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Relazione per linaugurazione dellanno giudiziario 2002 della Sezione Regionale Abruzzo della Corte dei Conti del Procuratore Regionale, Prof. Giuseppe Palumbi, LAquila, 30 gennaio 2002
Sommario Il ruolo istituzionale della giurisdizione della Corte dei Conti. 2. La nuova responsabilità amministrativa. 3. le sopravvenienze legislative intervenute nellanno 2001. 4. Attività della sezione giurisdizionale per lAbruzzo. 5. Attività della Procura regionale per lAbruzzo. 6. Conclusioni. Signor
Presidente, Signori Componenti del Collegio, Autorità, Colleghi, Signore e Signori,
la solennità, con la quale il Procuratore regionale della Corte dei conti per
lAbruzzo riferisce circa le attività giurisdizionali svolte nel corso
dellanno 2001, testimonia lossequio allart. 101 della Costituzione, che
contiene due precetti, ambedue fondamentali per uno Stato di democrazia e di diritto: la
giustizia è amministrata in nome del popolo; i giudici sono soggetti soltanto alla legge.
E, quindi, necessario che al popolo ed alle sue istituzioni si renda conto
dellesito delle funzioni di giustizia, rendendo manifesto se queste sono state
esercitate con efficacia, efficienza, oggettiva indipendenza, spirito di obiettività e
neutralità. 1.
IL RUOLO ISTITUZIONALE DELLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.
Forse mai come nellattuale momento, che vede lattenzione del Parlamento
e della pubblica opinione concentrata sui temi e sui problemi della giustizia, è
determinante che gli organi della giurisdizione avvertano la responsabilità di coltivare
il rapporto con la fonte sostanziale delle proprie potestà e della propria missione,
perché nel rapporto diretto con i cittadini, anche attraverso i mezzi
dinformazione, venga recuperato integralmente il radicamento della giustizia nella
società e ristabilita quella serena fiducia negli organi che promuovono ed attuano la
giurisdizione.
La corrispondenza tra diritti di cittadinanza e giustizia rappresenta infatti un
momento nodale di coesione democratica. Di ciò si
fa carico la relazione odierna, che prevalentemente si riferisce al periodo nel quale le
funzioni di Procuratore regionale sono state adempiute da un collega di apprezzata
esperienza, chiamato a coronare la carriera con altro prestigioso incarico.
A guardar bene, le ragioni sostanziali di siffatta continuità risiedono
nellimparzialità e nella professionalità della funzione in sede di applicazione
delle regole.
Ritengo, tuttavia, che una giustificazione meramente formale della gestione
professionale delliniziativa sanzionatoria affidata al pubblico ministero non
fornisca una risposta sufficiente per la legittimazione sociale del principio di
legalità.
Infatti, lattività del giudice fonda la propria valenza costituzionale
sullintreccio strutturale, esistente anche nelle società avanzate, tra
lattuazione del diritto positivo e gli imperativi morali, quali risultano
riconosciuti e partecipativamente presupposti nella vita pubblica e nella civile
convivenza.
Da quella premessa deriva lesigenza che anche lattività amministrativa
e la stessa presenza pubblica nelle istituzioni siano riconoscibilmente e rispettivamente
compenetrate dal rispetto della legge e del giudizio, che deve rappresentare lultima ratio di
fronte alle tensioni ed alle contrapposizioni inevitabilmente presenti nel contesto
civile.
I temi della giustizia devono, perciò, essere presentati, anche dai
media, ad un alto livello dinformazione e di chiarezza, tali da
ingenerare un corrispondente grado di certezza e da prevenire il rischio che il sistema
giuridico venga percepito come chiuso ed autosufficiente, o, peggio, apoditticamente
insensibile alle istanze della società.
E tuttavia, riferire in questa solenne circostanza non significa soltanto fornire
un elenco delle attività, quasi a presidio della memoria, bensì fornire gli elementi e
rappresentarne il senso, ed anzi interrogarsi rispetto al ruolo istituzionale cui adempie
la Corte dei conti nella funzione giurisdizionale, evidenziando le linee, gli obiettivi e
la fenomenologia che ne segnano il cammino e forniscono significato alla funzione.
Questo aspetto della relazione è reso necessario dal particolare momento che vive
attualmente il Paese, in un complessivo quadro di autentica palingenesi istituzionale e di
radicale revisione statutaria.
Per un verso, infatti, grandi leggi ordinamentali, quali la modifica del tit. V
della Costituzione operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, hanno
prodotto una vera e propria rifondazione nella ripartizione delle competenze legislative
ed amministrative tra Stato e Regioni, ed ancor più comporteranno in futuro una
trasposizione sul piano locale, territoriale e no, di attribuzioni e competenze, la cui
caratteristica preminente sarà la ristrutturazione della derivante riforma amministrativa
sul principio di sussidiarietà e non più, come per il passato, sul criterio di
residualità.
Ne deriverà la costruzione - ineluttabilmente critica e faticosa di
unamministrazione locale responsabile, autonoma e partecipata, in una progressione
tanto più accelerata, quanto prima e meglio gli Statuti regionali sapranno interpretare
evolutivamente la presente temperie, anche in termini di ammodernamento e
razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche locali, sulle quali discenderà una
congerie di competenze in entità mai verificatasi prima di oggi.
Un apprezzato contributo nella direzione duna costruttiva impostazione di
tali obiettivi si ritrova nella bozza dello Statuto della Regione Abruzzo, che negli artt.
63 ed 81 ha disciplinato in modo integrato i controlli interni ed esterni, così come le
funzioni di controllo sulla gestione.
Esprimiamo lauspicio che liter approvativo
dello stesso Statuto possa riprendere al più presto, per assicurare a questa Regione una
organizzazione amministrativa moderna, funzionale
ed aperta alla trasparenza degli atti e dei comportamenti.
E ciò, mentre il legislatore nazionale ritarda unapprofondita
revisione dellart. 119 della Costituzione, accantonando per ora un radicale
ripensamento dellattribuzione delle risorse finanziarie e tributarie, anche in
relazione alla macroscopica distanza che separa le Regioni più e meno dotate
economicamente, e non apparendo ancora soddisfacenti le disposizioni emanate in materia di
federalismo fiscale dallart. 10 della legge n. 133 del 1999 e dal D.L.vo n. 56 del
2000.
In tale prospettiva, è altresì vivamente auspicabile che la veniente
riorganizzazione amministrativa prevenga lerrore più grave del passato, che
consiste nella trasposizione sul piano regionale di moduli, principi, prassi e costumi
già censurati nel burocratismo centralistico nazionale.
Infatti, sul piano dellimputazione delle responsabilità amministrative e
contabili, è importante, anche con riferimento alla ancora costruenda responsabilità
dirigenziale di risultato, che venga consolidata metodologicamente ed operativamente
lomogeneizzazione della pubblica amministrazione con gli standard europei (nel reclutamento, nel sapere
amministrativo, nelle conoscenze e nellosmosi anche linguistica, nella cultura della
responsabilità personale).
Nel cogliere questa aggiornata correlazione europeistica dellorganizzazione
amministrativa, in quanto il modello prescelto proietta riflessi diretti sulle discendenti
responsabilità, va rilevata, per altro verso, la dimensione costituente che gli
ordinamenti comunitari vanno assumendo nellimmediato, talchè le nostre generazioni
avranno vissuto una profonda rivoluzione ricostruttiva, positivamente coinvolgendo, in un
contesto storico e giuridico unitariamente pensato e in un omogeneo, seppur dialettico,
movimento culturale e progettuale, tutti i fermenti della vecchia e della nuova Europa.
Nulla, insomma, sarà come prima. 2.
LA NUOVA RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA.
Alla luce delle già intervenute riforme della giurisdizione della Corte dei conti,
operate con le leggi nn. 19 e 20 del 1994, n. 639 del 1996 e n. 205 del 2000 e delle
rilevanti innovazioni sostanziali ivi apportate, è quindi indispensabile, oggi,
interrogarsi sulle coordinate e sul fondamento della natura della responsabilità
amministrativa, confrontandosi sulle tendenze evolutive della scienza e della legislazione
dellamministrazione.
E ciò, soprattutto quando si possa constatare in tale evoluzione la convergenza
delle istanze delle comunità titolari degli interessi protetti e, al contempo, delle
esigenze di verifica del rapporto costi-benefici nelle forme istituzionalizzate
dellamministrazione pubblica e nei suoi strumenti attuativi, in un contesto pervaso
dal principio di sussidiarietà, a suo tempo sancito dal c.d. trattato di Maastricht del
1992.
La giurisdizione della Corte dei conti è, infatti, chiamata nella nuova esperienza
di federalismo amministrativo a vagliare lattività amministrativa non soltanto per
reprimere e sanzionare lillecito alla stregua del canone della legalità
dellazione amministrativa, ma altresì del principio costituzionale del buon
andamento dellamministrazione, che si traduce nei criteri giuridicamente vincolanti
di efficienza, efficacia ed economicità.
E ciò, ricomponendo nel sistema le peculiarità
ed i limiti propri della responsabilità politica col rispetto delle specifiche
attribuzioni dirigenziali e con i derivanti temi dei limiti della discrezionalità
amministrativa.
In ogni caso, può oggi essere affermato che nella nozione di danno pubblico
rientrano quelle molteplici fattispecie di violazione del principio, costituzionalizzato
dallart. 97, di buon andamento della pubblica amministrazione, ivi inclusi i danni
da disservizio, il danno a beni di utilità collettiva gestiti da enti pubblici ed i danni
che ledono interessi pubblici non patrimoniali quali il prestigio,
limmagine, la reputazione e la personalità pubblica dellEnte.
Cosicché la responsabilità azionabile davanti alla Corte dei conti in sede
giurisdizionale ha gradualmente e progressivamente assunto un volto nuovo, diverso dal
danno civile e caratterizzato innovativamente dalla necessaria gravità della colpa,
nonché dalla parziarietà ed intrasmissibilità agli eredi dellobbligazione, salvo
che per le ipotesi di dolo ed arricchimento illecito.
Come la stessa Corte costituzionale (sent. 20.11.1998, n. 371) ha evidenziato,
questa azione risarcitoria presenta una combinazione di elementi restitutori e di
deterrenza, secondo una innovativa conformazione che ne accentua i profili sanzionatori
rispetto a quelli risarcitori (Corte cost., sent. 30.12.1998, n. 453) e, comunque, in una
direzione finalizzata anche alla prevenzione.
In definitiva, ci sembra ormai matura per lazione di responsabilità
amministrativa e contabile la configurazione di strumento di garanzia obiettiva
dellordinamento, attivato dufficio, contro le devianze di natura economica e
finanziaria che attentino alla finanza pubblica, ed esercitato con le garanzie e le
procedure tipiche di una giurisdizione esclusiva.
Tali garanzie operano, e devono operare, sin dal momento della notitia damni, in quanto la Procura regionale si
pone non soltanto quale organo di dissuasione degli illeciti produttivi di pregiudizio
erariale, ma altresì e principalmente come organo di giustizia, tra i cui compiti rientra
anche quello di sceverare le informazioni per evitare le strumentalizzazioni della
giurisdizione.
Al riguardo, non si può sottacere che le funzioni
di accertamento oggettivo sono state rese più difficoltose dal drastico abbattimento dei
controlli preventivi, così come derivato tanto dalla ricordata modifica costituzionale
più recente, quanto dal ruolo configurato per le funzioni di controllo della Corte dei
conti per effetto delle risalenti riforme organiche della pubblica amministrazione. 3.
LE SOPRAVVENIENZE LEGISLATIVE INTERVENUTE NELLANNO 2001.
Una concisa rassegna delle innovazioni legislative che hanno investito la giustizia
amministrativo-contabile consente di fare il punto anche sullintervenuto ampliamento
di questa giurisdizione.
Anzitutto, occorre far cenno alla legge 27 marzo 2001, n. 97, recante Norme
sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato
penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Al riguardo, va ricordato che il vigente codice di procedura penale ha espunto,
riducendolo a casi del tutto eccezionali, il preesistente principio del rapporto di
pregiudizialità obbligatoria del processo penale rispetto alla giurisdizione civile,
amministrativa e contabile ed introducendo, anzi, il criterio di autonomia e separatezza
dei procedimenti, mentre ha previsto una puntuale disciplina degli effetti sugli stessi in dipendenza del giudizio penale.
Lo stesso codice di rito, tuttavia, nellart. 129, comma 3, disp. att., ha
deferito allufficio del Pubblico ministero in sede penale lobbligo di
tempestiva informativa alla Procura regionale competente della Corte dei conti circa
lintervenuto avvio dellazione penale in caso di danni erariali posti in essere
da pubblici dipendenti.
Orbene, lart. 6 della legge n. 97 del 2001, lasciando impregiudicato il
predetto obbligo, prescrive che tutte le sentenze (anche non definitive) di condanna per
delitti di cui al capo I del tit. II del Libro secondo del codice penale, commessi a
fini patrimoniali, devono essere comunicati al Procuratore generale della Corte dei conti che procede ad
accertamenti patrimoniali a carico del condannato.
Il successivo art. 7, specificamente rubricato come responsabilità per danno
erariale, prescrive, poi, che, fermo restando lobbligo dellinformazione
ex art. 129, comma 3, cit., la sentenza irrevocabile
di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nellart. 3 della legge
citata (e cioè, dei dipendenti di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a
prevalente partecipazione pubblica) per i delitti contro la pubblica amministrazione
previsti dal capo I del tit. II del Libro secondo del codice penale è comunicata al
competente Procuratore regionale della Corte dei
conti perché venga promosso entro trenta giorni leventuale procedimento di
responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato.
Appare chiaro, pertanto, che tra ladempimento informativo ex art. 129, comma
3, citato e la comunicazione della sentenza di condanna dovrà esistere non solo
corrispondenza oggettiva, ma altresì correlazione soggettiva, dovendosi ritenere
testualmente affermata la giurisdizione di questa Corte per tutte le categorie di
dipendenti ricomprese nellelenco di cui allart. 3 della legge n. 97 del 2001.
Sebbene le novità contenute nelle disposizioni dianzi citate meritino
approfondimenti in sede giurisdizionale e dottrinale, sembra di poter esprimere sin
dora qualche preliminare, ma doverosa riflessione.
La prima è che, quantomeno in dipendenza di imputazioni formulate in sede penale,
la legittimazione passiva ai fini del risarcimento del danno pubblico è stata ampliata
legislativamente fino a ricomprendervi i dipendenti degli enti prevalentemente partecipati
dalla finanza pubblica, che si aggiungono agli altri soggetti, già in precedenza
sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti sulla base di un rapporto di servizio.
Ne deriva la presa datto di una nuova impostazione normativa che, ai fini del
riparto della giurisdizione, privilegia la natura del danno, in quanto pregiudizio per la
finanza pubblica, rispetto alla tipologia organizzativa
prescelta dallamministrazione per ladempimento dei propri compiti.
La seconda considerazione ermeneutica che ci sembra di poter prospettare, alla luce
del confronto testuale tra lart. 6 e lart. 7 della legge n. 97 del 2001,
conduce a configurare lobbligo di
avviare accertamenti patrimoniali a carico degli stessi dipendenti in relazione ad una
congerie di fattispecie criminose (testualmente più ampia di quella dalla quale
scaturisce il promovimento di unazione risarcitoria: ad es., per gli artt. 316 e 322
codice penale), siccome finalizzato ad aspetti non strettamente correlati con il
risarcimento del danno, ed in qualche modo più pertinente ad un giudizio tendenzialmente
disciplinare, e comunque con finalità eminentemente ricognitive e cautelari.
Va richiamato, al riguardo, che la nuova competenza attribuita al Procuratore generale (il quale non ha attribuzioni di
iniziativa risarcitoria nel primo grado del processo contabile) al di fuori di ogni
criterio di territorialità sembrerebbe giustificarsi proprio come nucleo virtualmente
fondante di unistruttoria di carattere disciplinare nel contesto della lotta alla
corruzione amministrativa, e non, come semplicisticamente prospettato in qualche sede,
come una svista del legislatore, incomprensibile, tra laltro, nel contesto di una
normativa specifica di settore. ***
Con la legge 24 marzo 2001, n.89, recante, tra laltro, la previsione di
unequa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, è
stato riconosciuto il diritto ad un ristoro, per effetto di violazioni della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali, che si sia
concretata nel mancato rispetto del termine ragionevole per la definizione di un giudizio
civile, penale, amministrativo o contabile.
La norma, indipendentemente dalla sua possibile applicazione anche ai giudizi di
responsabilità, ad istanza di parte e pensionistici rientranti nelle attribuzioni
giurisdizionali della Corte dei conti, presenta rilevante importanza ai fini
delleventuale avvio del procedimento di responsabilità, secondo quanto stabilito
dallart. 5 della stessa legge.
Infatti, il decreto con il quale viene accolta la domanda ed erogato
lindennizzo agli aventi diritto, al termine del procedimento presso la Corte
dappello, ovvero, in caso dimpugnazione, presso la Corte di cassazione, deve
essere comunicato dalla cancelleria del giudicante al Procuratore generale della Corte dei conti, oltreché ai
titolari dellazione disciplinare nei confronti dei dipendenti pubblici comunque
interessati dal provvedimento.
La disposizione sullequa riparazione rappresenta un portato di civiltà.
Sebbene la crisi del giudizio sia dovuta prevalentemente a fattori a tutti noti e
determinantemente correlati alla carenza di investimenti e di risorse, alle difficoltà
organizzative ed al proliferare alluvionale di normative processuali e sostanziali, i
ritardi si sono talora presentati con una gravità avvertita da tutte le componenti
sociali ed economiche del Paese, fino ad assumere i connotati di un vero e proprio diniego
di giustizia.
Per vero, la stessa legge, allart. 2, introduce canoni di valutazione
prudenziali in sede di accertamento della violazione, rendendo obbligatorio il vaglio
della complessità del caso e delle correlate condotte, anche professionali, delle parti,
del giudice e di ogni altra autorità intervenuta nelle procedure.
Non si intende qui introdurre un commento in relazione ai vari profili di
legittimazione passiva, oltrechè processuali e di merito del procedimento, e
specificamente sul rapporto di reciproca autonomia tra il vaglio che svolge il giudice
ordinario investito dalla domanda dindennizzo e, rispettivamente, i criteri che
astringono la Procura della Corte dei conti a specifici canoni di valutazione.
Questi ultimi, infatti, presentano assoluta specificità in ordine alla preventiva
verifica della gravità della colpa o del dolo riscontrabili nelle condotte processuali, o
pre-processuali, del giudice, delle parti e dei loro difensori o delle altre autorità,
nonché allesistenza di cause di giustificazione dalle quali possa derivare
lesercizio del potere riduttivo.
In questa sede si vuole evidenziare soltanto due aspetti non privi di rilievo in
sede applicativa.
Il primo, che linvio degli atti al Procuratore generale della Corte dei
conti, prescindendo dallordinaria competenza territoriale regionale, non può essere
interpretato come automatica esclusione dellattivabilità del giudice naturale.
Un intento siffatto non emerge da alcun elemento testuale e risulterebbe, comunque,
contraddittorio con il sistema giustiziale della responsabilità per danno pubblico.
Sembra, pertanto, preferibile attribuire alla dichiarata competenza del Procuratore
generale il carattere di una giustificata stimolazione della riconosciuta
potestà di coordinamento territoriale, anche alla luce di quanto si dirà subito in
ordine al secondo e rilevante profilo.
Infatti, in applicazione della legge 2 dicembre 1998, n. 420, i procedimenti
riguardanti i magistrati comportano uno spostamento del giudice naturale, di tal che
appare rilevante accertare preliminarmente che lazione di risarcimento del
pregiudizio, derivato dallaccoglimento della domanda di equa riparazione, concerna
il giudice o il pubblico ministero, ovvero le parti e le altre autorità.
Conseguentemente, qualora la responsabilità investa loperato di un
magistrato, indipendentemente dalla funzione giudicante o requirente, opererà la deroga
agli ordinari criteri di competenza territoriale, stabilita dalla legge per la trasparenza
del procedimento e del giudizio.
4.
ATTIVITA DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LABRUZZO.
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per lAbruzzo è stata
particolarmente impegnata, anche nel decorso anno 2001, sul settore pensionistico,
oltrechè nelle controversie in materia di responsabilità amministrativa e nelle
articolate problematiche connesse allesame dei conti giudiziali, resi sia dagli
agenti della riscossione, sia dai consegnatari dei beni dello Stato e degli Enti locali e
degli altri agenti tenuti alla resa del conto.
La particolare attenzione prestata ai giudizi in materia di pensione, dovuta
allesigenza di garantire ai ricorrenti, in una materia a ragione ritenuta di vitale
importanza nel contesto delle garanzie previdenziali di natura pubblicistica e delle
esigenze di un giusto processo, ha prodotto un vero e proprio abbattimento
dellarretrato che, sceso nel triennio a circa un terzo del carico preesistente, ha
visto nel corso del 2001 la definizione di n. 1222 giudizi.
Al riguardo, va posto in risalto che la Sezione ha dato piena e tempestiva
attuazione a tutte le disposizioni di semplificazione nella materia pensionistica
introdotte dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ed in special modo allart. 5,
sullistituzione del giudice unico delle pensioni, ed allart. 9, sulle
decisioni in forma semplificata con la procedura della camera di consiglio, perseguendo
quellobiettivo della celerità procedurale che, nel rispetto del principio del
giusto processo, è posto a base della citata legge sullequa riparazione.
Daltra parte, la sopravvenienza della predetta legge ha rafforzato
lesigenza di privilegiare il contenzioso pensionistico, in quanto radicato da tempo
più remoto, e, per il medesimo motivo, specificamente i ricorsi per pensioni di guerra.
Una effettiva ed ulteriore accelerazione dei giudizi potrà essere conseguita
allorché lAmministrazione avrà, a sua volta, attuato sistematicamente un più
tempestivo deposito dei fascicoli dufficio, prevenendo leventualità di una
futura valutazione dei ritardi alla luce delleffettiva osservanza dei tempi
ragionevoli del processo.
Si rinvia alle annesse tabelle per la ricognizione dellattività
giurisdizionale intensamente svolta nel settore pensionistico.
Comè noto, la normativa di riordinamento, di cui alla legge n. 14 gennaio
1994, n. 19, ha ristretto lintervento del pubblico ministero della Corte dei conti
nel processo pensionistico al solo grado eventuale dellappello, che peraltro non è
stato azionato nel 2001 per nessuna delle pronunce emanate.
In materia di responsabilità amministrativo- contabile, la Sezione ha
complessivamente pronunciato n. 37 sentenze, alcune delle quali parzialmente risolvendo i
temi del giudizio e conseguentemente proseguendo in sede istruttoria.
Le pronunce di condanna sono state n.10 e quelle di assoluzione n. 18, mentre n. 1
ha avuto per oggetto la materia di aggio esattoriale.
Le ordinanze sono state n. 15, delle quali n. 14 di natura istruttoria e n. 1
pronunciata su reclamo.
Sono stati autorizzati n. 7 sequestri, mentre una sola pronuncia monitoria è stata
emanata ai sensi dellart. 49 R.D. 13 agosto 1933, n. 1038.
Le condanne ammontano a £ 4.604.740.148 ed i sequestri a £ 10.335.376.827, il
procedimento monitorio ha comportato un recupero di £ 3.500.000.
Sono stati discaricati n. 44 conti giudiziali e dichiarati estinti n. 685 conti. ***
I temi della responsabilità per danno pubblico, approfonditi dalla Sezione, sono
assai ampi ed eterogenei.
In particolare e per quanto riguarda le fattispecie di maggior rilievo, si segnala
la condanna di componenti del Comitato di gestione dell ex USL di Pescara al
risarcimento di un danno di oltre £ 425 milioni, oltre agli interessi ed alla
rivalutazione monetaria, per uno studio di fattibilità per linformatizzazione dello
stesso Ente rivelatosi privo di alcuna utilità, sovrastimato nel prezzo e conseguito ad
una serie di reati concorsualmente posti in essere in danno dellAmministrazione
pubblica.
La predetta sentenza afferma, tra laltro, un principio importante in materia
di prescrizione dellazione risarcitoria diretta, facendone coincidere la decorrenza
con il momento dellordinazione della spesa dannosa.
Ugualmente, va ricordata la condanna del coordinatore amministrativo dun
Istituto tecnico commerciale di Teramo al risarcimento della somma doltre £ 682
milioni, affermando contestualmente la responsabilità sussidiaria del Preside, dei
revisori dei conti e dellIstituto di credito tesoriere.
Presenta interesse, inoltre, il principio affermato dalla Sezione in sede
dassoluzione del sindaco dun Comune, percettore di somme per rimborsi e spese
di missione superiori a quanto previsto dalla normativa vigente per i dipendenti statali,
ma comunque commisurati alle spese sostenute in relazione alle funzioni svolte, in
considerazione che il vigente testo unico delle leggi sullordinamento degli enti
locali non ha trovato ancora applicazione in ordine allesplicazione della potestà
regionale per la disciplina regolamentare dellindennità di missione.
Rilevante per lentità del risarcimento appare, poi la sentenza di condanna
pronunciata nei confronti del cassiere dellex USL di Pescara per limporto di
oltre 300 milioni, oltre alla rivalutazione ed agli interessi, in relazione a perdite ed
ammanchi di cassa contestati anche in sede penale.
Si fa appena cenno, essendo il giudizio tuttora in corso ed in parte oggetto di
appello, alla sentenza parziale con la quale, confermando il precedente orientamento, la
Sezione ha ritenuto la competenza territoriale nel giudizio contro amministratori
dellEnte Parco nazionale dAbruzzo, tenuto conto che la sede di Roma assolve a
finalità di mera rappresentanza.
Significativa appare la sentenza con la quale la società cooperativa gestore del
servizio parcheggi pubblici e della sosta regolamentata a tariffa per il Comune
dellAquila è stata assoggettata, quale agente contabile, alla giurisdizione della
Corte dei conti ed astretta allobbligo della resa del conto giudiziale nei confronti
dellAmministrazione comunale, con la conseguente necessità dei successivi
adempimenti inclusi quelli di trasmissione alla Sezione dei conti muniti del visto
di regolarità da parte del rappresentante dellente locale.
Per analoga fattispecie, le SS.UU. della Corte di cassazione hanno ripetutamente
riaffermato la giurisdizione della Corte dei conti (SS.UU. n. 5668/1997; n. 12041/1997).
Tre sentenze si caratterizzano per lapprofondimento del tema della
risarcibilità del danno non patrimoniale, arrecato allente pubblico in dipendenza
della lesione del suo prestigio derivata da azioni delittuose di pubblici impiegati, pur
escludendone la configurazione di danno permanente.
La risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale, in termini di recupero del
prestigio e del decoro che si snoda attraverso una graduale, continua e sollecita azione
di miglioramento dellefficienza e della produttività dei servizi con dispendio
aggiuntivo e finalizzato di energie e di risorse economicamente valutabili, è stata
approfondita dalla giurisprudenza della Corte
dei conti, dopo che le SS.UU. della Cassazione, sin dal 1997, avevano delineato i
presupposti ed i criteri di valutazione del danno.
Questultimo, infatti, non si identifica con il c.d. danno morale, la cui
correlazione con lattività delittuosa è inscindibilmente sancita dagli artt. 2059
cod. civ. e 185 cod. pen. con riferimento al ristoro delle sofferenze fisiche e morali.
Il danno non patrimoniale si concreta, infatti, nella lesione di beni c.d.
immateriali, come linteresse generale al buon andamento dei pubblici uffici,
oltrechè nella lesione del prestigio,
dellimmagine, della reputazione e della personalità pubblica dellente
danneggiato, a causa del riflesso negativo per la propria credibilità, per effetto
dellelemento distorsivo rappresentato dalla condotta del dipendente infedele o
corrotto.
Il profilo indicato non ha, peraltro, esaurito i contenuti delle condanne,
dovendosi in particolare ricordare quella al pagamento di oltre £ 2.886 milioni inflitta
al coordinatore dellUfficio recupero crediti di una Sede dellANAS per
appropriazioni sanzionate anche in sede penale, mentre un dipendente del Comune
dOrtona veniva condannato alla somma di £ 7 milioni in relazione ad illecite
elargizioni percepite concussivamente in sede di aggiudicazione dun appalto di
metanizzazione di sedi scolastiche.
A queste pronunce si aggiunge la condanna per £ 177 milioni nei confronti del
dirigente del settore tecnologico dellex USL di Pescara per vari ed articolati
abusi, sanzionati anche in sede penale.
Nel quadro delle iniziative assunte presso gli istituti di istruzione e volte ad
arricchire lesperienza dei giovani con corsi di lingue, viaggi e gite, non è
infrequente che carenze di controlli e disordine amministrativo producano la possibilità
di ammanchi ed indebite contabilizzazioni. Anche in tale settore la Sezione ha pronunciato
condanna nei confronti del responsabile amministrativo dun istituto scolastico di
Teramo per limporto di oltre £ 226 milioni, oltre alla rivalutazione ed agli
interessi.
Il complesso della produzione giustiziale sopra sintetizzata pone in risalto alcune
scelte procedurali e giudiziarie, che meritano di essere evidenziate.
La Sezione si è pronunciata sul termine intercorrente tra latto
dinvito a produrre deduzioni ex art. 5, legge 14 gennaio 1994, n. 19 e
lemanazione dellatto di citazione, nellipotesi di una molteplicità di
persone contestualmente invitate, ritenendo che lo stesso termine decorra dallultima
notificazione.
In materia di prescrizione dellazione, la Sezione ha sancito con
giurisprudenza costante ladesione pressocchè testuale al disposto di cui
allart. 2935 cod. civ., nel senso che il termine di decorrenza iniziale debba
corrispondere alla possibilità di effettivo esercizio delle azioni risarcitorie o
cautelari.
Dellindirizzo assunto in tema di danno non patrimoniale si è detto sopra.
La Sezione si è inoltre data carico della piena attuazione di quanto previsto
dallart. 93, comma 2, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, recante il nuovo testo unico
sugli enti locali, affermando, anzitutto ed in via generale, lobbligo in capo al
tesoriere di tutti gli enti locali, indipendentemente dal numero di abitanti, di
presentare il conto della gestione di cassa allamministrazione, con le modalità
indicate nella stessa normativa, e la necessità della previa verifica da parte dellamministrazione
stessa per il successivo inoltro alla Sezione da parte del rappresentante legale
dellEnte locale.
Invero, il giudizio di conto, come più volte affermato dalla Corte costituzionale,
rimane uno strumento essenziale per la tutela obiettiva del patrimonio pubblico.
Daltra parte, tale obbligo, che la Corte di cassazione, SS.UU., ha ritenuto
esteso anche agli agenti contabili dei Consigli regionali (cfr. sent. 9.7.1999, n. 461) e
che nemmeno ai sensi dellart. 10 della legge 15 maggio 1997, n.127, poteva
considerarsi meramente eventuale, rappresenta non solo uno strumento di garanzia della
correttezza della pubblica gestione, ma anche un valido ausilio per gli amministratori in
vista del raggiungimento delle finalità di buon andamento dellamministrazione.
E ciò, soprattutto nella presente fase degli ordinamenti locali, nella quale
non sussiste più, o non sussiste ancora, la possibilità per la Corte dei conti di
rendere una declaratoria di veridicità dei risultati finali di bilancio, e quindi di
attendibilità complessiva del risultato damministrazione.
5.
ATTIVITA DELLA PROCURA REGIONALE PER LABRUZZO.
La Procura regionale ha potuto raggiungere la pienezza dellorganico, con
lassegnazione in via esclusiva di tutti i suoi magistrati, soltanto al termine del
decorso 2001.
Le attività istruttorie hanno investito tanto i fenomeni di grave patologia
amministrativa, connessi con la commissione di reati, quanto quelli correlati con gravi
violazioni delle regole incidenti sul buon andamento dellamministrazione pubblica
sotto il profilo del pregiudizio alla finanza pubblica.
Si richiamano soltanto per sommi capi gli atti di citazione emessi nel corso del
2001 ai fini del radicamento del giudizio di
responsabilità amministrativo-contabile di maggior rilievo.
Le modalità di acquisizione della fornitura di materiale, destinato alle sale
operative di vari Uffici della Polizia di Stato, ha comportato lemissione duna
richiesta risarcitoria nei confronti dun ex dirigente tecnico per lammontare
di oltre £ 738 milioni.
Nel contesto della repressione delle frodi su fondi strutturali di provenienza
comunitaria, è stato convenuto il responsabile di una società cooperativa che, in
concorso con il funzionario dellAmministrazione vigilante, aveva conseguito
corrispettivi per corsi destinati a lavoratori per attività di pubblica utilità,
peraltro svolti in entità irrilevante, con conseguente richiesta risarcitoria per oltre
£ 1.498 milioni.
La sottrazione di somme acquisite nel corso dellattività di esazione di
tributi automobilistici, accertata in sede penale a carico dun delegato
dellA.C.I., ne ha comportato la chiamata in giudizio per un ammontare di oltre £
2.480 milioni.
Per tutti i predetti casi è stato chiesto ed autorizzato il sequestro conservativo
sui beni dei convenuti.
Per omissione ingiustificata della costituzione processuale nellinteresse di
un Comune, in un giudizio promosso nei confronti dellente locale, e per aver
ugualmente trascurato di attivare la surrogazione da parte dellimpresa di
assicurazione, il sindaco è stato convenuto in giudizio per rispondere del danno derivato
allente per effetto della soccombenza ed ammontante a £ 9 milioni.
Sempre sul piano della corretta amministrazione, è stato convenuto il sindaco
dun Comune che, in occasione dei lavori di rifacimento della pavimentazione del
centro storico, aveva utilizzato nella propria villa in costruzione i cordoli marmorei
provenienti dagli stessi lavori, per un ammontare di £ 15 milioni.
Per gravi carenze contestate nellattività professionale di un direttore dei
lavori prestata in occasione di un appalto pubblico, è stata radicata una richiesta
risarcitoria di oltre £ 54 milioni.
Per scarsa diligenza nella custodia di valori affidati al dirigente dun
Ufficio notifiche e protesti, dalla quale è derivato il furto di £ 21 milioni, è stato
promosso giudizio risarcitorio, tenuto conto che le somme sarebbero dovute essere
depositate presso un istituto di credito, in assenza di adeguati sistemi di sicurezza
presso lUfficio.
Per peculato è stata convenuta in giudizio unimpiegata dun Ufficio del
registro, nonché, in via sussidiaria per carente azione di controllo, il direttore dello
stesso Ufficio, per un ammontare di oltre £ 30 milioni.
In occasione della progettazione, del finanziamento e della realizzazione
duno dei maggiori centri commerciali della Provincia di Pescara, alcuni
amministratori di un Comune, già imputati
in sede penale, sono stati convenuti anche presso questa giurisdizione per un ammontare di
£ 1.000 milioni.
Larbitraria e dannosa omissione dellassunzione in economia di una
farmacia comunale e lirrazionale prosecuzione in appalto della sua gestione hanno
comportato per gli amministratori del Comune interessato una chiamata risarcitoria per
oltre £ 122 milioni.
Lindebito affidamento per quattro anni a professionisti estranei
allorganizzazione comunale dei servizi di ragioneria di un Comune, in contrasto con
laffermata provvisorietà duna carenza di organico, ha prodotto, a causa delle
consulenze illegittimamente acquisite e del sostanziale raddoppio della spesa per il
servizio, un pregiudizio di oltre £ 320 milioni, al cui risarcimento sono stati chiamati
in via giudiziale gli amministratori, i componenti del Consiglio comunale e lo stesso
segretario comunale presente alle riunioni consiliari. ***
Il tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e la Corte
dei conti costituisce un aspetto tra i più delicati e sicuramente ancora suscettibile di
riflessione.
LAmministrazione pubblica, sotto la spinta delle nuove esigenze organizzative
e per rendere profittevoli i propri servizi è orientata a scorporare le cosiddette public utilities, facendole gestire da enti
pubblici economici, da aziende speciali e da società per azioni.
Lassenza dun controllo giurisdizionale sugli abusi perpetrabili
allombra delle predette formule organizzatorie, nella generalità dei casi dotate
dautonoma personalità giuridica, ha posto alla Corte dei conti la questione se
interi e complessi settori, sotto lusbergo della natura imprenditoriale
dellattività, potessero ancora considerarsi sottratti allazione pubblica di
responsabilità.
E ciò, considerando del tutto utopistico lattendersi iniziative risarcitorie
di diritto civile a cura degli amministratori degli enti che hanno dato vita alle persone
giuridiche.
Pertanto, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione sollevato da
amministratori dun consorzio, questa Procura, con un controricorso alle Sezioni
unite della Corte di cassazione, ha nuovamente prospettato la questione, apparendo non
conforme alle nuove e generalizzate tipologie organizzative una soluzione affermativa
della giurisdizione ordinaria, fondata sostanzialmente sullindefettibilità
dun espresso conferimento alla Corte dei conti delle attribuzioni giurisdizionali
nei confronti di soggetti pubblici aventi finalità economiche e dei loro dipendenti.
Un siffatto orientamento, infatti, non appare ulteriormente giustificato dopo
lentrata in vigore della legge n. 97 del 2001 che tale giurisdizione prevede,
espressamente, addirittura nei confronti dei dipendenti di società per azioni, e cioè di
soggetti di diritto privato, quando sussista una partecipazione pubblica dominante, sia
pure per le ipotesi rilevanti sotto il profilo penale.
Incidentalmente, si richiama che la Corte regolatrice ha da sempre affermato la
giurisdizione della Corte dei conti sui predetti enti quando il danno deriva dalle
attività di natura organizzativa, purchè di carattere non imprenditoriale. ***
Mentre sono in corso iniziative risarcitorie e cautelari a tutela di varie
pubbliche amministrazioni, ma non ancora perfezionate, eppertanto non divulgabili in
omaggio al diritto alla riservatezza, si ritiene di poter indicare sin dora che gli
ambiti delle altre istruttorie di maggior rilievo in corso nel 2001 concernono fattispecie
di danno derivanti da espropriazioni avviate, ma non giunte a tempestivo compimento,
nonché ipotesi di inadeguata attività defensionale da parte delle amministrazioni
interessate da lodi arbitrali, casi di indebito ricorso a consulenze esterne alle
strutture amministrative, ed inoltre la mancata, ritardata o inidonea realizzazione di
opere pubbliche, con particolare riguardo a quelle ritenute di grande importanza per
assicurare adeguate condizioni ambientali e di traffico urbano e stradale.
Specifica attenzione verrà riservata da questa Procura alle pronunce giudiziarie
dalle quali emergono abusi od inottemperanze ai dispositivi delle sentenze, onde
rafforzare, con idoneo presidio risarcitorio, la loro effettività e precettività.
Proseguirà, inoltre, lattività di individuazione e di contrasto contro le
diseconomie e gli sperperi dei quali siano state acquisite notizie dagli organi di stampa
od espressa segnalazione da parte dei cittadini. 6.
CONCLUSIONI.
Una ferma e tempestiva difesa della finanza pubblica, svolta articolatamente a
favore dello Stato e degli enti istituzionali locali rientranti nellampio contesto
delle autonomie, non è più soltanto unistanza proveniente dalla platea dei
cittadini, nella duplice veste di utenti e di contribuenti: essa corrisponde ad un
ugualmente preciso obiettivo del legislatore.
Questo convincimento è coonestato dal recente potenziamento del Corpo della
Guardia di finanza, operato con il D.L.vo 19 marzo 2001, n. 68, il cui art. 2, comma 3,
lett. m) espressamente specifica, tra i compiti affidati allo stesso Corpo, quello di
curare ogni altro interesse economico e finanziario nazionale e
dellUnione europea.
La normativa di riorganizzazione testè richiamata rappresenta la migliore
malleveria per un compiuto e soddisfacente espletamento del mandato istituzionale commesso
alla Corte dei conti.
Un rilevante contributo per lavvio delle iniziative risarcitorie è stato
fornito dallAutorità giudiziaria ordinaria, tanto in sede di informativa ex art.
129, comma 3, disp. att. cod. proc. pen, quanto in relazione alle successive acquisizioni
documentali. Nel dare atto della fruttuosità delle sinergie previste dal vigente
ordinamento e recentemente, come si è detto, potenziate, sono persuaso che la
consapevolezza della utilità reciproca della collaborazione già operante potrà
ulteriormente rendere proficui, tempestivi ed effettivi il contenimento e la repressione
degli abusi della mala amministrazione.
Esprimo un vivo ringraziamento, per la collaborazione qualificata fornita a questa
Procura regionale, nelle diverse sedi ed occasioni istruttorie, agli organi della Guardia
di finanza, dellArma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, delle Capitanerie di
porto e, in special modo, agli Uffici territoriali del Governo per lalto senso di
professionalità con il quale hanno corrisposto agli approfondimenti e verifiche
richiesti.
Rivolgo un saluto ai rappresentanti dellAvvocatura abruzzese, il cui alto
senso della professione, che attinge a remote e nobili tradizioni, costituisce lo sfondo
deontologico sul quale si misura un fondamentale, dialettico contributo di giustizia e di
verità.
Nel ringraziare tutte le Autorità e le Rappresentanze intervenute allodierna
rassegna delle attività giurisdizionali, alle quali con impegno e professionalità
lintero personale amministrativo della
Corte dei conti ha offerto un contributo determinante ed apprezzato, La prego, sig.
Presidente, di dichiarare aperto a nome del Popolo italiano lanno giudiziario 2002. |