|
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE DEL CONTROLLO I° COLLEGIO nelladunanza del 7 ottobre 1999 ********* Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 luglio 1999, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme concernenti lorganizzazione e il funzionamento dellUfficio nazionale per il Servizio Civile, a norma dellart. 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230.vista la relazione n. 54/99, del 25 settembre 1999, predisposta dal Consigliere istruttore dellUfficio di controllo sugli atti di governo; vista la successiva nota n. 49/99, in data 27 settembre 1999, del Consigliere delegato al controllo sugli atti di governo; vista lordinanza del 27 settembre 1999, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha deferito al primo collegio della Sezione del controllo, convocato per ladunanza odierna, la pronuncia sulla legittimità del provvedimento suindicato; vista la nota della segreteria della Sezione del controllo prot. n. 1188/99 in data 28 settembre 1999, con la quale è stata data notizia del deferimento predetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale, Dipartimento della Funzione Pubblica e Ufficio del Ministro per la Solidarietà Sociale, al Ministero della Difesa - Gabinetto e al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica - Gabinetto e Ragioneria generale dello Stato (I.G.F.); visto lart. 24 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, nel testo sostituito dallart. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161; visto lart. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; visti gli articoli 2 e 5 del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 543 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639; visto lart. 3 del decreto-legge 16 settembre 1999 n. 324; udito il relatore consigliere Maurizio MELONI; intervenuto il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; ritenuto in F A T T O In data 3 agosto 1999 è pervenuto alla Corte dei conti, per il controllo preventivo di legittimità, il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 luglio 1999, con cui è stato emanato il regolamento recante norme per lorganizzazione e il funzionamento dellUfficio nazionale per il servizio civile, a norma dellart. 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230; detto regolamento è stato emanato in sostituzione di quello non ammesso al visto dalla Sezione del controllo nelladunanza del 17 giugno 1999 (deliberazione n. 51/99 del 1° Collegio).In sede istruttoria, lUfficio di controllo sugli atti di governo ha ravvisato dubbi sulla legittimità del D.P.R., ora allesame, che sono stati oggetto della relazione prot. n. 54/99 predisposta dal Consigliere istruttore, trasmessa dalla segreteria della Sezione del Controllo, con nota prot. 1172/99 del 27 settembre 1999, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nella predetta relazione vengono, preliminarmente, ritenuti sussistenti diversi motivi per ritenere non manifestamente infondata la questione attinente alla legittimità costituzionale dellart. 3 del decreto legge 16 settembre 1999 n. 324 - che riduce ad un terzo i termini per il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sul regolamento allesame - precisando, al riguardo, che le questioni concernenti la legittimità costituzionale di norme di rango primario possono essere sollevate dufficio dal giudice remittente (art. 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87). Nella stessa relazione del Consigliere istruttore è stato, quindi, posto in luce che gli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303 non contengono alcuna specifica disposizione relativa alla abrogazione della previgente normativa: la disciplina contenuta nella legge 8 luglio 1998, n. 230 - concernente lUfficio nazionale del servizio civile - risulterebbe perciò abrogata a far data dal 16 settembre 1999 (facendo specifico richiamo, al riguardo, allart. 12, quarto comma, del decreto legislativo n. 303 del 1999). E stato osservato - altresì - che si sarebbe in presenza, con il D.P.R. allesame, di un atto emanato in base ad una normativa abrogata, che entrerebbe in vigore in epoca successiva alla abrogazione della disciplina di rango primario che ne costituiva il fondamento giuridico. Nella relazione viene, inoltre, messo in evidenza quanto segue: - il testo del regolamento ora allesame, deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 1999, non è stato modificato in stretta esecuzione della già menzionata deliberazione n. 51/99 della Sezione del Controllo (I° Collegio). Il Consiglio dei ministri - infatti - ha modificato quasi integralmente il testo del regolamento non ammesso al visto della Corte operando, in conseguenza, una serie di scelte discrezionali; - in relazione allart. 6, quarto comma, del regolamento (che disciplina le intese tra Ufficio Nazionale ed enti convenzionati per attività di collaborazione e ricerca e utilizzo di risorse finanziarie, materiali e umane) è stato osservato che il medesimo - anche se con diversa formulazione - ribadisce il contenuto dellart. 8, quarto comma, del precedente regolamento (oggetto di declaratoria di illegittimità ai sensi della deliberazione n. 57/1999 predetta). Stante quanto precede, il Consigliere delegato al controllo sugli atti di governo condividendo lavviso espresso dal Consigliere istruttore, con sua nota n. 49/99 del 27 settembre 1999, ha rimesso gli atti al Presidente della Corte, il quale, con ordinanza in data 27 settembre 1999, ha deferito la pronuncia sulla legittimità del regolamento alla Sezione del controllo, convocando, a tal fine, per ladunanza odierna il primo collegio della Sezione stessa. Prima delladunanza è pervenuta alla segreteria della Sezione del controllo una memoria (prot. UNSC/1775/I/1.1 datata 6 ottobre 1999) della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile, la quale - a cura della stessa segreteria - è stata rimessa ai componenti del Collegio. Nella predetta memoria, che fa espresso riferimento alle argomentazioni contenute nella relazione n. 54/99 del 25 settembre 1999, si afferma - preliminarmente - che la questione di legittimità costituzionale dellart. 3 del decreto legge 16 settembre 1999, n. 324 appare irrilevante in relazione a due considerazioni: a) nei termini previsti dallo stesso decreto legge n. 324/1999 gli organi della Corte hanno esercitato compiutamente lattività loro riservata e la Sezione del controllo nei termini previsti è stata ritualmente convocata; b) non vi è stata nessuna compressione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, attesa comunque la possibilità di adempimento delle funzioni stesse nei termini stabiliti e senza limitazione del potere oltre comuni canoni di ragionevolezza. Le altre argomentazioni contenute nella citata memoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri possono, così, sintetizzarsi: 1) La disciplina contenuta nella legge n. 230 del 1998 non risulta abrogata dagli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 303 del 1999. Viene evidenziato al riguardo che loperatività dellAgenzia per il servizio civile è anzitutto subordinata (art. 10, comma 7, dello stesso decreto n. 303) allespletamento di un iter procedimentale previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo sul riordino dei ministeri 30 luglio 1999 n. 300 (sicché è di tutta evidenza - per lAmministrazione - che la struttura in questione potrà effettivamente ritenersi istituita ed operativa non nellimminenza, bensì al termine di un periodo che non è possibile determinare con ragionevoli margini di certezza). Viene osservato, ancora, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che il comma 9 dellarticolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 posticipa lattività dellAgenzia allavvenuta nomina dei relativi organi; e ciò non sul presupposto dellavvenuta costituzione di organi, bensì su quello della estrema urgenza di porre lufficio in grado di funzionare; 2) è reputato non condivisibile il rilievo secondo il quale - vagliata la portata della deliberazione della Sezione di controllo n. 51/1999 - in relazione al nuovo testo del regolamento andava acquisito il parere del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari, dei Presidenti delle regioni e delle provincie autonome. Ciò infatti tradurrebbe automaticamente ogni rilievo della Corte in un appesantimento procedurale incompatibile con i canoni di buon andamento dellamministrazione; viene evidenziato - altresì - che le modifiche apportate sono delle mere correzioni del provvedimento, assolutamente pedisseque rispetto alle osservazioni della Sezione del controllo. Da ultimo, con riguardo allart. 6, comma 4, del regolamento ora allesame della Sezione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rilevato come il medesimo non ribadisca affatto il contenuto dellart. 8, comma 4, del precedente regolamento che disciplinava unicamente, ed esclusivamente, la possibilità di distaccare, presso lufficio, personale degli enti convenzionati. Con la nuova formulazione infatti - ad avviso dellAmministrazione - si definisce unicamente lattività di collaborazione e ricerca tra lufficio e gli enti, senza minimamente disciplinare le diverse procedure di "distacco", intendendosi altresì con tale norma dare la possibilità di ampliare i rapporti tra lufficio e gli enti ai fini del miglior raggiungimento degli obiettivi e dei risultati voluti dalla legge. Allodierna adunanza è intervenuto il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale ha ribadito, ed ulteriormente illustrato, le considerazioni contenute nella memoria del 6 ottobre 1999, concludendo per la richiesta di ammissione al visto del regolamento. Considerato in DIRITTO La Sezione ritiene che, in primo luogo, debba essere esaminata la questione attinente alla legittimità costituzionale dellart. 3 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, intitolato "Disposizioni urgenti in materia di servizio civile", osservando - in particolare - che la possibilità di sollevare una specifica questione inerente ai presupposti di necessità ed urgenza (art. 77 della Costituzione) appare configurabile alla luce del nuovo indirizzo accolto da recente giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr. sentenze n. 29, 161 e 165 del 1995 e n. 84 e 330 del 1996). Il predetto art. 3 del menzionato decreto-legge dispone: "Con riguardo al procedimento di controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sul regolamento concernente lorganizzazione ed il funzionamento dellUfficio nazionale per il servizio civile, di cui allarticolo 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1999, e con iniziale decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini in cui allarticolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 sono ridotti ad un terzo". Va verificata, pertanto, la sussistenza di motivi per ritenere non manifestamente infondata e rilevante la questione attinente alla legittimità costituzionale dellart. 3 del d.l. n. 324 del 1999, osservando - in proposito - che le questioni concernenti la legittimità costituzionale di norme di rango primario possono essere sollevate dufficio dal giudice remittente (art. 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87). Da ciò consegue che tali questioni non sono necessariamente oggetto del contraddittorio che la Corte dei conti, nellambito del procedimento di controllo, instaura con le Amministrazioni interessate in merito alle illegittimità riscontrate dallUfficio di controllo a seguito dellistruttoria posta in essere. Ciò stante la Sezione valuta, distintamente, la non manifesta infondatezza della questione e la sua rilevanza ai fini del decidere. Per il primo profilo sono ravvisabili, nella norma allesame, elementi di contrasto con gli artt. 77, secondo comma, e 100, secondo comma, della Costituzione. In ordine al predetto art. 77 va posto in debita evidenza - per confermare la insussistenza dei presupposti necessari per ladozione del decreto legge - quanto segue: 1) il regolamento menzionato dallart. 8, terzo comma, della legge n. 230 del 1998 è stato emanato in data 24 marzo 1999, (cioè a distanza di otto mesi dallentrata in vigore della legge n. 230 del 1998). Detto regolamento è pervenuto allUfficio di controllo sugli atti di governo in data 31 marzo 1999; latto è stato restituito - con rilievo istruttorio - allAmministrazione in data 23 aprile 1999, mentre le controdeduzioni dellAmministrazione sono pervenute in data 21 maggio 1999 e in data 17 giugno 1999 la Sezione del controllo ha ricusato il visto al regolamento (deliberazione n. 51/99); 2) il Governo ha poi modificato sostanzialmente il testo delloriginario regolamento, adottando quello emanato con D.P.R. 28 luglio 1999 (ora allesame della Sezione) stralciando la quasi totalità delle disposizioni ritenute illegittime e rinviando ad un futuro decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per quel che attiene alla individuazione dei servizi in cui si articolano gli uffici, nonché alla determinazione della pianta organica. Tale rinvio determina - pertanto - la concreta impossibilità di costituire in base al regolamento in esame una struttura organizzativa immediatamente operativa, e con connotati ben definiti, tali da permettere la immediata individuazione delle risorse materiali ed umane da utilizzare. Non appare condivisibile, perciò, quanto affermato nella relazione al disegno di legge di conversione in merito alla necessità di assicurare urgentemente la completa operatività dellUfficio nazionale per il servizio civile: tale operatività infatti non è garantita e non è ottenibile in base alla disciplina contenuta nel regolamento allesame. 3) In data 16 settembre 1999 è entrato in vigore il già menzionato decreto legislativo n. 303 del 1999, intitolato "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dellarticolo 11 della legge 15 marzo 1997, n 59". Lart. 10, settimo comma, di tale decreto legislativo ha istituito lAgenzia per il servizio civile, alla quale sono stati trasferiti i compiti attribuiti allUfficio nazionale del servizio civile dalla legge n. 230 del 1998 (lo statuto dellAgenzia deve essere adottato, tramite un regolamento governativo delegato, entro sessanta giorni dallentrata in vigore della nuova normativa). 4) Il Governo sin dallinizio avrebbe dovuto essere consapevole che lUfficio nazionale per il servizio civile era un ufficio a termine, la cui esistenza era subordinata alla mancata entrata in vigore dei decreti delegati previsti dallart. 11 della legge n. 59 del 1997 (come detto, dianzi, il decreto legislativo n. 303 del 1999 è entrato in vigore il 16 settembre 1999). In ogni caso lesigenza di rendere operativo un ufficio che è destinato ad essere sostituito da altro organismo, già istituito con norma di rango primario, appare - ad avviso della Sezione - insufficiente per giustificare lemanazione di un decreto-legge che incide sui termini per lesercizio del controllo preventivo di legittimità, di cui allart. 100, secondo comma, della Costituzione. In proposito è anche da porre in luce la coincidenza di date tra lentrata in vigore del decreto legislativo n. 303/1999 e lemanazione del decreto-legge n. 324/1999. 5) Va osservato, infine, che lart. 3 decreto-legge n. 324 del 1999 non è una norma in cui sono rinvenibili i requisiti della generalità e dellastrattezza: esso, infatti, disciplina unicamente i tempi del procedimento di controllo relativo al regolamento ora allesame della Sezione. Ulteriori considerazioni possono essere svolte dalla Sezione in merito alla compatibilità dellart. 3 del decreto-legge n. 324 del 1999 rispetto allart. 100, secondo comma, della Costituzione che prevede lesercizio da parte della Corte dei conti del controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo (tra i quali, ovviamente, rientrano i regolamenti governativi, specie se delegati, quale è quello in questione) rilevando - preliminarmente - che lart. 3 predetto (ed in relazione soltanto al procedimento di controllo attinente al regolamento allesame) ha disposto una drastica riduzione dei termini fissati dalla legge per lesercizio del controllo preventivo di legittimità. In proposito la Sezione manifesta lavviso che tali limitazioni temporali rendono difficoltoso un puntuale ed effettivo esercizio del controllo preventivo; la normativa inserita nellart. 3 in questione, inoltre, non garantisce la rapida conclusione del procedimento di controllo auspicata dal Governo, atteso che essa non indica alcun termine per la (eventuale) registrazione con riserva dellatto. Da ultimo la Sezione non può esimersi dallosservare che le limitazioni attuate nei confronti dellesercizio di attribuzioni, costituzionalmente disciplinate, sono state poste non dal Parlamento, bensì, tramite un decreto-legge, dallorgano che ha emanato il (singolo) atto il cui procedimento di controllo è disciplinato dalla normativa durgenza. Per quanto attiene allaspetto della rilevanza della questione ai fini del decidere la Sezione ritiene - peraltro - che nel caso di specie essa non sia sussistente: si è in presenza infatti di una norma che disciplina il procedimento di controllo (riducendo i termini di cui allart. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ad un terzo) soltanto in relazione al regolamento ora al vaglio della Sezione. La rilevanza comunque non è configurabile, come già detto, solo facendo esclusivo riferimento al caso in esame. Per contro una disposizione di portata generale, che avesse ridotto i termini al controllo per tutti gli atti o per categorie di essi, renderebbe sicuramente rilevante la questione di legittimità costituzionale poiché la limitazione temporale verrebbe, senza dubbio, ad incidere sulleffettivo esercizio del controllo preventivo (il quale - soprattutto in ordine ai provvedimenti di grande complessità come taluni regolamenti governativi - richiede un esame approfondito, puntuale e non affrettato). Nel caso presente rileva la Sezione - per converso - che il controllo preventivo di legittimità è stato compiutamente esercitato pur nei ridotti limiti fissati dal decreto-legge: tanto è sufficiente per non riscontrare la rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale. La Sezione, pertanto, può passare ad esaminare la legittimità del regolamento in relazione alle tre questioni trattate nella relazione del consigliere istruttore del 25 settembre 1999. La prima si riconnette agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303, i quali non contengono alcuna specifica disposizione relativa alla abrogazione della previgente normativa; da ciò deriva la necessità di definire se la disciplina contenuta nella legge 8 luglio 1998 n. 230, concernente lUfficio nazionale del servizio civile, sia stata abrogata o meno a far data dal 16 settembre 1999 (effettuando specifico richiamo dellart. 12, quarto comma, dello stesso decreto legislativo che sancisce labrogazione di tutte le norme incompatibili). Va infatti esaminato se con il D.P.R. in questione si è in presenza di un provvedimento emanato in base ad una normativa abrogata, il quale entrerebbe in vigore in epoca successiva alla abrogazione della disciplina di rango primario che ne costituiva il fondamento giuridico. Al riguardo deve prendersi atto - preliminarmente - delle innovazioni introdotte negli assetti organizzativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal citato decreto n. 303/1999; lart. 10, settimo comma, di tale decreto, in particolare e per quel che qui rileva, ha istituito lAgenzia per il Servizio civile così implicitamente abrogando la disciplina dellUfficio nazionale del servizio civile contenuta nella legge 8 luglio 1998 n. 230 e disponendo, puntualmente, il trasferimento dei compiti dellUfficio nazionale, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, alla neo istituita Agenzia. La Sezione ritiene, peraltro, che sussista una temporanea sopravvivenza delle strutture dellUfficio nazionale nelle more degli adempimenti prescritti per la effettiva operatività dellAgenzia, che risulta connessa alla adozione dello statuto (per il quale è richiesta lemanazione di uno specifico regolamento ai sensi dellart. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400). In tal senso depone il comma 9 dellart. 10 del decreto legislativo n. 303/1999, a termine del quale "gli organi dellUfficio nazionale per il servizio civile operano sino alla data di nomina dagli organi previsti dallo statuto dellAgenzia". La ravvisata sopravvivenza delle strutture in questione è confermata, ulteriormente, dallart. 3 del decreto-legge n. 324 del 1999 che effettua un preciso richiamo al regolamento di organizzazione e funzionamento dellUfficio nazionale per il servizio civile, di cui allart. 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998 n. 230. Conclusivamente sul punto la Sezione opina per la perdurante vigenza dellart. 8 della più volte citata legge n. 230 del 1998 ai limitati fini della sopravvivenza delle strutture dellUfficio nazionale predetto fino alla nomina degli organi della istituita Agenzia. Altra problematica attiene alla riformulazione del testo del regolamento ora allesame della Sezione, deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 1999, che potrebbe apparire come non modificato in stretta esecuzione della già menzionata deliberazione n. 51/1999 della Sezione del controllo; in proposito va ricordato che il Consiglio dei Ministri ha modificato quasi integralmente il testo del regolamento non ammesso al visto della Corte, operando una serie di scelte discrezionali (tra laltro gli artt. 2, 3 e 4 del vecchio regolamento, che prevedevano la composizione e le competenze degli uffici e la loro suddivisione in servizi, sono stati sostituiti dallart. 2 del regolamento in esame che indica soltanto le competenze dei tre uffici, rinviando al d.P.C.M., previsto dal nuovo art. 2, quarto comma, la articolazione degli uffici in servizi e la predisposizione della pianta organica, prima disciplinata dallart. 11 del vecchio regolamento). In conseguenza di ciò nella relazione di deferimento è stato posto in debita evidenza che il Governo avrebbe dovuto porre in essere un procedimento eguale a quello adottato in precedenza anche per lemanazione del regolamento in esame (acquisizione dei pareri del Consiglio di stato, delle competenti commissioni parlamentari, nonché della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome). Al riguardo la Sezione, dopo approfondita disamina dei vari aspetti della problematica posta nella relazione di deferimento, ritiene che nel caso di specie non possa essere censurato liter procedimentale seguito. Il Governo ha infatti inteso adeguarsi, sostanzialmente, alle censure di legittimità operate dalla Sezione del controllo; non è tenuto a ripercorrere quindi - limitatamente e in ordine alle modifiche qui introdotte - gli adempimenti procedimentali già svolti, che peraltro si renderebbero necessari in presenza di riformulazioni integrali di regolamenti non connesse a pronuncia dellorgano di controllo, ovvero in presenza di nuove, autonome, scelte discrezionali. Quanto sopra affermato, che è giustificato soprattutto da ragioni di economia procedimentale, si riconnette quindi soltanto al caso di specie; dovrà pertanto essere valutata in futuro - di volta in volta - in presenza di consimili circostanze la necessità della rinnovazione o meno del procedimento. Da ultimo la Sezione deve prendere in considerazione il 4° comma dellart. 6 del regolamento allesame, il quale così dispone: "sulla base di apposite intese fra lUfficio nazionale e gli enti convenzionati sono definite le attività di collaborazione e ricerca da svolgersi a livello regionale e di relativo utilizzo di risorse finanziarie, materiali e umane". Con riferimento specifico allutilizzo di "risorse umane" nella relazione di deferimento è stato osservato che la predetta disposizione ribadisce (anche se con diversa formulazione) il contenuto dellart. 8, quarto comma, del regolamento al quale è stato - a suo tempo - ricusato il visto. Tale precedente disposizione era formulata nei termini che seguono: "le sedi regionali potranno avvalersi, per funzioni di supporto, istruttoria, elaborazione, ricerca e svolgimento di compiti dordine, di personale volontario distaccato da enti convenzionati. Le condizioni e le modalità di impiego di detto personale sono regolate da apposita intesa tra lUfficio nazionale e lente". Stante quanto precede, e pur prendendo atto della diversità della disposizione contenuta nel citato quarto comma dellart. 6 del regolamento ora sottoposto al controllo preventivo di legittimità, la Sezione non può esimersi dal richiamare, in termini generali e di principio, quanto già affermato nella deliberazione n. 51/1999 del 1° Collegio (adunanza del 17 giugno 1999). Va pertanto ribadito che non può ammettersi, in assenza di una norma legislativa, che dei soggetti possano svolgere la propria opera in favore di pubbliche amministrazioni adempiendo a funzioni istituzionali, le quali possono comportare ripercussioni di vario genere ai livelli amministrativi, operativi e gestionali ed, in ogni caso, sono suscettibili di condizionare o determinare lazione amministrativa svolta da un ufficio pubblico. Né va sottaciuto, per quanto qui può rilevare, che la presenza di personale estraneo allamministrazione - e la sua concreta utilizzazione - comportano problemi di non poco momento in termini di eventuali richieste di ristoro economico per prestazioni svolte ed in relazione alla imputazione di responsabilità per comportamenti di soggetti incardinati nellamministrazione senza valido titolo giuridico. E da richiamare altresì, per connessione di materia, la norma contenuta nellart. 8, comma 2, lettera b, della legge 8 luglio 1998 n. 230, la quale - nel disciplinare le convenzioni con amministrazioni, enti e organizzazione pubbliche e private - esclude, espressamente, gli "impieghi burocratico-amministrativi" nellambito delle diverse attività di intervento. Stante quanto precede, linclusione dell"utilizzo di risorse umane", di cui allart. 6, quarto comma, del regolamento può ritenersi giustificato, e quindi non comporta declaratoria di illegittimità, se riconducibile - sulla base delle apposite intese tra lUfficio nazionale e gli enti convenzionati - soltanto alle attività di collaborazione e ricerca da svolgersi a livello regionale e alla relativa, conseguente, utilizzazione delle complessive risorse (appunto finanziarie, materiali ed umane). Per tutte le ragioni che precedono, sia di ordine generale che attinenti a profili specifici, la Sezione ritiene che non sussistano motivi ostativi allammissione al visto del provvedimento allesame. P.Q.M. Ammette al visto, e alla conseguente registrazione, il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 luglio 1999, con il quale è stato emanato il regolamento concernente lorganizzazione e il funzionamento dellUfficio Nazionale per il Servizio Civile, a norma dellarticolo 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230.IL PRESIDENTE (Francesco Sernia) IL RELATORE (Maurizio Meloni) |