CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE - 15 febbraio 2000, n. 2/2000/QM - Presidente F. CASTIGLIONE MORELLI - Estensore N. MASTROPASQUA – C. M. - P.M. G. SAVIANO.

 

Appartiene al giudice designato dal Presidente della Sezione giurisdizionale la competenza in merito alla pronuncia da emettersi a seguito della presentazione dell’istanza di modifica o di revoca di sequestro conservativo disposto nel corso del procedimento di responsabilità amministrativo – contabile.

La predetta istanza deve essere presentata al Presidente della Sezione giurisdizionale, il quale procederà alla designazione del magistrato che dovrà pronunciarsi sulla stessa.

SENTENZA

sulla questione di massima deferita dalla Sezione giurisdizionale regione Puglia con ordinanza n. 39/EL/99 del 26 luglio 1999, iscritto al n. 103/SR/QM del registro di Segreteria.

Vista l’ordinanza di rimessione emessa in sede di esame dell’istanza di revoca di sequestro conservativo di beni immobili avanzata da C. M. e gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all’udienza del 15 dicembre 1999 il relatore consigliere Nicola MASTROPASQUA ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice procuratore Generale dott. Giovanni SAVIANO;

Ritenuto in

 

FATTO

Con ordinanza n. 39/EL199 deI 26 luglio 1999 la Sezione giurisdizionale Regione Puglia ha proposto questione di massima attinente alla competenza a pronunciarsi sull’istanza di revoca di provvedimento cautelare ex art. 669 decies C.P.C. nonché al procedimento relativo.

Espone la Sezione remittente che con apposita istanza il sig. C. M. chiedeva la revoca del sequestro conservativo di beni immobili disposto in corso di causa nei suoi confronti e confermato con ordinanza n. 35/EL/98 del 17 dicembre 1998.

In sede di esame dell’atto il Collegio si poneva preliminarmente il problema della propria competenza a pronunciarsi sull’istanza di revoca.

Ricorda il giudice remittente che la disciplina del procedimento cautelare contabile (art. 5, commi 2^ e seguenti, della legge 19.1.1994 n. 19) non reca alcuna specifica disposizione su tale materia, così come in ordine ad altri molteplici e salienti aspetti del procedimento.

Sicché, stante la norma dell’art. 26 del R.D. 13.8.1933 n. 1038, occorre far riferimento - secondo il costante insegnamento delle SS.RR. di questa Corte (cfr: sent. nn. 6/QM/94, 15/QM/95 e 2/QM/98) - alla disciplina dettata in subiecta materia dal codice di rito e, dunque, all’art. 669 decies c.p.c.

Peraltro le soluzioni adottate da detto articolo non sono letteralmente ed immediatamente applicabili al giudizio amministrativo-contabile.

Ai fini della soluzione sulla questione che ne occupa, occorre, dunque, procedere all’interpretazione sistematica della norma di che trattasi, onde individuarne la ratio, per poi ricavare da questa la regola applicabile al procedimento cautelare contabile, tenendo, peraltro, conto delle connotazioni affatto peculiari di quest’ultimo.

Sennonché, ritiene il Collegio che tale attività interpretativa presenti particolari difficoltà sul piano oggettivo, che traggono origine dalle notevoli differenze che, sussistono tra il procedimento cautelare civile e quello contabile, sicchè l’attività ermeneutica si risolve nella non agevole operazione di adattare all’uno (quello contabile) principi e regole dettati con esclusivo:riferimento all’altro (quello di rito comune) nell’ambito, peraltro, di un compiuto ed organico contesto normativo.

Considera il giudice remittente che, in primo luogo, nel procedimento cautelare contabile la competenza del giudice designato a pronunciarsi sull’istanza di revoca potrebbe trovare fondamento dal parallelismo tra questi ed il Giudice Istruttore di cui all’art. 669 decies C.P.C., soprattutto nel caso di sequestro in corso di causa, come nel caso di specie.

Ed invero, sia l’uno che l’altro sono deputati (rispettivamente a norma dell’art. 5, comma 4, della legge 19/1 994 e dall’art. 669 sexies, 2^ comma, c.p.c.) a confermare, modificare o revocare la misura cautelare concessa inaudita altera parte con decreto.

A fondamento di tale tesi interpretativa, in altri termini, starebbe il rilievo che il legislatore della novella al c.p.c., individuando per la normalità dei casi (dovendosi considerare le ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 669 decies affatto eccezionali e non ricorrenti) nel Giudice Istruttore, il giudice competente a pronunciarsi sull’istanza di revoca, ha inteso, nella sostanza, affidare tale competenza allo stesso giudice (monocratico) che ha confermato il provvedimento cautelare in contraddittorio delle parti; al quale giudice, corrisponde, per l’appunto, nel procedimento cautelare dinanzi alla Corte dei conti il Giudice Designato.

Mette, altresì, conto evidenziare al riguardo che prevale nella dottrina processualcivilistica e nella giurisprudenza (nell’ambito del dibattito sulla possibilità di una interpretazione estensiva della norma in questione stante l’impossibilità, in caso di una mera interpretazione letterale, della, esperibilità del rimedio in esame al di fuori della fase istruttoria del giudizio di merito), l’opinione secondo cui il riferimento al Giudice Istruttore operato dall’art. 669 decies c.p.c. avrebbe mera natura esemplificativa e starebbe soprattutto a sottolineare (in relazione all’ipotesi più fisiologica, e cioè che l’istanza venga presentata dopo l’introduzione del giudizio di merito), che la competenza spetta all’organo monocratico anche nei casi in cui il potere decisorio sia devoluto al Collegio.

Non va nemmeno trascurato di considerare che una tale soluzione sarebbe compatibile con la reclamabilità della decisione (sia di rigetto che di accoglimento) sull’istanza di revoca, la quale possibilità com’è noto è, ora, riconosciuta (soprattutto - con riferimento all’ordinanza di accoglimento - dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 253/1994) da una consistente parte della dottrina e della giurisprudenza (cfr. trib. Roma, Ordinanza del 26.7.1995 Italsanità c/ Soc. Morgan).

Di contro si può opinare, partendo dalla constatazione della mancanza nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile di una fase istruttoria predibattimentale che, una volta introdotto il giudizio, essendo ogni potere decisionale anche di carattere istruttorio riservato al Collegio, e a questi che deve essere riconosciuta la competenza a pronunciarsi sull’istanza di revoca dell’ordinanza confermativa pronunciata dal Giudice Designato.

Tale tesi postula, com’è evidente, una diversa ratio della norma di cui all’art. 669 decies, 1^ comma. c.p.c.: le ragioni dell’attribuzione della competenza de qua al Giudice Istruttore non risiederebbero punto nel fatto che costui è lo stesso giudice che ha pronunciato l’ordinanza di cui si chiede la revoca, quanto, più semplicemente, nella circostanza che nella fase istruttoria del processo ordinario di cognizione, ogni potere decisorio spetta, per l’appunto, al giudice Istruttore ai sensi dell’art. 186 c.p.c..

Anche in favore ditale tesi - d’altra parte - potrebbero invocarsi, a sostegno gli indirizzi prevalenti della dottrina processualcivilistica, posto che essa è orientata a ritenere questa come la soluzione da adottarsi nei casi congeneri in cui, nel giudizio civile, manchi una fase istruttoria precedente al dibattimento, come avviene, ad esempio, in grado di appello o nei, giudizi innanzi alle sezioni agrarie specializzate.

La soluzione della sopra prospettata questione, nell’uno o nell’altro, dei sensi indicati, non esaurisce, comunque la complessa problematica all’esame.

Ed invero, laddove si concluda per la competenza del Giudice Designato, rimarrebbe irrisolto il problema dell’organo a cui l’istanza di revoca ex art. 669 decies c.p.c. deve essere in concreto presentata e, cioè, in altri termini, se l’istante possa adire direttamente lo stesso Giudice Designato che ebbe a pronunciare l’ordinanza di conferma della misura cautelare, ovvero se occorra una nuova "designazione" (dello stesso magistrato designato in precedenza ovvero di altro diverso) da parte del Presidente della sezione e, dunque, se l’istanza debba, a tali fini, essere presentata a quest’ultimo.

E’ evidente che, anche in questo caso, può fondatamente sostenersi l’una o l’altra tesi a seconda che si privilegi il dato letterale dell’art. 669 decies c.p.c., ovvero la necessità di coerenza sistematica con la struttura del procedimento cautelare dinanzi alla Corte dei conti, che sembra escludere un autonomo rilievo processuale alla figura del Giudice Designato al di fuori dell’udienza di cui all’art. 5, 4^ comma della legge 19/1994.

Peraltro, anche la tesi interpretativa secondo cui la competenza a pronunciarsi sulla istanza di revoca spetta al Collegio non appare esaustiva, implicando l’ulteriore questione se la discussione debba svolgersi in camera di consiglio, in analogia a quanto previsto per il reclamo, oppure in pubblica udienza.

Sulla base delle esposte considerazione, il Collegio remittente ha formulato questione di massima nei seguenti termini:

  1. se, nel procedimento cautelare dinanzi alla Corte dei conti, competente a pronunciarsi sull’istanza di revoca di cui all’art. 669 decies c.p.c. presentata dopo l’introduzione del giudizio di merito sia - tanto in ipotesi di sequestro ante causam quanto in ipotesi di sequestro in corso di causa - il Giudice Designato, ovvero il Collegio;
  2. nel primo caso, se l’istanza debba essere prodotta direttamente allo stesso Giudice Designato che ebbe a pronunciare il provvedimento cautelare, di cui si chiede la revoca, ovvero al Presidente della Sezione giurisdizionale ai fini di una nuova "designazione"; in tale ultima ipotesi, se debba essere designato lo stesso magistrato che ebbe a pronunciare il provvedimento cautelare, ovvero se possa esserne designato – salvi evidentemente - i casi di impedimento di cessazione dal posto di funzione di quest’ultimo altro - diverso;
  3. nel secondo caso, se la discussione dinanzi al Collegio debba avvenire in Camera di Consiglio, in analogia a quanto previsto per il reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies, 3^ comma e 737 C.P.C., ovvero se debba essere svolta in pubblica udienza.

Il Procuratore Generale ha depositato in data 11 novembre 1999 memoria d’udienza.

Nell’atto, richiamate le motivazioni poste a base delle sentenze di queste SS.RR. n. 6/QM/94 e nn. 15/QM del 6 aprile 1995 e 24 del 16 gennaio 1996, la parte pubblica conclude nel senso che competente a decidere sull’istanza di revoca è il Giudice Designato.

Richiamata poi la struttura del procedimento cautelare contabile quale fissato dall’ari. 5, 3^ comma, legge 19/1994, il concludente ritiene che l’istanza di revoca debba essere indirizzata al Presidente della Sezione, il quale salvo casi di impedimento, dovrà designare il medesimo magistrato in precedenza designato per la controversia cautelare.

Nella odierna udienza di discussione il Pubblico Ministero ha illustrato le tesi esposte nell’atto scritto.

Considerato in

 

DIRITTO

E’ ormai pacifica giurisprudenza di queste Sezioni Riunite, come ricorda il giudice remittente, che anche nei giudizi innanzi alla Corte dei conti la competenza ad adottare provvedimenti cautelari sia anteriormente alla instaurazione del giudizio che nel corso del giudizio di primo grado è il giudice singolo a ciò designato dal Presidente dl Sezione. A questa soluzione queste Sezioni Riunite sono pervenute considerando, innanzitutto, l’esigenza di unitarietà della disciplina dei procedimenti cautelari previsti sia nel codice di rito e nel codice civile sia fuori dalla disciplina codicistica nelle leggi speciali, sottesa alla legge 26 marzo 1990, n. 353.

Inoltre, e più radicalmente, queste Sezioni Riunite hanno tratto ragione della soluzione adottata dalla esigenza, insita nel nuovo processo cautelare com’è confermato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, di bilanciamento della snellezza del nuovo procedimento, non più concluso da una sentenza, costituito dal reclamo al collegio.

Da questa soluzione (che non viene posta in discussione dal giudice remittente) e dalle motivazioni approfonditamente espresse nelle sentenze n. 6/QM/94, 15/QM/95 e 2/QM/98 questo collegio non ha ragione di discostarsi.

Il giudice remittente considera, però, che la disciplina codicistica dettata dall’art. 669 decies c.p.c. per la revoca o la modifica del provvedimento cautelare non è direttamente applicabile al procedimento cautelare contabile, perché in questo non sussistono le ipotesi previste in detta norma, con la conseguenza che occorre procedere ad una indagine sistematica per individuare il giudice competente alla revoca.

Con ampiezza di argomentazioni il giudice remittente espone le due possibili opzioni, e cioè l’attribuzione di competenza al giudice singolo ovvero al collegio.

Per la soluzione della questione occorre partire da due constatazioni.

La prima è che l’art. 5 della legge n. 19/1994 disciplina il procedimento cautelare contabile senza prevedere differenze tra misura richiesta ante causam e misura richiesta in corso di causa (salvo ovviamente quanto disposto dal comma 5^ del citato art. 5).

La struttura del procedimento è la competenza a emanare i provvedimenti non sono pertanto influenzati dal momento nel quale la misura cautela re viene chiesta.

In questo senso molto chiaramente si sono espresse le citate sentenze di queste Sezioni Riunite esaminando e confutando le tesi a favore della competenza collegiale nell’adozione della misura cautelare.

La seconda constatazione è che l’adozione di misure modificative o di revoca dei provvedimenti c.d. "rebus sic stantibus", per i quali è funzionale un riesame al modificarsi della situazione di fatto in relazione alla quale sono stati adottati, è attribuita in linea generale e di principio alla competenza dello stesso organo giudiziario che ha adottato il provvedimento da modificare o da revocare.

Ora l’opzione alla base del primo comma dell’art, 669 decies c.p.c. è coerente con la diversa disciplina codicistica della competenza all’adozione della misura cautelare anteriormente alla causa o in corso di causa ed è funzionale all’attribuzione al giudice istruttore di tutte le misure da adottare nel corso dell’istruzione della causa, salva sempre la verifica del collegio, con una struttura processuale del tutto coerente con il procedimento cautelare. Al di fuori di quest’ambito la surriferita constatazione trova conferma nel secondo comma dell’art.669 decies. c.p.c.

In ogni caso va rilevato che la tesi secondo la quale la struttura del procedimento cautelare è articolata attraverso l’attribuzione di competenza ad un giudice singolo, e, nel, reclamo al collegio della pronuncia da questo adottata trova puntuale conferma nella seconda parte del secondo comma, nel quinto e nel sesto comma dell’art. 669 quater c.p.c..

L’essenzialità di questo aspetto funzionale del procedimento cautelare è stato più volte sottolineato dalla giurisprudenza di queste Sezioni Riunite e ad esso deve informarsi il procedimento per la modifica o la revoca della misura cautelare, anche in forza dei principi espressi nella sentenza della Corte Costituzionale n. 253/1994.

La diversa opzione esposta nell’ordinanza di rimessione è, poi, in sostanza la riproposizione di ragioni poste a fondamento della tesi della competenza collegiale nell’adozione della misura cautelare e già rigettata da queste Sezioni Riunite con le sentenze innanzi ricordate.

Infatti, mentre non presenta particolare rilievo la questione della competenza all’adozione della misura cautelare in appello sia per la marginalità dell’ipotesi nel processo civile come ampiamente esposto nella sentenza n. 15/QM/95 sia perché interviene dopo una sentenza di merito in primo grado, l’unico riferimento nuovo è al giudizio innanzi alle Sezioni Agrarie specializzate, e cioè un procedimento speciale diverso da quello innanzi a questa Corte.

Ora come si è detto la scelta fondamentale operata nella riforma del processo cautelare ed espressa nell’art. 669 quaterdecies è quella espansiva della disciplina codicistica, salvo verifica di compatibilità.

Pertanto solo da una.verificata incompatibilità tra disciplina codicistica e procedimento cautelare contabile conseguirebbe l’adozione dell’opzione da ultimo proposta.

Ma, come è stato, detto non si rinviene alcuna, ragione di incompatibilità in tal senso.

A questo punto rimane solo da stabilire se l’istanza di revoca debba essere indirizzata al Presidente della sezione o al magistrato designato che ha adottato il provvedimento di cui si chiede la revoca.

In proposito è da considerare che la funzione attribuita al magistrato designato si esaurisce con l’emanazione del provvedimento che chiude il procedimento cautelare, mentre le istanze di modifica o di revoca aprono un nuovo procedimento.

L’istanza, pertanto, va indirizzata al Presidente della sezione, il quale designerà un magistrato per l’esame dell’istanza, fermo restando l’opportunità in linea di principio di una designazione del medesimo magistrato che già conosce i termini della questione.

Le altre questioni proposte con l’ordinanza di rimessione risultano assorbite dalla soluzione adottata.

Non è luogo a pronuncia per le spese.

 

P.Q.M.

Le questioni di massima deferite a queste Sezioni Riunite con l’ordinanza in epigrafe vanno risolte nel senso che:

  1. spetta al giudice designato dal Presidente della Sezione giurisdizionale la competenza a pronunciarsi sull’istanza di modifica o di revoca di sequestro conservativo;
  2. l’istanza di cui sopra deve essere presentata al Presidente della Sezione giurisdizionale, il quale procederà alla designazione del magistrato che dovrà esaminare l’istanza.

Così deciso Roma, nella Camera di consiglio del 15 dicembre 1999

Depositata in Segreteria il 15 febbraio 2000

 

Omissis