CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

 

 

CARMINE SCARANO

PROCURATORE REGIONALE

DELLA CORTE DEI CONTI

 

 

 

 

 

RELAZIONE PER L’INAUGURAZIONE

DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2002

 

 

 

 

 

4 FEBBRAIO 2002

 

 

 

 

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SIG. PRESIDENTE,

 

La relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario costituisce il rituale appuntamento per illustrare l’attività della Corte dei conti del Veneto nel corso dell’anno 2001.

 

Prima di entrare nel merito, desidero ringraziare le Autorità politiche, civili e militari e i componenti del Consiglio di Presidenza e dell’Associazione Magistrati della Corte dei conti, la cui presenza dimostra attenzione alle funzioni istituzionali della Corte dei conti e conferisce particolare rilievo a questo appuntamento annuale.

 

Saluto i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, ai quali va il doveroso riconoscimento per la correttezza con la quale essi svolgono la fondamentale funzione di difesa dei propri assistiti nel naturale contraddittorio con il Pubblico Ministero.

 

In questa occasione sento di dover esprimere ancora una volta alle forze dell’ordine, Carabinieri e Guardia di Finanza in particolare, l'apprezzamento convinto per l’attività quotidianamente svolta in collaborazione con la Corte dei conti del Veneto.

 

Ringrazio in tutte le sue componenti il personale amministrativo degli uffici giurisdizionali e di controllo della sede di Venezia, che fornendo indispensabile ausilio all’attività dei magistrati, sopperisce alla preoccupante carenza degli organici con impegno e professionalità indiscutibili.

 

 

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Introduzione

 

La Pubblica Amministrazione si presenta oggi notevolmente mutata per effetto delle riforme legislative degli ultimi anni, così che i principi che tradizionalmente presiedevano all'esercizio delle funzioni di giurisdizione e controllo devono necessariamente essere rivisti ed adattati ad una realtà amministrativa in rapida trasformazione.

 

Si intende così sottolineare quel processo di trasferimento a soggetti privati di pubbliche funzioni che ha caratterizzato le riforme introdotte dal legislatore, sulla base del presupposto che l'attività privata sia maggiormente efficace ed efficiente di quella pubblica.

 

In attuazione di questo concetto si è voluto trasferire il modello imprenditoriale anche all'interno di quelle amministrazioni che hanno mantenuto pienamente la propria configurazione pubblica applicando, ad esempio, lo spoils system ai massimi livelli dirigenziali in un'ottica di rapporti preminentemente fiduciari.

 

Gli esempi più evidenti riguardano la sanità, il fisco ed ora, da ultimo, la scuola la cui riforma sta seguendo a ruota quella dell'Università.

L'utilizzo degli strumenti di diritto amministrativo coesiste ormai con quelli di diritto privato per il perseguimento di pubblici interessi connotato dalla ricerca di obiettivi volti al soddisfacimento di bisogni collettivi, in un contesto sociale ed economico nel quale l'osservanza di regole (formali) non costituisce più un principio necessario.

 

Viene quindi all'evidenza una nozione oggettiva di pubblico servizio che si qualifica tale, non perché gestito da una pubblica amministrazione o da un concessionario di questa, ma per le sue finalità di interesse pubblico.

 

Proprio dal settore dell'istruzione viene un esempio recente di questo nuovo modo di concepire in senso oggettivo il servizio pubblico laddove, in tema di parità scolastica e diritto allo studio ed all'istruzione, l'art. 1, comma tre, della legge 10 marzo 2000 n. 62 afferma che "le scuole paritarie private svolgono un servizio pubblico".

 

Un passaggio estremamente significativo di questa nuova concezione dell'attività amministrativa, è dato dalle innovazioni introdotte dal decreto legislativo n. 80/1998 sulla definizione di pubblico servizio, integralmente recepite dalla legge n. 205/2000 (art. 33 , comma 2, lett.b).

 

Alla fine di un lungo processo di trasformazione appare quindi del tutto tramontato il modello tradizionale secondo cui la cura degli interessi collettivi veniva assicurata mediante l'esercizio di poteri amministrativi autoritativi.

 

Se ciò che rileva è l'esercizio di un'attività amministrativa in senso oggettivo ("ratione materiae"), non dovrebbe più ricercarsi solamente nel criterio soggettivo dell'appartenenza dell’agente alla pubblica amministrazione l'elemento che determina i limiti della giurisdizione.

 

L'interesse della collettività imporrebbe, soprattutto in tempi di sacrifici economici, una piena giurisdizione del giudice contabile a tutela della spesa pubblica in qualsiasi forma si venga a manifestare.

 

Ed in questa direzione si esprime anche la sentenza n. 71 del 30 marzo 2000 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella quale si afferma che: "il servizio si qualifica come pubblico perché l'attività in cui esso consiste si indirizza istituzionalmente al pubblico, mirando a soddisfare direttamente esigenze della collettività in coerenza con i compiti dell'amministrazione pubblica, che possono essere realizzati direttamente o indirettamente attraverso l'attività dei privati. Il servizio pubblico è cioè caratterizzato da un elemento funzionale, il soddisfacimento diretto di bisogni di interesse generale, che non si rinviene nell'attività privata imprenditoriale, anche se indirizzata e coordinata a fini sociali".

 

Nessuna critica sulla scelta del modello di Pubblica Amministrazione che si vuole perseguire, perché essa attiene correttamente ad una valutazione di stretta competenza del potere legislativo, corre però l'obbligo di segnalare, da questo osservatorio, quali siano le anomalie che sono emerse e dalle quali si possono ricavare utili indicazioni.

 

I casi maggiormente rilevanti che hanno occupato la Procura regionale del Veneto nell'anno appena trascorso, inducono a qualche perplessità sul fatto che il "privato", per definizione, assicuri garanzia di maggiore efficienza .

 

Il riferimento alle concessionarie per la riscossione dei tributi è d'obbligo per gli aspetti negativi che sono emersi in termini di affidabilità e controllo dell'operato di soggetti privati ai quali è stata delegata la gestione di un pubblico servizio.

 

Ma l'analisi della vicenda se pure si presta a valutazioni negative sotto il profilo del danno erariale, risultante da comportamenti volti più al raggiungimento di obiettivi imprenditoriali e meno all'esercizio di un pubblico servizio, offre anche lo spunto per qualche riflessione in termini positivi. 

 

L'intervento della Procura regionale e quello della Procura della Repubblica in campo penale, hanno determinato un'inversione di rotta da parte del concessionario, imponendo la correzione di quei criteri di gestione che hanno causato le vicende giudiziarie sopra accennate.

 

La situazione emersa nell'ambito delle concessionarie per la riscossione, pone in maggiore risalto l'assenza di tutela degli interessi erariali con riferimento agli amministratori degli enti pubblici economici e delle SPA a prevalente capitale pubblico, che una giurisprudenza ormai "datata" della Corte di Cassazione ha finora sottratto alla giurisdizione della Corte dei conti.

 

Si tratta di un'ampia area amministrativa che gestisce ingenti risorse pubbliche e pur ritenendo giustificata la tutela dell'attività imprenditoriale, peraltro già garantita dalla insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali (introdotta con l'art. 3 della legge n. 639/1996), non è giustificabile che in ipotesi di "mala gestio" il danno rimanga interamente a carico della collettività.

 

In virtù delle significative aperture della stessa Corte di Cassazione (sentenza n. 12367 del 9 ottobre 2001 sul caso S.T.A concessionaria delle entrate per la sosta automobilistica del Comune di Roma) e delle indicazioni della Corte Costituzionale (n. 340 del 24 ottobre 2001), va individuato nell'esercizio di un'attività amministrativa il criterio preminente per la responsabilità, ed è auspicabile che i tempi si dimostrino maturi per un ulteriore mutamento della giurisprudenza volto ad assicurare piena tutela agli interessi pubblici.

 

La questione si pone quindi in termini generali di controllo di legalità e, più particolarmente, in quelli di controllo sulla corretta gestione di pubbliche risorse a garanzia degli interessi dei cittadini-contribuenti in qualunque forma si attui l'attività amministrativa che utilizza denaro pubblico.

 

Riteniamo che la sensibilità attorno a questo irrinunciabile principio sia ancora molto alta e possa superare posizioni preconcette o voluti arroccamenti di natura ideologica, per la naturale coincidenza con gli interessi democraticamente espressi dalla comunità amministrata. 

 

Non è casuale che il legislatore con la legge 27 marzo 2001 n. 97, prevedendo gli effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, disponga all'art. 7 la comunicazione al Procuratore regionale della Corte dei conti della sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti di amministrazioni o enti pubblici e di enti a prevalente partecipazione pubblica.

 

Molto si discuterà intorno alla reale portata di questa norma, ma non v’è dubbio che essa almeno offre l’opportunità di riproporre all’attenzione la possibile soluzione di un’annosa questione, che sopravvive soltanto per l’interpretazione della Suprema Corte attestata su valutazioni non più rispondenti alla dinamica dell’attività amministrativa.

 

 

La relazione sull'attività della Corte dei conti riguarda i tre distinti uffici nella Regione Veneto:

-         la Procura Regionale

-         la Sezione Giurisdizionale

-         la Sezione di controllo.

L’attività della Procura Regionale per il Veneto

relativamente al 2001 si può così sinteticamente riassumere:

 

- le vertenze pendenti per i casi di illecito segnalati alla data del 1 gennaio 2001 ammontavano a 8.422, alle quali si sono aggiunte nel corso dell’anno 1.184 denunce;

- i fascicoli istruttori conclusi con archiviazione per mancanza di colpa grave o insussistenza del danno sono stati 589 e 44 le archiviazioni a seguito di istruttoria;

- nell’anno 2001 sono stati citati in giudizio per danno erariale a vario titolo n. 53 soggetti, per un ammontare complessivo di 27.686.575,96 Euro (pari a £. 53.608.686.439) richiesto a titolo di risarcimento per danno erariale.

 

Sotto il profilo dell’attività istruttoria sono stati emessi n. 115 atti istruttori e notificati n. 53 inviti a dedurre.

 

Si rileva quanto osservato nella relazione dello scorso anno sulla diminuzione delle comunicazioni sull'inizio dell'azione penale nei confronti dei pubblici dipendenti ex art. 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

 

E' auspicabile che quanto sopra trovi spiegazione in un aumentato tasso di correttezza della Pubblica Amministrazione e non in una diminuzione di attenzione nell'applicazione della norma da parte di qualche Procura della Repubblica.

 

La Procura della Corte dei conti del Veneto ha competenza regionale sulle amministrazioni civili e militari dello Stato, della Regione e degli enti locali, con un impegno a tutto campo che deve analizzare situazioni estremamente diversificate e complesse sotto il profilo delle strutture amministrative oggetto di indagine.

 

In virtù di tale considerazione, mi corre l’obbligo, ancora una volta, di esprimere il più vivo apprezzamento nei confronti del Corpo della Guardia di Finanza che, pur tra i molti ed impegnativi compiti istituzionali, ha ritenuto di dover valorizzare la collaborazione con la Procura Regionale potenziando la Sezione Accertamento Danni Erariali del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria.

 

I risultati concreti sono venuti immediatamente ed altre importanti indagini sono attualmente in corso con il prezioso ed insostituibile apporto delle Fiamme Gialle, la cui preparazione professionale si conferma come particolarmente adatta alle indagini di natura economico finanziaria del Pubblico Ministero contabile.

 

Nell’anno trascorso è stato organizzato presso il Comando Nucleo di Polizia Tributaria di Venezia un corso di aggiornamento professionale tenuto da magistrati della Procura regionale con la finalità di approfondire le metodiche operative.

 

Sempre nel campo della qualificazione professionale la Procura regionale ha organizzato un seminario di studio sulle "nuove frontiere della responsabilità amministrativa" al quale hanno partecipato numerosi magistrati appartenenti alle Procure della Corte dei conti di tutto il territorio nazionale.

 

 

Casi significativi

 

 

1) Sulla questione dei risarcimenti per il mancato completamento delle procedure di esproprio è stato depositato un atto di citazione, relativo ad un’occupazione disposta dal Comune di Fossò.

 

Come è noto, si tratta di casi nei quali accade che la Pubblica Amministrazione (solitamente amministrazioni comunali) dovendo eseguire un’opera pubblica dispone l’occupazione d’urgenza dei terreni necessari allo scopo senza però procedere all’esproprio nei termini entro cui l’occupazione è ammessa.

 

Non solo, ma la questione del risarcimento viene pedissequamente consegnata al processo civile, quasi sempre senza un concreto ed idoneo tentativo di soluzione negoziale.

 

Il risultato è che la situazione riemerge anni e anni dopo, scaricando le negative, spesso pesanti, conseguenze finanziarie sulle gestioni in corso, delle quali finirà per condizionare programmi ed obiettivi.

 

Il fenomeno, certamente non nuovo, merita di essere segnalato proprio per la sua persistenza. Difficile dire quante possono essere le vicende simili ancora in itinere o non ancora giunte all’attenzione di questa Procura.

 

La sensazione è che non si tratti di qualche episodio residuale, atteso che gli esiti negativi cui si è accennato possono registrarsi anche dopo lungo tempo come dimostrano i casi trattati, insorti anni addietro, ma conclusi con la liquidazione delle somme ai proprietari anche dopo oltre un decennio.

 

2) Altra questione di un certo interesse è quella relativa al danno causato al Comune di Vicenza da tre funzionari in dipendenza della rinuncia alle penalità dovute per il ritardo nel versamento degli oneri di urbanizzazione. Danno di cui la Procura ha chiesto il risarcimento ai responsabili.

La vicenda, rilevante già per l’elevato importo che si è omesso di riscuotere, più di 400 milioni, appare significativa anche per altro verso.

 

In effetti, accertamenti ulteriori, da parte di un comitato di cittadini e poi della stessa amministrazione, attivati a seguito dell’esito dell’indagine contabile, hanno fatto emergere non solo la mancata riscossione delle penalità, ma omissioni nel versamento degli stessi oneri di urbanizzazione.

 

E’, dunque, venuta alla luce un’insolvenza ancor più ampia che il Comune si è finalmente deciso a perseguire. Secondo quel che si è appreso dalla stampa, peraltro, le verifiche interne sono state estese a tutto il campo della riscossione degli oneri concessori, al fine di avere un quadro esatto di quanto accade nel settore.

 

La richiesta della Procura è stata accolta dalla Sezione che ha emesso sentenza di condanna nei confronti dei responsabili.

 

3) Una domanda di consistente importo è stata avanzata nei confronti di un medico di Rovigo per un errore nel corso di un intervento causa di gravi lesioni ad una piccola paziente.

L’atto di citazione di che trattasi contiene una richiesta risarcitoria per circa due miliardi e mezzo, cifra che corrisponde a quanto pagato dall’USL a seguito di condanna nel corso del giudizio promosso dalla parte lesa. Il caso, oltre che per il notevole importo della pretesa attorea, va richiamato perché pone in luce i pesanti riflessi economici che, in situazioni del genere, finiscono per ricadere sulle amministrazioni sanitarie.

 

Il che induce a chiedersi se sono già stati approntati o, quanto meno, se si è riflettuto sui rimedi possibili, in circostanze simili, atti a liberare da tali oneri i già deficitari bilanci del settore.

 

4) Disservizi e danni erariali cagionati da società concessionarie

 

Si è già accennato in premessa che la maggiore presenza di soggetti privati sulla scena dell’azione amministrativa non significa sempre garanzia assoluta di economicità, efficacia ed efficienza della cosa pubblica come hanno rivelato alcune indagini della Procura sui casi:

 

-        1) di mancata riscossione da parte della esattoria dei tributi della Provincia di Venezia, con conseguente danno erariale per gli Enti impositori;

-        2) di mancati versamenti di quanto riscosso dalle società concessionarie della riscossione e gestione delle soste a pagamento nel comune di Chioggia, con conseguente danno dell’Amministrazione comunale.

 

1) La prima inchiesta, iniziata nel 2000, sta giungendo al suo epilogo ed ha portato nel corso del 2001 a 27 citazioni in giudizio nei confronti di ufficiali della riscossione, in concorso con l’esattoria, per un danno erariale cagionato agli enti impositori quantificato dalla Procura Regionale in £. 49.967.531.983, pari a 25.806.076, 62 di Euro.

 

Nel corso del 2001 sono stati discussi avanti la Sezione Giurisdizionale per il Veneto già 13 giudizi, per un danno richiesto di £. 18.922.328.737, pari 9.772.567,22 Euro.

I fatti che verranno decisi dalla Sezione Giurisdizionale non rappresentano una realtà circoscritta al Veneto, quanto piuttosto un fenomeno patologico che sembra purtroppo diffuso nelle attività di riscossione di concessionarie con sedi anche in altre Regioni (come risulta dalle inchieste - contabili e penali - che hanno coinvolto varie società ed istituti operanti in regioni vicine quali il Friuli e l’Emilia Romagna, solo per citare alcuni casi).

Il meccanismo illecito, individuato dagli inquirenti, si è presentato identico ovunque: l’esattoria faceva risultare un’attività (mai svolta) di pignoramento con esito negativo (per incapienza o irreperibilità del debitore d’imposta) al fine di avvalersi del tempestivo rimborso o discarico tributi, e di percepire i compensi e le spese in relazione all’attività dichiarata.

 

L’interesse pubblico alla effettiva riscossione in questi casi è sembrato dunque pretermesso alla logica del profitto della concessionaria. Per quest’ultima infatti il recupero dei tributi non aveva priorità economica, stante il meccanismo delle dilazioni sui versamenti, perchè la perdita del tributo alla fine ricadeva solo sull’ente impositore e la concessionaria percepiva, comunque, i compensi.

 

Quando le inchieste hanno scoperto il fenomeno illecito si è innescato un effetto “virtuoso”, che risulta evidente confrontando le percentuali di riscossione prima e dopo le indagini: dal 1991 al 1999 la concessionaria della Provincia di Venezia è passata dal 2.41% al 12.65% di riscossione con esito positivo. Un dato eloquente.

 

Il danno erariale cagionato, e di cui la Procura ha chiesto il risarcimento, ha colpito gli enti impositori ma anche i contribuenti (la c.d. comunità amministrata), poiché la mancata attività di riscossione delle imposte non può che aver prodotto un fenomeno distorsivo sulla stessa pressione fiscale.

 

 

2) Anche nella vicenda della riscossione e gestione del servizio dei parcheggi comunali di Chioggia, che ha comportato la citazione a giudizio delle società private concessionarie e di un dirigente comunale, si è in presenza di un danno diretto ai cittadini (la c.d. comunità amministrata) e non solo alle finanze comunali.

 

L’inchiesta della Procura ha infatti accertato che una serie di società, con sede a Bergamo, sempre facenti capo ai medesimi soggetti, dopo essersi aggiudicate la concessione per la riscossione e gestione delle soste a pagamento nel Comune di Chioggia, non versavano gli introiti dovuti all’amministrazione, trattenendoseli indebitamente.

L’individuazione da parte dell’ente pubblico di aree destinate a parcheggio, in cui la sosta sia subordinata al pagamento, comporta una prestazione patrimoniale pubblica imposta ai cittadini (tassa di parcheggio) non la retribuzione di un servizio, con la conseguenza che le somme spettanti al comune sono destinate funzionalmente alla realizzazione di opere pubbliche.

 

Nel caso del comune di Chioggia, invece, i cittadini sono stati sottoposti ad imposizioni patrimoniali pubbliche che anziché finire nelle casse comunali, per avere un utilizzo coerente, si sono “fermate” nei bilanci delle società private concessionarie, che in tal modo si sono autofinanziate, con conseguente danno sia per l’amministrazione comunale che per i cittadini-contribuenti.

 

Sono state pertanto citate a giudizio dalla Procura Regionale le società concessionarie dei parcheggi, per il danno dolosamente cagionato al comune di Chioggia per £. 420.576.913 pari a 217.209,85 Euro nonché, a titolo di colpa grave e per una più limitata somma, il dirigente del comune che aveva omesso i doverosi controlli sulla gestione irregolare delle società.

 

 

 

Attività della Sezione Giurisdizionale

per il Veneto – Anno 2001.

 

Giudizi pensionistici

 

In materia va fatta una considerazione preliminare : tenuto conto dei vincoli esistenti (insufficiente copertura dell'organico di magistratura, carichi di lavoro per ciascun magistrato fissati dal Consiglio di Presidenza) l'arretrato pensionistico potrà essere assorbito in tempi non brevi (alcuni anni).

 

L'istituzione del giudice unico (art. 5 della legge n. 205 del 21 luglio 2000) delle pensioni ha contribuito in misura sostanzialmente irrilevante all'eliminazione dell'arretrato, perché il carico di lavoro dei magistrati non varia in relazione alla loro posizione di giudice unico o di componente del collegio.

 

L'istituzione del giudice unico ha, per contro, fatto venir meno la garanzia della collegialità e reso più difficile l'uniformità dell'indirizzo giurisprudenziale.

 

Non deve destare stupore se la giurisdizione in materia di pensioni sconta ancora ritardi inaccettabili, ma dovuti a cause legate alla peculiarità del giudizio che, nella sua evoluzione, ha sempre privilegiato l'esigenza di protezione di soggetti più deboli.

 

Così la struttura dei ricorsi in materia pensionistica si differenzia da quelli proposti dinanzi alle altre magistrature, determinando un eccesso di domanda di tutela giurisdizionale che nel tempo ha dilatato oltre misura la ragionevole durata del processo, con le conseguenze di cui oggi siamo costretti a prendere atto.

 

Sono certamente da annoverare tra le cause che hanno contribuito ad allungare i tempi di definizione dei giudizi pensionistici: la possibilità di presentare il ricorso personalmente e senza assistenza tecnica; il periodico intervento del legislatore con provvedimenti di estensione dei benefici o di riforma della Corte dei conti; l'imprescrittibilità del diritto nel processo pensionistico ordinario.

 

Ciononostante negli ultimi anni vi è stato un aumento dei giudizi pensionistici definiti in primo grado dalla Corte di conti: anno 1996 - sentenze n. 17318; anno 1997 - sentenze n. 19225; anno 1998 - sentenze n. 26508; anno 1999 - sentenze n. 35775 anno 2000 - sentenze n. 52.943.

 

In particolare la Sezione Veneta, come risulta evidente dal prospetto statistico dell'anno 2001, è passata dai 9.533 ricorsi pendenti alla data dell’1/1/2001 ai 7.719 del 31/12/2001, mentre quelli pervenuti nel corso dell'anno sono risultati 462.

 

Il positivo risultato segnalato nell'anno 2000 è, peraltro, destinato a rimanere un episodio isolato se non verranno adottati provvedimenti strutturali di più ampio respiro.

 

Va segnalato, come si dirà in seguito, che risultano prodotte alla Corte d'Appello di Trento due istanze per riparazione del danno derivante dalla violazione del termine ragionevole del processo.

 

Come si dirà in seguito, in merito ai possibili profili applicativi della cosiddetta legge Pinto, si deve osservare che la Sezione ha ereditato una pesante situazione di arretrato accumulatosi a Roma per decenni, risultando esposta per situazioni sicuramente non imputabili alla produttività dei magistrati.

 

 

Giudizi di responsabilità

 

In materia di giudizi di responsabilità la Sezione ha emesso complessivamente sentenze di condanna nei confronti di n. 66 convenuti per un ammontare di £.4.211.910.934 a titolo di risarcimento per danno all’Erario pari a 2.175.270,46 Euro.

 

Si segnalano le seguenti sentenze di maggior rilievo nel 2001:

 

1) n. 1 del 2.1.2001.

 

Giudizio collegato ai maggiori oneri sostenuti dal Comune di Asolo per un debito del Comune liquidato con delibera, ma mai pagato e, perciò, rivendicato dal creditore in via giudiziaria.

 

I suddetti oneri aggiuntivi, consistenti in interessi e spese di giudizio, ammontavano a £. 44.727.686.

La domanda risarcitoria proposta nei confronti di due soggetti è stata accolta, e, facendo uso del potere riduttivo, sono state emesse condanne per £. 7.000.000 e £. 3.000.000.

 

2)            n. 11 del 3.1.2001

 

Giudizio riguardante un ammanco di somme riscosse a titolo di ticket per prestazioni presso l’Ospedale di Vicenza–USL 6.

La domanda attorea dell’importo di £. 29.881.000 è stata accolta nei limiti di £. 8.000.000.

 

3)            n. 13 del 5.1.2001.

 

Giudizio promosso con riferimento al mancato utilizzo di un progetto per la costruzione di una scuola e ai maggiori oneri a causa dell’omissione del pagamento del progettista incaricato dal Comune di Eraclea.

 

La domanda della Procura è stata accolta solo per il profilo concernente gli interessi e spese di giudizio sostenuti dal Comune. La richiesta attorea di £. 46.700.600 ha trovato accoglimento nei limiti di £. 35.632.610, suddivise, in egual misura, fra cinque soggetti.

 

4) n. 14 del 9.1.2001.

 

Il giudizio concerne la vicenda attinente alla costruzione di una palestra polifunzionale, deliberata dagli amministratori del Comune di Ponzano Veneto, costruzione eseguita solo per uno stralcio e poi abbandonata.

 

La domanda risarcitoria era per un importo di £. 1.323.572.399 ed è stata accolta per un importo di £. 300.000.000.

 

5)            n. 16 del 10.1.2001.

 

Giudizio originato dal pagamento di interessi da parte del Comune di Monticello Conte Otto, in conseguenza della ritardata redazione di una perizia di variante, comportante a sua volta ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti all’impresa.

 

La domanda di risarcimento nei confronti del direttore dei lavori, proposta per un importo di £. 136.791.803, è stata accolta nei limiti di £. 30.000.000.

 

6)      n. 149 del 26.1.2001.

 

Il giudizio è collegato alle vicende degli appalti nell’ambito dell’edilizia carceraria alla sede di Vicenza affidati alla Co.De.Mi. (c.d. “carceri d’oro”), dietro indebito versamento di somme di denaro a funzionari dell'amministrazione dei lavori pubblici.

 

La Procura aveva richiesto la condanna per un importo complessivo di £. 337.760.000 pari alle tangenti elargite, domanda interamente accolta dalla Sezione.

 

7)      n. 669 del 19.3.2001.

 

Giudizio connesso alle lesioni provocate volontariamente da un militare di leva ad un sottufficiale. Per la procurata, temporanea invalidità, venivano erogati assegni per £. 44.460.715 senza corrispondente prestazione di servizio. Da qui la richiesta risarcitoria della Procura di pari importo, accolta nella misura di £. 6.000.000.

 

 

8)          n. 766 del 2.4.2001.

 

Giudizio avente ad oggetto la revoca di una sanzione amministrativa comminata per abusi in lavori edilizi, e poi sostituita con altra di importo ridotto.

 

La domanda risarcitoria avanzata dalla Procura nei confronti del Sindaco di Lendinara e dei componenti la commissione edilizia per un importo di £. 31.470.202, comprensiva dei costi di consulenze inutili, è stata accolta per l’intero.

 

9)      n. 930 del 26.4.2001.

 

Il giudizio trae origine dal mancato versamento nelle casse della Casa di riposo S. Biagio di Bovolone dalle somme a titolo di rette corrisposte dagli ospiti ad una dipendente delegata dall’Istituto.

La domanda attorea di £. 402.711.540 è stata accolta nella misura di £. 372.212.460.

 

10)  n. 931 del 26.04.2001.

 

Giudizio riguardante il gestore di una ricevitoria del lotto convenuto per il mancato versamento di somme corrispondenti a giocate effettuate.

La domanda di risarcimento di £. 469.803.120 è stata accolta per £. 436.803.120.

 

11)    n. 1000 del 24.5.2001.

 

Giudizio in cui è convenuto il capo dell’ufficio tecnico del Comune di Ceregnano che ritardando per anni il pagamento di SAL, ha provocato la domanda giudiziaria del creditore con aggravio di oneri costituito da interessi e spese di giudizio.

La domanda attorea di £. 6.337.517 è stata interamente accolta.

 

12)    n. 1001 del 04.04.2001.

 

Giudizio nei confronti della Banca Cariverona nella qualità di Tesoriere del Comune di Isola della Scala per un pagamento eseguito secondo modalità aggiunte a penna sul titolo, previa cancellatura non convalidata delle prescrizioni originariamente previste.

 

Con la domanda in via principale è stata richiesta la condanna al pagamento di £. 145.600.000 e, in subordine, di £. 97.598.715. L’Istituto bancario è stato condannato al pagamento dell’importo di £. 97.598.715.

 

13)    n. 1057 del 06.06.2001.

 

Il giudizio ha ad oggetto due domande. La prima relativa ai maggiori oneri a seguito del mancato completamento della procedura espropriativa da parte dell’amministrazione comunale di Spinea.

La seconda concernente i maggiori oneri derivanti dalla determinazione di appellare la sentenza di condanna del Comune al risarcimento dei proprietari espropriati.

Solo la seconda domanda è stata accolta, con una riduzione della richiesta di risarcimento di £. 321.762.000 a £. 80.000.000.

 

14)    n. 1072 dell’8.6.2001.

 

Il giudizio riguarda i rimborsi per missioni riconosciute al Presidente del Consorzio Bacino Imbrifero dell’Adige, percepiti indebitamente, trattandosi di spostamenti per ragioni private e non di servizio.

 

La domanda dell’importo di £. 21.725.586, oltre al danno non patrimoniale, è stata accolta con riferimento al solo danno patrimoniale e nei confronti del solo Presidente, condannato al pagamento della somma di £. 20.610.031.

 

15)  n. 1073 dell’11.06.2001.

 

Giudizio originante dalla mancata restituzione di somme all’IACP da parte del Comune di Spinea, con maturazione di oneri aggiuntivi per interessi e spese di giudizio.

La richiesta risarcitoria di £. 79.971.400, rivolta al Sindaco, è stata accolta previa riduzione a £. 15.000.000.

 

16)               n. 1119 del 19.06.2001.

 

Il giudizio è stato attivato con riferimento agli ammanchi registrati nella gestione tenuta dall’Economo del Comune di Rovigo.

In relazione a tali ammanchi è stata richiesta la restituzione di £. 177.121.295; richiesta accolta dalla Sezione nei limiti di £. 120.964.577.

 

17)               n. 1242 del 06.08.2001.

 

Giudizio promosso a seguito della condanna del Comune di Portogruaro al risarcimento per l’occupazione di un terreno divenuta “sine titulo” per omessa indicazione dei termini di compimento degli espropri e dei lavori.

La domanda della Procura di £. 61.772.008 è stata accolta nella misura di £. 23.000.000.

 

18)               n. 1389 del 17.10.2001.

 

Il giudizio verte sul danno derivato al Comune di Vicenza a causa della rinuncia a percepire le somme dovute all’ente locale per il ritardato versamento del contributo per oneri di urbanizzazione.

 

La domanda della Procura per un risarcimento di £. 405.627.000 è stata accolta nella misura di £. 358.000.000.

 

19)               n. 1613 del 28.12.2001

 

Il giudizio è per gli oneri aggiuntivi pagati dal Comune di Padova su interessi corrisposti in ritardo, relativi a corrispettivi d’appalto.

La pretesa risarcitoria avanzata per un importo di £. 81.514.000 è stata accolta nella ridotta misura di £. 36.000.000.

 

 

Attività della Sezione Regionale

di controllo per il Veneto

Anno 2001

 

Il D.Lgs. n. 286 del 30.7.99 – recante disposizioni per il riordino ed il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle pubbliche Amministrazioni - costituisce il necessario completamento di una operazione globale di riforma del settore pubblico.

Detta operazione, partita con la riforma degli enti locali (legge 142/1990) e la legge 241/90 sulla trasparenza amministrativa, è proseguita con il D.lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni (sulla privatizzazione del pubblico impiego e sulla distinzione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione), con la legge 20/94 sulla riforma della Corte dei conti e con la legge 94/97 sulla riforma del bilancio dello Stato, nel cui ambito (così come nelle altre amministrazioni), l’attività amministrativa tende sempre più ad abbandonare il modello astratto di unilaterale ponderazione di interessi pubblici per divenire servizio a favore della collettività.

 

Nel ridisegnare il sistema dei controlli il D.lgs. 286/99 ha previsto (art. 3, comma 2°), che la Corte dei conti, nell’esercizio dei poteri di autonomia finanziaria, organizzativa e contabile, ad essa conferiti dall’art. 4 della legge 20/94, ed anche in deroga a previgenti disposizioni normative, stabilisca il numero, la composizione e la sede dei propri organi adibiti al controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni.

 

La disposizione, finalizzata all’adeguamento dell’organizzazione delle strutture di controllo esterno al sistema dei controlli interni, riveste particolare importanza in quanto ha consentito di rielaborare, anche sul piano organizzativo, le articolazioni di controllo della Corte adeguandole alla complessità e varietà delle attuali gestioni pubbliche.

 

A tal fine, in data 16 giugno 2000, con deliberazione delle Sezioni Riunite, la Corte dei conti ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo ad essa attribuite (deliberazione n. 14/DEL/2000).

 

Con il predetto regolamento, la Corte ha, tra l’altro, previsto una nuova articolazione della propria struttura di controllo mediante l’istituzione, a far data dal 1° gennaio 2001, presso ogni Regione ad autonomia ordinaria, delle Sezioni Regionali di controllo, che esercitano, ai sensi dell’art. 3, comma 4°, 5° e 6° della legge 20/94:

§              il controllo sulla gestione delle amministrazioni regionali e loro enti strumentali ai fini del referto ai consigli regionali,

§               il controllo sulla gestione degli enti locali territoriali, delle università e delle altre istituzioni pubbliche aventi sede nella Regione.

Ai sensi delle vigenti disposizioni, le Sezioni regionali esercitano, altresì, il controllo di legittimità su atti ed il controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato aventi sede nella Regione.

 

Il controllo sulla gestione comprende anche la verifica sul funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione, nei confronti dei quali il controllo esterno della Corte si pone in posizione di alterità, terzietà e neutralità.

 

A far data dal 1° gennaio 2001, le Sezioni Regionali di controllo hanno quindi assorbito le Delegazioni Regionali ed i Collegi regionali di controllo, ossia i precedenti organismi della Corte dei conti che, a livello regionale, esercitavano il controllo sulla gestione e quello di legittimità.

 

Allo svolgimento del controllo esterno sulla gestione, il cui esito deve essere riferito almeno annualmente al Parlamento ed ai Consigli regionali, deve far seguito (art. 3, comma 6°, legge n. 20/94) l’esternazione delle misure conseguenzialmente adottate dalle amministrazioni controllate, poiché esso – a differenza dei controlli interni che sono ascrivibili al circuito “organo di governo/amministrazione” (la cui connotazione è pertanto strettamente interna)- deve collocarsi nell’ambito del circuito istituzionale esterno, ovvero: “assemblee elettive/ organi di governo”.

 

Nell’ambito del quadro di riferimento programmatico e degli indirizzi di coordinamento e criteri metodologici di massima approvati dalle Sezioni Riunite, le Sezioni Regionali approvano annualmente i propri programmi di controllo, il cui esito si sostanzia in un referto avente soprattutto lo scopo di evidenziare i punti in cui ci sono margini di miglioramento gestionale da parte delle Amministrazioni locali e statali sottoposte a controllo.

 

Per l’anno 2001, la Sezione Regionale di controllo per il Veneto ha pertanto definito il proprio programma dell’attività di controllo sulla gestione, approvato con deliberazione n. 1/2001 del 23 gennaio 2001, includendo in esso oltre alla istituzionale analisi sull’Amministrazione regionale relativa alla gestione finanziaria per l’esercizio 2000, con ricostruzione di serie storiche omogenee a partire dal 1998, anche alcuni specifici fenomeni gestori (Sanità e Trasporti) individuati dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, nell’ambito di più ampie indagini a livello coordinato ed unitario da condursi con metodo comparativo, nonché una specifica indagine sull’Università degli Studi di Padova.

 

A conclusione del predetto programma di lavoro, la Sezione Regionale di controllo, nell’adunanza del 23 novembre 2001 ha deliberato il Referto sulla “Gestione finanziaria e l’attuazione delle politiche regionali in Veneto – esercizio finanziario 2000 con ricostruzione di serie storiche omogenee a partire dal 1998”, articolato in tre parti concernenti: la programmazione regionale, la politica di bilancio e le analisi particolari (Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna; Assistenza sanitaria; Incarichi professionali).

La Sezione, oltre all’esame del rendiconto generale della Regione, ha posto particolare attenzione ad ulteriori fenomeni gestori quali: l’individuazione delle priorità di intervento e degli obiettivi perseguiti dalla Regione, nonché l’ analisi e la verifica dei risultati conseguiti, la gestione delle entrate e l’analisi strutturale della spesa con particolare riferimento al fenomeno dei residui perenti, l’analisi della gestione della consistente massa dei finanziamenti erogati per il settore della Salvaguardia unitamente allo stato di realizzazione degli interventi intrapresi, la gestione del servizio sanitario con comparazione tra i dati di bilancio delle singole Aziende sanitarie operanti nel Veneto ed infine il fenomeno delle collaborazioni e delle consulenze esterne.

 

Nel primo semestre dell’anno 2001 sono state, infine, portate a termine – e, quindi, deferite alla Sezione Centrale di controllo – le indagini, nell’ambito del controllo sulla gestione (art. 3, 4°comma, della Legge 20/94), già comprese nell’attività dell’ex Delegazione, relative all’acquisto di oggetti non di armamento della Difesa (relazione approvata con deliberazione della Sezione. Controllo Stato del 7 dicembre 2001) ed all’acquisto e dismissione beni dei magazzini della Difesa, programmate nell’anno 2000 (deliberazione n. 15/2000 della Sezione del controllo) e quelle riguardanti l’Università Cà Foscari di Venezia e l’I.U.A.V. (Istituto Universitario di architettura di Venezia), con riferimento alla attuazione delle norme legge che hanno conferito l’autonomia gestionale delle Università e alla gestione delle entrate, quella relativa alla attività di sgombero e ricostruzione del teatro “La Fenice” di Venezia, per la quale la Sezione Centrale di controllo ha deliberato l’approvazione della relazione in data 27/02/2001 (delibera n. 46/2001/G). E’ stata, altresì, approvata, nel corso del 2001, dalla suddetta Sezione Centrale di controllo (delibera n. 21/2001/G) la relazione concernente:

1)           Indagine sulla gestione delle Soprintendenze per i Beni Ambientali e Architettonici Artistici e Storici della Regione Veneto;

2)           Indagine sulla gestione dei seguenti Musei statali del Veneto nel Quadro delle rispettive Soprintendenze: Galleria dell’Accademia, Galleria G.Franchetti, Villa Nazionale di Strà (Villa Pisani), Museo Archeologico Nazionale di Altino.

 

Ancora in corso è invece l’indagine sulla Università di Padova.

Come sopra illustrato, anche l’attività di controllo - sia preventivo, sia successivo - di legittimità su singoli atti è esercitata, a far data dal 1° gennaio 2001, dalla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, ossia il nuovo organismo che ha assorbito la Delegazione Regionale di controllo per il Veneto, cui era precedentemente affidata già dalla Legge 1345 del 20/12/1961.

 

Il controllo preventivo di legittimità, già limitato agli atti di maggior rilievo in virtù della Legge 14/01/1994, n. 20, come integrata dal D.L. 23/10/1996, n. 543, convertito con modificazioni nella Legge 20/12/1996, n. 639, è stato ulteriormente ridimensionato per effetto del decreto del Ministero delle Finanze n. 1390 del 28/12/2000, che ha dichiarato immediatamente operanti, a decorrere dall’01/01/2001, le Agenzie fiscali, previste dall’art. 57 e successivi del D.L.vo 30/07/1999, n. 300.

Gli atti emessi da tale data da detti enti, pertanto, non sono più assoggettati a controllo preventivo, bensì al controllo di gestione (esercitabile in base alla programmazione annuale della Corte dei conti), così come previsto dall’art. 8, 2° comma, del citato D.L.vo 300/1999, avendo il 5° comma dell’art. 27 della Legge 24/11/2000 n. 340, relativa alla delegificazione di norme e per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, abrogato il 4° comma dell’art. 61 del D.P.R. 300/99 in parola (vedi, al riguardo, sia la deliberazione della Sezione Centrale di controllo della Corte dei conti n. 15/2001/P, sia la deliberazione n. 1/2001/P del 09/04/2001 della Sezione Regionale di controllo per il Veneto).

 

Gli atti non più soggetti al controllo preventivo di legittimità consistono, in particolare, nei provvedimenti che riguardano la dismissione di beni demaniali e del patrimonio disponibile, nonché in quelli concernenti la vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica e di alloggi per lavoratori agricoli, che erano adottati fino all’anno 2000 dai Dipartimenti e dagli Uffici del Territorio (Uffici periferici del Ministero delle Finanze), ora sostituiti dalle Agenzie fiscali. Il decremento di questa tipologia di atti risulta in modo incontrovertibile dalla annesse Tabelle.

 

Per quanto concerne, invece, il controllo successivo sui singoli atti (art. 3, comma 8°, della Legge 20/1994), con particolare riferimento ai decreti di liquidazione e riliquidazione della pensione definitiva, devesi registrare (vedi prospetto allegato) ancora un carico preponderante di tali decreti che, peraltro, concernono personale collocato a riposo negli anni antecedenti al 2000 e che sin dall’entrata in vigore della legge 335/1995 dovevano essere adottati e revisionati dall’I.N.P.D.A.P.

Peraltro, il disposto di tale legge è rimasto ad oggi inattuato.

 

Nella materia pensionistica, oltre alla mole di osservazioni mosse dall’Ufficio di controllo, sono state deferite anche due questioni alla Sezione Regionale di controllo, concernenti l’una l’applicazione delle norme contrattuali del “Comparto Ministeri” - quadriennio 1994/1997 e biennio economico 1996/1997 - e l’altra i criteri per la determinazione della quota “B” di pensione di cui alla Legge 335/1995 e specificatamente della pensione di inabilità non per causa di servizio (art. 2, c.12, Legge citata), entrambe risolte con l’ammissione al visto ed alla conseguente registrazione dei relativi provvedimenti (deliberazione n. 1/2001/S e n. 2/2001/S del 18/10/2001).

 

Con riferimento alle due tipologie di controllo di legittimità (quello preventivo e quello successivo su singoli atti), nell’anno concluso risultano essere stati esaminati complessivamente n. 9.740 atti e formulati n. 460 rilievi.

 

 

Evoluzione normativa

in tema di responsabilità amministrativa.

 

Novità interessanti sulla giurisdizione di responsabilità della Corte dei conti provengono da due provvedimenti di legge dello scorso anno che non hanno mancato di animare un vivace dibattito sulle problematiche emerse in sede di prima applicazione.

 

Ci riferiamo alla Legge 24 marzo 2001 n. 89 (Legge Pinto) "Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile" ed alla Legge 27 marzo 2001 n. 97 "Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti di dipendenti delle pubbliche amministrazioni"

 

 

Legge "Pinto"

 

 

Ad un primo approccio il testo della legge "Pinto" sembrerebbe suggerire una ipotesi di responsabilità oggettiva dell’amministrazione della giustizia, intesa in senso lato come disfunzione del sistema e quindi imputabile al sistema stesso per quella congerie di fattori negativi che notoriamente rendono intollerabili i tempi lunghi dei processi nel nostro paese.

 

La pesante situazione venutasi a creare per le migliaia di ricorsi pendenti dinanzi alla Corte di Strasburgo ha imposto una soluzione al legislatore nazionale per evitare sanzioni a livello comunitario.

 

Si possono notare alcune somiglianze con altre forme di riparazione come, ad esempio, quella per l’ingiusta detenzione prevista dall’articolo 314 del Codice di Procedura Penale, la riparazione dell’errore giudiziario e, infine, la responsabilità civile dei magistrati, introdotta con la legge 117 del 1988.

 

Si deve peraltro osservare che il legislatore, nel tentativo di fornire una chiusura sanzionatoria per trasferire gli effetti della equa riparazione in un ambito di responsabilità dei propri operatori giudiziari, è incorso in alcuni errori abbastanza evidenti.

 

Dalla lettura dei lavori preparatori emerge una anomala formulazione del tipo di responsabilità ipotizzata, nel senso che la comunicazione prevista dall’articolo 5 della legge prevedeva la comunicazione al Procuratore Generale della Corte dei conti per l’eventuale azione di responsabilità contabile.

 

Nel testo definitivo la dizione “responsabilità contabile” è stata eliminata perché non avrebbe avuto senso alcuno, considerato che tale responsabilità si riferisce, come è noto, a chi ha maneggio di denaro o custodia di valori e sarebbe stata assolutamente improponibile in una simile ipotesi.

E’ evidente come, nel caso della legge n. 89/2001, si versi nell’ipotesi di responsabilità patrimoniale vera e propria, caratterizzata dalla possibilità di rivalsa dell'amministrazione nei confronti dei propri dipendenti per il danno causato dalla somma liquidata al cittadino a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo.

 

Un aspetto rilevante riguarda la segnalazione del decreto di accoglimento della domanda al Procuratore Generale della Corte dei conti prevista dall’art. 5.

 

Il problema che sorge è se il legislatore abbia ignorato che la Corte dei Conti, a partire dal 1994 con le leggi nn. 19 e 20, è stata decentrata, con la conseguenza che sono state istituite le Procure presso le Sezioni Giurisdizionali Regionali, prevedendo in capo al Procuratore generale solamente funzioni di coordinamento e d’appello.

 

Quale può essere la corretta lettura della norma laddove dispone che i decreti di accoglimento vanno comunicati al Procuratore Generale per l’eventuale azione di responsabilità?

 

L’aggettivo “eventuale” parrebbe suggerire una valutazione preliminare dell’ipotesi di danno erariale che non costituirebbe un “quid novi”, poiché abitualmente tutte le denunce prive di fondamento (insussistenza del danno o assenza di colpa grave) vengono prearchiviate senza alcuna attività istruttoria.

 

Considerato però che il Procuratore Generale non è titolare dell’azione di responsabilità nei giudizi di primo grado, non è ipotizzabile che possa disporre del correlato potere di archiviazione.

 

Quindi si possono fare due ipotesi: secondo una prima interpretazione, che appare alquanto improbabile, il legislatore voleva intendere che il Procuratore Generale è titolare dell’azione di responsabilità in sede centrale e in unico grado.

 

Ciò varrebbe ad affermare che il Procuratore Generale, limitatamente agli effetti della legge n. 89/2001, avrebbe il potere di chiamare direttamente in giudizio i presunti responsabili, ove ne ricorrano i presupposti a seguito dell’esame istruttorio del decreto di equa riparazione pervenuto dalla Corte d’Appello.

 

Questa ipotesi al momento non sembra fondata, perché verrebbe meno un grado di giurisdizione e violerebbe i principi del decentramento fissati con le richiamate leggi nn. 19 e 20 del 1994.

 

La seconda possibile ipotesi è quella che, nell’ambito dei poteri di coordinamento, il Procuratore Generale, allorquando riceve da parte della Corte d’Appello il decreto di accoglimento di un ricorso, ai sensi dell’art. 5 citato, provvede ad inviare gli atti al Procuratore Regionale territorialmente competente per l’eventuale esercizio dell’azione di responsabilità.

 

In conclusione è possibile ritenere che il Procuratore Generale, chiamato in causa dalla legge n. 89/2001, debba agire nell’ambito dei normali poteri di coordinamento previsti dal terzo comma dell’art. 2 - D.L. 15 novembre 1993 n. 453 convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994 n. 19.

 

Conseguentemente l'archiviazione o l'apertura di fascicoli istruttori spetterà ai Procuratori Regionali competenti per territorio.

 

L’ambito soggettivo di applicazione della legge Pinto oltre ai magistrati, proprio per effetto dell’articolo 5, non esclude altri soggetti.

 

Potrebbe essere chiamato a rispondere per danno erariale anche il personale amministrativo che, per le mansioni svolte, sia intervenuto nel procedimento o nella funzione giurisdizionale e la cui condotta risulti causa diretta ed immediata dell'evento ingiusto (mancato rispetto del principio del termine ragionevole di durata dei processi).

 

E' appena il caso di sottolineare che gli effetti della legge Pinto, sotto il profilo della equa riparazione e della conseguente eventuale ipotesi di danno erariale, oltre che alla giurisdizione civile e penale, si estendono anche alla giustizia amministrativa, con esclusione delle controversie concernenti l'esercizio di potestà pubbliche ed ai processi tributari, tranne quelli concernenti il corretto esercizio del potere impositivo.

 

Dopo l'emanazione della legge n. 89/2001 sono stati prodotti dinanzi alla Corte d’Appello di Trento due ricorsi per violazione del termine ragionevole del processo, relativi a giudizi pensionistici ultratrentennali pendenti presso le Sezioni Centrali della Corte e trasferiti a questa Sezione Giurisdizionale dopo il decentramento del 1994.

 

Per una di tali istanze la Corte d'Appello ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri  a risarcire il ricorrente per l'importo di £. 2.500.000, oltre le spese di giudizio.

 

Non appare chiaro, in questi casi, come possa regolarsi la competenza territoriale delle Procure Regionali allorquando il giudice, che potrebbe aver determinato l'irragionevole durata del processo, è il medesimo presso il quale il Pubblico Ministero dovrebbe esercitare l'azione di risarcimento per danno erariale.

 

Allo stato non è prevista per la Corte dei conti una legge regolatrice della competenza ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale.

 

In assenza di una previsione normativa la questione richiede una espressa regolamentazione, per la quale potrebbe non ritenersi sufficiente il solo potere di coordinamento del Procuratore Generale della Corte dei conti.

 

 

Il danno risarcibile

 

 

I termini che è dato leggere nel testo normativo della legge Pinto, quale "riparazione" (primo comma dell'art. 2) e "indennizzi" (settimo comma dell'art. 3), con il riferimento alle "risorse disponibili", non inducono a ritenere che l'equa riparazione prevista dalla legge n. 89/2001 possa atteggiarsi a risarcimento del danno ex art. 2043 del codice civile, anche se il rinvio all'art. 2056 del codice civile per l'individuazione delle circostanze rilevanti ai fini della quantificazione della riparazione e la previsione di un nesso causale che colleghi il fatto illecito - violazione dell'art. 6 della Convenzione, lasciano aperti ampi spazi interpretativi.

 

Cionondimeno viene a configurarsi una tipica situazione di cosiddetto danno indiretto, ove la condanna dell'amministrazione costituisce lesione patrimoniale che legittima l'azione eventuale di responsabilità dinanzi al Giudice contabile.

Il quantum del danno risarcibile può essere costituito sia dall’equa riparazione in relazione al superamento del termine ragionevole del processo sia dalle eventuali spese sostenute per la pubblicazione, come è previsto al terzo comma lett. B) dell’art. 2.

 

Per quanto attiene ai profili soggettivi – nesso di causalità e colpa grave - va sottolineato che la motivazione del decreto della Corte d'Appello assume rilevanza ai fini dell'individuazione di eventuali responsabilità personali.

 

Infatti la complessità del caso, la condotta delle parti e quella del giudice del procedimento (comma secondo dell'art.2), costituiscono i criteri che la legge Pinto individua ai fini della sussistenza dell'illecito risarcibile, mostrando di recepire gli indirizzi espressi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella fattispecie.

 

Se il decreto di accoglimento della domanda, dovesse limitarsi ad una motivazione che "rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole del processo" (lett. A -comma terzo- art. 2), senza alcuna valutazione in ordine alle cause che hanno determinato la violazione, porrebbe al Procuratore regionale della Corte dei conti un concreto problema di approfondimento in sede istruttoria.

 

Attualmente risultano 12.000 i ricorsi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, per i quali il termine per la presentazione della domanda di equa riparazione dinanzi alla Corte d'Appello è stato prorogato al 18 aprile 2002 ( D.L. 12 ottobre 2001 n. 370).

 

Non è difficile prevedere che, scaduta la proroga, il carico di lavoro aggiuntivo per questo tipo di controversie costituirà motivo di ulteriori ritardi per la giustizia ordinaria e di sicura difficoltà per gli esigui organici delle Procure regionali della Corte dei conti.

 

È stato acutamente osservato che le recenti leggi di riforma del processo civile, l'istituzione del giudice di pace con competenza anche penale, l'istituzione delle sezioni stralcio, l'istituzione del giudice unico, mutuato anche nel processo pensionistico, costituiscono forme di razionalizzazione dell'attività giudiziale e di abbreviazione dei tempi del processo.

 

Così il comportamento dell'autorità andrebbe valutato positivamente in relazione ai principi indicati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, diminuendo notevolmente la responsabilità dello Stato.

 

Di qui una sommessa riflessione: in presenza di una situazione oggettivamente insostenibile di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sarebbe stato preferibile che il legislatore nazionale prevedesse soltanto un indennizzo per la violazione del termine ragionevole del processo, limitando la segnalazione alla Corte dei conti, di cui all'art. 5, ai soli casi di condotte antidoverose giudizialmente accertate.

Come abbiamo osservato in precedenti relazioni il legislatore, negli anni più recenti, ha cercato di allargare le maglie delle responsabilità nei confronti dei pubblici amministratori, affinché l'eventualità di un giudizio dinanzi alla Corte dei conti, costituisca ragione di stimolo e non di disincentivo.

 

La legge Pinto si caratterizza invece per una formulazione singolarmente rigorosa e severa, volta al perseguimento di condotte perseguibili sotto il profilo amministrativo-contabile e disciplinare.

 

Se il principio appare condivisibile, gli effetti concreti destano perplessità in termini di efficienza della giustizia, ove un ulteriore aumento del contenzioso potrebbe pregiudicare persino il termine dei quattro mesi dal deposito del ricorso per la pronuncia della Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 3.

 

Infine si avverte come superfluo l'obbligo della trasmissione di tutti i decreti di accoglimento al Procuratore Generale, con l'aggiunta del successivo inciso dell'azione disciplinare, considerato che l’obbligo di denuncia alla Corte dei conti per fatti costituenti danno erariale era già previsto dall’ordinamento.

 

La legge n. 205 del 21 luglio 2000 sul processo amministrativo, prevede la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno per la violazione di interessi legittimi, ma il legislatore non ha contemplato l'obbligo per i T.A.R. della trasmissione delle sentenze alla Corte dei Conti, pur in presenza di fattispecie di danno erariale del tutto analoghe a quelle risultanti dalla legge n. 89/2001.

 

Posto quindi che l'ordinamento giuscontabilistico già prevedeva l’obbligo di denuncia al Procuratore Generale, la previsione dell’art. 5 sembra voler porre l'accento più sui comportamenti degli operatori giudiziari, che sulle oggettive responsabilità di un sistema in grave crisi di efficienza.

 

Legge 27 marzo 2001 n. 97

 

Oltre ai possibili effetti estensivi della giurisdizione, ai quali si è accennato in precedenza, la legge 97 si presta ad alcune brevi osservazioni in ordine alla modifica del codice penale per effetto dell'introduzione dell'art. 335 - bis.

 

Stabilisce infatti il secondo comma che, "nel caso di condanna per delitti di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale commesso a fini patrimoniali, la sentenza è trasmessa al Procuratore generale presso la Corte dei conti, che procede ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato".

 

Sul piano logico sistematico la disposizione si pone in contrasto con il quadro delle competenze delineato dalle leggi nn. 19 e 20 del 1994 e n. 639 del 1996, che attribuiscono ai Procuratori Regionali il ruolo istituzionale di Pubblico Ministero dinanzi al giudice di primo grado costituito dalle Sezioni Giurisdizionali regionali.

 

Affermando questo criterio di esclusività dell'azione di responsabilità in capo ai Procuratori Regionali, la Corte di Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 019/2000 ha escluso ogni diversa interpretazione sulla questione.

 

Competenza piena, quindi, che si estende anche ai provvedimenti cautelari che il Procuratore Regionale può richiedere ante causam, in corso di causa e post causam a garanzia del credito dell'amministrazione, sulla base dei noti presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris.

 

Gli accertamenti patrimoniali previsti dall'art. 6 della legge n. 97/2001 vanno peraltro iscritti nel quadro delle misure volute dal Parlamento per (come emerge dalla relazione al disegno di legge) "garantire la trasparenza del dipendente e la restituzione del maltolto con norme che fanno riferimento a quelle relative al Garante della legalità e della trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, ponendo riparo ai vuoti legislativi che fino ad oggi hanno limitato anche la conclusione corretta dei processi per reati contro la pubblica amministrazione".

 

In questa ottica si deve concludere per un ampliamento dei poteri istruttori del Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, nelle ipotesi di sentenze penali per  reati di peculato, concussione e corruzione, in relazione ai quali il fine patrimoniale costituisce elemento caratterizzante dell'illecito.

 

A prescindere dai problemi di interpretazione, che richiedono il dovuto approfondimento in altra sede, appare chiaro che la Corte di conti è chiamata ad assolvere un ulteriore ed impegnativo compito di tutela del pubblico interesse.

 

Non v'è dubbio peraltro che il legislatore, con la legge n. 97/2001, abbia confermato nella giurisdizione di responsabilità il naturale presidio a garanzia della correttezza dei pubblici dipendenti.

 

 

 

 

Conclusioni

 

L’inaugurazione dell’anno giudiziario nella sua ritualità, oltre a costituire un bilancio dell’attività svolta nell’anno precedente, offre lo spunto per riflessioni di più ampia portata per una proiezione futura del contesto istituzionale nel quale la Corte è chiamata ad assolvere le funzioni previste dalla Costituzione vigente.

 

L’Istituto è fortemente impegnato in un processo di trasformazione generato da riforme legislative, che lo hanno interessato direttamente o hanno coinvolto la pubblica amministrazione, con immediati riflessi sulle funzioni giurisdizionali e di controllo.

 

Sembra imminente un disegno di legge di riordino delle magistrature amministrative, dal quale è lecito attendere significative innovazioni tra le quali, ad esempio, il nuovo Regolamento di Procedura per i giudizi dinanzi alla Corte dei conti.

 

A fronte di un indirizzo di privatizzazione, coerente con la trasformazione imposta dal processo di integrazione europea e di competizione economica, si pone un evidente problema di controlli che siano efficaci ed offrano garanzia alla collettività di una corretta ed efficiente gestione della cosa pubblica.

 

Nella considerazione che la responsabilità è l’altra faccia della funzione, il controllo sull'azione amministrativa deve essere esercitato da un soggetto terzo che, nell'interesse pubblico, assicuri l'osservanza di quel principio di legalità da cui non può prescindere una società moderna.

 

Anche in un diverso ordinamento a struttura federale, come si prefigura nella recente modifica al titolo V° della Costituzione, vi è lo spazio per mantenere alto il livello di garanzia a favore del quale depone l'impegno istituzionale ed il patrimonio di professionalità che la magistratura contabile ha posto al servizio del paese nell’arco di tutta la sua storia unitaria.

 

Sig. Presidente, a conclusione di questa relazione, Le chiedo di dichiarare aperto in nome del Popolo Italiano l’anno giudiziario 2002 della Corte dei conti del Veneto.