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Sezione giurisdizionale per il
Piemonte
Sentenza del 7.6.1999 n. 1041/EL/99 - Presidente De Filippis - relatore Orefice - Procuratore Regionale Perin c. S.M. e P.C.C. (Avv.ti Cotto - Ferrari e Giubileo) Giudizio di responsabilità - responsabilità contabile e amministrativa - danno non patrimoniale - sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti - Membri della Commissione giudicatrice di pubbliche gare - responsabilità amministrativa per danno all'immagine dei componenti della Commissione a causa dei rapporti illeciti instauratisi tra costoro e società private - patologia concussoria - danno da tangente - lesione di bene immateriale. È manifestamente infondata la contestazione della giurisdizione contabile con conseguente declaratoria di giurisdizione a favore del giudice ordinario, in occasione di questioni inerenti la risarcibilità di un danno che comporta una lesione di bene immateriale come nell'ipotesi del danno non patrimoniale ("danno da tangente", "danno allimmagine") Per la sussistenza della responsabilità amministrativa che incardina la giurisdizione della Corte dei conti, non ha alcun importanza la natura delle somme di denaro che vengono contestate, perché ciò che appare di sostanziale rilievo è il pregiudizio subito dallerario per effetto dei comportamenti illeciti tenuti da parte degli amministratori pubblici. Nellattività amministrativa la patrimonialità va ricercata in una dimensione diversa rispetto alla costruzione del diritto civile, giacché i beni materiali pubblici sono tutelati non in funzione della loro appartenenza, ma della loro destinazione ed utilizzazione per finalità collettive. Per la responsabilità amministrativo-patrimoniale occorre far ricorso alla definizione che individua due profili di qualificazione del danno risarcibile, il primo come lesione dellinteresse, e il secondo come diminuzione o lesione del patrimonio. Per il danno "non patrimoniale", non si è inteso fare riferimento al c.d. "pretium doloris", cioè al ristoro di sofferenze fisiche o morali, ma al danno conseguente alla perdita di prestigio della immagine della pubblica amministrazione. SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 198/EL del registro di Segreteria promosso dal Procuratore regionale contro SM, e PCC, nato a Milano il 14 ottobre 1928. Uditi, nella pubblica udienza del 24 febbraio 1999, il relatore cons. Mauro OREFICE, il rappresentante del Pubblico ministero nella persona del Sostituto procuratore generale Massimo PERIN e gli avv. Carlo COTTO, difensore del sig. SM, e, su delega dellavv. Franco Ferrari, lavv. Chiara GIUBILEO, difensore del sig. PCC. Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa. Ritenuto in
FATTO Il Comune di C, con deliberazione consiliare n. 60 del 17 dicembre 1990, allapprossimarsi della scadenza del contratto per il servizio di nettezza urbana, approvò il capitolato speciale per il nuovo appalto. Tale capitolato prevedeva, ai fini della scelta del contraente, il sistema dellappalto concorso, ed individuava quasi tutti i membri della commissione aggiudicatrice, tra i quali ling. PCC. Con deliberazione n. 211 del 5 aprile 1991, la Giunta municipale completava la nomina, indicando le singole persone fisiche, per i membri che la delibera consiliare individuava solo con la qualifica; in particolare il SM, quale assessore delegato alla materia de qua e vice-sindaco, fu designato presidente della commissione, la quale ultimò poi i suoi lavori aggiudicando lappalto alla ditta S S.r.l. Loperato della commissione è stato oggetto di indagini penali e gli odierni convenuti sono stati rinviati a giudizio per corruzione, unitamente ai sigg. GF ed AA, dipendenti della S, non legati allAmministrazione da rapporto di servizio. Con sentenza del Tribunale di Torino in data 25 ottobre 1994, confermata dalla Corte dAppello il 29 gennaio 1996, il SM è stato condannato ad una anno e cinque mesi di reclusione, ed al risarcimento dei danni, da liquidarsi con separato giudizio, a favore dellamministrazione comunale, costituitasi parte civile. Nel corso del giudizio dappello, il SM ha rinunciato allimpugnativa della decisione di I grado ed ha rimborsato al Comune la somma di £ 50 milioni, accettati dallAmministrazione comunale quale acconto sul risarcimento dei danni. A sua volta, il PCC ha patteggiato la pena ed ha versato al Comune la somma di £ 25 milioni. Dalla descritta fattispecie la Procura regionale ravvisava lesistenza di profili di responsabilità a carico del SM e del PCC, per avere dolosamente violati i propri obblighi di servizio, perseguendo il loro interesse personale, provvedendo, dopo avere emesso il previsto avviso a dedurre ai sensi dellart. 5 del d.l. 453/93, convertito in legge n. 19/94, ad emettere atto di citazione in giudizio, in data 24 settembre 1998 con il quale chiamava gli odierni convenuti innanzi a questa Corte per sentirli condannare al risarcimento a favore dellErario della complessiva somma di £ 680 milioni, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, derivante per £ 340 milioni dallimporto illecitamente promesso dalla ditta (la c.d. tangente) e per £ 340 milioni quantificate in via equitativa per lesione allimmagine dellamministrazione comunale. A proprio discarico il SM deduceva, con argomentazioni confermate in udienza dal proprio difensore, la propria innocenza, non avendo mai percepito alcuna somma di denaro e sostenendo che la condanna inflittagli in sede penale derivava dallapplicazione del vecchio testo dellart. 513 c.p.p., non essendo state mai state confermate nel corso del dibattimento le accuse nei suoi confronti. Ha sostenuto inoltre linsussistenza del danno erariale, poiché lappalto è stato comunque aggiudicato allimpresa che ha offerto il migliore prezzo e che ha tuttora in gestione lappalto e che comunque limporto effettivamente erogato ammonterebbe a 140 milioni e non a 340 milioni, somma che costituirebbe solo la promessa fatta dalla Ditta S. La difesa del SM, inoltre, con atto consegnato nel corso dellodierna udienza, ha sollevato innanzi alle SS.UU. della Corte di Cassazione ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione per violazione dellart. 58 della legge n.142/90, nonché in relazione allart.52 del R.D. 1214/1934 ed ancora in relazione allart.83 del R.D. 2440/1923 e da ultimo in relazione allart. 19 del d.P.R. n. 3/57. A sua volta, il PCC ha argomentato, con tesi confermate e ribadite in udienza, di non avere violato alcun obbligo di servizio, giacché lappalto è stato correttamente aggiudicato alla ditta che aveva presentato lofferta migliore e tenuto conto che non esiste dimostrazione della percezione di somme a titolo di tangente, non costituendo prova lintervenuta sentenza di patteggiamento. Considerato in
DIRITTO Preliminarmente, il Collegio ricorda che, in relazione allinterposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, il Collegio medesimo, escludendo lipotesi di sospensione del processo, ha disposto con ordinanza di udienza, a mente degli artt. 41 e 367, I comma, c.p.c., la prosecuzione del dibattimento odierno. In particolare, con il citato ricorso, notificato alla Procura regionale presso la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte in data 29 gennaio 1999, la difesa del SM chiedeva alla Corte di cassazione di accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione della Corte dei Conti, con conseguente declaratoria di giurisdizione a favore del giudice ordinario, in occasione di questioni inerenti la risarcibilità di un danno non patrimoniale ("danno da tangente", "danno allimmagine"). Precisava la citata difesa che affinché sussista responsabilità amministrativo-contabile occorre sia la natura pubblicistica del denaro di cui lamministratore si è appropriato, sia un concreto pregiudizio patrimoniale allerario per effetto dellattività dellamministratore. Invece, nel caso in esame "il denaro versato illecitamente ed illecitamente percepito dal SM è di natura privata in quanto proveniente dalla Soc. S, mentre non sussiste alcun pregiudizio patrimoniale per lerario posto che comunque il servizio di nettezza urbana è stato affidato alla Soc. S in quanto lofferta della medesima è stata più vantaggiosa rispetto a quella formulata dalla concorrente". A fronte di tali argomentazioni, si ripete, il Collegio ha disposto la prosecuzione del dibattimento a mente dellart. 367, I comma, c.p.c., ritenendo la contestazione della giurisdizione "manifestamente infondata". Tale considerazione riposa essenzialmente sui seguenti elementi. In primo luogo, è manifesto che, ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa che incardina la giurisdizione della Corte dei conti, non ha alcuna rilevanza la natura delle somme di denaro in contestazione; ciò che invero appare di sostanziale importanza è il pregiudizio subito dallerario per effetto del comportamento del soggetto agente. Il collegamento del danno con il dato della patrimonialità è sufficiente per la individuazione della sua giuridica rilevanza, anche se nellattività amministrativa la patrimonialità si prospetta già in dimensione diversa rispetto alla costruzione di diritto comune, in quanto i beni materiali pubblici sono tutelati non in funzione della loro appartenenza, ma della loro destinazione ed utilizzazione per finalità pubbliche; si correlano, cioè, ai bisogni della collettività. Quindi, è attendibile fare applicazione alla responsabilità amministrativo-patrimoniale della definizione che individua due profili di qualificazione del danno risarcibile, sia come lesione dellinteresse, sia come diminuzione o lesione del patrimonio. Quanto poi al concetto stretto di danno "non patrimoniale", va ricordato che con tale espressione non si è inteso fare riferimento al c.d. "pretium doloris", cioè al ristoro di sofferenze fisiche o morali, ma al danno conseguente alla perdita di prestigio della immagine pubblica dello Stato. E che il giudice naturale di tale danno, comprendente qualsiasi conseguenza pregiudizievole di un illecito che non prestandosi ad una valutazione monetaria basata su criteri di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento, sebbene di riparazione, sia la Corte dei conti lo ha chiarito la recentissima giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n.371 del 20.11.1998) sottolineando come, nella valutazione della fattispecie dannosa, si debba fare riferimento anche al danno conseguente alla grave perdita di prestigio ed al grave detrimento dellimmagine e della personalità pubblica, danno questo suscettibile di valutazione patrimoniale; nonché la altrettanto recente giurisprudenza della Corte di cassazione (in specie, n.5668/97) che ha a sua volta affermato che "la cognizione in ordine all'azione di responsabilità' amministrativa di soggetti istituzionalmente investiti di pubbliche funzioni decisionali appartiene alla giurisdizione della Corte di conti anche allorché', con il suo esercizio, si assuma sussistente non solo il danno erariale, ma anche il danno conseguente alla perdita di prestigio ed al grave detrimento dell'immagine e della personalità' pubblica dello Stato, che, pur se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, e' tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso". Venendo al merito della questione, ciò che colpisce lattenzione di questa Corte è come dallanalisi dei fatti, emerga una impressionante serie di collegamenti e rapporti illeciti connessi tra private Società, fra la quali la S S.r.l., ed amministrazioni locali ed aventi ad oggetto la raccolta dei rifiuti. Se si pone mente, infatti, alle dichiarazioni rilasciate nel corso dellindagine penale dal sig. AA (verbale di assunzione di informazioni del 7.10.1993, 9.10.1993 e del 20.11.1993), dal sig. GF (verbali del 26.9.1993 e 29.11.1993), dal sig. C (verbale del 6.10.1993e dell11.10.1993), dal sig. SM (verbale del 15.10.1993e del 18.10.1993), dal sig. Pipia (verbale del 21.10.1993), dal sig. PCC (verbale del 18.10.1993 e del 5.11.1993) e dal sig. P (verbale del 30.10.1993e del 13.11.1993), il quadro complessivo che ne emerge, invero sconfortante, è quasi quello di una certa abitualità nel gestire in maniera illecita i rapporti contrattuali con frequenti commistioni fra imprenditoria privata, amministratori pubblici ed ambienti politici locali. Ed è in questo clima di rapporti assai dubbi, che si inquadra la fattispecie oggi allesame. Per quanto riguarda quindi, specificamente lappalto per la gestione del servizio di nettezza urbana del Comune di C, occorre anche in questo caso partire dalle dichiarazioni rilasciate dai protagonisti della vicenda e depositate in atti. Sostiene il sig. AA, dirigente della S (verbale del 7.10.1983) "per lappalto del servizio di nettezza urbana del Comune di C ho consegnato, su incarico di GF, la somma di £ 140 milioni al vice sindaco SM. La consegna al SM avvenne in tre distinte occasioni, la prima a fine giugno 1991, per limporto di £ 40 milioni e le successive nel dicembre 1991 e nel maggio-giugno 1992, per limporto di £ 50 milioni per ogni singolo versamento. La consegna del denaro avveniva a fronte dellinteressamento del SM per lappalto del servizio di nettezza urbana". Ancora lAA dichiarava (verbale del 20.11.1993) "ribadisco che ho incontrato SM per le tangenti a casa sua 3-4 volte ripeto che ho dato il denaro a SM tre volte, £ 40 milioni iniziali nel giugno 1991 e poi £ 50+50 milioni nel dicembre 1991 e giugno 1992" "verso la fine del 1990 o comunque nel momento in cui il comune doveva deliberare la composizione della commissione SM mi chiese di fargli avere il nominativo di un esperto del settore chiesi a GF di darmi delle indicazioni ed egli mi consegnò il curriculum di PCC che feci avere al SM". Il sig. GF a sua volta dichiarava in proposito (verbale del 26-27 settembre 1993) "per lappalto di C il sig. G, della IR mi fece presente che per entrare nellappalto si dovevano assumere due dirigenti, come in effetti sono stati assunti, i sigg. AA e C. Ricordo che il G mi chiese anche 50 milioni dicendo che doveva ringraziare alcuni amici ed io gli consegnai il denaro in contanti ricordo anche che fornii somme di denaro a più riprese ad AA, che seguiva dei rapporti con persone da lui contattate" "prendo atto (verbale del 29.11.1993) che PCC ha dichiarato che prima della nomina a componente della commissione di C ricevette una mia telefonata a casa sua a Milano con la quale gli si diceva di passare in S e che nel marzo 1991 egli passò in S. Quanto detto da PCC risponde al vero". Riferisce inoltre il sig. C (verbale del 6.10.1993) "ho avuto lincarico dal sig. GF di fissare un appuntamento con il dr. PCC che in quel periodo era presidente della Commissione aggiudicatrice dellappalto di C io avevo la sensazione che per lappalto il GF, tramite il PCC, si preparò la strada per aggiudicarselo e che quindi per avere delle agevolazioni avrebbe dovuto corrispondere delle tangenti al PCC". Nel corso dellinterrogatorio del sig. CR (verbale del 12.10.1993), egli ebbe a dichiarare "sono informato unicamente delle seguenti circostanze: AA aveva ricevuto delle richieste dal SM di centinaia di milioni e che aveva cominciato a dare; GF aveva dato £ 50 milioni a G per pagare qualcuno per lappalto di C". In occasione dellinterrogatorio del 5.11.1993, il PCC dichiarò al P.M. procedente " in questa occasione mi fu accennato che cera in ballo lappalto di C. Mi è stato fatto capire che la S era interessata e mi è stata accennata la possibilità di farmi nominare in commissione Tra la prima e la seconda visita in S mi pervenne una richiesta telefonica di disponibilità a far parte della commissione da parte del Comune prima della nomina ufficiale ci fu un pranzo a Milano vennero a prendermi C con una altra persona sono sicuri che GF non ci fosse e la terza persona potrebbe essere AA La prima seduta della commissione avvenne in giugno; qualche indicazione a P posso averla data per la formulazione dellofferta". Infine appare anche rilevante la testimonianza del sig. P (verbale del 13.11.1993) il quale afferma "a mio parere ritengo che la scelta dellappalto concorso potesse essere fatta per favorire determinate società in grado di accettare più facilmente le specifiche del capitolato di gara". Ulteriori elementi di valutazione offerti dagli atti processuali constano poi nelloperato materialmente inteso della commissione aggiudicatrice, alla luce anche della perizia tecnica su di esso effettuata dal dr. Aldo Monge, a ciò chiamato nella sua qualità di CTU dalla Procura della Repubblica di Torino. Dalla lettura del verbale della commissione emerge che, in sede di valutazione da parte della commissione stessa, non sono state rilevate notevoli differenze tra lofferta della S e quella dellA. (cioè fra le due in gara), quali invece messe in luce da C.T. del P.M. sia durante il suo esame testimoniale, sia nellelaborato peritale. Appare evidente, infatti, come le due offerte partano da approcci molto diversi: A decide di mettere in campo il massimo delle risorse, S il minimo. Lofferta avanzata dalla A appare ben più analitica e precisa, tanto che anche dal verbale traspare come la società concorrente avesse calcolato con esattezza i mezzi e la forza lavoro che intendeva impiegare nella esecuzione dellappalto, mentre risulta che i dati contenuti nellofferta S sono assai meno puntuali. La S ha, invero, praticamente lasciato indefiniti alcuni dei dati previsti dal bando di concorso, affermando che avrebbe adeguato il servizio alle esigenze del Comune, ma senza offrire in tal modo la misura di alcune delle prestazioni, che dovevano essere valutate al fine dellaggiudicazione dellappalto ad una piuttosto che ad unaltra ditta concorrente. Ciò, invero. determina GF dubbi sulla assoluta imparzialità della aggiudicazione alla S del servizio di nettezza urbana per il Comune di C. E, a tal proposito, non può che destare profonde perplessità il fatto che il SM abbia dichiarato che "il nome di PCC mi fu fatto da AA in relazione alla necessità di assicurare la massima imparzialità e limpidità in questa gara" (verbale del 15.10.1993) se si legge tale dichiarazione confrontato con quanto dichiarato dallo stesso PCC, come già innanzi riportato " . Mi è stato fatto capire che la S era interessata e mi è stata accennata la possibilità di farmi nominare in commissione Tra la prima e la seconda visita in S mi pervenne una richiesta telefonica di disponibilità a far parte della commissione da parte del Comune prima della nomina ufficiale ci fu un pranzo a Milano vennero a prendermi C con una altra persona sono sicuri che GF non ci fosse e la terza persona potrebbe essere AA La prima seduta della commissione avvenne in giugno; qualche indicazione a P posso averla data per la formulazione dellofferta". Non appare neppure utile commentare, dati anche i descritti rapporti, testimonialmente confermati, fra il PCC ed il SM, quale garanzia di imparzialità abbia connotato lo svolgimento della gara ("ricordo a proposito del PCC che il SM aveva il desiderio di sostituire ling. F, che era stato nella commissione del precedente appalto, con altra persona. Chiese a me di chiedere a GF il nominativo di un tecnico valido. Fu così che GF mi fese il nome di PCC ed io lo trasmisi al SM verbale delle dichiarazioni rese da AA al P.M. in data 9.10.1994 - ). E, ove fosse ancora necessario, va considerato, sotto il profilo della attendibilità intrinseca del chiamante in correità, che le dichiarazioni di AA sono spontanee e certamente non finalizzate a difendere se stesso, in quanto fin dal primo momento ammette pacificamente gli addebiti ed anzi rende una testimonianza indicando con precisione circostanze che altrimenti non sarebbero emerse. Per AA, in realtà, non avrebbe avuto alcun significato incolpare SM, se questi fosse stato innocente, in quanto le dichiarazioni accusatorie a carico del SM stesso non hanno avuto alcun effetto favorevole per sé. E ciò senza voler considerare il comportamento processuale degli odierni convenuti: il SM che rinuncia allappello già proposto versando £ 50 milioni a titolo di ristoro della parte civile, tanto da indurre il giudice dappello a dichiarare in sentenza "il Collegio condivide pienamente le osservazioni del P.G. e non può che valutare positivamente il contegno del SM consistito nel riconoscere, anche solo in modo implicito, la fondatezza delle tesi dellaccusa che hanno comportato laffermazione della sua penale responsabilità in ordine al reato contestato"; ed il PCC, che provvede a patteggiare la pena ex art.444 c.p.p. (e si ricorda che la stessa giurisprudenza in base alla quale il patteggiamento non è fonte di prova comincia a conoscere talune incrinature proprio sul significato intrinsecamente ammissivo della richiesta di patteggiamento), ma non fornisce a sua volta convincenti elementi circa la propria estraneità ai fatti contestatigli. Non sembra pertanto che sussistano dubbi sulla ascrivibilità al SM ed al PCC dei fatti loro contestati, così come risulta dalle testimonianze rese, dalle dichiarazioni dei coimputati e dei testi escussi in sede penale. Daltra parte, per quanto riguarda il valore delle ricordate ammissioni rese da parte dei convenuti, nonché da altri coimputati estranei al presente giudizio, ricorda il Collegio che la Corte di cassazione ha più volte affermato che la chiamata in correità non può essere qualificata come indizio, bensì è essa stessa un elemento di prova, non già indiziaria ma diretta, che costituisce prova piena ove accompagnata da altri elementi di prova, di qualsiasi tipo o natura, che valgano a confermare lattendibilità delle dichiarazioni accusatorie; detti elementi confermativi possono riguardare anche circostanze marginali al fatto investigato, purché corroborativi dellattendibilità delle dichiarazioni, cosicché, valutate congiuntamente a queste ultime, diano una prova piena del fatto e della partecipazione o meno ad esso della persona cui il dichiarante si è riferito. Né è necessario che tali elementi convergano a far desumere direttamente da essi la sussistenza dello specifico fatto oggetto della prova, essendo invece sufficiente che essi costituiscano una conferma indiretta, che consenta di ritenere in via deduttiva attendibile la dichiarazione, anche riguardo a uno dei fatti complessivamente riferiti che non trovi negli atti uno specifico riscontro (Sez. II, 19 febbraio-26 aprile 1993, n.4000). Lelemento di riscontro estrinseco della chiamata in correità, cioè, non deve necessariamente consistere in una prova distinta della colpevolezza del chiamato, perché ciò renderebbe ultronea la testimonianza del correo, ma in un dato certo che, pur avendo la capacità di dimostrare la veridicità del fatto oggetto di dimostrazione, sia tuttavia idoneo ad offrire garanzie obbiettive e certe circa lattendibilità di chi lo ha riferito. Ciò stante, questo Giudice deve ammettere che, ai fini della affermazione della responsabilità amministrativa e dellindividuazione del relativo danno, la prospettazione dei fatti evidenzia lilliceità del comportamento dei convenuti e la palese violazione degli obblighi di servizio in relazione allattività posta in essere con specifico riferimento al pactum sceleris che univa i convenuti medesimi con terzi privati e, quindi, alle somme illecitamente percepite. Quanto precede, quindi, dimostra con ampia certezza la sussistenza dellaccordo tangentizio esistito fra i convenuti e limpresa coinvolta ai fini che si sono evidenziati. Le difese dei convenuti medesimi, peraltro, hanno poi affermato linsussistenza, ovvero la mancata prova del danno che parte attrice afferma essere stato subito dallerario pubblico. Questo Giudice, nel merito, deve ricordare come, quanto ai rapporti tra percezione di tangenti e configurabilità di un danno per lamministrazione, sia ormai dato di comune esperienza - confermato dai fatti che quotidianamente si apprendono dalla cronaca anche giudiziaria e da rivelazioni connesse a fatti delittuosi - che mediante la dazione di denaro da privati a pubblici funzionari, si crea un sistema di gestione degli appalti pubblici nel quale le dazioni stesse costituiscono la "chiave di accesso" agli appalti, ponendo quindi coloro che le effettuano in una posizione privilegiata rispetto a coloro che non le effettuano, ai quali ultimi resta di fatto completamente preclusa la possibilità di contrattare con la P.A. Il sistema delle dazioni, specie se continuative, quindi - oltre a costituire un fattore distorsivo sotto il profilo della legalità e della legittimità dellazione amministrativa - determina un sistema economico nel quale inevitabilmente limprenditore privato è portato a considerare la somma oggetto di dazione come un elemento di costo, del quale deve necessariamente tenere conto (e tiene sicuramente conto) nel determinare il prezzo-offerta, o comunque nel dare esecuzione al contratto, e quindi anche lacquiescenza alla richieste dei pubblici amministratori costituisce il risultato di un calcolo utilitaristico, essendo inconcepibile, salvo particolari e del tutto temporanee eccezioni, che lattività di impresa possa essere svolta senza profitto o addirittura in perdita. Se quindi si parte dal presupposto che il sistema "a regime" fosse quello dellaggiudicazione degli appalti nel quale non era possibile ottenere laffidamento dei lavori senza il pagamento di tangenti (in tale convincimento si è determinati a sussistere data lampiezza del fenomeno), è da presumere che, secondo l id quod plerumque accidit, gli imprenditori concussi abbiano aumentato il prezzo (ovvero eseguito i lavori in modo deteriore) almeno per limporto sufficiente a recuperare le somme erogate a titolo di tangenti. Ciò appare sufficiente al Collegio per poter affermare la sussistenza del danno erariale che va quindi affermato e quantificato nella somma conosciuta pari a quella corrisposta secondo laccordo tangentizio. Se quindi si pongono a base del ragionamento sempre le ammissioni rese a verbale dagli stessi interessati, sia convenuti che imprenditori concussi le dichiarazioni dei quali offrono sufficienti elementi di concordia, è possibile ricostruire laccordo che avrebbe previsto come contropartita per i funzionari pubblici lerogazione complessiva di lire 340 milioni. Ritiene il Collegio che, peraltro, sia plausibile che, come confessato dagli stessi imprenditori concussi, non sia stata versata ai pubblici ufficiali lintera tangente pattuita, poiché lerogazione della stessa o, più correttamente, delle ulteriori tranches della stessa, sembra essere stata interrotta dallintervenuta aggiudicazione dellappalto. Pertanto appare effettivamente imputabile a titolo di danno da tangente la somma complessivamente derivante dalla consegna al SM, in tre distinte occasioni, dellimporto prima di £ 40 milioni e, poi, dellimporto di £ 50 milioni per ciascuno dei due successivi versamenti. Allo stesso titolo vanno imputati i 25 milioni consegnati al PCC quale corrispettivo per i favori ottenuti. In totale, si giunge alla somma di £ 165 milioni. Inoltre, va ricordato che la procura regionale ha riconosciuto agli odierni convenuti limputabilità anche del danno non patrimoniale per lesione dellimmagine dellAmministrazione. In proposito va sottolineato che la Corte di cassazione, alla quale alcuni dei condannati in primo grado di altro giudizio contestando la competenza della Corte dei conti a conoscere del danno morale avevano proposto regolamento di giurisdizione, con recente sentenza delle SS.UU. n.5668 del 25.6.97, ha affermato la piena giurisdizione della Corte dei conti in tema di danno non patrimoniale, richiamandosi in tale occasione al proprio pregresso orientamento (SS.UU. n.3970 del 2.4.93) ed affermando che deve essere "escluso che il danno sul cui risarcimento la Corte dei conti è chiamata a pronunciarsi sia esclusivamente ravvisabile in una diminuzione patrimoniale già verificatasi", in quanto detto risarcimento "comprende anche i maggiori costi che la P.A. è chiamata eventualmente a sopportare". Tali considerazioni, invero, inducono questo Giudice a ritenere sussistente nella fattispecie anche lipotesi di danno morale, consistente appunto nel gettare discredito sulla Pubblica Amministrazione come conseguenza delle descritte vicende. E ormai diffusa giurisprudenza di questa Corte quella in base alla quale gli effetti devastanti costituiti dal discredito che fatti come quelli esposti in narrativa diffondono nella comunità debbano trovare adeguato ristoro al pari dei danni patrimoniali in senso stretto. Infatti il danno non patrimoniale, ancorché consistente nella lesione di un bene immateriale, quale il prestigio di un ente pubblico, non idoneo a costituire oggetto di scambio e di quantificazione pecuniaria secondo le leggi di mercato, costituisce sempre, nei casi in cui ne è ammessa lazionabilità giudiziaria, un interesse direttamente protetto dallordinamento ed in quanto tale trattasi di un interesse rivestito di valore economico, alla stregua degli altri beni immateriali tutelati. La fattispecie all'esame, invero, caratterizzata da una manifesta e confessata "patologia concussoria", non sembra lasciare dubbi circa la sussistenza del danno non patrimoniale così come descritto. L'immagine della amministrazione, ne esce particolarmente deteriorata dal comportamento dei convenuti. La rilevante posizione rivestita dai convenuti, il discredito gettato sulla amministrazione da parte di suoi esponenti di rilievo, il disdoro arrecato all'interno ed all'esterno dell'ufficio, lo strepitum iudicii, ma soprattutto il disegno criminoso perpetrato per lungo tempo integrano senza ombra di dubbio un danno morale patito dall'Amministrazione in termini di trasparenza, fiducia, lealtà, corretto comportamento. Ed allora questo Giudice non può che concludere per la sussistenza di un danno patrimonialmente accertabile ed oggettivamente certo anche se quantitativamente indeterminato che ben può essere quantificato attraverso il ricorso allart.1226 c.c.. Questo giudice, confortato anche dal costante orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, ritiene di dover fare propria l'interpretazione secondo la quale nel caso in cui è la stessa natura del danno che non si presta ad una precisa determinazione, il richiamo all'equità integrativa è l'unico strumento affinché il compito di giustizia nell'attuazione della sanzione risarcitoria possa essere assolto. Tale riferimento quindi ad un apprezzamento equitativo del danno non può che tenere conto delle caratteristiche proprie dellattività illecita posta in essere e della stretta relazione dei fatti de quibus con il rapporto di impiego e lutilizzo delle strutture dellAmministrazione, in ciò determinando questo Giudice ad accedere alla richiesta avanzata dalla Procura regionale di quantificare il danno di che trattasi in ammontare pari a quello del danno da tangente e cioè nellammontare complessivo di £ 165 milioni. Considerato inoltre il comportamento dei convenuti di particolare disdoro per lAmministrazione pubblica, non si ritiene di dover differenziare le singole posizioni soggettive nellambito dellillecito, alla causazione del quale entrambi i convenuti hanno partecipato con evidente disprezzo non solo dei doveri connessi al rapporto di servizio ma anche dellimmagine dellAmministrazione pubblica da essi rappresentata. Peraltro, ai fini della quantificazione, va tenuto conto della somma di £ 50 milioni già versata da parte del SM a titolo di ristoro della parte civile costituita, così come, invece, non deve tenersi conto di quanto versato dal PCC in sede di patteggiamento, attenendo la causa di tale atto a tuttaltra natura rispetto a quella risarcitoria. Conclusivamente, questo Collegio ritiene i sigg. SM e PCC responsabili degli addebiti loro contestati, e li condanna al pagamento complessivo, in solido ed in parti uguali della somma pari a £ 330 milioni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Le spese di giustizia seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, definitivamente pronunciando, condanna i sigg. SM e PCC al pagamento in favore dellerario, in parti uguali ed in solido fra loro, della somma di £ 330 milioni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da computarsi secondo legge. Le spese legali seguono la soccombenza. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999. Depositata in Segreteria il 7 giugno 1999 Il direttore della segreteria omissis
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