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Corte dei
conti - Sezione del Controllo I Collegio adunanza del 23.3.2000 dep.
30.3.2000 n. 23/2000 - Presidente DELFINI - relatore GUSTAPANE-
Ministero Affari Esteri. Lesercizio delle funzioni
consolari è regolato dalle norme nazionali e dalle norme internazionali contenute nella
Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, resa esecutiva in Italia con la legge 9
agosto 1967, n. 804. Secondo le norme internazionali citate, il capo di un consolato
è titolare dei privilegi e delle immunità previste per il personale diplomatico ed è
ammesso nellesercizio delle sue funzioni per mezzo di unautorizzazione dello
Stato di residenza denominata exequatur. Lincarico di capo di un consolato è attribuito
istituziona1mente ai funzionari della carriera diplomatica ed eccezionalmente ai dirigenti
amministrativi, da cui consegue che lesercizio dellincarico, conferito in
virtù di una norma speciale al dirigente amministrativo, è regolato compiutamente dalla
legge e dalle norme del diritto internazionale. Il conferimento delle funzioni di capo di un consolato a un
dirigente amministrativo, inserito nel ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni
statali nella sezione speciale dei dirigenti ai quali sono attribuiti
dallordinamento funzioni amministrative di tutela dei cittadini e degli interessi
italiani allestero, riconosciute dal diritto internazionale non richiede la
stipulazione del contratto individuale di lavoro. DELIBERAZIONE Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con il regio decreto 12 luglio1934, n. 1214; vista la legge 21 marzo 1953, n. 161 che modifica il testo unico; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, modificata con il
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 convertito con la legge 20 dicembre 1996, n. 639,
recante Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti; visto il decreto legislativo approvato con il d. P. R. 5 gennaio
1967, n.18 recante Ordinamento dellAmministrazione degli affari esteri; visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993. n. 29 e successive modifiche recante Razionalizzazione dellorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di.pubblico impiego; visto il decreto n. 004126 del 7 ottobre 1999 con il quale il
Ministro degli Affari Esteri ha nominato il dirigente amministrativo di seconda fascia,
Maria Rosaria Gragnani capo del Consolato dItalia in Lilla (Francia); vista la relazione, trasmessa con la nota n. 236 del 10 marzo 2000, con la quale il Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero degli Affari Esteri chiede che il decreto ministeriale citato sia sottoposto allesame della Sezione del controllo, ai sensi dellarticolo 24 r.d. 12 luglio 1934, n.1214 nel testo sostituito dallarticolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161; vista lordinanza, datata 13 marzo 2000 con la quale Il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione del controllo - I Collegio - per ladunanza odierna per lesercizio del controllo preventivo di legittimità, ai sensi dellarticolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20 e successive modifiche; vista la nota n. 313/00 del 14 marzo 2000 con la quale la Segreteria della Sezione del controllo ha inviato copia dellordinanza citata al Ministero degli affari esteri, Ufficio di Gabinetto del Ministro e Direzione generale per il personale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, Ufficio di Gabinetto del Ministro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; vista la nota n. 0005503 del 21 marzo 2000 con la quale il Ministero degli Affari Esteri, Direzione generale per il personale, ha inviato alla Segreteria della Sezione del controllo una memoria per sostenere la legittimità del decreto ministeriale citato. Udito il relatore, consigliere Enrico Gustapane, non comparsi i rappresentanti dellAmministrazione. Ritenuto in FATTOIl Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione nella seduta del 29 settembre 1999, ha nominato, con il decreto n. 004126 del 7 ottobre 1999, il dirigente amministrativo di seconda fascia, Carmela Maria Rosaria Gragnani, capo del Consolato dItalia in Lilla (Francia), ai sensi dellarticolo 114, comma3, del d. P.R. 5 gennaio 1967 n. 18. Il Magistrato istruttore ha restituito il provvedimento, con foglio di rilievo n. 21 del 24 novembre 1999, osservando che la nomina è stata disposta senza tenere conto delle disposizioni dellarticolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dallarticolo 13 d.lgs.31 marzo 1998, n. 80, e del d. P. R. 26 febbraio 1999, n. 150 che ha istituito il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni statali. Infatti, dopo linserimento nel ruolo unico dei dirigenti del Ministero degli affari esteri, lAmministrazione avrebbe dovuto conferire lincarico stipulando con la dirigente il contratto individuale di lavoro a tempo determinato. Il Ministero degli affari esteri ha risposto alle osservazioni sostenendo che la nomina di un dirigente amministrativo a capo di un consolato non deve essere preceduta dal contratto individuale, previsto dallart. 19 D.L.vo n. 29/1993, perché larticolo 49, comma 5, del medesimo D.L.vo n. 29/1993 dispone che: Le funzioni e i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e successive modificazioni, e dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.. Il Ministero ritiene, infatti, che, secondo la disposizione citata, il rapporto di servizio dei dirigenti amministrativi, quando sono impiegati presso gli uffici allestero, continua ad essere regolato dal d. P. R. n. 18/1967, anche dopo listituzione del ruolo unico dei dirigenti amministrativi. Pertanto, secondo lAmministrazione, il conferimento ai dirigenti di incarichi presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari non dovrebbe essere preceduto dal contratto individuale richiesto soltanto per i dirigenti amministrativi che prestano servizio presso lamministrazione centrale degli affari esteri. La tesi dellAmministrazione è condivisa dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri il quale ha comunicato al Ministero che ai dirigenti in servizio allestero sono applicabili i principi generali in relazione ai quali resta salvo lordinamento speciale. Pertanto, poiché il servizio allestero è materia sottratta alla contrattazione collettiva e decentrata, si condivide la scelta di sottoscrivere il contratto allatto del rientro del dirigente presso lAmministrazione centrale (nota. n. . 43160/99/RUD del 1settembre 1999). Il Magistrato istruttore non ha considerato convincenti le argomentazioni dellAmministrazione; ha proposto perciò di sottoporre il decreto allesame della Sezione del controllo. Il Consigliere delegato ha accolto la proposta ed ha trasmesso gli atti al Presidente della Corte dei conti che ha convocato la Sezione del controllo - I Collegio - per ladunanza odierna per deliberare sulla legittimità del decreto ministeriale citato. Il Ministero degli affari esteri, Direzione generale per il personale, ha depositato presso la Segreteria della Sezione del controllo una memoria per confermare le argomentazioni svolte nella risposta al rilievo dellUfficio di controllo. Alla memoria è allegata la nota n. 270/00/RUD de1 1 febbraio 2000 nella quale il Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio del ruolo unico della dirigenza afferma che il personale dirigenziale in servizio allestero, quale esperto presso le Rappresentanze italiane, ai sensi dellarticolo 168 d. P. R. n. 18/1967, sebbene personale contrattualizzato, non è soggetto per il periodo di permanenza allestero, alla stipulazione del contratto individuale di lavoro: secondo il Ministero degli esteri il parere citato apporta nuovi argomenti a sostegno della legittimità della nomina di un dirigente amministrativo a capo di un consolato senza la stipulazione del contratto individuale di lavoro. Considerato in DIRITTOLesercizio delle funzioni consolari, definite dallarticolo 45 d.p.r. n. 18/1967 è affidato ai funzionari appartenenti alla carriera diplomatica (art.99 d.P.R. n. 8/1967). Larticolo 114., comma 3, del d.P.R. n. 18/1967 prevede però che il Ministro possa conferire, per esigenze di servizio e sentito il parere del Consiglio di amministrazione, la direzione di un consolato a funzionari della carriera direttiva amministrativa. Il conferimento delle funzioni di capo di un consolato a un funzionario amministrativo è una deroga al principio secondo il quale le funzioni consolari sono proprie della carriera diplomatica. Il Ministero degli affari esteri ha, del resto, applicato costantemente larticolo 114, comma 3, in senso restrittivo. Lesercizio delle funzioni consolari è regolato dalle norme nazionali e dalle norme internazionali contenute nella Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, resa esecutiva in Italia con la legge 9 agosto 1967, n. 804. Secondo le norme internazionali citate, il capo di un consolato è titolare dei privilegi e delle immunità previste per il personale diplomatico ed è ammesso nellesercizio delle sue funzioni per mezzo di unautorizzazione dello Stato di residenza denominata exequatur (artico1o 12 Convenzione di Vienna). Lesercizio delle funzioni consolari termina nei casi previsti dallarticolo 25 della Convenzione di Vienna per: -
notificazione dellItalia allo Stato di residenza che le funzioni del console sono
cessate; - ritiro dellexequatur da parte dello Stato di residenza; - notificazione da parte dello Stato di residenza allItalia che il medesimo non considera più il console come membro del corpo consolare. Il periodo dellesercizio delle funzioni consolari è limitato inoltre dallarticolo 110 d. P. R. n. 18/1967 secondo il quale il funzionario diplomatico non può prestare servizio allestero per più di otto anni consecutivi e deve essere trasferito ad altro incarico entro sei mesi dal compimento di un quadriennio di servizio nello stesso luogo. Il Consiglio di amministrazione del Ministero, nella seduta del 28 luglio 1994 ha ritenuto che il termine massimo di permanenza allestero e per lesercizio delle funzioni consolari in uno stesso luogo si applica anche ai funzionari amministrativi incaricati della direzione di un consolato. Il conferimento e lesercizio delle funzioni consolari sono, quindi disciplinati, compiutamente ed esclusivamente, dalla legge nonché dalle convenzioni e dagli usi internazionali, come precisano gli articoli 2 e 3 d. P. R. 5 gennaio 1967 n. 200. Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolo 49,comma5, conferma la facoltà del Ministro degli affari esteri, prevista dallarticolo 114, comma 3, d. P. R. n. 18/1967, di conferire la direzione di un consolato a un dirigente amministrativo, perché dispone che le funzioni e i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano allestero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del d.P.R. 5 gennaio 1967, n.18, nonché dalle altre pertinenti norme di settore del Ministero degli affari esteri. La disposizione citata autorizza anche la deroga al procedimento stabilito normalmente dallarticolo 19 del decreto legislativo n. 29/1993, per lattribuzione degli incarichi dirigenziali, nel caso eccezionale del conferimento del1incarico di capo di un consolato a un dirigente amministrativo. Infatti, la stipulazione del contratto individuale di lavoro con il dirigente nominato capo di un consolato non appare giuridicamente ammissibile perché: 1. lincarico, di capo di un consolato è attribuito istituziona1mente ai funzionari della carriera diplomatica ed eccezionalmente ai dirigenti amministrativi; 2. lesercizio dellincarico, conferito in virtù di una norma speciale al dirigente amministrativo, è regolato compiutamente dalla legge e dalle norme del diritto internazionale. Il contratto individuale non potrebbe perciò definire loggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dellincarico e il trattamento economico, come prevede larticolo 19 D.lg. n.29/1993, perché le funzioni del Console sono stabilite, inderogabilmente e compiutamente, dalla legge (d. P. R. 5 gennaio 1967, n. 200) e dalle norme internazionali. Inoltre, il trattamento economico per il personale in servizio allestero é disciplinato inderogabilmente dal decreto legislativo 27 febbraio 1998. n. 62, perché la materia è sottratta alla contrattazione. Il conferimento delle funzioni di capo di un consolato a una dirigente amministrativa, inserita nel ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni statali nella sezione speciale dei dirigenti ai quali sono attribuiti dallordinamento funzioni amministrative di tutela dei cittadini e degli interessi italiani allestero, riconosciute dal diritto internazionale (d. P. R. 26 febbraio 1999, n. 150, articolo 5, comma 3), non richiede perciò la stipulazione del contratto individuale di lavoro. Il provvedimento è pertanto legittimo. P.Q.M. ammette al visto e alla conseguente registrazione il decreto del Ministro degli affari esteri n. 004126 del 7 ottobre 1999. Depositata il 30 marzo 2000 Omissis
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