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SEZIONE REGIONALE PER IL
PIEMONTE
Sentenza del 17 MARZO 1999, n. 429/99 - in materia di cumulabilità dell'indennità integrativa speciale conseguita a titolo di pensione e a titolo di altra rertibuzione - con nota redazionale di Massimo Perin. (Testo da inserire in copertina) CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE PER IL PIEMONTE - 17 MARZO 1999, n. 429/99 - Presidente DE FILIPPIS - Estensore BARISANO - Ministero del Tesoro (dott. CALDARULO) c. C. L.. Materia Pensionistica - Indennità integrativa speciale - Insussistenza del divieto del cumulo della indennità integrativa speciale nel trattamento pensionistico coesistente con trattamento economico erogato da terzi privati a soggetti pensionati reimpiegatisi - l'indennità integrativa speciale come vero e proprio elemento della retribuzione - non esiste nell'ordinamento un principio che vieta il cumulo di più i.i.s.. Il lavoratore, in servizio o in quiescenza, ha diritto a che il proprio reddito sia oggettivamente integrato in modo tale da mantenere inalterato il proprio potere d'acquisto, a tal proposito si deve affermare che l'indennità integrativa speciale non ha più le caratteristiche dell'accessorietà, costituendo, invece, un vero e proprio elemento della retribuzione e non semplicemente un assegno volto a sopperire ad esigenze di sopravvivenza e dovuto, quindi, solo in corrispondenza di aumenti di prezzi al consumo. Nell'ordinamento non si rinviene alcuna norma destinata a stabilire il divieto di percepire più indennità integrative speciali in ipotesi di cumulo di pensione con altra retribuzione, con la conseguenza che si ha il diritto alla restituzione delle somme recuperate dal Ministero del Tesoro sulla base dell'art. 99, comma V, del d.P.R. 1092 del 1973, norma questa dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale. La sentenza che segue riveste un grande interesse per quella vasta platea di pensionati che in questi ultimi anni si sono visti recuperare dal Ministero del Tesoro consistenti somme, perché avevano percepito l'i.i.s. sia sulla pensione della quale erano titolari che sulla retribuzione che conseguivano a seguito di un nuovo reimpiego. La pronuncia in rassegna segue, quindi, la scia della nota querelle del cumulo pensione - stipendi e se questo cumulo sia possibile quando il pensionato, oltre al trattamento pensionistico, percepisca anche un'altra retribuzione a carico dello Stato, di diverso Ente pubblico o di datori di lavoro privati. La Corte dei Conti, specialmente dopo i ripetuti interventi della Consulta (cfr. sent. 566/89 e sent. 204/92, sent. n. 232/93) va stabilizzando la propria giurisprudenza nel senso di ammettere la cumulabilità dell'indennità integrativa speciale sia sul reddito derivante da pensione che sul reddito derivante da altra retribuzione (anche a carico di privati), in quanto, come afferma molto chiaramente la sezione Piemontese l'indennità integrativa speciale "non ha più le caratteristiche dell'accessorietà, costituendo un vero e proprio elemento della retribuzione e non un semplice assegno voto a sopperire ad esigenze di sopravvivenza e dovuto solo in corrispondenza di aumenti di prezzi al consumo". D'altra parte la giurisprudenza già si era espressa (cfr. Corte dei Conti III sezione centrale del 15.6.1998, n. 163/A) per l'insussistenza del divieto di cumulo tra la pensione e la retribuzione nelle ipotesi collaborazione professionale, svolta ai sensi dell'art. 2230 c.c., senza il vincolo di orario e al di fuori di un rapporto di subordinazione gerarchica. Sarebbe, dunque, apparso irragionevole e in contrasto con il principio di uguaglianza se il divieto del cumulo in parola avesse trovato applicazione in presenza di rapporti di lavoro subordinati Sul punto cfr. anche la recente sentenza della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la regione Marche, n. 2132 dell'11 febbraio, nonché, per i principi contenuti, la sentenza delle SS. RR. del 28.12.1998, n. 25/98/QM.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL PIEMONTE Composta dai seguenti Magistrati:
omissis ha emanato la seguente Visto il ricorso, iscritto al n.1548/C del registro di Segreteria, presentato avverso l'ordinanza - ingiunzione n. 15004 del 4 marzo 1989 del Ministero del Tesoro - div. II - Ufficio IV - Pensioni Istituti di Previdenza; vista l'istanza con la quale viene tempestivamente richiesta la prosecuzione dei giudizio innanzi a questa Sezione territorialmente competente; visto il decreto, ritualmente notificato, con il quale il Presidente della Sezione ha fissato l'udienza di discussione; uditi nella pubblica udienza dei giorno 14 ottobre 1998 il relatore, Referendario dott. Cinzia Barisano e il rappresentante dell'Amministrazione dr. Donato Caldarulo; visti gli atti e i documenti tutti della causa
CONSIDERATO IN FATTO La sig.ra C. L., a decorrere dal 24.9.1967, ha percepito pensione di reversibilità, in qualità di coniuge superstite del sig. S. R. ed avendo prestato servizio presso l'Ospedale Amedeo di Savoia di Torino, per il periodo 16 ottobre 1971 - 31 gennaio 1987 ha percepito anche la corrispondente retribuzione. Alla suddetta, poiché per il periodo 16 ottobre 1971- 31 gennaio 1987 è stata corrisposta doppia i.i.s., in data 30 giugno 1988, con ingiunzione di pagamento n.15004 del 5 marzo 1989, il Ministero del Tesoro - div. II - ufficio IV pensioni istituti di previdenza ha intimato la restituzione della somma £. 48.710.632, che veniva recuperata a partire dal 28 febbraio 1987, in parte attraverso ritenute sulla pensione ed in parte con pagamenti rateali, al fine di evitare la procedura esecutiva. Avverso tale ingiunzione, notificata in data 30 giugno 1988, la sunnominata, in data 8.5.1990, ha proposto a questa Corte il ricorso di cui in epigrafe, eccependo la:
Con memoria di costituzione, depositata in data 7 ottobre 1998, la D.P.T. di Torino sostiene la legittimità dei proprio operato, del tutto conforme a quanto dichiarato da questa Corte con la sentenza assunta a SS.RR. il 20 aprile 1994 n.100, ribadito dalla più recente sentenza della SS.RR. n. 39/40/QM del 16 luglio - 11 agosto 1997. Osserva, inoltre, che la ricorrente non ha deliberatamente comunicato l'esistenza del rapporto di lavoro, accertato d'ufficio, e che alla stessa correva invece obbligo in tal senso. All'odierno dibattimento il rappresentante dell'Amministrazione, dr. Donato Caldarulo, ribadisce quanto contenuto nella citata memoria, con particolare riferimento all'ormai avvenuta integrale rifusione dei debito da parte della ricorrente.
RITENUTO IN DIRITTO Questo Collegio, tutti attentamente vagliati ed esaminati documenti e gli atti di causa, ritiene che il provvedimento impugnato sia stato adottato illegittimamente e che il ricorso in questione vada accolto. L'ordinanza - ingiunzione di pagamento rivolta alla ricorrente è stata adottata in applicazione dell'art. 99, V comma, del D.P.R.1092/1973, ai sensi dei quale l'indennità integrativa speciale corrisposta unitamente alla pensione è sospesa nei confronti di coloro che prestano opera retribuita presso enti pubblici. Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 566 del 1989, in quanto, risulta nella parte motiva, non ha fissato il limite, che, secondo il principio di ragionevolezza, deve essere disposto dal legislatore, dell'emolumento dell'attività esplicata, dovendosi ritenere ammissibile, al di sotto di detto limite, il cumulo integrale tra pensione e retribuzione, senza che sia da sospendersi la corresponsione dell'indennità integrativa speciale. Con analoga motivazione, il giudice costituzionale, con sentenza n. 204 del 1992, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 17 della legge 843/1978, che disponeva la sospensione dell'i.i.s. anche nei confronti dei pensionati reimpiegatisi presso terzi, e dell'art. 15 del D.L. 663/1979, che limitava la sospensione di cui al citato art. 7 agli incrementi dell'indennità accertati dal 1 gennaio 1979. A seguito delle suddette declaratorie di incostituzionalità delle norme che prevedevano il divieto di corresponsione dell'i.i.s. in ipotesi di cumulo di pensione - retribuzione, è residuato il dubbio se il divieto di cumulo di più i.i.s. permanesse o meno nell'ordinamento. In proposito, si sono pronunciate le Sezioni Riunite di questa Corte, dapprima con decisione n.100 dei 1994, nella quale hanno espresso l'avviso che, fino all'intervento futuro dei legislatore, troverebbe applicazione, in via analogica, il principio generale che vieta in ogni caso il cumulo di più i.i.s. Tale principio risulterebbe ricavabile dall'art. 1 comma IV, della legge 324/1959 che reca il divieto di corresponsione di più i.i.s. in ipotesi di cumulo di impieghi, posto che lo specifico divieto di corresponsione di più i.i.s. nell'ipotesi, di cumulo tra pensione e retribuzione era previsto nell'art. 2 comma VII della legge stessa, trasfuso nell'art. 99, comma V dei D.P.R.1092/1973, espunto dall'ordinamento a seguito della succitata sentenza 566/1989 e, quindi, non più esistente. Ad avviso di questo Collegio, non si ritiene che possa farsi ricorso ad applicazione analogica dell'art.1, comma IV della legge 324/1959, se non in violazione dell'art. 14 delle preleggi, l'art 1, comma IV in questione tratta, infatti, un'ipotesi specifica (cumulo di impieghi), del tutto estranea a quella dei cumulo tra pensione e retribuzione, e la disciplina dettata è di carattere eccezionale in quanto derogatoria alla regola generale secondo la quale il lavoratore, in servizio o in quiescenza, ha diritto a che il proprio reddito sia oggettivamente integrato in modo tale da mantenere inalterato il proprio potere d'acquisto. Sia il carattere eccezionale che la disciplina di fattispecie diversa precludono l'applicazione in via analogica dell'art. 1, comma IV, della legge 324/1959, applicazione che, anche ai sensi dell'art.14 delle preleggi, risulta non conforme ai canoni di logica ermeneutica, comportando l'impiego di altra disposizione, di carattere eccezionale, per inferirne l'esistenza di un principio di carattere generale. Con decisione 39 - 40/QM adottata nella Camera di consiglio dei 16 luglio 1997, le SS.RR. di questa Corte si sono pronunciate in merito alla presenza nell'ordinamento, seppure indiretta, del principio di divieto di cumulo di più i.i.s. tra pensione e stipendio, riscontrandolo nell'art. 130 ultimo comma del D.P.R. 1092/1973, che così dispone: "Restano ferme le disposizioni concernenti il divieto di cumulo degli assegni accessori di quiescenza fra loro o con assegni accessori di attività". Con tale decisione viene osservato che sostenere che la disposizione citata, contenuta nell'art. 130 e richiamata anche dal successivo art. 136, sia stata travolta dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, di cui alla sentenza 566/1989, come parte della giurisprudenza di questa Corte ritiene, significherebbe svuotare di ogni contenuto una previsione legislativa, contravvenendo al principio ermeneutico per cui ogni norma va interpretata in modo che essa abbia un senso e non che non ne abbia alcuno. Questo Collegio, in disparte ogni considerazione sull'estensione della declaratoria di illegittimità alla norma in questione, non ritiene di poter condividere il suddetto assunto in quanto, come già da tempo e più volte precisato dal giudice costituzionale (v. sentenze Corte Costituzionale n. 423/1993 e n.115/1990), l'indennità integrativa speciale non ha più le caratteristiche dell'accessorietà, costituendo vero e proprio elemento della retribuzione e non semplice assegno volto a sopperire ad esigenze di sopravvivenza e dovuto solo in corrispondenza di aumenti di prezzi al consumo. Peraltro, tale natura retributiva emerge in maniera incontrovertibile anche nella più recente legislazione, segnatamente in materia pensionistica, ed, in particolare nell'art. 15, comma 111 della legge 724/1994, ove il legislatore ricomprende anche l'i.i.s. ovvero l'indennità di contingenza tra gli elementi retributivi assoggettati a contribuzione sulla base dei quali si deve determinare la pensione. I tentativi di individuare nell'ordinamento la permanenza dei principio che vieta il cumulo di più i.i.s. tra pensione e retribuzione sono, infine, destinati ad essere definitivamente vanificati dalla recentissima ordinanza della Corte Costituzionale n. 438 del 14 - 23 dicembre 1998, con la quale è stata dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, IV comma, e 2, VI e VII comma della legge 324/1959 sollevate dalla Corte dei conti posto: - che l'art. 254 del D.P.R.1092/1973 ha espressamente abrogato tutte le norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, vigenti alla data del 21 dicembre 1973, con eccezione di quelle richiamate nel medesimo testo unico; - che nella specie l'art. 2, sesto e settimo comma, della legge 324/1959, attualmente sottoposto a scrutinio, è da ritenersi espunto dal sistema, siccome sostanzialmente trasfuso in altra norma, la quale è già stata colpita da declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua (v .l'art. 99, secondo e quinto comma, D.P.R. 1092/1973, dichiarato costituzionalmente illegittimo con le sentenze 566/1989 e 494/1993), né è ammissibile l'esame degli evocati artt. 1, quarto comma della legge 324/1959 e 130 d.P.R. 1092/1973, relativi a fattispecie diverse, dal momento che, rispettivamente, il giudizio a quo non concerne l'ipotesi di cumulo di impieghi, e l'indennità integrativa speciale non ha più la caratteristica di effettiva accessorietà (v. le sentenze 243/1993 e n. 115/1990). Per le considerazioni suesposte, non rinvenendosi nell'ordinamento alcuna norma che stabilisca il divieto di percepire più indennità integrative speciali in ipotesi di cumulo di pensione e retribuzione, il gravame di cui è causa appare meritevole di accoglimento e, pertanto, la ricorrente ha diritto alla restituzione della somma recuperata, maggiorata degli interessi legali come per legge, a decorrere dal 28 dicembre 1989, giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte Costituzionale n. 566 del 1989, non essendo possibile configurare, per il periodo anteriore, né l'avvenuta maturazione di interessi compensativi (mancando la certezza, liquidità ed esigibilità del credito ex art. 1282 c.c.) né di interessi moratori (non essendo configurabile un ritardo imputabile)
la Corte. dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, ACCOGLIE, il ricorso proposto dalla sig.ra C. L. avverso il provvedimento in epigrafe e, per l'effetto, riconosce il diritto della ricorrente alla restituzione della somma di £. 48.710.630, maggiorata degli interessi legati come indicati in parte motiva L'Estensore Cinzia Barisano Il Presidente Francesco De Filippis Depositata il 17 marzo 1999 Il direttore della segreteria omissis |