REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

IN

SEZIONE DEL CONTROLLO

I° COLLEGIO

nell’adunanza del 7 ottobre 1999

*********

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 luglio 1999, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme concernenti l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio nazionale per il Servizio Civile, a norma dell’art. 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230.

vista la relazione n. 54/99, del 25 settembre 1999, predisposta dal Consigliere istruttore dell’Ufficio di controllo sugli atti di governo;

vista la successiva nota n. 49/99, in data 27 settembre 1999, del Consigliere delegato al controllo sugli atti di governo;

vista l’ordinanza del 27 settembre 1999, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha deferito al primo collegio della Sezione del controllo, convocato per l’adunanza odierna, la pronuncia sulla legittimità del provvedimento suindicato;

vista la nota della segreteria della Sezione del controllo prot. n. 1188/99 in data 28 settembre 1999, con la quale è stata data notizia del deferimento predetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale, Dipartimento della Funzione Pubblica e Ufficio del Ministro per la Solidarietà Sociale, al Ministero della Difesa - Gabinetto e al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica - Gabinetto e Ragioneria generale dello Stato (I.G.F.);

visto l’art. 24 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, nel testo sostituito dall’art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161;

visto l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visti gli articoli 2 e 5 del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 543 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639;

visto l’art. 3 del decreto-legge 16 settembre 1999 n. 324;

udito il relatore consigliere Maurizio MELONI;

intervenuto il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ritenuto in

F A T T O

In data 3 agosto 1999 è pervenuto alla Corte dei conti, per il controllo preventivo di legittimità, il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 luglio 1999, con cui è stato emanato il regolamento recante norme per l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, a norma dell’art. 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230; detto regolamento è stato emanato in sostituzione di quello non ammesso al visto dalla Sezione del controllo nell’adunanza del 17 giugno 1999 (deliberazione n. 51/99 del 1° Collegio).

In sede istruttoria, l’Ufficio di controllo sugli atti di governo ha ravvisato dubbi sulla legittimità del D.P.R., ora all’esame, che sono stati oggetto della relazione prot. n. 54/99 predisposta dal Consigliere istruttore, trasmessa dalla segreteria della Sezione del Controllo, con nota prot. 1172/99 del 27 settembre 1999, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nella predetta relazione vengono, preliminarmente, ritenuti sussistenti diversi motivi per ritenere non manifestamente infondata la questione attinente alla legittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto legge 16 settembre 1999 n. 324 - che riduce ad un terzo i termini per il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sul regolamento all’esame - precisando, al riguardo, che le questioni concernenti la legittimità costituzionale di norme di rango primario possono essere sollevate d’ufficio dal giudice remittente (art. 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87).

Nella stessa relazione del Consigliere istruttore è stato, quindi, posto in luce che gli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303 non contengono alcuna specifica disposizione relativa alla abrogazione della previgente normativa: la disciplina contenuta nella legge 8 luglio 1998, n. 230 - concernente l’Ufficio nazionale del servizio civile - risulterebbe perciò abrogata a far data dal 16 settembre 1999 (facendo specifico richiamo, al riguardo, all’art. 12, quarto comma, del decreto legislativo n. 303 del 1999).

E’ stato osservato - altresì - che si sarebbe in presenza, con il D.P.R. all’esame, di un atto emanato in base ad una normativa abrogata, che entrerebbe in vigore in epoca successiva alla abrogazione della disciplina di rango primario che ne costituiva il fondamento giuridico.

Nella relazione viene, inoltre, messo in evidenza quanto segue:

- il testo del regolamento ora all’esame, deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 1999, non è stato modificato in stretta esecuzione della già menzionata deliberazione n. 51/99 della Sezione del Controllo (I° Collegio). Il Consiglio dei ministri - infatti - ha modificato quasi integralmente il testo del regolamento non ammesso al visto della Corte operando, in conseguenza, una serie di scelte discrezionali;

- in relazione all’art. 6, quarto comma, del regolamento (che disciplina le intese tra Ufficio Nazionale ed enti convenzionati per attività di collaborazione e ricerca e utilizzo di risorse finanziarie, materiali e umane) è stato osservato che il medesimo - anche se con diversa formulazione - ribadisce il contenuto dell’art. 8, quarto comma, del precedente regolamento (oggetto di declaratoria di illegittimità ai sensi della deliberazione n. 57/1999 predetta).

Stante quanto precede, il Consigliere delegato al controllo sugli atti di governo condividendo l’avviso espresso dal Consigliere istruttore, con sua nota n. 49/99 del 27 settembre 1999, ha rimesso gli atti al Presidente della Corte, il quale, con ordinanza in data 27 settembre 1999, ha deferito la pronuncia sulla legittimità del regolamento alla Sezione del controllo, convocando, a tal fine, per l’adunanza odierna il primo collegio della Sezione stessa.

Prima dell’adunanza è pervenuta alla segreteria della Sezione del controllo una memoria (prot. UNSC/1775/I/1.1 datata 6 ottobre 1999) della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile, la quale - a cura della stessa segreteria - è stata rimessa ai componenti del Collegio.

Nella predetta memoria, che fa espresso riferimento alle argomentazioni contenute nella relazione n. 54/99 del 25 settembre 1999, si afferma - preliminarmente - che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto legge 16 settembre 1999, n. 324 appare irrilevante in relazione a due considerazioni: a) nei termini previsti dallo stesso decreto legge n. 324/1999 gli organi della Corte hanno esercitato compiutamente l’attività loro riservata e la Sezione del controllo nei termini previsti è stata ritualmente convocata; b) non vi è stata nessuna compressione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, attesa comunque la possibilità di adempimento delle funzioni stesse nei termini stabiliti e senza limitazione del potere oltre comuni canoni di ragionevolezza.

Le altre argomentazioni contenute nella citata memoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri possono, così, sintetizzarsi:

1) La disciplina contenuta nella legge n. 230 del 1998 non risulta abrogata dagli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 303 del 1999. Viene evidenziato al riguardo che l’operatività dell’Agenzia per il servizio civile è anzitutto subordinata (art. 10, comma 7, dello stesso decreto n. 303) all’espletamento di un iter procedimentale previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo sul riordino dei ministeri 30 luglio 1999 n. 300 (sicché è di tutta evidenza - per l’Amministrazione - che la struttura in questione potrà effettivamente ritenersi istituita ed operativa non nell’imminenza, bensì al termine di un periodo che non è possibile determinare con ragionevoli margini di certezza).

Viene osservato, ancora, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che il comma 9 dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 posticipa l’attività dell’Agenzia all’avvenuta nomina dei relativi organi; e ciò non sul presupposto dell’avvenuta costituzione di organi, bensì su quello della estrema urgenza di porre l’ufficio in grado di funzionare;

2) è reputato non condivisibile il rilievo secondo il quale - vagliata la portata della deliberazione della Sezione di controllo n. 51/1999 - in relazione al nuovo testo del regolamento andava acquisito il parere del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari, dei Presidenti delle regioni e delle provincie autonome. Ciò infatti tradurrebbe automaticamente ogni rilievo della Corte in un appesantimento procedurale incompatibile con i canoni di buon andamento dell’amministrazione; viene evidenziato - altresì - che le modifiche apportate sono delle mere correzioni del provvedimento, assolutamente pedisseque rispetto alle osservazioni della Sezione del controllo.

Da ultimo, con riguardo all’art. 6, comma 4, del regolamento ora all’esame della Sezione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rilevato come il medesimo non ribadisca affatto il contenuto dell’art. 8, comma 4, del precedente regolamento che disciplinava unicamente, ed esclusivamente, la possibilità di distaccare, presso l’ufficio, personale degli enti convenzionati.

Con la nuova formulazione infatti - ad avviso dell’Amministrazione - si definisce unicamente l’attività di collaborazione e ricerca tra l’ufficio e gli enti, senza minimamente disciplinare le diverse procedure di "distacco", intendendosi altresì con tale norma dare la possibilità di ampliare i rapporti tra l’ufficio e gli enti ai fini del miglior raggiungimento degli obiettivi e dei risultati voluti dalla legge.

All’odierna adunanza è intervenuto il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale ha ribadito, ed ulteriormente illustrato, le considerazioni contenute nella memoria del 6 ottobre 1999, concludendo per la richiesta di ammissione al visto del regolamento.

Considerato in

DIRITTO

La Sezione ritiene che, in primo luogo, debba essere esaminata la questione attinente alla legittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, intitolato "Disposizioni urgenti in materia di servizio civile", osservando - in particolare - che la possibilità di sollevare una specifica questione inerente ai presupposti di necessità ed urgenza (art. 77 della Costituzione) appare configurabile alla luce del nuovo indirizzo accolto da recente giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr. sentenze n. 29, 161 e 165 del 1995 e n. 84 e 330 del 1996).

Il predetto art. 3 del menzionato decreto-legge dispone: "Con riguardo al procedimento di controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sul regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1999, e con iniziale decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini in cui all’articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 sono ridotti ad un terzo".

Va verificata, pertanto, la sussistenza di motivi per ritenere non manifestamente infondata e rilevante la questione attinente alla legittimità costituzionale dell’art. 3 del d.l. n. 324 del 1999, osservando - in proposito - che le questioni concernenti la legittimità costituzionale di norme di rango primario possono essere sollevate d’ufficio dal giudice remittente (art. 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87).

Da ciò consegue che tali questioni non sono necessariamente oggetto del ‘contraddittorio’ che la Corte dei conti, nell’ambito del procedimento di controllo, instaura con le Amministrazioni interessate in merito alle illegittimità riscontrate dall’Ufficio di controllo a seguito dell’istruttoria posta in essere.

Ciò stante la Sezione valuta, distintamente, la non manifesta infondatezza della questione e la sua rilevanza ai fini del decidere.

Per il primo profilo sono ravvisabili, nella norma all’esame, elementi di contrasto con gli artt. 77, secondo comma, e 100, secondo comma, della Costituzione.

In ordine al predetto art. 77 va posto in debita evidenza - per confermare la insussistenza dei presupposti necessari per l’adozione del decreto legge - quanto segue:

1) il regolamento menzionato dall’art. 8, terzo comma, della legge n. 230 del 1998 è stato emanato in data 24 marzo 1999, (cioè a distanza di otto mesi dall’entrata in vigore della legge n. 230 del 1998). Detto regolamento è pervenuto all’Ufficio di controllo sugli atti di governo in data 31 marzo 1999; l’atto è stato restituito - con rilievo istruttorio - all’Amministrazione in data 23 aprile 1999, mentre le controdeduzioni dell’Amministrazione sono pervenute in data 21 maggio 1999 e in data 17 giugno 1999 la Sezione del controllo ha ricusato il visto al regolamento (deliberazione n. 51/99);

2) il Governo ha poi modificato sostanzialmente il testo dell’originario regolamento, adottando quello emanato con D.P.R. 28 luglio 1999 (ora all’esame della Sezione) stralciando la quasi totalità delle disposizioni ritenute illegittime e rinviando ad un futuro decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per quel che attiene alla individuazione dei servizi in cui si articolano gli uffici, nonché alla determinazione della pianta organica.

Tale rinvio determina - pertanto - la concreta impossibilità di costituire in base al regolamento in esame una struttura organizzativa immediatamente operativa, e con connotati ben definiti, tali da permettere la immediata individuazione delle risorse materiali ed umane da utilizzare. Non appare condivisibile, perciò, quanto affermato nella relazione al disegno di legge di conversione in merito alla necessità di assicurare urgentemente la completa ‘operatività’ dell’Ufficio nazionale per il servizio civile: tale ‘operatività’ infatti non è garantita e non è ottenibile in base alla disciplina contenuta nel regolamento all’esame.

3) In data 16 settembre 1999 è entrato in vigore il già menzionato decreto legislativo n. 303 del 1999, intitolato "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n 59".

L’art. 10, settimo comma, di tale decreto legislativo ha istituito l’Agenzia per il servizio civile, alla quale sono stati trasferiti i compiti attribuiti all’Ufficio nazionale del servizio civile dalla legge n. 230 del 1998 (lo statuto dell’Agenzia deve essere adottato, tramite un regolamento governativo ‘delegato’, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della nuova normativa).

4) Il Governo sin dall’inizio avrebbe dovuto essere consapevole che l’Ufficio nazionale per il servizio civile era un ufficio ‘a termine’, la cui esistenza era subordinata alla mancata entrata in vigore dei decreti delegati previsti dall’art. 11 della legge n. 59 del 1997 (come detto, dianzi, il decreto legislativo n. 303 del 1999 è entrato in vigore il 16 settembre 1999).

In ogni caso l’esigenza di rendere ‘operativo’ un ufficio che è destinato ad essere sostituito da altro organismo, già istituito con norma di rango primario, appare - ad avviso della Sezione - insufficiente per giustificare l’emanazione di un decreto-legge che incide sui termini per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità, di cui all’art. 100, secondo comma, della Costituzione. In proposito è anche da porre in luce la coincidenza di date tra l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 303/1999 e l’emanazione del decreto-legge n. 324/1999.

5) Va osservato, infine, che l’art. 3 decreto-legge n. 324 del 1999 non è una norma in cui sono rinvenibili i requisiti della generalità e dell’astrattezza: esso, infatti, disciplina unicamente i ‘tempi’ del procedimento di controllo relativo al regolamento ora all’esame della Sezione.

Ulteriori considerazioni possono essere svolte dalla Sezione in merito alla compatibilità dell’art. 3 del decreto-legge n. 324 del 1999 rispetto all’art. 100, secondo comma, della Costituzione che prevede l’esercizio da parte della Corte dei conti del controllo preventivo di legittimità sugli ‘atti del Governo’ (tra i quali, ovviamente, rientrano i regolamenti governativi, specie se ‘delegati’, quale è quello in questione) rilevando - preliminarmente - che l’art. 3 predetto (ed in relazione soltanto al procedimento di controllo attinente al regolamento all’esame) ha disposto una drastica riduzione dei termini fissati dalla legge per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità.

In proposito la Sezione manifesta l’avviso che tali limitazioni temporali rendono difficoltoso un puntuale ed effettivo esercizio del controllo preventivo; la normativa inserita nell’art. 3 in questione, inoltre, non garantisce la rapida conclusione del procedimento di controllo auspicata dal Governo, atteso che essa non indica alcun termine per la (eventuale) registrazione con riserva dell’atto.

Da ultimo la Sezione non può esimersi dall’osservare che le limitazioni attuate nei confronti dell’esercizio di attribuzioni, costituzionalmente disciplinate, sono state poste non dal Parlamento, bensì, tramite un decreto-legge, dall’organo che ha emanato il (singolo) atto il cui procedimento di controllo è disciplinato dalla normativa d’urgenza.

Per quanto attiene all’aspetto della rilevanza della questione ai fini del decidere la Sezione ritiene - peraltro - che nel caso di specie essa non sia sussistente: si è in presenza infatti di una norma che disciplina il procedimento di controllo (riducendo i termini di cui all’art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ad un terzo) soltanto in relazione al regolamento ora al vaglio della Sezione.

La rilevanza comunque non è configurabile, come già detto, solo facendo esclusivo riferimento al caso in esame. Per contro una disposizione di portata generale, che avesse ridotto i termini al controllo per tutti gli atti o per categorie di essi, renderebbe sicuramente rilevante la questione di legittimità costituzionale poiché la limitazione temporale verrebbe, senza dubbio, ad incidere sull’effettivo esercizio del controllo preventivo (il quale - soprattutto in ordine ai provvedimenti di grande complessità come taluni regolamenti governativi - richiede un esame approfondito, puntuale e non affrettato).

Nel caso presente rileva la Sezione - per converso - che il controllo preventivo di legittimità è stato compiutamente esercitato pur nei ridotti limiti fissati dal decreto-legge: tanto è sufficiente per non riscontrare la rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale.

La Sezione, pertanto, può passare ad esaminare la legittimità del regolamento in relazione alle tre questioni trattate nella relazione del consigliere istruttore del 25 settembre 1999.

La prima si riconnette agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303, i quali non contengono alcuna specifica disposizione relativa alla abrogazione della previgente normativa; da ciò deriva la necessità di definire se la disciplina contenuta nella legge 8 luglio 1998 n. 230, concernente l’Ufficio nazionale del servizio civile, sia stata abrogata o meno a far data dal 16 settembre 1999 (effettuando specifico richiamo dell’art. 12, quarto comma, dello stesso decreto legislativo che sancisce l’abrogazione di tutte le norme incompatibili).

Va infatti esaminato se con il D.P.R. in questione si è in presenza di un provvedimento emanato in base ad una normativa abrogata, il quale entrerebbe in vigore in epoca successiva alla abrogazione della disciplina di rango primario che ne costituiva il fondamento giuridico.

Al riguardo deve prendersi atto - preliminarmente - delle innovazioni introdotte negli assetti organizzativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal citato decreto n. 303/1999; l’art. 10, settimo comma, di tale decreto, in particolare e per quel che qui rileva, ha istituito l’Agenzia per il Servizio civile così implicitamente abrogando la disciplina dell’Ufficio nazionale del servizio civile contenuta nella legge 8 luglio 1998 n. 230 e disponendo, puntualmente, il trasferimento dei compiti dell’Ufficio nazionale, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, alla neo istituita Agenzia.

La Sezione ritiene, peraltro, che sussista una temporanea sopravvivenza delle strutture dell’Ufficio nazionale nelle more degli adempimenti prescritti per la effettiva operatività dell’Agenzia, che risulta connessa alla adozione dello statuto (per il quale è richiesta l’emanazione di uno specifico regolamento ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400).

In tal senso depone il comma 9 dell’art. 10 del decreto legislativo n. 303/1999, a termine del quale "gli organi dell’Ufficio nazionale per il servizio civile operano sino alla data di nomina dagli organi previsti dallo statuto dell’Agenzia".

La ravvisata sopravvivenza delle strutture in questione è confermata, ulteriormente, dall’art. 3 del decreto-legge n. 324 del 1999 che effettua un preciso richiamo al regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all’art. 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998 n. 230.

Conclusivamente sul punto la Sezione opina per la perdurante vigenza dell’art. 8 della più volte citata legge n. 230 del 1998 ai limitati fini della sopravvivenza delle strutture dell’Ufficio nazionale predetto fino alla nomina degli organi della istituita Agenzia.

Altra problematica attiene alla riformulazione del testo del regolamento ora all’esame della Sezione, deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 1999, che potrebbe apparire come non modificato in stretta esecuzione della già menzionata deliberazione n. 51/1999 della Sezione del controllo; in proposito va ricordato che il Consiglio dei Ministri ha modificato quasi integralmente il testo del regolamento non ammesso al visto della Corte, operando una serie di scelte discrezionali (tra l’altro gli artt. 2, 3 e 4 del vecchio regolamento, che prevedevano la composizione e le competenze degli uffici e la loro suddivisione in servizi, sono stati sostituiti dall’art. 2 del regolamento in esame che indica soltanto le competenze dei tre uffici, rinviando al d.P.C.M., previsto dal nuovo art. 2, quarto comma, la articolazione degli uffici in servizi e la predisposizione della pianta organica, prima disciplinata dall’art. 11 del vecchio regolamento).

In conseguenza di ciò nella relazione di deferimento è stato posto in debita evidenza che il Governo avrebbe dovuto porre in essere un procedimento eguale a quello adottato in precedenza anche per l’emanazione del regolamento in esame (acquisizione dei pareri del Consiglio di stato, delle competenti commissioni parlamentari, nonché della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome).

Al riguardo la Sezione, dopo approfondita disamina dei vari aspetti della problematica posta nella relazione di deferimento, ritiene che nel caso di specie non possa essere censurato l’iter procedimentale seguito.

Il Governo ha infatti inteso adeguarsi, sostanzialmente, alle censure di legittimità operate dalla Sezione del controllo; non è tenuto a ripercorrere quindi - limitatamente e in ordine alle modifiche qui introdotte - gli adempimenti procedimentali già svolti, che peraltro si renderebbero necessari in presenza di riformulazioni integrali di regolamenti non connesse a pronuncia dell’organo di controllo, ovvero in presenza di nuove, autonome, scelte discrezionali.

Quanto sopra affermato, che è giustificato soprattutto da ragioni di economia procedimentale, si riconnette quindi soltanto al caso di specie; dovrà pertanto essere valutata in futuro - di volta in volta - in presenza di consimili circostanze la necessità della rinnovazione o meno del procedimento.

Da ultimo la Sezione deve prendere in considerazione il 4° comma dell’art. 6 del regolamento all’esame, il quale così dispone: "sulla base di apposite intese fra l’Ufficio nazionale e gli enti convenzionati sono definite le attività di collaborazione e ricerca da svolgersi a livello regionale e di relativo utilizzo di risorse finanziarie, materiali e umane".

Con riferimento specifico all’utilizzo di "risorse umane" nella relazione di deferimento è stato osservato che la predetta disposizione ribadisce (anche se con diversa formulazione) il contenuto dell’art. 8, quarto comma, del regolamento al quale è stato - a suo tempo - ricusato il visto. Tale precedente disposizione era formulata nei termini che seguono: "le sedi regionali potranno avvalersi, per funzioni di supporto, istruttoria, elaborazione, ricerca e svolgimento di compiti d’ordine, di personale volontario distaccato da enti convenzionati. Le condizioni e le modalità di impiego di detto personale sono regolate da apposita intesa tra l’Ufficio nazionale e l’ente".

Stante quanto precede, e pur prendendo atto della diversità della disposizione contenuta nel citato quarto comma dell’art. 6 del regolamento ora sottoposto al controllo preventivo di legittimità, la Sezione non può esimersi dal richiamare, in termini generali e di principio, quanto già affermato nella deliberazione n. 51/1999 del 1° Collegio (adunanza del 17 giugno 1999).

Va pertanto ribadito che non può ammettersi, in assenza di una norma legislativa, che dei soggetti possano svolgere la propria opera in favore di pubbliche amministrazioni adempiendo a funzioni istituzionali, le quali possono comportare ripercussioni di vario genere ai livelli amministrativi, operativi e gestionali ed, in ogni caso, sono suscettibili di condizionare o determinare l’azione amministrativa svolta da un ufficio pubblico.

Né va sottaciuto, per quanto qui può rilevare, che la presenza di personale estraneo all’amministrazione - e la sua concreta utilizzazione - comportano problemi di non poco momento in termini di eventuali richieste di ristoro economico per prestazioni svolte ed in relazione alla imputazione di responsabilità per comportamenti di soggetti incardinati nell’amministrazione senza valido titolo giuridico.

E’ da richiamare altresì, per connessione di materia, la norma contenuta nell’art. 8, comma 2, lettera b, della legge 8 luglio 1998 n. 230, la quale - nel disciplinare le convenzioni con amministrazioni, enti e organizzazione pubbliche e private - esclude, espressamente, gli "impieghi burocratico-amministrativi" nell’ambito delle diverse attività di intervento.

Stante quanto precede, l’inclusione dell’"utilizzo di risorse umane", di cui all’art. 6, quarto comma, del regolamento può ritenersi giustificato, e quindi non comporta declaratoria di illegittimità, se riconducibile - sulla base delle apposite intese tra l’Ufficio nazionale e gli enti convenzionati - soltanto alle attività di collaborazione e ricerca da svolgersi a livello regionale e alla relativa, conseguente, utilizzazione delle complessive risorse (appunto finanziarie, materiali ed umane).

Per tutte le ragioni che precedono, sia di ordine generale che attinenti a profili specifici, la Sezione ritiene che non sussistano motivi ostativi all’ammissione al visto del provvedimento all’esame.

P.Q.M.

Ammette al visto, e alla conseguente registrazione, il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 luglio 1999, con il quale è stato emanato il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, a norma dell’articolo 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230.

IL PRESIDENTE

(Francesco Sernia)

IL RELATORE

(Maurizio Meloni)