Relazione del Procuratore regionale per la Toscana, Claudio Galtieri

L’apertura dell’anno giudiziario delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti è ormai tradizionalmente l’occasione per un bilancio sull’attività dell’anno precedente e per una serie di riflessioni sul sistema normativo vigente e sull’ambiente nel quale tale attività si è svolta.

Non mi discosterò da questa consuetudine, anche se mi soffermerò solo brevemente sugli aspetti relativi all’attività svolta, per affrontare anche alcuni temi che ritengo particolarmente rilevanti sia in generale, sia per la situazione della Regione Toscana.

 

 

Attività di controllo e di referto.

 

La Sezione regionale di controllo per la Toscana ha sviluppato il proprio programma di controllo, approvato con la delibera 21 febbraio 2001 n. 4, facendo riferimento al programma già adottato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione 20 dicembre 2000 n. 4, che ha ricondotto le funzioni di controllo a tre tipologie, corrispondenti ai fondamentali livelli dei processi decisionali: controllo dei risultati complessivi della finanza pubblica, misurazione e valutazione dei risultati delle politiche settoriali, controllo sulla gestione di specifici aspetti dell’azione amministrativa o di determinati centri di responsabilità.

L’attività della Sezione si è articolata su tre aree tematiche, relative, rispettivamente, alle Amministrazioni periferiche dello Stato, all’Amministrazione regionale ed alle Amministrazioni pubbliche operanti nella Regione.

Per quanto attiene alla prima area, che comprende il controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato aventi sede nella Regione ed il controllo preventivo e successivo sulla legittimità di talune categorie di atti, gli esiti si possono riassumere nei seguenti dati.

I decreti pervenuti al controllo preventivo fino al 30 novembre 2001 sono stati 345, dei quali 342 sono stati registrati e 3 sono stati ritirati dall’Amministrazione finanziaria a seguito di rilievo.

I provvedimenti pervenuti al controllo successivo fino al 30 novembre 2001 sono stati 4.158, ai quali debbono essere aggiunti 5.215 che costituivano l’arretrato al 31 dicembre 2000.  Del totale quindi di 9.373 provvedimenti ne sono stati registrati 5.709, mentre altri 308 sono stati restituiti con rilievo all’Amministrazione. Si deve quindi registrare un decremento di oltre il 36% dei provvedimenti rimasti in esame, un dato, questo, sicuramente positivo, che fa prevedere a breve l’esaurirsi dell’arretrato e l’espletamento tempestivo dell’attività relativa ai provvedimenti che via via perverranno.

Accanto a tale attività è stata espletata quella di vigilanza sugli oltre 2.500 rendiconti amministrativi presentati dai 130 funzionari delegati, e quella di verifica di 120 contabilità delle Sezioni di tesoreria.

L’attività nei confronti dell’Amministrazione regionale – svolta nel segno della continuità rispetto a quella già iniziata dal 1998 – è stata fondata prendendo come elementi di riferimento gli strumenti di programmazione regionale, individuati dalla L. reg. 49/1999 nel Programma regionale di sviluppo, nel DPEF, nel bilancio, nelle leggi di settore, nei piani e programmi regionali, nonché le risultanze della gestione risultanti dal rendiconto.

Il referto al Consiglio regionale, approvato – previo contraddittorio con i vertici burocratici degli assessorati – con la deliberazione n. 5, adottata e depositata dalla Sezione il 29 novembre 2001, ha avuto ad oggetto l’analisi finanziaria delle politiche di bilancio, l’utilizzazione dei fondi comunitari, l’analisi funzionale delle politiche regionali di intervento e l’analisi della struttura organizzativa regionale e dei costi di funzionamento, ed è stato presentato ufficialmente con audizione svoltasi il 7 gennaio 2002 davanti all’Ufficio di presidenza del Consiglio.

Nell’esercizio della propria attività di controllo nei confronti delle amministrazioni pubbliche operanti nella Regione (Enti strumentali della Regione, Enti locali territoriali e loro Enti strumentali, altri Enti autonomi ed Università) la Sezione ha avviato un’indagine sul conto del patrimonio di 397 Enti, riferita all’esercizio 2000, relativamente alla consistenza patrimoniale immobiliare e mobiliare, alla regolarità e sistematicità delle relative scritture, alla valutazione in particolare della proficuità della gestione mediante l’utilizzazione di indici di redditività.

 

 

Giurisdizione pensionistica

 

La materia pensionistica, pur non essendo espressamente prevista dalla Costituzione tra le attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti, costituisce sicuramente quella che presenta un maggiore e diffuso interesse per la collettività, per la sua immediata incidenza sulle posizioni di un numero considerevole di persone.

Ciò spiega la maggiore attenzione che viene spesso ad essa dedicata, anche in relazione all’entità del contenzioso ed alla lunghezza del tempo necessario per giungere alla definizione dei singoli procedimenti giudiziari, lunghezza da porre in relazione alle necessarie connessioni con i procedimenti amministrativi ed all’esigenza frequente di effettuare specifici accertamenti istruttori.

La Sezione giurisdizionale per la Toscana, sotto questo profilo, in virtù dell’istituzione del giudice unico e grazie all’alto livello di applicazione dei magistrati che ne fanno parte, ha attivato un processo di graduale, forte riduzione dell’arretrato che – in assenza di elementi perturbatori - consente di prevederne un rapido smaltimento.

Infatti,  il carico complessivo di 8501 ricorsi pendenti al 31 dicembre 2000 si è ridotto ai 5744 ricorsi pendenti al 31 dicembre 2001, malgrado nel corso dell’anno siano stati proposti altri 518 nuovi ricorsi.

Dati, questi, che ritengo particolarmente significativi di come le Istituzioni, se dotate di adeguati strumenti normativi, sono in grado di corrispondere alle attese della collettività, e dell’ancora maggiore grado di funzionalità che potrebbero raggiungere se dotate anche di adeguati locali e strumenti di lavoro.

 

 

Giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica

 

Nel corso del 2001 nella materia della responsabilità sono state emesse 33 sentenze, di cui 23 di condanna, 7 di rigetto della domanda risarcitoria, e 3 in rito (di cui 2, peraltro, sostanzialmente satisfattive sotto il profilo risarcitorio), 6 ordinanze istruttorie, mentre in un caso è stato adottato un provvedimento monitorio.

L’importo complessivo delle condanne ammonta a L.2.999.547.751.

E’ stato inoltre chiesto ed ottenuto un provvedimento cautelare per L. 109.376.463.

La Sezione giurisdizionale ha esaminato fattispecie riguardanti sia situazioni e comportamenti già esaminati in sede penale, sia danni derivanti dalla condanna dell’Amministrazione a risarcire terzi lesi dall’azione o dal comportamento dei propri funzionari, sia comportamenti di amministratori e dipendenti direttamente produttivi di effetti negativi sulle risorse pubbliche.

Tra i primi sono da segnalare abusi d’ufficio, truffe ad Istituti previdenziali per indebita costituzione o quantificazione di assegni pensionistici, sottrazione dei valori conservati nella cassaforte di un Comando militare, sottrazione di somme riscosse da un Comune quali sanzioni per violazioni contravvenzionali, sottrazione di valori bollati conservati presso l’Ente, truffe per rimborsi spese non dovuti ad appartenenti alle Forze armate in relazione a traslochi.

Tra i secondi sono da ricordare debiti fuori bilancio per obblighi risarcitori derivanti da procedimenti espropriativi non tempestivamente definiti, con conseguente verificarsi dell’accessione invertita, ordinazione di forniture senza previa adozione dei provvedimenti normativamente previsti, risarcimenti per lesioni derivanti da intempestive prestazioni sanitarie o da infortuni ad alunni.

Tra i fatti dannosi derivanti da non corretta attività amministrativa sono comprese fattispecie di illegittimi inquadramenti di personale, di acquisto ed utilizzazione di un telefono cellulare in assenza dei presupposti di necessità, di ritardata notifica di accertamenti tributari, di sospensione illegittima di una patente di guida, di emissione di vaglia telegrafici a fronte di assegni circolari illecitamente compilati.

Ciascuna di queste tre tipologie di situazioni mette in rilievo profili di ricorrente disorganizzazione o disattenta gestione, ovvero ancora di scarsa considerazione di quegli interessi pubblici la cui tutela è dall’ordinamento affidata a coloro che a qualsiasi titolo esercitano una pubblica funzione.

Così è per talune tipologie di danni derivanti da reati, quali il peculato e la truffa, favoriti dalla mancanza di regole puntuali o dall’inosservanza tollerata di tali regole, ovvero dalla mancanza o inadeguatezza dei sistemi interni di controllo delle attività a maggior rischio.

Così è ancora per i danni provocati a terzi dalla mancata o intempestiva attivazione o ultimazione di procedimenti amministrativi per carenza quantitativa o qualitativa delle necessarie professionalità, ovvero per il perpetuarsi di consuetudini o prassi contra legem, come spesso avviene nell’attività contrattuale.

Così è, infine, per le deliberazioni adottate senza una previa adeguata istruttoria sui profili relativi sia agli  ambiti ed ai limiti di applicabilità di norme legislative, regolamentari o degli accordi collettivi di lavoro, sia ai riflessi economici delle scelte da effettuare, e, quindi, ad una concreta, reale e motivata valutazione del rapporto costi-benefici.

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Questa rapida rassegna dell’attività giudiziaria della Sezione giurisdizionale per la regione Toscana non può dirsi completa se non si tiene conto anche delle pronunzie adottate dalle Sezioni centrali della Corte dei conti sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado.

Due, in particolare, nel corso del 2001 hanno avuto particolare rilievo e sono state ampiamente riportate anche dagli organi di informazione e debbono quindi essere ricordate.

La prima concerne la nota vicenda relativa alla pavimentazione di Piazza della Signoria, conclusasi con una pronunzia che ha sostanzialmente confermato, sia pure senza entrare nel merito, la sentenza di primo grado, riconoscendo peraltro la fondatezza della tesi della Procura regionale in ordine ad un rilevante profilo processuale della vicenda.

La seconda, invece, accogliendo l’appello della Procura regionale, ha condannato i componenti pro-tempore del Consiglio di amministrazione dell’Ente autonomo Teatro comunale di Firenze, in relazione al conferimento di un incarico professionale ritenuto non giustificato, anche sotto il profilo dell’entità del compenso.

A queste due sentenze un’altra ancora più recente se ne deve aggiungere, che ha condannato due dirigenti del Comune di Prato, già assolti in primo grado, in relazione al danno derivante all’Ente locale dalle omissioni e ritardi in adempimenti relativi ad una procedura espropriativa che aveva dato luogo al fenomeno dell’accessione invertita.

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La ricognizione dello stato attuale della giurisdizione nella materia della contabilità pubblica richiede alcune sia pur sintetiche riflessioni anche sui giudizi di conto, su quei giudizi, cioè, cui sono obbligatoriamente assoggettati tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di beni pubblici.

Il sistema dei giudizi di conto – il quale costituisce proiezione nel settore pubblico del generale obbligo di rendiconto che incombe su tutti coloro che gestiscono beni di altri soggetti nell’interesse di questi, e trova quindi ampia corrispondenza in norme applicate dal giudice civile, sia pure a tutela di parti private – è in effetti noto soltanto agli addetti ai lavori e per molto tempo non è stato sufficientemente approfondito nelle sue implicazioni.

Negli ultimi tempi, peraltro, alcune vicende sono state portate all’attenzione della collettività, in particolare quelle relative all’attività dei concessionari della riscossione ed alla gestione di denaro da parte di società a capitale pubblico, ed hanno quindi suscitato un rinnovato interesse per uno strumento che, adeguato negli aspetti procedimentali, può costituire uno strumento forte per garantire non già e non solo il mero rispetto delle forme contabili, ma anche e soprattutto la correttezza sostanziale delle attività relative all’acquisizione delle entrate ed all’erogazione delle spese.

L’attivazione di questo strumento, peraltro, richiede da un lato un forte impegno istruttorio di elevate professionalità, dall’altro una dotazione di mezzi strumentali di cui oggi né la Sezione giurisdizionale né la Procura regionale dispongono.

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Tutte e tre le attività ricordate, quella di controllo, quella della giurisdizione in materia pensionistica e quella della giurisdizione nelle materie della contabilità pubblica sono state interessate in questo ultimo anno da rilevanti novità legislative e da altrettanto rilevanti novità organizzative, che ritengo di dover soltanto ricordare, non essendo questa la sede per analisi più approfondite.

Infatti, la materia del controllo in relazione alla Regione ed ai suoi Enti strumentali sarà necessariamente oggetto di nuovi interventi normativi a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione apportata con l’approvazione della legge costituzionale n. 3 del 2001.

L’attività giurisdizionale in materia pensionistica è stata profondamente modificata a seguito dell’entrata a regime della riforma del processo contenuta nella legge 205 del 2000 di riforma della giustizia amministrativa, che, istituendo il giudice unico, ha dato un forte impulso all’abbattimento dell’arretrato, come già rilevato, ed alla creazione delle condizioni per l’adozione di pronunzie tempestive.

La giurisdizione in materia di responsabilità è stata interessata dalla legge 89/2001, relativa all’equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, che prevede l’intervento anche del Procuratore generale della Corte dei conti nella fase di avvio dell’eventuale procedimento di responsabilità, e dalla legge 97/2001, che, tra l’altro, oltre a far profilare nuovi assetti nei rapporti tra le giurisdizioni, ha dettato norme sui rapporti tra sentenze penali di condanna per reati commessi a fini patrimoniali da pubblici ufficiali ed attivazione dei procedimenti per l’accertamento della responsabilità amministrativa.

L’anno che è iniziato vedrà quindi le Sezioni della Corte dei conti per la Toscana e la Procura regionale impegnate, sia pure con immutate risorse, su mutati scenari e su nuovi fronti, ovvero con nuove modalità operative.

 

 

Attività della Procura regionale

 

Dopo queste indicazioni e riflessioni sull’attività “visibile” della Sezione e della Procura regionale, ritengo opportuno soffermarsi ed esprimere alcune riflessioni anche su alcuni aspetti dell’attività meno “visibile”, ma sicuramente più consistente della Procura regionale.

Infatti, a fronte delle 25 citazioni depositate (e il dato è significativo della particolare situazione venutasi a determinare nel 2001 in ordine alla copertura dell’organico dei magistrati), si debbono registrare non solo 940 richieste istruttorie, 148 inviti a dedurre e 21 audizioni, ma anche 2.313 archiviazioni in sede di esame preliminare e 616 archiviazioni a seguito di istruttoria, per insussistenza delle condizioni necessarie per promuovere l’azione di responsabilità. .

Al riguardo ritengo necessario ricordare che la legge n. 639/1996, che ha inciso in maniera rilevante sulla configurazione della responsabilità amministrativa, espressamente dispone che in caso di definitivo proscioglimento le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall’amministrazione di appartenenza.  Ciò impone una verifica particolarmente rigorosa della sussistenza delle condizioni necessarie per promuovere l’azione, compresa la consistenza della documentazione probatoria acquisita.

L’efficacia dell’attività di una Procura regionale, non può dunque essere valutata soltanto con i dati numerici degli atti di citazione depositati o delle sentenze emesse dalla Sezione giurisdizionale in materia di responsabilità.

A differenza di quanto avviene nei giudizi penali o in quelli amministrativi, i cui effetti possono essere valutati esclusivamente con riferimento all’esito dei singoli giudizi, perché dove non vi è applicazione della pena, sia pur “virtuale” come quella che consegue alle sentenze “patteggiate”, ovvero dove non vi è annullamento dell’atto illegittimo l’aspettativa di giustizia della collettività non trova effettiva soddisfazione, nel settore della responsabilità amministrativa l’attività delle Procure regionali consegue anche dei risultati “silenziosi”, che solitamente non vengono conosciuti, ma che comunque costituiscono sostanziale conseguimento dei fini assegnati dall’ordinamento.

Mi riferisco in modo particolare alle situazioni nelle quali i soggetti individuati come responsabili del danno in sede istruttoria decidono di risarcire l’Amministrazione danneggiata prima dell’emanazione dell’atto di citazione, talvolta solo per evitare gli aspetti indubbiamente negativi del pubblico dibattimento, altre volte come concreta dimostrazione di quello che potrebbe essere definito, per mutuare un’espressione di altri settori, come una specie di “operoso ravvedimento”.

Mi riferisco anche al fatto evidente che l’avvio di attività istruttoria e ancor più l’emanazione di una sentenza di condanna relativa a determinati ambiti ed a fatti non isolati, ma comuni a più  Amministrazioni, costituisce molto spesso un monito, ed ha un effetto deterrente per coloro che si trovano a gestire situazioni analoghe o hanno adottato atti simili a quelli oggetto dell’indagine o della sentenza di condanna.  

L’impossibilità di pervenire ad un’affermazione giudiziale di responsabilità per insussistenza della colpa grave non deve essere considerata come un fatto sempre e comunque negativo, in quanto spesso l’avvio dell’istruttoria a cui anche consegua un’archiviazione o l’atto di citazione cui consegua una sentenza di rigetto determinano una maggiore attenzione e possono indurre a rivalutare criticamente gli atti adottati e l’azione svolta, adottando misure di autotutela.  

Al riguardo vorrei richiamare le Amministrazioni ad un maggiore uso del potere di autotutela: errare nel metodo, nel tempo, nella misura è un fatto che può avvenire ed avviene, molto spesso anche per l’urgenza nella quale le Amministrazioni sono chiamate ad operare, o per la mancanza o la difficoltà di reperire sicuri elementi su cui fondare le scelte. Anche la realtà nella quale le Amministrazioni operano e le situazioni sulle quali l’attività incide possono mutare rapidamente, prima che i provvedimenti adottati esauriscano tutti i loro effetti.  Ciò deve indurre a rivalutare criticamente le scelte operate, a verificarne l’attuale rispondenza al pubblico interesse da realizzare, e a scegliere, se necessario, con determinatezza e, talvolta, con coraggio, la strada del ripensamento, per evitare l’antico vizio della “vecchia amministrazione” di ritenere le proprie scelte immutabili, di non voler ammettere di aver sbagliato sia pure in buona fede, o di non voler mutare atteggiamento pur quando, essendo mutato il quadro nel quale le scelte erano in origine corrette, queste si dimostrano ormai insufficienti o inadeguate. 

Al tempo stesso, fermo restando il potere fondamentale degli organi politici di determinare le proprie scelte strategiche in attuazione dei programmi proposti agli elettori, e, quindi, di modificare le scelte effettuate dai precedenti amministratori, è necessario che ciò avvenga in base a motivazioni esaurienti e convincenti, ancorate a dati di fatto e correttamente indicate nelle deliberazioni, e questo sia per un riguardo ai cittadini-elettori, sia per evitare quella sgradevole sensazione di nuove scelte effettuate “a dispetto”, le quali determinano molto spesso segnalazioni talvolta altrettanto “a dispetto” di possibili danni alla Procura regionale.

Numerose sono le patologie che molto spesso, pur destando forte reazione e disapprovazione da parte della collettività, non possono essere perseguite con l’azione di responsabilità, non essendo riconducibili a dolo o colpa grave.  Tra queste ritengo di doverne segnalare alcune, per il loro carattere di novità o per il rilievo che hanno o sono destinate ad assumere in futuro, al fine di sollecitare tutti coloro che rivestono posizioni di responsabilità nelle strutture pubbliche ad acquisirne maggiore coscienza e ad adottare adeguate contromisure organizzative.

Vi è spesso, ad esempio, scarsa attenzione alla nuova configurazione ed alla nuova, maggiore consistenza del diritto di accesso, sia dei singoli cittadini, sia di coloro che sono stati eletti a cariche politiche negli Enti locali, scarsa attenzione cui consegue una sostanziale compressione del diritto stesso da parte delle Amministrazioni.  Di qui l’insorgere di controversie che si concludono quasi inevitabilmente con la condanna delle Amministrazioni alle spese di una lite non necessaria.  La riforma del giudizio relativo alla tutela del diritto di accesso, contenuta nella L. 21 luglio 2000 n. 205, rafforzando e semplificando tale tutela, è certamente destinata a far aumentare il contenzioso in materia, se le Amministrazioni non provvedono a ripensare e correggere il proprio atteggiamento, spesso inconsapevolmente ancorato a superate concezioni del rapporto con il cittadino, e comunque non in linea con il principio di trasparenza, che deve caratterizzare il nuovo modo di “fare amministrazione”.  

Altro fenomeno che emerge, e che non sempre è concretamente ed utilmente perseguibile, è quello del cosiddetto “danno da disservizio”, la cui nozione ha ancora contorni sfocati, nei quali, di volta in volta, si individuano profili che hanno un immediato contenuto patrimoniale, come le spese necessarie per accertare e porre riparo al “disservizio”, ovvero profili nei quali tale profilo è più difficilmente individuabile, attenendo in senso ampio alla lesione della funzionalità delle strutture amministrative.

L’inerzia, l’intempestività, la non corretta applicazione di regole dell’agire da parte di taluno può cioè ripercuotersi sull’attività di colleghi e dell’intera struttura di appartenenza, pregiudicandone l’efficacia dell’azione. 

Un’ulteriore patologia che emerge, spesso difficilmente perseguibile in sede di responsabilità per l’assenza della colpa grave, è quella relativa alla scarsa attenzione con cui vengono conservati ed utilizzati beni pubblici: dalle autovetture e dalle attrezzature d’ufficio agli edifici ed agli arredi scolastici, numerosi sono gli episodi di danni che restano a carico della collettività, e che potrebbero essere evitati con maggiore accortezza dai singoli o con l’adozione di adeguate misure di protezione.

Un ultimo breve accenno ritengo opportuno al danno al prestigio ed all’immagine dell’Amministrazione, derivante da fatti costituenti reato commessi da amministratori e funzionari pubblici.   Non intendo qui ripercorrere le vicende che hanno caratterizzato l’affermazione della giurisdizione della Corte dei conti su questa tipologia di  danno, comunemente indicata come “danno morale”, ma ritengo opportuno richiamare l’attenzione al fenomeno in sé, molto diffuso anche per l’azione di diffusione delle notizie svolta dagli organi di informazione, un fenomeno che influisce negativamente sul rapporto di fiducia che deve sussistere tra Pubblica amministrazione e cittadini e che, per la sua essenzialità nella società, deve essere difeso tempestivamente ed efficacemente.   Di qui l’esigenza – oltre alla tempestiva adozione delle misure cautelari previste dall’ordinamento – dell’immediatezza delle inchieste amministrative, dell’apprestamento di tutte le azioni e gli strumenti utili a rimuovere tutti gli effetti negativi sia fattuali sia psicologici che la notizia dei fatti ha determinato dalla riorganizzazione degli uffici e delle procedure all’adeguata informazione delle misure adottate.

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Nella valutazione complessiva dell’attività della Procura  regionale non si può peraltro prescindere da alcune considerazioni sulla conoscenza e conoscibilità dei fatti che hanno determinato lesione agli interessi finanziari della collettività.

Mi riferisco in modo particolare alla diffusa inosservanza dell’obbligo di denunzia di tali fatti da parte dei soggetti che vi sono tenuti, secondo le norme vigenti e secondo l’attuale sistema organizzativo delle strutture pubbliche.

All’inizio del 1998 il Procuratore generale della Corte dei conti inviò a tutti gli Organi centrali dello Stato, ai Presidenti delle Giunte Regionali, ai Commissari di Governo, ai Prefetti, una dettagliata nota in cui indicava sia i soggetti tenuti all’obbligo di denunzia, sia i presupposti i tempi ed il contenuto minimo fondamentale delle denunzie, ricordando che ai sensi dell’art. 1 terzo comma della L. 14 gennaio 1994 n. 20, coloro che omettono o ritardano la denunzia rispondono del danno ove dall’omissione o dal ritardo sia derivata la prescrizione del diritto al risarcimento nei confronti del diretto responsabile.

Fin dal recentissimo inizio della mia attività presso la Procura regionale per la Regione Toscana ho dovuto constatare come le indicazioni contenute in questa nota siano sostanzialmente disattese.

Ho dovuto, infatti, rilevare come le denunzie che provengono dagli organi a ciò tenuti sono scarse e non sufficientemente documentate, a differenza, talvolta, degli esposti presentati da associazioni o da privati cittadini, riprova, quest’ultima, che elevata è la domanda di “giustizia” a fronte di situazioni di non corretto uso delle risorse pubbliche .

Spesso anche soggetti qualificati, come i componenti di organi elettivi che hanno un ampio diritto di accesso agli atti dell’Ente, si limitano a segnalare taluni fatti ritenuti potenzialmente produttivi di danno, senza fornire alcuna utile indicazione in ordine alle circostanze anche di tempo in cui si sono sviluppati, ai profili effettivamente dannosi, agli atti ufficiali che ne costituiscono il presupposto e che comunque contengono gli elementi minimi necessari per avviare un’istruttoria.

Questa situazione determina una concreta difficoltà operativa all’Ufficio della Procura, quantomeno perché allunga i tempi delle indagini, con conseguente forte rischio di superare i termini prescrizionali.

Ciò mi induce a chiedere una più consistente e puntuale osservanza dell’obbligo di denunzia da parte di chi vi direttamente è tenuto, ed una maggiore collaborazione degli organi istituzionali che comunque, nell’espletamento delle proprie attività, vengano a conoscenza di fatti da cui è derivato un danno effettivo ed attuale a quelle risorse che, ricordo, sono coattivamente prelevate dai cittadini e destinate a finanziare l’attività delle strutture pubbliche.

Posso assicurare che la Procura regionale, nei limiti delle proprie ridotte capacità operative derivanti dalla scarsità di persone e mezzi e dalla non felice situazione logistica, farà fronte nel modo migliore alle proprie funzioni istituzionali.  Posso assicurare anche che garantirà al massimo grado l’assoluta imparzialità della propria azione, evitando di fare da cassa di risonanza a meri contrasti politici o ad incomprensioni tra uffici o nell’ambito degli uffici.

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Il quadro nel quale agiscono le Procure regionali della Corte dei conti è profondamente mutato in questi ultimi anni, e di ciò credo non vi sia piena coscienza non solo tra i cittadini, ma anche nel circuito istituzionale.

Da un lato, infatti, è scomparsa pressoché totalmente qualsiasi forma di controllo esterno sulla legittimità degli atti, per cui è venuta meno una fonte qualificata di conoscenza dei fatti dannosi, e la verifica del rispetto della legalità è affidata esclusivamente al giudice amministrativo, su sollecitazione dei soggetti lesi.

Dall’altro nuovi spazi si sono aperti alla giurisdizione della Corte dei conti per l’ampliamento delle nozioni di “pubblica amministrazione”, di “rapporto di servizio”, di “danno pubblico”.

La “pubblica amministrazione” oggi non può più essere intesa in senso formalistico, anche sulla scorta delle norme comunitarie e della loro interpretazione, in quanto sempre più spesso risorse finanziarie pubbliche vengono gestite con strumenti privatistici da strutture formalmente private, ma comunque istituite, controllate e dirette da soggetti formalmente pubblici.  Al tempo stesso viene in rilievo l’attività relativa ai rapporti finanziari tra lo Stato italiano e le Regioni da un lato e l’Unione europea dall’altro, sia per quanto attiene all’utilizzazione diretta dei fondi comunitari, sia per quanto attiene alla lotta alle frodi che sottraggono risorse all’Unione.

La nozione di “rapporto di servizio”, grazie alla giurisprudenza pretoria della Corte dei conti poi condivisa dalla Corte di cassazione, si è ampliata, fino a ricomprendere tutte le situazioni in cui un soggetto anche privato partecipa, direttamente o indirettamente, alla formazione della volontà di una struttura pubblica o alla sua gestione.

Anche la nozione di “danno pubblico” si è ampliata, in quanto, come già accennato, in essa non rientra più soltanto la lesione diretta delle risorse e del patrimonio della struttura pubblica, ma qualsiasi lesione che sia patrimonialmente valutabile alla funzionalità ed all’immagine di questa.

La stessa nuova connotazione del reato di abuso di ufficio, se rende talvolta non perseguibile in sede penale un determinato comportamento, pone in maggior rilievo l’eventuale sanzionabilità di tale comportamento in sede di giurisdizione di responsabilità, ove ne sia derivato – come spesso avviene – un danno.

Ciò impone un ripensamento anche sulle forme di collaborazione istituzionale finora attuate.

Un primo profilo attiene ai rapporti tra la Procura regionale, quale organo di indagine e di promuovimento dell’azione di responsabilità, e le strutture che con essa continuativamente collaborano. 

Il Corpo della Guardia di finanza – di cui la Corte dei conti, in base a puntuali disposizioni normative, si avvale per accertamenti diretti anche presso privati contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie – l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato ed il Corpo forestale dello Stato – cui deve andare il più vivo apprezzamento per la preziosa collaborazione finora fornita – possono e debbono essere messe in grado di conoscere meglio le nuove frontiere di attività delle Procure regionali delineate dalle norme e la loro interpretazione suffragata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, per attivare un sempre più consistente flusso informativo relativamente a tutte quelle situazioni dalle quali comunque consegue un concreto danno alle risorse finanziarie pubbliche.

Un secondo profilo attiene invece ai rapporti tra magistratura ordinaria ed amministrativa e Procura regionale.

Ritengo infatti che l’esigenza di ottimizzare le scarse risorse destinate al “pianeta giustizia” e quella di dare una risposta unitaria ed il più possibile soddisfacente alla domanda di legalità che la collettività esprime debbono indurre ad intensificare i rapporti tra i diversi ordini giudiziari, ricercando nuove strade di collaborazione, più proficue rispetto a quelle finora attuate sulla base di norme insufficienti e della mera sensibilità individuale dei singoli magistrati.

Infatti, è esperienza frequente degli operatori della giustizia, prima ancora che dei cittadini, che fenomeni anche rilevanti e comportamenti contrari alle norme penali e amministrative ed alle regole di buona amministrazione sfuggano ad una effettiva sanzione, per l’esistenza di “vuoti normativi” o di “vuoti operativi”, ovvero per l’adozione di modelli organizzativi non sufficientemente conosciuti o analizzati nella gestione delle risorse pubbliche.

Allo stesso modo atti e atteggiamenti del tutto immotivati o addirittura vessatori dell’Amministrazione possono trovare la loro sanzione effettiva non solo attraverso la declaratoria di illegittimità del giudice amministrativo, ma anche attraverso l’attivazione di giudizi di responsabilità amministrativa a carico di coloro che, adottando quegli atti e quegli atteggiamenti, hanno determinato, con la condanna dell’Amministrazione in sede giudiziale, una spesa assolutamente ingiustificata.

E’ quindi necessario individuare forme di raccordo istituzionali che interessano in modo particolare l’attività inquirente delle Procure della Repubblica e della Procura regionale della Corte dei conti, per evitare che, nelle more delle procedure giudiziarie, soggetti responsabili di gravi reati da cui conseguono rilevanti danni economici alle strutture pubbliche possano agevolmente sottrarre i propri beni all’azione recuperatoria, per poi ottenere l’applicazione della pena a richiesta dietro versamento di somme irrisorie rispetto al danno effettivamente provocato e, a distanza di tempo, anche la riabilitazione senza un effettiva riparazione di tale danno.

Di qui l’esigenza di valutare con attenzione la possibilità – già esaminata ed attivata positivamente in altre sedi giudiziarie anche per fatti criminosi particolarmente rilevanti – di indagini congiunte, con l’ovvio rispetto delle effettive esigenze di tutela del segreto istruttorio, e ciò anche per rendere più rapida e proficua l’utilizzazione dei soggetti incaricati dell’attività investigativa.

Di qui anche l’esigenza di avere tempestiva notizia non solo dell’esercizio dell’azione penale nei confronti di soggetti che esercitano una pubblica funzione, come con formula insufficiente dispone l’art. 129 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, ma anche delle richieste di archiviazione, quando si è in presenza comunque di un danno alle risorse pubbliche.

Tutto ciò presuppone uno studio congiunto ed un’elaborazione comune da parte del magistrato penale e di quello contabile delle nozioni “oggettive” di pubblica amministrazione, pubblico funzionario o esercente una pubblica funzione, sulla base delle esperienze già da ciascuno maturate, utilizzando e valorizzando gli spunti preziosi offerti dal diritto comunitario e dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e del giudice amministrativo.

Spesso le strade della collaborazione istituzionale non sono chiaramente indicate dalle norme, ed allora ritengo che individuarle insieme sia uno dei compiti di chi le Istituzioni rappresenta e con la propria attività ne persegue i fini.

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E’ con l’animo di crede profondamente nello spirito di servizio che deve animare tutti coloro che operano nelle strutture pubbliche, nel rispetto delle regole e al tempo stesso della necessaria razionalità e proficuità che deve connotare l’azione amministrativa, nell’imparzialità e nel corretto perseguimento dell’interesse pubblico, al di là di ogni ideologia o interesse di parte, che Le chiedo, signor Presidente, ringraziando per l’attenzione Lei, il Collegio e tutti i presenti, di dichiarare aperto, in nome del popolo italiano, l’anno giudiziario 2002 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana.