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Corte dei conti delle Marche RELAZIONE
del
Procuratore Regionale Alberto
Avòli
Inaugurazione dell’Anno
Giudiziario 2002
Ancona,
14 Febbraio 2002 Presidente
Antonio De Feo
1.
Premessa
Signor Presidente Signori
Consiglieri Autorità
tutte intervenute, era opinione
di Aristotele che la democrazia si fondasse sulla sovranità, sull’uguaglianza
e sulla libertà. Questi tre principi interagivano per il bene generale, a
condizione che i cittadini avessero raggiunto una forte coscienza di
comunità, attraverso la condivisione del valore etico della responsabilità
solidale. “Il giusto
consiste nell’uguaglianza e l’ugua- glianza esige la sovranità di quel
che viene deciso dall’assemblea. La libertà è poi l’uguaglianza nel fare
ciò che si vuole. Ma questa è una sciocchezza, perché il vivere in
conformità alla legge non è schiavitù, bensì salvezza” (Aristotele,
Politica, V, 9, 1310a). La saggezza
del filosofo stagirese rende attualissime le sue intuizioni ed infatti ancora
oggi il rispetto della legalità costituisce il più forte dei baluardi nei
confronti delle sempre possibili degenerazioni del sistema democratico. Legalità
significa piena legittimazione delle assemblee legislative a definire le
regole più opportune; legalità vuole però anche dire pieno rispetto per le
decisioni assunte in sede giudiziaria. Il
persistente contrasto fra questi ordini e poteri dello Stato conduce ad una
reciproca delegittimazione e concretizza uno dei presupposti per la crisi del
sistema democratico. Al rispetto
delle regole non debbono sottrarsi né la pubblica amministrazione né gli
amministratori ed i funzionari pubblici. La legalità
e la legittimità costituiscono il “para- metro fondante” di tutta l’attività
pubblica, sul quale debbono modellarsi le pur indispensabili esigenze di
economicità ed efficacia. Non si può
abdicare al rispetto della legittimità in nome di un malinteso efficientismo
imprenditoriale. Se ciò avvenisse, le conseguenze sarebbero paradossali e
tanto varrebbe, ad esempio, affidare la riscossione delle tasse alla mafia,
organizzazione criminale certamente più incisiva dell’amministrazione
finanziaria nel conseguire il gettito fiscale e perseguire gli evasori. Il rispetto
delle regole presuppone, però, che esse siano rispettabili: il legislatore
dovrebbe assicurare tale requisito, ma il percorso è ancora lunghissimo e
parlare di “mala legislazione” è molto più che una mera esercitazione
scolastica. Il rispetto
delle regole implica altresì che la loro interpretazione non debba seguire
logiche atomistiche e formalistiche, bensì essere guidata da un accertamento
dinamico e coordinato degli interessi in gioco. Discende
ulteriormente che il rispetto delle regole ammette anche l'eccezionale
disapplicazione di quelle fra esse che non pongono inderogabili valori e la
cui esecuzione venga a collidere con i fini ad esse immanenti o con la
concorrente azione di altre norme in rapporto al particolare bene oggetto di
tutela. Se è vitale
per la democrazia assicurare il rispetto della legalità, altrettanto lo è
quello di riuscire a far maturare un consenso sociale assolutamente
consapevole. Osservava a
riguardo Aristotele che “quanti sono in grado di arringare fanno i demagoghi”
(Aristotele, Politica, V, 5, 1305a, 13). E la demagogia è la negazione della
democrazia. Il sistema
istituzionale italiano presenta a riguardo più di qualche rischio: è bene
però avvertire che questa situazione è riferibile non a singole personalità
politiche o a individuabili schieramenti partitici, ma a tensioni di sistema,
che coinvolgono più o meno l’intero arco degli apparati rappresentativi
della società civile. Particolarmente
grave si presenta la diffusione dei meccanismi distorsivi dell’aggregazione
del consenso, ottenuto con la spettacolarizzazione dell’infor- mazione; con
il reiterato martellamento di messaggi simulati; con la sclerotizzazione delle
opinioni entro le gabbie dei sondaggi; con il protagonismo esasperato; con la
continua demonizzazione dell’avversario dialettico; con la fastidiosa
invasività di una realtà virtuale che pretende di imporsi a quella reale e
di sostituirsi alla coscienza e al libero arbitrio dei singoli. Le spinte
demagogiche rappresentano, come detto, un fattore potenzialmente negativo per
la democrazia del nostro Paese. Tuttavia non
è scontato che questo scenario involutivo abbia ad avverarsi. La “crisi
demagogica”, accentuatasi durante il trascorso decennio, può essere
superata ed addirittura agire da volano per un percorso di virtuale
ricomposizione istituzionale. Ciò avverrà
– ed è auspicabile che avvenga in tempi brevi – solo se riusciranno a
prevalere la riflessione autocritica, il rispetto per il pluralismo delle
idee, il valore dell’ascolto e dell’operoso silenzio. A questo
obiettivo va destinata ogni energia con coraggio e convinzione. Non è tempo
di ritirate o resistenze. È tempo
invece di proposte costruttive, corroborate dalla imperiosa forza delle idee;
è tempo di responsabile autocontrollo; è tempo di originalità creativa nel
perseguire sogni possibili; è tempo di sfuggire alla tentazione delle
adulazioni e dei servili encomi; è tempo di non chiudersi fra le mura di un
presuntuoso individualistico isolamento. Il confronto
civile e fruttuoso deve prevalere in particolare nel settore della giustizia,
destinataria a breve di probabili ed auspicati interventi riformatori. Questi
interventi saranno tanto più efficaci quanto più valorizzeranno la preziosa
tradizione del nostro sistema legale: non si ha bisogno di rivoluzioni
copernicane, ma di ben calibrati interventi correttivi. In quest’ambito
si inserisce la delicata questione dell’obbligatorietà dell’azione
pubblica in materia penale e di responsabilità contabile. L’obbligatorietà
costituisce un perno inamovibile della tutela dei diritti pubblici. Anziché
mettere in discussione un elementare principio di civiltà giuridica,
occorrerebbe intervenire per assicurarne le migliori condizioni di efficace
operatività. Eliminare l’obbligatorietà
dell’azione pubblica significherebbe corrodere il principio di legalità,
lasciando smisurati orizzonti alla sopraffazione dei comportamenti delittuosi,
anche e soprattutto nel campo della pubblica amministrazione. Non sembra
rappresentare una soluzione valida l’introduzione di un criterio di
priorità che verrebbe a codificare l’inaccettabile casualità dell’azione. Tanto
varrebbe allora ammetterne un altro palesemente paradossale, quale quello
proposto ioci causa da autorevoli studiosi; per ciascuna ipotesi delittuosa si
potrebbe prevedere un contingente annuo di perseguibilità variamente
individuato: ad esempio, i primi cento furti, o gli omicidi dispari e così
via. Come avviene nel settore delle offerte aziendali e commerciali. L’obbligatorietà
dell’azione è di vitale importanza nell’ambito della giurisdizione di
responsabilità amministrativa, dove peraltro si pongono alcune connotazioni
differenziate. Infatti,
mentre il reato penale è a fattispecie tipica predeterminata, la
responsabilità amministrativa è innominata e sanziona qualunque
comportamento degli agenti pubblici che, con dolo o colpa grave, abbia causato
un danno alle pubbliche risorse. Obbligatorietà,
sotto il profilo sostanziale, significa inderogabilità dell’imputazione,
con la conseguenza che nessun comportamento (omissivo o commissivo), che vanti
le caratteristiche riferite, deve essere esentato dal conseguente addebito di
responsabilità amministrativa. Obbligatorietà
implica altresì la mancanza di soglie minime di valore del danno risarcibile,
al di sotto delle quali l’azione sia resa inammissibile. Ancora, per
citare Aristotele: “Nelle costituzioni ben temperate si deve badare, più di
tutto, che non si trasgredisca la legge e specialmente si osservi il piccolo,
come le piccole spese che, quando si ripetono, danno fondo al patrimonio”
(Aristotele, Politica, V, 8, 1387b, 36). Obbligatorietà
significa infine che all’organo pubblico competente a promuovere l’azione
debbano essere assegnate le risorse umane e strumentali sufficienti allo
svolgimento delle proprie funzioni con scienza e coscienza e soprattutto senza
lacune. Esiste quindi
un modo piuttosto facile per eludere il principio dell’obbligatorietà, pur
affermandolo formalmente: non assegnare alle Procure i mezzi necessari, così
da limitarne indefettibilmente la capacità operativa e vanificare artatamente
non poche aspettative della collettività. Questo
sistema va denunciato all’opinione pubblica con la massima determinazione. Purtroppo ad
esso sembra essere ricorso anche il Consiglio di Presidenza della Corte dei
conti nel destinare alle funzioni requirenti poco più di un quinto del
personale di magistratura in organico e, in particolare, alla Procura delle
Marche solo due pubblici ministeri. Un numero
palesemente irrisorio, lesivo della dignità della comunità regionale
marchigiana, al servizio della quale la Corte (e la Procura) operano.
2.
I confini della giurisdizione di responsabilità
Le denunciate
carenze nella dotazione e copertura dell’organico dei magistrati requirenti
sono tanto più gravi quanto più il legislatore ha ampliato, precisandoli, i
confini della giurisdizione per responsabilità amministrativa. Innanzi tutto
deve essere menzionata la legge 24 marzo 2001 n. 89 in tema di liquidazione
dell’equa riparazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali
eventualmente subiti dai cittadini a seguito del mancato rispetto del termine
ragionevole di durata dei processi. L’articolo
5 prevede che il decreto di accoglimento della domanda di equa riparazione sia
comunicato “a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore
generale della Corte dei conti, ai fini dell’eventuale avvio dell’azione
di responsabilità …”. Al di là
delle obiettive difficoltà che insorgeranno quando l’ingiustificato ritardo
dovrà essere attribuito a comportamenti gravemente colposi di singoli, la
norma è formulata in termini imprecisi. Ciò in
quanto il titolare dell’azione di responsabilità non è il Procuratore
generale presso la Corte dei conti, bensì il Procuratore regionale competente
per territorio. I dubbi interpretativi potranno forse ragionevolmente essere
risolti, ritenendo che l’espressione Procuratore generale equivalga a quella
di Procuratore regionale competente, la cui individuazione seguirebbe in
ipotesi i criteri desumibili dall’articolo 11 del codice penale, richiamato
dall’articolo 3 della stessa legge n. 89. Attribuire
alla Procura generale un potere discrezionale nell’individuazione della
Procura regionale competente violerebbe i più elementari principi in tema di
predeterminazione del giudice naturale. I dubbi
verranno risolti dall’esperienza giurisprudenziale che andrà a maturarsi.
Resta l’obbligo della comunicazione, dalla cui eventuale omissione
scaturisce un autonomo titolo di responsabilità. Si impone una
riflessione sulla tecnica normativa adoperata per sollecitare l’azione della
Magistratura contabile. Il
legislatore è intervenuto con disposizioni sulla procedura – quali quelle
sugli obblighi di denuncia – anziché con una disciplina più organica dei
profili sostanziali della responsabilità, con particolare riferimento a
quelli della giurisdizione. Il
rafforzamento dell’obbligo di comunicazione non implica di per sé alcun
allargamento della cognizione della Corte, ma solo il riconoscimento
dichiarativo di una giurisdizione comunque già esistente, immanente al
sistema, in applicazione dei principi costituzionali di cui agli articoli 3,
28 e 103. Anche la
legge 27 marzo 2001 n. 97 (“Norme sul rapporto tra procedimento penale e
procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche”) ha seguito una medesima logica,
prevedendo all’articolo 7 che “La sentenza irrevocabile di condanna
pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell’articolo 3 per i
delitti contro la pubblica amministrazione ... è comunicata al competente
procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta
giorni l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei
confronti del condannato”. I soggetti indicati nel richiamato articolo 3
sono i dipendenti “di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a
prevalente partecipazione pubblica”. L’assoggettabilità
alla giurisdizione di responsabilità dei dipendenti e degli amministratori in
rapporto di servizio con gli enti pubblici soggiaceva tradizionalmente all’orientamento
della Suprema Corte di Cassazione, che divideva tali enti in economici e non
economici. Mentre per i
secondi era incontroversa la giurisdizione del Giudice contabile, per i primi
era introdotto un criterio di riparto con il Giudice ordinario, fondato sul
tipo di attività concretamente realizzata: se essa si poneva come espressione
di poteri autoritativi, si incardinava la cognizione della Magistratura
contabile, altrimenti, prevalendo gli aspetti imprenditoriali, valevano, anche
in punto di giurisdizione, i principi generali propri del diritto civile. La posizione
della Cassazione si è rivelata di difficile applicazione per l’ovvia
interconnessione e inseparabilità funzionale fra i due tipi di attività. Di
fatto la tutela degli interessi erariali è stata limitata ai soli casi di
competenza della Corte dei conti, grazie all’impulso dell’azione pubblica
caratterizzante questo sistema. Ben poche
sono state invece le cause promosse in sede civile, ove manca la predetta
legittimazione pubblica e quindi si materializza un pericoloso buco nero nel
sistema di salvaguardia delle finanze erariali per i danni arrecati agli enti
pubblici economici dai loro funzionari ed amministratori. Già da
tempo, in sede di regolamenti preventivi di giurisdizione, la Corte dei conti
sollecitava la revisione dell’enunciato criterio della Cassazione, sotto la
spinta dei nuovi modelli dell’azione amministrativa, caratterizzati dal
prorompente ingresso nella gestione di risorse pubbliche per finalità
generali di soggetti privati e di enti pubblici economici, con l’impiego di
strumenti giuridici paritetici, privi del tradizionale potere di supremazia. La legge n.
97/01 ha riconosciuto l’esistenza della giurisdizione contabile per tutti
gli amministratori e i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, degli enti
pubblici (comunque denominati e quindi anche economici), nonché degli enti a
prevalente partecipazione pubblica. Tali, ad esempio, si debbono intendere le
società per azioni a prevalente capitale pubblico. La legge n.
97 ha ritenuto di dover qualificare la sentenza penale di condanna come una
notizia di danno erariale suscettibile di immediata, obbligatoria ed autonoma
valutazione da parte del Pubblico Ministero contabile entro il termine
perentorio di trenta giorni. Il termine si deve ritenere adempiuto con l’emissione
di un qualsiasi atto istruttorio prodromico alla formulazione dell’invito a
dedurre, formulazione eventuale in quanto non da tutte le condanne penali
discendono automaticamente danni erariali perseguibili. Va
sottolineato che, per espressa disposizione normativa, l’obbligo di
comunicazione di cui all’artico- lo 5 si aggiunge a quello previsto in via
generale dall’art. 129 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale. In ogni caso
la norma, limitandosi ad un intervento sulla procedura di comunicazione,
dimostra che il legislatore non aveva alcun dubbio sulla piena conoscibilità
da parte del giudice contabile delle situazioni di danno arrecate, oltre che
dai dipendenti di pubbliche amministrazioni tout court, anche da quelli di
enti pubblici economici e di enti e società a prevalente partecipazione
pubblica. In
conclusione, si deve ritenere che attualmente la giurisdizione di
responsabilità della Corte dei conti si estenda a tutti i casi ove si
impegnino risorse pubbliche per finalità di utilità generale, a prescindere
dai moduli procedimentali, autoritativi o meno, con il solo pregnante limite
della insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Del resto vi
sono seri indizi di una tendenza ben precisa che sta spostando nell’area
dell’amministrazio- ne privatizzata importanti quote di situazioni
corruttive e di sperperi per inadeguatezza dei criteri gestionali. Ogni
generalizzazione è pericolosa, ma va tenuta alta la guardia, anche mediante
la sollecitazione della doverosa vigilanza da parte degli enti titolari delle
partecipazioni e dei conferimenti finanziari pubblici. La
precisazione dei confini della giurisdizione contabile nel senso indicato si
allinea sostanzialmente all’area di competenza dei tribunali amministrativi
regionali e del Consiglio di Stato, quali giudici in via di principio preposti
alla tutela degli interessi legittimi e dei correlati diritti soggettivi e con
cognizione estesa anche ad atti non aventi natura provvedimentale.
3.
L’attività della Procura in generale
Sull’attività
della Procura durante l’anno appena terminato hanno negativamente inciso
alcuni fattori dei quali deve darsi conto in questa sede. Innanzi tutto
la già segnalata insufficienza della dotazione organica del personale di
magistratura e la sua persistente mancata copertura. La situazione
è destinata ad aggravarsi nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, nei
prossimi giorni, proprio in conseguenza della sostanziale estensione della
giurisdizione di responsabilità. Il Consiglio
di Presidenza dovrà farsi carico di una sollecita soluzione del problema, non
solo attraverso l’applicazione di nuovi Magistrati alla Procura, ma, ancora
prima, con l’ampliamento della pianta organica e con l’attivazione di
bandi di concorso a base regionale. In secondo
luogo, pesa gravemente l’inerzia del Governo e del Parlamento nel rinnovare
il regolamento di procedura dei giudizi di responsabilità amministrativa e
contabile. Ebbi a
denunciare la gravità di questo problema già in occasione dell’inaugurazione
del precedente anno giudiziario. Non avevo
certo la presunzione di essere ascoltato, ma speravo che, almeno nelle
intenzioni, si sarebbe raccolto il grido di dolore del Presidente della Corte,
del Procuratore generale, di tanti più autorevoli colleghi requirenti e
giudicanti e, soprattutto, degli avvocati patrocinatori. Pur non
esistendo dubbi sulla necessità dell’intervento normativo riformatore e pur
non esistendo insormontabili contrasti di merito, nessuna concreta iniziativa
è sinora giunta in porto. A fronte di
questo ritardo, l’unica via di uscita è rappresentata dalla dissacrante
ironia e dalla fiducia nell’italico stellone, che, nel caso concreto, prende
le forme del buon senso e della responsabilità professionale degli addetti ai
lavori (giudici, pubblici ministeri e avvocati). Questa
professionalità, avvalendosi di un sano pragmatismo, ha consentito e consente
di mantenere nei ritmi processuali un accettabile livello di logica
funzionale, e di garantire i diritti sostanziali e rituali di tutte le parti
in giudizio, con particolare riferimento all’esercizio del diritto di
difesa. Per scrupolo
di dovere, rinnovo l’appello per la riformulazione di un regolamento di
procedura, che tenga conto della peculiarità del giudizio di responsabilità
amministrativo – contabile e che superi l’attuale sistema basato (per
quanto non specificatamente previsto) sul richiamo dinamico al codice di
procedura civile. Ulteriore
ostacolo all’azione della Procura deriva dalla riluttanza delle
Amministrazioni ad attuare l’obbligo di denuncia dei danni erariali. Non ingannino
i dati statistici contenuti nell’ap- pendice. Sempre più le segnalazioni
istituzionali pervenute riguardano fattispecie marginali e sempre meno quelle
di primaria rilevanza qualitativa e quantitativa. Questa
tendenza è preoccupante, in quanto è figlia del consolidarsi nella pubblica
amministrazione (come forse nella società civile) di atteggiamenti di
chiusura corporativa, di presunzione di impunità o, più semplicemente, di
lassismo. Quanti
omettono le comunicazioni, assumono il rischio dello spirare della
prescrizione quinquennale per l’azione di responsabilità e rispondono a
questo titolo del danno maturato. Per cercare
di limitare al massimo le conseguenze negative dei fattori suddetti, si è
provveduto ad ottimizzare l’organizzazione investigativa, anch’essa
peraltro complicata dall’instabilità del personale amministrativo, le cui
assegnazioni sono oggetto di un grave preannunciato intervento di decremento
organico. Il primo
obiettivo è quello di avviare la specializzazione dei nuclei delle forze di
Polizia giudiziaria, con competenza specifica nella prevenzione e nel
contrasto dei danni erariali. Debbo
esprimere il più vivo ringraziamento e compiacimento ai Comandanti regionale
e provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, nonché
ai Comandanti dei nuclei provinciali del Corpo forestale dello Stato (e ai
responsabili dei Nuclei di polizia forestale investigativa). Ovviamente
analoghi sentimenti debbono essere espressi anche nei confronti della Polizia
di Stato e in particolare della DIGOS. Occorre
sottolineare il rilevante grado di efficienza raggiunto dall’apposita
Sezione per l’accerta- mento dei danni erariali, inquadrata nel Nucleo
Regionale di Polizia tributaria della Guardia di finanza. Senza nulla
voler togliere alle altre menzionate Forze di Polizia giudiziaria, va
riconosciuta la vocazione primaria della Guardia di finanza ad operare (in
buona parte) negli stessi ambiti di competenza della Magistratura contabile. L’apporto
collaborativo è favorito dall’entrata in vigore del decreto legislativo 19
marzo 2001 n. 68 (“Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di
finanza”). La Guardia di
finanza – qualificata “polizia economica e finanziaria a tutela del
bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell’Unione europea”
- ha infatti acquisito il potere di agire di iniziativa e non solo su delega
dell’Autorità Giudiziaria. Ha
rafforzato, in particolare, le proprie competenze e poteri nelle materie
economiche e fiscali a tutela della finanza pubblica. Altro
percorso seguito per ottimizzare la capacità operativa dell’Ufficio di
Procura e assicurare la migliore tutela del pubblico erario è stato quello di
sviluppare il metodo investigativo delle indagini congiunte e coordinate con i
colleghi delle Procure della Repubblica. Ovviamente
questa collaborazione è limitata alle sole istruttorie (tutt’altro che
poche) nelle quali da un medesimo fatto siano scaturite ipotesi di reato e di
danno erariale. Recenti
indagini in materia di tangenti e di reati connessi con appalti di opere
stradali hanno dimostrato la validità del metodo intrapreso, rivelatosi
particolarmente efficace anche per la tutela cautelare dell’erario, mediante
il sequestro conservativo ante causam dei beni dei presunti autori dei
comportamenti delittuosi. Va anche
segnalata la definizione di nuove direttive di organizzazione dell’Ufficio
amministrativo della Procura. Qui debbo ringraziare il personale per la sua
dedizione nell’accettare questa ristrutturazione, che lo impegna al limite
del contrattualmente consentito, dedizione oggettivamente apprezzabile ed
apprezzata anche per la sua grande qualità e continuità. Si deve
considerare che l’impiego degli strumenti informatici e telematici è ancora
molto limitato e nelle istruttorie si continua a privilegiare il documento
cartaceo e la sua trasmissione nelle forme tradizionali. Da questo punto di
vista risulta inapplicato (e non certo per colpa della Procura) il regolamento
che ha disposto l’estensione al processo contabile di quanto previsto per
quello civile (d.P.R. 13 febbraio 2001 n. 123: “Regolamento recante
disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo
civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle Sezioni
giurisdizionali della Corte dei conti”). Sono
necessarie alcune ulteriori precisazioni sull’efficacia dell’attività
della Procura contabile. La Procura
penale interviene per l’individuazio- ne del colpevole di un delitto già
verificatosi. Essa quindi si rivolge alla generalità degli appartenenti alla
comunità sociale, sia nella ricerca del reo, sia nella tutela della pretesa
pubblica di giustizia, di emendamento e di sicurezza. Di conseguenza l’effetto
deterrente ha un carattere generale. La Procura
contabile limita il proprio raggio d’azione alle pubbliche amministrazioni
(o, più precisamente, ai soggetti che gestiscono pubbliche risorse per
finalità generali). Le sue indagini attengono a danni erariali attuali (già
verificatisi in concreto), ma finiscono con l’inserirsi in procedure e
comportamenti reiterati e in fattispecie a formazione progressiva di danno. Di
qui un effetto deterrente specifico, che favorisce l’autocorrezione
amministrativa e limita la produzione di maggiori danni. La Procura
marchigiana ha potuto constatare una grande utilità di questo effetto
deterrente, che ha inciso, ad esempio, sul completamento di opere pubbliche
per lungo tempo bloccate; sull’utilizzo di opere completate, ma abbandonate;
sulla sospensione nella concessione di benefici attribuiti al di fuori dei
presupposti di legge; sulla correzione di prassi improprie; sull’adozione di
opportune misure di coordinamento (ad esempio per evitare il pagamento di
interessi); sulla rendicontazione delle sovvenzioni; sulla riscossione di
crediti inevasi. La deterrenza
investigativa è un carattere peculiare acquisito dalle Procure contabili,
soprattutto dopo la regionalizzazione del 1994, che ha comportato interventi
sempre più tempestivi e comunque sempre più sensibili alla valorizzazione
delle peculiarità ambientali proprie delle specifiche situazioni via via
attenzionate. La Procura
delle Marche attribuisce un particolare significato alle segnalazioni
pervenute da parte di semplici cittadini. Per esse è stato definito dal mese
di dicembre un percorso che prevede in tempi solleciti l’audizione dell’esponente
e quindi l’avvio delle più urgenti acquisizioni istruttorie. Senza
alterare l’oggettività dell’impulso investigativo e senza incidere sull’obbligatorietà
dell’azione (principio aggredito, come già detto, da altri e ben rilevanti
fattori), questa scelta operativa sottolinea uno dei ruoli propri della Corte
dei conti. L’Istituto
infatti rappresenta per i cittadini uno dei pochi canali praticabili con poche
formalità, per far valere il diritto alla corretta gestione delle risorse
comuni e alla buona qualità dei servizi pubblici erogati. Diritto tutt’altro
che astratto, in quanto coinvolge una grandissima quantità di ipotesi
strettamente collegate alla vita quotidiana di tutti i cittadini, utenti ed
insieme contribuenti.
4.
L’attività della Procura in particolare
La relazione
per l’inaugurazione del passato anno giudiziario aveva centrato l’attenzione
sull’ingiustifi- cata e anomala espansione degli incarichi per consulenze,
frequentemente inutili e per di più con oneri di spesa non trascurabili. Sono circa
quaranta le indagini che direttamente o indirettamente riguardano questo
punto. Le
amministrazioni maggiormente coinvolte sono le Aziende sanitarie e gli Enti
locali. In tre casi si è pervenuti alla prima fase di contestazione dell’addebito,
per consulenze risultate non giustificate in quanto prive dei presupposti di
legge (eccezionalità e temporaneità; particolare professionalità; concreta
utilizzabilità ed effettiva utilizzazione; impossibilità di ricorso a
strutture interne). Il mirato
intervento della Procura ha raggiunto il risultato di una generale
sensibilizzazione al problema. La stessa Regione, in un proprio atto di
indirizzo, ha indicato nel dieci per cento l’obiettivo minimo di
contenimento di questa voce di spesa. Particolarmente
preoccupante continua ad essere il numero delle convenzioni stipulate in
materia di assistenza legale, sia per assicurare la tutela in giudizio degli
Enti, sia per ottenere pareri su procedure e problematiche amministrative.
Questi pareri dovrebbero e potrebbero essere ottenuti dalle strutture interne
(e segnatamente dalle figure dirigenziali e di coordinamento) e da uffici
legali (anche consortili) opportunamente potenziati. Una delle
cause dell’indebito ricorso a consulenze di questo tipo deve essere
ricercata nella caduta dei sistemi di consulenza (giuridica e non)
preprocedimentale, endoprocedimentale e di efficace controllo interno ed
esterno. Il problema
delle consulenze si collega a quello dei dirigenti e dei coordinatori, sempre
più lasciati soli, immobilizzati fra l’incudine della volontà degli
amministratori e il martello dei vincoli legali di gestione (legittimità,
efficacia, efficienza ed economicità). A tali
funzionari apicali è stata formalmente attribuita la responsabilità della
gestione, accompagnata però dall’assoggettamento al potere degli
amministratori di revoca dell’incarico o di influenza sulla carriera
economica e giuridica. Nel nostro
Paese si sta realizzando uno strano Spoil System: gli amministratori legano a
sé i dirigenti con un rapporto temporaneo fiduciario, delegando ad essi l’esecuzione
amministrativa delle loro direttive politiche (e sin qui va tutto bene).
Restano però esclusi dall’ordinario regime di responsabilità, che finisce
per gravare sugli esecutori dei programmi (e qui sussistono moltissime
perplessità). Occorre
innanzi tutto che gli amministratori acquisiscano la capacità di formulare
programmi e direttive chiare, con obiettivi puntuali, cadenzati nei tempi di
esecuzione, effettivamente raggiungibili, con riferimento anche alle risorse e
alle strutture disponibili. Solo a questo punto possono intervenire i
dirigenti e i coordinatori, la cui responsabilità si parametra sull’oggettivo
e inescusabile mancato raggiungimento degli obiettivi e sulle modalità della
gestione, allorché siano violate le regole di buon andamento. La pubblica
amministrazione italiana ha bisogno di dirigenti consapevolmente responsabili,
sorretti da una situazione personale serena e forte; la flessibilità e la
temporaneità del rapporto di lavoro non debbono costituire l’improprio
strumento per giustificare atteggiamenti vessatori e raffinate coartazioni
psicologiche. Occorre una
attenta riflessione su queste tematiche. Potrebbe essere utile la
reintroduzione nei processi deliberativi di pareri obbligatori anche se non
vincolanti; il chiarimento normativo dei contenuti essenziali degli atti di
programma e di indirizzo; la delimitazione dei confini della responsabilità
disfunzionale; la configurazione di sistemi di verifica non autoreferenziali. Questi ultimi
potrebbero costituire il presupposto o per misure di tipo sanzionatorio
(perdita di finanziamenti, rimozione motivata di dirigenti, attribuzione di
responsabilità), ovvero premiali (valorizzazione del personale e dei
dirigenti, attribuzione di ulteriori risorse, pubblicazione della
certificazione di efficacia). Suscitano
perplessità gli interventi normativi che sembrano erodere un principio che
sembrava oramai consolidato, quello della separazione fra scelte politiche e
attività di gestione (con le conseguenti responsabilità). Ciò emerge
dalle modifiche introdotte dal comma quarto dell’articolo 29 della Legge 28
dicembre 2001 n. 448, che hanno esteso agli amministratori dei comuni fino a
5.000 abitanti il potere di adottare atti di gestione, a prescindere dall’esistenza
di figure professionali idonee. L’individuazione
dell’esatta posizione professionale e funzionale dei dirigenti (e dei
funzionari apicali) si collega non solo al problema del conferimento di
ingiustificate consulenze, ma anche al moltiplicarsi di fenomeni disfunzionali
per l’omesso o carente coordinamento organizzativo. Il
legislatore già dal 1990 aveva tentato di superare le difficoltà in materia
attraverso la figura del responsabile del procedimento. Ma la complessità
dell’attività amministrativa rende necessarie forme di coordinamento
interprocedimentali o sovraprocedimentali, la cui perdurante mancanza ha
effetti disarticolanti rispetto al conseguimento degli obiettivi e alla
massimizzazione del coefficiente di economicità dell’azione. Si manifesta
tuttora molta vischiosità nell’attri- buzione formale della titolarità dei
procedimenti, tanto che le ventisette istruttorie in materia consentono l’individuazione
di situazioni dannose assai diversificate. Innanzi tutto
esistono ipotesi di mancato coordinamento fra le strutture di una medesima
amministrazione. Ricorrentissimo è il caso delle forniture di beni, pagati
con grande ritardo per insufficiente coordinamento degli uffici.
Ricorrentissimo è il caso in cui si ignora il lavoro dei consulenti e dei
concessionari. Ricorrentissima è l’ipotesi di competenze mal distribuite
(ove ad esempio l’Ufficio tributi di un comune non riceve le informazioni
necessarie per il contrasto all’evasione e all’elusione tributaria). Altre ipotesi
riguardano il mancato coordinamento fra amministrazioni diverse, anche per gli
scarsi risultati ottenuti dalle conferenze di servizio. Ciò si verifica
soprattutto nel settore dei lavori pubblici, con particolare riferimento alla
definizione dei progetti ed all’avvio dei lavori (consegna di cantieri
addirittura senza la disponibilità delle aree; lavori eseguiti in zone urbane
vincolate senza i necessari pareri; ecc.). In linea del
tutto teorica un buon contributo alla soluzione del problema potrebbe venire
attraverso la valorizzazione del responsabile budgetario, titolare di ampi
poteri di coordinamento interno ed esterno e fortemente motivato al
raggiungimento degli obiettivi della gestione assegnatagli. Ma per la
nostra amministrazione il responsabile budgetario rimane ancora una chimera
molto lontana. Sempre in
linea del tutto teorica, un altro buon contributo alla soluzione del problema
potrebbe essere conseguito con la diffusione dei processi di comunicazione
informatica, superando diffidenze e resistenze più culturali che reali. Si
pensi al ritardo nell’entrata a regime del sistema unico di prenotazioni
delle visite mediche specialistiche, articolato su postazioni stradali o
localizzate presso le farmacie. Quel che
comunque rileva per la Procura contabile è il fatto che le disfunzioni per
mancato coordinamento producono un danno patrimoniale per l’amministrazione,
incidente negativamente sui costi di gestione. Una stima
presuntiva del costo in questione porta ad una percentuale non inferiore al
dieci per cento, riferita al complessivo carico di bilancio. Un terzo
filone investigativo è quello dei danni erariali conseguenti alla commissione
di illeciti penali. In tutto un centinaio di istruttorie. I reati più
rilevanti sono quelli “tradizionali”: dal peculato e dalla concussione
alle appropriazioni; da tutte le forme di abuso alle ipotesi aggressive del
principio di fedeltà. Quanto al
fenomeno delle tangenti, l’opinione pubblica continua ad interrogarsi sul
suo perdurare, dopo la stagione di “Mani Pulite”. Al quesito purtroppo non
si può che rispondere affermativamente, anche se al momento le Marche non
appaiono assegnatarie di flussi finanziari di particolare rilevanza per la
realizzazione di eccezionali opere pubbliche. Meglio quindi
parlare di una tangentopoli strisciante, ripiegata su fenomeni corruttivi più
diffusi (e forse per questo ancora più gravi), che però non raggiungono la
dimensione quantitativa del passato e non sono circoscritti ai soli lavori
pubblici, ma coinvolgono nuovi ambienti, fra i quali principalmente quello dei
servizi, a qualunque soggetto intestati (pubblico o privato). Molte volte
non emerge in istruttoria la prova della percezione della tangente vera e
propria, ma si riscontrano indicatori specifici dai quali presumere l’esistenza
di ambienti corrotti. Ricordo fra
tali indicatori: il comprovato gonfiamento e la duplicazione dei prezzi di
capitolato; la reiterazione di perizie suppletive fra loro sovrapposte; l’omissione
di controllo sulla quantità e qualità delle prestazioni contrattuali; la
tolleranza sugli abusi dei concessionari; l’ammissione giudiziaria o
transattiva di pretese di terzi facilmente contestabili. Quanto ai
casi di appropriazione di beni e di somme, occorre rilevare che essi hanno
consentito durante la fase investigativa qualche raro ed inconsueto momento di
ilarità. L’ingegnosità
dei modi di appropriazione non incontra limiti: zeri che scompaiono nelle
matrici; incrocio di reversali e mandati a copertura reciproca con un gioco
depistante “delle tre carte”; intestazioni con nominativi inesistenti. E
per i meno fantasiosi c’è sempre il ritiro di somme in contanti dalla
Tesoreria; il versamento delle somme riscosse direttamente sul conto corrente
personale; la denuncia di fantomatici furti da armadi, cassetti e persino
casseforti. Le
appropriazioni non riguardano solo somme di denaro, ma anche generi alimentari
nelle mense, materiale sanitario, cancelleria e opere del patrimonio
culturale. Il fenomeno
delle appropriazioni viene favorito dalla disponibilità del bene da parte del
dipendente e dalla carenza nelle procedure di controllo e di verifica. Posto
infatti che esse sono quasi sempre a carattere ripetitivo, un’adeguata
azione preventiva ne impedirebbe la prima insorgenza e ne ostacolerebbe la
continuazione. La scoperta
delle appropriazioni avviene molte volte non già quale conseguenza dell’attività
di vigilanza, bensì per effetto di qualche incidente di percorso sul quale il
dipendente infedele finisce per incappare a causa della troppa sicurezza. È noto che
il conseguimento di ricchezza genera insaziabilità: “Nessuno si sazia mai
della ricchezza; solo il denaro non dà la nausea. Se uno introita tredici
talenti, un desiderio irrefrenabile lo spinge a volerne sedici e, se ci
riesce, ecco che deve averne quaranta, altrimenti la vita gli diventa
invivibile” (Aristotele, Della ricchezza, V, 192a). Ai dipendenti
pubblici che hanno commesso un illecito penale viene contestato dalla Procura
contabile quasi sempre il cosiddetto danno non patrimoniale all’immagine,
quello cioè che altera la credibilità funzionale dell’Amministrazione, ne
decrementa l’efficien- za e diminuisce la proficuità delle risorse
economiche ed organizzative. Talora questo
danno è stato contestato anche in via autonoma rispetto al danno patrimoniale
vero e proprio, che potrebbe in ipotesi anche mancare. La Procura,
recependo gli insegnamenti della più recente giurisprudenza, ha cercato di
ancorare la quantificazione di questo tipo di danno a parametri certi:
rilevanza esterna del reato; funzione amministrativa aggredita dal
comportamento delittuoso; coinvolgimento di terzi; gravità e reiterazione del
fatto; livello di rappresentatività e di immedesimazione organica del
soggetto; qualifica del dipendente; contributo offerto per la delimitazione e
l’emendamento del danno; conseguenze disfunzionali permanenti o transitorie;
utilità personali del reo. Molto
numerose (circa centocinquanta) sono le indagini che riguardano la materia dei
lavori pubblici, a prescindere da quelle connesse con fenomenologie
corruttive. Tutto il
settore è coinvolto in un profondo mutamento delle procedure, che vedono
accentuata, con le più svariate forme, la presenza di privati, i quali
finiscono per svolgere in regime di delega o di concessione funzioni proprie
della pubblica amministrazione. Il nuovo non
sempre si è rivelato efficace e i pur meritori intenti di snellimento dell’attività
si sono incagliati in situazioni di grave scoordinamento dei passaggi
procedurali, di rallentamento dei tempi di conclusione delle opere, di
contrasti fra le parti pubbliche e private (con il seguito di onerosissimi
lodi, arbitrati e contenziosi). Per questo
deve essere forte e chiaro il richiamo alle pubbliche amministrazioni per una
definizione precisa della natura e della tipologia delle incombenze affidate
ai privati; per una predeterminazione di penetranti poteri di verifica in
itinere; per l’individuazione di un funzionario responsabile della corretta
esecuzione contrattuale o concessoria. Sembrano
indicazioni persino troppo banali, eppure, se recepite, sarebbero sufficienti
a prevenire il manifestarsi di non poche anomalie. I nodi sui
quali occorre vigilare cominciano con la fase progettuale o, ancora prima, con
l’assunzione della decisione di realizzare una determinata opera pubblica. Questa scelta
risente talora di una casualità sconcertante. Si intraprendono progetti di
opere al di fuori di qualsiasi reale programmazione e senza un serio esame
delle disponibilità finanziarie necessarie e delle successive condizioni di
gestione. Anche le
Marche, ad esempio, sono state coinvolte nella costruzione di piscine, mai
entrate in funzione per l’impossibilità di fronteggiare le necessarie spese
di gestione. Si sono progettati edifici scolastici senza tenere conto dei
flussi di emigrazione della popolazione residente, edifici poi mai utilizzati.
Si sono finanziate opere di ricezione turistica, abbandonate al loro destino
poco dopo il collaudo per mancanza di idonea manutenzione. I progetti,
poi, questi misteriosi e arcani documenti tecnico giuridici: essi
rappresentano troppo spesso una fonte primaria di infiniti contrasti e di
difficoltà di realizzazione. Anche qui una affermazione ovvia: possono essere
appaltati solo progetti esecutivi. In realtà spesso tali progetti sono
generici, privi delle analisi geologiche più ovvie, scollegati con la realtà
di fatto e di diritto dei luoghi dell’intervento. Si è persino dato corso
alla realizzazione di un impianto sportivo polifunzionale con un progetto che
era esecutivo per le fondazioni e le mura perimetrali e del tutto generico per
la copertura. Con la conseguenza che, insorti contrasti proprio sulla
copertura, la realizzazione dell’opera si è bloccata e quasi un miliardo
dei soldi dei contribuenti è stato letteralmente gettato al vento. In un altro
caso erano state affidate ad un professionista sia la progettazione sia la
direzione dei lavori; avviato il cantiere, il direttore ne ha disposto la
sospensione, eccependo palesi incongruenze del progetto da lui stesso
predisposto. Altro
passaggio sul quale si sono concentrate molte istruttorie è quello della
consegna dei lavori senza i requisiti della cantierabilità. Addirittura sono
state avviate opere senza neppure verificare la disponibilità delle aree o
senza acquisire le necessarie licenze ed autorizzazioni. Tutte le
carenze progettuali dell’appalto e della consegna vengono puntualmente al
pettine e provocano il patologico fenomeno delle sospensioni dei lavori, per
periodi qualche volta superiori al doppio dei giorni previsti per la
conclusione. Non c’è
praticamente nessun’opera pubblica di qualche rilievo che venga conclusa
entro i termini previsti. Si sospende per le più svariate ragioni, ben oltre
quelle tassativamente indicate dalla legge. Si sospende per consentire perizie
di variante che attendono anni prima di essere predisposte e approvate; si
sospende perché si sono appaltati lavori senza copertura finanziaria; si
sospende perché l’impresa esecutrice ha ricevuto due appalti simili, ma
dispone dei mezzi tecnici per eseguirne solo uno per volta; si sospende
perché il direttore dei lavori deve andare in ferie. Ovviamente le
motivazioni contenute nei provvedimenti di sospensione pongono in essere
schermi simulatori più o meno credibili. Ma è sufficiente un minimo di
approfondimento investigativo per far emergere l’inconfutabile verità. Altra
fattispecie istruttoria ricorrente è quella della realizzazione di opere in
difformità dai progetti o dalle previsioni di capitolato. In questi casi
vengono pagate all’appaltatore prestazioni non eseguite, anche mediante l’artificiosa
alterazione della contabilità di cantiere. Infine va
segnalato che tutto il settore dei lavori pubblici (e delle pubbliche
forniture) è interessato da un frequente fenomeno di ritardo dei pagamenti da
parte dell’amministrazione, con rilevanti conseguenze onerose a carico della
stessa. Un altro
filone istruttorio meritevole di particolare attenzione è quello
riconducibile ai danni erariali ingiusti patrimoniali conseguenti alla
violazione delle norme di tutela ambientale. Le
investigazioni più significative si sono concentrate in particolare sull’estrazione
abusiva dei materiali fluviali inerti per utilizzo nell’edilizia e sull’omessa
vigilanza delle attività private particolarmente inquinanti, con ricarico di
pesanti oneri pubblici per le misure di bonifica e di indennizzo dei danni
subiti dalla collettività. Il settore
della sanità è sollecitato da numerose istruttorie dalle quali emerge nel
complesso una situazione caratterizzata da molte luci ed ombre. Sono presenti
nelle strutture marchigiane punte di eccellenza qualitativa, attraverso le
quali si cerca di assicurare ai cittadini l’erogazione di prestazioni di
alta specializzazione e di facilitare il loro approccio al sistema,
semplificando i passaggi burocratici e proponendo adeguati percorsi
informativi e comunicativi. Dall’altro
permangono ritardi nell’attuazione dei programmi di sviluppo a medio e lungo
termine, programmi che si pongono l’obiettivo di evitare le duplicazioni e
le triplicazioni di reparti di analoga specialità; di rapportare il numero
dei posti letto alle esigenze reali accertate in base a precisi dati
esperenziali; di promuovere nuclei di valutazione sulla qualità dei servizi
erogati mediante convenzioni con soggetti privati; di monitorare
periodicamente lo stato di utilizzo delle strutture e delle apparecchiature;
di promuovere un opportuno coordinamento nelle scelte degli acquisti. Occorre poi
porre attenzione al fenomeno della cosiddetta mobilità attiva e passiva, a
seguito della quale i pazienti sono costretti a spostarsi da una regione all’altra
per trovare la specialità loro necessaria. È fin troppo ovvio sottolineare l’aggravamento
dei costi per la Regione, allorquando si consolida un flusso di mobilità
esterna, con oneri complessivamente superiori a quelli di apertura di un
servizio locale. Deve destare
preoccupazione anche la cosiddetta gestione stralcio, riguardante la chiusura
delle numerose pendenze amministrative lasciate dalle strutture che hanno
preceduto le Aziende sanitarie locali. Molte di queste pendenze riguardano
contenziosi che rischiano di concludersi o con onerosissime transazioni o con
soccombenze giudiziali. Transazioni e soccombenze che dovrebbero sempre essere
in linea con una necessaria e rigorosa valorizzazione delle ragioni erariali. Un ultimo
corposo gruppo di istruttorie riguarda i risarcimenti liquidati per errori
sanitari. Si tratta di una problematica delicatissima, che va affrontata con
la massima cautela, evitando generalizzazioni e allarmismi, che metterebbero
immotivatamente a repentaglio la fiducia nell’operato dei medici. Il problema
però esiste e non può essere superato con il silenzio. Le indagini
contabili in ogni caso aggrediscono il fenomeno con molto ritardo rispetto ai
fatti contestati, in quanto il danno erariale si attualizza dopo la
liquidazione del risarcimento da parte dell’Amministra- zione e solo per la
parte che rimane a carico del bilancio dell'Ente, al netto di quanto coperto
dalle assicurazioni. Ciò comporta per la Procura notevoli difficoltà nell’acquisizione
degli idonei elementi probatori, non sempre coincidenti con quelli utilizzati
nella precedente sede civile, ove intervenuta. Il più delle
volte la carenza colposa di cure e gli errori nell’intervento derivano da
una pluralità di cause, non rapportabili esclusivamente all’operato di un
singolo sanitario, ma riferibili a insufficiente organizzazione delle équipe
ovvero a carenze nel collegamento informativo ed operativo fra i reparti. È indubbio
in conclusione che debba destare la massima preoccupazione l’incremento
esponenziale della spesa sanitaria regionale, anche per la ricaduta negativa
sui cittadini, costretti a ripagare tickets e a subire servizi
qualitativamente non al passo con il continuo progresso dei tempi. È indubbio
che il meccanismo incrementativo della spesa deriva anche dagli effetti di
leggi nazionali e di fattori normativi esterni non eliminabili. È però
anche vero che, agendo con coraggio sulla ristrutturazione programmata del
settore e aggredendo i meccanismi di sperpero e inefficacia, si potrebbero
conseguire risultati di inatteso valore e di grande rilievo per la liberazione
di risorse oggi inerti o impiegate inefficacemente. L’ultimo
aggregato di istruttorie meritevoli di attenzione è quello riguardante la
gestione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici. Va premesso
che il processo di dismissione dei beni economicamente non proficui è ancora
al nastro di partenza. Ciò in quanto gli Enti tardano ad eseguire il
necessario monitoraggio sulle proprietà disponibili e omettono l’accertamento
sull’indice di redditività conseguito dai singoli beni (indice che deve
tenere conto non solo di fattori finanziari veri e propri, ma anche di
elementi di utilità sociale o generale). La
conseguenza è il permanere di situazioni di inutilizzo totale o parziale di
una parte non marginale del patrimonio immobiliare pubblico. A fronte di
ciò va detto che il patrimonio è divenuto talora inutilizzabile proprio a
causa dell’abbando- no in cui è stato lasciato. Grave si
presenta la situazione per molti beni direttamente impiegati per finalità
pubbliche. Un esempio fra tutti: dalle rilevazioni effettuate dalla Sezione di
controllo (rilevazioni sulle quali maggiormente si dirà in prosieguo) è
emerso che la maggior parte degli edifici scolastici è del tutto inadatta a
garantire un adeguato supporto alle nuove forme della didattica, scollegando
completamente la tipologia dello strumento edilizio dalle finalità alle quali
dovrebbe essere orientato. Addirittura
molti edifici scolastici peccano nelle dotazioni dell’impiantistica di
sicurezza. Alcune
istruttorie si sono concentrate sul patrimonio degli enti assistenziali e in
particolare delle fondazioni costituite in IPAB non privatizzate. Qui la
situazione denota una gravità che non può ulteriormente essere ignorata. Esistono enti
che hanno cessato di funzionare da anni, altri che perseguono scopi trasmutati
con gestioni sempre meno improntate a trasparenza, economicità, legittimità
e (molte volte) liceità. Questi Enti
per tradizione erano titolari di cospicui patrimoni immobiliari, che versano
ora in stato di abbandono e sono oggetto non infrequente di aggressioni
speculative. La Procura
avvierà a breve un’iniziativa generalizzata in materia, volta ad accertare
l’adempimento dell’obbligo della presentazione annuale dei conti
giudiziali, nell’ambito dei quali deve trovare posto il conto del
patrimonio. Infine va
segnalato un filone di indagini che riguarda i beni destinati ad uso pubblico,
oggetto di tollerate occupazioni da parte di privati o di mancata acquisizione
al patrimonio. Quest’ultima
situazione si è frequentemente verificata nelle lottizzazioni delle aree per
l’edilizia convenzionata, dove i costruttori si sono impegnati a realizzare
le necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria, da cedere poi ai
comuni. È
riscontrata di frequente la mancata realizzazione di tali opere, con
conseguenti indebiti oneri sostitutivi a carico dell’amministrazione, così
come l’omesso passaggio nel patrimonio dell’Ente delle aree urbanizzate ad
uso pubblico (ad esempio: giardini). Talora, a
fronte delle inadempienze dei privati, l’Amministrazione ha persino lasciato
scadere le garanzie fideiussorie in suo favore.
5. Attività della Sezione giurisdizionale in
sede di contenzioso per responsabilità
La Sezione ha
deliberato nel corso dell’anno alcune sentenze in materia di responsabilità
meritevoli di particolare attenzione. Con sentenza
n. 2/01 depositata il 1° febbraio 2001, è stata esclusa la legittimazione
dell’Amministra- zione danneggiata a promuovere un intervento in giudizio ad
adiuvandum e ciò in quanto la stessa non sarebbe portatrice, nel caso di
specie, di un interesse differenziato rispetto a quello fatto valere dal
Procuratore regionale con l’azione risarcitoria. Si deve
sottolineare come la pronuncia sia conforme all’orientamento
giurisprudenziale sempre più consolidato in materia di legittimazione al
promuovimento dell’azione di responsabilità. Questa legittimazione, a
carattere pubblico, deve essere attribuita con unicità ed esclusività al
competente Procuratore Regionale, ferma restando la possibilità per l’amministrazio-
ne di proporre solo un intervento ad adiuvandum del pubblico ministero, a
condizione che riesca a dimostrare l’esistenza di un suo interesse
differenziato. Una recente
pronuncia delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione (n. 14029 del
12 novembre 2001), in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ha
ribadito, inoltre, il principio di esclusività, in conseguenza del quale l’amministrazione
danneggiata non può convenire il dipendente in sede civile (neppure con
costituzione di parte civile in sede penale o con chiamata di terzo in
garanzia), ma deve provvedere ad inoltrare una circostanziata denuncia al
competente Procuratore Regionale presso la Corte dei conti, perché attivi l’eventuale
giudizio di responsabilità. È
interessante notare come, nel regolamento preventivo di giurisdizione di cui
alla ricordata sentenza, sia stato proprio il dipendente a chiedere di essere
giudicato dalla Corte dei conti e non dal Giudice ordinario, e ciò
presumibilmente in quanto il giudizio contabile offre un sistema di garanzie
migliori rispetto a quelle assicurate in sede civile. Il dipendente
infatti risponde solo a titolo di dolo o di colpa grave; può avvalersi della
riduzione dell’addebito (e quindi della misura del danno attribuitogli); non
subisce di regola vincoli di solidarietà, né trasmette agli eredi la
responsabilità, ma eventualmente solo l’obbligazione pecuniaria conseguente
a condanna. Il principio
di esclusività dell’azione del pubblico ministero, formulato nei termini su
riferiti, può avere una connotazione più morbida, quale quella contenuta
nella sentenza n. 494/01 della Sezione marchigiana, depositata il 5 luglio
2001. In base ad
essa deve escludersi che la costituzione di parte civile dell’amministrazione
in un processo penale (o il promuovimento dell’azione civile in sede
propria) abbia effetti preclusivi sull’azione di responsabilità e ciò in
applicazione dei principi dell’autonomia e separatezza delle rispettive
azioni, l’una, quella civile, promossa dall’amministrazione danneggiata,
di natura extracontrattuale, privatistica e disponibile e l’altra, intestata
al pubblico ministero presso la Corte dei conti, contrattuale, pubblicistica e
indisponibile. La successiva
sentenza n. 10/01 del 6 febbraio 2001 ha affrontato una fattispecie di danno
erariale piuttosto diffusa in materia di realizzazione di opere pubbliche,
quella dei lavori effettuati in difformità dagli elaborati progettuali. “Il
direttore dei lavori relativi all’esecuzione di opere pubbliche è obbligato
ad attenersi agli atti progettuali regolarmente approvati preventivamente dall’Amministrazione
appaltante e, salvo che nei casi espressamente contemplati dalla legge e
comunque limitatamente a particolari ipotesi di urgenza o relativamente a
lievi modifiche, non può disporre autonomamente variazioni od incrementi
delle opere da eseguirsi, essendo sempre tenuto a comunicare eventuali
difficoltà operative alla stazione appaltante e, se necessario, a redigere
perizia di variante o suppletiva da sottoporsi alla previa rituale
approvazione degli organi competenti. In caso di inosservanza di tali regole,
il direttore dei lavori e l’appaltatore sono tenuti a rispondere nei
confronti dell’Amministrazione interessata, la quale non è obbligata a
pagare i lavori illegittimamente eseguiti dall’impresa”. La sentenza
n. 58/01 del 9 marzo 2001 propone il tema dei danni a carico dei comuni per le
gravi omissioni ed irregolarità nel compimento delle procedure espropriative
(e quindi per i risarcimenti liquidati ai cittadini che hanno patito gli abusi
dell’amministrazio- ne). In
particolare si è affermata la responsabilità del Sindaco per il danno
conseguente al mancato tempestivo espletamento di una procedura di esproprio,
ove l’omissione determinante sia consistita nella mancata o tardiva adozione
dei provvedimenti prodromici al formale e definitivo decreto ablativo. In questa
sentenza i Giudici, con pregevole argomentazione, si sono soffermati sul
concetto di danno. Gli elementi
che rilevano sono l’ingiustizia e l’attualità e non la definitività o
irreversibilità; gli eventuali recuperi incidono solo nella fase di
esecuzione della condanna. L’occasione
per affrontare ancora le problematiche connesse con la materia dei lavori
pubblici è stata offerta dalla sentenza n. 82 del 2 aprile 2001. Costituisce
danno erariale la spesa per la realizzazione di un progetto non solo inutile,
bensì persino dannoso, progetto di sistemazione idraulica degli alvei
fluviali secondo scelte non sorrette dagli indispensabili studi tecnici,
inidonee a impedire esondazioni, poi puntualmente verificatesi. La
responsabilità del danno è stata attribuita sia al progettista sia al
responsabile dell’organismo preposto all’approvazione del progetto, il
quale ben poteva e doveva accorgersi dell’insufficienza degli elaborati
tecnici di corredo. Interessante
è la statuizione in punto di prescrizione. Nell’ipotesi di inutili e
pericolose opere di sistemazione idraulica di un alveo fluviale, il danno
erariale acquisisce il carattere dell’attualità non con il compimento dei
lavori e la liquidazione delle spettanze all’appaltatore, bensì con il
verificarsi degli eventi calamitosi, quali la tracimazione e l’esondazione. La sentenza
n. 397/01, depositata il 13 giugno 2001, ha qualificato come danno la
liquidazione ad un appaltatore dei compensi contrattuali, in presenza di gravi
irregolarità e insufficienze dei servizi prestati. Si è
trattato di un’ipotesi particolarmente significativa connessa con la
gestione del servizio di pulizia dei locali adibiti ad ospedale, pulizia che
lasciava a desiderare sotto il profilo qualitativo e quantitativo, creando un
evidente disservizio, particolarmente pericoloso per la salute pubblica. Del danno
sono stati ritenuti colpevoli i dirigenti preposti al servizio, i quali, con
un loro comportamento obiettivamente inerte, pur posti sull’avviso che le
prestazioni non erano regolari, hanno ugualmente dato corso alla liquidazione
dei compensi, come se le prestazioni fossero state esattamente adempiute. La sentenza
offre un’evidente prova della potenzialità della responsabilità
amministrativa di incidere indirettamente (ma neppure tanto indirettamente)
sulle aspettative dei cittadini circa la qualità dei servizi loro offerti. L’azione
pubblica di responsabilità vuole recuperare i danni subiti e colpire le
negligenze dei pubblici dipendenti. Ma in concreto il suo esercizio supera il
rapporto di servizio che lega l’amministrazione con i propri operatori e
coinvolge la tutela di un rilevantissimo e importantissimo interesse della
comunità, dei cittadini, dei contribuenti, degli utenti: l’interesse a che
le risorse pubbliche vengano impegnate nel rigoroso rispetto dei principi di
legalità, di economicità, di efficienza, di efficacia. La tutela
opera non astrattamente, ma in termini di assoluta concretezza e tangibilità,
come è dimostrato proprio dalla pronuncia in commento. La sentenza
presenta un secondo profilo di particolare interesse, quello relativo alla
puntualizzazione dei parametri ai quali ancorare il concetto di gravità della
colpa indispensabile per l’addebito di responsabilità. Sono state
anticipate le statuizioni della successiva sentenza della Corte Costituzionale
n. 340 dell’8 – 24 ottobre 2001, dove gli indicatori della colpa grave
sono stati esplicitati nella inescusabilità della negligenza o della
incontrastabilità del fatto; nella facile prevedibilità dell’evento; nella
violazione di elementari regole di comportamento o nella gravità del
disinteresse per un’attività pubblica in contrasto con il principio del
buon andamento. Anche nella
sentenza n. 1085 del 4 ottobre 2001 è venuta alla luce un’altra ipotesi di
cattiva gestione delle risorse, ipotesi purtroppo non infrequente nell’ambito
dei lavori pubblici. Si tratta dell’artificioso gonfiamento dei prezzi
ottenuto sia in sede di definizione del capitolato, sia di predisposizione
della contabilità finale. A quest’obiettivo fraudolento si giunge con l’inserimento
di voci di spesa improprie per qualità e quantità, con l’attestazione di
impieghi di materiali tipologicamente mai avvenuti, con la duplicazione (e
triplicazione) del carico di costi indicati in modo ogni volta diverso. Infine la
sentenza n. 1694 del 19 dicembre 2001 ancora in tema di lavori pubblici. Qui
si è dovuta affrontare un’altra fattispecie dalle conseguenze
particolarmente gravi per le finanze pubbliche, quella della cantierabilità
delle opere. Tale
necessaria cantierabilità dipende innanzi tutto dalla definizione di un
quadro progettuale esecutivo completo e corredato di tutti gli studi tecnici
indispensabili e opportuni e, poi, dal conseguimento delle condizioni
giuridiche necessarie, quali la disponibilità delle aree, il rilascio delle
autorizzazioni e delle licenze. Quando l’intervento
riguarda aree urbane soggette a vincolo storico, l’acquisizione del parere
della competente Sovrintendenza deve considerarsi un passaggio ineludibile
nell’ambito del procedimento di definizione del progetto. La consegna
dei lavori, in mancanza del requisito della cantierabilità, provoca lunghi e
onerosi periodi di sospensione, ritardi nella conclusione delle opere,
interventi correttivi spesso stravolgenti il quadro delle previsioni
finanziarie.
6. Attività della Sezione giurisdizionale in sede di contenzioso
pensionistico
Nell’anno
2001 ha avuto pieno sviluppo il programma diretto a ridurre l’arretrato
delle cause in materia di pensioni ordinarie e privilegiate dei pubblici
dipendenti e di indennizzi di guerra. Si è dunque
attivato un percorso virtuoso volto al raggiungimento di un obiettivo tante
volte ritenuto utopistico, ora finalmente di prossima realizzazione. I dati
statistici esprimono in termini numerici il notevole lavoro svolto dalla
Sezione, con particolare riferimento all’annosa questione dei ricorsi in
materia di indennizzi di guerra, il cui arretrato può considerarsi del tutto
smaltito (salvo alcune cause inserite nei ruoli di udienza dei prossimi mesi,
presumibilmente non oltre settembre). Il
raggiungimento di così significativi risultati è stato reso possibile grazie
all’eccezionale impegno del personale di magistratura e di cancelleria ed è
stato favorito dall’entrata a regime delle norme procedurali innovative
contenute nella legge n. 205 del 2000 (composizione monocratica del giudice;
rinvio al rito sulle controversie di lavoro; particolare forma di pubblicità
per le interruzioni; principio di essenzialità e chiarezza delle sentenze). Si sono così
apprezzate le finalità della legge volte a garantire l’immediatezza e la
rapidità dell’inter- vento giudiziario e a contrastare le improprie prassi
dei rinvii dilatori, assicurando alle parti una adeguata partecipazione al
dibattimento. Particolarmente
efficace si è dimostrata la norma che prevede, in caso di interruzione dei
giudizi, un’originale forma di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Si è
così ovviato a quello che costituiva uno degli aspetti più negativi del
processo pensionistico, che, nell’ipotesi di decesso del ricorrente, subiva
una stasi a tempo indefinito, a causa della difficile individuazione degli
eredi a fini della notifica. Per quanto
riguarda le tematiche più rilevanti affrontate dalla Sezione giudicante, si
possono segnalare quelle relative alla cumulabilità dell’indennità
integrativa speciale; alla ripetizione dell’indebito; ai criteri per il
riconoscimento del trattamento di privilegio. Relativamente
alla prima delle menzionate questioni, si è ritenuto superato il divieto di
cumulo posto dall’articolo 99 del d.P.R. n. 1092/73, sulla base degli
orientamenti della giurisprudenza costituzionale. La Sezione si
è espressa con grande ponderazione nell’affrontare i numerosi casi di
ripetizione dell’in- debito pensionistico, cioè di somme percepite in
misura superiore al dovuto, richieste in restituzione dall’Am- ministrazione. Si tratta
ovviamente di casi che presentano notevoli aspetti sociali, dal momento che
spesso il pensionato non si accorge dell’errore e, a distanza di molti anni,
rischia di vedersi privato di parte del proprio reddito. È stato
formulato il principio generale per cui la ripetizione non è ammessa quando l’errore
non sia stato né riconoscibile né causato dal comportamento del pensionato.
La protrazione per lungo tempo dell’indebita percezione ha costituito un
motivo per il consolidamento di quanto percepito in eccedenza, purché sempre
in presenza della buona fede. Sulle
pensioni privilegiate occorre rilevare la notevole incidenza quantitativa dei
ricorsi che le riguardano. È in atto un
tentativo per deflazionare questo contenzioso, attraverso una diversa
modulazione del procedimento amministrativo concessivo o reiettivo. Infatti con
d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 (“Rego- lamento recante semplificazione dei
procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa
di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo
indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le
pensioni privilegiate ordinarie”), è stato stabilito un riparto di
competenza fra gli organi chiamati ad esprimere i pareri sui due requisiti
necessari al conseguimento del trattamento di privilegio. È rimesso al
“Comitato di verifica per le cause di servizio” (già Comitato per le
pensioni privilegiate ordinarie) l'accertamento circa “la riconducibilità
ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in
relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità
o lesione” (art. 11). Tale
riconoscimento “costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di
successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di
privilegio” (art. 12). La misura
della pensione da liquidare viene stabilita dalle apposite Commissioni
territoriali, la cui composizione e attività sono disciplinate dall’articolo
6 del regolamento in questione. La Sezione è
intervenuta in materia per contribuire a definire i criteri obiettivi di
natura medico legale per la ricollegabilità delle infermità a causa di
servizio. Si è
affermato che esistono dei servizi che costituiscono di per sé fattori di
rischio per l’insorgenza di determinate malattie. In altri casi la normale
vocazione del servizio esclude conseguenze nosologiche apprezzabili, a meno
che non sopravvengano situazioni eziologiche particolari, oggettivamente
dimostrabili e comprovate ad onere dell’istante. Dal
complessivo esame della giurisprudenza della Sezione in materia emerge la
possibilità di definire criteri generali di metodo ai quali ancorare i
giudizi, avendo però sempre presente che ogni caso costituisce un unicum
necessitante di valutazioni legate alla specificità degli elementi di fatto e
di diritto.
7.
Le rilevazioni della Sezione di controllo
È mio dovere
dare sintetica contezza anche dell’attività svolta nel decorso anno dalla
Sezione regionale, istituita ai sensi della deliberazione delle Sezioni
Riunite n. 14 del 16 giugno 2000 con funzioni di controllo preventivo e
successivo sugli atti, nonché di verifica sulle gestioni delle
amministrazioni periferiche statali, della Regione e degli enti locali
strumentali. La Sezione
marchigiana ha innanzi tutto provveduto a verificare l’osservanza degli
obblighi di rendicontazione da parte dei funzionari delegati. In sede di
controllo sugli atti, ne ha esaminati 138 a preventivo e 1557 a successivo,
con la formulazione di 118 fogli di osservazione inviati alle varie
amministrazioni. Con
deliberazione del 7 febbraio 2001, la Sezione ha definito il proprio programma
annuale del controllo successivo sulla gestione pubblica, soffermandosi in
particolare sul rendiconto generale della Regione Marche per l’esercizio
finanziario 2000; sulla gestione complessiva dei servizi in materia di sanità
e di trasporto locale e infine sull’attuazione delle funzioni assegnate alle
province nell’edilizia scolastica. Il programma
risulta completato per quest’ulti- ma sola indagine, mentre è in corso per
gli altri punti. Con
deliberazione del 26 luglio 2001 è stata approvata la relazione finale
concernente l’indagine sull’attuazione delle funzioni e dei compiti
conferiti dalla legge 11 gennaio 1996 n. 23 alle amministrazioni provinciali
in materia di edilizia scolastica (trasferimento degli immobili,
programmazione degli interventi e profili organizzativi e gestionali
relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000). Occorre
premettere che la legge 23/96 ha ridefinito organicamente le competenze e le
procedure in materia di edilizia scolastica. Le Province
si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché
quelli per gli interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle
norme vigenti. Le Regioni
sono chiamate a predisporre piani triennali generali e piani annuali di
attuazione, finanziati sia con fondi statali, sia attraverso mutui ventennali
concessi dalla Cassa depositi e prestiti. I Comuni provvedono alla
realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria
degli edifici da destinare a sede di scuola materna, elementare e media. Alle
Province, invece, compete la realizzazione, la fornitura e la manutenzione
degli edifici da destinare a istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore. La
ridefinizione delle competenze degli Enti locali in ordine alla materia in
questione ha comportato un cambiamento nella titolarità della gestione degli
edifici scolastici destinati all’istruzione secondaria superiore, trasferiti
completamente alle Province. Di
conseguenza i relativi immobili dei Comuni e dello Stato sono trasferiti alle
Province, in uso gratuito o in proprietà, con vincolo di destinazione ad uso
scolastico. Sono regolati
in apposite convenzioni tutti i rapporti fra gli Enti coinvolti, compresa la
scelta del diritto reale trasferito. Altre ed ulteriori convenzioni regolano i
rapporti fra le Province e le scuole. La puntuale
indagine della Sezione ha monitorato la situazione nelle quattro province,
evidenziando (con l’eccezione di Pesaro e Urbino) un persistente ritardo
nella stipula delle menzionate convenzioni. Le risorse
disponibili si sono palesate insufficienti, sia a fronteggiare un adeguato
piano di costruzione di nuovi edifici sia per un efficace recupero funzionale
del patrimonio esistente. Gli edifici
scolastici (soprattutto quelli acquisiti o in corso di acquisizione
provinciale) presentano carenze strutturali talmente rilevanti da incidere
addirittura sulle più elementari norme di sicurezza e prevenzione. In molti casi
il tasso di rispondenza alle necessità dell’autonomia organizzativa e
didattica delle scuole è ridotto di molto e impedisce di fatto il decollo dei
nuovi modelli di insegnamento. Sarebbero necessari maggiori spazi per lo
svolgimento di attività trasversali multidisciplinari; per i laboratori
linguistici e informatici; per le iniziative di didattica ambientale, ludica e
sportiva; per i gruppi di studio e infine per l’apertura dell’istituzione
scolastica alla realtà esterna in applicazione del principio della
territorializzazione. Né è
ipotizzabile a breve un apporto finanziario delle Province con fondi propri,
ad integrazione di quelli regionali. Questo impegno aggiuntivo in alcuni casi
è stato già attivato, ma non può essere spinto ulteriormente per non
mettere a repentaglio gli equilibri di bilancio e creare un presupposto per il
dissesto finanziario. Nel mese di
giugno è venuta a conclusione l’indagine di controllo prevista nel
programma di rilevazione dell’anno 2000 in materia di finanza locale. La relazione
finale è stata approvata con deliberazione n. 8 del 6 giugno 2001. Si è
rilevato in termini generali non tanto uno scostamento fra previsione e
accertamento, quanto fra riscossione e accertamento. L’indicatore
relazionale del riscosso rispetto alla previsione è salito nella provincia di
Ancona dal 60,2% del 1997 al 70,8% del 2000, mentre è decrementato in tutte
le altre tre province (Ascoli: dal 61,8 al 45,3%; Macerata: dal 72,6 al 58,9%;
Pesaro dal 59,4 al 52,9%). Il valore di
entrata pro capite è variato nel territorio regionale in misura diversa. Ciascun
cittadino della provincia di Ancona ha versato per tributi locali in media
445.000 lire nel 1997, per raggiungere le 615.000 nel 2000. Nelle altre
province il valore è invece diminuito: ad Ascoli da 321.000 a 307.000 lire, a
Macerata da 383.000 a 360.000 e infine a Pesaro da 391.000 a 386.000 lire. Ha
pregevolmente osservato la Sezione che il valore di entrata pro capite è
direttamente proporzionale alla proficua attività di accertamento svolta
dagli Uffici tributi. “Non sfugge
al Collegio la circostanza che anche altri fattori incidono su tale parametro,
quali, ad esempio, l’adozione di un’aliquota I.C.I. più o meno alta, le
scelte di politica edilizia e urbanistica, l’eventuale applicazione di
aliquote addizionali su imposte nazionali come l’I.R.PE.F. Pur tuttavia non
può non osservarsi come l’attività di accertamento sia (o debba essere)
comunque collegata a tali variabili, nel senso che il giusto dimensionamento
delle risorse (umane, strumentali e finanziarie) da dedicare alla stessa
attività, nonché le previsioni sul complessivo gettito di entrata dovrebbero
essere fissati nel contesto delle scelte programmatiche di politica fiscale,
tenendo conto anche dei fattori di incidenza sopra enunciati in via di
esemplificazione. In altri termini: una maggiore ricchezza pro capite può
garantire un maggiore gettito, ma richiedere contestualmente una più ampia
struttura di accertamento e/o riscossione; l’adozione di un’aliquota
I.C.I. elevata ovvero di una addizionale comunale su imposte nazionali non
garantisce in via assoluta un maggiore gettito, poiché la presenza di un’eccessiva
pressione fiscale potrebbe determinare una crescita tendenziale dei fenomeni
dell’evasione e dell’elusione”.
8.
Conclusioni
In un periodo
nel quale predominano gli spiriti polemici e si diffondono tensione e
disorientamento, occorre muoversi in controtendenza e volare alto, per
superare le contingenze del presente e perseguire obiettivi strategici di
largo respiro, pur continuando ad assicurare ai cittadini, anche nella fase di
transizione, il miglior livello possibile dei servizi. La Corte dei
conti marchigiana, nell’insieme di tutti i suoi uffici, cerca di adeguarsi a
questa filosofia e adempiere al meglio i suoi molteplici compiti previsti
dalla legge. Anche la
Corte dei conti del resto si trova nel mezzo di un difficile e periglioso
guado. Molti segnali che pervengono dal sovrano legislatore sono positivi:
dalla regionalizzazione e generalizzazione della giurisdizione amministrativa
alla definizione normativa dei presupposti dell’addebito, dal rafforzamento
del carattere pubblico dell’azione alla personalizzazione della
responsabilità. Altri però
contraddicono i precedenti: il depotenziamento delle funzioni di controllo che
rischiano (e rischiano davvero) di giungere ad una inaccettabile
autoreferenzialità; la riduzione delle risorse disponibili; il ripristino di
nicchie di esenzione dalla responsabilità. Ancora: i
ritardi nell’emanazione del nuovo regolamento di procedura e nell’adeguamento
ai principi costituzionali del cosiddetto giusto processo, adeguamento
particolarmente urgente per la definizione delle regole sui poteri del
pubblico ministero, sull’acquisizio- ne delle prove, sulla pariteticità
dibattimentale. Al di là di
tutto c’è una insufficiente percezione della efficacia del modello
istituzionale italiano, che attribuisce alla Corte dei conti concorrenti
funzioni di giurisdizione e di controllo. Non si tratta
di funzioni alternative, ma assolutamente complementari, unificate dal comune
obiettivo di tutelare il diritto della comunità dei cittadini alla legittima
ed efficace gestione delle risorse pubbliche. Come spesso
accade, dall’estero (dall’Europa in particolare) si guarda con interesse a
questo modello italiano, proprio mentre in Patria viene da taluni messo in
discussione. Una delle
più ricorrenti argomentazioni sostenute in contrapposizione all’attuale
assetto dell’Istituto invoca la privatizzazione dell’amministrazione, che
agirebbe oramai con gli stessi strumenti e finalità di qualunque soggetto
privato. Di qui la necessità di ricondurre agli ordinari meccanismi del
codice civile e societario le modalità e le forme di garanzia per la
contestazione degli eventuali danni causati da amministratori e dipendenti con
dolo o colpevole negligenza. Nel corso
della mia relazione ho più volte sottolineato l’importanza dell’autocontrollo
dialettico. Ma su di un argomento così significativo mi deve essere
consentita un’eccezione, per affermare con grande determinazione e “a voce
alta, molto alta” un concetto ritenuto vitale non tanto per il futuro della
Corte, quanto per la stessa funzionalità di un vigoroso e reale sistema
democratico. La Pubblica
Amministrazione non è una azienda, pur dovendo perseguire l’economicità
dell’azione. E la Pubblica Amministrazione non è un’impresa in quanto il
lucro non rappresenta il suo obiettivo, ma eventualmente solo un mezzo per
conseguire ancora meglio gli obiettivi generali. La Pubblica
Amministrazione non si rivolge ad azionisti di un’ipotetica società, ma ad
una comunità di individui ai quali vanno assicurati i bisogni personali e
solidaristici. La necessità
di una Magistratura preposta alla vigilanza “sul rendiconto” (come diceva
Aristotele), cioè sulla corretta gestione delle pubbliche risorse, coinvolge
il dibattito sugli assetti dello Stato italiano, oramai chiaramente (e
positivamente) orientato verso un federalismo regionale, che vede protagonisti
gli enti territoriali locali, come centri di imputazione dei bisogni generali. È indubbio
che la Magistratura contabile, come tutta la Magistratura (ordinaria, militare
ed amministrativa), rimane nell’orbita statale. Tuttavia essa si colloca in
un piano di particolare sensibilità verso i nuovi equilibri federali. L’unitarietà
dello Stato implica l’unicità della finanza pubblica, ma questa unicità
deve rapportarsi al policentrismo decisionale nelle entrate, nelle spese,
nella gestione in genere. Di qui un
ruolo di garanzia, di raccordo, di connessione, di “manutenzione della rete”
che l’Istituto potrà essere chiamato ad assumere. Non rientra
fra i miei compiti quello di individuare in concreto le migliori soluzioni. Sarebbe
comunque un errore per la Corte chiudersi a difesa di superate rendite di
posizione: con la forza dell’orgoglio della propria tradizione, dovrà farsi
carico di definire ed esprimere una nuova cultura della gestione della res
publica, coraggiosamente destinata a raccogliere le stimolanti sfide di un
futuro oramai sempre più prossimo. Commetterebbero
però uno speculare errore quanti volessero ignorare questo patrimonio
istituzionale e decidere di non avvalersene, soprattutto se ciò mascherasse l’ennesimo
tentativo di sterilizzare le responsabilità, di legittimare l’illegittimità,
di umiliare l’onestà. * * * * * Prima della
formula conclusiva di rito, non posso esimermi dal ringraziare tutti coloro
che hanno ritenuto di dover essere oggi presenti a questa cerimonia. Un saluto
particolare agli
Onorevoli Parlamentari; al Presidente
della Giunta e del Consiglio Regionale delle Marche; ai Prefetti e
a tutte le Autorità civili e militari; al Sindaco
del Capoluogo marchigiano ed ai Presidenti delle Province; agli Avvocati
del libero foro e soprattutto a quanti patrocinano nei giudizi di
responsabilità e pensionistici; agli Avvocati
erariali; ai Colleghi
della magistratura ordinaria, giudicante e requirente; ai Colleghi
della magistratura amministrativa e tributaria; agli
esponenti dell’Ordine dei giornalisti ed agli operatori dell’informazione; ai
rappresentanti delle Associazioni esponenziali di interessi diffusi e
collettivi; al Segretario
generale della Corte dei conti; al
rappresentante del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti; al Presidente
dell’Associazione Magistrati della Corte dei conti. Costituisce
personale motivo di commozione la presenza fra il pubblico del dott. Antonio
Cataffo, già Provveditore agli Studi di Pesaro, oggi in quiescenza, con il
quale ho avuto l’onore di collaborare al principio della mia carriera di
funzionario dello Stato: dirigente integerrimo, di grande umanità e
preparazione professionale, fermo sostenitore dell’eticità del dovere,
anche a rischio delle inevitabili amarezze e disillusioni. Rinnovo il
ringraziamento e l’apprezzamento a tutto il personale amministrativo, della
Procura, innanzi tutto, ma anche delle Sezioni giurisdizionale e di controllo. Infine un
riconoscimento alla collega dott.ssa Alessandra Pomponio per il suo
eccezionale impegno nell’affrontare gli onerosi quotidiani carichi di
lavoro, con la saggezza, l’equilibrio, la capacità, la lealtà e la
determinazione che solo i migliori possiedono. Signor
Presidente, con lo
spirito di dedizione che ha sempre caratterizzato l’operato del mio Ufficio
e mio personale, Le chiedo di dichiarare aperto, in nome del Popolo Italiano,
l’anno giudiziario 2002 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti
per la regione Marche.
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