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Relazione del Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale del Piemonte, Mario Pischedda
§1
La riforma costituzionale
§2
Effetti della riforma costituzionale sull’attività della Corte dei conti
§2.1
Il controllo
§2.1.1
Il controllo di legittimità
§2.1.2
Il controllo sulla gestione della finanza pubblica
§2.2
La giurisdizione
§2.2.1
La responsabilità amministrativa
§2.2.2
Il giudizio di conto
§3
La situazione della giurisdizione contabile
§4
Le novità del 2001
§4.1
Le novità legislative
§4.2
Le novità giurisprudenziali
§5
L’attività degli uffici
§5.1
Premessa
§5.2
Attività della procura
§5.3
Attività della sezione giurisdizionale
§6
Conclusioni
§1 La riforma costituzionaleIl 2001 sarà sicuramente un anno da ricordare! I luttuosi fatti di New York che, da quel fatidico 11 settembre, hanno sconvolto il mondo ed il tributo di sangue che l’umanità intera sta pagando per liberarsi dal terrorismo dovrebbero far riflettere tutti quanti sull’importanza dei principi di libertà e democrazia che costituiscono i valori portanti di qualsiasi società civile. Questo tragico evento, da solo sufficiente per scrivere negli annali della storia l’anno appena trascorso, ha messo in secondo piano un altro avvenimento, per fortuna positivo: il congedo per i paesi di eurolandia dalle rispettive valute nazionali. L’effettiva circolazione della moneta unica farà progredire il cammino dei popoli europei verso la costruzione di una casa comune, che ha nella libertà e nella democrazia la propria struttura portante. Libertà e democrazia. Si tratta di valori che devono trovare applicazione concreta in ogni settore dell’attività umana anche, se non soprattutto, nei rapporti tra pubblici poteri e cittadini. La democrazia presuppone, infatti, un apparato istituzionale al servizio della società e dalla stessa controllabile. Qualsiasi riforma si prefigga lo scopo di avvicinare il livello di governo ai cittadini va, pertanto, positivamente considerata perché, aumentando il controllo sui governanti, rafforza il consenso e, quindi, garantisce libertà e democrazia. In questa direzione si è posta la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n 3, entrata in vigore l’otto novembre, che ha modificato il titolo quinto della nostra carta costituzionale. La legge, che giova ricordare è stata approvata per ben due volte dalla Camera e dal Senato ed è l’unica, tra le leggi costituzionali sin qui emanate, ad essere stata confermata dal corpo elettorale con un referendum, non può che ricevere pieno consenso, soprattutto perché, valorizzando comuni, province e città metropolitane, che insieme allo stato ed alle regioni concorrono a formare la Repubblica, aumenta il livello di democrazia del nostro paese, rendendo effettivo il controllo dei cittadini sui loro amministratori. La polemica tra i due opposti schieramenti politici sul significato del termine federalismo e i tragici eventi mondiali, hanno in parte offuscato l’importanza dei cambiamenti introdotti, la cui rilevanza, invece, può a ragione definirsi storica. Il costituente ha rovesciato il criterio di ripartizione della potestà legislativa tra stato e regioni. Mentre il sistema previgente indicava solo le materie attribuite alla potestà legislativa regionale, riservando implicitamente quelle non elencate alla competenza statale, il nuovo testo dell’articolo 117 affida espressamente alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Tale capovolgimento, che costituisce un’indubbia caratterizzazione in senso federale della Repubblica, determinerà mutamenti non di poco conto, essendo indubbio che, con l’esercizio della potestà legislativa regionale, settori fondamentali dell’ordinamento giuridico, sin ad ora regolati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, potranno essere disciplinati in maniera diversa da regione a regione. Essendo questo l’aspetto più appariscente della riforma, l’attenzione della maggioranza degli studiosi e dell’opinione pubblica si è concentrata su di esso, tralasciandone altri in egual misura rilevanti. Valga per tutti la previsione contenuta nell’articolo 11 della legge, in base alla quale, sino a quando non si provvederà alla revisione del Titolo primo della parte seconda della costituzione, i regolamenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentati delle regioni, delle province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. La norma prevede, inoltre, che la commissione così integrata esprima un parere, superabile soltanto con la maggioranza assoluta dei componenti dell’assemblea, per l’approvazione di leggi, riguardanti le materie previste dagli articoli 119 e 117 terzo comma. In tal modo i rappresentati delle autonomie sono entrati a pieno titolo non solo nel Parlamento della Repubblica, ma addirittura nel procedimento per la formazione delle leggi statali, creando quella che alcuni studiosi hanno definito un’anticipazione della Camera delle autonomie. Un secondo aspetto profondamente innovativo, anch’esso trascurato nei primi commenti, è la possibilità, prevista dall’ultimo comma dell’articolo 116, di attribuire ad alcune regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie di legislazione concorrente ed in alcune, espressamente indicate, riservate alla competenza dello stato, quale ad esempio l’organizzazione della giustizia di pace. In disparte le valutazioni sulle materie individuate, si osserva che con questa norma è stato introdotto il così detto regionalismo differenziato. Qualche perplessità suscita, tuttavia, la possibilità che modifiche alla costituzione possano essere introdotte con legge ordinaria, anche se approvata a maggioranza assoluta e sulla base di un’intesa tra lo stato e la regione interessata. La violazione del principio di rigidità costituzionale, sancito dell'articolo 138 e che rappresenta la garanzia massima contemplata dalla stessa costituzione per la sua modifica, è evidente. Il discorso potrebbe continuare a lungo, ma la complessità dell’argomento, m’induce ad esaminare soltanto, e peraltro in maniera sommaria, gli effetti più rilevanti della riforma costituzionale sull’attività della corte dei conti, non senza aver prima ricordato che il Senato ha avviato, tramite la commissione affari costituzionali, un’indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento della revisione del titolo V della parte seconda della costituzione. §2 Effetti della riforma costituzionale sull’attività della Corte dei conti§2.1 Il controllo§2.1.1 Il controllo di legittimitàLa legge di riforma abroga espressamente le disposizioni costituzionali che prevedevano il controllo di legittimità sugli atti delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti locali. La circostanza che il nuovo testo del titolo V non contenga alcuna disposizione sostitutiva ha fatto sorgere dubbi interpretativi. Secondo alcuni commentatori, infatti, sarebbe venuta meno solo la copertura costituzionale dei controlli la cui introduzione, pertanto, sarebbe lasciata alla discrezionalità del legislatore ordinario. La tesi, pur teoricamente ammissibile, essendo fondata sul basilare principio secondo cui ciò che non è vietato è permesso, non può essere condivisa, atteso che dall’esame dei lavori preparatori si evince con chiarezza che la volontà del legislatore costituzionale era rivolta all'abolizione dei controlli preventivi di legittimità nei confronti dei soggetti di cui è disciplinata l'autonomia. Non è possibile, pertanto, reintrodurre con legge ordinaria quello che il costituente ha soppresso, ed in tal senso si sono già orientate alcune regioni che, prendendo atto dell’avvenuta abrogazione delle norme costituzionali, hanno formalmente espunto dal loro ordinamento le disposizioni che prevedevano questi controlli. Qualunque sia l’interpretazione corretta della novella costituzionale, preme, in questa sede, svolgere due considerazioni. La prima è che l’abolizione dei controlli di legittimità, senza il contemporaneo potenziamento di altri istituti, corre il rischio di arrestare il processo di democratizzazione e modernizzazione della pubblica amministrazione che sta alla base del disegno riformatore di questi ultimi anni, culminato con la riforma costituzionale. Si tratta di una questione delicata ed importante sulla quale occorre essere chiari: il rischio non è dato dall’abolizione dei controlli preventivi di legittimità ma dal mancato e contemporaneo potenziamento dei rimedi sostitutivi per assicurare il rispetto della legalità. Il principio del necessario controllo di tutta l’attività dei pubblici poteri è il cardine fondamentale dello Stato di diritto e della democrazia, e costituisce un diritto inviolabile del cittadino. Se delle regole sono legittimamente emanate, esse vanno rispettate da chiunque: negli ordinamenti democratici, nessuno è esentato dall’osservanza della legge, neanche la pubblica amministrazione. Lo stesso legislatore, rappresentante del popolo sovrano, è sottoposto a controlli di legittimità: uno preventivo da parte del Presidente della Repubblica che promulga le leggi, ed uno successivo, da parte della corte costituzionale che ne verifica la conformità alla costituzione. Da ciò consegue che, una volta aboliti i controlli di legittimità sugli atti, occorre assicurarsi che vi siano degli efficaci strumenti sostitutivi, che svolgano l’identica funzione di assicurare il rispetto delle regole. È stato detto che tale compito è assicurato dal controllo giurisdizionale ma, in disparte i problemi pratici collegati allo stato della giustizia, non va dimenticato che il controllo giudiziario è per sua natura limitato e formale. È limitato perché la giurisdizione, sia essa quella civile o amministrativa, è nata per assicurare la tutela del singolo che deve avere un interesse concreto ed attuale. E’ formale perché è compito del giudice applicare la legge e non tutelare l’interesse della collettività nei confronti della pubblica amministrazione. L’intervento dell’amministrazione nel campo sociale ed in quello dell’economia, infatti, ha come conseguenza l’emanazione di provvedimenti che investono gli interessi della comunità nella sua globalità e la cui tutela non può essere lasciata ad eventuali, isolate ed interessate iniziative processuali dei cittadini, singoli o associati. Si pensi ad esempio all’ambiente o alla stessa finanza pubblica ed in genere a tutti quegli interessi che la dottrina ha definito diffusi: il rispetto delle regole dettate per la tutela di questi valori deve essere assicurato, in maniera diversa e più appropriata, del semplice ricorso giurisdizionale. Si vuol dire in altre parole che assoggettando la pubblica amministrazione soltanto al controllo giurisdizionale, si corre un duplice rischio: da un lato si fa rientrare dal portone quel controllo formale che si è gettato dalla finestra e che, se esercitato impropriamente nei confronti di alcuni provvedimenti, può mettere fuori mercato la stessa amministrazione e, di conseguenza, l'intero paese. Dall’altro lato si priva di qualsiasi controllo, proprio il settore dove l’intervento dell’amministrazione incide maggiormente sugli interessi indifferenziati della collettività. Lo stesso presidente della conferenza dei presidenti dei consigli e delle assemblee regionali, nel corso dell’audizione innanzi la commissione affari costituzionale del Senato ha affermato che occorre un ripensamento, giacché “il forte ruolo di cui sono investiti gli esecutivi ha portato in alcuni casi a forzature e anche all'adozione di atti palesemente illegittimi, rispetto ai quali il rimedio del ricorso giurisdizionale si rivela estremamente oneroso, lungo e di fatto inefficace”. A queste chiare parole va aggiunto che la mancanza di controlli determina il pericolo che vengano violati i diritti delle minoranze, e può causare una maggiore invadenza del giudice penale. E’auspicabile, pertanto, una maggiore ponderazione tra le giuste esigenze di autonomia dell’amministrazione pubblica e la necessità di garantire il rispetto delle regole in caso di loro violazione, trovando un sistema che, senza reintrodurre il vecchio e formalistico controllo di legittimità, consenta di accertare l’eventuale violazione delle regole e di ripristinare la legalità, rimuovendo, se necessario, gli effetti del comportamento illecito. Diverse sono le strade percorribili, ma è importante che i rimedi individuati formino sistema, cioè che siano non ripetitivi, differenziati ed omogenei, essendo tutti volti a garantire ed assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione. La seconda riflessione consiste nell’evidenziare lo squilibrio eccessivo che si è venuto a creare tra l’assenza totale di controlli di legittimità sugli atti delle autonomie e la previsione costituzionale di un controllo preventivo di legittimità sugli atti dello Stato e del Governo che, com’è noto, l’articolo 100 affida alla Corte dei conti. Tale squilibrio appare ingiustificato, anche in considerazione dell’equiparazione tra Stato ed autonomie, contenuta nel primo comma dell’articolo 114 costituzione nel testo riformato. Un nuovo intervento del Costituente appare, pertanto,
prevedibile per armonizzare, in un senso o nell’altro, i due sistemi. Vero
è che il legislatore costituzionale potrà anche mantenere quest’irragionevole
squilibrio, ma tutto induce a ritenere che difficilmente il controllo
preventivo esercitato dalla Corte dei conti sopravvivrà alla stagione delle
riforme costituzionali. Ciò spiega perché la soppressione del controllo di
legittimità sugli atti delle autonomie, pur non riguardando direttamente l’analoga
funzione svolta dalla Corte dei conti, interessa, almeno in prospettiva, la
magistratura contabile. §2.1.2 Il controllo sulla gestione della finanza pubblicaLa riforma del 1994, com’è noto, ha attribuito alla magistratura contabile il controllo successivo sulle gestioni di tutte le amministrazioni pubbliche, ivi comprese le autonomie. Questo nuovo controllo, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 29 del 1995, non è previsto dalla costituzione, ed ha il suo fondamento nel disegno costituzionale della pubblica amministrazione e non sugli articoli 100, 125 e 130, (questi ultimi come detto abrogati). Si pone, pertanto, il delicato problema di verificare la compatibilità del controllo sulla gestione con il mutato assetto della Repubblica, introdotto dalla riforma. La mancata copertura costituzionale di questo controllo, la sua intestazione alla magistratura contabile e la nuova individuazione della competenza legislativa regionale, rendono la questione particolarmente complessa. Occorre evidenziare con estrema chiarezza, perché non ci siano equivoci di sorta, che la previsione costituzionale di un controllo sulla corretta gestione del pubblico denaro e sugli equilibri della finanza pubblica, si pone come una necessità inderogabile. Il nuovo assetto costituzionale, infatti, aumentando l’autonomia finanziaria di regioni, comuni, province e città metropolitane, richiede un maggiore controllo della finanza al fine di garantire sia l'equilibrio economico-finanziario dell’intero comparto pubblico, sia la corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell’economicità. In quest’ottica va letto il nuovo articolo 119 che fissa rigidi vincoli di bilancio. La norma dispone che le entrate proprie ed il fondo perequativo debbono finanziare integralmente le funzioni attribuite alle amministrazioni locali, e consente il ricorso all’indebitamento solo per finanziare spese d’investimento, con esclusione di qualsiasi garanzia dello stato sui prestiti contratti. Sul versante delle entrate è prevista l’istituzione di tributi propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, materia che l’articolo 117 attribuisce alla legislazione concorrente. Si tratta di disposizioni che richiedono successivi interventi del legislatore ordinario, ma la cui osservanza deve essere garantita mediante un articolato sistema di controllo, se necessario anche sanzionatorio, per evitare che la loro violazione consenta a qualche ente una gestione irresponsabile della propria finanza, scaricandone sulla collettività nazionale il relativo costo e minando il mantenimento delle condizioni di stabilità finanziaria. Il governatore della Banca d’Italia, nella sua audizione innanzi alla commissione affari costituzionali, ha osservato che “non può consentirsi che l’autonomia impositiva determini un’eccessiva frammentazione del sistema tributario o dia origine a pericolose forme di concorrenza fiscale, trasformandosi in un ostacolo allo sviluppo economico del Paese”. Analogamente va garantito il rispetto dei vincoli di bilancio che l’appartenenza alla comunità europea c’impone. Giova ricordare al riguardo anche le parole pronunziate nella cerimonia dello scorso anno dal Presidente Ghigo: “In un sistema federale, in cui necessariamente anche il prelievo fiscale è, almeno in parte, regolato in periferia e in cui valgono i principi di solidarietà, quanto avviene in periferia circa la regolarità di bilancio, la congruità del prelievo fiscale, l’efficienza della spesa, il raggiungimento dei livelli minimi di prestazione per i diritti sociali, sono tipici problemi che interessano tanto lo Stato centrale, quanto le Regioni. Proprio per questo motivo sarà importante riscoprire e rivalutare il rapporto tra Corte dei conti e Parlamento”. Purtroppo le ipotesi di studio sin qui avanzate inducono a credere che non sia stata pienamente compresa l’importanza fondamentale ed imprescindibile del controllo sulla finanza pubblica. L’attenzione sembra concentrata sul problema della nomina, prevedendosi l’istituzione di organi di controllo distinti in ogni regione (c.d. Corti dei conti regionali) oppure l’integrazione delle sezioni di controllo attualmente esistenti con soggetti designati dalle regioni interessate. Si tratta di questioni sicuramente importanti, ma non fondamentali: il problema non è se le regioni debbono nominarsi i loro controllori (analoga rivendicazione, peraltro, potrebbero avanzare i comuni, le province e le città metropolitane, che concorrono anch’essi a formare la Repubblica); non importa chi deve nominare i controllori, ma chi e con quali garanzie deve esercitare il controllo sulla finanza pubblica. Questo controllo, irrinunciabile per qualsiasi democrazia, deve essere svolto da un organo terzo, che agisca cioè nell’interesse della Repubblica e non dello stato o delle regioni o degli altri enti di autonomia, e ai suoi componenti va garantita l’indipendenza necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni. Torna alla mente l’endiadi terzo ed imparziale che è stata di recente introdotta nella nostra costituzione per esprimere il ruolo di chi, in altri settori, ha il compito di far rispettare le regole stabilite dal legislatore. È auspicabile, pertanto, che riecheggi, nelle orecchie del costituente la storica affermazione del conte di Cavour sulla “assoluta necessità di concentrare il controllo, preventivo e consuntivo, in un magistrato inamovibile”. In altre parole è necessario che nel nuovo assetto costituzionale della Repubblica italiana sia prevista una magistratura contabile. §2.2 La giurisdizione§2.2.1 La responsabilità amministrativaAd una prima sommaria lettura, può sembrare che le modifiche apportate al titolo quinto della costituzione non abbiano alcun riflesso sulla funzione giurisdizionale della Corte dei conti, che trova il suo fondamento nell’articolo 103. In realtà non è così. In primo luogo si osserva che, come affermato dalla consolidata giurisprudenza della corte costituzionale, e per ultimo dalla recentissima sentenza 340 del 24 ottobre 2001, la disciplina della responsabilità amministrativa, rientra nell’ordinamento degli uffici, in considerazione sia dell’ampiezza sul piano costituzionale della materia, quale risulta dall’articolo 97 della costituzione, sia della diretta connessione esistente tra responsabilità amministrativa e determinazione delle sfere di competenza e delle attribuzioni degli uffici, e dei relativi funzionari. L’ordinamento degli uffici, che prima rientrava tra le materie di legislazione concorrente, con il conseguente limite dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, adesso rientra tra quelle di competenza esclusiva del legislatore regionale. Ciò comporta la possibilità che le singole regioni possano legiferare sul regime sostanziale della responsabilità amministrativa, con l’unico limite del rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. In concreto il legislatore regionale, nell’esercizio di tale potestà, potrà adattare la responsabilità alla propria realtà, senza, però annullare o vanificare la giurisdizione della Corte. Si tratta di una funzione legislativa molto delicata, perché consente di intervenire su aspetti fondamentali della responsabilità, quali ad esempio l’elemento psicologico, la prescrizione o la stessa individuazione del danno. Ritengo che per il momento nella nostra regione non siano necessari interventi legislativi, perché la riforma di questi ultimi anni, anche se deve ancora consolidarsi, ha dato sinora risultati positivi. Vi sono indubbiamente alcune disfunzioni, si pensi alla rilevante entità di danni che rimangono a carico della finanza pubblica, ma non è ancora possibile distinguere quante sono da addebitare alla legge e quante all’interprete, sussistendo oscillazioni giurisprudenziali, non solo tra sezioni regionali ma anche tra quelle centrali. La diversificazione su base regionale della disciplina sostanziale dovrebbe avere, invece, ripercussioni sull’organizzazione della giurisdizione contabile. Andrebbe valutata, a mio parere, la creazione di sezioni regionali d’appello, com’è stato già fatto per la Sicilia, e la previsione di un giudizio di terzo grado, limitato alla sola legittimità. §2.2.2 Il giudizio di contoL’evidente importanza dell’ampliata competenza legislativa regionale non costituisce il riflesso più importante della riforma costituzionale sulla nostra giurisdizione: esso è dato, invece, dalla rivalutazione del giudizio di conto, conseguente all’abolizione dei controlli di legittimità sui principali atti contabili. Questi ultimi sono dei provvedimenti particolari, nei quali un’eventuale irregolarità può avere effetti sconvolgenti, alterando l’impostazione del bilancio e la stessa politica finanziaria dell’ente. Ponendosi in un sistema di generalizzato controllo sulla gestione, eseguito per assicurare una maggiore efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, la verifica sulla regolarità degli atti contabili, e quindi sulla gestione di coloro che hanno maneggio di denaro o beni pubblici, costituisce il necessario completamento del sistema. Tale accertamento avviene con il giudizio di conto che, assieme a quello di responsabilità per danno, costituisce la materia attribuita alla giurisdizione della Corte dei conti. La giurisprudenza costituzionale ha affermato, per ultimo con la sentenza 292 del 25 luglio 2001, che il giudizio di conto si configura essenzialmente come una procedura giudiziale, a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico, e dunque ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici, è in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e pertanto non risulta gravato da obbligazioni di restituzione (in ciò consiste la pronuncia di discarico). Non ignoriamo che molti sono contrari a tale giudizio, definito un venerando avanzo di antiche procedure inquisitorie, e qualcuno ne auspica addirittura l’abrogazione. Anche su questo punto bisogna essere chiari: un conto è l’inadeguatezza della disciplina legislativa alla mutata realtà, che pure in questa sede è stata più volte denunziata, altro è mettere in dubbio un principio fondamentale di qualsiasi ordinamento democratico. A quanti ritengono superato il giudizio di conto ci sia consentito ricordare, ancora una volta, le parole pronunziate dal Presidente Staderini nel suo discorso d’insediamento: “Questo antico strumento di controllo contabile è inadeguato rispetto alle esigenze di funzionalità di un moderno Stato che sta sperimentando forme articolate di autonomismo e di federalismo, e che aspira a raggiungere traguardi sempre più elevati di efficienza ed economicità. Impregiudicata la regola di civiltà giuridica secondo cui ogni soggetto che abbia maneggio di denaro o di valori di pertinenza pubblica deve presentare il conto della gestione, per consentire all’amministrazione (e, quindi, alla collettività) una tempestiva e costante verifica sulla legalità dell’operato gestorio, appare, peraltro opportuno un ponderato ripensamento sulla vigente disciplina del giudizio di conto, attraverso un approccio organico ed attento a tutte le implicazioni anche di ordine costituzionale”. Nella relazione dello scorso anno era stata evidenziata la necessità di un intervento del legislatore per la disciplina del giudizio di conto, la cui procedura, essendo di tipo puramente inquisitorio, contrasta con il principio costituzionale del giusto processo. Si era anche auspicata una riforma coerente con il nuovo sistema, rivedendo il principio dell’obbligatorietà e della necessarietà del giudizio. Nulla è stato fatto, lasciando nel sistema dei controlli sulla finanza pubblica una crepa, che la riforma costituzionale ha allargato rendendola una vera e propria falla. §3 La situazione della giurisdizione contabileIn disparte gli effetti della riforma costituzionale, un intervento del legislatore statale sulla giurisdizione contabile è necessario anche per quanto riguarda la responsabilità amministrativa ed il suo processo. Rispetto allo scorso anno la situazione è rimasta immutata, sicché, per evitare una tediosa ripetizione, faccio riferimento, a quanto allora detto sui problemi che sono in attesa di soluzione. Per la verità, secondo alcuni, l’articolo sette della legge 27 marzo 2001 n 97 conterrebbe una prima timida apertura verso un ampliamento della giurisdizione contabile. La disposizione prevede che la sentenza irrevocabile di condanna, per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione commessi dai soggetti indicati nell’articolo 3 - che sono i dipendenti di amministrazioni o enti pubblici, ovvero enti a prevalente partecipazione pubblica -, sia comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti. L’organo requirente, entro trenta giorni dalla comunicazione, dovrà avviare l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Si sostiene che, con la novella in esame, il legislatore ha voluto ampliare l’ambito soggettivo della giurisdizione contabile, ponendo in essere l’interpositio legislatoris richiesta dalla giurisprudenza costituzionale e della corte di cassazione. Secondo altri, invece, il riferimento all’articolo 3 dovrebbe intendersi limitato ai soli enti nei confronti dei quali sussiste la giurisdizione, non essendo riscontrabile nei lavori preparatori nessuna volontà di ampliare la competenza della magistratura contabile. A prescindere dalla validità delle ipotesi interpretative, va rilevato come in tema di giurisdizione siano auspicabili interventi legislativi chiari che non diano luogo a dubbi, poiché le incertezze nell’individuazione del giudice competente si traducono, di fatto, in inutili lungaggini sui tempi del processo. Va riaffermata, pertanto, la necessità di un intervento del legislatore statale per ampliare la giurisdizione, sostituendo il criterio formale della soggezione alle regole della contabilità pubblica, con quello sostanziale, più aderente alla mutata realtà dell’amministrazione, dell’effettiva gestione di denaro pubblico. Per quanto riguarda il concorso tra la giurisdizione contabile e quella civile, si era segnalato il rischio per il pubblico dipendente di essere giudicato per gli stessi fatti due volte da giudici diversi e con regole differenti, e precisamente secondo le norme della responsabilità amministrativa se agisce il pubblico ministero contabile, o sulla base delle più severe disposizioni che disciplinano la responsabilità civile qualora ad agire sia l’amministrazione. In un caso il rischio si è trasformato in preoccupante realtà. Una recente pronunzia della corte d’appello di Torino, infatti, ha annullato la sentenza del tribunale che dichiarava il proprio difetto di giurisdizione sull’azione intentata da un’amministrazione contro un dipendente. Ciò costringerà il tribunale a pronunziarsi sugli identici fatti per i quali lo stesso dipendente è stato già giudicato in primo grado da questa sezione giurisdizionale. Tale situazione paradossale, che non risponde ad alcun principio di civiltà, è purtroppo destinata a ripetersi, se non si afferma l’esclusività della giurisdizione contabile, consentendo anche all’amministrazione di partecipare attivamente al giudizio di responsabilità. Procedimenti alternativi, disciplina dell’attività istruttoria ed esecuzione delle sentenze sono le altre urgenze evidenziate anche lo scorso anno sulle quali non vi è nulla da aggiungere. L’ufficio ha continuato il monitoraggio sull’esecuzione delle sentenze ed i dati statistici evidenziano una percentuale di recupero superiore a quella dello scorso anno, ma ancora, a mio parere, troppo bassa. Per quanto riguarda la necessità di un controllo giudiziale sulle archiviazioni nei casi in cui il pubblico ministero ha valutato i comportamenti non gravemente colposi, i dati statistici allegati evidenziano che sono state disposte archiviazioni per un importo di oltre quattro milioni di euro. §4 Le novità del 2001§4.1 Le novità legislativeNel 2001 vi sono stati due interventi del legislatore riguardanti la giurisdizione contabile: mi riferisco in particolare alla legge 24 marzo 2001 n 89, dettante norme per un’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e meglio nota come legge Pinto, ed alla legge 27 marzo 2001 n 97, cui si è fatto cenno sopra per l’asserito ampliamento della giurisdizione che avrebbe disposto. Completando l’esame di questo testo legislativo va evidenziato il termine irrisorio di trenta giorni concesso dall’articolo sette, per promuovere l’eventuale procedimento di responsabilità. È semplicemente impossibile, soprattutto per i casi più complessi che non di rado danno luogo a sentenze lunghe centinaia di pagine, ipotizzare che in trenta giorni un magistrato svolga l’attività istruttoria necessaria per accertare e quantificare il pregiudizio erariale. Ancora più illogica appare la disposizione, contenuta nell’articolo sei, secondo comma, della legge in esame, secondo la quale “nel caso di condanna per delitti di cui al capo primo del titolo secondo del libro secondo del codice penale commessi a fini patrimoniali, la sentenza è trasmessa al Procuratore Generale della Corte dei conti, che procede ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato”. La disposizione, infatti, va collegata con il successivo articolo sette che fa espressamente riferimento al procuratore regionale come titolare dell’azione di responsabilità conseguente ad una sentenza irrevocabile di condanna. Da ciò consegue la mancanza di qualsiasi finalità per questi accertamenti patrimoniali, agganciati ad una sentenza di condanna, che può non essere irrevocabile. Se a ciò si aggiunge la problematica individuazione dei poteri necessari per eseguire tali accertamenti, traspare un’intrinseca ed insanabile irragionevolezza della disposizione, che ne rende difficoltosa l’interpretazione. Analoghi problemi interpretativi, che fanno correre il rischio di una sua impossibile applicazione, presenta l’articolo 5 della cd legge Pinto, del quale va apprezzato il lodevole intendimento di riaffermare il principio generale di responsabilità amministrativa, al quale nessun dipendente pubblico può essere sottratto. La norma prevede la trasmissione al Procuratore Generale della Corte dei conti, ai fini dell’eventuale avvio del procedimento di responsabilità, del decreto con il quale la corte d’appello accoglie la domanda di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo. Una prima osservazione riguarda il destinatario della disposizione, individuato, ancora una volta, nel procuratore generale: il legislatore sembra ignorare sistematicamente l’assetto organizzativo della giurisdizione contabile che, sin dal 1994, prevede i procuratori regionali quali unici titolari dell’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa. Una seconda questione riguarda il rapporto della norma con la legge 13 aprile 1988 n 117, che prevede come fonte di responsabilità la denegata o ritardata giustizia. In pratica, il cittadino che si ritiene danneggiato dalla lunga durata del processo, può scegliere tra due strade: citare personalmente il giudice alla cui inerzia ritiene addebitabile il ritardo, per denegata o ritardata giustizia, ai sensi della legge 117 del 1988, oppure chiedere l’equa riparazione ai sensi della legge Pinto. A queste due strade sono correlati due differenti regimi per l’esercizio dell’azione di rivalsa. Nel primo caso è prevista la giurisdizione ordinaria, attivata dall’amministrazione entro un termine di decadenza annuale. Nell’ipotesi della legge Pinto, invece, è prevista la responsabilità amministrativa, attribuita alla giurisdizione contabile, con la titolarità dell’azione in capo ad un pubblico ministero. Una terza questione riguarda l’attualità del danno al momento della comunicazione: il decreto della Corte d’appello, infatti, pur essendo immediatamente esecutivo, è ricorribile per cassazione ed il giudice di legittimità potrebbe annullarlo, vanificando tutta l’attività svolta medio tempore. Vi sono altri aspetti, altrettanto e forse più problematici, ma credo che quanto detto sia sufficiente per giustificare fondate perplessità sulla concreta applicazione della norma. Sarebbero ancora da esaminare numerose leggi, ma la proroga intervenuta all’ultimo momento sull’entrata in vigore dei testi unici in materia di espropriazioni per pubblica utilità e di edilizia, mi offre il pretesto, giustificato anche da ragioni di spazio e di tempo, per ometterne l’esame. Desidero, soltanto, richiamare l’attenzione sul decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 10 aprile 2001, che contiene il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il provvedimento esplicita in modo chiaro i punti essenziali ai quali i dipendenti pubblici devono attenersi nello svolgimento delle funzioni e dei compiti loro assegnati. È vero che il decreto si riferisce ad alcune categorie di dipendenti pubblici, ma nessuno può dubitare che i principi di comportamento descritti devono essere osservati da tutti, amministratori compresi. Particolare attenzione meritano, gli articoli 3 e seguenti che prevedono, tra l'altro, il divieto di accettare doni o altre utilità, la mancanza di trasparenza negli interessi finanziari e nella stipulazione dei contratti, il divieto di partecipare ad attività o decisioni amministrative in cui siano coinvolti interessi propri o di svolgere attività, rientranti nei compiti d'ufficio, dietro compenso o altra utilità da parte di soggetti diversi dall'amministrazione. Va anche citato, il decreto legge 18 maggio 2001, n. 179 contenente disposizioni per la giustizia amministrativa, non convertito in legge per mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza. L’articolo tre del provvedimento d’urgenza conteneva norme relative alla corte dei conti, ed in particolare l’aumento della dotazione organica del personale di magistratura di trenta unità e la possibilità di far partecipare al concorso per l’assunzione non solo i dipendenti statali ma quelli di tutte le amministrazioni pubbliche indicate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il decreto non è stato convertito, e ad oggi il sostitutivo disegno di legge non è stato approvato dal Consiglio dei Ministri; per quanto è dato sapere, l’articolo 31 dello schema del disegno di legge, in fase di redazione, si limita a prevedere per la Corte dei conti soltanto un’autorizzazione al Consiglio di presidenza a disporre trasferimenti d’ufficio di durata biennale, per assicurare la piena funzionalità degli uffici regionali. Ogni commento è superfluo. Ricordo soltanto che analoga disposizione, mai attuata, era stata già emanata nel 1994 all’indomani della riforma: non si comprende per quale motivo, sei anni dopo, lo stesso strumento dovrebbe essere idoneo a risolvere i problemi delle sezioni regionali. §4.2 Le novità giurisprudenzialiTra le pronunce giurisprudenziali del 2001 va segnalata, innanzi tutto, la sentenza della corte costituzionale n 340 alla quale si è già fatto riferimento per l’affermazione relativa alla competenza legislativa regionale sul regime sostanziale della responsabilità amministrativa. La sentenza, emessa quando non era ancora entrata in vigore la riforma costituzionale, fissa alcuni principi che è opportuno ricordare. In primo luogo è stata riconosciuto non conforme a costituzione l’art. 2, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano, che conteneva una tipizzazione dei casi di colpa grave. La corte ha ritenuto che non fosse conforme ai principi dell’ordinamento, attenuare ulteriormente, in via generale, le ipotesi di colpa grave, riducendo la portata della responsabilità amministrativa, senza alcun riferimento al contenuto delle funzioni dei dipendenti ed alle attribuzioni degli uffici. È stato dichiarato illegittimo, inoltre, l’articolo 4 comma 1 della stessa legge provinciale che limitava il risarcimento dei danni arrecati dal pubblico dipendente, rapportandolo al compenso o allo stipendio anziché al danno effettivamente cagionato. La disposizione prevedeva, in caso di condanna, la corresponsione di una somma, “non superiore alla metà di un'annualità del compenso o stipendio complessivo al netto delle trattenute previste per legge, percepito al tempo in cui l'azione di responsabilità è proposta”. Il giudice delle leggi ha ritenuto assolutamente irragionevole ed in contrasto con i principi dell’ordinamento giuridico, la riduzione, predeterminata ed automatica, sotto il profilo quantitativo patrimoniale, della responsabilità amministrativa. Tale riduzione, infatti, non prevede alcuna valutazione sul comportamento complessivo e sulle funzioni effettivamente svolte che, invece, è rimessa al potere riduttivo affidato al giudice contabile. Altrettanto importante è la sentenza n 292 del 25 luglio 2001 in materia di giudizio di conto, anch’essa ricordata per le considerazioni di carattere generale che contiene. Il giudice delle leggi, risolvendo un conflitto di attribuzione, ha affermato che spetta alla competente sezione giurisdizionale della Corte, fissare all'agente contabile del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige e a quello del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, il termine per la presentazione dei conti, necessari per instaurare i relativi giudizi. Ha anche precisato che l'obbligo di resa del conto e le eventuali responsabilità connesse, concernendo semplici operazioni finanziarie e contabili, non si sostanziano nell'espressione di voti e di opinioni, e quindi, anche se facessero capo a componenti del Consiglio, non ricadrebbero nell'ambito della prerogativa dell’insindacabilità. La circostanza che nei giudizi di conto possano innestarsi, ovvero dalle risultanze di essi prendere spunto, eventuali giudizi di responsabilità amministrativa, ha precisato il giudice delle leggi, è evenienza ulteriore ed eventuale. Solo nel momento in cui dovessero attivarsi tali responsabilità in sede giudiziale, si porrebbe il problema di distinguere tra atti che, per essere frutto di voti ed opinioni espresse dai componenti del Consiglio nell'esercizio delle loro funzioni, possano risultare coperti dall’insindacabilità, ed atti (od omissioni) estranei a tale prerogativa. Particolare rilievo assumono anche due sentenze della corte di cassazione: la 123 del 13 gennaio 2001 e la 12367 del 9 ottobre. Con la prima sentenza le sezioni unite della Suprema Corte hanno affermato che le novelle del 1994 e del 1996 hanno delineato la responsabilità affidata alla giurisdizione contabile in maniera sui generis, attribuendole elementi oggettivi di peculiarità, i cui prodromi sono rinvenibili in alcune rilevanti sentenze della Corte costituzionale. Osserva il giudice della giurisdizione che la concorrente duplicità di elementi risarcitori ed afflittivi contrassegna perfino la nascita della giurisdizione contabile, avendo il Cavour, nel lontano 1852, innanzi al Parlamento subalpino, parlato di castigo in denaro da determinarsi dalla Camera dei conti. La riaffermata natura speciale della responsabilità amministrativa, adesso riconosciuta anche dalla Cassazione, dovrebbe far riflettere quanti vogliono l’abolizione della giurisdizione contabile. La seconda pronunzia riguarda il giudizio di conto. Riaffermando una consolidata giurisprudenza, le sezioni unite hanno affermato che la qualità di agente contabile è assolutamente indipendente dal titolo giuridico in forza del quale il soggetto, privato o pubblico, ha maneggio del pubblico denaro. Essenziale è invece che vi sia una relazione tra l’ente e tale soggetto, a seguito della quale la percezione del denaro avvenga in funzione della sua pertinenza all’amministrazione, essendo ciò in perfetta armonia con l’articolo 103 della costituzione. La decisione si allinea con la tendenza prevalente che è orientata verso una definizione sostanziale, e non meramente formale, di finanza pubblica. §5 L’attività degli uffici§5.1 PremessaPrima di riferire sull’attività svolta, sono indispensabili due premesse. La prima consiste in un ringraziamento formale e doveroso, ma soprattutto sincero, a quanti ci hanno consentito di operare: personale amministrativo, Guardia di Finanza, Arma dei carabinieri. La seconda riguarda le condizioni in cui si è svolta l’attività lavorativa. La situazione è rimasta inalterata rispetto a quella grave segnalata lo scorso anno, e soltanto da poco abbiamo appreso della futura assegnazione di due magistrati alla sezione giurisdizionale, uno in Procura, ed uno al controllo. Nonostante il ritardo, non imputabile al nostro organo di autogoverno, dobbiamo dare atto al Consiglio di presidenza di essere stato sensibile alle esigenze degli uffici piemontesi. Altrettanto non può dirsi sul versante del personale amministrativo. Per quanto riguarda la procura, non si è avuto alcun potenziamento, ed addirittura, è stata proposta una riduzione della pianta organica. Non resta che prendere tristemente atto che, per gli organi centrali della Corte, il Piemonte ha la stessa importanza del Molise e della Basilicata. §5.2 Attività della procuraNel corso del 2001, l’ufficio di procura ha emesso 32 citazioni nei confronti di 81 convenuti, con richieste di condanna per oltre 8 milioni di euro. Sono stati depositati due appelli, un giudizio per interpretazione di sentenza e tre richieste di sequestro conservativo per complessivi 1.300.000 euro. Le fattispecie portate a giudizio hanno riguardato, come per gli anni passati, fatti già oggetto d’indagini penali ed illeciti gestionali veri e propri. Per quanto riguarda i fatti penalmente rilevanti, si segnalano, per il rilievo economico e sociale del fatto, l’appropriazione da parte di alcuni ufficiali dell’Esercito di oltre 1.800.000 euro, emettendo titoli di spesa per fatture rilasciate da varie ditte, relative a materiali non consegnati, od a servizi non effettuati. Si segnala anche il concorso nell’organizzazione di una rapina di un dipendente pubblico con un danno per l’ente poste di quasi 400.000 euro Sempre per la rilevanza sociale va segnalata la richiesta di risarcimento per lesione del danno all’immagine, formulata da quest’ufficio nei confronti di appartenenti alla polizia municipale, alla polizia stradale, ed all’arma dei carabinieri, già condannati per i delitti di corruzione e/o concussione. Vanno segnalati anche casi di truffa ai danni dell’amministrazione riscuotendo indebitamente l’indennità di malattia in periodi coperti da falsi certificati medici, durante i quali veniva svolta attività privata, o chiedendo il rimborso per spese di missione e trasloco non sostenute, o ricevendo lo stipendio mediante false attestazioni di presenza. Sono stati trattati pure casi di peculato per appropriazione illecita di somme versate dagli alunni per gite scolastiche, e di somme del CONI. Relativamente agli illeciti gestionali, si segnala, per il rilievo economico e sociale, il danno subito dal comune di Limone Piemonte, quantificato in oltre 5 milioni di euro, per la travagliata vicenda della costruzione del palazzo del ghiaccio. Vanno segnalati anche diversi illeciti in materia contrattuale, dall’errata determinazione della superficie in un appalto di pulizia, alla soprastima di terreni privati in una permuta, dall’errata determinazione dell’indennità di espropriazione, maggiorata pur in assenza dei prescritti requisiti, all’illegittima protrazione dei tempi per eseguire le operazioni di collaudo di un’opera. Altri illeciti gestionali riguardano il rimborso di spese legali a dipendenti, e, al contrario, il rifiuto nell’eseguire un rimborso di spese legali chiaramente spettanti, l’artificiosa instaurazione di una causa civile in materia rientrante nella giurisdizione della Corte dei conti, al solo fine di far dichiarare l’ineleggibilità di un consigliere di minoranza, e numerose irregolarità nella gestione di uno spaccio militare. Le impugnazioni riguardano, una diversa valutazione dell’elemento psicologico, non condividendo quest’ufficio la qualificazione come colpa lieve della condotta contestata al convenuto. Per quanto riguarda l’attività istruttoria sono stati emessi 103 inviti a dedurre, 8 richieste di proroga del termine per emettere l’atto di citazione, 22 audizioni personali e 336 richieste istruttorie. Le archiviazioni sono state 1.884 di cui 20 per avvenuto risarcimento del danno, 5 in seguito a controdeduzioni e 29 per mancanza di colpa grave; la produttività media è stata di 958 istruttorie per magistrato e di 20 atti depositati. Il numero complessivo delle istruttorie pendenti al 30 novembre è di 1149 fascicoli, in notevole diminuzione rispetto al carico iniziale di 2162. Quest’ultimo dato esige una spiegazione. All’inizio del 2001 l’ufficio si è posto l’obiettivo di azzerare l’arretrato relativo alle istruttorie aperte sino al 1997, e ciò al duplice scopo di eliminare i fascicoli riguardanti fatti ormai prescritti o comunque non più perseguibili, e di evitare, per l’avvenire, il maturare della prescrizione. Il risultato è stato raggiunto atteso che, più la metà delle istruttorie pendenti si riferisce a denunzie pervenute nel biennio 2000/2001. Il limitato numero di fascicoli costituisce il punto di partenza per valutare in concreto la bontà della riforma del 1996. La procura, adesso priva del pesante fardello dell’arretrato, potrà finalmente concentrare la propria attenzione sui fatti dannosi più recenti e più rilevanti. È anche intenzione dell’ufficio cercare di concentrare l’esame su settori specifici, al fine di potenziare anche l’effetto di prevenzione implicitamente connesso allo svolgimento dell’attività istruttoria. Tale obiettivo comporterà probabilmente una diminuzione quantitativa della produttività, ma dovrebbe determinare anche una maggiore incisività ed efficacia dell’azione repressiva, della quale si avverte il bisogno per stroncare sul nascere fenomeni di illiceità nella gestione del denaro pubblico, che sono lungi dall’essere spariti. §5.3 Attività della sezione giurisdizionaleI dati forniti dal sig. Presidente, e riportati in calce alla relazione, si commentano da soli: sono stati complessivamente definiti, a vario titolo ben 3.761 giudizi in materia di contenzioso pensionistico, portando i ricorsi pendenti a 2.287 contro i 4.570 in carico all’inizio del periodo statistico considerato. Va evidenziato che la giacenza finale poteva essere notevolmente inferiore se non vi fosse stata la sopravvenienza di 1190 ricorsi in materia di pensioni di guerra. In ogni caso, si può affermare che l’arretrato pensionistico, che sino al 31 dicembre 1999 ammontava a circa diecimila fascicoli, è stato di fatto smaltito, e di quest’importante risultato va dato pubblicamente merito al Presidente De Filippis, a tutti i magistrati che hanno prestato servizio presso la sezione giurisdizionale ed al personale amministrativo. Le sentenze emesse dalla sezione in materia di responsabilità sono state 31, di cui 7 di assoluzione, 19 di condanna e 5 processuali. Le sentenze di assoluzione sono motivate per la maggior parte con riferimento alla mancanza dell’elemento psicologico: in diversi casi la sezione ha ritenuto che il comportamento contestato ai convenuti, pur essendo connotato da colpa, tuttavia non si colorava della gravità richiesta per giungere alla condanna. Si tratta di un difforme giudizio sui comportamenti contestati che rientra nei limiti di una fisiologica diversa valutazione dei fatti. Peraltro la particolarità delle singole fattispecie non consente di elaborare dei principi generali. Le sentenze di condanna riguardano, in prevalenza, fatti penalmente rilevanti ed in particolare i delitti di peculato, concussione e corruzione. La sezione ha confermato il proprio orientamento in materia di danno all’immagine e danno cd da tangente. Di particolare rilevanza è la sentenza pronunziata nei confronti di ex amministratori del comune di Grugliasco per illeciti connessi al rilascio delle autorizzazioni amministrative relative alla realizzazione del centro commerciale “Le Grù”, anche per l’elevato importo della condanna, 729 milioni di lire. Va evidenziata anche la condanna emessa nei confronti di un ex magistrato, già condannato per il delitto di concussione, per lesione del danno all’immagine dello Stato. Particolare rilievo ha, dal punto di vista giuridico la sentenza n 84, resa in un giudizio d’interpretazione, che ha affermato il principio secondo il quale nelle obbligazioni risarcitorie per danni causati all’erario il danno deve essere rivalutato sin dall’inizio, attraverso l’applicazione del tasso d’inflazione calcolato secondo gli indici ISTAT oppure, se più remunerativo, con il saggio di rendimento medio di BOT e CCT, escludendo in ogni caso la contemporanea applicazione degli interessi, che invece decorrono dalla data di liquidazione giudiziale del danno. Le sezioni centrali hanno emesso 17 sentenze su appelli in materia di responsabilità, riguardanti le pronunzie della sezione giurisdizionale. Il giudice di secondo grado ha sostanzialmente confermato le statuizioni della sezione piemontese, respingendo 11 impugnazioni, modificando parzialmente l’importo del danno in altre 4 ed accogliendone solo due. In particolare sono state annullate la sentenza 1061del 1999, trasformando l’assoluzione di due professionisti incaricati della direzione dei lavori di un’opera pubblica in condanna, e la sentenza n 245/98, assolvendo alcuni dipendenti statali condannati in primo grado per danno da tangente. §6 ConclusioniIl processo di riforma costituzionale per una nuova organizzazione della Repubblica è stato avviato: si tratta adesso di darvi attuazione e di completarlo. Non è certamente un compito facile, ma è indispensabile per il futuro del Paese. In questa riforma va necessariamente prevista una magistratura contabile, per il controllo dei conti e della gestione economica della finanza pubblica. I magistrati contabili devono avere la stessa indipendenza e inamovibilità dei giudici, ed ovviamente essere soggetti agli stessi doveri. Tale necessità deriva da quei diritti inviolabili dell’uomo e del cittadino, approvati a Parigi nel lontano 1789 dai rivoluzionari francesi per abbattere l’assolutismo monarchico: “Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l'impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione e la durata. La società ha il diritto di chieder conto a ogni agente pubblico della sua amministrazione”. Abbiamo anche visto che gli uffici piemontesi della Corte dei conti, pur tra obiettive difficoltà, hanno svolto il proprio lavoro con il massimo impegno, ottenendo gli ottimi risultati che ho appena illustrato. Siamo consapevoli che se molto è stato fatto, ancor di più c’è da fare, ed il nostro impegno per l’anno appena iniziato è rivolto al raggiungimento di un unico obiettivo: garantire un tempestivo ed efficace svolgimento delle nostre funzioni. Nel far questo avremo sempre presente quanto sia arduo il nostro compito, giacché, come scriveva Calamandrei, nel lontano 1935, il pubblico ministero, come sostenitore dell’accusa, deve essere parziale al pari di un avvocato e, come custode della legge, deve essere imparziale al pari di un giudice. Potrei chiudere qui la mia relazione, ma essa sarebbe monca perché non tiene conto dei recenti fatti, che hanno interessato il più importante ospedale del Piemonte: mi riferisco alle tangenti che sarebbero state riscosse da due funzionari pubblici. La speranza è che si tratti di un caso isolato e di modesta entità, anche se la ragione induce ad un notevole pessimismo: i segnali d’allarme lanciati da più parti, anche nel corso di queste cerimonie, sono rimasti inascoltati. La prosecuzione delle indagini ci dirà se ha ragione il cuore, come speriamo, o la mente, come temiamo. In ogni caso posso assicurare, che la procura regionale della Corte dei conti tutta, sino all’ultimo dipendente, s’impegnerà, anche al di là delle proprie esigue forze, perché coloro che intendono arricchirsi a spese della collettività e i dissipatori delle finanze pubbliche non riescano nel loro intento. Nell’assumere formalmente quest’impegno, ringrazio le Autorità e tutti i presenti per l’attenzione prestata, e le chiedo, sig. Presidente, di voler dichiarare ufficialmente aperto, in nome del popolo italiano, l’anno giudiziario 2002 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Piemonte.
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