Sezione giurisdizionale per la Puglia

 

composta dai seguenti magistrati:

 

DE MARCO dott. Ignazio Presidente f.f.

ROMANELLI dott. Francesco Paolo Consigliere - relatore

RAELI dott. Vittorio Consigliere

ha pronunciato la seguente

sentenza

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 537/R del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti dei sigg. P Francesco, P. Francesco, C. Antonio e a. Pietro, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Giuseppe GALLO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Bari, alla Via Argiro, n. 117.

Visto l’atto di citazione in data 6.11.1998, iscritto al n. 474 del registro di Segreteria della Procura Regionale;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 7.4.1999 il relatore, Consigliere dott. Francesco Paolo ROMANELLI, l’Avv. Giuseppe GALLO per i convenuti, nonché il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale dott. Giuseppantonio STANCO.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione in data 6.11.1998, ritualmente notificato tra il 12 ed il 15.12.1998, il Procuratore Regionale ha convenuto dinanzi a questa Sezione Giurisdizionale i sigg. P Francesco, P. Francesco, C. Antonio e a. Pietro, per sentirsi condannare al pagamento in favore dell’Erario della somma di £. 44.120.000, oltre interessi legali e spese di giudizio.

Espone parte attrice che il Ministero del Tesoro, con decreto direttoriale n. 4402/10 del 5 marzo 1997 aveva disposto la revoca del provvedimento di concessione dell'assegno mensile di invalidità in godimento di PERRUCCI Rosa, nata ad Altamura il 19.03.1933, per carenza del requisito sanitario, in quanto la riduzione della capacità lavorativa accertata in sede di verifica era risultata inferiore a quella stabilita per fruire di detta provvidenza.

Alla predetta Perrucci Rosa, l'assegno mensile era stato accordato dal CPAB di Bari, con delibera del 17.10.1989, con decorrenza dal 1°.11.1985, sulla base degli accertamenti praticati dall'apposita Commissione di prima istanza, istituita nel Comune di Altamura, presso la locale USL, la quale nella seduta dell' 1.10.1988, a seguito di visita dell'interessata, aveva formulato diagnosi di "poliartrosi con marcato interessamento delle mani e degli arti inferiori", riconoscendo una riduzione della capacità lavorativa del 70%.

Nella visita di revisione, effettuata in data 9.12.1996, dalla Commissione medica periferica per le pensioni di guerra e le invalidità civili di Bari, a carico della Perrucci era stata, invece, posta diagnosi di "poliartrosi senza impegno funzionale permanente in osteoporotica" ed era stata riconosciuta una situazione invalidante del 10 % (dieci per cento); di qui il surrichiamato provvedimento ministeriale di revoca.

Ad avviso del Procuratore Regionale, nella fattispecie sussistono tutti gli elementi per l'imputazione della responsabilità amministrativa a carico dei componenti della Commissione Medica di prima istanza che praticò gli accertamenti sanitari nei confronti della Perrucci.

Anzitutto, sussiste un danno di lire 44.124.400, pari – giusta quanto comunicato dalla Prefettura di Bari, con nota n. 1658390/I.C. del 20.10.1997 - agli assegni indebitamente percepiti dalla predetta sino al provvedimento di revoca.

E', inoltre, manifesta l'esistenza di un rapporto di servizio con l'Amministrazione erariale.

Ed invero, ad avviso di parte attrice, i componenti della Commissione sanitaria invalidi civili, pur essendo all'epoca incardinati nella relativa USL, anche con semplice rapporto convenzionale, nel pronunciarsi sull'infermità e sul conseguente grado inabilitante del soggetto interessato ai fini della corresponsione del trattamento economico previsto per gli invalidi civili, hanno svolto un'attività ad essi demandata dalla legge e relativa ad un procedimento finalizzato ad una erogazione (eventuale) a carico del bilancio dello Stato, sì che si pongono - nello svolgere tale attività - in un rapporto di servizio con l'Amministrazione cui spetta la corresponsione del beneficio.

E’, altresì, evidente l'esistenza del nesso causale tra i fatti di comportamento quali descritti e l'evento lesivo.

Il danno si ricollega, infatti, alla grave inosservanza di quei doveri di diligenza e di perizia professionale, i quali si debbono rapportare alla posizione dei dipendenti pubblici.

A tal riguardo – ad avviso del Requirente - è sufficiente rimarcare che in sede di revisione, è stato riscontrato che l'infermità poliartrosica, unica affezione presente anche nel quadro afflittivo diagnosticato nella visita dell' 1.10.1988, riveste incidenza inabilitante appena apprezzabile, tale da comportare una valutazione non superiore al 10%.

Dal verbale di visita, si rileva, inoltre, che la Commissione di revisione ha formulato la surriportata diagnosi, avvalendosi di referto radiografico ed a seguito di esame obbiettivo che aveva accertato: buone condizioni generali, masse muscolari tonico-trofiche; apparato osteo-articolare funzionalmente indenne in ogni distretto - esame neurologico negativo.

Sicché non vi è dubbio che la Commissione che effettuò la predetta visita dell'ottobre 1988 operò una valutazione assolutamente sproporzionata dell'invalidità, che non trovava alcun supporto nella realtà clinica delle condizioni di salute della Perrucci.

Ne consegue che i componenti della predetta Commissione, nelle persone dei summenzionati sanitari, dottori Francesco P, Francesco P., Antonio C., Pietro a., sono tenuti a risarcire l'erario delle somme fatte indebitamente erogare alla Perrucci.

Quanto all'elemento psicologico, parte attrice rappresenta inoltre che la gravità della colpa nella condotta dei suddetti sanitari è asseverata dalla assoluta inconciliabilità tra la diagnosi della visita concessiva e quella della visita di revisione, sicché, non vi è dubbio che, nella vicenda che ne occupa, il comportamento osservato dai dottori P, P., C. e a. sia da giudicare gravemente colpevole, attesa la sua contrarietà ai basilari principi deontologici della categoria professionale di appartenenza, avendo essi operato con estrema superficialità e leggerezza, incuranti del consapevole nocumento che arrecavano al pubblico erario.

Il Procuratore regionale rappresenta, infine, che ai suddetti è stata notificata l'informativa ante causam, prevista dall'art. 5, 1° comma, D.L. n. 453/93, convertito con legge 14.01.1994, n. 19, senza che, tuttavia, da parte degli stessi siano state presentate deduzioni.

Con memoria depositata in Segreteria in data 16.3.1999, si sono costituiti in giudizio i convenuti a mezzo dell’Avvocato Giuseppe Gallo del Foro di Bari, eccependo, in primo luogo, l’improcedibilità e/o l’inammissibilità della domanda per non aver il Procuratore Regionale esaminato le documentate deduzioni da essi – contrariamente a quanto affermato in atto di citazione – regolarmente depositate nella Segreteria della Procura Regionale in data 25.6.1998, ed all’uopo hanno esibito copia di tali deduzioni, munita del timbro datario.

Hanno, poi, eccepito, in via gradata, l’inammissibilità della domanda per genericità, non avendo il Procuratore specificato la resposansibilità imputabile a ciascuno di essi, e la intervenuta prescrizione decennale, risalendo il fatto dannoso contestato al 1.10.1988 ed essendo stato l’atto di citazione redatto soltanto in data 6.11.1998.

Nel merito, ed in via ulteriormente gradata, i convenuti hanno eccepito l’infondatezza della domanda per erroneità dei presupposti e carenza di istruttoria, nonché per difetto di colpa grave, allegando a sostegno argomentazioni di ordine medico legale, basate, da un lato, sulle risultanze della documentazione sanitaria (all’uopo prodotta, come già in precedenza , in allegato alle deduzioni ex art. 5 della legge n. 19/1994) sulla cui scorta era stato espresso il giudizio medico incriminato e, dall’altro, sulle prescrizioni della tabella allegata al D.M. del 25.5.1980.

Infine, hanno contestato la quantificazione del danno operata dal Procuratore Regionale, non essendo - a loro dire - ad essi imputabile quello relativo agli assegni percepiti dalla Perrucci dalla data della visita di controllo a quella del provvedimento di revoca ed inoltre per non aver il Requirente tenuto conto dei benefici socio-economici tratti dalla collettività in dipendenza dell’attribuzione della pensione alla assistita, tenuto conto che questa, in quanto semi-indigente, con tali emolumenti ha comunque potuto sopravvivere e curarsi.

All’odierna pubblica udienza, il difensore dei convenuti ha ulteriormente illustrato le suddette argomentazioni, insistendo per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni ed, in particolar modo, di quella relativa alla improcedibilità e/o inammissibilità della domanda per omesso esame delle deduzioni pregiudiziali ex art. 5 della legge n. 19/1994.

Il Pubblico Ministero, per parte sua, ha precisato che l’affermazione contenuta in atto di citazione circa la mancata presentazione delle deduzioni pregiudiziali da parte dei convenuti è imputabile ad un lapsus calami, o, meglio, come lo ha definito, ad un "infortunio informatico", essendo stata riprodotta, per errore, la formulazione contenuta in un diverso congenere atto di citazione, sul cui modello è stato redatto quello che ne occupa.

Sicché le deduzioni dei convenuti sono regolarmente pervenute e sono state debitamente vagliate prima di procedere alla chiamata in giudizio.

Ha poi contestato che l’azione si sia prescritta, trovando, nel caso di specie, applicazione l’art. 1, comma 2 ter della legge n. 20/1994, che fissa il termine prescrizionale al 31.12.1998.

Nel merito, ha insistito per l’accoglimento della domanda, ritenendo del tutto infondate le argomentazioni difensive circa l’insussistenza dell’elemento psicologico e l’errata quantificazione del danno.

In tale stato la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

Va preliminarmente esaminata l’eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità della domanda sollevata dai convenuti in relazione alla circostanza che da parte del Procuratore Regionale non si è proceduto, prima della chiamata in giudizio, all’esame delle deduzioni pregiudiziali da essi presentate all’esito dell’invito di cui all’art. 5, comma 1°, del D.L. 15.11.1993, conv. con modificazioni nella legge 14.1.1994 n. 20.

L’eccezione è fondata.

Osserva il Collegio che le Sezioni Riunite di questa Corte con Sentenza n. 7/98/QM del 16.2.1998, confermata con la successiva n. 14/98/QM del 13.5.1998, risolvendo una questione di massima sulla natura e sulla funzione giuridica dell’invito a dedurre e sulle conseguenze sul piano processuale della sua mancanza, hanno affermato che esso "…costituisce un atto tipico del Procuratore Regionale legislativamente previsto e disciplinato, che si inquadra nella sua attività istruttoria come obbligatorio della medesima e si pone come condizione di promovibilità dell’azione.

L’invito è un atto procedimentale pre-procesuale che assolve alla duplice funzione di consentire all’invitato di svolgere le proprie argomentazioni al fine di evitare la citazione in giudizio e di garantire, nel contempo, la massima possibile completezza istruttoria.

Entrambe queste funzioni confluiscono nell’ulteriore scopo finale che è quello del perseguimento della giustizia ed anche non disgiunto da esigenze di economia processuale.

Esso, invero, consentendo all’invitato di produrre al Procuratore Regionale nuovi elementi di fatto e di diritto a proprio discarico, ovvero anche ulteriori elementi di conoscenza attinenti all’ipotesi di danno in questione, può far emergere diverse valutazioni atte a volgere l’istruttoria a proprio favore fino a giungere anche all’archiviazione oltre che ad un’eventuale riduzione o modificazione degli addebiti ipotizzati nell’invito.

L’atto di citazione eventualmente proposto in carenza di tale atto non è nullo, non essendo la nullità comminata dalla legge (art. 156 c.p.c.), ma inammissibile e può essere rinnovato ove venga preceduto dall’invito...".

Secondo l’insegnamento delle Sezioni Riunite – da cui il Collegio non ha motivo di dissentire - la principale funzione a cui è preordinato l’istituto de quo è, dunque, quella di consentire all’invitato di svolgere le proprie deduzioni difensive, ovvero di produrre nuovi elementi di fatto o documentali a proprio discarico al fine di evitare la chiamata in giudizio.

Tale essendo la finalità (unitamente all’altra di garantire la massima completezza istruttoria) dell’invito a dedurre, ne consegue, ad avviso del Collegio, che il Procuratore Regionale ha un preciso dovere giuridico e non una mera facoltà di procedere all’esame delle deduzioni rassegnate dall’invitato, al fine di valutare se i nuovi elementi prodotti non siano tali da condurre all’archiviazione dell’istruttoria, sicché, laddove l’invito non abbia assolto in concreto a tale funzione istruttoria perché, come nel caso di specie, le deduzioni difensive, ancorché regolarmente e tempestivamente prodotte, non siano state, per qualsiasi motivo, esaminate, si realizza, sul piano processuale, una situazione identica a quella della mancanza dell’invito stesso e,quindi, parimenti sanzionabile con pronuncia di inammissibilità.

E’ di tutta evidenza, infatti, che, altrimenti, l’invito assumerebbe valenza di un atto fine a sé stesso, del tutto svincolato dallo scopo a cui è legislativamente preordinato e, dunque, privo di causa.

Ciò posto, osserva il Collegio che risulta inequivocabilmente dagli atti (vedi doc. n. 1 allegato alla memoria di costituzione) che i convenuti - contrariamente a quanto affermato dal Requirente a pag. 2 dell’atto di citazione - all’esito dell’invito loro notificato tra l’8 ed il 15 giugno 1998, hanno depositato nella Segreteria della Procura Regionale in data 25.6.1998 le richieste deduzioni, talché non appare revocabile in dubbio che nella fattispecie, da parte del Procuratore Regionale, non è stata effettuata alcuna previa valutazione delle argomentazioni difensive svolte dai presunti responsabili, né della documentazione all’uopo allegata a sostegno.

D’altra parte, ritiene il Collegio di non poter attribuire alcun rilievo alla dichiarazione fatta in udienza dal Pubblico Ministero, secondo cui la frase incriminata dell’atto di citazione sarebbe esclusivamente attribuibile ad un refuso, posto che tale circostanza non è stata provata, quanto meno – come si sarebbe dovuto – con la produzione della copia originale delle deduzioni rassegnate dai convenuti.

La domanda va, pertanto, dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la domanda proposta con l’atto di citazione in epigrafe nei confronti dei Sigg.ri P Francesco, P. Francesco, C. Antonio e a. Pietro

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 7 aprile 1999.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE f.f.