110 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 e dellart. 10 del D.L. 6 novembre 1989 n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989 n. 417, che stabilisce la decorrenza delle dimissioni volontarie a partire dal 1 settembre successivo, fissando, altresì, il termine del 31 marzo di ciascun anno per la presentazione dellistanza, traendone la conseguenza che lobbligo di concludere il procedimento decorrerebbe da tale ultima data oltre la quale non solo non è più possibile presentare istanza di collocamento a riposo ma cessa anche la facoltà di revocare la stessa. Nonostante che la normativa che ha introdotto un meno favorevole regime. dei trattamenti pensionistici anticipati rispetto al minimo contributivo di. trentacinque anni abbia superato il vaglio di costituzionalità, sarebbero emersi alcuni orientamenti giurisprudenziali contrastanti e tali da consigliare un intervento chiarificatore delle Sezioni riunite. Dalla Sezione remittente, viene richiamata la giurisprudenza delle sezioni regionali orientata, in prevalenza, al non accoglimento delle doglianze legate alla valutazione del momento di presentazione dellistanza di collocamento a riposo e della congruità del tempo procedimentale (Sez. Lombardia 12 febbraio 1997 n. 16, nonchè n. 679/1997, n. 961/1997, 1511/1996, n. 1306/1996 e n. 944/1996, Sez. Emilia n. 326/1996, Sez. Sicilia n. 359/1996 e Sez. Liguria n. 88/1995), ritenendo le conseguenze economiche sfavorevoli della sopravvenuta normativa erano evitabili essendo offerta la possibilità di valutarne la convenienza revocando la domanda di dimissioni, mentre non sarebbe discutibile il carattere ricettizio della dimissioni non essendo applicabile, nonostante la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, lart. 2118 C.C., in ragione dellespresso richiamo operato dallart. 72 del D.L.vo n. 29 del 1993 alla disciplina generale preesistente (Sez. Lazio 5 maggio 1997 n. 1916). Altro indirizzo tiene conto dei possibili effetti sperequativi legati al momento dellaccettazione (oltre la Sez. Liguria, n. 599, 600 e 601 del 19998, la Sez. Puglia - ord. n 151 del 3 giugno 1996 che ha sollevato questione di costituzionalità in quanto sarebbe irrazionale non tener conto per gli insegnanti del momento di presentazione della domanda); lorientamento sarebbe analogo a quello del TAR Lazio, 11, n. 1422/1995 (trattasi dellordinanza di rimessione degli atti alla C. Cost. che ha dato luogo alla sentenza n. 417/1996); questo orientamento trarrebbe peraltro argomento proprio dalle intervenute pronunce della Corte Costituzionale laddove si sottolinea che leventuale funzionamento patologico della norma non potrebbe costituire presupposto per la pronuncia di incostituzionalità. Alla Sezione remittente il secondo orientamento si presenta con pari dignità e troverebbe conforto nella sentenza della Cassazione 15 marzo 1997 n. 137 che, escludendo lopponibilità di una riserva di amministrazione, avrebbe ritenuto corretta la pronuncia del giudice amministrativo a garantire i diritti degli insegnanti le cui dimissioni risultavano accolte tardivamente, poiché la specifica normativa del settore scolastico non poteva derogare alla normativa sul procedimento amministrativo ed in particolare allobbligo di concluderlo. Lesame del ricorso presuppone, tuttavia, la risoluzione della questione, prioritaria in linea logico - procedurale, della sussistenza o meno della giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti di una pretesa così come suffragata dal ricorrente in fatto ed in diritto. Anche su tale aspetto processuale vengono infatti evidenziati contrastanti orientamenti dal momento che a fronte di una posizione che ritiene estraneo al sindacato del giudice contabile (la valutazione della legittimità dellatto di accettazione delle dimissioni (Sez. III n. 283/A//1996 e n. (8/A/1997), è possibile registrare il diverso atteggiamento che reputa ammissibile il detto sindacato in quanto riferibile ad un interesse processuale attiene al contenuto del diritto pensionistico (Sez. Lombardia n. 875/1995 e n. 1054/1995, Sez. Liguria n. 216/1996 e Sez. Lazio 1783/1995, nonché TAR Lazio n. 1783/1995). In particolare proprio per la vicenda oggetto di giudizio, la ricorrente ha visto dichiarare la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo originariamente adito (TAR Lombardia 8 luglio 1997). Per tali ragioni la Sezione giurisdizionale per la Lombardia, ha ritenuto di dover sospendere il giudizio al fine di sottoporre al vaglio di queste Sezioni Riunite, le due fondamentali e complesse problematiche sulle quali si impernia la duplice questione di massima della sussistenza della giurisdizione contabile nei termini innanzi esposti ed, in caso positivo, la ravvisabilità di una lesione del diritto a pensione nel caso di trattamento pensionistico decurtato a seguito di un accoglimento dellistanza di collocamento a riposo da considerarsi ingiustamente tardivo. Il Procuratore generale nella memoria del 9 marzo 2000 esprime lavviso che limprescindibile commistione tra momenti normativi riferiti alle modalità di cessazione e le conseguenze liquidative della pensione non possa non risolversi a favore della competenza del giudice delle pensioni la cui funzione si risolve nello ius dicere sullan e sul quantum; rispetto ad essa il riscontro della legittimità delloperato amministrativo, si ammetta o meno la sindacabilità in via incidentale del relativo atto, si esprime nella verifica materiale del termine temporale dellaccoglimento delle dimissioni come condizione del prodursi degli effetti propriamente quiescenziali, i quali nella costruzione logico giuridica della disposizione, non sarebbero ulteriore conseguenza delle modalità di cessazione, ma elementi connaturati ad esse, sicché la determinazione della quantità minore di pensione esaurisce il procedimento di liquidazione, attuando direttamente la volontà della legge circa la misura della pensione stessa. Non trattandosi, pertanto, di elementi diversi ed autonomi la cognizione della legittimità della liquidazione non può che essere devoluta per intero al giudice delle pensioni. Sulla questione di merito la Procura Generale ritiene invece che sia necessario un provvedimento di accettazione come manifestazione della sua discrezionalità del rifiuto o ritardo motivato (art. 124) e che pertanto tale momento non potrebbe essere superato se non dal risultato del contenzioso attivato o mediante un provvedimento formativo del silenzio assenso, non potendosi dare ingresso ad un effetto risolutivo del silenzio assenso, previsto solo per lattività di diritto privato; non sarebbe pertanto ipotizzabile alcun perfetto diritto del dipendente alla immediata cessazione dal servizio alla presentazione delle dimissioni e la violazione dei termini procedimentali avrebbe rilievo esclusivamente nellambito del responsabile del procedimento a fini disciplinari. Secondo la Procura le decisioni di accoglimento della pretesa avrebbero ecceduto la tutela spettante al dipendente avendo riconosciuto il diritto alla non decurtazione sulla base del solo comportamento omissivo della P.A.. La ricorrente nella memoria difensiva del 10 aprile 2000 ha esposto che ladito TAR della Lombardia, con sentenza 8 luglio 1997 n. 1145 depositata in atti, ha respinto il proprio ricorso per difetto di giurisdizione indicando la Corte dei Conti quale giudice competente ed ha richiamato nel merito la pronuncia della Sezione Liguria n. 285 del 24 marzo 1999, con la quale si è affermato che rientra nei compiti del giudice pensionistico verificare se lamministrazione abbia posto in essere un procedimento corretto e rispettoso dei principi dellordinamento in modo che lapplicazione della legge n. 537/1993 non abbia dato luogo a disparità di trattamento con conseguenze dannose ed ingiuste ai fini della determinazione del quantum pensionistico, concludendo per laccoglimento di un ricorso in quanto il procedimento di accettazione si era concluso oltre il termine previsto; la ricorrente prospetta di trovarsi in situazione del tutto analoga a quella decisa essendo state le sue dimissioni, presentate in data 19 luglio 1993, accolte solo in data 29 marzo 1994 in violazione del termine di 60 giorni previsto. Alludienza odierna il rappresentante della Procura Generale dopo aver considerato che la pensione è la risultante di un provvedimento di liquidazione strettamente collegato ad atti di status e che comunque trattasi, nel caso, di verificare le ulteriori conseguenze di un modo di cessazione dal servizio, vale a dire degli effetti dellatto di accettazione delle dimissioni, la cui delibazione in termini generali ed astratti riguardare il giudice pensionistico, fermo restando che la cognizione dei profili di legittimità appartiene al giudice amministrativo. Nel merito, conferma che non può darsi ingresso ad una valutazione come silenzio assenso della inerzia dellamministrazione e delle eventuali conseguenze, mentre il problema della sperequazione legato alla peculiarità della normativa del comparto scuola andrebbe risolto con adeguata interpretazione autentica. Considerato in
DIRITTO Preliminarmente occorre verificare se sussistano i presupposti di ammissibilità della questione di massima così come prospettata, sia in ordine alla consistenza del denunciato contrasto interpretativo che in ordine alla proponibilità di un problema di giurisdizione a fronte di una pronuncia negativa specifica di altro giudice. Sul primo aspetto il collegio ritiene che, sebbene il contrasto sia insorto tra le sole sezioni di primo grado, mentre invece sulla questione di merito dedotta lorientamento dei giudici di secondo grado appare lineare ed uniforme, tale contrasto giurisprudenziale non è tanto a riferirsi a difformità interpretative fisiologiche tra le sezioni di primo e secondo grado - che pure un indirizzo (S.R. n. 22/98/QM del 30 settembre 19098 e n. 26/98/QM del 31 dicembre 1998) ritiene proprie della dinamica processuale - quanto al contrasto specifico con pronunce del giudice amministrativo, ed in particolare del TAR Lombardia che, adito specificamente su domanda del ricorrente, ha negato di avere giurisdizione indicando quella della Corte dei conti. Non può negarsi quindi, oltre ad un contrasto interpretativo reale, come riportato in narrativa, tra diverse sezioni regionali della Corte dei conti, che lapprezzamento di tutta la problematicità prospettata, specie in ordine alla questione della giurisdizione posta con carattere di pregiudizialità, possa operarsi con riguardo alle difficoltà interpretative riscontrabili nel caso di specie (cfr SR. 10maggio 1999 n 11/QM). La questione proposta risponde ai predetti requisiti minimali, trattandosi indubbiamente di vicenda complessa che trae origine dalle difficoltà di innesto di una norma di carattere generale in un contesto specifico caratterizzato da cadenze temporali preindividuate, tanto che della questione della corretta applicazione della norma al comparto impiegatizio della scuola, sebbene risolta sotto il profilo della costituzionalità, è stata investita, come si avrà modo di rappresentare in prosieguo, lAdunanza plenaria del Consiglio di Stato. La questione si presenta peraltro ancora più complicata per le inevitabili connessioni con gli aspetti di giurisdizione, posti come pregiudiziale per la conoscibilità diretta o incidentale dei vizi procedimentali di un atto di status ed in ogni caso esiste un effettivo contrasto, sia pure minoritaria, così come traspare dalla pronuncia invocata e prodotta dalla stessa parte ricorrente. La stretta connessione tra le due questioni proposte, agevola una conclusione di ammissibilità anche per il secondo aspetto correlato allesistenza di un conflitto virtuale di giurisdizione, poiché è proprio la specificità del caso e lintervenuta pronuncia denegatoria della giurisdizione amministrativa che impone di risolvere il nodo dei limiti di conoscibilità e di sindacabilità dellatto di cessazione dello status impiegatizio il quale, pur stando formalmente fuori dalla sfera del trattamento pensionistico, ne determina in maniera vincolante il regime temporale e la misura. Ritenuta pertanto sussistente la rilevanza e lammissibilità di entrambe le questioni proposte, occorre procedere in ordine logico allesame prioritario della seconda che attiene al profilo della giurisdizione del giudice pensionistico in astratto, in relazione al petitum di causa, ovvero delle sue intrinseche limitazioni esterne a conoscere incidentalmente dei vizi di un atto presupposto giustiziabile innanzi a un diverso giudice. La ricerca di una precisa linea di demarcazione della giurisdizione pensionistica rispetto a quella del giudice amministrativo è problema antico di non facile soluzione, poiché le due cognizioni, entrambe esclusive, presentano caratteristiche non omogenee, essendo la seconda una giurisdizione di impugnazione di atti e la prima una giurisdizione che, senza essere limitata da decadenze e/o prescrizioni, ha ad oggetto, più che latto, il rapporto pensionistico, il quale pero è spesso dimensionato, nella decorrenza, misura, entità dei servizi e montante contributivo, da atti rientranti nella esclusiva dellaltro giudice. E inevitabile che quando lesame del rapporto pensionistico ovvero del riconoscimento del diritto a pensione è pregiudicato o condizionato da una atto presupposto di status, soggetto al regime proprio degli atti amministrativi, può proporsi, nella sede propria dei controlli amministrativi e giustiziali, un problema di sindacabilità dellatto antecedente, che si assuma come invalido, sotto il profilo della illegittimità derivata. I limiti del controllo sono stati da tempo definiti nel senso che non potesse procedersi alla disapplicazione di un atto presupposto, ancorché se ne fosse accertata incidenter tantum lillegittimità, quando latto stesso fosse divenuto definitivo per essere stato già controllato da altro organo (C. Conti, Sez. contr., 7 dicembre 1978 n. 926 e 927). Quanto ai limiti del sindacato giurisdizionale la Suprema Corte di Cassazione ha precisato più volte che, in via di principio, la competenza di ciascun giudice a conoscere in via incidentale della legittimità di atti presupposti viene meno quando la controversia sullantecedente logico debba essere decisa principaliter da altro giudice e che se il giudice adito, invece di sospendere il processo principale di sua competenza, statuisca sulla causa pregiudiziale appartenente a diverso apparato giurisdizionale, la sua pronuncia è viziata da difetto di giurisdizione (Cass. 15 novembre 1982 n. 6084); da qui la conseguenza che la Corte dei Conti, mentre ha il potere dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto di impiego, inerenti allo status del dipendente e al suo trattamento economico, al fine di stabilirne la rilevanza sul trattamento di quiescenza (Cass. 23 febbraio 1999 n. 99), non può decidere o statuire, neppure in via incidentale, sulla legittimità di detti atti, trattandosi di questione pregiudiziale che è devoluta alla giurisdizione del giudice del rapporto di impiego (Cass., S.U., 7 luglio 1983 n. 4580, 3 dicembre 1987 n. 9012, 23 febbraio 1993 n. 99, cit.). A tale consolidato indirizzo si è anche richiamata la Corte Costituzionale che ha disconosciuto la rilevanza di una questione di costituzionalità sollevata da una Sezione della Corte dei conti stante la preclusione del potere di disapplicazione della Corte dei conti cui non spetta il potere di conoscere in via incidentale degli atti amministrativi divenuti inoppugnabili (C. Cost. 14 luglio 1986 n. 186). Di tali principi si è fatta applicazione negando la giurisdizione pensionistica sulle questioni riguardanti la qualifica e lo status del dipendente (Cass., S.U., 29 ottobre 1980 n. 5886), ovvero lattribuzione della qualifica superiore spettante in applicazione di benefici combattentistici (Cass., S.U., 18 ottobre 1976 n. 3543 e 5 gennaio 1981 n. 3), sulle controversie riguardanti liscrizione e la regolarizzazione contributiva (Cass., S.U., 23 giugno 1989 n. 2998, 21 maggio 1992 n. 6131 e 29 agosto 1998 n. 8595), il riscatto in costanza di servizio (Cass., S.U., 3 febbraio 1993 n. 1310); sono invece devolute alla cognizione del giudice pensionistico le controversie sui miglioramenti economici maturati dopo la cessazione (Cass., S.U., 13 giugno 1989 n. 2847 e 15 marzo 1993 n. 1993), sui risarcimenti, interessi e rivalutazione (16 giugno 1993 n. 6699, 25 novembre 1993 n. 11649, 23 gennaio 1995 n. 762 e 11 gennaio 1997 n. 190) e sulla ricongiunzione di servizi incidenti sul diritto e sulla misura della pensione (Cass., S.U., 26 aprile 1993 n. 4996, 6 maggio 1993 n. 5243 e 28 novembre 1996 n. 10618). I predetti criteri ripartitori sono seguiti, senza evidenti contrasti, dal giudice amministrativo che riconosce la giurisdizione della Corte dei Conti limitatamente a quanto concerne con immediatezza, anche nella misura, il sorgere il modificarsi o lestinguersi totale o parziale del diritto a pensione in senso stretto, con esclusione di ogni questione connessa al rapporto di impiego, quale la determinazione della base pensionabile e dei relativi contributi (Cons. Stato, A.P., 1 dicembre 1995 n. 32), ovvero la maggiore o minore durata del servizio a cagione di intervenuti provvedimenti disciplinari (Cons. Stato, IV, 21 gennaio 1997 n. 36) e per, quanto interessa, le controversie sui ritardi nellaccettazione delle dimissioni con particolare riferimento allapplicazione della normativa in esame di cui allart. 11 L. 537/1993 (TAR Lazio 14 giugno 1995 n. 1044, 13 novembre 1995 n. 1783 e 19 maggio 1998 n. 1142, TAR Piemonte 23 aprile 1998 n. 283 e 18 giugno 1998 n. 425). In relazione alla tematica in esame, deve registrarsi che risulta deferita allAdunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, IV sez. 14 ottobre 1999 n. 1359), la questione se trovi o no applicazione nei confronti del personale docente la normativa che riduce il trattamento pensionistico anticipato nel caso in cui la domanda sia stata presentata prima del 15 ottobre 1993 (data di operatività del nuovo regime) ma accettata dopo, essendosi delineati quattro diversi orientamenti; appare evidente che linsorta problematica, a prescindere dalla soluzione di merito, presuppone e costituisce conferma che, per quanto interessa, la questione della decorrenza delle dimissioni è problema appartenente alla giurisdizione esclusiva amministrativa. La giurisdizione pensionistica non si discosta, a sua volta dai predetti criteri ripartitori, e queste stesse Sezioni Riunite hanno già avuto occasione di precisare, in sede di risoluzione di una questione di massima che, nel giudizio pensionistico che coinvolga lan ed il quantum del trattamento di quiescenza non è consentito disapplicare gli atti amministrativi riguardanti la posizione giuridica del dipendente emanati dallente datore di lavoro (S.R. 14 settembre 1994 n. 101/QM e 13 ottobre 1999 n. 26/QM). Sulla stessa linea, per quanto riguarda in particolare la questione in esame, lorientamento prevalente e consolidato esclude qualsiasi possibilità di disapplicazione o di conoscibilità incidenter tantum del provvedimento amministrativo che illegittimamente ritarda o respinge le dimissioni (cfr. per tutte: Sez. III, 4 luglio 1996 n. 283, 16 gennaio 1997 n. 8, 20 ottobre 1998 n. 255, 2 dicembre 1998 n. 300, 10 dicembre 1998 n. 317, 21 dicembre 1998 n. 324, 16 aprile 1999 n. 75, 14 luglio 1999 n. 157); analogo orientamento negativo è dato riscontrare ai fini dellaccertamento della decorrenza dellatto di destituzione di un dipendente (Sez. III, 21 dicembre 1999 n. 312); del tutto marginali appaiono le pronunce delle sezioni regionali, cui è stato fatto richiamo, che ammettono margini di sindacabilità dei pregressi atti di servizio. Tanto rilevato, occorre mettere in evidenza che la questione di massima riguardante i limiti della giurisdizione pensionistica deve necessariamente trovare una soluzione calibrata al caso da cui trae origine, sicché laffermazione o la negazione della giurisdizione non può non assumere valore relativo alla fattispecie concreta che ha dato luogo al deferimento. Partendo dai contenuti della domanda attrice, è di tutta evidenza che il ricorrente, come narrato in fatto, ha impugnato in via principale il provvedimento determinativo del trattamento pensionistico e, lamentando una lesione della pienezza del suo diritto pensionistico per fatto dellamministrazione, ha chiesto che sia riconosciuto il suo diritto alla pensione integrale senza le decurtazioni prevista, per avere presentato tempestiva domanda di dimissioni. E pacifico che il riparto di giurisdizione tra giudice speciale ed ordinario, ovvero tra due giudici speciali, è sempre determinato in base al cosiddetto petitum sostanziale, il quale privilegia la causa petendi dedotta, come in astratto considerata ed in relazione al bene richiesto (cfr. Cass. 25 ottobre 1999 n. 744); è altresì possibile che le doglianze prospettate avverso latto presupposto possano essere intese come strumentali apparendo la denunciata illegittimità come mezzo al fine di tutela dei diritti scaturenti dal dedotto rapporto (Cass. 27 novembre 1998 n. 12059). Quando però la definizione della giurisdizione riguarda i giudici speciali non si tratta tanto di individuare la causa petendi rispetto alla lesione di una posizione giuridica differenziata ma piuttosto di definire la materia che definisce larea propria della giurisdizione esclusiva innanzi a cui la lamentata lesione del diritto viene fatta valere, ed un particolare, per quanto interessa, la riferibilità della pretesa ad una posizione di servizio attivo ovvero a quella di quiescenza. Questo spiega perché la Corte regolatrice abbia potuto ammettere la giurisdizione pensionistica su una controversia avente ad oggetto la pretesa del dipendente di ottenere una pensione in misura diversa contestando il provvedimento che determina la data di efficacia delle dimissioni in relazione "allo specifico contenuto della domanda" (Cass., S.U., 3 febbraio 1993 n. 1312). A tale ultima pronuncia fanno riferimento sia la sentenza del TAR Lombardia 8 luglio 1997 n. 1145 che la sentenza della Sezione regionale della Liguria n.599 del 15 dicembre 1998, entrambe richiamate dal ricorrente. Va tuttavia considerato che, quandanche in relazione allo "specifico contenuto della domanda", possa astrattamente ammettersi la giurisdizione pensionistica - anche perché, per lo specifico problema in esame, sarebbe possibile distinguere, ai fini della giurisdizione, tra controversie riguardanti il comma 16 dellart. 11 L. 537/1993 (misura della pensione) e controversie (accoglimento delle dimissioni) correlate allapplicazione del comma 18 della medesima norma (TAR Lazio 19 maggio 1998 n. 1142) - la cognizione del giudice pensionistico rimarrebbe, in ogni caso, vincolata ai suoi ai limiti esterni che impediscono di travalicare nellarea propria della giurisdizione esclusiva amministrativa riferita a tutti gli atti inerenti a posizioni di status di servizio attivo, secondo i criteri ripetutamente enunciati dalla Corte regolatrice ed innanzi richiamati. Che latto di collocamento a riposo abbia carattere necessario ed effetto costitutivo, in quanto risolutivo del rapporto di servizio attivo dalla data statuita o da quella legalmente prevista (come nel caso), non ha bisogno di dimostrazione, tanto che la stessa Corte Costituzionale, ha avuto occasione di affermare nelle sentenza 27 dicembre 1996 n. 417 ed 8 aprile 1997 n. 92, che: "ladozione della data di accoglimento delle dimissioni quale discrimine oggettivo tra il vecchio ed il nuovo regime trova plausibile spiegazione, sul piano giuridico, nella natura costitutiva del relativo provvedimento amministrativo, rispetto al quale la volontà del dipendente rappresenta soltanto il presupposto necessario, e nel conseguente carattere estintivo del rapporto di pubblico impiego". E quindi indiscutibile che il provvedimento di cessazione dal servizio, qualunque ne sia la causa, segna il passaggio dallo status impiegatizio a quello di pensionato a decorrere dalla data stabilita. E un fatto che un provvedimento di accettazione è stato adottato dallamministrazione opposta e che, pertanto, non si verte nella ipotesi di cui allart. 62, secondo comma, del T.U. 12 luglio 1934 n. 1214, che legittima la Corte dei Conti a conoscere delle istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo, essendosi tradizionalmente interpretata quella norma nel senso che la sentenza costituiva è ammissibile solo in carenza di un atto formale di cessazione dal servizio. A fronte di un provvedimento di carattere costitutivo, il principio di esecutività dellatto amministrativo e della presunzione di legittimità impediscono al giudice che non sia competente di disconoscerne gli effetti fintanto che latto stesso non sia rimosso in via di autotutela o in via di impugnativa giustiziale. In tali termini la eventuale dedotta illegittimità dellatto si pone come questione pregiudiziale conoscibile solo dal giudice competente, con la conseguenza che il giudice adito per causa conseguente, al di là di una mera delibazione de-gli effetti, non potrebbe né disapplicarlo né statuire incidenter tantum sulla sua illegittimità, conformemente al consolidato orientamento della Corte regolatrice della giurisdizione, di cui si è innanzi data ampia enunciazione, dovendo il giudice adito prender atto della situazione provvedimentale esistente rimanendone giuridicamente vincolato quoad effectum, finché i relativi atti, anche se viziati, restano validi ed efficaci. Daltronde un ulteriore chiarimento sui limiti esterni della giurisdizione anche del giudice amministrativo viene dalla stessa Corte regolatrice allorché, nellaccertamento delleventuale sconfinamento dai limiti propri con invasione del campo di attività riservata allamministrazione, ha precisato, proprio con riguardo al tardivo accoglimento delle dimissioni, che i suoi poteri di cognizione non potrebbero estendersi a valutare anche la mera opportunità dellatto, adottando decisioni sostitutive con fissazione diretta di una data anziché de-mandare alla stessa amministrazione la determinazione di una data di efficacia da collocare entro i termini legali di accettazione (Cass. 15 marzo 1999 n. 137); resta inteso che dalla pronuncia stessa traspare per implicito che la competenza a conoscere della legittimità dellatto appartiene agli organi di giustizia amministrativa e che anchessi incontrano limitazioni cognitive. Tutto ciò considerato queste Sezioni Riunite ritengono di dover confermare, anche per la prospettata ipotesi di illegittimità dellatto formale di colloca-mento a riposo dedotto in una controversia pensionistica, lorientamento, di cui alle pronunce SS. RR. 14 settembre 1994 n. 101/QM e 13 ottobre 1999 n. 26/QM, secondo cui il giudice pensionistico non può disapplicare né conoscere incidenter tantum gli atti amministrativi riguardanti la posizione di status del pubblico dipendente emanati dallamministrazione di appartenenza. Ne consegue che non vi è luogo a pronuncia sulla questione di merito che rimane preclusa dallindividuato divieto di pronunciarsi su un atto esorbitante dallarea della giurisdizione esclusiva pensionistica di questa Corte. Conclusivamente la soluzione della questione di massima va enunciata nei seguenti termini: nelle controversie riguardanti lan e la misura del diritto a pensione non è consentito al giudice pensionistico di statuire nemmeno incidenter tantum sulla legittimità dellatto di collocamento a riposo, ove esistente, e né di disapplicarlo per assunta illegittimità. Per la particolarità della questione non è luogo a pronuncia per le spese.
P.Q.M. La CORTE dei CONTI SEZIONI RIUNITE in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, ai sensi dellart. 1, settimo comma, del D.L. 15 novembre 1993 n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994 n. 19, sulla questione di massima deferita dalla Sezione giurisdizionale per la Lombardia con ordinanza n. 390/99/C del 16 settembre 1999, iscritta al n. 11 1/SR/QM del registro di Segreteria, dichiara che va data soluzione nei termini e con la formulazione della massima di cui in parte motiva. Dispone la restituzione degli atti alla Sezione regionale per la Lombardia, per la definizione della controversia. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 aprile dellanno 2000. Depositata in Segreteria il giorno 17 MAGGIO 2000 Il Dirigente Omissis Il funzionario di cancelleria Omissis |