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Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Piemonte –- 23.7.2001, n. 772/01 – Pres. DE FILIPPIS – Est. OREFICE – Cons. CALAMARO – Procura Regionale c/ DE SCALZI. (avv.to PIPITONE) P.M. (PASTORINO OLMI).Responsabilità contabile e amministrativa – danni erariali conseguenti a reati contro la p.a. – misure cautelari concesse a garanzia del credito erariale – istanza di revoca – inammissibilità. La richiesta di revoca delle misure cautelative concesse a garanzia del credito erariale, una volta avviato un procedimento di responsabilità amministrativa, ricade nell’ambito della fase di esecuzione di una sentenza passata in giudicato. Il giudice contabile non può che dichiarare l’inammissibilità della domanda di revoca delle misure cautelari concesse, poiché la predetta richiesta di revoca del sequestro esula dalle proprie valutazioni e dalle proprie competenze. SENTENZA nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 37/R del registro di Segreteria, a seguito di istanza di revoca di sequestro giudiziale ex art. 2905 c.c. presentata nell’interesse del sig. Angelo D. S. Uditi, nella pubblica udienza del 21 febbraio 2001, il relatore Consigliere dr. Mauro OREFICE, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni PASTORINO OLMI e l’avv. Claudio PIPITONE, difensore del sig. D. S.. Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa. Ritenuto in FATTO Con atto di citazione in data 20.3.1996, la Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte conveniva il sig. A. D. S. ed il sig. D. B. innanzi a questa Sezione per sentirli condannare al pagamento in solido tra loro e per la parte da ciascuno presa, a favore del Comune di Ivrea, della complessiva somma di £ 783.700.000, oltre accessori di legge, a titolo di risarcimento del danno in relazione a fatti commessi in concorso dal D. S. (nella qualità di Capo dell’Ufficio tecnico del Comune di Ivrea) e dal B. (nella sua qualità di archivista del medesimo ufficio), fatti per i quali era stata applicata la pena ex art.444 c.p.p. (con sospensione condizionale della pena per il D. e condono per il B.). Con sentenza n.344/R/98, depositata il 5.6.1988, questa Sezione condannava i predetti al pagamento in favore dell’Erario, in solido ed in parti uguali, della somma complessiva di £ 150.000.000 per danno non patrimoniale, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giustizia. La predetta sentenza veniva appellata innanzi alla II Sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti con atto notificato il 18.8.1998. Con sentenza n. 134/2000/A dell’ 1.3/13.4.2000 la citata Sezione d’appello, in parziale accoglimento dell’appello riduceva l’addebito complessivo in £ 240.000.000 ripartiti in £ 200.000.000 per il D. S. e £ 40.000.000 per il B., fissando per quest’ultimo vincolo di solidarietà del debito sino a concorrenza di £ 30.000.000. Il D. S. chiede ora che questa Sezione revochi, con decorrenza dall’1.8.2000, i decreti presidenziali con i quali si autorizzava – su richiesta della Procura regionale – il sequestro di : - 1/5 della retribuzione corrisposta al D. S. dal Comune di Ivrea - l’intera indennità di buona uscita da corrispondersi dall’INPDAP al momento del collocamento a riposo - 1/5 del trattamento di quiescenza provvisorio corrisposto dalla D.P.T. di Torino ed 1/5 del trattamento di quiescenza definitivo corrisposto dall’INPDAP.
La richiesta di cui si controverte si fonda sul presupposto che il Comune di Ivrea, creditore avente diritto, non avrebbe nulla più da pretendere dal sig. D. S. a titolo di risarcimento del danno, avendo quest’ultimo corrisposto la complessiva somma di £ 224.977.991 (sorte capitale, rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia) scaturente dalla sentenza n. 134/2000 pronunciata dalla II Sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei conti, così come d’altra parte attestato dal Comune di Ivrea n. 37856 del 30.10.2000. Ragione per cui non avrebbe più alcun senso il mantenimento di misure cautelative poste a garanzia del credito erariale. Peraltro, atteso che la richiesta ricade nell’ambito della fase di esecuzione di una sentenza passata in giudicato, questo Giudice, esulando dalle proprie valutazioni e dalle proprie competenze il merito della stessa, non può che dichiarare l’inammissibilità della domanda di revoca del sequestro descritto in narrativa. Nulla per le spese. P.Q.M. La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la richiesta di revoca del sequestro cautelare disposto con i decreti presidenziali 9.11.1995 e 6.3.1996 nei confronti del sig. Angelo De Scalzi. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. Nulla per le spese. Così deciso in Torino nelle camere di consiglio del 21.2.2001 e 17.4.2001. omissis |