Labrogazione del controllo statale sugli atti della Regione e
labolizione dei CORECO segna un passaggio epocale giungendo alla realizzazione della
piena autonomia degli enti locali.
Dallo Stato ad organizzazione autarchica proprio dellesperienza
post-risorgimentale dopo lesperienza cinquantennale dello Stato delle autonomie si
perviene ad una organizzazione territoriale vicina al sistema di autogoverno.
Vengono avanzati interrogativi sulla sopravvivenza del controllo di
legittimità in ipotesi esercitato da altro organo ancorchè non contemplato in
Costituzione.
Riteniamo che le innovazioni costituzionali abbiano introdotto una vera
rivoluzione culturale in materia di controlli.
Con la riforma viene definitivamente accantonata la nozione di
controllo che si esplica nella tutela o nella vigilanza svolta da organi amministrativi.
Rimangono ampi spazi solo per il controllo-garanzia svolto da organi
neutrali o i controlli interni di natura direzionale o strategica.
Il sistema delle autonomie si emancipa compiutamente da penetranti
controlli di merito demandati ad organi amministrativi statali o regionali.
Il nuovo sistema si incardina sui due ordini di controlli:
il controllo interno, concomitante o successivo allattività
amministrativa che è funzionale alla stessa attività gestionale consentendone il
monitoraggio sulla base dei risultati delle verifiche svolte;
il controllo esterno limite e supporto di garanzia sullattività
amministrativa esercitata dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dalle Città
metropolitane e dai Comuni.
Detto controllo per la sua natura di garanzia obiettiva
nellinteresse della Comunità amministrata non può che essere esercitato dalla
Magistratura contabile che per la sua indipendenza si inquadra nella Repubblica quale
Stato-ordinamento.
Lo spazio che la Legge n. 20/1994 ha assegnato al controllo della Corte
dei Conti non viene a restringersi, ma è suscettibile di espansione essendo venuti meno i
controlli amministrativi di tipo burocratico limitativi della autonomia.
Il controllo esercitato dalla Corte dei Conti, per lo status dei suoi
magistrati che garantiscono lindipendenza e neutralità dei giudizi, il suo
contenuto che si sostanzia in una valutazione globale della gestione alla stregua della
legalità, della efficienza ed efficacia, e si conclude con un Referto agli Organi
elettivi titolari della sovranità o autonomia ai diversi livelli, non solo non può
essere compresso, ma risulta esaltato.
La Corte dei Conti emette giudizi sulla gestione che non si esauriscono
in attestati di legittimità pura ma in valutazioni globali alla stregua di parametri di
economicità ed efficienza quali elementi di legalità sostanziale sulla base delle quali
gli organi elettivi sono chiamati ad adottare le determinazioni ultime nellinteresse
della collettività amministrata.
La Legge n. 20/94 che ha introdotto il Controllo-Referto non solo non
è incompatibile con la riforma costituzionale richiamata, ma ne costituisce il
presupposto.
Labolizione dei controlli amministrativi risulta coerente al
disegno del legislatore di rafforzare le autonomie. Lestensione del
Controllo-Referto operata dalla legge ordinaria ancorché non espressamente richiamata
dalla legge costituzionale, si pone come antecedente storico e giuridico sostanziale della
definitiva riforma.
La Corte dei Conti che si configura per previsione di norma
costituzionale (Art. 100) come organo di controllo dello Stato-ordinamento che nel nuovo
lessico costituzionale assume il termine di Repubblica, viene ad estendere la sua
competenza a tutte le Comunità amministrate per lo svolgimento di un controllo che si
esaurisce in valutazioni neutre ed imparziali, preliminari alle definitive valutazioni
politiche degli organi elettivi che sono chiamati ad adottare le decisioni ultime di cui
rispondono allelettorato.
2.1. Le recenti innovazioni legislative nelle materie
soggette alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Nellanno che si è appena concluso la Magistratura contabile
ha dovuto affrontare limpegno di applicare le riforme introdotte dal legislatore in
materia pensionistica e di responsabilità.
Una significativa innovazione riguarda la modifica del processo
pensionistico introdotta con lart. 5 della Legge n. 205/2000 che detta norme sul
processo amministrativo.
La norma dispone che la Corte dei Conti in tutti i giudizi
pensionistici di primo grado "giudica in composizione monocratica, attraverso un
magistrato assegnato alla Sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in
funzione di giudice unico".
La norma risulta chiaramente finalizzata allo smaltimento
dellarretrato del contenzioso pensionistico e si pone nella linea evolutiva di
quelle che lhanno preceduta.
E appena il caso di rilevare che prima della riforma del 1994 che
ha istituito le Sezioni giurisdizionali aventi competenza promiscua in materia di
responsabilità e di pensioni civili, militari e di guerra, il giudizio su ricorsi in
materia pensionistica risultava affidato a Sezioni giurisdizionali centrali della Corte
dei Conti composte da cinque magistrati.
La mancanza di oneri processuali e la progressiva semplificazione della
procedura di proposizione del ricorso aveva portato alla progressiva condensazione di un
arretrato crescente.
La stessa regionalizzazione introdotta dalle Leggi n. 19 e 20 del 1994
non aveva finora dato risultati apprezzabili.
La situazione di grave giacenza di arretrato pensionistico era stata
denunciata dal Procuratore Generale in occasione dellinaugurazione dellAnno
Giudiziario 2000 e dal Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti che aveva promosso
uno studio per la soluzione dellannoso problema.
La nuova norma che introduce il giudice unico si pone in linea con la
riforma del processo civile che ha introdotto il giudice unico nel giudizio di primo
grado.
2.2. La nuova disciplina del giudizio.
Con lart. 6 della Legge n. 19/94 era stata prevista
lestinzione del giudizio pensionistico in caso di inerzia del ricorrente o aventi
causa per mancata riassunzione del giudizio nel termine di sei mesi dalla comunicazione.
Il comma 3° del richiamato art. 5 prevede linterruzione del
giudizio in caso di decesso del ricorrente e la conseguente estinzione in caso di mancata
riassunzione entro novanta giorni dalla comunicazione inviata agli eredi dagli Uffici
della Segreteria.
Il 2° comma prevede lapplicazione ai detti giudizi pensionistici
del rito del lavoro di cui agli artt. 420 431 C.p.c., il che comporta una spiccata
evoluzione del vecchio procedimento cartolare e documentalmente formalizzato verso una
più dinamica e partecipata formazione del convincimento del giudice.
La facoltà di rappresentanza e di assistenza legale nel nuovo rito è
divenuta meramente eventuale considerandosi ordinari sia la comparizione delle parti
alludienza, sia il libero interrogatorio delle stesse parti.
Il rito del lavoro dovrebbe conferire un incisivo impulso dialettico al
giudizio pensionistico anche in relazione di eventuali interventori, nonché al tentativo
di conciliazione che tuttavia deve ritenersi limitato agli aspetti processuali non essendo
nella disponibilità dellAmministrazione convenuta la transazione sostanziale in
ordine al diritto pensionistico di natura pubblicistica.
Allo stesso fine sollecitatorio risulta finalizzato il richiamo agli
artt. 429 430 C.p.c. laddove prevedono che dopo la scadenza di un termine breve per
il deposito di note difensive, la pronuncia del giudice, mediante lettura del solo
dispositivo, deve essere resa nella prima udienza e la relativa sentenza depositata entro
15 giorni dalla pronuncia.
Occorre richiamare linnovazione in tema di esecutività della
sentenza. Secondo la normativa contenuta nel TU. n. 1214/1934 e relativo Regolamento di
procedura nei casi cui era previsto lappello era escluso leffetto sospensivo,
rimanendo rimesso al giudice il potere di sospensione in via cautelare. Con la riforma
introdotta dai decreti-legge da ultimo convertiti in Legge n. 639/1996 veniva disposto che
il ricorso (in Appello) alle Sezioni giurisdizionali centrali sospende lesecuzione
della sentenza impugnata. La Sezione giurisdizionale su istanza del Procuratore regionale
può disporre che la sentenza divenga provvisoriamente esecutiva.
A seguito dellentrata in vigore della Legge n. 205/2000 il
sistema risulta di nuovo capovolto per cui le sentenze sono di nuovo provvisoriamente
esecutive salvo lintervento del giudice in composizione collegiale che potrà
disporre la sospensione in via cautelare per grave danno (art. 5, 1° comma).
2.3. Giudizio di ottemperanza.
Di indubbia utilità è il richiamo alla innovazione introdotta
dalla Legge in argomento sul giudizio di ottemperanza.
Sotto il vigore della normativa precedente si era ritenuto che per il
giudizio di ottemperanza delle sentenze della Corte dei Conti che riconoscessero diritti
pensionistici, non eseguite dallAmministrazione, fosse competente non già lo stesso
giudice delle pensioni secondo i principi generali e cioè la Sezione regionale o centrale
che aveva emesso la sentenza in materia di pensione civile, militare o di guerra, ma il
giudice amministrativo.
Lart. 10 della L. n. 205 ha dettato una norma chiarificatrice di
rientro nella coerenza del sistema dopo aver affermato che per le esecuzioni delle
sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il T.A.R. esercita i poteri inerenti al
giudizio di ottemperanza, afferma che la disposizione si applica anche al giudizio innanzi
alle Sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti emesse dalle Sezioni medesime e non
sospese dalle Sezioni Centrali di appello. Conseguentemente dora in avanti per il
giudizio di ottemperanza non si dovrà più adire il giudice amministrativo.
Le Sezioni centrali di appello sono competenti al giudizio di
ottemperanza limitatamente alle questioni decise con la sentenza se di natura
pregiudiziale.
Un richiamo merita labrogazione dellart. 105, 2° comma del
Regolamento di procedura avanti alla Corte dei Conti che stabiliva che quando in prima
istanza la Sezione si sia pronunciata anche sul merito le Sezioni Riunite (in appello)
possono giudicare anche di questo o rinviare al primo giudice.
2.4. - Legge 27 marzo 2001, n. 97.
Di particolare interesse per la giurisdizione della Corte dei Conti
si presenta la Legge n. 97/2001 entrata nellordinamento nellanno decorso.
2.4.1. I provvedimenti di disposizione patrimoniale rimessi
alliniziativa del P.G. presso la Corte dei Conti.
La legge ha la finalità di accrescere lefficacia preventiva
e repressiva dellazione penale in materia di reati contro la Pubblica
Amministrazione, nonché di espansione della giurisdizione e di rafforzamento dei poteri
del P.M. contabile.
Lart. 6 ha ridisegnato ed esteso lambito di applicabilità
della confisca e del sequestro preventivo dei beni collegati alle devianze dei pubblici
dipendenti.
Il 1° comma prevede che in caso di condanna per reati contro la
Pubblica Amministrazione è disposta la confisca anche nelle ipotesi di cui allart.
240 C.p.p. e cioè confisca facoltativa di natura cautelare, oltre i casi di confisca
obbligatoria. La norma introduce una nuova ipotesi di confisca obbligatoria applicabile
alle cose che costituiscono profitto dei reati di cui allart. 322, nonché alle cose
destinate a commettere reati contro la P.A.
Lo stesso art. 6 al 4° comma prevede che i beni confiscati "sono
acquisiti di diritto al patrimonio disponibile del Comune in cui si trovano".
Il sequestro preventivo di cui al comma precedente risulta, quindi,
funzionale alla confisca.
Questa ultima misura assume il carattere essenzialmente sanzionatorio,
carattere destinato ad estendersi con prevedibile restrizione dellambito di
applicabilità delle pene detentive a vantaggio di quelle patrimoniali.
Le richiamate norme vengono in risalto se correlate al 2° comma che
espressamente dispone che in caso di condanna dei delitti contro la P.A. commessi a fini
patrimoniali, la sentenza è trasmessa al Procuratore generale presso la Corte dei Conti
che procede ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato.
La norma introduce in sostanza un nuovo strumento cautelare intra
causam sul presupposto di un titolo specifico integrante il fumus boni juris discendente
dalla sentenza penale di condanna che si aggiunge agli strumenti previsti dallart.
5, comma 6 della Legge n. 19/94.
La richiamata norma innova il sistema processuale contabile perché,
prevedendo che una sentenza di condanna venga trasmessa in pendenza di giudizio di secondo
grado, obbliga il P.M. contabile a disporre gli accertamenti patrimoniali a carico del
condannato al fine di promuovere procedimenti cautelari intra causam in sede di appello.
La Legge n. 97/2001 si configura come provvedimento anticorruzione di
grande efficacia al cui fine rafforza la posizione funzionale del P.M. contabile.
Essa risulta finalizzata alla restituzione della illecita
locupletazione ed alla sanzione della condotta posta in essere in violazione delle
clausole generali di diritto pubblico, lesive dellimmagine, della legalità e del
buon andamento della P.A.
2.4.2. Rapporto tra giudizio penale e procedimento
disciplinare.
Lart. 7 della citata norma prevede che la sentenza di
condanna, pronunciata nei confronti dei soggetti di cui allart. 3 e cioè dipendenti
di amministrazioni o enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica,
"è comunicata al competente Procuratore regionale della Corte dei Conti affinché
promuova entro trenta giorni leventuale procedimento di responsabilità per danno
erariale nei confronti dei condannati".
E appena il caso di osservare che il legislatore ha inteso
introdurre accanto allart. 129 disp. att. C.p.p. una nuova norma di carattere
procedurale diretta a favorire lattivazione dei giudizi di responsabilità intesa a
conseguire il ristoro del sacrificio patrimoniale subito dalla collettività nonché
lintento dissuasivo e preventivo di deterrente che mette in risalto lelemento
anche sanzionatorio della responsabilità amministrativa.
2.4.3. Lespansione della giurisdizione contabile.
La portata innovativa della norma è da individuare nella
espansione della giurisdizione contabile di cui allart. 103 Cost. con ciò ponendo
in essere quella interpositio legislatoris tesa a dare contenuto alle nuove linee portanti
della contabilità pubblica. Si viene a realizzare un ampliamento della giurisdizione con
lespresso conferimento della potestà giurisdizionale rispetto agli enti pubblici
economici e alle società per azioni a capitale pubblico maggioritario. Il legislatore ha
preso atto, e ne ha tratto le naturali deduzioni, del cambiamento, conseguente ad
evoluzioni socio-politico-economiche, della nozione di contabilità pubblica. Oramai è
evidente che la nozione di amministrazione pubblica ha un significato più ampio di quello
reso comune fino ad un decennio addietro. Il concetto di amministrazione si incentra sui
nuovi canoni di riferimento dellefficacia, dellefficienza e del risultato. Il
momento evolutivo della nozione di pubblica amministrazione è caratterizzato dalle
variazioni che si richiamano: