Legge 13 aprile 1988, n. 117
Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle
funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati
Pubblicata nella G.U. 15 aprile 1988, n. 88
1. Ambito di applicazione.
Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appartenenti alle
magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano
l'attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonché agli
estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai magistrati che
esercitano le proprie funzioni in organi collegiali.
Nelle disposizioni che seguono il termine "magistrato" comprende tutti
i soggetti indicati nei commi 1 e 2.
2. Responsabilità per dolo o colpa grave.
Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di
un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave
nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo
Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non
patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.
Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità
l'attività di
interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle
prove.
Costituiscono colpa grave:
a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui
esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui
esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei
casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
3. Diniego di giustizia.
Costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l'omissione o il ritardo del
magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge
per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento
e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di
deposito in cancelleria. Se il termine non è previsto, debbono in ogni caso decorrere
inutilmente trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell'istanza volta ad
ottenere il provvedimento.
Il termine di trenta giorni può essere prorogato, prima della sua scadenza, dal
dirigente dell'ufficio con decreto motivato non oltre i tre mesi dalla data di deposito
dell'istanza.
Per la redazione di sentenze di particolare complessità, il dirigente
dell'ufficio, con ulteriore decreto motivato adottato prima della scadenza, può aumentare
fino ad altri tre mesi il termine di cui sopra.
Quando l'omissione o il ritardo senza giustificato motivo concernono la libertà
personale dell'imputato, il termine di cui al comma 1 è ridotto a cinque giorni,
improrogabili, a decorrere dal deposito dell'istanza o coincide con il giorno in cui si è
verificata una situazione o è decorso un termine che rendano incompatibile la permanenza
della misura restrittiva della libertà personale.
4. Competenza e termini
L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei
confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Competente è il tribunale del luogo
ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso
l'ufficio giudiziario al quale apparteneva il magistrato al momento del fatto, salvo che
il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto.
In tal caso è competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello dell'altro
distretto più vicino, diverso da quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni
al momento del fatto. Per determinare il distretto della corte d'appello più vicino si
applica il disposto dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 879.
L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata
soltanto quando siano
stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti
avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la
modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando
sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che
ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni
che decorrono dal momento in cui l'azione è esperibile.
L'azione può essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha
cagionato il danno se in
tal termine non si è concluso il grado del procedimento nell'ambito del quale
il fatto stesso si è
verificato.
Nei casi previsti dall'articolo 3 l'azione deve essere promossa entro due anni
dalla scadenza del
termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull'istanza.
In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del
segreto istruttorio, non
abbia avuto conoscenza del fatto.
5. Ammissibilità della domanda.
Il tribunale, sentite le parti, delibera in camera di consiglio
sull'ammissibilità della domanda di cui all'articolo 2.
A tale fine il giudice istruttore, alla prima udienza, rimette le parti dinanzi
al collegio che è tenuto a
provvedere entro quaranta giorni dal provvedimento di rimessione del giudice
istruttore.
La domanda è inammissibile quando non sono rispettati i termini o i presupposti
di cui agli articoli
2, 3 e 4 ovvero quando è manifestamente infondata.
L'inammissibilità è dichiarata con decreto motivato, impugnabile con i modi e
le forme di cui
all'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi alla corte d'appello
che pronuncia anch'essa in camera di consiglio con decreto motivato entro quaranta giorni
dalla proposizione del reclamo. Contro il decreto di inammissibilità della corte
d'appello può essere proposto ricorso per cassazione, che deve essere notificato
all'altra parte entro trenta giorni dalla notificazione del decreto da effettuarsi senza
indugio a cura della cancelleria e comunque non oltre dieci giorni. Il ricorso è
depositato nella cancelleria della stessa corte d'appello nei successivi dieci giorni e
l'altra parte deve costituirsi nei dieci giorni successivi depositando memoria e fascicolo
presso la cancelleria. La corte, dopo la costituzione delle parti o dopo la scadenza dei
termini per il deposito, trasmette gli atti senza indugio e comunque non oltre dieci
giorni alla Corte di cassazione che decide entro sessanta giorni dal ricevimento degli
atti stessi. La Corte di cassazione, ove annulli il provvedimento di inammissibilità
della corte d'appello, dichiara ammissibile la domanda. Scaduto il quarantesimo giorno la
parte può presentare, rispettivamente al tribunale o alla corte d'appello o, scaduto il
sessantesimo giorno, alla Corte di cassazione, secondo le rispettive competenze, l'istanza
di cui all'articolo 3.
Il tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del
processo. La corte
d'appello o la Corte di cassazione che in sede di impugnazione dichiarano
ammissibile la domanda
rimettono per la prosecuzione del processo gli atti ad altra sezione del
tribunale e, ove questa non sia costituita, al tribunale che decide in composizione
intieramente diversa. Nell'eventuale giudizio di appello non possono far parte della corte
i magistrati che abbiano fatto parte del collegio che ha
pronunziato l'inammissibilità. Se la domanda è dichiarata ammissibile, il
tribunale ordina la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell'azione disciplinare;
per gli estranei che partecipano all'esercizio di funzioni giudiziarie la copia degli atti
è trasmessa agli organi ai quali compete l'eventuale sospensione o revoca della loro
nomina.
6. Intervento del magistrato nel giudizio.
Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio non
può essere chiamato in causa ma può intervenire in ogni fase e grado del procedimento,
ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 105 del codice di procedura
civile. Al fine di consentire l'eventuale intervento del magistrato, il presidente del
tribunale deve dargli comunicazione del procedimento almeno quindici giorni prima della
data fissata per la prima udienza.
La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato non fa stato nel
giudizio di rivalsa
se il magistrato non è intervenuto volontariamente in giudizio. Non fa stato
nel procedimento
disciplinare.
Il magistrato cui viene addebitato il provvedimento non può essere assunto come
teste né nel
giudizio di ammissibilità, né nel giudizio contro lo Stato.
7. Azione di rivalsa.
Lo Stato, entro un anno dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo
giudiziale o di titolo stragiudiziale stipulato dopo la dichiarazione di ammissibilità di
cui all'articolo 5, esercita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato.
In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di
rivalsa e nel giudizio
disciplinare.
I giudici conciliatori e i giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo.
I cittadini estranei alla
magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali
rispondono in caso di dolo e nei casi di colpa grave di cui all'articolo 2, comma 3,
lettere b) e c).
8. Competenza per l'azione di rivalsa e misura della rivalsa.
L'azione di rivalsa deve essere promossa dal Presidente del Consiglio dei
Ministri.
L'azione di rivalsa deve essere proposta dinanzi al tribunale del luogo ove ha
sede la corte
d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio
giudiziario al quale apparteneva, al momento del fatto, il magistrato che ha posto in
essere il provvedimento, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in
uno degli uffici di tale distretto. In tal caso è competente il tribunale del luogo ove
ha sede la corte d'appello di altro distretto più vicino.
La misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo di una
annualità dello stipendio,
al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui
l'azione di risarcimento è
proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno
agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso
con dolo. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo
stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura
superiore al quinto dello stipendio netto.
Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano
all'esercizio delle
funzioni giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa è calcolata in rapporto
allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al
magistrato di tribunale; se l'estraneo che partecipa all'esercizio delle funzioni
giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o reddito di lavoro autonomo netto
inferiore allo stipendio iniziale del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa è
calcolata in rapporto a tale stipendio o reddito al tempo in cui l'azione di risarcimento
è proposta.
9. Azione disciplinare.
Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati
ordinari o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi devono
esercitare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato
causa all'azione di risarcimento, salvo che non sia stata già proposta, entro due mesi
dalla comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 5. Resta ferma la facoltà del
Ministro di grazia e giustizia di cui al secondo comma dell'articolo 107 della
Costituzione.
Gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti, su istanza di parte
o d'ufficio, nel giudizio
di rivalsa.
La disposizione di cui all'articolo 2, che circoscrive la rilevanza della colpa
ai casi di colpa grave
ivi previsti, non si applica nel giudizio disciplinare.
10. Consiglio di presidenza della Corte dei conti.
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti, la
competenza per i giudizi disciplinari e per i provvedimenti attinenti e conseguenti che
riguardano le funzioni dei magistrati della Corte dei conti è affidata al consiglio di
presidenza.
Il consiglio di presidenza è composto:
a) dal presidente della Corte dei conti, che lo presiede;
b) dal procuratore generale della Corte dei conti;
c) dal presidente di sezione più anziano;
d) da quattro cittadini scelti di intesa tra i Presidenti delle due Camere tra i
professori universitari
ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con quindici anni di esercizio
professionale;
e) da dieci magistrati ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione,
consigliere o vice
procuratore, primo referendario e referendario in proporzione alla rispettiva
effettiva consistenza
numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio dell'anno di
costituzione dell'organo.
Alle adunanze del consiglio di presidenza partecipa il segretario generale senza
diritto di voto.
Il consiglio di presidenza ha il compito di decidere in ordine alle questioni
disciplinari. Alle
adunanze che hanno tale oggetto non partecipa il segretario generale ed il
procuratore generale è
chiamato a svolgervi, anche per mezzo dei suoi sostituti, esclusivamente le
funzioni inerenti alla
promozione dell'azione disciplinare e le relative richieste.
I cittadini di cui alla lettera d) del comma 2 non possono esercitare alcuna
attività suscettibile di
interferire con le funzioni della Corte dei conti.
Alla elezione dei componenti di cui alla lettera e) del comma 2 partecipano, in
unica tornata, tutti i magistrati con voto personale e segreto.
Ciascun elettore ha facoltà di esprimere soltanto una preferenza. Sono nulli i
voti espressi oltre
tale numero.
Per l'elezione è istituito presso la Corte dei conti l'ufficio elettorale
nominato dal presidente della
Corte dei conti e composto da un presidente di sezione, che lo presiede, e da
due consiglieri più anziani di qualifica in servizio presso la Corte dei conti.
Il procedimento disciplinare è promosso dal procuratore generale della Corte
dei conti. Nella
materia si applicano gli articoli 32, 33, commi secondo e terzo, e 34 della
legge 27 aprile 1982, n. 186
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti si
applicano in quanto
compatibili le norme di cui agli articoli 7, primo, quarto, quinto e settimo
comma, 8, 9, quarto e quinto comma, 10, 11, 12, 13, primo comma, numeri 1), 2), 3), e
secondo comma, numeri 1), 2), 3), 4), 8), 9), della legge 27 aprile 1982, n. 186 .
11. Disposizioni concernenti i referendari e primi referendari della Corte dei
conti.
E' abolito il rapporto informativo di cui agli articoli 29 del regio decreto 12
ottobre 1933, n. 1364 , e 4 della legge 13 ottobre 1969, n. 691 .
Si applicano ai referendari e primi referendari della Corte dei conti gli
articoli 17, 18, 50, settimo
comma, e 51, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 , con decorrenza
dall'entrata in
vigore della presente legge.
Al relativo onere si provvede mediante l'indisponibilità per tre anni di cinque
posti di quelli
cumulativamente previsti per le qualifiche di consigliere, vice procuratore
generale, primo referendario e referendario dalla tabella annessa alla legge 20 dicembre
1961, n. 1345 , integrata ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e dell'articolo
7 della legge 8 ottobre 1984, n. 658,
12. Stato giuridico ed economico dei componenti non magistrati del consiglio di
presidenza della
Corte dei conti.
Per lo stato giuridico dei componenti non magistrati del consiglio di presidenza
della Corte dei conti si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui alla legge
24 marzo 1958, n. 195 , e successive modificazioni. Il trattamento economico di tali
componenti è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avuto
riguardo alle incompatibilità, ai carichi di lavoro ed
all'indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti
dal Parlamento.
13. Responsabilità civile per fatti costituenti reato.
Chi ha subito un danno in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal
magistrato nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto al risarcimento nei confronti del
magistrato e dello Stato. In tal caso l'azione civile per il risarcimento del danno ed il
suo esercizio anche nei confronti dello Stato come responsabile civile sono regolati dalle
norme ordinarie.
All'azione di regresso dello Stato che sia tenuto al risarcimento nei confronti
del danneggiato si
procede altresì secondo le norme ordinarie relative alla responsabilità dei
pubblici dipendenti.
14. Riparazione per errori giudiziari.
Le disposizioni della presente legge non pregiudicano il diritto alla
riparazione a favore delle vittime di errori giudiziari e di ingiusta detenzione.
15. Patrocinio gratuito per i meno abbienti.
Chi ha un reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi
presentata inferiore a lire dieci milioni, ovvero non è tenuto alla presentazione della
dichiarazione dei redditi, ha diritto alla gratuità del giudizio e al patrocinio a spese
dello Stato per l'esercizio dell'azione civile a' sensi della presente legge .
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 10
e seguenti della legge 11 agosto 1973, n. 533
Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, aggiorna entro il 30
aprile di ciascun anno
l'importo di cui al comma 1 sulla base dell'indice di svalutazione monetaria
rilevato dall'ISTAT per
l'anno precedente.
16. Responsabilità dei componenti gli organi giudiziari collegiali.
All'articolo 148 del codice di procedura penale dopo il comma terzo è aggiunto
il seguente:
"Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale il
quale deve contenere la
menzione della unanimità della decisione o del dissenso, succintamente
motivato, che qualcuno dei
componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente
espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei
componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso,
è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria
dell'ufficio".
All'articolo 131 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale, il
quale deve contenere la
menzione dell'unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato,
che qualcuno dei
componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente
espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei
componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso,
è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria
dell'ufficio" .
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai provvedimenti di altri
giudici collegiali
aventi giurisdizione in materia penale e di prevenzione; le disposizioni di cui
al comma 2 si applicano anche ai provvedimenti dei giudici collegiali aventi giurisdizione
in ogni altra materia. Il verbale delle deliberazioni è redatto dal meno anziano dei
componenti del collegio o, per i collegi a composizione mista, dal meno anziano dei
componenti togati, ed è sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso.
Nei casi previsti dall'articolo 3, il magistrato componente l'organo giudiziario
collegiale risponde,
altresì, in sede di rivalsa, quando il danno ingiusto, che ha dato luogo al
risarcimento, è derivato
dall'inosservanza di obblighi di sua specifica competenza.
Il tribunale innanzi al quale è proposta l'azione di rivalsa ai sensi
dell'articolo 8 chiede la
trasmissione del plico sigillato contenente la verbalizzazione della decisione
alla quale si riferisce la dedotta responsabilità e ne ordina l'acquisizione agli atti
del giudizio.
Con decreto del Ministro di grazia e giustizia vengono definiti i modelli dei
verbali di cui ai commi
1, 2 e 3 e determinate le modalità di conservazione dei plichi sigillati
nonché della loro distruzione
quando sono decorsi i termini previsti dall'articolo 4
* La Corte costituzionale, con sentenza 9-18 gennaio 1989, n. ha dichiarato
l'illegittimità del primo e secondo comma dell'art. 16, nella parte in cui dispongono che
"è compilato sommario processo verbale" anziché "può, se uno dei
componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo
verbale".
17. Modifica dell'articolo 328 del codice penale.
. Il secondo comma dell'articolo 328 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Se il pubblico ufficiale è un magistrato, vi è omissione o ritardo
quando siano decorsi i termini
previsti dalla legge perché si configuri diniego di giustizia".
18. Misure finanziarie.
Agli oneri conseguenti all'attuazione dell'articolo 15 della presente legge,
valutati in lire 2.000 milioni in ragione d'anno a decorrere dall'esercizio 1988, si fa
fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1988-1990, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988,
utilizzando parzialmente
l'accantonamento "Revisione della normativa in materia di patrocinio
gratuito".
Gli altri oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono imputati ad
apposito capitolo da
istituire "per memoria" nello stato di previsione del Ministero del
tesoro alla cui dotazione si provvede, in considerazione della natura della spesa,
mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto
nel medesimo stato di previsione.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio.
19. Entrata in vigore.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge non si applica ai fatti illeciti posti in essere dal
magistrato, nei casi previsti dagli
articoli 2 e 3, anteriormente alla sua entrata in vigore.
* La Corte costituzionale, con sentenza 9-22 ottobre 1990, n. 468, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma secondo, nella parte in cui, quanto ai
giudizi di responsabilità civile dei magistrati, relativamente a fatti anteriori al 16
aprile 1988, e proposti successivamente al 7 aprile 1988, non prevede che il Tribunale
competente verifichi con riti camerale la non manifesta infondatezza della domanda ai fini
della sua ammissibilità.