Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Piemonte – 22 dicembre 1999, n. 2225/EL/99 – Pres. DE FILIPPIS – Est. TRIDICO – R.N. (avv.to C.E. GALLO) P.M. PISCHEDDA.

 

Responsabilità contabile e amministrativa – Enti Locali – condanna del Comune in sede civile al pagamento di crediti derivanti da contratti di appalto – oneri finanziari per spese di giustizia e interessi legali – danno erariale – prescrizione – coincidenza del danno al momento dell’esborso finanziario - profili di responsabilità amministrativa a carico del Sindaco.

Il decorso del termine prescrizionale deve essere individuato nel momento in cui diviene perfetta la fattispecie dannosa, costituita non solo dall’azione illecita dell’agente, ma anche dall’effetto lesivo di questo nei suoi necessari requisiti di certezza, concretezza e attualità dell’an e del quantum con la conseguenza che il danno coincide con il depauperamento dell’ente locale a seguito del pagamento a terzi di somme di denaro.

 

L’aver omesso, da parte del Sindaco, di far effettuare i pagamenti a terzi creditori a seguito di pronunce di condanna dell’ente in sede civile, costituisce un comportamento che assume carattere di particolare gravità, giacché, dopo la pronuncia giurisdizionale di condanna divenuta esecutiva il Comune, e per esso il sindaco, era giuridicamente tenuto a dare esecuzione alla medesima sentenza civile, non essendovi sul punto alcun margine di discrezionalità, dovendosi, dunque, provvedere con ogni risorsa disponibile ricorrendo, qualora necessario, anche a tempestivi provvedimenti di storno da diversi capitoli, onde evitare una maggiore esposizione finanziaria.

Sussiste la colpa grave del Sindaco che, dopo aver ricevuto la notifica della citazione in giudizio dell’Ente locale, ha omesso di assumere ogni iniziativa utile per il soddisfacimento delle pretese del creditore nonostante la certezza della fondatezza di queste.

Non diminuiscono la colpa grave del Sindaco le iniziative, pure legittimamente assunte per l’ottenimento di un finanziamento regionale per far fronte a posizioni debitorie, quando la condotta omissiva aveva già prodotto il danno per l’ente locale.

Sentenza

nel giudizio di responsabilità promosso dalla Procura regionale nei confronti del signor R. N., rappresentato e difeso dall’ Avv. Prof. Carlo Emanuele GALLO.

 

Visto l’atto di citazione, iscritto al n. 245/EL del registro di segreteria, e tutti gli altri atti e documenti della causa;

 

uditi nel corso della pubblica udienza del 10 novembre 1999 il Giudice relatore, dott. Bruno TRIDICO, l’avv. GALLO per il convenuto ed il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore regionale dott. Mario PISCHEDDA.

 

Svolgimento del processo

1. - Con atto di citazione depositato in data 22 giugno 1999 la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio il. signor R. N., nella sua qualità di sindaco del Comune di Oleggio dal 1980 al 1990, chiedendone la condanna al pagamento, in favore del citato Comune, della somma di lire 63.406.414, o della diversa somma risultante in corso di causa, aumentata di rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, a titolo di responsabilità amministrativa.

2.- Si legge nell’atto di citazione che, in data 17 maggio 1985 il Comune di Oleggio veniva citato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Verbania, dalla ditta PRINI Angelo s.a.s., per il pagamento di crediti derivanti da tre contratti di appalto (n. 1535 del 6 marzo 1978, n. 1599 e n. 1600 del 21 agosto 1979). Il Comune non si costituiva in giudizio. Il Giudice civile, con sentenza 17 maggio 1986 n. 247, condannava l’ente convenuto al pagamento di lire 38.430.813, oltre gli interessi legali, la svalutazione monetaria e le spese di giudizio, corrispondente ad una parte della somma richiesta, non ritenendo sufficientemente documentate le residue pretese. La sentenza è quindi passata in giudicato.

Il Comune non ottemperava al dispositivo della sentenza, ma si attivava presso la Regione Piemonte per ottenere un contributo finalizzato a far fronte, a sanatoria, alle obbligazioni derivanti dal contratto n. 1600. Ciò in quanto i lavori dovevano essere finanziati dalla Cassa depositi e prestiti, ma mentre per gli altri contratti la procedura di finanziamento fu perfezionata, in questo caso il mutuo, già concesso, era stato revocato in data 4 luglio 1984 in quanto i lavori erano stati appaltati prima dell’affidamento di massima.

La Giunta regionale, con delibera del 4 novembre 1988, concedeva il contributo, pari a lire 80.000.000. Il Comune, con delibera di Giunta del 10 luglio 1989, approvava lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui al citato contratto n. 1600. Poiché tale delibera presentava alcune omissioni, essa, il 2 febbraio 1990, veniva revocata dalla Giunta, che, in pari data, riapprovava lo stato finale ed il quadro economico della spesa relativa ai lavori in questione. Anche questa delibera però non venne portata ad esecuzione, perché il Comune omise di fornire i necessari dati integrativi di giudizio richiesti dal CO.RE.CO. con ordinanza del 14 marzo 1990, sicché la stessa fù dichiarata decaduta e priva di effetti con successivo atto dell’organo di controllo.

Cessato il sig. N., nel 1990, dalla carica di sindaco, nessun provvedimento venne adottato dal subentrante, sig. V., atteso che la ditta non reclamò l’esecuzione della sentenza, della quale questi era, a suo dire, all’oscuro. Il silenzio della creditrice si protrasse fino al 10 aprile 1995, data di una lettera della ditta con la quale si riproponeva la questione. Subentrata, il 24 aprile 1995, la nuova Amministrazione comunale, nonostante la tempestiva attivazione non fu possibile pervenire alla definizione della controversia, sicché, non riuscendo ad ottenere soddisfazione in via bonaria, la ditta attivava le procedure esecutive per il recupero delle somme riconosciutele dal Giudice civile, giungendo fino al pignoramento in Tesoreria ed alla successiva assegnazione della somma pignorata, disposta dal Giudice dell’esecuzione il 20 giugno 1997.

La somma pagata e addebitata in conto di Tesoreria a seguito del pignoramento ammontò complessivamente a lire 104.989.204 ed era comprensiva, tra, l’altro, di lire 3.731.800 per spese della causa di cui alla sentenza del 1986 e lire 57.140.465 per interessi al 20 giugno 1997 e rivalutazione.

Avendo la ditta attivato altre procedure per il recupero dell’ulteriore debito rimasto estraneo alla pronuncia del Tribunale, la Giunta comunale approvava atto di transazione con il quale ci si impegnava a versare alla creditrice il debito residuo, pari a lire 39.789.221 + I.V.A., nonché, tra l’altro, l’I.V.A. sulla rivalutazione monetaria in relazione alle somme già versate a seguito della descritta procedura esecutiva, pari a lire 2.534. 149.

3.- A fronte dell’invito a dedurre emesso ai sensi dell’art. 5, primo comma, del d. 15 novembre 1993 n. 453, convertito in legge 14 gennaio 1994 n. 19, il presunto responsabile ha fatto pervenire deduzioni scritte ed è stato anche sentito in sede di audizione personale.

4.- L’organo requirente, premesso che la corresponsione di interessi legali, oneri per rivalutazione e spese di giustizia a seguito di soccombenza in giudizio costituisce un’ingiusta lesione alla finanza comunale in quanto esborsi a fronte dei quali non v’è alcuna utilità per l’ente locale, ritiene che il danno sia addebitabile al comportamento omissivo del sig. N. che, destinatario, quale sindaco, della notifica dell’atto di citazione della ditta, non adottò alcun atto idoneo ad appianare la controversia e, successivamente, destinatario della notifica della sentenza di condanna (7 luglio 1986), omise di ottemperare al giudicato. La Procura contesta altresì al convenuto di aver omesso di fornire riscontro all’ordinanza del CO.RE.CO. del 1990, determinando così la decadenza della deliberazione di Giunta con la quale era stato riconosciuto, sia pure in ritardo, una parte del debito accertato in sentenza.

La Procura quantifica, quindi, il danno imputabile al sig. N. in lire 63.406.414, distinte in spese di causa di cui alla sentenza n. 247/86 (3.731.890), interessi al 20 giugno 1997 e rivalutazione (57.140.465), nonché I.V.A. sulla rivalutazione monetaria in relazione alle somme già versate a seguito della procedura esecutiva (2.534.149).

5.- Con memoria depositata il 21 ottobre 1999 si è costituito in giudizio il sig. N., eccependo anzitutto l’intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità. Rimarca poi che l’accusa non ha fornito alcuna prova dell’elemento soggettivo e del nesso di causalità (concreta azione od omissione del sindaco che ha provocato il danno). Osserva inoltre che il sindaco non aveva motivo di opporsi alla domanda giudiziale della ditta in quanto sicuramente fondata, ma poteva solo adoperarsi per acquisire la somma occorrente al pagamento, cosa che fece, attivandosi per ottenere il finanziamento regionale, necessario in quanto l’opera era finanziata dalla Regione, per conto della quale i lavori erano stati appaltati. Delle proprie iniziativa ha sempre informato la ditta, che non ha mai attivato procedimenti esecutivi fin quando è stato sindaco. Nega di aver mai avuto notizia dell’ordinanza del CO.RE.CO., da lui non siglata, e anche dell’intervenuta decadenza della relativa delibera comunale, ritenendo responsabile di ciò il segretario comunale. Richiama inoltre il complesso procedimento per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio recato dall’art. 25 della legge 24 aprile 1989 n. 144, con particolare riferimento all’attestato che il segretario ed il ragioniere devono rilasciare per la verifica dell’esistenza del debito, circostanza mai avvenuta, sicché agli organi politici non è mai stato rammentata l’esistenza di un debito fuori bilancio nei confronti della ditta. In ogni caso, fa presente che non è possibile addebitargli il pagamento di somme a titolo di interessi e rivalutazione, essendo cessato dalla carica nel 1990 e non potendo essere responsabile degli importi maturati quando oramai era estraneo all’Amministrazione. Chiede, in conclusione, il rigetto della domanda attorea e, in subordine, la riduzione dell’addebito nella misura massima possibile.

6.- All’odierna udienza. il difensore del convenuto ha insistito sulle eccezioni sollevate in memoria depositata e ha chiesto il rigetto della domanda attorea, mentre il rappresentante del Pubblico Ministero ha confermato la richiesta di condanna come da atto di citazione. La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

 

Motivi della decisione

1.- Sul piano strettamente fattuale il Collegio rileva che l’esposizione della vicenda da parte della Procura, riassunta in narrativa, nel suo sviluppo temporale non è contestata da parte convenuta che, anzi, la conferma e ribadisce nei suoi passaggi salienti. Né risulta, dalla memoria difensiva, oggetto di contestazione l’esistenza di un danno, la cui esistenza nel caso specifico, comunque, ad avviso di questo Giudice pare non possa revocarsi in dubbio, se è vero (come è vero) che, a fronte dell’onere finanziario, pari a complessive lire 63.406.414, sostenuto per spese del giudizio conclusosi con la sentenza del Giudice civile del 1986 (lire 3.731.800), per interessi e per rivalutazione monetaria (lire 57.140.465), e per l’I.V.A. sulla rivalutazione monetaria in relazione alle somme già versate a seguito della procedura esecutiva (lire 2.534.149), non è derivata alcuna utilità per l’ente locale, e la relativa erogazione costituisce ingiustificato aggravio della spesa (di per sé fisiologica) derivante dal contratto d’appalto e, di conseguenza, illecita lesione alla finanza comunale.

2.- Questione preliminare di merito sollevata da parte convenuta riguarda l’eccezione di prescrizione dell’azione di responsabilità, essendo a suo dire il fatto dannoso avvenuto, se non prima, comunque non oltre l’aprile del 1990, allorquando non è stata data esecuzione all’ordinanza del CO.RE.CO. di richiesta di dati integrativi al fine dell’esercizio delle funzioni di controllo della delibera di nuova approvazione dello stato finale e del quadro economico della spesa relativa ai lavori in questione, delibera che quindi fu dichiarata decaduta e priva di effetti con successivo atto dell’organo di controllo. Al momento dell’esercizio dell’azione, ad avviso del patrono di parte convenuta, era pertanto già decorso il termine di cinque anni prescritto dall’art. 58 della legge 18 giugno 1990 n. 142.

In proposito osserva la Sezione che, contrariamente all’assunto della difesa, il dies a quo per il computo del decorso del termine prescrizionale deve essere individuato nel momento in cui diviene perfetta la fattispecie dannosa, costituita non solo dall’azione illecita dell’agente, ma anche dall’effetto lesivo di questo nei suoi necessari requisiti di certezza, concretezza ed attualità dell’an e del quantum, potendo queste due componenti essere contemporanee, susseguirsi senza soluzione di continuità ovvero, in taluni casi, quale quello di cui è causa, risultare distanziate nel tempo, così realizzando una fattispecie a formazione progressiva: in quest’ultima ipotesi quel che rileva ai fini del decorso del termine di prescrizione è il venire a esistenza del danno, posto che in assenza di questo v’è carenza d’interesse ad agire del Procuratore regionale ex art. 100 c.p.c.

Nel caso di specie, il danno coincide con il depauperamento dell’ente locale a seguito del pagamento, ossia del materiale esborso di denaro, atteso che solo in tale istante, e non prima, si attualizza la lesione del bene giuridico protetto. L’eccezione è quindi priva di pregio, essendo il depauperamento avvenuto in parte nel 1997, con il pignoramento e la successiva assegnazione della somma pignorata, ed in parte nel 1998, a seguito della raggiunta transazione e conseguente adempimento dell’accordo transattivo.

3. - Risultante per tabulas la configurabilità di un rapporto di servizio tra l’odierno convenuto ed il Comune danneggiato, quel che è oggetto di contestazione è principalmente l’assolvimento dell’onere della prova, in capo all’accusa, in merito alla sussistenza del nesso causale tra la condotta del sindaco e il danno: correlativamente, il sig. N. pone in risalto il fatto di essersi tempestivamente attivato per ottenere il finanziamento regionale.

Osserva in proposito la Sezione che quel che rileva, ai finì del decidere, è che l’odierno convenuto, una volta avuto notizia, nel 1985, della citazione in giudizio civile, ha omesso di effettuare il pagamento e comunque di attivarsi per appianare la controversia (anche mediante accordi transattivi), nonostante in memoria sostenga che la pretesa attorea era «sicuramente fondata», sicché era inutile costituirsi, non potendo «sperare di ottenere un esito favorevole della controversia». A fronte delle ragioni della controparte, quindi, quel che si imputa è di aver omesso di effettuare i pagamenti, comportamento che assume carattere di particolare gravità dopo la pronuncia giurisdizionale di condanna del Giudice civile, divenuta esecutiva e, ciò nonostante, rimasta ineseguita. E non pare possa porsi in discussione che il Comune, e per esso il sindaco, era giuridicamente tenuto a dare esecuzione alla sentenza civile, non essendovi sul punto alcun margine di discrezionalità e dovendosi provvedere in tal senso al più presto con ogni risorsa disponibile e anche, qualora necessario, attraverso l’adozione di formali e tempestivi provvedimenti di storno da diversi capitoli, onde evitare una maggiore esposizione finanziaria, a prescindere dalle ulteriori iniziative pure legittimamente assunte per l’ottenimento del finanziamento regionale. Pertanto non assume alcun rilievo quanto accaduto in seguito, anche relativamente a quanto la Procura imputa al convenuto per ordinanza del CO.RE.CO., posto che la condotta omissiva dannosa, che già si era realizzata, tale è rimasta nonostante l’attivazione (che pure vi è stata) per ottenere il citato finanziamento, la quale non ha evitato né poteva evitare il ritardo nel soddisfacimento del credito.

Per quanto detto, e nei predetti termini precisata la condotta realizzata dal sig. N., risulta evidente la sussistenza del necessario nesso etiologico tra l’or detta omissione, dotata di chiara efficacia causale, e l’evento lesivo da essa derivante, comprensivo di tutti i maggiori esborsi che si pongono, rispetto al suo comportamento, quali conseguenze dirette ed in quanto tali, anche se parzialmente sorte in epoca in cui egli era oramai estraneo all’Amministrazione comunale.

Né, per i medesimi motivi ed in disparte ogni altra considerazione in merito alla verosimiglianza delle prospettazioni difensive, possono rilevare, pur sotto il profilo della concausalità, le allegate omissioni del segretario comunale in ordine alla già citata ordinanza del CO.RE.CO. e le relative conseguenze sulla delibera di Giunta, nonché, più in generale, le presunte responsabilità di altri soggetti genericamente allegate dalla difesa anche in relazione alle procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, condotte peraltro realizzate a distanza di anni dall’inizio dell’omissione del convenuto nell’effettuazione dei pagamenti, poiché comunque l’evento dannoso a questa è ricollegabile e si pone quale suo effetto normale.

4.- Sul piano dell’elemento psicologico, il Collegio è dell’avviso che aver omesso, dopo la notifica della citazione in giudizio da parte della ditta, di assumere ogni idonea iniziativa per il soddisfacimento della pretesa attorea e comunque per sanare la controversia, nonostante la consapevolezza della fondatezza della domanda, che peraltro ha trovato conferma nella pronuncia giurisdizionale, e l’aver omesso di dare tempestiva esecuzione alla sentenza di condanna sia indice di colpa che assume connotazione di particolare gravità in virtù della grave noncuranza e superficialità manifestata, inammissibile per l’organo di vertice dell’Amministrazione comunale.

5.- Sussistono comunque fondate ragioni concomitanti per far uso del potere di riduzione dell’addebito, in considerazione dello svolgersi della vicenda nel suo complesso, contraddistinta da una serie di episodi, esposti in narrativa (quali la revoca del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti, i ritardi nella concessione del contributo da parte della Regione, poi non erogato, il comportamento silente della ditta dal 1990 al 1995), che, se pur non sono idonei ad esimere da responsabilità l’odierno convenuto, hanno contribuito a ritardare ulteriormente il soddisfacimento del credito e ad aumentare in maniera considerevole L’entità del danno. Pertanto questa Sezione ritiene equo porre a carico del convenuto soltanto il 50% del danno quantificato dalla Procura, nella misura di lire 31.703.207, oltre alla rivalutazione monetaria. Dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino alla data del pagamento sono altresì dovuti gli interessi legali.

6 - Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

 

Per questi motivi

La Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte

CONDANNA

il sig. R. N. al pagamento, in favore del Comune di Oleggio, della somma di lire 31.703.207, oltre alla rivalutazione monetaria.

Sono altresì dovuti gli interessi legali, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo, nonché le spese di giudizio liquidate in complessive lire 328.000 (trecentoventottomila).

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 10 novembre 1999.

 

Omissis